Impossibile non pagare. Canone Rai, doppia fregatura: disdici? La Rai ti frega così

ed i tanti utenti che non ricevono il segnale rai? Devono subire il furto, come si chiama altrimenti pagare per un servizio non reso? Se non pagano si devono vedere pignorati i beni? Giustizia renziana ma guai protestare
 
canone rai
febbraio 23 2016
 
E’ una vera e propria odissea comunicare alla Rai, per evitare il pagamento dell’odioso canone, di non essere un possesso di un apparecchio televisivo. Per evitare l’addebito in bolletta la Rai ha istituito il numero verde 800938362, Ma come fa notare Franco Battaglia su Il Giornale chiamare è un’impresa improba perché dall’altro lato  risponde una voce che ti chiede subito se vuoi parlare in italiano o in tedesco. Cominci con l’ italiano. Ma quando finalmente riesci ad avere un contatto con l’interlocutore meccanico, vieni invitato a consultare il sito internet per fissare un appuntamento telefonico.
 
Situazione kafkiana – Anche se si sceglie l’opzione della lingua tedesca, il messaggio è sempre lo stesso: bisogna passare da internet. Ma il peggio deve ancora venire. Il paradosso infatti è che la schermata internet chiede di digitare il proprio numero di abbonamento Rai. Peccato che il malcapitato si trovi su quella pagina proprio per comunicare di non essere in possesso di un apparecchio televisivo e quindi di non essere abbonato.
 
 
Per maggiori dettagli vi proponiamo l’articolo del sito “la legge è uguale per tutti”:
 
Canone Rai: impossibile opporsi alla sanzione.
Abbonamento tv e bolletta della luce: l’unico modo per superare l’automatica presunzione di possesso della televisione è di dichiarare, una volta all’anno, il non possesso della televisione.
 
 
Abbonamento tv e bolletta della luce: l’unico modo per superare l’automatica presunzione di possesso della televisione è di dichiarare, una volta all’anno, il non possesso della televisione.
 
Tra le tante cose ancora non dette dal Governo sulla riforma del canone Rai vi è il problema dell’opposizione alla sanzione per il mancato pagamento dell’imposta: questo perché il nuovo sistema di riscossione attraverso la bolletta della luce porta con sé una grave preclusione per i contribuenti, che potrebbe impedire loro l’esercizio del diritto di difesa nel caso di accertamenti fiscali. Ma procediamo con ordine.
 
La presunzione di detenzione della TV
 
Il Regio Decreto del 1938 [1] stabilisce che a pagare il canone Rai debba essere chiunque detenga un apparecchio tv (o qualsiasi altro apparecchio in grado di ricevere onde audio/video). Fino a ieri, il problema principale è stato quello di accertare chi fossero i contribuenti tenuti a pagare perché – al contrario di quanto avviene per le altre imposte come quella sulla casa (che, oltre a essere un bene non facilmente occultabile, è anche “schedato” nei pubblici registri) – per le televisioni è sempre stato facile nasconderne il possesso. Così, salvo il (raro) caso in cui il contribuente si autodenunciasse, l’unico modo per riscuotere il canone era quello di andare a fare visita a casa dei contribuenti. Un sistema che ha dato evidentemente scarsi frutti.
 
Così la legge di Stabilità 2016 [2] ha introdotto una “presunzione di detenzione” della TV per tutti coloro che sono titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la residenza anagrafica. Detto in parole molto semplici: “se a casa tua hai una lampadina che si accende, è sicuro che hai anche una televisione”.
 
Questo significa che, da oggi, non c’è più bisogno di andare a bussare porta a porta per stabilire chi guarda la tv, ma l’imposta viene addebitata in automatico con la bolletta della luce. Con questa precisazione: il canone va pagato solo sulla bolletta della “casa principale”, ossia quella ove il contribuente ha fissato la propria residenza anagrafica. Se, nello stesso immobile, sono residenti più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, il canone è dovuto una sola volta; se sono presenti persone di più nuclei familiari, sono dovuti tanti canoni per quante sono i soggetti (si pensi al caso dei conviventi o delle badanti).
 
L’autocertificazione per non pagare il canone Rai
 
Ora però viene il bello. La legge stabilisce che l’unico modo per vincere tale presunzione è quello di presentare una autocertificazione con cui il contribuente comunichi all’Agenzia delle Entrate di Torino di non possedere una tv o che l’apparecchio che si possiede a casa non è in grado di captare le onde per le radioaudizioni. Questa dichiarazione va fatta una volta all’anno.
 
Ribadiamo di nuovo: questo è l’unico modo per superare la presunzione di possesso. La sola prova contraria concessa al contribuente per dimostrare la non detenzione della tv è l’autocertificazione. Non vi sono altri sistemi, neanche in sede di opposizione all’eventuale sanzione per il mancato pagamento. La legge infatti recita testualmente: “Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione (…) presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. La data entro cui inviare tale comunicazione dovrà essere stabilita dal decreto di attuazione.
 
Che succede, quindi, se il contribuente dimentica di inviare la comunicazione? Stando al tenore della legge – e salvo ulteriori precisazioni che ad oggi non sono intervenute – egli non avrà più scampo e non potrà dimostrare il contrario in un momento successivo come, per esempio, all’arrivo della contestazione e richiesta di pagamento. L’utente si considererà “detentore” della tv e, quindi, tenuto a pagare il canone Rai. Con la conseguenza che, chi si dimentica, anche solo per un anno, di inviare la suddetta comunicazione, non avrà più modo di opporsi alla richiesta di pagamento. Verrà marchiato come un evasore e dovrà versare una sanzione fino a cinque volte il canone stesso. Se poi la dimenticanza si ripete più di una volta, il contribuente sarà tenuto a una multa pari a 5 volte il canone degli ultimi 10 anni (tale è infatti la prescrizione dell’imposta sulla tv).
 
Facciamo un esempio. Poniamo il caso di Tizio, il quale non ha mai avuto una tv a casa. Tutti gli anni – tutti i sacrosanti anni – dovrà ricordarsi, con la stessa meticolosità con cui effettua la dichiarazione dei redditi, di inviare l’autocertificazione. Se per una volta non lo fa e gli arriva la richiesta di pagamento non potrà più opporsi alla sanzione, perché l’unico modo che aveva per vincere la presunzione era quello dell’autocertificazione.
 
Quindi, se Tizio spera di presentare un’opposizione alla sanzione, per dimostrare che a casa sua non c’è mai stato alcun televisore, non avrà margini di successo, perché ormai è decaduto dalla possibilità della prova contraria.
 
Canone Rai e la lesione del diritto di difesa
 
La situazione così disegnata dal legislatore è ai limiti della costituzionalità, atteso che, contro l’avviso di accertamento non sarà più possibile sollevare contestazioni sul merito e quindi presentare ricorso. Quella che, infatti, inizialmente è una presunzione “relativa”(la detenzione della tv per via dell’esistenza di un’utenza elettrica), contro la quale è consentita la prova contraria, una volta scaduti i termini per l’invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, diventa una presunzione assoluta: nessuna prova contraria è più possibile. Risultato: il contribuente che non abbia certificato la non detenzione dell’apparecchio non potrà più opporsi alla sanzione ed esercitare il proprio diritto alla difesa giudiziale. Insomma: ogni ricorso è vietato.
 
Canone Rai: impossibile l’opposizione alla sanzione
 
Insomma, in materia di canone Rai avviene l’esatto opposto di ciò che accade per tutte le altre imposte. Se, per esempio, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una rettifica di valore del suo immobile, chiedendogli la differenza in termini di imposta sulla casa; oppure se gli notifica un accertamento perché ritiene che abbia guadagnato di più e non abbia versato l’Irpef a sufficienza, al momento dell’accertamento medesimo il cittadino ha sempre la possibilità di adire il giudice, con un’opposizione, e dimostrare il contrario. Nel caso del canone Rai invece non lo potrà fare, perché l’unico modo che il contribuente aveva per vincere la presunzione di possesso – stando al tenore letterale della legge – era l’invio della autocertificazione.
 
Se le cose non muteranno, possiamo dire che il Governo non abbia solo modificato il metodo di riscossione del canone Rai, ma abbia stravolto anche la possibilità della prova contraria, creando un grossissimo pregiudizio per il contribuente in termini di onere della prova e ipotecando una sicura vittoria su qualsiasi tipo di contestazione.
 
[1] Rd. N. 246/1938
 
[2] L. 208/2015.
 
Impossibile non pagare. Canone Rai, doppia fregatura: disdici? La Rai ti frega cosìultima modifica: 2016-02-24T22:32:31+01:00da davi-luciano
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