Il voto referendario tra governance e sovranità

La complessità della riforma costituzionale pone, tra i primi interrogativi, quello relativo alla consapevolezza degli elettori circa l’ubi consistam del referenreferendum4dicdum che si svolgerà il 4 dicembre.

Il confronto tra le parti, o meglio le scaramucce tra gli alfieri del “Sì” e del “No”,  si sono infatti basate, ad oggi, più sul piano delle mozioni emotive (“sblocchiamo l’Italia”, “mandiamo Renzi a casa”, “No alla riforma voluta dalla Goldman Sachs”, “difendiamo la Costituzione”, “ce lo chiede l’Europa”, fino alla sempiterna evocazione della lotta tra fascismo e antifascismo), a scapito  della diffusione di argomentazioni comprensibili (perlomeno ai più) di architettura costituzionale.

Ed è pertanto realistico affermare che il voto non si esprimerà, generalmente, in base alla consapevolezza della scelta circa il migliore -o il meno peggio- modello costituzionale, bensì su antipatie/simpatie o, in definitiva, sulle consueta dinamica delle opposte tifoserie (simulacro di quello scontro tra opposti estremismi, ormai svuotato di senso da un quarto di secolo vissuto all’insegna della deideologizzazione degli schieramenti).

Un dato emblematico del dibattito è però costituito dal fatto che il concetto di “governabilità” sta assumendo maggior rilevanza rispetto a quello di “sovranità”.

Piacerebbe, a chi scrive, che il confronto/scontro tra le due fazioni referendarie fosse riconducibile alla contrapposizone tra chi vuole “governare la globalizzazione” e chi rivendica la primazia della “sovranità popolare”, senonchè sappiamo che il concetto di sovranità popolare in Italia è sempre stato alquanto fumoso e -se rapportato alla prassi- vicino all’inconsistenza, tant’è che la stessa Unità d’Italia, quella su cui secondo Massimo d’Azeglio dovevano “farsi” gli italiani, nasce da piccole guerre d’annessione volute e combattute da minoranze e non già da un’insurrezione del popolo intero, tant’è  che il tema della conquista sabauda è icasticamente rappresentato dal fatto che il primo Re dell’Italia unita si chiamerà Vittorio Emanuele II (secondo), così come la prima legislatura dello Stato unitario sarà chiamata VIII (ottava) legislatura.

E a  conclamare la realtà dell’annessione sarà poi la scelta di far dello Statuto albertino la carta fondamentale del Regno italiano, anziché dar vita ad una assemblea costituente.

Del resto anche l’unica  “rivoluzione” che l’Italia ha conosciuto (o che si è definita tale) è stata sui generis visto che il capo dei rivoluzionari, anziché spodestare il Re, riceverà da lui il mandato di formare il governo.
E la particolarità delle cose italiane la troveremo anche nella formulazione di alcuni articoli della  Costituzione italiana del 1948, laddove la stessa Assemblea Costituente che un anno prima aveva ratificato il Trattato di pace di Parigi che minava fortemente la nostra sovranità nazionale e popolare (quest’ultima ulteriormente penalizzata dai canoni dell’accordo di Yalta) sancirà, all’art. 1, che la questa (limitata) sovranità appartiene al Popolo, il quale ad oggi non è però riuscito ad esercitarla adeguatamente, tanto da diventare -nella prassi- poco più che una figura retorica,

E di tanto ci si rende conto analizzando la stessa giurisprudenza costituzionale che, grossomodo dal 1989,  muta l’orizzonte di interpretazione della costituzionalità delle leggi: assistiamo infatti alla transizione dalla “Costituzione dei poteri”  alla “Costituzione dei diritti”, si registra, cioè, un processo di rideterminazione del “Bene/Valore” costituzionale di riferimento, processo che coincide  con  l’indebolimento delle strutture intermedie (partiti, sindacati, istituzioni), le quali -al pari del Parlamento- si dimostrano sempre più inidonee a comporre nella dimesione politica  le problematiche portate dalle nuove dinamiche sociali e dall’avvento del Mercato come attore globale.

Assistiamo così, contestualmente al declino dell’impegno politico di massa,  all’impatto della strategia dei diritti -sempre più individuali- sulla cultura diffusa, un impatto che sposta l’orizzonte politico e l’attenzione pubblica dai problemi collettivi, che riguardano il potere e le sue radici, e -in ultima analisi- la democrazia, alle vicende dei singoli, attribuendo, ai giudici il ruolo di custodi delle aspettative di giustizia: in assenza di mediazione politica il ricorso ai Tribunali -una volta percepita come extrema ratio- diventa invece strategia politica primaria: basti pensare a quanto è successo per le Unioni Civili, la Stepchild adoption o, ancor più di recente, sulla questione del doppio cognome.

L’assenza del popolo e, di conserva, di organismi esercenti la sovranità politica, porta dunque a sostituire il soggetto “Popolo” con il soggetto “Individuo”: il dialogo non è più tra il cittadino, attraverso i corpi intermedi,  e le Istituzioni,  ma assume carattere dialogico tra l’individuo astratto, neutro portatore di diritti, e il potere giudiziario.

E in questa dialettica viene a cadere ogni concetto di autoderminazione dei Popoli e con essa la sovranità statale: come la potestà degli Stati non ha resistito alle leggi del Mercato, così rincula dinanzi alla rivendicazione dei diritti assoluti dell’individuo neutro.

Come ha preconizzato Pietro Barcellona, i diritti civili “sono stati l’utopia più potente che l’Occidente abbia prodotto, perché attraverso essi vengono distrutti i vecchi legami che opprimevano l’individualità. Ma la distruzione dei legami premoderni era contestuale all’Istituzione della Repubblica e della democrazia. I nuovi cittadini appartenevano alle Nazioni. Oggi i diritti umani sono punti di riferimento. Se non c’è città non possiamo parlare di cittadini, i cittadini del mondo sono cittadini del nulla.”

In uno scenario in cui i diritti degli individui contano più di quelli dei popoli, la sovranità popolare si conferma la grande assente di questo tentativo di riforma costituzionale, improntata alla esigenze della governance, dell’efficientismo e del risparmio, parole che rimandano a una grammatica della finanza, del Mercato e non già della politica.

In Italia abbiamo un’infinità di leggi e francamente non si sente la necessità di leggi “più veloci”, ma di leggi migliori, più giuste, che guardino più al bene comune che agli interessi particolari individuali o di gruppi, che siano ispirate alla tutela dell’interesse nazionale e della cittadinanza e non delle agenzie di rating, degli speculatori e di chi è più sensibile a quel che “chiede l’europa” rispetto a quel che chiede il proprio popolo.

Questioni che, ahimè, non saranno risolte dall’esito del referendum, qualunque esso sia.

di Lorenzo Borrè – 14/11/2016

Fonte: Katehon

http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=57670

Il voto referendario tra governance e sovranitàultima modifica: 2016-12-04T23:10:31+01:00da davi-luciano
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17 pensieri su “Il voto referendario tra governance e sovranità

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