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È quanto scrivono i magistrati del Tar nella motivazione con cui ieri hanno accolto il ricorso di ottemperanza presentato da M5s e imposto la convocazione dei comizi entro sette giorni, pena il commissariamento da parte del Prefetto di Torino
“Il presidente Cota, pur avendo manifestato inizialmente la propria intenzione di bandire i comizi elettorali per il 25 maggio, ha mutato radicalmente il proprio orientamento”. E’ quanto scrivono i giudici del Tar del Piemonte nelle motivazioni della sentenza pronunciata ieri sera. I magistrati ritengono di avere raccolto “elementi sufficienti ad attestare l’assenza di una concreta volontà del presidente di dare esecuzione alla sentenza di annullamento delle elezioni regionali 2010”.
Nella sentenza pronunciata ieri (presidente Lanfranco Balucani ed estensore Ariberto SabinoLimongelli) i giudici amministrativi nell’accogliere il ricorso, giudicato “fondato”, ritengono che “non sussitono ragioni di opportunità per attendere l’esitro del giudizio in Cassazione, sia perché tale attesa determinerebbe, nella sostanza, un effetto sospensivo della pronuncia del giudice di Appello, che sarebbe del tutto contrario al sistema processuale delineato dal legislatore”. E “sia soprattutto perché essa manterrebbe in vita, per un tempo non definibile, e potenzialmente coincidente con la durata naturale della
Ma il Tar evidenzia una sorta di mutazione del comportamento da parte del presidente Cota, il quale “pur avendo manifestato inizialmente la propria intenzione di bandire i comizi elettorali per il giorno 25 maggio 2014, ha mutato radicalmente il proprio orientamento dopo la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di Appello”. E la prova, secondo i giudici amministrativi, “è riscontrabile sia nelle valutazioni della difesa regionale in ordine all’inopportunità di bandire una nuova competizione elettorale in presenza di decisioni non ancora passate in giudicato” e sia nelle deduzioni svolte oralmente ieri nel corso della discussione in Camera di Consiglio “tutte tese a rinviare, sine die, la fissazione della nuova tornata elettorale”. Si tratta, secondo il collegio “di elementi sufficienti ad attestare l’assenza di una concreta volontà del presidente della Regione Piemonte di dare esecuzione alla sentenza di annullamento delle elezioni Regionali 2010”.