Attentato alla Costituzione

Nella foto insieme al d…..a siedono “quelli qualificati con le credenziali giuste”, tipo la Fedeli, la Boldrini etc etc

Diciamolo forte e chiaro: Mattarella con il veto su Savona sta violando gravemente la Costituzione. La sua presa di posizione, oltre ad essere pericolosamente antidemocratica, è illiberale e inaccettabile.
di Savino Balzano – 27 maggio 2018
 
Senza troppi giri di parole, entriamo subito nel merito di quanto sta accadendo in questi giorni. Si registra un atteggiamento particolarmente attivo da parte del Presidente della Repubblica e si percepisce la volontà di questi a voler risultare politicamente determinante rispetto all’orientamento e alle scelte del prossimo esecutivo. In effetti, per correttezza, a parte qualche esternazione sul metodo, Mattarella non ha mai espresso palesemente veti rispetto a questo o a quell’altro nome, eppure il suo atteggiamento viene interpretato proprio in quel senso e gli stessi comportamenti dei leader politici interessati forniscono la medesima chiave di lettura: Salvini si è definito arrabbiato sui social e Di Maio ha supportato tale stato d’animo. Pare chiaro che la frustrazione sia rivolta all’inquilino del colle. Ora, il punto è tutto qui e il profilo che se ne vuole analizzare è più giuridico che politico: dal nostro punto di vista il Presidente della Repubblica sta violando gravemente la Costituzione.
 Sergio Mattarella pronuncia il discorso di insediamento dinanzi al Parlamento
Sergio Mattarella pronuncia il discorso di insediamento dinanzi al Parlamento
Il Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.92 della Costituzione, nomina il Presidente del Consiglio e, su suggerimento di questi, i Ministri. Già dall’analisi letterale della disposizione emerge fortissimamente il ruolo politico del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è colui il quale qualifica politicamente la scelta del Ministro. Questo emerge già attenendosi alla mera analisi del testo costituzionale. L’analisi letterale, tuttavia, non è assolutamente sufficiente ad estrarre la norma dal testo. Infatti, è la stessa legge (art.12 delle Preleggi del Codice Civile) a dirci che il testo deve essere interpretato con metodo c.d. sistematico. L’interpretazione deve essere orientata tenuto conto della volontà del legislatore, dei principi generali dell’Ordinamento giuridico e, quindi, della Costituzione. Il riferimento alla Costituzione è stato integrato dalla giurisprudenza, essendo il Codice Civile stato emanato prima della stesura della legge fondamentale dello Stato.
Ora, come abbiamo detto, a voler interpretare sistematicamente l’art.92 della Costituzione, non si può prescindere dal contesto nel quale è posto, ossia la stessa Costituzione. Ebbene, essa nel tracciare i pesi e contrappesi tra i poteri dello Stato, attribuisce al Parlamento, e agli equilibri delle forze in esso presenti, il compito di determinare la politica del paese. L’Italia è una Repubblica Parlamentare, non una Repubblica Presidenziale (come, ad esempio, la Francia). Pertanto i poteri propri del nostro Capo dello Stato non possono essere interpretati in chiave di determinazione politica.
È allora c’è da interrogarsi su come mai egli disponga fattivamente di tale potere. Prima di tutto precisiamo che la Costituzione è stata redatta in un periodo storico ben preciso: fino a pochi mesi prima dell’inizio dei lavori della Costituente il nostro paese era stato una Monarchia. Nella stessa Assemblea Costituente era presente una componente monarchica (palesemente tale e non) particolarmente affascinata dalla centralità del Capo dello Stato. Lo Statuto Albertino, art.6, prevedeva che fosse il Capo dello Stato (in quanto titolare del potere esecutivo) a nominare i Ministri. Ovviamente la nostra è una Costituzione repubblicana e parlamentare pertanto tale potere è riservato al Presidente della Repubblica con una ratio del tutto differente. Il criterio unico, infatti, che deve guidare il Presidente della Repubblica nell’esercizio di questa sua funzione (che non è politica: la parte politica è riservata al Presidente del Consiglio) è quello indicato dall’art.54 della Costituzione stessa, secondo cui i cittadini chiamati a svolgere funzioni pubbliche devono osservare disciplina, essere provvisti di onore e prestare giuramento laddove previsto dalla legge (come nel caso dei Ministri).
 
Pertanto, è massimamente evidente come Mattarella stia andando ben oltre le sue prerogative: l’orientamento politico del paese non può che discendere dall’azione del potere esecutivo, di cui il nostro Capo dello Stato è costituzionalmente sprovvisto, limitato dalla necessaria fiducia parlamentare. Inoltre si osservi un ulteriore particolare: a riprova del fatto che la Costituzione non riservi al Presidente della Repubblica poteri di determinazione politica sull’esecutivo, v’è che non gli venga in alcun modo riconosciuta la possibilità di dimettere un Ministro, nonostante egli stesso lo abbia nominato. Il motivo è chiaro: gli viene escluso un potere impeditivo dal momento che la nomina del Ministro è da misurare in relazione alle sue qualità umane e alla compatibilità di esse alla Costituzione. Se al Presidente fosse riservata la possibilità di una valutazione politica sul Ministro, allora gli verrebbe riservato anche il potere di dimetterlo in relazione ad essa. Così non è.
Qualcuno potrebbe paragonare quanto Mattarella sta facendo su Savona all’azione di Scalfaro su Previti nel ’94. È un errore clamoroso: Scalfaro non disse di no a Berlusconi per ragioni politiche. Egli riteneva fosse inopportuno scegliere Previti come guardasigilli, come Ministro della Giustizia. Il no di Scalfaro era legato a vicende personali e umane dell’uomo e non ai suoi convincimenti politici. Peraltro parliamo di un candidato le cui convinzioni politiche appaiono, ancora oggi, assolutamente irrilevanti: ci si domanda se ci sia un solo lettore in grado di riassumere il pensiero politico previtiano. Il veto su Savona operato da Mattarella, invece, è strettamente politico e, pertanto, pericolosamente antidemocratico e illiberale. Incostituzionale quindi anche sotto questo profilo, ad esempio ai sensi dell’art.3. Senza entrare nel merito delle qualità di Savona, sulle quali volutamente ci si astiene dal commentare, volendo restare nel solo solco di valutazioni costituzionali.
Persino il veto sospensivo alla promulgazione delle leggi, ai sensi dell’art.74, è solo sospensivo: se il Parlamento approva nuovamente il progetto di legge, il Presidente è tenuto a promulgare. Consentire a Mattarella di reiterare questo atteggiamento interventista è istituzionalmente pericolosissimo perché si corre il rischio di dar vita a una prassi costituzionale, se non persino ad una consuetudine costituzionale, capace di alterare sensibilmente l’assetto dei poteri dello Stato. E se più volte abbiamo considerato, senza peraltro la benché minima resipiscenza, Giorgio Napolitano come il peggior Presidente della Repubblica della storia d’Italia, c’è da dire che qui ci stiamo veramente superando: Napolitano ha approfittato di una fase di profondissima crisi finanziaria e politica nel paese per ritagliarsi un ruolo. Resta infatti da riconoscere che Mario Monti, l’uomo da lui posto a Palazzo Chigi, godesse di un ampio consenso politico in Parlamento. Qui accade qualcosa di diverso e di decisamente più grave: abbiamo un Presidente della Repubblica che cerca di resistere alle determinazioni della maggioranza parlamentare: una maggioranza peraltro ancora fresca di legittimazione popolare e scevra da operazioni trasformistiche estreme. È una roba grave: incostituzionale persino ai sensi dell’art.1 della Costituzione stessa.
E allora conviene ricostruire un attimo lo stile presidenziale di Mattarella e cercare di comprendere se i suoi attuali comportamenti siano coerenti con il suo modo solito di animare l’istituzione che rappresenta. Viene alla memoria quella esilarante imitazione che ne faceva Crozza, quando nella sua visione paradossale del personaggio, gli attribuiva come gesto di massima forza e fragore quello di sbottonarsi il primo bottone del cappotto. Questo è sempre stato Mattarella e, non dimentichiamoci, proprio per questo è stato scelto da Matteo Renzi.
Ci sono stati dei momenti in cui Mattarella avrebbe potuto dire qualcosa e non lo ha fatto e, attenzione, siamo sempre nell’ambito di un’analisi costituzionale e fin dove possibile alleggerita da giudizi politici. Partiamo dall’esempio offertoci dal 1996, quando nel maggio il Presidente Scalfaro decise di inviare al Presidente del Consiglio incaricato Prodi una lettera nella quale lamentava un uso spropositato della decretazione d’urgenza e di come questo costituisse una “usurpazione delle prerogative del Parlamento”. Fu il classico caso nel quale l’intervento del Presidente è, non solo legittimo, ma anche auspicabile perché teso a tutelare le prerogative contenute nella Costituzione, chiedendo il rispetto dell’art.77 sul decreto legge. E allora ci si domanda come mai un Presidente che oggi si dimostra tanto interventista come Mattarella non sia intervenuto mentre il Governo Renzi picconava, demoliva, squassava, dilaniava, i consolidati principi in materia di diritto del lavoro utilizzando uno strumento assolutamente improprio allo scopo come il decreto legislativo. Impossibile non chiedersi come mai un Presidente, che ora appare tanto reattivo, non sia intervenuto in tutela di quanto disposto dall’art.76 della Costituzione. L’art.76 riserva al Parlamento l’attività legislativa la quale, si legge, può essere delegata al Governo solo in relazione a oggetti, principi e tempi strettamente definiti dalla legge delega. È evidente che riformare completamente il mercato del lavoro, gli ammortizzatori sociali, il controllo a distanza, la conciliazione dei tempi vita/lavoro, il demansionamento, l’Ispettorato del lavoro, le politiche attive per il lavoro, con una serie infinita di decreti legislativi fosse una palese violazione dell’art.76 della Costituzione che, evidentemente, costituiva una “usurpazione delle prerogative del Parlamento”. Mattarella non disse una sola parola, adoperando la sua nota politica di astenzionismo e di appeasement.
La contraddizione però è evidente e allora, come sempre, delle due l’una: si è comportato bene la prima volta o la seconda. Entrambe non può essere. È stato fedele alla Costituzione la prima volta o la seconda (per noi non lo è stato in entrambi i casi): i comportamenti sono troppo difformi da poter essere ricongiunti alla stessa prerogativa costituzionale. Inoltre, ci si consenta una sola nota politica nel pezzo: questo ha creato un forte imbarazzo in Di Maio e Salvini e ora il nome per il tesoro non può che essere quello di Savona. Come può, infatti, un Governo definirsi del cambiamento se non riesce nemmeno a scegliersi i Ministri? Noi siamo sempre stati critici nei confronti di Di Maio, come peraltro siamo stati tra i primi a parlare del Governo tra Lega e 5 Stelle come auspicabile, ma adesso non si può davvero che difendere la volontà del futuro Governo a scegliersi con libertà la politica da adottare nel paese.
E tuttavia, a dispetto di quanto si possa pensare, noi di Intellettuale Dissidente abbiamo un cuore così e la vogliamo suggerire al Quirinale quella che potrebbe essere l’unica norma costituzionale a supporto di un’azione apparentemente tanto incostituzionale: l’art.11. Ovviamente si tratterebbe di un sostegno forzato e decisamente stirato, ma l’art.11 è l’unica stampella a consentire limitazioni della sovranità nazionale per esigenze di carattere internazionale. Però che lo si dica, che lo si ammetta: se Mattarella prova a limitare la nostra sovranità nazionale per esigenze internazionali lo deve dire al paese con chiarezza e onestà. Detto questo, e davvero concludiamo restando sempre nel tracciato della Costituzione, vogliamo ricordare quanto previsto dall’art.90: anche l’operato del Presidente della Repubblica infatti può essere messo al vaglio del Parlamento che, qualora riscontri in esso un attentato alla Costituzione, quale a nostro avviso potrebbe essere lo stravolgimento delle prerogative delle massime istituzioni dello Stato, una pressione comportante lo sbilanciamento complessivo dei pesi e contrappesi tra esse, una spallata ai principi tipici di una democrazia parlamentare, ha sempre la possibilità di metterlo in stato di accusa.
Attentato alla Costituzioneultima modifica: 2018-05-29T12:42:02+02:00da davi-luciano
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