“No Tav: non è terrorismo se lo Stato non deve rinunciare all’opera”

Rese note le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha detto no all’accusa di terrorismo nei confronti di quattro arrestati per gli scontri in Val Susa nel maggio 2013

27 giugno 2014
"No Tav: non è terrorismo se lo Stato non deve rinunciare all'opera"
(ansa)

Proteste no Tav: non ci può essere condanna per terrorismo se non c’è un “grave danno” per lo Stato e se non si è “creata un’apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione” delle opere per l’Alta Velocità. Lo scrive la Cassazione nel motivare il perché, lo scorso 15 maggio, ha detto no agli arresti con l’accusa di terrorismo nei confronti dei quattro attivisti No Tav, Claudio Alberto, Niccolò Blasi, Mattia Zanotti e Chiara Zenobi, legati all’area anarchica, in carcere da cinque mesi per aver lanciato petardi e bombe molotov durante un attacco messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013.

In particolare, la Sesta sezione penale, disponendo un nuovo esame al Tribunale di Torino, spiega che “la connotazione terroristica dell’assalto di Chiomonte non può essere efficacemente contestata in base alla generica denuncia di una sproporzione di scala tra i modesti danni materiali provocati e il macroevento di rischio cui la legge condiziona la nozione di terrorismo”.

Ecco perché il giudice del rinvio “dovrà verificare se per gli effetti direttamente riferibili al fatto contestato sia stata creata una apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione dell’opera Tav, e di un grave danno che sia effettivamente connesso a tale rinuncia, o comunque, all’azione indebitamente mirata a quel fine”Nel dettaglio, la Suprema Corte critica
l’ordinanza del Tribunale di Torino (9 gennaio scorso) per avere “assunto una ricostruzione dei fatti non sufficientemente argomentata, per poi desumerne comunque conseguenza giuridicamente scorrette”. La Cassazione si riferisce, ad esempio, al fatto che “dalle riprese il Tribunale ha tratto la conclusione che gli autori dell’assalto non potevano sapere chi o cosa sarebbe stato colpito dal lancio di bottiglie incendiarie, per l’ora notturna, ma soprattutto, perché gli ordigni venivano gettati in luogo non visibile degli autori del fatto, posto che l’area del cantiere era delimitata da un’alta recinzione”.
Ecco perché piazza Cavour bacchetta il Tribunale colpevole di essere incorso in una “rimarchevole confusione (o meglio contraddizione) che segna finanche, nel loro complesso, le osservazioni difensive sull’andamento dei fatti”.

Più in generale, la Cassazione ricorda che perché possa scattare la contestazione di terrorismo ci deve essere “un grave danno per un Paese o una organizzazione internazionale” e si comprometta “il sereno svolgimento della vita pubblica, il fisiologico esercizio del potere pubblico, la stabilità e l’esistenza stessa delle istituzioni di una società pluralistica e democratica”.

Per quel che riguarda il delitto di attentato – a prescindere

 

 dal suo finalismo terroristico – la Cassazione manda a dire al giudice del rinvio che “non sussisterebbe se non fosse provato che il lancio degli ordigni era univocamente diretto ad offendere il diritto alla vita e all’integrità personale degli operai di Chiomonte”.

“No Tav: non è terrorismo se lo Stato non deve rinunciare all’opera”ultima modifica: 2014-06-27T23:49:58+02:00da davi-luciano
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