

http://fulviogrimaldi.blogspot.it/2015/11/parigi-siria-cui-prodest-una-crepa.html
Arrivano ancora minacce da parte dell’isis, questa volta, sono indirizzate all’italia e al governo italiano, hanno mandato minaccie via twitter ed hanno dichiarato,che conquisteranno roma ed uccideranno tutti i politici ad uno ad uno,non si sa quanto arriveranno qui ma stiamo certi che fanno sul serio
BARACK OBAMA NSC
“La Russia è l’unica grande potenza in grado di distruggere l’Isis perché può ignorare le accuse e le pressioni dei media occidentali”. Lo ha detto Gwenyth Todd, un ex consigliere di Barack Obama ed ex membro del Consiglio di Sicurezza Nazionale (NSC) della Casa Bianca.
GWENYTH TODD
“Il mondo ha bisogno di un paese veramente potente, pronto a fare qualsiasi cosa per respingere questi terroristi ben armati e finanziati. È inoltre necessario mettere un attimo da parte le accuse di violazione dei diritti umani e cercare di fermare il flusso di denaro proveniente dalla Turchia e dai paesi del Golfo diretto ad alimentare lo stato islamico”, ha detto Gwenyth Todd a Sputnik.
AEREO RUSSO DECOLLO
Todd ha spiegato che gli Stati Uniti hanno grande difficoltà a intraprendere azioni di guerra contro i terroristi perché “ci sono molti cittadini americani che vogliono assolutamente evitare tutti i danni collaterali legati a una possibile guerra o anche solo le violenze necessarie a fermare i colpevoli.”
FRANCOISE HOLLANDE
Il problema però riguarda l’Occidente nel suo complesso, spiega Todd, perché anche gli inglesi, i tedeschi e i francesi vogliono evitare un intervento deciso. E in più sono disposti a chiudere un occhio anche con quei governi che violano i diritti umani, pur di proteggere i loro interessi economici.
AEREO RUSSO SGANCIA BOMBA SU OBIETTIVO ISIS
“Nessuno di questi atteggiamenti può essere efficace quando si tratta di fronteggiare l’avanzata del terrorismo – afferma l’ex membro dell’NSC – Se l’Occidente rifiuta di vendicarsi, i terroristi capiranno che potranno agire indisturbati perché non avremo mai il coraggio di attaccarli veramente”.
VLADIMIR PUTIN
Il sospetto che hanno i terroristi è che ora anche la Russia sia stata contagiata dalla paura occidentale di compiere un intervento risolutivo e, per Gwenyth Todd, l’abbattimento del Metrojet russo sarebbe servito a provare questa teoria. “Gli Stati Uniti, incapaci di agire – sostiene Todd – si sentirebbero estremamente sollevati se la Russia si decidesse a distruggere il quartier generale dello Stato Islamico, ignorando le pressioni dell’opinione pubblica”.
BOMBA ISIS NELLA LATTINA DI BIRRA GOLD
Il momento è molto favorevole, il giudizio su un intervento russo sarebbe mitigato dagli ultimi attentati di Parigi e dalla rivendicazione da parte dell’Isis dell’attentato all’aereo russo. Ma per Todd “questa finestra rimarrà aperta solo per poco tempo, e la Russia deve muoversi molto velocemente e colpire l’Isis con grande forza se vuole essere efficace”.
ATTENTATI A PARIGI ASSATO AL BISTROT 9
ATTENTATI A PARIGI ASSATO AL BISTROT 11
FOTOMONTAGGI ISIS SU PARIGI
ISIS
ISIS 2
“Strategicamente l’Occidente sa che la Turchia, uno dei membri chiave della Nato, è anche un supporter dell’Isis e non la difenderà se Erdogan decidesse di mettersi contro la Russia in Siria. E i paesi del Golfo non rischierebbero mai un confronto armato contro Putin”.
A CHE PUNTO SIAMO CON LA TORINO LIONE ?
A Chiomonte è in corso lo scavo del tunnel geognostico della Maddalena, il cunicolo esplorativo propedeutico alla realizzazione della Torino Lione. Ad oggi, dopo 2 anni di attività della talpa, lo scavo è in ritardo di 9 mesi rispetto al cronoprogramma ufficiale dei lavori. Il progetto della Torino Lione prevede la costruzione di una nuova linea ferroviaria della lunghezza complessiva di 270 km; con la delibera 19/2015, il CIPE ha approvato il progetto definitivo relativo ad una tratta di lunghezza pari a 17 km, ovvero quella compresa tra il confine di Stato e Bussoleno. Gli scavi in corso e quelli futuri hanno, fra le altre conseguenza, la produzione di una enorme quantità di terra .
DOVE FINIRÀ TUTTO LO SMARINO IN ESUBERO?
Ad oggi lo smarino prodotto alla Maddalena è stato depositato in cantiere. Lo smarino in esubero del tunnel di base verrà invece trasportato nelle cave di Torrazza e Caprie . QUANTO MATERIALE À VERRÀ PORTATO NELLA CAVA DI CAPRIE?
Una montagna: 1.220.040 tonnellate. Corrispondono a qualcosa in più di 610.000 metri cubi. In realtà i progettisti prevedono di portarne fino a 850.000 m etri cubi mettendo in conto di dover «gestire eventuali variazioni nel processo di utilizzo dei materiali di scavo in fase realizzativa» , cosa già puntualmente capitata per il cunicolo geognostico della Maddalena.
Sono numeri enormi, difficili da maneggiare. Conviene paragonarli a qualcosa di conosciuto. Quanti sono 850.000 metri cubi? Prendete lo stadio olimpico di Torino, l’ex comunale dove gioca il Toro, o lo Juventus Stadium; l’area del terreno di gioco misura 7.140 metri quadri. Se ci portassero lo smarino destinato alla cava di Caprie creerebbero un enorme cubo grande come il campo e alto 119 metri. Oppure considerate il Colosseo: ha una superficie di 3.357 metri quadri e un’altezza massima di 48,5 metri. Il cumulo di smarino che dovrebbe confluire a Caprie corrisponde a 5 volte il volume del Colosseo!
Per le tonnellate possiamo fare un ragionamento analogo: la Costa Concordia aveva una stazza lorda di circa 115.000 tonnellate, il materiale che TELT vorrebbe portare a Caprie pesa dieci volte quella nave!
COME TRASPORTERANNO QUESTA MONTAGNA DI MATERIALE?
Dicono in treno. Il CIPE ha approvato la proposta di utilizzare container sistemati su convogli lunghi 300 metri e capaci di caricare circa 1000 tonnellate. In totale 50.000 container e 1.250 treni . Se li mettessimo in fila otterremmo un mostruoso treno lungo 350 km, più della distanza fra Torino e Lione. Sarà questa la “saturazione della ferrovia esistente” che predicono da trent’anni?
CHE EFFETTI POTRÀ AVERE TUTTO QUESTO SULLA SALUTE DI CHI ABITA IN VALLE DI S USA ?
L’attività del cantiere di Chiomonte causa ovviamente un aumento delle polveri sottili presenti in aria (PM10 e PM2,5); queste polveri sono pericolose per la salute, per questo la legge individua valori limite che non devono essere superati al fine di tutelare la salute dei cittadini. Con riferimento alla realizzazione dello scavo del tunnel di base e al conseguente trasporto dello smarino nella cava di Caprie, i proponenti
prospettano il superamento del valore limite previsto dalla legge in prossimità del deposito di Caprie [nel Quadro di riferimento ambientale ,Tomo 2 , p. 152 del progetto definitivo, a proposito del PM2.5 si legge che «a causa dei valori di fondo più elevati il superamento del livello di 25 μ g/m 3 (cioè del valore limite in vigore dal 2015) si potrebbe verificare in prossimità del deposito di Caprie» ].
Qui non si tratta di fare allarmismo, ma di leggere i documenti ufficiali e informarsi sulle conseguenze di un . simile spostamento di materiali che durerà, da progetto, almeno sei anni. Il futuro che vogliamo per Caprie e per i paesi della Valle non è questo.
E insieme continueremo a opporci a questo scellerato progetto.
Per sincerarvi dei numeri citati consigliamo la lettura di Relazione geotecnica del sito di Caprie (PD2 C3B 0045), Evacuazione del marino con il treno (PD2 C2A 0023) e Relazione illustrativa siti di deposito (PD2 C3A 5501)
http://it.sputniknews.com/mondo/20151119/1571490/tel-aviv-attacco-rt.html
Un uomo armato di coltello si è introdotto nell’ufficio di Russia Today a Tel Aviv ed ha ucciso una persona e ferito altre tre, poi si è dato alla fuga. Lo riferisce Paula Slier, corrispondente della tv russa.
Non ci sono feriti tra i dipendenti di RT.
Leggi tutto: http://it.sputniknews.com/mondo/20151119/1571490/tel-aviv-attacco-rt.html#ixzz3ryS3Hi4Y
Inoltre, secondo il generale, la Russia ha rafforzato tutti i tipi di ricognizione in Medio Oriente, inclusa quella spaziale.
“Tutti i raid delle forze aeree russe sono condotti contro obiettivi precedentemente esplorati dai nostri mezzi d’intelligence. Per migliorare l’efficienza e l’accuratezza della localizzazione dei siti delle organizzazioni terroristiche sono stati rafforzati tutti i tipi di ricognizione sul territorio della regione mediorientale, tra cui quella spaziale,” — ha detto Kartapolov in una conferenza stampa.
Secondo il generale, tutto questo permette di rilevare nuovi target terroristici e di eliminarli quasi in tempo reale.
Leggi tutto: http://it.sputniknews.com/mondo/20151118/1568946/Raid-Terrorismo.html#ixzz3ryRJF43c
In questi giorni giornali, Tv e radio ci hanno inondato di notizie.Uno tsunami d’informazioni sui luoghi dell’attentato, sulle armi usate dai terroristi, sulle dichiarazioni dei politici e sulle povere esistenze spente quella notte. Un’immensa onda di immagini e parole che ha commosso ma anche suscitato rabbia. Tuttavia, da questo oceano di notizie che poco alla volta si va ritirando, non resta nemmeno una goccia di consapevolezza sul perché degli attentati.
Nessuna seria riflessione è iniziata per tentare di capire le vere ragioni che hanno spinto dei ragazzi poco più che ventenni ad imbestialirsi in tal modo da giungere a trucidare dei coetanei e farsi esplodere. Le trasmissioni Tv di questi giorni, con fastidioso paternalismo, hanno trattato i telespettatori come bambini che non devono sapere tutto, soprattutto, non devono interrogarsi su cosa davvero sia accaduto. Nessuna riflessione in grado di sforzarsi a capire le ragioni dell’altro fu fatta nemmeno sul video postumo di Coulibaly, uno degli autori del primo attacco a Parigi: “Non potete attaccare e non aspettarvi rappresaglie giocando a fare le vittime (…) bombardate e uccidete dei civili e dei combattenti, perché? Siete voi che decidete cosa succede sulla Terra. No, non possiamo lasciarvelo fare ”.
Tra le 10 strategie della manipolazione attraverso i mass media elaborate da Noam Chomsky, una spiega che se ci si rivolge ad una persona come se fosse un dodicenne, la sua reazione sprovvista di senso critico sarà come quella di una persona di dodici anni o meno. Ma sempre più italiani sono stufi di essere trattati come bimbi. Il mainstream mediatico a reti unificate continua a sparare immagini di uomini bruti e barbuti che brandiscono kalashnikov e lancia razzi magari costruiti in Occidente. L’importante è individuare un nemico. Nessun approfondimento su chi l’ha creato, chi gli procura le armi, chi lo finanzia e soprattutto perché ci odia tanto. Domande, le cui risposte potrebbero squarciare il velo d’ipocrisia che cela una realtà diversa da quella che ci è stata narrata.
E allora, quotidianamente occorre ingoiare le velenose opinioni dellaSantanché e i titoli di giornale di Belpietro miranti ad innescare l’odio tra popoli, invece di puntare il dito contro le élite responsabili. Possibile che questo Paese sappia offrire agli anziani, alle casalinghe e ai troppi disoccupati solo dei pomeriggi in sale scommesse o le trasmissioni di Barbara D’Urso? Questo spiega lo smarrimento di molti e l’ascesa di personaggi come Salvini.
Gran parte del pubblico occidentale è all’oscuro dei crimini commessi dagli eserciti capeggiati dagli Usa in Medio Oriente. Della guerra civile che si è innescata. Poche ore dopo gli attacchi di Parigi, la Francia, con aerei da guerra, ha bombardato una città, Raqqa. I giornali hanno parlato di “diluvio di fuoco”, ma qualcuno, forse mi sarà sfuggito, si è domandato quanti decessi hanno causato questi raid? La realtà è che i poveri morti di Parigi valgono molto in più di quelli che vengono dilaniati in città o villaggi dai nomi impronunciabili. E, finché prevarrà questo razzismo, non ci sarà mai pace nel mondo. Davvero si pensava che la distruzione per finalità neocoloniali di Paesi come Afganistan, Iraq, Libia e Palestinanon avrebbe suscitato delle reazioni? Siamo solo all’inizio.
In questi anni agli spettatori del Truman Show è stato detto che i nostri militari hanno partecipato a missioni di pace, come se la pace si seminasse con i carri armati e i mitra invece che con la comprensione e il rispetto. Non ci viene detto che le azioni militari che hanno insanguinato il Medio Oriente sono state tutte guerre miranti ad accaparrare idrocarburi indispensabili per far muovere la mostruosa macchina capitalista occidentale che necessita di crescenti dosi d’energia. E’ noto che, se tutti gli abitanti del mondo fossero europei, avremmo bisogno di tre pianeti, se fossero tutti americani addirittura sei. Finché questa insostenibilità andrà avanti si calpesteranno sempre i piedi di qualcuno.
Il coro mediatico, per giustificare nuove guerre, ci vuole far credere che dei ventenni disadattati che vivono nelle periferie occidentali e alcune dozzine di uomini barbuti che urlano nel deserto possano essere dei credibili antagonisti di Paesi che posseggono arsenali atomici in grado di far saltare il pianeta decine di volte. Come è successo con Saddam, Gheddafi, Bin Laden e i talebani; gli odierni nemici dell’Isis sono strumentali ai grandi interessi dei potentati economici nostrani. Tanto a pagare le conseguenze dell’odio innescato è la donna e l’uomo comune di Parigi, Beirut, Bagdad, Kabul e Gaza.
La religione è solo un pretesto. L’unico vero dio è il denaro.
Testo completo del Decreto Legge 18.02.2015 n° 7 , G.U. 19.02.2015
Lo schema di decreto-legge si concentra, con soluzioni anche analoghe a quelle adottate di recente da altri Paesi europei, quali la Francia, sull’aggiornamento delle misure di prevenzione e contrasto del terrorismo.
Il provvedimento prevede sul piano penale:
Una stretta al web: sempre nell’articolo 270-quinquies (di cui sopra), dopo il primo comma c’è un’aggiunta finale: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
Altra modifica che il DL apporta è al reato di istigazione, art. 302 c.p.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo [Capo I Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, Capo II Dei delitti contro la personalità interna dello Stato ] . In rosso la modifica introdotta con questo decreto.
“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (abolita nel 1944) o l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione. «La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»
Sono aumentate, non si sa di quanto, ma sono aumentate. Sarà a discrezione del giudice? O della procura?
Modificato anche l’art.414 c.p., istigazione a delinquere. Anche in questo caso «La pena e’ aumentata fino a due terzi se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». Ma almeno qui l’aumento della pena è chiarissimo, fino a due terzi. Quindi una eventuale condanna a 6 anni diventa automaticamente una condanna a 10 anni.
Per disincentivare ulteriormente l’uso del web ed aumentare i poteri di controllo agli organi giudiziari, questo decreto aumenta i super poteri (e l’impunità) per le operazioni “sotto copertura” ( Legge 16.03.2006 n° 146 , G.U. 11.04.2006) , con un particolare occhio al web.
Vengono introdotti all’art.9 (operazioni sotto copertura) due nuovi passaggi, rilevanti. Il comma 1, nei punti a e b, definiscono l’impunibilità degli ufficiali di PG etc, nel compimento di eventuali “reati” finalizzati all’attività di contrasto al terrorismo o all’eversione, ma nei due punti successivi prevenzione e repressione si spostano sul web. Tenete sempre a mente le bombolette spray del caso di cui vi parlavo prima, perché poi è nell’applicazione pratica che si comprende il senso di una legge in un dato contesto.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche’ delle attivita’ di prevenzione e repressione delle attivita’ terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarita’ dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell’autorita’ giudiziaria, aggiorna costantemente unelenco di siti utilizzati per le attivita’ e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 155 del 2005.
3. I fornitori di connettivita’, su richiesta dell’autorita’ giudiziaria procedente, inibiscono l’accesso ai siti inseriti nell’elenco di cui al comma 2, secondo le modalita’, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall’articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
A proposito dell’art. 14-quater, parte di un progetto per contrastare la pedopornografia (ma si sa, si parte da un obiettivo e poi…) è bene ricordare che in base a questo articolo “I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. “. Poiché correva l’anno 1998 quando la legge obbligò i fornitori a dotarsi degli strumenti di filtraggio, potete immaginare che nel 2015 questi strumenti siano in grado di oscurare in tempo reale qualsiasi sito web con una rapida azione sui DNS, Domain Name Server, ovvero sistema dei nomi di dominio. E qui dominio è azzeccatissimo, ma nel caso informatico non è altro che quell’indirizzo numerico assegnato ad ogni computer, macchina, sito connesso alla rete. Normalmente noi conosciamo gli indirizzi per nome perché esistono dei registri che traducono il nome che digitiamo, come www.tgmaddalena.it , in un indirizzo IP, numerico, che l’utente non è tenuto a conoscere. Nel momento in cui viene oscurato un sito, il più delle volte è perché il gestore della rete provvede a bannarlo dai DNS.
A stimolare i fornitori ad attivarsi rapidamente per filtrare i contenuti del web pensò l’importo delle sanzioni, da euro 50.000 a euro 250.000.
Altra aggiunta da questo decreto: 4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalita’ di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attivita’ per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attivita’ e’ reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all’ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e con le
modalita’ di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale ( pene per il corruttore).
Sembra una modifica da nulla, eppure è una delle tante che ci dà il senso di quanto stiamo rinunciando alla nostra “privacy” in nome di una falsa sicurezza. Grave soprattutto oggi che qualsiasi informazione relativa alla nostra esistenza è un dato contenuto in data base condivisi non si sa come e da chi. E magari replicati, infinite volte, analizzati non soltanto ai fini di operazioni di marketing.
La modifica in questione riguarda l’art.9 del DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (GU n.290 del 14-12-2007 – Suppl. Ordinario n. 268 ) che applica la direttiva europea sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Ha a che fare con l’UIF, Unità di Informazioni Finanziarie , l’art.9 disciplina sostanzialmente lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Autorità e Forze di polizia , il comma 9 ha questa aggiunta, evidenziata in rosso:
9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita’ di vigilanza di settore, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza , nonche’ al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le misure di sorveglianza speciale nascono, nell’Italia unita, proprio ai suoi esordi, nel 1865, eredità del precedente codice francese, risalente al 1836, e su quei codici, ripercorrendone la storia, il barone Locré si era domandato: “Ma in fine questo Codice è buono? è cattivo? E’ l’uno e l’altro: buono nelle disposizioni che ha tolte dalle leggi anteriori, di cui ha saputo migliorarne qualcuna, e che ha riunito e disposte in un piano regolare; cattivo in quelle parti, che sono di sua invenzione. (…) Vi si trovano per certo disposizioni giustissime e savissime. (…) Ma il vizio sta nel sistema dell’amministrazione. In teoria, nulla di più seducente di questo sistema: nulla di più disastroso nella sua pratica. L’esperienza l’ha dimostrato e lo dimostra ogni giorno», [J. G. Locré,
Legislazione civile commerciale e criminale ossia comentario e compimento dei Codici francesi].
Insomma, sono quasi 200 anni che il sistema, così seducente, si rivela disastroso nella sua pratica. Ma torniamo alla sorveglianza speciale. C’è una progressione repressiva che punta ad un controllo capillare su soggetti ritenuti “particolarmente pericolosi”, erano ritenuti tali oziosi, vagabondi e briganti nell’Italia appena unita, ma non sono mancate le applicazioni anche nelle lotte sociali e operaie.E sul vagabondare non posso fare a meno di citare Henry David Thoreau:
«Se un uomo passeggia nei boschi metà di ogni sua giornata — per il solo piacere di farlo — corre il rischio di essere considerato un fannullone. Ma se spende l’intera giornata come uno speculatore, tagliando quegli stessi alberi e spogliando la terra prima del tempo, allora è considerato un cittadino industrioso e intraprendente» (ogni riferimento alla lotta al TAV non è casuale). Chiusa parentesi, torniamo all’evoluzione della sorveglianza speciale.
La l. n. 1423/56 descrive e “tipizza” categorie di persone (c.d. pericolosità semplice) che, in larga parte, ripercorrono le categorie di soggetti anche precedentemente ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica: oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro (prego, rileggere citazione Thoreau),
persone dedite a traffici illeciti o che vivano abitualmente con il provento di delitti o con il favoreggiamento, persone che diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere, persone dedite a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori o che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume. La l. n. 575/65 (c.d. legge antimafia) introduce un’altra categoria di pericolosità, le persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose (c.d. pericolosità qualificata o specifica). La l. n. 152/75 introduce ulteriori categorie orientate prevenzione di fenomeni eversivi, siamo negli “anni di piombo”.
Prima delle modifiche introdotte da questo decreto legge per contrastare il terrorismo internazionale, la sorveglianza speciale era arrivata alla sua configurazione attuale con il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, meglio noto come “codice antimafia”. Prima dell’entrata in vigore del codice antimafia la inosservanza del divieto o dell’obbligo di soggiorno costituiva contravvenzione, ma all’art.9 del DL 159 troviamo l’arresto da tre mesi ad un anno per il contravventore che sia sorvegliato speciale, senza obbligo o divieto di soggiorno. La reclusione da uno a cinque anni si applica invece all’inosservanza di obblighi e prescrizioni per i soggetti sottoposti anche a obbligo o divieto di soggiorno.
Se avete tempo leggete i vari articoli, nel primo trovate la descrizione dei “soggetti destinatari”, all’art.2 il foglio di via (retaggio fascista), all’art.3 l’avviso orale (i dettagli sono davvero raccapriccianti, non si possono tenere mezzi idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, chissà quanti hanno dovuto smettere di fumare perché non avrebbero potuto usare un accendino!), ma veniamo alla modifica introdotta da questo DL, la prima è una specifica aggiuntiva ai soggetti destinatari (art.1), alla lettera d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonche’ alla commissione dei reati con finalita’ di terrorismo anche internazionale; ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalita’ terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale, ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalita’ terroristiche di cui all’articolo 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo) del codice penale. (il testo in rosso è quello aggiunto).
Stento a comprendere la necessità di questa ulteriore specifica, considerando che nell’ultima frase c’era già “nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale”, ma sicuramente il legislatore sa il fatto suo. SicuraMente.
Perché tutto questo è fatto per la nostra SICUREZZA, giusto?
Andiamo avanti. Il DL in questione modifica anche l’art.9, sui Provvedimenti d’urgenza, aggiungendo un comma 2-bis degno di un abile Azzeccagarbugli.
«2-bis. Nei casi di necessita’ e urgenza, il Questore, all’atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), puo’ disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita‘ ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita’ ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita’ di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validita’ ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»;
Quindi il sospettato (perché qui siamo in zona sospetti, più che in area fatti) in 4 giorni si ritrova impossibilitato ad espatriare, al di fuori dell’area Schengen ( ricordiamolo, sospesa in Italia in occasione del G8 di Genova nel 2001, pratica che presumo verrà ripetuta nell’ormai prossimo Expo a Milano). Se fosse davvero un personaggio pericoloso, 4 giorni non sembrerebbero una misura cosi’ rapida, ma il problema è, ancora una volta, verso quali soggetti verrà applicata questa misura perché è nell’applicazione che si comprende l’obiettivo reale di una legge e non nella teoria.
Arriviamo alla modifica dell’art.71 del codice antimafia, ripeto, codice antimafia. E qui il legislatore ha davvero un guizzo creativo straordinario, perché in un volo pindarico supera ogni immaginazione e riesce ad aumentare le pene previste dal codice penale per i reati di terrorismo (ormai li conoscete a memoria i numeri, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, nonche’ per i delitti commessi con le finalita’ di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies del codice penale) da un terzo alla metà! Quindi un decreto originariamente studiato per contrastare la mafia viene modificato per introdurre aggravanti che aumentano le condanne per i reati di terrorismo. Geniale. Considerando che poi, con l’accusa di terrorismo, vengono indagati, perquisiti, arrestati (e per ora non condannati) anche militanti che nel contrastare le nocività, le devastazioni ambientali e quant’altro si ritrovano a contrastare aziende in odor di mafia, direi che la mafia ringrazia. E applaude.
E anche il procuratore Maddalena sarà entusiasta, visto quanto aveva affermato di recente sulla bocciatura del reato di terrorismo per Chiara, Claudio, Niccolò e Mattia.
Non poteva mancare un inasprimento delle pene in caso di violazione delle misure imposte con “provvedimenti d’urgenza”, ed ecco l’introduzione dell’art.75-bis [selezionatelo qui nel menù di sinistra]:
1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all’articolo 9 e’ punito con la reclusione da uno a tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 e’ consentito l’arresto nei casi di flagranza.».
Un passo indietro.
Il 2 settembre 2014 sono entrate in vigore le disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio nr. UE 98/2013 del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, un approccio globale per ridurre al minimo le differenze tra le normative nazionali. Il Regolamento introduce norme che limitano la disponibilità al pubblico dei precursori dì esplosivi, sostanze spesso di uso comune, potenzialmente utilizzabili per la fabbricazione illecita di ordigni improvvisati, garantendo, nel contempo, l’istituzione di un sistema di segnalazione delle operazioni sospette, delle sparizioni significative e dei furti lungo tutta la catena commerciale della loro fornitura.
Vediamo qualche esempio pratico. Nella prima riga della tabella troviamo il “Perossido di idrogeno”, indicato nel valore limite al 12%. Si tratta dell’acqua ossigenata, comunemente utilizzata come disinfettante in tutte le famiglie, con concentrazione che varia dal 3 al 6%, ma come decolorante la concentrazione sale al 15% (superando di ben 3 punti il limite in tabella, sarà la fine delle finte bionde fai-da-te?). Viene anche usato 35% in odontoiatria come sbiancante.
E’ pur vero che in concentrazioni dall’85% al 98% viene usato anche come propellente per razzi, ma qui il valore limite, notare bene, è 12% !
Ci sono poi il clorato di potassio , il perclorato di potassio, il clorato di sodio con valore limite 40% p/p. , utilizzato come diserbante per erbe infestanti su piazzali, massicciate ferroviarie ecc., e proprio come diserbante viene venduto in concentrazione al 40%, qui un esempio.
Per tutte le sostanze previste nell’allegato I e II il Regolamento prevede l’obbligo da parte degli operatori economici delle segnalazioni di tutte le movimentazioni con carattere di “operazione sospetta” che coinvolgono queste sostanze . Si definiscono “transazioni sospette”, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, qualsiasi operazione ai fini commerciali riguardante le sostanze elencate negli Allegati, o miscele o sostanze che li contengono, comprese le operazioni tra utilizzatori professionali, nelle quali vi sono ragionevoli motivi per sospettare che la sostanza o la miscela sia destinata alla fabbricazione illecita dì esplosivi.
In linea con questa definizione, una transazione sospetta è un qualsiasi acquisto, anche se tentato, di uno o più precursori dì esplosivi, o una miscela contenente precursori, le cui modalità si discostano dalle ordinarie aspettative di interazione.
Ai sensi dell’articolo 9, punto tre, del Regolamento 98/2013 gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta (inutile frignare qualcosa tipo “volevo farmi bionda”) e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibilel’identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o più sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente:
– non è in grado di precisare l’uso previsto della sostanza o miscela;
sembra essere estraneo all’uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di
spiegarlo in modo plausibile;
– intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato;
– è restio a esibire un documento attestante l’identità o il luogo di residenza;
– insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.
Le funzioni di Punto di Contatto Nazionale, al quale dovranno essere inoltrate le segnalazioni relative alle transazioni sospette, nonché alle sparizioni ed ai furti significativi delle sostanze elencate negli allegati al Regolamento, saranno svolte, nell’ambito di questo Dipartimento, dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale (! e se lo dicono da soli, mi pare un passo avanti).
La fabbricazione o il commercio abusivo di sostanze esplodenti è regolato dall’art. 678 c.p. che prevede l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda fino a duecentoquarantasette euro per chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse. A questo articolo è stato aggiunto il «Art. 678-bis
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e’ punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247.».
L’articolo successivo, il 629, è quello realtivo alle “omissioni” in materia di precursori ed esplosivi. L’omessa denuncia era punita con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro. Anche quest’articolo è stato aggiornato, includendo i precursori esplosivi indicati nell’allegato I di cui sopra, in caso di omessa denuncia di sparizione (arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 371 euro) , con l’aggiunta di una sanzione amministrativa che sicuramente incentiverà la massima attenzione: “Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all’Autorita’ le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.” Beh, incutere un po’ di sano terrore, ops, timore, sicuramente metterà i meno abbienti, cioè la maggioranza della popolazione, in condizione di fare una segnalazione di troppo piuttosto che una di meno…
Tutto si gioca sulla prevenzione, non c’è altra arma contro il terrorismo, prevenzione è la parola chiave e la miglior prevenzione si ottiene con una rete capillare di informatori e agenti infiltrati, sotto copertura. E sempre più “coperti”. Nell’ottica “internazionale” viene prevista la possibilità, per il questore, di rilasciare permessi di soggiorno con finalità “informative” anche a chi è ritenuto un “informatore necessario per la lotta alla criminalità transnazionale”. In deroga a qualsiasi legge e regola, cosa non si fa per la sicurezza (la nostra?) sarà possibile rilasciare documenti di copertura (con tanto di garanzie FUNZIONALI, leggasi impunità, anonimità etc.) anche a individui che NON appartengono ai servizi segreti ma che si muovono in sinergia con agenti dei servizi (non solo dell’AISE ma anche dell’AISI), fino alla possibilità di deporre in tribunale, sempre SOTTO COPERTURA.
Insomma, già dotati di poteri al di là di ogni nostra immaginazione, con questo decreto avranno veri e propri “superpoteri”, difficile (ma neanche troppo) immaginare l’uso che ne faranno. Non sto a dirvi cosa il legislatore ha pensato bene di modificare nel codice in materia di protezione dei dati personali, perché son davvero quisquillie e pinzellacchere…
Iniziamo fotografando la situazione precedente: nel 2007 la Legge 3 agosto n.124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” istituisce il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e riforma il settore dell’intelligence che fino a quel momento aveva operato sotto la vigenza della legge 801/1977. Come da fonte ufficiale, “la riforma del 2007 ha introdotto significative novità, prima fra tutte l’attribuzione della responsabilità politica dell’intero settore al solo Presidente del Consiglio dei ministri. In questo modo è stata superata la condivisione di responsabilità gestionale con i Ministri della difesa e dell’interno che era prevista dalla legge 801/1977. Un uomo solo al comando, roba degna di Berlusconi, peccato che nel 2007 al governo ci fosse PRODI.
In base alla riforma, il Presidente del Consiglio può delegare tutti i compiti, a lui attribuiti in via non esclusiva, all’Autorità delegata individuata nella figura di un Sottosegretario di Stato o di un Ministro senza portafoglio. (…)”
“In materia di operazioni per scopi istituzionali, è consentito agli addetti delle Agenzie di avvalersi, con le limitazioni previste dalla legge, dello strumento delle garanzie funzionali. Si tratta di speciali cause di giustificazione previste per gli appartenenti ai servizi di informazione, ed eventuali soggetti esterni in concorso, che pongano in essere condotte configurabili come reato, a condizione di essere stati a ciò autorizzati ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali.” Sul tema delle garanzie funzionali è necessario un breve approfondimento, per comprendere l’impatto delle modifiche introdotte con questo DL.
Le garanzie funzionali introdotte nel 2007 sostanzialmente esonerano da responsabilità penale gli agenti dell’AISE e dell’AISI che, nello svolgimento di operazioni per scopi istituzionali debbano compiere azioni configurabili come reato e si applicano anche nei confronti dei non appartenenti ai Servizi quando la loro attività sia indispensabile e avvenga “in concorso” con il personale delle Agenzie, condotte che devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata . Per bilanciare le esigenze di tutela del sistema intelligence con la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini sono state inserite alcune condizioni che vincolano la loro condotta al fine di essere sollevati da qualsiasi responsabilità penale:
-“la condotta deve essere indispensabile e proporzionata al conseguiimento degli obiettivi dell’operazione,non perseguibili in altra maniera. “Come dire “eh, non avevo altra scelta”. OK, giustificato.
-“Sia frutto di una comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti”. Questa giuro che non la capisco, considerando che quasi tutto ormai è interesse privato non vedo bilanciamento.
-“Rechi il minor danno possibile agli interessi lesi”.
-“Non configuri deliti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone, o delitti contro l’amministrazione della giustizia, o reati contro organi costituzionali o contro el assemblee regionali, contro i diritti politici del cittadino nonchP altri delitti espressamente previsti dalla legge”
-“Non sia effettuata nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o Consiglio regionale, nelle sedi di Organizzazioni sindacali o nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.”
Questo ambito di applicazione delle garanzie funzionali era definita nell’art.17, comma 4, che specificava chiaramente per quali reati non potevano essere autorizzate le garanzie, cioé per quelli per i quali non era opponibile il segreto di Stato (ad eccezione del 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.).
Qui il legislatore introduce una novità con un barbatrucco nuovamente degno di un geniale Azzeccagarbugli, introducendo tra le ECCEZIONI alle condotte NON AUTORIZZABILI (quindi rendendole DI FATTO AUTORIZZABILI) anche le “fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, secondo comma, 270-ter ( Assistenza agli associati.) , 270-quater, 270-quater (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) .1, 270-quinquies ( Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.) , 302 ( Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.) , 306 ( Banda armata: formazione e partecipazione.) , secondo comma, 414 ( Istigazione a delinquere.) , quarto comma, e 416-bis ( Associazione per delinquere) , primo comma, del codice penale.»”
Allora, come si possa pensare di “bilanciare le esigenze di tutela del sistema intelligence con la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini”AUTORIZZANDO E ASSOLVENDO DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ reati di terrorismo, inclusa banda armata, istigazione a delinquere, associazione per delinquere, che ovviamente “configurano deliti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone”, credo che solo un abile demagogo potrebbe convincerci della necessità di tollerare una simile barbarie! Per la nostra SICUREZZA noi da 19 febbraio abbiamo nel nostro paese un imprecisato numero di uomini e donne con false identità e con LICENZA DI UCCIDERE e DOVREMMO SENTIRCI PIU’ SICURI?
E questi uomini e donne con licenza di uccidere e protetti da false identità sono autorizzate a deporre in un’aula di tribunale SOTTO COPERTURA?CON NOMI FALSI? E il fantomatico giuramento che si presta sempre prima delle deposizioni?
Stiamo forse LEGALIZZANDO scenari da INCUBO come quelli della STRAGE DI PIAZZA FONTANA?
Non essendo un “giurista” ma una persona qualsiasi che cerca di comprendere quella legge che non ammette ignoranza, vi prego di segnalarmi eventuali fraintendimenti, omissioni, o quant’altro, perché spero caldamente di aver capito male questo DL che purtroppo è già in vigore, e che temo non sarà suscettibile di modifica alcuna perché niente avviene per caso e se il discorso delle GARANZIE FUNZIONALI fu partorito sotto il secondo Governo PRODI, ossia da quello che resta della sinistra nel nostro paese, con Paolo Ferrero (Rifondazione) alla “Solidarietà Sociale” non oso immaginare il livello al quale arriverà il “compagno” Renzi.
Non so voi, ma a questo punto io sono terrorizzata.
Aveva ragione De André: “Qui chi non terrorizza, si ammala di terrore”.
Simonetta Zandiri – TGMaddalena.it
Furono le torri gemelle e seguì un pacchetto antiterrorismo. Furono gli attentati di Londra e Madrid e seguì un altro pacchetto antiterrorismo (la cui applicazione è stata e ancora sarà tentata nel quadro del processo “compressore”). Dopo l’attacco a Charlie Hebdo, il legislatore non si fece sfuggire l’occasione: e via con un quarto aggiustamento, approvato dal Senato lo scorso aprile. In attesa di vedere come declineranno l’ultima e più recente “emergenza terrorismo”, l’avvocato Giuseppe Pelazza legge le più recenti novità in materia collocandole in stretta relazione con il processo di smantellamento dello Stato sociale.