Tre No Tav innocenti. Il processo mette in luce la Costituzione Italiana

TG Valle Susa

Sono innocenti, “Il fatto non sussiste”, un’investigazione sbagliata su tutti i fronti, dichiarazioni false e supposizioni potevano incastrare i No Tav

di Valsusa Report

Innocenti, “un processo che non doveva neanche iniziare, sono false le investigazioni, non dovevano venire a farci perdere il tempo nostro e vostro ed anche soldi pubblici per un processo” così l’avvocato Ghia, difensore di uno dei tre, si esprime davanti al collegio giudicante. La disobbedienza al Prefetto di Torino emerse per parola degli agenti investigativi di quel giorno. Una colpa in grado penale e multe da pagare sono previste per il reato 650 c.p.p.

L’avvocato Carena esprime bene il concetto psicologico della legge “c’è il reato se i personaggi in questione esprimono il voler infrangere l’ordine dell’autorità costituita, gli imputati hanno già espresso che quel giorno la manifestazione si sarebbe fermata al limite della volontà di infrangere, non volevano, si sono fermati al ciglio della strada, diverso sarebbe stato se si fossero messi a correre sulla Strada Avanà sventolando bandiere No Tav. Comunque non c’è il nesso psicologico di volontà e quindi non c’è il reato”.

Solo per questa investigazione sbagliata il processo è durato mesi con udienze ripetutesi a ritmo serrato, innocenti perchè il fatto non sussiste, fra trenta giorni le motivazioni dell’assoluzione. Il processo mette in luce l’evidenza dell’Ordinanza Prefettizia, quella che gli agenti avrebbero dovuti leggere, l’avvocato Bongiovanni dichiara “ma è la questura che chiede al Prefetto di Torino di emettere ordinanza di divieto, ma andiamo a leggere, ordinanza di divieto di circolazione veicolare sulla Strada dell’Avanà, non a piedi come gli imputati, e lo stesso numero di ordinanza ripetuto per le successive 18 ordinanze espresse dal Prefetto riportano la stessa cosa. Bastava leggere?”

Prosegue l’avvocato Bongiovanni addentrandosi nel diritto, quel diritto tanto evocato ai manifestanti “vi dobbiamo denunciare, avete infranto la legge” le parole di quel giorno di luglio 2015. L’avocato fa ricordo tecnico sulla nascita del diritto della legge che porta all’Ordinanza Prefettizia, il tutto deriva dal cosiddetto T.U.L.P.S. Articolo 2 dove si dice che “il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l’Interno”.

In diritto questo uso va a cocciare con la Carta Costituzionale in vari punti, sulla libera circolazione e soprattutto nell’art. 76 dove esprime che “l’esecutivo che la esercita può avvalersi dell’apporto di soggetti o commissioni dotati di specifiche competenze tecniche, in caso di materia complessa, ma non può, a sua volta, delegare l’intera funzione”. Vengono riportate diverse sentenze della Corte Costituzionale, la sentenza n.8 del 1956 che avverte dell’incostituzionalità dell’articolo 2 T.U.L.P.S. Espresso in quel modo e suggerisce di riconsiderarlo:

Non si può negare che la formula dell’art. 2 della legge di p.s., nella sua latitudine, potrebbe dare adito ad arbitrarie applicazioni, giudicando con unica sentenza nei procedimenti riuniti di cui in epigrafe, e respinta l’eccezione di incompetenza proposta dall’Avvocatura dello Stato, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell’art. 2 del T.U. leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, salva la opportuna revisione del testo della norma predetta, al fine di renderlo formalmente più adeguato al carattere dei poteri attribuiti al Prefetto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1956.”

La sentenza n.26 del 1961 Corte Costituzionale ne emette illegittimità dell’articolo:

É, dunque, da ritenere che l’illegittimità dell’art. 2 sussiste soltanto nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico, intesa questa espressione nei sensi sopra indicati. Pronunziando sopra i quattro procedimenti riuniti di cui in epigrafe: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961”.

Innocenti, “il fatto non sussiste”, ma quindi non sussistono anche le reiterate ordinanze che come riporta l’avvocato Bongiovanni “si susseguono da 4 anni con lo stesso numero e senza discontinuità – e ancora – il Prefetto ha violato il processo costituzionale”, con gli articoli 76 e 77 della Costituzione Italiana la previsione di chiusura alla circolazione veicolare, sarebbe stata quella di logica conversione in legge nell’arco dei sei mesi, così non è il “caso di urgenza o per grave necessità pubblica” espresso dall’art. 2 T.U.L.P.S. quindi di breve periodo è diventata continuata e reiterata quindi prassi fuorilegge in Valsusa al cantiere TAV.

Un processo che ha messo in luce alcuni fatti che altrimenti sarebbero sfuggiti all’informazione pubblica. Assolti e innocenti, la leggerezza di essere a prescindere dalla parte della ragione di alcuni servizi investigativi ha evidenziato che le leggi non le conosce nessuno al di fuori degli avvocati del Legal Team No Tav, della PM che anch’ella ha chiesto l’assoluzione e del Giudice Iannibelli Immacolata.

V.R. 30.3.17

Tre No Tav innocenti. Il processo mette in luce la Costituzione Italianaultima modifica: 2017-03-31T20:55:17+02:00da davi-luciano
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