Le sei provate accuse del M5Stelle a Napolitano

Ecco le sei  accuse rivolte al Capo dello Stato Giorgio Napolitano. 

Riportiamo il testo integrale della richiesta di messa in stato di accusa per “ Attentato alla Costituzione”, presentato questo 30 gennaio 2014  in Parlamento dal Movimento 5 Stelle nei confronti del Presidente della Repubblica.

 
 Accusa n.1:  “Espropriazione della funzione legislativa” del Parlamento e abuso della decretazione d’urgenza

 «La forma di governo parlamentare, alla luce dell’attività normativa del Governo, pienamente avallata dalla connessa promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, si è sostanzialmente trasformata in «presidenziale» o «direttoriale», in cui il ruolo costituzionale del Parlamento è annientato in nome dell’attività normativa derivante dal combinato Governo-Presidenza della Repubblica».
 
Accusa n. 2 : “Riforma della Costituzione e del sistema elettorale”. «Il Presidente della Repubblica ha formalmente e informalmente incalzato e sollecitato il Parlamento all’approvazione di un disegno di legge costituzionale volto a configurare una procedura straordinaria e derogatoria del Testo fondamentale, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello degli organi deputati a modificare la Costituzione repubblicana».
 
Accusa n.3: “Mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale”: «Il Presidente della Repubblica, recita l’articolo 74 della Costituzione, prima di promulgare un progetto approvato dalle due Camere, può rinviarlo al mittente, chiedendo una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale costituisce una funzione di controllo preventivo, posto a garanzia della complessiva coerenza del sistema costituzionale. Spiccano, con evidenza, alcuni mancati e doverosi interventi di rinvio presidenziale, connessi a norme viziate da incostituzionalità manifesta». Come gli esempi i M5s citano il lodo Alfano e il legittimo impedimento.
 
 Accusa n.4 . “Seconda elezione del presidente della Repubblica”, il documento afferma: “Ai sensi dell’articolo 85, primo comma, della costituzione ‘il presidente della Repubblica è eletto per sette anni. É, dunque, evidente che il testo costituzionale non contempla la possibilità dello svolgimento del doppio mandato da parte del capo dello Stato. A tal riguardo, il presidente Ciampi ebbe a dichiarare che: ‘il rinnovo di un mandato lungo, quale è quello settennale, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato’. In definitiva, anche in occasione della sua rielezione, il presidente della Repubblica – accettando il nuovo e doppio incarico – ha violato la forma e la sostanza del testo costituzionale, connesso ai suoi principi fondamentali.

Accusa n. 5:  “Improprio esercizio del potere di grazia”, è argomentata  con il fatto che “l’articolo 87 della Costituzione assegna al presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia e di commutare le pene. La corte costituzionale ha sancito, a tal riguardo, con sentenza n. 200 del 2006, che tale istituto trova supporto costituzionale esclusivamente al fine di ‘mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie’.

Viceversa, in data 21 dicembre 2012, il capo dello Stato ha firmato il decreto con cui è stata concessa al direttore del quotidiano Il Giornale, dott. Sallusti, la commutazione della pena detentiva ancora da espiare nella corrispondente pena pecuniaria. A sostegno di tale provvedimento presidenziale, il Quirinale ha ‘valutato che la volontà politica bipartisan espressa in disegni di legge e sostenuta dal governo, non si è ancora tradotta in norme legislative’.

Analogamente, il presidente della repubblica, in data 5 aprile 2013 ha concesso la grazia al colonnello Joseph L. Romano, in relazione alla condanna alla pena della reclusione e alle pene accessorie inflitta con sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 dicembre 2010. La presidenza della Repubblica ha reso noto che, nel caso concreto, ‘l’esercizio del potere di clemenza ha così ovviato a una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un paese amico’.

Con nota del 13 agosto 2013, inoltre, il presidente della Repubblica ha impropriamente indicato le modalità dell’esercizio del potere di grazia, con riferimento alla condanna definitiva del dottor Berlusconi, a seguito di sentenza penale irrevocabile relativa a gravissimi reati. Dunque, anche con riguardo agli istituti di clemenza, il potere nelle mani del capo dello Stato ha subito una palese distorsione, ai fini risolutivi di controversie relative alla politica estera ed interna del Paese.

Infine nelle motivazioni all’accusa numero 6, “Rapporto con la magistratura: processo Stato-mafia”, si afferma che “anche nell’ambito dei rapporti con l’ordine giudiziario i comportamenti commissivi del presidente della Repubblica si sono contraddistinti per manifeste violazioni di principi fondamentali della nostra carta costituzionale, con riferimento all’autonomia e all’indipendenza della magistratura da ogni altro potere statuale.
 
 La presidenza della Repubblica, attraverso il suo segretario generale, in data 4 aprile 2012, ha inviato al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una lettera nella quale si chiedevano chiarimenti sulla configurabilità penale della condotta di taluni esponenti politici coinvolti nell’indagine concernente la trattativa Stato-mafia e, addirittura, segnalando l’opportunità di raggiungere una visione giuridicamente univoca tra le Procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta.
 
 Inoltre, il presidente della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo, in merito ad alcune intercettazioni telefoniche indirette riguardanti lo stesso capo dello Stato.
Tale iniziativa presidenziale, fortemente stigmatizzata anche da un presidente emerito della Corte costituzionale, ha mostrato un grave atteggiamento intimidatorio nei confronti della magistratura, oltretutto nell’ambito di un delicatissimo procedimento penale concernente la presunta trattativa tra le istituzioni statali e la criminalità organizzata.

Sempre con riferimento al suddetto procedimento penale, il presidente della Repubblica ha inviato al presidente della Corte di Assise di Palermo una missiva, al fine di sottrarsi alla prova testimoniale.
 In particolare egli ha auspicato che la Corte potesse valutare ‘nel corso del dibattimento a norma dell’art. 495, comma 4, Cpp il reale contributo che le mie dichiarazioni, sulle circostanze in relazione alle quali è stata ammessa la testimonianza, potrebbero effettivamente arrecare all’accertamento processuale in corso'”.
 
A cura  di Michele Sequenzia-Torino

30 Gennaio 2014  – http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=22950

Le sei provate accuse del M5Stelle a Napolitanoultima modifica: 2014-02-01T18:42:44+01:00da davi-luciano
Reposta per primo quest’articolo