Assolti i due no tav a processo per “ingiuria e minacce” a Massimo Numa. Resoconto udienza 15 gennaio 2015.

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Quando le assolute certezze si dissolvono per anagrafiche ottenute illegalmente o mancanti,  insufficienza di prove e contraddittorietà delle prove formulate. Smentito, ancora una volta, il teorema della Procura di Torino. E il giornalista Numa viene definito dal suo stesso avvocato come “militante nel fronte opposto”. Ma un giornalista non dovrebbe essere al di sopra delle parti?

L’orario fissato per questa che si preannunciava come l’ultima udienza era le 9:30, ma mancano ancora gli avvocati del co-imputato Carena. Il mio avvocato introduce comunque la richiesta, da parte di TGMaddalena, di poter filmare l’udienza (in tutta o in parte, non viene specificato).  il PM/VPO avv. Ghigo chiede se non fosse già stato chiesto all’inizio, probabilmente riferendosi al processo, ma in realtà non era stato chiesto se non a questa udienza, quella finale nella quale è attesa, appunto, la sentenza.
Numa Massimo non  è presente.
Poiché c’è un leggero ritardo, si chiacchiera del più e del meno e si parla di eventuale ennesimo rinvio (ricordo che causa scioperi ci sono già state due udienze andate a vuoto) in considerazione del fatto che a breve anche questi reati verrebbero depenalizzati. E per qualche momento vivo una situazione quasi surreale, non so spiegare come ma sento quella vocina dentro che mi suggerisce di vigilare, perché questa sarebbe una via d’uscita, forse una rapida scorciatoia e magari anche una soluzione certa al rischio di una condanna, tuttavia non è il genere di soluzione che soddisferebbe il mio bisogno di giustizia, consapevole dei limiti che questa parola vive in queste aule giudiziarie. Insomma, sarebbe davvero una berlusconata, certo io voglio l’assoluzione ma perché so di non aver commesso il reato per il quale per 7 volte sono stata in quest’aula sul banco degli imputati e non perché all’improvviso la legge offre un bello sconto.

Arrivano gli avvocati di Carena e ha inizio l’udienza.
La G.d.p. (Giudice di Pace)  introduce informando di respingere – ritenendo che ciò possa derivare un pregiudizio al sereno svolgimento del processo – la richiesta di filmare l’udienza.
Ecco, l’unico processo che mi viene proibito di filmare è proprio quello nel quale ad essere sul banco degli imputati sono io. Perfetto.
La GdP aggiunge che ha il sentore che tutte le sue udienze siano registrate, e volge lo sguardo verso uno degli agenti in borghese presente a tutte le udienze, sempre presente anche in aula bunker…

Inoltre, la G.dp., in ordine alla richiesta dell’avv. Aiello difesa Zandiri di acquisire ai sensi art. 507 c.p. il video della teste Bertorelli Valentina, osserva che trattandosi di supporto non originale così come peraltro riferito dalla teste, non possa essere acquisito e che in ordine allo stesso e al suo contenuto  la teste abbia già reso dichiarazioni.

Ecco, a questo punto dovrei dire che me l’aspettavo, insomma, sapevo di avere poche speranze che quel video fosse acquisito, tuttavia più che speranze qui si dovrebbe ribadire il diritto alla difesa e nel momento in cui un imputato ha la prova della propria innocenza, una prova autentica (e una semplice perizia avrebbe potuto stabilirlo) portata in aula da chi l’aveva prodotta, con tanto di dettagliata testimonianza, in virtù di cosa si impedisce di introdurla nel giudizio? Non c’è una leggera lesione del diritto alla difesa? Parrebbe, sembrerebbe, ma noi non ci crediamo, che così facendo in qualche modo si siano tutelati sia il querelante che i vari testimoni dell’accusa, che in più udienze hanno sostenuto “con assoluta certezza” la mia colpevolezza.

Si introduce l’avv. Bongiovanni, difesa Carena, riscontrando il consenso dei colleghi e dell’accusa, chiedendo di  di rinviare per economia processuale la discussione vista la recente pubblicazione sul sito del Governo Italiano a fine dicembre dello schema del decreto legge e attuazione legge delega 67 del 2014. La GdP chiede se ha notizia che il governo ci stia lavorando su, avendo come riferimento i 18 mesi della legge 67…. che è di maggio e che scadrebbero a novembre del 2015, ma l’avv. Bongiovanni spiega che lo schema del decreto legislativo è già pronto e che c’è una notizia postata sul sito del Governo italiano dove viene riportato questo comunicato stampa, esame del decreto legislativo in attuazione, legge delega. Chiede quindi se i colleghi sono d’accordo nel rinvio, anche per economia processuale. La GdP chiede se sia d’accordo anche il PM e fa presente che questo fosse nell’aria già nella precedente udienza.
Il PM non si oppone all’istanza dell’avv.Bongiovanni, sostiene che per economia processuale sarebbe più veloce chiuderla oggi, ma visto che si potrebbe non chiudere in primo grado e andare anche in appello allora sarebbe meglio rinviare…

L’avv. Bongiovanni ribadisce che il rinvio non pregiudicherebbe in alcun modo le decisioni dei difensori dei singoli imputati di accedere o meno a nuove disposizioni in via di emanazione.
L’avvocato di parte civile ritiene che l’impegno già profuso in 7 udienze folte non debba essere perso.
La G.d.p. respinge l’istanza dell’avv. Bongiovanni rappresentando che l’udienza odierna così a breve termine è stata fissata su richiesta – “direi quasi supplica…ma non lo dico…. diciamo promossa” –  dall’imputata Zandiri.

L’avv. Aiello sottolinea che la situazione era diversa, si arrivava da ben 2 scioperi,  ed era prima che si prefigurasse lo schema del decreto…chiede sia verbalizzato, si rimette al giudice.
In effetti al secondo rinvio iniziavo ad essere piuttosto infastidita, perché trascinare per due anni una storia giudiziaria sul nulla darebbe fastidio a chiunque… così quando a dicembre fu proposta una data di marzo, chiesi se fosse possibile anticipare e se anche non l’avessi fatto a marzo non sarebbe cambiato assolutamente niente, visto che per il nuovo decreto si dovrebbe slittare oltre novembre…
G.d.p. fa anche presente che giovedì e venerdì ha udienza tabellare, e non aveva altri spazi liberi, ha aggiunto appositamente questa udienza non avendo altre date disponibili prima di marzo, quindi la discussione si farà, l’unica certezza è che art. imputazione 594 e 612 ad oggi sono ancora reati, quindi non cambia nulla, quando ci sarà d.l. nulla sarà perso.

Ha inizio la discussione finale.

Pm sost. Ferrando, avv. Ghigo:

“…l’imputazione è di ingiurie e minacce avvenute durante  due telefonate a Massimo Numa, la sera del 31 dicembre 2011,  tra le h.20 e le 22 del tenore che segue: “infame, me la pagherai…prima o poi…Tribunale proletario” e tra le 20 e le 23 “: “infame, basta con le infamità”.
Il querelante (Massimo Numa)  ha ribadito che in quest’ultima sicuramente ha riconosciuto la voce di Zandiri.
Zandiri ha portato a udienza il 28 marzo 2014 il teste P. Andrea che ha riferito di aver visto la Zandiri telefonare a Numa (“era buio, sono sicuro però che la telefonata fu fatta dalla signora Zandiri”), ma di non ricordare ingiurie e minacce.
Ciò non lo esclude però. Tutti erano lì a registrarla? Mi sembra strano, senza nulla togliere al ruolo importante nel movimento notav della Zandiri. Quindi non c’è nessuna prova testimoniale su altre tesi.  Ritengo che il giudice abbia ben deciso sulla non visione del video… in quanto non si sarebbe potuto verificare data e ora. C’è la certezza senza nessuna scriminante. La Zandiri nega ma il teste portato da lei…
Per la telefonata del Carena, valgono le stesse considerazioni. Per lui non ci sono stati testi, l’unico è Numa che ha riferito, avendolo riconosciuto frasi in cui veniva ribadito il concetto di “condanna a morte” e “tribunale del popolo”. E anche “infame, la pagherai”. L’attendibilità di Numa sta solo nel fatto che la telefonata esiste, invece i testi difesa non sono parsi per nulla attendibili e per la Bertorelli si potrebbe configurare reato falsa testimonianza, lascio questa decisione eventualmente al giudice… Ritengo che il Numa abbia riferito con assoluta esattezza la telefonata….  Tanto più che la signora Zandiri riferisce di non avere mai telefonato, lei, al Numa quella sera, mentre il teste portato da lei dice che è stata proprio lei a fare quella telefonata…  Quindi per quanto riguarda il capo d’imputazione della Zandiri ritengo che sia provato con assoluta certezza…non ritengo ci sia nessuna scriminante che possa essere applicata, qundi è responsabile per il reato di cui art. 594 (ingiurie).

Per la telefonata del Carena, valgono le stesse considerazioni. Per lui non ci sono stati testi, l’unico è Numa che ha riferito, avendolo riconosciuto frasi in cui veniva ribadito il concetto di “condanna a morte” e “tribunale del popolo”. E anche “infame, la pagherai”. L’attendibilità di Numa sta solo nel fatto che la telefonata esiste, risulta  fatta dal telefono di Carena, che non ha smentito, portato giustificazioni. Per quanto riguarda la minaccia ritengo debba ritenersi minaccia grave, per cui chiederò la trasmissione al tribunale di competenza ai sensi dell’art.612.
Concludendo, sussiste per entrambi il reato art. 594, chiedo la pena di una multa di 600 euro a testa di multa, senza attenuanti generiche, stante il fatto che siano stati anche testi che non sono così attendibili. Inoltre per la minaccia grave a carico Carena, oltre alla pena di 600 euro, chiederò per lui la trasmissione degli atti al Tribunale ai sensi art. 612, in 612 comma due aggravato, trattandosi di minaccia grave.

Avvocato parte civile. Numa riconosce le voci perché LI CONOSCE, perché bene o male militano da parti opposte nella stessa BATTAGLIA. Ma un giornalista non dovrebbe essere al di sopra delle parti? 

“Sarò molto breve. Si tratta di responsabilità importanti difficili da contestare. Le telefonate sicuramente sono partite dai telefoni di Zandiri e Carena che erano entrambi presenti in Clarea per Capodanno  2011-2012, secondo le indagini fatte dalla procura.
Numa riconosce le due voci perché li conosce, perché bene o male militano da parti opposte nella stessa, tra virgolette, battaglia, per cui si conoscono tutti.  Elementi difensivi Carena non ne ha fatti, Zandiri dice che la telefonata l’ha fatta una fantomatica persona “con il cappello” che non conosce, che si qualifica come giornalista della “Luna Vecchia”… cosa che poi viene riferita diversamente da un altro teste della Zandiri.
Ma Andrea P. smentisce, ed è il primo teste della difesa… che dovrebbe supportare la sua versione. Cosa fa il teste? La prima cosa che dice “La telefonata l’ha fatta la signora Zandiri”, “sono sicuro che la telefonata fu fatta dalla signora Zandiri”, teste della difesa! Pinazzoli Stefania è sempre stata con lei tutta la serata ma quella telefonata non l’ha sentita…Bertorelli Valentina, teste fantastica che sbaglia la data, subito si squalifica da sola, dicendo di essere arrivata verso le 21 e sentito tutto verso le 22. Prima di mezzanotte, ultima parola.
Ma non ci sono dubbi, l’ora risulta dai tabulati.
Bertorelli poi dice che ha ripreso telefonate di altro fantomatico personaggio, con il cappello in testa…Gabriella o Graziella… lo dice lei e sbaglia anche testata giornalistica.
Il video fantomatico… all’udienza del 28 marzo 2014 la Zandiri dice che le è stato inviato, ma a giugno scopriamo che era stato fatto dalla Bertorelli, che dice di aver poi preso contatto con la Zandiri ad aprile e di averle trasmesso il video, mentre il 19 giugno ( e cita un articolo sul blog tgmaddalena.it ) ancora la Zandiri non accenna di averne individuato autore.
Quindi elementi difensivi sensati e utili non sono stati portati, ma inficiano ulteriormente la posizione della Zandiri. Anche perché Andrea P. dice che addirittura l’avrebbe filmata, questa telefonata, però non l’ha prodotta. Chissà come mai non l’ha prodotta (si riferisce al video).
Sulla sua responsabilità e quella di Carena non vi sono dubbi perché non ci sono elementi che ci dicono altro. Il fatto non è particolarmente grave – ndr S’INTERROMPE PER ZITTIRE LA ZANDIRI che sta protestando dicendole di stare zitta e di lasciargli fare il suo lavoro –
Il fatto non è particolarmente grave ma teniamo conto che Numa ha subito episodi precedenti per il suo lavoro di giornalista, che non c’entrano con questi fatti, ma trattasi di persona sottoposta a continui attacchi (cita procedimento per video nel quale vene seguito e procedimento per ordigno esplosivo), e ricevere 2 telefonate quando è a casa con la sua famiglia la sera di Capodanno è sintomatico, per cui concludo chiedendo per danni patrimoniali morali euro 2000 a testa, con provvisionale oltre al pagamento delle spese di rappresentanza parte civile come da allegato nota spese.
AVV. AIELLO, DIFESA ZANDIRI
Massimo Numa dice di aver ricevuto 3 telefonate con minacce e ingiurie. La frase “tribunale del popolo” non è attribuita a Zandiri, ma comunque trattasi di minacce e ingiurie che nella querela non ci sono. In un secondo tempo, acquisiti i tabulati, Numa scopre i nominativi dei soggetti intestatari delle utenze telefoniche e solo a quel punto afferma di aver riconosciuto la Zandiri, solo a quel punto e successivamente alla querela, in cui si limitava a riferire di telefonate anonime, il Numa riferisce la frase ingiuriosa. E nel corso del processo parla “d’infamità” e di orario imprecisato, tra le 20 e le 24, poi tra le 19 e le 20, e di ingiurie.
La telefonata dura 38 secondi e non sono pochi: per dire “Infame, basta con le infamità”, bastano 2 secondi.
Per imprecisate ragioni di lavoro Numa dice di conoscere la Zandiri. La querela è in prossimità dei fatti, l’udienza a distanza di anni. Molto importante.
La Zandiri ci ha spiegato cosa è successo al proprio telefono e perché conosceva il numero di telefono di Numa. La Zandiri è legata al movimento Notav e gestisce un suo blog per i processi al Movimento e aveva vissuto la vicenda del lacrimogeno tirato in faccia al suo amico, e conseguente mail falsa e provocatoria, scoprendo poi che la mail – la vicenda è spiegata nell’articolo di “Liberazione” allegato agli atti, proveniva dal server de La Stampa e sito riconducibile a Numa.Ecco come aveva ottenuto il numero di cellulare.
La telefonata in oggetto: su La Stampa del 30 dicembre 2011 c’era un articolo di Numa sull’ordinanza prefettizia che certificava dalla mezzanotte del 31 dicembre il cantiere di Chiomonte quale sito strategico nazionale. Lei lo chiede a tutti, le fdo le dicono di telefonare al giornalista che certo ne sa più di loro. Questo il motivo della telefonata di 38 secondi.
Il punto è che non è la Zandiri a farla, non è la voce della Zandiri, ma di un’altra donna che utilizza il suo telefono. Non offende e chiede solo informazioni.
Il teste Andrea P. probabilmente si è confuso, c’erano molte persone quella sera. Stefania aggiunge poco ma comunque conferma nella sua ricostruzione la volontà di capire ed informarsi. Bertorelli Valentina è molto precisa, e le incongruenze su orario e data si spiegano perché è buio, è notte, sono passati 4 anni. Bertorelli è persona interessata a capire cosa sarebbe capitato a chi si avvicinasse alla zona dalla mezzanotte in poi. La sua testimonianza peraltro concorda con quanto detto anche dal Andrea P., che tutti registravano quella sera. La Bertorelli sembra un teste a sorpresa, ma non è così. Segue il movimento notav da tempo su Internet e quando lo ritiene necessario contatta la Zandiri.
Conclusione: pur non avendo seguito l’intero procedimento ma solo la fase finale, e pur avendo poca dimestichezza con il movimento Nota, ritengo chel’individuazione della voce della Zandiri da parte di Numa sia assolutamente DUBBIA.
Che ci sia stata grande superficialità del querelante. I rapporti tra Numa e il movimento notav sono tesi, certo non gli piacciono alcune azioni avvenute, ma la Zandiri non c’entra,
Conclusione: chiedo l’assoluzione della Zandiri non essendoci prova della sua responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio per l’art. 530.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni richiesto dalla parte civile, si tratta di fatti che nulla c’entrano. Chiedo che siano riconosciute le attenuanti generiche e riconosciuta l’incensuratezza. Senza provisionale.

Avv. MELANO, difesa Carena:
“Dopo questa lunga fase dipartimentale, Carena deve essere assolto per non aver commesso il fatto. Non c’è elemento di prova per presunzione di colpevolezza al di là del ragionevole. Nessuna certezza, partendo da imprecisioni già esposte dal collega Aiello.
La Cassazione dice che nella testimonianza della PERSONA OFFESA non devono esserci elementi contrastanti e che deve essere soggetta a verifiche puntuali sulla sua attendibilità e credibilità. Ci va cautela e alti elementi probatori.
Invece, le dichiarazioni di Numa sono contradditorie su orario, su numero telefonate, 3 oppure 2, e nelle espressioni e sul riconoscimento di Carena dichiarate e avvenuto solo in un secondo tempo.
Non è sufficiente. Troppo grave è l’espressione “condanna a morte”. Non è credibile.E anche di essere stato chiamato per nome e cognome. Ci sono d’altronde querele per diffamazione nei confronti di Numa coinvolto in processi vari.
E’ pacifico. E’ palese che il soggetto è psicologicamente molto provato, certo non da questi fatti ma da altre circostanze. Infatti ha scorta di Livello 2 e le sue dichiarazioni non superano la soglia del RAGIONEVOLE DUBBIO.
Inoltre dalla testimonianza del dott. Fusco si evince che le chiamate riconducibili ai fatti dai tabulati sarebbero 3 e non 2. Fusco riferisce la discordanza di orari. Dubbi anche su riconducibilità dei nominativi, che agli atti non ci sono. NON C’E’ PROVA.
Se tre sono le telefonate sospette, una di 8 secondi, una di 38 e l’ultima di 18, come si fa ad affermare che il numero appartenga al Carena? Fusco non si ricorda la compagnia telefonica, non è stata fatta alcuna visura, accertamenti, quali? Non ce l’ha detto. Occorre UN ATTO DI FEDE.
Anche il lancio di artifizi riportato da Fusco quella notte non ha riscontro, al contrario si parla di festa, di auguri anche al Cap. Mazzanti.
Anche Zandiri non ricorda se Carena c’era quella sera, non è suo amico, non ne ha il numero telefonico.
Carena non deve rispondere della telefonata di 8 secondi.
Riguardo a quanto detto dal Pm sulla gravità della mincaccia, Carena è incensurato, non fa parte di alcun gruppo armato… Al più, uno scherzo telefonico non di buon gusto, ma non ingiuria né minacce.
Chiedo quindi l’assoluzione perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto, si tenga conto incensuratezza, in subordine si concedano attenuanti generiche e il risarcimento al minimo senza provisionale.

Avv. Bongiovanni, difesa Carena:
Le regole vanno seguite dai cittadini ma anche dalla polizia giudiziaria. E’ l’art. 111 della Costituzione, sul contradditorio della formazione della pena. Si sanziona perché è stata violata una regola. E devono essere seguite quelle regole.
Invece, ad avviso di questa difesa, le regole non sono state seguite. In particolare, NON POTEVA ESSERE INZIATO QUESTO PROCESSO.
La Cassazione nel 2010, sentenza 29372, distingue precisamente e rimarca una grande differenza: la differenza è tra la testimonianza della parte offesa che sicostituisce parte civile e quella che non si costituisce parte civile.
Va fatto un differente controllo di attendibilità, più rigoroso delle dichiarazioni di questo teste, che devono essere sottoposte a ulteriori riscontri. E’ ovvio. Nel procedimento penale è fondamentale la parte offesa.
La parte civile in questo processo il 6 novembre 2013 passa dall’assoluta certezza di riconoscimento di Carena, alla ragionevole certezza.
Il dott. Fusco a gennaio 2014 ci dice che in querela non vi erano né sesso né nomi e cognomi.
Numa dice che ha avuto conferma dopo dai tabulati.
E allora, I TABULATI: la differenza tra tabulati, su cui si trova esclusivamente l’individuazione del numero telefonico in entrata e in uscita,
E ANAGRAFICA UTENZE.
Nelle analisi della polizia giudiziaria su ordine della Procura prima si richiedono i tabulati, e dopo eventuali successivi accertamenti: si  richiede nuova autorizzazione del PM per avere anagrafica. Lo dice la sentenza della Cassazione sez. VI n. 7370 del 2013: ci va decreto motivato del POM, altrimenti sanzione, art. 191 codice procedura penale.
CIO’ NON E ‘ STATO FATTO. C’è stata solo una nota, il 24 gennaio 2012, lo dice Fusco, con tra parentesi TIM, e Procura autorizza x tabulati e cita notizia di reato del 24 gennaio redatto il 23 gennaio, come ci dice Fusco.
UTILIZZABILI sono quindi solo i TABULATI, Tim e non altri gestori.
LE ANAGRAFICHE sono state acquisiite ILLEGITTIMAMENTE, quindi non possono essere utilizzate in questo processo. NON SOLO NON UTILIZZABILI, ma quell’attività E’ FUORI DI LEGGE.
Inoltre, a parte l’illegittimità dell’acquisizione dei dati anagrafici senza nuovo decreto del PM, comunque non vi è alcuna identificazione del Carena, nessun supporto cartaceo, e Fusco del numero dice solo 339….., ma le telefonate sono due. Qual è quella del Carena? Ancora oggi non sappiamo quali sono stati gli accertamenti, eQUESTO E’ GRAVISSIMO, stiamo parlando di REGOLE, regole ben specificate.
Vediamo allora se sopperiscono dichiarazioni del dott. Fusco, precedute da dichiarazione del 29 ottobre 2013, di cui chiesi espunzione, poi rinunciai, perché essa va ad indicare in maniera precisa che il dott. Fusco NON HA ESEGUITO ALCUN ACCERTAMENTO, NON HA INDICATO LA FONTE DEI SUOI ACCERTAMENTE. L’anagrafica non poteva farla, comunque non esiste.
Quindi la signora Giudice non può basare su ciò il suo giudizio, art. 155 c.p.
Il 6 novembre 2013, pag. 4 del verbale, Fusco dice che Numa dice non ha voluto in un primo tempo indicare nomi, che poi ha avuto conferma, quindi ha preso visione del tabulati, NON AVREBBE POTUTO, se non alla fine dell’indagine. E’ ATTIVITA’ ILLECITA.
Fusco dice che 339… è il numero di Carena, su accertamenti non dichiarati. L’anagrafica comunque non è stata allegata, come da art, 111 della Costituzione sul principio della formazione della prova del contradditorio.
Fusco a verbale dà l’indicazione di gestore TIM:
Nella prateria delle investigazioni, non si sa chi è il gestore, l’anagrafica è richiesta in maniera illegale, gli accertamenti non sono stati fatti. I processi servono a sanzionare chi non segue regole, ma chi doveva sanzionare non ha seguito le regole.
IL PROCESSO NON DOVEVA ESSERE SVOLTO. Si è violato il principio costituzionale del contradditorio della formazione della prova e questo è molto grave. Se fossero state svolte indagini, dovevano comunicarcelo. NON CAPISCO PERCHE’ CARENA E’ IMPUTATO.”

Nessuna replica
Dopo una pausa di 10 minuti, rientra la Giudice, e legge la sentenza:
“In nome del popolo italiano, si assolvono gl imputati Zandiri Simonetta e Carena Giampaolo dai reati loro ascritti per insufficienza di prove e contraddittorietà delle prove formulate.”
Qui le udienze precedenti:

Quinta udienza:

Quarta udienza

Terza udienza

Seconda udienza

Prima udienza

Maria Eleonora Forno e Simonetta Zandiri

TGMaddalena.it

Assolti i due no tav a processo per “ingiuria e minacce” a Massimo Numa. Resoconto udienza 15 gennaio 2015.ultima modifica: 2015-10-07T15:29:29+02:00da davi-luciano
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