Maxi processo No Tav “La prova oggettiva di atti arbitrari delle forze dell’ordine, fatto gravissimo per la democrazia” (2/12/2014)

“Rompiamo lo stereotipo del piacere della violenza COME UNA SORTA DI HOBBY, ma ribadiamo COME RESISTERE COSTI FATICA, è una scelta necessitata dall’urgenza di difendere i diritti personali e collettivi. Restituiamo autenticità e dignità al movimento e agli imputati…dico questo non solo per un senso di giustizia ma per eliminare il rischio è più grande che riguarda tutti: LA CONFLITTUALITA’ SOCIALE, che in democrazia è giusto che ci sia, e che è giusto in certi casi violi la norma, spesso sono nate EMANCIPAZIONI da essa, e SOLAMENTE NELLE DITTATURE l’oppositore politico viene disegnato COME UN BANDITO…”

giudici

Avv. Cagìa, difesa DEL SORDO

Arringa dell’avv. Cagìa, difesa Del Sordo, che propone il suo punto di vista, comprovato da filmati e da varie testimonianze che cita, sui fatti del 3 luglio 2011: che l’uso enorme di lacrinmogeni ha preceduto qualsiasi reazione dei manifestanti: che gli agenti avevano ricevuto infatti l’ordine di mettersi la maschera tempo prima; che gli stessi agenti hanno tirato pietre in modo massiccio; che pareva una guerra di trincea…
Parla di processo a carico di FDO, e chiede la scriminante per azione violenta e ingiustificata, per il suo assistito, così come detta la legge in casi di sopruso. Cita varie sentenze in questo senso, ricordando che l’esame testimoniale è stato fatto dalla Procura nello stesso modo per tutti, con domande ricorrenti sull’orario dei fatti, una decina di volte, per ottenere una ricostruzione che poi non è stata posssibile, e allora la Procura ha sopperito con il ragionamento: “Sono tutti responsabili”: l’unitarietà del fatto collettivo, con strumenti coordinati e piano concordato, comprovando con il sequestro del documento di Parise Francesco, ma non si dà atto che in realtà per esempio nel caso di Del Sordo una capsula di lacrimogeno e una pietra, non portate da casa, sono state reazioni di rabbia, al di là di ogni ragionevole dubbio. Manca la ricostruzione poi sulle FDO o i mezzi danneggiati, quindi si chiede assoluzione perché il fatto non stato commesso.
Sul travisamento, l’avv. mostra un’immagine su Del Sordo, dall’aspetto fisico che non può passare inosservato, soggetto assolutamente noto alle fdo, come dice Raimondi per l’accusa, e Sorrentino ne parla come soggetto ampiamente conosciuto e sulla sua perquisizione dà atto che la maschera rinvenuta era diversa. In ogni caso la gente era arrivata con un kit di sopravvivenza, gente comune, “era necessario fosse al riparo, quindi sulla base di queste dichiarazioni e delle testimonianze, ne chiedo l’assoluzione”.

Avv. Paolo Cognini per Bastioli Davide

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“Dimostrerò alla fine che la persona imputata di vari reati non è Bastioli Davide… entrando nel merito delle questioni…stiamo affrontando un processo complesso, oltre tutto parte della nostra realtà giudiziaria…con imputati e parti offese, ma questo processo ha una sua maggiore complessità, non ciò che ha indicato la pubblica accusa, la coordinazione etc, con scarsa conoscenza di storia della nostra repubblica, ma in questo processo per la prima volta in tantissimi anni si va a giudicare un grande movimento popolare radicato nel territorio con le sue dinamiche…il che ovviamente pone il collegio di fronte ad una decisione complicata, parliamo soprattutto di VOLONTA’ generale che non è mai la sommatoria dei singoli interessi particolari, ma molto di +, è una cultura, è una storia che rende comune all’interno di una comunità una POSIZIONE su una cosiddetta grande opera che il movimento non in maniera ideologica pretestuosa ma attraverso un percorso di studi e verifiche, giudica estremamente devastante…In questa nostra democrazia, quando sono le minoranze a criticare il potere, è la cosiddetta volontà generale che dovrebbe valere…spesso inevitabilmente contro un movimento c’è anche l’aspetto giudiziario. A conclusione di questo giudizio oltre alla sorte degli imputati, la corte deciderà che cosa è stato questo processo…non è sufficiente che si svolga in ambito democratico, perché sono le parti e alla fine il giudice che decide. Abbiamo tutti molto chiaro da varie angolatura cos’è questo processo per la Pubblica Accusa, nient’altro che la conferma di un teorema: dai toni, le espressioni che sono state usate, teorema facilmente leggibile: tutto quello che è successo sia il 3 luglio (Bastioli) che il 27 giugno, il tutto era organizzato, in modo paramilitare, vengono usate terminologie suggestive di scontro bellico, premeditato, si sceglie il sequestro di documento che…perdonatemi… è un fumetto… che offende la’intelligenza dei giudici… violenza estrema, caso unico nella storia, sviluppato dai PROFESSIONISTI DELLA VIOLENZA, cui non importa nulla della Valsusa, ma rispondono ai loro istinti. Il teorema è non solo costruito, ma l’aspetto peggiore è che va confermato, a prescindere dalla disamina delle prove, dei fatti, delle testimonianze, a prescindere da tutto. Dobbiamo uscire da questo angolo di visuale, è su questo che si misurerà poi la decisione, ma per decidere con serenità dei fatti, questi vanno restituiti alla loro dimensione storica, uscendo dalla finzione dove gli imputati sono icattivi, i professionisti della violenza: non è così, il movimento notav ha una storia comune pur tra tante differenziazioni, UN PEZZO DI QUELLA STORIA SI TROVA SUL BANCO DEGLI IMPUTATI. Rompiamo lo stereotipo del piacere della violenza COME UNA SORTA DI HOBBY, ma ribadiamo COME RESISTERE COSTI FATICA, è una scelta necessitata dall’urgenza di difendere i diritti personali e collettivi. Restituiamo autenticità e dignità al movimento e agli imputati…dico questo non solo per un senso di giustizia ma per eliminare il rischio è più grande che riguarda tutti: LA CONFLITTUALITA’ SOCIALE, che in democrazia è giusto che ci sia, e che è giusto in certi casi violi la norma, spesso sono nate EMANCIPAZIONI da essa, e SOLAMENTE NELLE DITTATURE l’oppositore politico viene disegnato COME UN BANDITO,. In una democrazia matura si prende atto che c’è un movimento di opposizione, valutandone anche sul piano giudiziario i fatti che si sono determinati, valutandoli con oggettività enella loro dimensione storica: in quei giorni non c’erano in Valsusa i paramilitari, ma gente, studenti, contadini etc, nessuna precedente organizzazione degli eventi, fatti dimostrati da testimonianze da dinamica e da materiale usato, materiale di fortuna, recuperato in loco (per Bastioli 1 forse 2 sassi), e questo è il profilo + offensivo su cui poi torneremo. Diverso il discorso per occhialini, maalox, limoni, materiale di difesa, portato non come dice la Procura, ma per sapere collettivo causato dalla gestione manifestazioni nel nostro paese, che ha subito condanne serie internazionali per le violenze commesse in occasione di manifestazioni pubbliche da polizia: manganelli lacrimogeni in maniera difforme da quella che dovrebbe essere prassi di utilizzo. Anche il travisamento è l’interfaccia dell’abuso, siamo in un paese in cui l’utilizzo del concorso è spesso usato in modo arbitrario, specie in occasioni di eventi sociali e politici. Ma dov’è l’attività di Intelligence? Niente dal punto di vista di processo organizzativo. Bastioli, dove si sarebbe incontrato, quando, come, quali ruoli si sono divisi? L’interfaccia di quel che dice la Procura dovrebbe essere stata monitorata dalla Polizia, inesistente. Nessun piano preordinato, le condotte si sono determinate lì in base al contesto che si è venuto a creare, storie particolari poi nel contesto generale. C’era la volontà di resistere in senso sociale, certo, il punto sul fronte giudiziario non è questa resistenza, ma sui reati che oggi vengono contestati. Dobbiamo ragionare sul contesto della finestra temporale delle condotte.
La ricostruzione della Procura è nettamente a metà, tutta mirata su cosa avrebbero fatto i manifestanti, e non le forze di polizia, visione a metà, sbagliata. Ricostruiamola per intero, con sufficiente materiale per capire che cosa è successo nella META’ OSCURA, QUELLA CHE PER LA PUBBLICA ACCUSA NON ESISTE, e che invece deve giudicare, e visionare, presento 3 minuti di immagini.”
Scorrono le immagini video selezionate anche da fonte polizia di Stato, operatori Gaia e Conti, mostrano inequivocabili lanci sassi da parte agenti, qualcuno va a infrangersi su scudi di plexigas di qualche manifestante. Si vedono agenti nel bosco e suille radura tra il fumo lacrimogeni e idranti.
“La Pubblica Accusa dice che non sono stati effettuati atti illegittimi, cosa paradossale…
IN QUALSIASI ALTRO PAESE QUESTE IMMAGINI SAREBBERO UNO SCANDALO, CORDONI DI POLIZIA CHE AFFRONTANO I MANIFESTANTI LANCIANDO I SASSI
…per la pubblica accusa queste immagini non esistono, si poteva almeno dare atto diq ualche condotta illegittima, invece no,SEGNO DI ARRETRAMENTO INCREDIBILE, dal punto di vista dei principi del diritto e della valutazione dei fatti, DENTRO L’ARBITRIO e non dentro I PRINCIPI COSTITUZIONALI.
LACRIMOGENI UTILIZZATI A MIRA D’uomo, con operatore che dice “miralo” e quando lo colpisce dice “Bravo, così si fa”. Violenze sugli arrestati, CALCI PUGNI, INCITAZIONI A FAR MALE “ammazziamoli”, tutto registrato e tanti casi in cui si vede telecamera viene volutamente spostata da ripresa che non si vuole fare.
Non facciamo un ragionamento teorico, ma abbiamo LA PROVA OGGETTIVA DI FATTI ARBITRARI delle FDO, e la domanda è che posto ha questo nel processo. Se i fatti non hanno una collocazione, E’ GRAVISSIMO PER LA NOSTRA DEMOCRAZIA.

avvPanini
Se noi nella giusta sede NON STIGMATIZZIAMO QUELLE AZIONIK, la conseguenza diretta e immediata è che vengono legittimate e diventano corrette nelle manifestazioni pubbliche. Questo è il peso, questa è la complessità. In altri paesi ci sarebbero stati e in QUESTA ITALIETTA DI FRONTE A fatti di questa gravità scatta il meccanismo dell’arrangiarsi dell’arrabattarsi che non si smentisce purtroppo nemmeno qui: il far finta che queste cose non siano successe, non solo un errore, ma CLIMA, CULTURA CHE PERMETTE DI GESTIRE QUEI FATTI COME NON FOSSERO SUCCESSI, possano essere nascosti, celati, quasi certo e scontato da parte della Procura. Quando il PARADOSSO DIVENTA NORMALITA’, la NORMALITA’ diventa paradosso: la difesa dirà, tierà fuori questi argomenti… ma il modo coerente semplice è l’art. 393Bis che parla di REAZIONE LEGITTIMA AD ATTI ILLEGITTIMI FDO, articolo abrogato e poi ripristinato e nella giurisprudenza confermato.
Per quanto riguarda poi il mio assistito, di fronte ad agenti che lanciano PIETRE GRANDI CHE TI POSSONO UCCIDERE TI POSSONO STACCARE LA TESTA, vediamo la proporzionalità, un sasso forse 2 lanciati da Bastioli, in tempi e luoghi in cui la dinamica era già in corso, e atti arbitrari non occasionali o specifici, mamecanismo CHE INFORMA L’INTERA GESTIONE DELL’ORDINE PUBBLICO IN QUEI GIORNI….

Qui abbiamo dei plotoni che attaccano lanciando sassi sotto l’occhio dei superiori gerarchici che, anzi, incitano. Non siamo di fronte a fatti specifici ma ad una scelta di gestione dell’ordine pubblico e quindi rispetto a questo, se siamo al di fuori di questo contesto, sicuramente la scriminante ex articolo 393 bis del codice penale deve ritenersi operativa ed applicabile.
Sul concorso: è un istituto molto delicato, lo accennavo anche nella fase introduttiva, perché è proprio tramite lo strumento del concorso che è possibile aggirare le garanzie fondamentali dell’ordinamento penalistico: offensività delle condotte, determinatezza delle condotte delittuose, principi fondamentali affermati nell’ordinamento democratico ma se poi l’utilizzo del concorso ne abusa e ne estende oltre i limiti compatibili l’applicazione…
Mi associo a quanto già illustrato dai precedenti difensori, in materia, però calandomi nello specifico della posizione dell’imputato è necessario rilevare queste circostanze, quando parliamo di concorso dobbiamo parlare necessariamente di un contributo causale anche minimo, e di un principio di materialità che po tra la condotta del reo concorrente a far parte del mondo reale, materiale. Ora la Procura ha voluto ribadire più volte che nelle contestazioni si è limitata a contestare il concorso materiale, cioè la pubblica accusa dice “noi non contestiamo il concorso morale, ma intendiamo contestare le condotte violente che sono entrate in concorso con gli altri”, allora su questo dobbiamo misurare la responsabilità degli imputati, in questo caso dell’imputato che assisto, rispetto al capo d’imputazione, n. 46, dove si dice che “in concorso con numerose altre persone etc etc, il Bstioli, con più azioni del medesimo disegno criminoso.. nella zona della centrale di Chiomonte, staccandosi dalla maggioranza dei manifestanti specifici… al fine di sfondare e tagliare le reti del predetto cantiere usava violenza verso ffoo lanciando sassi e quant’altro”. Quindi quello che viene imputato riguarda il comportamento tenuto davanti allo sbarramento posto al varco uno, e quello che si dice è che l’imputato è arrivato di fronte a questo sbarramento e per  volerlo sfondare ha fatto uso di oggetti etc etc. Ma per quanto riguarda l’imputato Bastioli questo è assolutamente inesistente, se guardate le immagini è vero che quello indicato come Bastioli si trova davanti allo sbarramento, ma, di fronte a quello sbarramento possono essere contestate altre condotte, ma non fa mai il lancio di un oggetto, la persona indicata come Bastioli Davide davanti allo sbarramento non lancia mai niente, assolutamente. La pubblica accusa, nell’imputare queste condotte al Bastioli, fa riferimento ad alcune immagini, in particolare le immagini: 22 Torti 3, b, 264, 286, video 74i GIPS to.gai Torti terza parte. Queste immagini riprendono la persona che si suppone sia Bastioli Davide sul ponte, mentre ha in mano qualcosa che la pubblica accusa dice trattarsi di un sasso che poi viene lanciato, è del tutto evidente che quel lancio è rivolto alla parte opposta di dove si trovava lo sbarramento… lo sbarramento si trovava alla sua sinistra, il sasso viene tirato verso destra, se mai si fosse trattato di un sasso sarebbe comunque stato tirato verso la parte opposta dello sbarramento di cui si parla nel capo d’imputazione. Quindi se vogliamo parlare di concorso materiale, quindi del concorso di azioni, la posizione del Bastioli, rispetto al capo d’imputazione 46, è assolutamente chiaro: non può avere avuto nessun.. nessuna condotta che possa essere ritenuta un contributo causale seppur minimo ai fatti che si sono verificati di fronte allo sbarramento del varco uno.
Ciò che è insostenibile quindi rispetto al concorso riguardo alla violenza e minaccia a pubblico ufficiale, capo d’imputazione numero 46, sotto il profilo del concorso, perché dimostreremo poi che quella persona non è Bastioli, ma quella persona l’unico oggetto che lancia non lo lancia verso lo sbarramento, ma questa cosa che è già paradossale rispetto al capo d’imputazione 46, diventa insostenibile rispetto al 47, che attiene alle lesioni aggravate. Anche in questo caso, rispetto alle lesioni, mi associo a quanto già articolato dai colleghi rispetto al punto specifico, in particolare non è sostenibile un concorso tanto più ai sensi dell’art.110 in assenza di condotte dirette, cioè c’è l’impossibilità di dimostrare che la condotta è intrinsecamente idonea a dimostrare l’atto imputato, ma anche estrinsecamente, quindi luogo dei fatti, posizione dei soggetti, nesso eziologico tra la condotta tenuta e l’evento lesivo che viene lamentato. Non c’è nessun tipo di ragionamento che sostenga gli eventi di quella giornata in particolare rispetto alla questione delle lesioni che metta in relazione l’applicazione del concorso, in questo caso le condotte generali, il lancio dove è arrivato, quanto sono compatibili queste lesioni con il lancio etc etc.
Per quanto riguarda la posizione dell’imputato questa cosa è, tra l’altro, insostenibile, perché per stessa ammissione della pubblica accusa l’imputato lancia un sasso nella direzione opposta, quindi come può aver concorso alle lesioni procurate al varco uno? Le condotte davanti al varco uno sono unicamente rivolte alle reti, capo d’imputazione n.53 che riguarda appunto il danneggiamento.
Peraltro, la stessa configurazione del capo d’imputazione numero 53 conferma quanto sto dicendo perché non viene contestato il nesso teleologico con il reato di lesioni…
Piccola parentesi, rispetto all’eventualità di una possibile valutazione in termini di affermazione di una responsabilità penale dell’imputato, va anticipato un punto: supponiamo che si ritenga che a carico dell’imputato ci sia una responsabilità per concorso nella produzione delle lesioni. Ma in questo caso come entra a far parte di questa parte della problematica la vicenda che abbiamo visto prima e cioè gli atti arbitrari connessi a pubblico ufficiale? Per quanto riguarda il reato di violenza e minaccia a p.u. c’è l’articolo 393 bis che consente di equilibrare la situazione. Per quanto riguarda le lesioni, bisogna trovare un modo di fare entrare la valutazione di quegli atti arbitrari e forse il modo più diretto è comunque il fatto di valutare l’applicabilità delle attenuanti di cui all’art.62 n.2 e 5. Per quanto riguarda la n.5, concorso nella determinazione dell’evento del fatto doloso della persona offesa, l’orientamento non è univoco, si tratta di fare una scelta che sia conforme alla ratio della norma, e l’interpretazione più conforme è quella fornita dalla Cassazione in più occasioni, sentenza 1989, in cui la Cassazione dice l’art.62 n,5 nel prevedere il fatto doloso della persona offesa non precisa che la persona offesa debba volere lo stesso reato.. (…)

Sull’identificazione della persona: non esiste nessuna prova che sia Bastioli Davide il soggetto responsabile delle condotte contestate in quei capi d’imputazione. QUESTO è EVIDENTE ,ma richiede una MENTE LIBERA nel valutare le risultanze istruttorie… perché se valuto le risultanze istruttorie con l’obiettivo di cercare per forza conferma dell’ipotesi accusatoria ovviamente uno le ipotesi se le costruisce ma non c’è alcuna prova che sia Bastioli Davide, C’era alla manifestazione, ma come si è arrivati a sostenere che quella persona sia Bastioli Davide? L’individuazione ci viene fornita da Girolami, agente Digos di Macerata e da De Maro, della Digos di Torino. Girolami in aula dice molte cose confuse, ma su un punto è chiaro perché lo ribadisce più di una volta, lui dice che l’identificazione l’hanno fatta sull’immagine di Bastioli a volto scoperto, tratta dalla telecamera fissa che riprendeva i manifestanti che tornavano a casa, in cui passa Bastioli… quel fotogramma lo mandano a Macerata… non gli mandano le immagini degli scontri, gli mandano quel fotogramma.

Bastioli

Dopo di che l’associazione di Bastioli con le immagini degli scontri viene fatta dalla Digos di Torino. Girolami dice addirittura, guardando le immagini degli eventi, che è la prima volta che le vede , perché aveva visto solamente le immagini a volto scoperto.  Quando si accorge del problema che è emerso, che lui le foto degli eventi le vede qui per la prima volta, qui tenta un riconoscimento d’ufficio su un soggetto che lui vede completamente coperto, tanto che il difensore in quella sede gli fa delle domande specifiche e gli dice “come fa a riconoscere Bastioli nella persona che sta commettendo gli atti?” e lui dice “la forma del viso, abbastanza minuta, e l’incavo tipico degli occhi, per cui chi lo conosce… “ e poi continua “le persone si guardano sempre negli occhi”.  Quando gli si chiede di descrivere gli occhi, lui dice“BEH, PER ME GLI OCCHI SONO ABBASTANZA VICINI AL NASO, il COLORE NON SAPREI PERCHE’ SONO DALTONICO”, alla domanda “sono piccoli o grandi” risponde “DEFINIRLI PICCOLI NON LO SO, PERO’ NON SONO TROPPO GRANDI”…

Per l’identificazione poi si usano elementi abbastanza comuni, una certa maglia, un certo fazzoletto e un tatuaggio sul braccio. Ombre che si vedono sulle braccia… e quello sarebbe il tatuaggio ma non c’è mai nessuna immagine da cui si possa ricavare che effettivamente la persona ha un tatuaggio sul braccio e tanto meno che tipo di tatuaggio è e tanto meno se sia il tatuaggio di Bastioli! Il procedimento è del tutto rovesciato… si sono applicate delle caratteristiche FORZOSAMENTE al soggetto che si è ritenuto poter accomunare alla figura del BASTIOLI. al DE MARO io ho chiesto, ma alla fine, voi come avete fatto ad associare il Bastioli alla persona che si trova negli eventi, visto che nelle immagini a volto scoperto non si vede il simbolo sulla maglietta o il tatuaggio… (…)

L’avv. conclude associandosi alle precedenti difese, dettaglia poi l’insostenibilità delle varie lesioni addebitate al suo imputato (assenza prognosi definitiva, sproporzione, etc.),  rigettare in toto le richieste.
Per tutti i capi d’imputazione, trattandosi di condotte riconducibili a persona diversa dall’imputato, assoluzione per non aver commesso il fatto. In subordine x capo 46, scriminante di cui all’art. 393bis codice penale, assoluzione dell’imputato perché non punibile. In ulteriore subordine x capo 46, minimo della pena, attenuanti generiche, attenuanti art. 61 n.1 cp, sospensione condizionale e benefici di legge. In subordine x capo 47, assoluzione per non aver commesso il fatto non avendo lanciato nulla nel quadro degli eventi, in ulteriore subordine minimo della pena, attenuanti generiche, attenuanti art. 62 n.1,2,5 c.p. . Riguardo all’attenuante di cui all’art. 62 n.1 si tratta di attenuante che pone il fatto che il soggetto abbia agito sulla base di valori, principi e obiettivi condivisi dalla comunità di appartenenza. (…)

Avv. Molé difesa Schiaretti Matteo

avvMole

“Il mio ASSISTITO è scomparso ancora prima iniziasse il procedimento [ ndr qui l’articolo su Repubblica – aprile 2012 ] , non ho potuto confrontarmi con lui. Mi associo sul concorso e il nesso di causalità su quanto detto dai colleghi, e mi concentro sulle condotte di quello che, io dubito, possa essere identificato come Schiaretti. Infatti la ricostruzione fatta dal PM è stata fatta a ritroso, teoria detta di “La Madre”, senza una verifica controfattuale delle condotte. Per questo motivo voglio tediare un attimo su una verifica che il legislatore ha apportato in casi avvicinabili, è la normativa dei cosiddetti “DASPO”: non c’entra niente con il concorso in fatti di manifestazione, ma in realtà determinare condotte specifichein occasione manifestazioni in questo caso sportive: art. 6bis per esempio il lancio di materiale pericoloso viene punito – e la determinazione è molto importante – . I tribunali di Parma e Lecce in casi analoghi escludono infatti che dal gesto di un imputato consegua nocività, perché non colpisce nessuno, ‘pur essendo gesto deprecabile’. Io credo che in ogni caso sia necessario verificare quale sia stata la condotta di ogni singolo imputato. Il Pm non l’ha assolutamente fatta, né tramite immagini né testimonianze, di chi sia responsabile delle lesioni lamentate, ecco perché vorrei mostrare immagini e darne un contesto spaziotemporale.
L’avv. mostra immagini.
Immagini Area Archeologica con frecce rosse numerate che mostrerebbero punto di collocazione Schiaretti:
Avv. “Da queste immagini e da quelle prese dall’elicottero possiamo notare che non c’è nessuna forza ordine presente inq uel punto, nel momento in cui secondo Pm avverrebbero lanci Schiaretti…in particolare da un’immagine che mostra sulla sinistra ciò che abbiamo prima visto dall’alto, minuto 25 ore 13, dove viene identificato soggetto con felpa blu che lancia una pietra che prosegue il suo cammino nelle foto successive, mai potrà superare le reti, è in fase discendente sua parabola, e il soggetto felpa blu con logo Australia, fa un solo lancio, e secondo il PM ferirebbe 140 persone… E’ necessario interrompere nesso causalità condotte attribuitegli rispetto agli eventi successivi, avvenuti in altro luogo, e certamente non attribuibili al presunto soggetto, avvenute in momento anteriore e successivo a questo lancio…Nelle fasi successive un soggetto che ha la stessa maglia ha casco diverso, sono le 16 e 30, e fazzoletto diverso per coprirsi volto da gas, secondo Pm travisamento per non farsi riconoscere, ma io credo sia paradossale, essendo le scritte A CARATTERI CUBITALI, come se io uscendo da quest’aula cambiassi le scarpe o la cravatta, tutti mi riconoscerebbero egualmente, non c’è logica. Le stesso fotografie utilizzate dal Pm per sostenere ipotesi accusatoria non permettono capire contesto, ad esempio la foto 5734 dà prospettiva schiacciata che non rende conto delle distanze, né del fatto che non c’è nessuno da ferire, e ci sono reti protettive.
Mole_AutobusLa stessa parzialità la troviamo anche nel tentativo di identificazione del mio assistito, tutto è costruito senza prove certe, quella felpa e quel casco nulla ci prova siano del sig. Schiaretti, tranne quando viene fermato e perquisito e fotografato in autostrada (mostra foto), è senza documenti e digos di Parma lo identificherà. Anche la statura non corrisponde al soggetto che lancia, e da queste immagini il PM deduce che la MAGLIETTA GIALLA della foto di riconoscimento è QUELLA MAGLIETTA di chi lancia, QUEI PANTALONI marroni sono I PANTALONI di chi lancia e soprattutto quel tatuaggio è IL TATUAGGIO...tra il pollice e l’indice di chi lancia.

tatuaggio_mano

Inoltre nel lanciatore c’è un ulteriore tatuaggio non presente sulla mano del sig. Schiaretti, quindi non è il soggetto raffigurabile nella foto che ha mostrato il PM. Questa verifica controfattuale è inevitabile. Passo ora ad analizzare quello che secondo la ricostruzione del Pm è stata la totale nullità dei testimoni della difesa in questo processo. Partirei dallo specifico, all’udienza del 3 giugno 2014 il sig. Cristiano Antonino, teste sicuramente neutro, reporter fotografico, che ci dice che conosce Schiaretti e lo vede intorno alle ore 12, e che successivamente Schiaretti è stato ferito ad una gamba, fatto confermato dalla teste Baruffini, tra le 12 e le 14, così il teste Bono che lo vede nella tarda mattinata e successivamente in un prato. Questi testimoni sono assolutamente attendibili e per quanto riguarda la fase successiva del ritorno, è molto rilevante la foto fatta dalla polizia alle persone che rientravano in autobus: anche in questo caso vediamo parzialità ricostruzione Pm, perquisizioni, arbitrarie o meno, che hanno rilevato elemento indiziario a favore indagato che la Procura ha sottaciuto: non ha felpa, non ha casco, così da perquisizioni a casa e da altre testimonianze non è emerso altro indizio. Non ho potuto confrontarmi sull’argomento con il mio assistito, ma non si può dire che il soggetto del lancio sia Schiaretti Matteo. Leggo alcuni passaggi testimonianze su contesto, secondo me molto forti, di testi Antonino “…immagino fossero Guardia di Finanza dalle divise…”. Fatto molto molto grave dove laddove si voglia impedire il documentare dei fotografi, il vero accadimento dei fatti questa sì è INTERRUZIONE DEMOCRAZIA. Anche le testimonianze di Baruffini e Bono sono significative, credo si tratti di CONFLITTO SOCIALE IN ATTO che non può essere trasformato in PROBLEMA DI ORDINE PUBBLICO, e che venga invasa la sfera del potere della Magistratura. Sempre in tema di scriminante e condotte forze ordine, come già detto norma reinserita in particolare momento di conflitto sociale, vorrei entrare merito atti processuali, a partire grave violazione citazione in giudizio sig. Schiaretti: il difensore di allora ha sostenuto nullità di citazione a giudizio, non notificata dove indagato aveva eletto domicilio, ma il gip ha glissato su questo punto sostenendo che schiaretti aveva eletto domicilio presso il suo imputato, mentre non troviamo indicato su notifica la dicitura “Non reperibile etc”, bensì nessun atto dove l’imputato eleggesse domicilio presso il suo avvocato, quindi bisogna tornare indietro. Il pm, che io ho dovuto interrompere in giudizio e come ha ritenuto di rimediare, cito dichiarazioni non utilizzabili da parte dell’imputato…si dicono anche cose false circa LA PRESENZA DEL DIFENSORE, quindi chiedo siano estromesse da questo dibattimento…”
La pm Quaglino dice che subito hanno deciso di escludere le parti in oggetto
Avv. “Mi sembra non sono state tolte dalla memoria”
Pm “Perchè qui non abbiamo la stampante”
Avv. “Comunque scorrettezza, almeno io così l’ho vissuta”
Pm “Possiamo verbalizzare?”
L’avv. prosegue riandando alle dichiarazioni dell’autista dell secondo idrante, che entra a sostegno primo idrante in area archeologica, e che ci dice che il danneggiamento è avvenuto in luogo e tempo non compatibili con le immagini documentate. Per le parti civili e i risarcimenti, l’avv. si associa alla richiesta di attenuanti, in particolare la scriminante relativa ad atto illegittimi FDO: chiede assoluzione art. 530 secondo comma e per violenze e minacce chiede il minimo della pena con tutte le attenuanti e benefici di legge e sospensione condizionale.
Fa anche richiesta al collegio di ben valutare funzione pena, all’interno condotte che si sono palesate: è giusto che questi soggetti rispondano quando sono state vittime altre condotte da parte FDO che non hanno avuto alcuna conseguenza, c’è stata Indagine? La pena serve se l’imputato ritiene giusta la pena, e di essere stato trattato come tutti gli altri.

Pausa,
Manca l’avv. Stroppiana, impegnato in altra udienza che inutilmente ha cercato di contattare cancelleria.
Il Presidente fissa nuova udienza per il 9 dicembre prossimo. Prima della fine, sui monitor in aula bunker compare per un istante quest’immagine…

ABPertini

Gran finale?
Simonetta Zandiri – Maria Eleonora Forno