No Tav:”La sproporzione c’è ma a svantaggio delle forze dell’ordine”, la requisitoria del Procuratore Generale al maxi processo – appello (udienza 11 ottobre 2016)

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“Già nel 2005 la risposta dello Stato fu molto debole”, è l’esordio della requisitoria del Procuratore Generale alla terza udienza dell’appello per lo sgombero del 27 giugno e la manifestazione del 3 luglio 2011. Cominciamo bene.

Ci sono problemi nell’audio, si sente poco e male, alcune parole le perdo completamente quindi cerco di scrivere le frasi delle quali colgo il senso compiuto, consapevole del fatto che dovranno essere pubblicate entro oggi affinché abbia un senso, domani, sia il finale della requisitoria che l’arringa dei difensori, prevista dalle 14:00 questa volta nella maxi aula 2.

Procuratore Generale Francesco Saluzzo (di seguito PG): “Le manifestazioni sono andate avanti ed hanno paralizzato il percorso di adempimento amministrativo (…) . Poi parleremo della ricorrenza delle condizioni di illegittimità dei provvedimenti aministrativi che sono a monte di questi fatti, perché solo scorrere la lista dei testimoni che erano stati richiesti e invocati dalle difese in primo grado e che vedevano i presidenti del consiglio più vari come schieramenti, ministri, tecnici che hanno coadiuvato gli esecutivi di diversi colori, da Prodi ad altri, dimostra come su quest’opera si sia mantenuto inalterato il giudizio di apprezzamento positivo di utilità e volontà del paese che quest’opera si facesse… poi che quest’opera non piaccia è un altro discorso, questo non è un pronunciamento a favore o contro la TAV, noi qua ci occupiamo soltanto di reati specifici, in concomitanza dal tortuoso cammino della TAV reso tortuoso anche da queste manifestazioni (…) Ma proprio per dire che questa idea della necessità della TAV, dell’utilità della TAV, del tentativo di farla con il coinvolgimento dei (…) locali (..) a prova dell’esistenza della copertura di una volontà espressa dall’esecutivo. E che si sia tentato anche di farlo non dico con la concertazione (…) ma sicuramente con il coinvolgimento ad un’azione diciamo così responsabile anche per affrontare i problemi che sicuramente io non discuto ci saranno di presenza di amianto, pericolosità degli scavi, costi, opere che potrebbero essere più urgenti (…) ma sono comparti diversi e come tali devono essere tenuti, la rete di trasporti è funzionale ad un sistema integrato europeo che è necessario per non stare poi a vedersi passare la roba anziché di qua esclusivamente nel porto di Marsiglia (…) Quando la scelta politica è fatta (…) sembra un’espressione di quelle abusate ma comunque è la volontà popolare che si è espressa (…) quando la legge c’è siamo chiamati ad osservarla (…).

“Movimento NO TAV è un’espressione impropria, bisognerebbe parlare di pensiero NO TAV”

PG: Si è fatto con il concerto, con il coinvolgimento, si è tentato… Risulta dagli atti, dalle delibere, volete sapere quanti sono i tavoli, le conferenze dei servizi, l’osservatorio della TAV (…) quindi le occasioni di studio non sono mancate, a fronte di questo esiste invece il variegato panorama del movimento no tav,movimento no tav è un’espressione impropria ,bisognerebbe parlare di pensiero no tav che esce fuori dalla valle e coinvolge idee, persone, ambienti, organizzazioni che della difesa ambientale fanno un cavallo di battaglia, giustamente, e che portano avanti una manifestazione, una protesta, un’azione, un’espressione di idea perché questo non è un processo alle idee, la Procura di Torino non ne ha mai fatte… e nessuno si sogna di criminalizzare l’area del dissenso No Tavnessuno si sogna di pensare che i manifestanti pacifici che per anni hanno percorso le valli e non solo le valli, aggregando anche realtà di altre zone d’Italia che militavano per fini consimili, non è che le manifestazioni fuori dal Piemonte abbiano poi avuto questo successo di pubblico… però voglio dire è pur sempre un valore molto sentito e molto consentito, il valore ambientale (…) il valore per cui si devono cercare soluzioni alternative allo sventrare ulteriormente le nostre montagne eccetera. Non c’è mai stato un processo che abbia riguardato persone impegnate in una manifestazione pacifica anche quando queste hanno assunto qualche tono più vigoroso come blocco stradale eccetera, non ci sono stati inciampi di questo genere.

[Piccola parentesi… allora io mi sono segnata molti dei processi che ho seguito.Ne cito alcuni in ordine sparso… baita abusiva, rimozione dei sigilli alla baita, oltraggio – famosa citazione “Pecorella” , oltraggio per la sottoscritta, i fatti del 31-12-2011 – nessuna violenza – o quelli del 31-12-2013, la colazione ai cancelli, altro oltraggio e reati vari per alcuni manifestanti presenti durante la diretta del 2011 nella trasmissione Piazzapulita, il taglio delle reti effettuato da Luca Abbà e dalla moglie Emanuela in occasione del suo ritorno alle reti dopo la difficile ripresa dalla caduta dal traliccio, i processi per evasione subiti da Luca e Giuliano per aver infranto le misure cautelari recentemente imposte a molti militanti… ndr ]

“Quando si sceglie di stare contro lo Stato se poi tutto questo avviene attraverso la commistione di reati non si può pensare di non pagarne il prezzo, altrimenti sarebbe troppo comodo. Non c’è nessuno tra le persone imputate in questo processo che sia un valligiano pacifico… quelli provenienti dalla valle sono quelli che non rifiutano di tenere atteggiamenti violenti, sono la frangia esterna, voglio assolutamente tenere distinti i manifestanti pacifici della valle da quelli che pur essendo della valle pacifici non sono.”

PG: Si sono susseguiti una serie di procedimenti nei confronti di azioni che hanno abbondantemente travalicato quello della protesta ancorché vigorosa e che sono sfociati nella commistione di gravissimi ( non si sente, suppongo reati ndr) Certo, guardando i titoli di reati si può anche pensare che.. cosa sono queste… norme poste a presidio del funzionamento della difesa dello Stato, alla fine sono violenza a pubblico ufficiale, art. 4 sono contravvenzioni (…) Ma quel che a me preme sottolineare non è la questione del peso dell’imputazione, ma la questione del peso della realizzazione delle modalità della realizzazione di queste condotte, della capacità aggressiva dei soggetti e dei gruppi che si sono ESIBITI (!). Viene da dire esibiti, nei giorni del 27 giugno e del 3 luglio….  (…). Non si tratta di episodi che nascono per caso, men che meno come ha preteso qualcuno di farci credere, che siano una  reazione alla quantità di lacrimogeni lanciati, sono azioni che nascono in maniera studiata, preordinata, a tavolino , il confluire di persone da diverse parti d’Italia riferibili ad aree di antagonismo, di contestazione sociale, aree alternative, quando poi queste stesse persone sono quelle che si distinguono come quelle autori di fatti violenti dimostra, a parte la chiamata alle armi del documento Paolucci, ma quello è persino un particolare di colore, una conferma a quello che si ricava in maniera pacifica dalla ricostruzione degli eventi di quei giorni che però non sono eventi isolati, non sono l’incontro occasionale di persone che non si conoscono e confluiscono nel posto e improvvisamente agiscono nei confronti dell’ordine pubblico, è un continuum che parte e che lega e che annoda tutti i momenti salienti della contestazione in Valsusa nei confronti della TAV, perché se è vero che qui abbiamo soltanto 2 soggetti che compaiono in entrambe le date 27 giugno e 3 luglio è anche vero che i soggetti presenti sul posto erano centinaia e centinaia (…) persone che concorrono sul posto con questo preciso scopo di dare corpo a manifestazioni di violenza (…). Non si capirebbe altrimenti perché abbiamo tutti esponenti di associazioni che sono di antagonismo, io non voglio dare un giudizio morale o politico, uno sceglie liberamente il proprio pensiero, la propria militanza, sceglie liberamente da che parte stare, anche se stare con lo Stato o contro lo StatoQuando si sceglie di stare contro lo Stato se poi tutto questo avviene attraverso la commistione di reati non si può pensare di non pagarne il prezzo, altrimenti sarebbe troppo comodo. Non c’è nessuno tra le persone imputate in questo processo che sia un valligiano pacifico… quelli provenienti dalla valle sono quelli che non rifiutano di tenere atteggiamenti violenti, sono la frangia esterna, voglio assolutamente tenere distinti i manifestanti pacifici della valle da quelli che pur essendo della valle pacifici non sono.
Come è stato concepito il quadro di indagine preliminare prima e come è stato pensato il giudizio di valutazione della sentenza? In termini estremamente rigorosi, dico subito perché, è un cappello necessario… Se si fossero prese le persone così com’erano sarebbe venuto fuori un processo dove le singole posizioni sarebbero state difficili da selezionare e da pesare. Ne sono stati identificati più di quelli oggi imputati (…) più di quelli portati a giudizio, e allora perché si è fatto così ? Perché al di là della questione concorso che è oggetto dei motivi di appello di tutte le difese, il discorso che è stato fatto in primo grado è stato quello diindividualizzare comunque una condotta, una frazione di condotta, un segmento di condotta però significativo, non privo di rilevanza penale, quantomeno nella vasta area di concorso non materiale per giungere a dire che l’aver tenuto certi comportamenti, avere commesso certe azioni, avere partecipato non rifiutandosi, avere rafforzato ha determinato una individualizzazione della condotta e quindi della presenza sul posto e un significato di quella presenza sul posto, non soltanto la persona è presente sul posto e come tale finisce nel secchio della massa informe dei partecipanti, ma il suo comportamento ha un significato in termini causali (…).

“Si sarebbe potuta estendere di molto la platea degli imputati

Dalla connivenza non punibile in là tutto deve essere pesato, provato, deve essere dato conto del perché la presenza di una persona anche senza condotta può avere rafforzato o reso più agevole o avere facilitato, dato maggiore sicurezza alle persone che commettevano azioni tipiche e direi che con questo abbiamo già detto molto su quello che la giurisprudenza indica come riferimento al concorso non materiale di persone nel reato quando vuole trarre dall’elemento fattuale della mera presenza o della presenza poco attiva delle  conseguenze di responsabilità. Qui abbiamo una posizione che in quel momento è stata di grande rigore tenuta dalla Procura della Repubblica a fronte anche di un incalzare della Repubblica ( forse mi sono persa un pezzo? ndr) che se si individuassero le responsabilità , maanche con grande senso delle garanzie e della responsabilità perché proprio applicando quei principi di cui ho fatto cenno si sarebbe potuta estendere di molto la platea degli imputati, senza violare i principi della giurisprudenza (….) perché proprio dopo la giurisprudenza indica le connotazioni che debbono colorare la presenza e renderla significativa rispetto a quella di mero spettatore… se si fossero presi per identificarli tutti quelli travisati, vicino a quelli che  tiravano le pietre, non so se poi sarebbero stati condannati o meno (….) .  Io sono qui per vedere se alla corte chiedere la conferma totale o parziale (…). Ho detto che non è un processo al movimento no tav, i manifestanti sono stati migliaia … gli imputati nei vari processi meno di 200(commenti dal pubblico). Per la ricerca della prova individualizzante che è stata posta anche dal tribunale.

Ho già detto del processo storico, dell’iter che ha portato alla decisione di realizzare quest’opera… (…)  Ho detto solo con riferimento ai processi che non ho visto opposizione quando fu costruita l’autostrada Torino Bardonecchia… non ho visto neanche movimenti per il raddoppio del Frejus, si sono bucate le montagne, le montagne sono le stesse, mi chiedo quale possa  essere l’interesse per il paesaggio, l’ambiente…. (…). Ho detto che accanto alle manifestazioni pacifiche si è realizzata (non si sente) dei movimenti anarchici per inserirsi, infiltrarsi, dare sfogo e portare la guerriglia. Nella primavera del 2011 viene ordinato al prefetto (sentenza sollecitazione dell’esecutivo) di dare inizio a opere preliminari alla cantierizzazione per realizzare tunnel esplorativo. Il 22 giugno 2011 viene emessa la contestatissima ordinanza del Prefetto Di Pace ai sensi dell’art.2 del TULPS.  Già nel 2005 c’era stato (non si sente, presumo parli del primo tentativo di presa dei terreni). Il governo ordina di occupare i territori per la cantierizzazione, prende le mosse dall’insuccesso del mese di maggio (23 maggio 2011, ndr) e dà una serie di  disposizioni perché le aree vengano occupate. Il problema è che le aree erano già occupate, non solo detenute nel senso civilistico del termine ma anche occupate nel senso strategico militare, con recinzioni, barricate, dalla cosiddetta libera repubblica della maddalena, una forma di resistenza permanente e immanente su quei terreni, in una situazione di antigiuridicità che già esisteva. E’ vero che (..) viene opposto che quelli che effettuavano il presidio avevano ottenuto il permesso di occupazione del suolo pubblico dalla competente autorità municipale. I confini temporali, geografici, sono diversi rispetto a quello realizzato, si parlava di 150 mq, si parlava di un’occupazione che poteva durare fino al 26 giugno, si sostiene che ci sarebbe stata una proroga che non c’è stata (….)  Il termine del 26 era in rapporto al fatto che il 27 c’era intesa tra sindaco e forze dell’ordine (…). Ma vogliamo dire che un sindaco più incline a soddisfare le esigenze, le aspettative e i disegni di questi gruppi avesse voluto eccedere nella sua concessione di suolo pubblico? Quale sarebbe stata la sorte in caso di contrasto tra un provvedimento del sindaco ed uno autorizzativo del prefertto per ragioni di interesse nazionale e di ordine pubblico? Devo anche dire che nel provvedimento del sindaco si diceva che gli accessi dovevano essere liberi, per le forze di pubblica sicurezza … che potessero entrare per effettuare controlli. Alla faccia della libertà!

“Era una sorta di campo minato”

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Era una sorta di campo minato, nessuno poteva entrare , nessuno che non fosse dei loro… Siamo nell’illiceità (…) per avere sconfinato in senso fisico, giuridico, e perché abbiamo chiuso mentre sulla via dovea esserci il varco, non abbiamo consentito alle forze dell’ordine di fare controlli e quando mettiamo sul piatto della bilancia il peso dell’autorizzazione del sindaco e sull’altro piatto il peso dell’ordinanza del prefetto (…) perché lacommissione aveva segnalato il gravissimo ritardo in cui versava l’Italia, non la Francia, nella realizzazione dell’opera, aveva già abbattuto la mannaia della decurtazione dei finanziamenti (…) e a quel punto l’esecutivo è andato dal prefetto.. perché hanno fatto finta di fare cose per molti anni ma di iniziative vere non ce ne sono state. Quindi il prefetto si muove sul binario dell’interesse collettivo,generale e ragioni di ordine pubblico che implicano la riconquista, perché quel territorio era stato conquistato, non solo era stato occupato in parte lecitamente e in parte abusivamente, ma era stato conquistato perché nel momento in cui lo rendo impenetrabile, difeso, non permeabile al controllo delle forze dell’ordine và riconquistato. Si debbono evitare ragioni di forza che porta a contatto diretto con i manifestanti, si devono utilizzare gli strumenti dissuasivi e anche offensivilacrimogeni e idranti per loro natura sono offensivi ma è quella offensività consentita dall’ordinamento (..). Sono provvedimenti che hanno necessità di una motivazione sintetica, adeguata, proporzionata al provvedimento… Non si deve dare conto di responsailità di resistenza, diritti, si basa su una situazione di fatto e giuridica che spiega perché si deve tenere quel dato comportamento e ordina che quel dato comportamento venga tenuto con le cautele (….)
Il provvedimento del prefetto non avrebbe un termine di efficacia ma in realtà ce l’ha, 31 luglio 2011. Si lamenta che vi siano state proroghe, certo, perché l’azione di resistenza non cessava, la rioccupazione non era così semplice e pacifica, come dimostra il successivo tentativo del 3 luglio… alla fine il risultato conseguito dallo Stato era parziale e si dovette tornare il 3 luglio perché c’erano ancora sacche di resistenzal’annuncio che avrebbero tentato di riconquistare quello che era territorio dello Stato, quindi una situazione di non pacificità della situazione conquistata e acquisita (…) . Se l’atto del prefetto è viziato da illegittimità, poi possiamo discutere se l’atto stesso fosse idoneo (…) L’atto del prefetto non è illegittimo (…). Se l’atto del prefetto è legittimo, il prefetto che dà ordine al Questore di dare le istruzioni necessarie, svolgere le operazioni necessarie, l’intervento delle forze dell’ordine ha la copertura generale (…). Il Prefetto è il rappresentante territoriale dello Stato, a lui fanno capo per linea discendente le indicazioni, gli ordini, i provvedimenti, le disposizioni dell’autorità giudiziaria. (…) Ma il responsabile dell’ordine pubblico della provincia è il Questore, al quale soggiaciono le altre forze di polizia quando sono chiamate a concorrere alla difesa e mantenimento dell’ordine pubblico. Perché gli ordini allo stadio li dà il funzionario di polizia? (…)  Non è il prefetto che dà le disposizioni su cosa fare il 27 giugno ma è il questore.. poi c’è un tavolo nel quale si discute di queste cose in prefettura, il vecchio comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza DEMOCRATICA; poi ha cambiato nome, ma il questore è quello che decide in concreto dove si mette il contingente A,B,C, quanti mezzi… qual è l’azione, a tenaglia o improvvisata a seconda delle contingenze che si presentano.

“Quello che conta è che il questore abbia imposto come linea generale quella di non entrare in contatto con i manifestanti” (…) “Ormai si tende ad evitare il contatto con la massa”

Quindi quello che conta è che il questore abbia imposto come linea generale quella di non entrare in contatto con i manifestanti, perché ovviamente un’operazione condotta entrando in contatto con i manifestanti è pericolosa per le forze dell’ordine e per i manifestanti, che si presta a degenerare facilmente , a creare danni fisici importanti, magari più dalla parte dei manifestanti che delle forze dell’ordine ma non importa perché magari nel corpo a corpo anche gli altri avevano sistemi efficaci, quindi ormai si tende ad evitare il contatto con la massa, che significa una cosa, inizio la mia operazione di ordine pubblico e se vengo attaccato …. le cariche si sono praticate molti anni fa, hanno lasciato morti e feriti in termini di polemiche, Genova non è stata una carica ma qualcosa di diverso, è ovvio che nel 2005 quando ci fu quella prudenza (? Forse ho capito male… forse era imprudenza. ndr)  da parte delle forze di polizia nel caricare e arrestare … eravamo il giorno dopo Genova (veramente erano passati 4 anni dal G8 di Genova, ndr), quindi quando si può evitare le cariche vengono evitate. Se si viene attaccati non resta che l’uso.. disciplinato dalla legge … dei lacrimogeni e quando i lacrimogeni non bastano, gli idranti. questo à stato imposto dall’ordinanza del questore (…).

“Poi, certo… c’è stato qualche lancio che probabilmente non è stato  a parabola” (…) “Forse c’è stato qualche lancio…”

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Quest’immagine eloquente riferibile al 27 giugno 2011 fu mostrata ad un’udienza del maxi processo , in primo grado. Notare la quantità di gas nell’area museale.

I lacrimogeni sono stati qualche centinaia il 27 giugno e parecchi di più il 3 luglio, ma non è questo il punto…  (sull’aspetto tecnico dell’arma lacrimogeno suggerisco la visione del video dell’arringa dell’avv. Bertone al maxi processo, in primo grado, ndr) Le ordinanze del questore prescrivevano questo… lancio a parabola, sicuramente contenevano gas CS perché vengono controllati anche da organismi di vigilanza e garanzia, poi.. certo c’è stato qualche lancio che probabilmente non è stato a parabola, questo è grave se è stato fatto per DOLO, non se è accaduto per causa forza maggiore, ad esempio se l’agente è scivolato… le forze dell’ordine che si sono macchiate di reati.. anche inaccettabili. Sull’ordinanza del questore in primo grado sono state proposte moltissime questioni che vanno dalla necessità dell’acquisizione delle ordinanze del questore alla reiterazione della domanda (…) Alle doglianze sul fatto che fossero state consegnate con degli omissis salvo le parti in cui si disciplinava l’uso di lacrimogeni e idranti. Si sono spesi fiumi d’inchiostro, lo dico solo una volta, perché se l’ordinanza del prefetto è illegittima, se le ordinanze del questore sono sbagliate nei termini contenutistici (…), se le forze di polizia hanno ecceduto con riferimento alla quantità e direzione di lanci contravvenendo alle disposizioni, allora tutto questo porta al 393 bis (reazione legittima ad atto arbitrario, ndr)  e ad una serie di connotati capaci di togliere la punibilità o efficacia alla tutela del pubblico ufficiale e quindi fare andare l’abusato indenne di responsabilità… alla provocazione o al fatto doloso altrui o altra serie di conseguenze. Detto che forse c’è stato qualche lancio…. la Procura ha proceduto nei confronti di quello che bastonava l’arrestato (si veda video shock ndr) e questo  è stato messo alla prova, ha violato la messa in prova e sconterà la prima e la seconda penaè uno dei tanti processi (tanti? ndr) che la procura ha fatto rispetto a comportamenti eccedenti da parte delle forze dell’ordine, si fecero anche nel 2005.

L’ordinanza del Questore è stata prodotta con OMISSIS, qui si sono invocate norme eccentriche, le indagini difensive che però hanno come destinatario consentito il privato, nei confronti del pubblico si invoca la necessità che la pubblica amministrazione ha di consegnare i documenti sulla base della cosiddetta legge della trasparenza, quindi si aggirerebbe la segmentazione del 391 bis pubblico-privato ricorrendo alla legge sulla trasparenza. Ma il TAR che ha ben chiarito, perché ricorrendo la legge sulla  (… non si sente!) TAR LOMBARDIA.. la pubblica amministrazione ha detto no, io non te li dò, dov’è il vulnus? In questo modo il difensore è costretto a scoprire le carte della sua strategia, perché se si deve rivolgere al PM o al giudice dice “io devo poterle fare per conto mio”. Il TAR però dice… ce ne sono quattro… art.4 comma 3 stabilisce che in caso di rifiuto può essere chiesto il sequestro dei documenti. La norma però non rinvia alle disposizioni processuali… (…) Questo significa che il legislatore ha voluto tenere distinte le due cose… (….) Si tratta di percorsi giuridici con finalità diversa (…) tra i quali il legislatore non ha previsto collegamento (…). Sentenza TAR che ha esaminato il rifiuto di un istituto pubblico a fronte di una richiesta formulata prima come indagine difensiva era poi stata veicolata in base alla legge sulla trasparenza x ottenere prova x processo penale. (interruzione per cambio microfono, era ora, ndr. A proposito di lanci di lacrimogeni “perfidi” suggerisco la visione del video contenuto in questo post, arringa avv. Bertone maxi processo primo grado)

Per concludere il discorso ordinanza del questore con omissis, ho letto la motivazione delle istanze formulate in sede istruttoria di primo grado e ho trovato in realtà la richiesta pretesa di avere in integrum le ordinanze del questore fosse dettata da motivi processuali, certamente quelli relativi alle cosiddette regole d’ingaggio e all’utilizzo dei sistemi di offesa, lacrimogeni, idranti, perché quello è un dato che dev’essere ostensibile e conosciuto , si deve sapere cosa è stato disposto(…) Ma gli altri dati contenuti nell’ordinanza del questore e che sono relativi allo spiegamento delle forze, alla consistenza delle forze , alla targa dei mezzi, alle generalità dei componenti delle singole pattuglie (…) purtroppo occorre affermare che normativamente NON POSSONO e NON DEBBONO essere conosciuti. Perché? Anzitutto si tratta di persone continuativamente impegnate in servizi di ordine pubblico che svolgono anche quella parallela attività di riconoscimento per essere ad esempio convenuti la Digos da molte parti d’Italia, riconoscimento di affezionati che commettono questi atti e si spostano sul territorio nazionale. Il dare in pasto ad una conoscenza incontenibile nella sua diffusività e nella sua circolazione oggi in rete, i nomi e le targhe dei mezzi di persone chiamate a collaborare con le forze dell’ordine sono elementi di una pericolosità sotto gli occhi di tutti. Ad esempio, perché il devo far sapere qual è la mia tattica seppur a posteriori, perché io la replicherò in altre situazioni? Lo dice l’art. 24 della legge sulla trasparenza, esclusione dal diritto di accesso, escluso in tutta una serie di casi, riguardano anche atti amministrativi (…) poi abbiamo il comma 6, lettera A (….) Qui siamo in interessi di molto superiori, quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, la dotazione di personale e le azioni strumentali alla tutela di ordine pubblico (….) identità fonti d’informazione, sicurezza dei beni (…) … qui siamo in prsenza di un mix, abbiamo personale e azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico e anche con riferimento a quella parallela attività di identificazione, quindi al giudice tutto è consentito, al pubblico ministero … perché certamente nessuna autorità può rifiutarsi di dire chi è l’autore di un reato (….) Quello che non è consentito e la generale e indifferenziata conoscenza di tutti i particolari da parte del privato, fosse anche per ragioni di prova nel processo.Che cos’ha fatto il giudice di primo grado? Un corretto governo delle regole sulla prova (…).

(in proposito vi invitiamo a leggere o guardare il video di una delle arringhe difensive dell’avv. Novaro al maxi processo in primo grado, ndr)

novaro

“La mobilità tattica dei manifestanti ha reso necessario inseguirli” “Diciamolo, la polizia due volte ha dovuto retrocedere”. Diciamolo.

PG: Il giudice non l’ha fatto perché la parte trasmessa era funzionale e idonea alle esigenze della prova nel processo. La parte che non compare e della quale si comprende il contenuto è quella parte che il giudice ha rilevato esssere estranea al tema probandi, all’oggetto del decidere e che non potesse incidere neanche sul riconoscimento di aggravanti o attenuanti (…..) poco cambiava con riferimento al tema decidendi. Non così invece lacrimogeni e idranti, se il questore non avesse autorizzato lacrimogeni e idranti con quello spettro ampio poi realizzato per la mobilità tattica dei manifestanti che ha reso necessario inseguirliperché, diciamolo, la polizia due volte ha dovuto retrocedere e inseguire sui fronti che quelli creavano l’azione che causavano in via iniziale. Il Tribunale ha fatto un ottimo governo (…) sulla prova.  Questi i motivi che si riassumono dunque della aggressione giuridico amministrativa del provvedimento del questore e che si rivolgono anche contro le ordinanze del tribunale espressamente impegnate (…) sono un leit motiv , un motivo ricorrente nelle difese della stragrande maggioranza degli imputati e credo in questo modo di aver potuto sostenere che sono infondati e che per questi motivi non devono essere accolte le tesi dei difensori con riferimento a questo.

Alcuni imputati leggono un comunicato (lo trovate pubblicato qui), la Presidente tenta di fermarli “Non ha spazio la lettura del memoriale, quindi se volete leggerla andate fuori, l’udienza è sospesa… ” ed abbandona l’aula. Parte applauso dal pubblico, la Presidente rientra, fa allontanare imputati e pubblico.

Presidente: Diamo atto che il pubblico viene allontanato a seguito di manifestazione di protesta intollerabile nel corso della requisitoria del Procuratore Generale. Si dà atto che il pubblico viene allontanato per comportamento intollerabile nel corso della requisitoria del procuratore generale. In particolare è stato esposto un cartello No TAV e si è gridato dal pubblico “giù le mani dalla Valsusa” nonostante la sospensione dell’udienza (da fuori si sente il coro) … Ovviamente vanno allontanati anche da fuori… tra l’altro l’appello è stato chiesto dagli imputati, noi stiamo lavorando per gli imputati…. in modo tale da impedire la prosecuzione dell’udienza. Contemporaneamente da parte degli imputati presenti è stato letto durante la requisitoria del PG un memoriale a voce alta , non è stato accolto l’invito del Presidente a desistere da questa azione interruttiva del normale corso dell’udienza e pertanto è stato disposto l’allontanamento dall’aula di costoro. Detto questo voglio ribadire che queste situazioni qua dovrebbero essere controllate, forse, in ogni caso ribadisco che questo processo si fa su richiesta per lo più degli imputati. L’udienza viene ripresa alle 11:15 con la prosecuzione della requisitoria.

“Quando vedremo questi filmati farò notare alla Corte un atteggiamento molto prudente e pacato delle forze dell’ordine nelle fase iniziali di queste due giornatecontingenti tutto sommato molto contenuti nei numeri, incedere assolutamente non esagitato

contingenti27giugno

PG: devo dire che a me spiace molto continuare il processo in queste condizioni… (…) Diventa difficile pensare… anche perché credo di non avere dato adito alle proteste con le mie argomentazioni che sono state prevalentemente tecniche, certo, considerazioni valutative che non posso esimermi dal fare…. (…) Provo una sensazione spiacevole all’idea di continuare la requisitoria in questo clima da processo a porte chiuse che, tra l’altro, si svolge qui perché io ho ritenuto e fa capo a me questa decisione, le valutazioni fanno capo a me, perché volevo si facesse un processo NORMALE, allora se il processo NORMALE è che quando parla una delle parti gli altri gridano e interrompono… francamente mi aspettavo un comportamento diverso, ognuno è libero di atteggiarsi come vuole (…). Allora stavo dicendo, se riesco a riprendere il filo del discorso, che questi motivi che sono di carattere generale molto condivisi dai difensori che riguardano lalegittimità degli atti amministrativi (…) hanno aggredito le ordinanze impugnate con riferimento alle carenze istruttorie rimproverate al tribunale di primo grado con riferimento agli atti. Quando vedremo questi filmati, anche questo dispiace … quando vedremo questi filmati io vorrei che la corte, cercherò di suggerire alla corte (….) un atteggiamento molto prudente e pacato delle forze dell’ordine nelle fase iniziali di queste due giornatecontingenti tutto sommato molto contenuti nei numeri, incedere assolutamente non esagitato, non concitato, non una carica, non una massa che va all’attacco di qualche cosa, ma degli spostamenti razionali, studiati su percorsi preordinati eccetera a cui immediatamente si risponde con aggressione.  Quindi il prefetto aveva limitato la perimitrazione dell’area, che poi vengono tradotti in punti operativi dal questore, il tutto era in rapporto strettamente eziologico, qui non abbiamo nessun debordare dalla regolarità … l’intervento non prima di un certo momento, non dopo, né altrove, era tutto dimensionato con preciso significato. L’occupazione ero in atto… poi c’è la questione progetto esecutivo, l’ho trovata molto bizantina, è vero che con il progetto esecutivo si realizza l’opera ma con il progetto definitivo si possono addirittura iniziare a fare le consultazioni per gli appalti … allora vogliamo addentrarci in questa materia? (….)
Ma l’ordinanza del prefetto mira ad appropriarsi di una zona che è quella individuata come la più idonea a mettere la baracca e poi fare arrivare i macchinari per cominciare a bucare la montagna. Bisognava prendere possesso in via preliminare dell’area di cantiere.  (…)

“Mancava il controllo pubblico sull’area, una resa dello Stato che è costata metà del finanziamento europeo”

Come dice il tribunale, quel che non era definita era la possibilità di poter realizzare l’area del cantiere, mancava il controllo pubblico sull’area… una resa dello stato che è costata metà del finanziamento EUROPEO.  Poi c’è il punto notificazione  – pubblicità .. (….) il tribunale risponde ampiamente su questo punto, io vorrei solo…. i motivi sono talmente tanti e molto articolati, molto dotti… si era detto non è stato notificato il provvedimento (…). Sicuramente il provvedimento è stato comunicato in qualche forma agli amministratori locali interessati, poi risulta una comunicazione, avviso, avvertimento dato con megafono da funzionario di polizia respinto da orde sonore di insulti. Quindi la questione squilli di tromba mi lascia piuttosto indifferente, perché normativamente inconferente in quanto la norma che prevede quelle modalità arcaiche austro ungariche di allontanamento si riferisce alla riunione o manifestazione non autorizzata che una volta era adunata sediziosa mentre qui si tratta di dare esecuzione ad un provvedimento.
Il fatto può essere così schematizzato.

“Ritengo che quella presenza lì fosse per opporsi alle forze dell’ordine“(…) “I contingenti non sono composti da numero enorme forze dell’ordine segno anche dell’approccio non militare.”

Il 27 giugno c’è la prospezione delle forze dell’ordine che guardano perché devono tentare di accedere al piazzale da diversi punti. Un contingente è al riparo della galleria Ramat per proteggerlo (….)  Un secondo contingente comandato da Di Gaetano muoveva da un punto più a sud, SP 233 via dell’Avanà (…)  Ma in mezzo c’era una libera repubblica della Maddalena con barriere, presidi… sapevano che ci sarebbe stato lo sgombero e decidono forme di resistenza in parte attive e in parte passive. Numerose barricate, quella a ridosso del guard reail autostradale era particolarmente consistente ed era stata chiamata barricata stalingrado. I manifestanti sapevano benissimo che l’operazione era imminente perché non c’erano solo più le delimitazioni della republica ma anche i rafforzamenti delle barriere intermedie (…). Ritengo che quella presenza lì fosse per opporsi alle forze dell’ordine. L’informativa viene data lo stesso, perché si cercava un dialogo, una trattativa, qualunque cosa potesse essere intrapresa che evitasse quello che poi è successo e che  consentisse l’esecuzione dell’ordine. Le trattative, anche se non continuative perché ci sono stati diversi contatti tra appartenenti alle forze dell’ordine e componenti dei movimenti, sono proseguite per circa un’ora senza che si arrivasse ad alcun risultato, confermato da testi della difesa e dai filmati. L’ordine era di non entrare in contatto con i manifestanti. Ad un certo punto si fa intervenire un mezzo meccanico, una pinza, per aprire un varco sulle barriere dell’autostrada  poi le barricate dei manifestanti. Primo attacco rallenta avanzata opposizioni. Secondo attacco quando contingente esce dalla galleria e imbocca sentieri. I gruppi sono coordinati, uno sulla volta esterna sulla cornice della galleria Ramat, uno sul terrazzamento che sovrastava il sentiero in salito che le forze dell’ordine dovevano percorrere per raggiungere il piazzale… Alla prima uscita alle 9:05 la colonna delle forze dell’ordine è così bersagliata che deve rientrare precipitosamente alle 9:08, i manifestanti sono vigorosi, prestanti, ma le forze dell’ordine non è che sono soldatini di piombo, solo addestrati ma per costringerli a rientrare era una forza (…)… e questo la dice lunga.
contingenti non sono composti da numero enorme forze dell’ordine segno anche dell’approccio non militare (allora mi sono proprio sognata un altro 27 giugno, ndr). Solo con l’arrivo alle 9:13 del contingente comandato da Di Gaetano i primi riescono a risalire il sentiero dal quale erano stati ricacciati, (….) Poi mentre marciano sul sentiero i due contingenti riuniti continua azione violentissima, chiedo quindi di poter vedere video dei fatti 27 giugno

(Cernecca DVD 9 – prima parte – ore 6:19 vengono rimossi gli ostacoli)
Qui siamo alle 6:25 e si vedono già schierati i manifestanti, alcuni già travisati (barricata stalingrado). All’esterno della centrale IREN alcuni tentativi di dialogo con rappresentanti del movimento no tav, dialogo protratto anche se senza alcuna soluzione, a dimostrazione che il dialogo c’è stato.
Questo è l’idrante usato per allontanare le persone vicine al materiale infiammabile (…)
Persone completamente diverse da quelle che prima avevano parlottato con le forze dell’ordine (…) Il passaggio organizzato degli strumenti di offesa nella catena umana.
E siamo soltanto alle 7:46. Quelle non sono difese ma sono parte degli oggetti che verranno lanciati indiscriminatamente sopra le forze dell’ordine. Qui c’è l’episodio dell’estintore (…) Tutte queste azioni erano fatte per opporsi alle azioni in corso , da parte delle forze dell’ordine … il cielo è ancora terso, non ci sono lacrimogeni nonostante la già avvenuta azione contro l’operatore della benna, un lavoratore indifeso.

Scusate è la seconda volta che li vedo ma non è che io abbia tutta questa dimestichezza con le singole scene… Qui c’è un’azione volta a far cadere questo albero per ostacolare le forze dell’ordine, tant’è che l’albero viene reso così pericolante che dovrà poi essere abbattuto per non correre il rischio di cadere sulle persone (….)

Segue un collage di video diversi con una visione parziale delle operazioni del 27 giugno.
(….)
Il varco è stato aperto… Qui venivano respinti dai manifestanti che erano subito sotto, varco 2 (…), sotto c’erano i manifestanti che tentavano di impedire il passaggio (..) Qui si vede l’episodio di Imperato. Questo è lo sbarramento con le rotoballe di fieno con delle bottiglie, nessuno ha pensato di fare un controllo su quelle bottiglie quindi dobbiamo ritenere fino a prova contraria che fossero innocue. Qui si può apprezzare lo schieramento lungo tutta la staccionata della zona delle vigne
Qui è l’uscita dalla galleria del contingente …  (le immagini mostrano il contingente all’interno… poi avanza velocemente e non si sente audio), come si può osservareil contingente non è numeroso (per la verità forse quello inquadrato non lo è ma nelle inquadrature successive si possono osservare gli altri contingenti uscire dalla galleria, ndr!!!). Cadono tronchi, continuano i lanci, pietre piuttosto grosse direi, estintori, tronchi, pietre …. torniamo indietro un attimo vorrei far notare ledimensioni di quella pietra.. non so se una pietra o una sedia… tra un minuto rientrano nella galleria perché non riescono ad uscire a causa dei lanci.

(ndr intorno alle 12:00 fa il suo ingresso in aula il PM Padalino)

PG: ritengo non solo utile ma necessario utilizzare i filmati a sostegno delle mie argomentazioni ma credo che sia una visione collettiva.. (sarebbe bello anche per noi, ma dalla terza fila in poi non si vede un granché, ndr) la corte può farsi un’idea dello svolgersi degli avvenimenti perché a me premeva far vedere l’esistenza delle barriere preordinate, l’azione di contrasto portata alle singole fasi dell’operazione delle forze dell’ordine , c’erano già gli artefatti sulla strada per impedire il semplice arrivo delle forze dell’ordine nella zona delle operazioni, poi l’impedimento portato nei confronti del mezzo meccanico e la situazione di pericolo cui è stato posto l’operaio che manovrava il mezzo meccanico (non una parola sul pericolo corso dai manifestanti sulla barricata stalingrado, ndr !), l’azione di contrasto fatta con l’estintore versando olio esausto e sparando lo schiumogeno contenuto all’interno dell’estintore, l’azione di contrasto alle forze dell’ordine che si concretizza all’uscita della galleria quando intraprendono la salita e dopo, man mano che le barriere vengono divelte dai mezzi meccanici, l’azione continua.
Poi vi chiederò di avere pazienza sulle posizioni critiche (…) vedremo alcuni spezzoni di immagini e fotogrammi di riferimento.
Vengo al discorso giuridico.  Sono tutti argomenti che sviluppo ora e non svilupperò per il 3 luglio (…).  Ho già deto che si tratta di un’azione coordinata e organizzata. Nessuno mi convincerà, ma mi convincono dati di fatto, appartenenza aree omogenee di più persone, c’era Askatasuna, Gabrio, collettivi di fuori, gente di Milano, Macerata, Ancona, qualcuno del Veneto, diverse estrazioni geografiche ma con anche per alcuni di loro l’appartenenza comune. Sono gruppi che si incontrano normalmente e in maniera programmata con una chiamata alle varie manifestazioni del dissenso e di contrasto che si tengono in giro nel paese, sono gruppi che operano ovviamente con una intesa che da ideologica si fa anche pratica e operativa. Perché se voi vedete al di là poi di dire questo  è tizio, questo è caio… non soltanto l’azione è ovviamente orchestrata per i motivi che ho detto, non soltanto è caratterizzata da questa intensità e comunanza di intenti come la catena umana che si passava gli strumenti da lancio e da difesa, non soltanto c’è una simultaneità di azione che non può essere che condivisione dell’ideazione dell’azione preventiva, quando tutti cominciano a lanciare non è l’azione del singolo, apparentemente è fatta solo da uno e non da altri ma poi vedremo ad esempio x il 3 luglio come l’apparente diversità di gruppi fosse dovuta al fatto che si davano il cambio nel folto dei boschi, un gruppo arretrava ed andava ad armarsi … un gruppo avanzava e lanciava le pietre.

“Mi interessano i reati, come sono realizzati, la personalità degli imputati”

Allora se questa è un’azione contro la TAV; io non sto qui a dire la TAV o non la TAV, nessuno sa se sono pro o contro TAV, lavoro a stretto contatto con il mio tirocinante, non m’interessa, mi interessano i reati, come sono realizzati, la personalità degli imputati, le prove su questi elementi che sono inconfutabili. Parliamo del quadro generale sul profilo del concorso e deell’insussitenza dei requisiti del 393bis. Perché c’è un concorso? Perché qui non siamo in presenza di individui singoli non organizzati che compaiono sulla scena, partendo dal dato pacifico di quelli individuati, alcuni hanno ammesso la presenza, altri anche i lanci, altri individuati come lanciatori o sostenitori dei lanciatori, abbiamo una mappatura dell’area di appartenenza. Si conoscono per la collettivizzazione dell’idea antagonista,quindi per l’elaborazione di un’idea comune che pur nelle varie frange dell’anarchia e di altro … oggi c’è la rete una volta c’erano i ciclostili, qui c’è un imputato che se n’è andato e che ben sa cos’erano i ciclostili per le BR, c’è una dialettica permanente tra questi gruppi , i singoli non sono isolati, quelli individuati in riferimento al fronte A e fronte B hanno agito di concerto. C’è qualcuno che non ha lanciato, qualcuno che ha lanciato, qualcuno che ha ferito … è stato difficilissimo definire chi abbia ferito qui, ma certamente l’azione è uniformespalmata, e idonea a cagionare delle lesioni. Abbiamo tra l’altro una prospezione dei luoghi che ci dice che, salvo quel caso nel quale si diletterà il consulente di parte a dire 50-70 (…) qui la prospezione dei luoghi ci dice che in entrambe le situazioni gli aggressori erano quasi perpendicolare in verticale sugli aggrediti o si trovavano su un terrapieno o sopra l’alto della galleria, sui vigneti… seguendo.. il cammino e l’avanzata delle forze dell’ordine . Quindi non solo uno che si trova li’ tira la pietra, poi le forze dell’ordine proseguono e lui si disinteressa… Qui c’è stata un’azione che l’ha accompagnata per ostacolarla continuamente….. (…) Le guerre erano fatte diversamente, ripiegando, ritornando indietro, riuscendo e quando sono usciti gli altri non hanno resistito (…) E’ un concorso, perché il tribunale (…) è stato oggetto di dure critiche da parte delle difese negli appelli, ma ha fatto un governo della regola del concorso assolutamente esatto, razionale, ponderato, non avventuristico, perché è partito da quella che è la giurisprudenza della corte suprema in tema di concorso che per una volta coincide molto anche con l’elaborazione  (…). Il dato di fatto è la prova su che le persone fossero lì, che abbiano lanciato, che siano state vicine a quelle che hanno lanciato, che abbiano in qualche modo sostenuto, incoraggiato, facilitato e dato coraggio perché anche su questo la Cassazione si sofferma, il coraggio che la folla si dà che non è scomponibile in tanti coraggi quanti sono i componenti della folla, il coraggio che la folla si dà nei confronti dell’aggredito . (…) Non possiamo che prendere a prestito qualche sentenza qua e là della corte di Cassazione. A riguardo del concorso di persona del reato la compartecipazione criminosa può realizzarsi anche con la semplice presenza quando tale presenza non sia completamente casuale (..citazioni di sentenze, non capiamo i numeri, si sente male ndr). Se io mi voglio dissociare è chiaro che non posso essere chiamato a rispondere di queste cose (..)

Qui ci concentriamo sulle persone che o hanno effettuato i lanci o hanono avuto un ruolo (…) condotta materiale o paramateriale o di sostegno di quella materiale possiamo dire che siamo sicuramente in presenza di concorso e di esecuzione del reato in forma monosoggettiva. Se così è veniamo alle singole figure delittuose. Il tribunale ha ritenuto a mio avviso correttamente, anche perché così è rientrato anche il manovratore del cingolato, che non si trattasse di reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale come contestato all’esito delle indagini preliminari e come ha ritenuto anche il GUP ma che si trattasse più correttamente di resistenza a pubblico ufficiale. Non so… dico solo perché a mio avviso la prospettazione del tribunale è esatta e sì, c’è un ineresse a vedere ribaltata (…). C’è un’amplissima dottrina sulla differenza tra il reato di cui all’art. 337,336 (…) elaborazioni che creano un sacco di categorie, ma per farla breve il reato di resistenza si caratterizza per l’opposizione ad una attività che è iniziata, il reato di violenza per l’esercizio di un’azione violenta o minacciosa per impedire che il pubblico ufficiale compia un atto del suo uffizio. Il tribunale dice “il 27 giugno i manifestanti intendevano opporsi potremmo dire in prevenzione, o in contemporanea, all’intervento programmato delle forze dell’ordine per occupare l’area destinata ad essere cantierizzata”, con tutti i passaggi intermedi di abbattimento delle barriere, rimozione degli ostacoli (…) Quindi le forze dell’ordine eseguivano un atto del loro ufficio che era stato loro ordinato, i manifestanti si opponevano e quindi essendo invertito il criterio della priorità temporale cronologica si parla di resistenza. I fatti del 3 luglio invece… sono gli ex occupanti che vogliono riconquistare le posizioni e quindi aggrediscono, portano guerra alle forze dell’ordine per  farle sloggiare e riconquistare quello che avevano perduto. Questo in sintesi è il pensiero del tribunale, che io credo di poter seguire perché ha una sua logica.

E’ vero che il confine in certi momenti tra violenza e resistenza è labilissimo, soprattutto quando si tratta di manifestazioni di grande dimensione (…). Quindi abbiamo una copertura ad ombrello del 110 che avvolge e cementa tutti coloro che si sono distinti per azioni violente sotto il paradigma del reato concorsualee dà l’idea dell’azione organizzata che viene ovviamente contestata dagli imputati anche nell’appello perché ci sono le giustificazioni più varie, da chi ha tirato il fazzoletto bagnato che è già una roba surreale, ma soprattutto da chi dice “io non volevo tirare le pietre , mi sono innervosito”… abbiamo sentito fare dichiarazioni “le pietre ma dopo che avevamo portato in salvo un disabile”.. o “pietre tirate dopo che sono stati sparati lacrimogeni su donne, bambini”, cose che agli atti non risultano (….). E questo però riguarda le singole posizioni. Non credo che sul concorso debba dire altro, se io parlo un’ora sul concorso …. vorrei che il Presidente mi togliesse la parola (risatina). Il concorso trasferirsi su effetti anche sugli altri reati, i reati di lesioni per i quali io chiedo che la corte confermi l’impostazione del tribunale di primo grado respingendo tutti gli appelli che tendono a innescare la miccia del dubbio sul che sia stata una ricostruzione giuridica sbagliata che ha attribuito secondo alcuni difensori a pioggia le lesioni agli imputati dichiarati colpevoli dei reati di resistenza e lesioni perché è un sistema che non tiene conto che la responsabilità penale è personale e che quindi mancando la prova della riferibilità a tizio delle lesioni a caio si sarebbe violato un principio fondamentale. Ma qui non solo c’è il concorso, c’è anche il dolo eventuale. Prché se io dal mio balcone o come per i massi dal cavalcavia, tiro le pietre dal cavalcavia e non le tiro quando passano le macchine ma guardo solo da dove le macchine arrivano … io accetto il rischio che quando tiro possa arrivare qualcuno dalla direzione opposta, come è successo aTortona… a parte la pericolosità dell’azione in sé, ma quand’anche scientificamente avessero detto di buttare i sassi dove non passava nessuno un dolo eventuale non li avrebbe mai salvati….

“la direzionalità può essere più controllata, ma le pietre dove prendono prendono.”

LaPrimaPietra

A parte che abiamo tiri con fionde e fromboli… abbiamo avuto il tiro di un petardo che è esploso vicino ad un agente di polizia che ha perso il timpano ed è rimasto riverso sul terreno, ma i tiri con fionde e fromboli (…) la direzionalità può essere più controllata, ma le pietre dove prendono prendono. Se c’è un lancio così massiccio quasi a raffica di pietre, tronchi, volete che un tronco non colpisca qualcuno? Allora qual è la scelta che si fa? Beh io butto questa roba non solo accettando il rischio che qualcuno possa essere colpito, ma butto questa roba per colpire (….) . Se lancio in direzione dei miei antagonisti lancio per colpire, soprattutto in questi lanci visti adesso a distanza molto ravvicinata e che godoono anche del vantaggio della sopraeleazione del lanciatore rispetto all’obiettivo.Quando abbiamo detto che la manifestazione caratterizzata dalla violenza è un tutt’uno con il suo continum anche per caratterizzaizioni geografiche di appartenenza che si sposta lungo questo filo ideale che è ostacolare le forze dell’ordine anche il lancio delle pietre non può che essere ascritto ad un’operazione coordinata di quelli che effettuano i lanci (…) Noi diciamo che chi lancia accetta non soltanto il rischio ma vuole che in maniera indifferenziata, informe e a pioggia le persone vengano colpite e se vengono colpite in occasione di quel segmento di lancio, quelle persone devono rispondere anche delle lesioni.

Non è possibile ricostruire in termini giuridici un fatto storico di questo genere pensando di poter spezzare l’azione (…) e quindi dire che ad ogni pietra deve corrispondere un ferito.. sarebbe giuridicamente un’aberrazione, anche sul profilo della responsabilità con riferimento ai reati di lesioni personali che sono ripartiti per singoli… il tribunale ha fatto un lavoro incredibile, dividendo i feriti per singola zona in cui si trovavano e mettendoli in relazione alle persone che operavano in quella zona. Ho trovato strano che il tribunale e la procura prima non si siano preoccupati di valutare la gravità di alcune lesioni.. la Procura è stata acquiescente, lesioni più gravi meritavano consulenze … che non sono state fatte. Di fronte a tutto questo si pone il problema della reazione all’atto arbitrario.Art. 393 bis anche il tribunale dice inopportunamente messo (…) non è altro che la riedizione praticamente identica dell’abrogato art. 4 del DL 288 del 44 se non vado errato, che reintroduceva dopo la parentesi del periodo fascista in termini più marcati una circostanza che era giò prevista dal codice (incomprensibile, ndr) non sapevo, l’ho letto ieri… L’art. 393 è uno scudo che lo stato offre al cittadino di fronte ai comportamenti abnormi, patologici, eccedenti l’ordinaria condotta, la condotta che si esige dal pubblico ufficiale nel momento in cui compie un atto d’ufficio. Noi dobbiamo partire dal profilo generale che lo Stato e quindi i cittadini possono esigere che i pubblici ufficiali si comportino in un certo modo (…). Non si è comportato così quello che ha dato il calcio, la legnata a quello che veniva portato via durante l’arresto, chi sparava lacrimogeni in un modo “colpo”, ma c’è uno standard di comportamento che parla dell’osservanza delle norme comportamentali, previsioni che ci dicono come il pubblico ufficiale si deve comportare. Se il pubblico ufficiale eccede arbitrariamente da quelle che sono le sue regole di comportamento la reazione del cittadino, del privato, scrimina… attenzione, adesso apriamo il capitolo, ma del privato esente da responsabilità o da pena con riferimento al reato da lui commesso nei confronti del pubblico ufficiale. La reazione all’arbitrio del pubblico ufficiale, alla tracotanza del pubblico ufficiale, anche a cattiva educazione, alla mancanza di garbo del pubblico ufficiale, per poi fare un passo indietro.Sicuramente la reazione all’atto arbitrario del pubblico ufficiale che eccede i limiti (…). Eccedendo con atti arbitrari, la dottrina dice che non basta eccedere, può essere anche una modalità di comportamento sconveniente , magari disciplinarmente rilevante ma non necessariamente capace di integrare la fattispecie di cui all’art. 393.  Occorre che si ecceda con atti arbitrari  e che la ripetizione, che potrebbe apparire quasi pleonastica perché anche l’eccedere è arbitrario, fa dire che  l’atto e la modalità con cui si eccede deve essere particolarmente significativa. La ragione di fondo  dell’inapplicabilità del 393 consiste nel fatto che il privato reagisce ad un atto arbitrario posto in essere da pubblico ufficiale. Secondo un primo orientamento che appare però minoritario,   occorrerebbe che il soggetto avesse la consapevolezza della legittimità del proprio atto che dunque dovrebbe avere un vero e proprio intento vessatorio. Per l’orientamento prevalente è invece sufficiente la mera eleggibilità (?) dell’atto. (…)  L’atto arbitrario sussiste allorquando il funzionario , con esso, abbia intenso perseguire scopi assolutamente estranei alla finalità dei poteri riconosciuti, strumentalizzando in tal modo il proprio potere . Persino io trovo che sia eccessivamente restrittiva, però questa è la giurisprudenza prevalente. (…il PG elenca altra giurisprudenza)
Giurisprudenza più recente, del 2013… Nel nostro caso il 393 bis non c’entra né per dritto né per rovescio, quindi mi lascia tranquillo anche sulla possibilità di apparire più garantista di quanto sia necessario. Cos’è successo qui?

“vogliamo prescindere e vedere come se fossimo in presenza di due entità uguali che si affrontano, c’è proporzione? No, perché l’azione delle forze dell’ordine è stata per gran parte del tempo assolutamente… DIMESSA, l’espressione migliore che trovo ….un’azione che anche i meglio animati non si sarebbero aspettati in quei termini, la sproporzione c’è ma a svantaggio delle forze dell’ordine.”

Che cosa si vuole sostenere? Che il comportamento delle forze dell’ordine sia il giorno 27 giugno sia il giorno 3 luglio abbia dato causa o ad inizio o in corso di operazioni, ad una situazione di reazione da parte dei manifestanti, che quindi avrebbero lanciato pietre etc e avrebbero tenuto tutti gli atteggiamenti violenti che hanno tenuto e che sono nelle imputazioni, quale reazione legittima all’atto arbitrario dei pubblici ufficiali. In cosa sarebbe consistito l’atto arbitrario? In una illegittimità/arbitrarietà iniziale, cioè nel fatto che non si eseguiva un ordine LEGITTIMO perché ordinanza del Prefetto non era legittima, l’ordinanza del questore non era legittima, i provvedimenti adempitivi, che brutto, non sarebbero stati legittimi, e quindi quelli sul campo, a cominciare dai funzionari che sapevano di commettere un atto illegittimo e per di più arbitrario, perché non coperto da un atto (illegittimo), ecco dove l’illegittimità si fa arbitrarietà, perché la mancanza dell’atto legittimo che viene comunque eseguito diventa comportamento arbitrario contra legem, avrebbe determinato la sacrosanta, legittima, giustificata e direi quasi pendente dall’alto reazione dei manifestanti, ma così non è! Perché noi abbiamo scansionato  e scomposto tutti gli elementi della fattispecie e del procedimento amministrativo che ha portato i rappresentanti delle forze dell’ordine a scendere dai mezzi e a mettere i piedi in Valsusa e ad avviso del Procuratore Generale  non si è ravvisato un solo vizio nell’atto amministrativo o un vizio in procedendo nella formazione dell’atto complesso che si compone dei vari segmenti quando le decisioni sono gerarchiche, a strati, perché la prima per avere attuazione deve essere perfezionata con una seconda e con una terza e così via, non abbiamo trovato il vizio quindi dobbiamo cercare un comportamento materiale perché sotto il profilo amministrativo-formale non c’è, dobbiamo andarlo a cercare nel comportamento materiale delle forze dell’ordine. Nel comportamento materiale delle forze dell’ordine sul campo … però abbiamo visto.. io deliberatamente, la difesa dirà candidamente,  ho fatto vedere questi filmati, ma tanto li farà vedere poi la difesa, la corte se li sarebbe potuti  guardare in camera di consiglio, ma io ho voluto vederli qui non per suggestionare ma per commentarli a voce alta davanti alla corte e trarre ulteriori elementi di convincimento rispetto quelli che avevo tratto l’altro pomeriggio quando li ho visti insieme ai due funzionari della Digos e al Dott. Di Fiore. Perché ero rimasto colpito,  soprattutto perché dalla descrizione puramente cartacea degli avvenimenti io avevo pensato ad una sorta di occupazione militare della Valsusa (…), alla estrema e ormai disperata difesa…. di chi comunque è soverchiato dalle forze, non c’è niente da fare e tira qualche pietrucciola a scopo dimostrativo per dire guardate che ci sono anch’io… eccetera, diciamo no fino all’ultimo… ma come lo diciamo? Lo diciamo di fronte a reparti che camminano e accompagnano a passo lentissimo l’avanzata della benna, quello che era lì, che rimuoveva gli ostacoli uno ad uno … gli ostacoli che erano stati frapposti, quindi una situazione di antigiuridicità posta in essere, creata, perfezionata, mantenuta pervicacemente dai manifestanti, una situazione di obbligo di rimozione la situazione di antigiuridicità e di illegalità da parte delle forze dell’ordine, una situazione di tolleranza delle forze dell’ordine verso la prima fase di aggressione un po’ meno violenta rispetto alla seconda fase, che però ha fatto sì che venissero ricacciati nella galleria, quindi il ripiegamento… E poi un incedere in questi numeri non particolarmente significativi, anche dopo la saldatura dei due tronconi , Annunziata e Di Gaetano, e un incedere, addirittura abbiamo visto persone a volto scoperto nel leggero  scosceso, hanno avuto un dialogo molto prolungato, non c’è stata nessuna azione, né da parte di quelli, che erano forse diversi, né da parte delle forze dell’ordine,  con riferimento a quelli. Allora qualcuno mi dica dove devo andare per rinvenire gli elementi per individuare l’eccesso e l’atto arbitrario?

[piccolo aiutino, ndr]

legittima difesa

Si è detto dell’utilizzo smodato di lacrimogeni, sproporzionato, eccessivo, con caratteristiche di pericolosità e di potenziale lesività nei confronti di molti. Allora, il tribunale dice giustamente … a noi non interessa se i lacrimogeni hanno anticipato il lancio delle pietre o il lancio delle pietre ha anticipato i lacrimogeni perché l’azione di contrasto alle forze dell’ordine era cominciata ancor prima del lancio delle pietre, che è solo un’escalation della volontà di aggressione e resistenza dei manifestanti. Certo è la parte più lesiva, preoccupante, ma è soltanto una parte. E siccome l’aggressione era già prima, non è più importante stare a vedere se il primo lacrimogeno ha seguito la prima pietra o la prima pietra ha seguito il primo lacrimogeno. Se noi ci attestiamo sulle pietre.. c’è un dato pacifico, il cielo terso, finché il cielo è rimasto terso vuol dire che non si sono lanciati dei lacrimogeni. (…) Prima del lancio del primo lacrimogeno sono già avvenute azioni violente. Che dire degli idranti? E delle prime raccolte sulla galleria dove gettano impacchi fatti con la vernice, utilizzati per oscurare la visione dei mezzi e magari fare andare a sbattere da qualche parte… (..) sono sicuramente offensivi, un’azione rivolta nei confronti delle forze dell’ordine che presidiavano i mezzi, perché il mezzo era presidiato dalle forze dell’ordine , il mezzo era funzionale all’esecuzione dell’ordine ed era presidiato, attorniato, difeso dalle forze dell’ordine, quindi l’aggressione al mezzo era aggressione alle forze dell’ordine ed era l’inizio dell’azione tipica … per il compimento dell’atto d’ufficio. Poi proporzionalità .. la giurisprudenza si è sbizzarrita (…) io direi che se noi guardiamo il filmato del 27 giugno non possiamo parlare di proporzione, a parte che non possiamo parlare di atto illegittimo, arbitrario e di eccessi. Ma quando anche volessimo porre sullo stesso piano.. con riferimento all’atteggiamento ostile dei manifestante, vogliamo prescindere e vedere come se fossimo in presenza di due entità uguali che si affrontano, c’è proporzione? No, perché l’azione delle forze dell’ordine è stata per gran parte del tempo assolutamente… DIMESSA, l’espressione milgiore che trovo ….un’azione che anche i meglio animati non si sarebbero aspettati in quei termini, la sproporzione c’è ma a svantaggio delle forze dell’ordine. (…)

Chiedo che i motivi di appelo fondati sulla fattispecie del 393 bis vengano RESPINTI.

Breve pausa 20 minuti.

Riprende il PG su attenuanti e aggravanti.
PG: (…) ( sul 3 luglio, ndr) Abbiamo posizioni plurime di appartenenti alle forze dell’ordine ma anche testi della difesa [ citati anche nella relazione, udienza 6 ottobre 2016, ndr ] che indicano massiccio numero di persone che dai cortei cosiddetti istituzionali si erano staccati o che, come il 27 giugno, facevano già parte di un contingente autonomo e autogestito sulla galleria e sull’altro versante quindi si parla di contingenti di 2 o 300 manifestanti che si staccano il 3 luglio dalla costola del corteo istituzionale ma non tutti… non solo non sono nel processo ma non sono collocabili in prossimità di quelli che sono a processo.

“Qualunque cosa, in ragione dell’uso che se ne fa, può essere definita arma”

Soru

Un bastone. Può essere definito arma, in ragione dell’uso che se ne fa. A dirlo è il Procuratore Generale.

Il numero di persone che lanciavano e si affacciavano con atteggiamento violento, siamo sicuramente sopra i 10 nelle due ipotesi previsti dal 339. La testimonianza di Petronzi… riferisce che 80 persone riuscivano ad essere permanentemente sulla linea dei lanci (..) che arrivavano quasi sempre a segno. Aggravante travisamento ha fatto sì che venisse assorbito (…) aggravante per avere commesso il fatto con armi o con oggetti atti ad offendere, ma il fatto di avere utilizzato arma è aggravante sia per resistenza che per violenza e lesioni. Sia in primo grado che tra i motivi di appello si sono dette cose abbastanza stravaganti nel senso che tutto quello che non sarebbe riportabile a un concetto di capacità offensiva intrinseca in sè perché deve essere utilizzato per quello non sarebbe arma, ma in realtà non è così perché il nostro legislatore ha inteso da sempre (…) anche dopo il varo del codice sulla sicurezza, che qualunque cosa (..) in ragione dell’uso che se ne fa può essere definito arma. Richiamo giurisprudenza cassazione sulla casistica armi diverse da taglio che non possono essere portate senza giustificato motivo fuori dall’abitazione e usabili per offesa alla persona… i sassi (cassazione … e da ultimo 20 novembre 2008), un bastone(nella specie un comune manico di scopa, giurisprudenza assolutamente costante) e soprattutto l’uso di pezzi di legno e bastoni di qualunque foggia e natura ricavati da gambe di tavolino, da tronchi trovati in campagna, pezzi di legno (…) che se usati in un contesto aggressivo diventano oggetti atti ad offendere, aggravanti  di cui art. 585 2° comma c.p.(…). Quindi che la pietra sia in natura è oggetto del tutto pacifico e condiviso da tutti, non vuol dire assolutamente che se usata in contesti particolari non possa esser un’arma, quindi tutte quelle pietre che sono state lanciate sono altrettante aggravanti (e i bastoni? ndr) delle lesioni e dei reati di resistenza e violenza. 
Diverso è il discorso con riferimento all’aggravante specifica. Le aggravanti sulle lesioni (..) abbiamo alcune lesioni che sono gravi, gravissime, poi abbiamo la contestazione dell’aver commesso il fatto con arma e l’abbiamo già esaminato (…) lo stesso utilizzo di estintori in quella forma avrebe potuto essere arma impropria , l’aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di pubblico ufficiale, che ha una sua rilevanza argomentativa perché, come sempre accade, i reati di lesione sono legati dal nesso teleologico ai reati di resistenza e di violenza.

Allora il reato di lesioni è commesso per perfezionare il reato di resistenza o violenza o il reato di lesioni nella sua forma più esasperata della violenza maggiore reca come conseguenza le lesioni? (…). Solitamente si contesta 582,585,586… e questa è la contestazione tipo. La contestazione negli atti lega le lesioni alla resistenza, che è nei confronti del pubblico ufficiale… aggravante di cui al comma 5 bis (del 566) che è l’aggravante che si determina quando il delitto di omicidio, che è il capo titolo, ovvero i degradanti delitti di lesioni che sono richiamati dal 585 attraverso il 586 e quindi 582, sono commessi contro il pubblico ufficiale perché la questione che si propone è la seguente ( e che tra l’altro propone un’ultima sentenza): posso contestare due volte la stessa aggravante? nel senso… la lesione o resistenza a pubblico ufficiale è caratterizzata dalla violenza nei confronti del pubblico ufficiale, la lesione personale è aggravata questa volta perché è commessa contro il pubblico ufficiale ma a sua volta è aggravata perché è commessa per realizzare e consumare il reato in danno al pubblico ufficiale caratterizzato da violenza. (…) Specialità, assorbimento, sussunzione, impossibilità punire 2 volte la stessa condotta.. etc., dove ci portano? La risposta da dare è questa: questa aggravante deve essere ritenuta sussistente e se sì non applicata in completo perché consumata e lisa dalla situazione precedente oppure dà luogo ad un autonomo calcolo di aggravamento e quindi permane? L’ultima sentenza del 2015 dice che assorbe necessariamente l’aggravante del nesso teleologico, attenzione eh.. Non il reato in sé e per sé, l’aggravante del nesso teleologico costruito come legame tra lesione e violenza o resistenza assorbe necessariamente l’aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale di cui all’articolo 566 comma 1°. N.5 bis è unica perché tutte le sentenze e tutte le decisioni precedenti, forse salvo una, sul tema, abbastanza recenti, ovviamente (…) dicono che il diritto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che esorbitando da tali limiti cagionino al pubblico ufficiale lesioni personali. In quest’ultima ipotesi il reato di lesioni personali è aggravato dall’essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale e può concorrere con quello di resistenza a pubblico ufficiale nonostante il nesso teleologico. (…)
Allora, avendo la pulce nell’orecchio di quest’ultima decisione della Cassazione del 2015 un minimo di considerazione su questo punto va fatta. Veramente puniamo due volte lo stesso fatto, seppure sub specie aggravamento della pena, perché contestiamo nelle lesioni l’aggravante di essere stato comesso a danno di pubblico ufficiale? Non è certamente un principio di specialità, i due reati non hanno nulla a che vedere uno con l’altro, uno  è resistenza e violenza, l’altro sono lesioni. Sono beni giuridici protetti assolutamente distinti, differenti e che non hanno interferenze tra loro perché non è detto che la resistenza provochi lesioni o la violenza provochino lesioni, non necessariamente. Tant’è che la Cassazione è uniforme nel dire quel minimo di violenza ma non è assolutamente detto che quella violenza provochi delle lesioni. Quindi le lesioni al pubblico ufficiale sono un fatto separato, autonomo, indipendente , dal punto di vista storioco eventuale che si abbinano, si accostano, sommano alla resistenza quando ci siano anche le lesioni, non è un connaturato, una conseguenza necessaria.

“Si può resistere senza ledere e si può anche ledere senza resistere” (…) “Può essere sbagliato, può essere giusto, non importa: qui dobbiamo misurarci con la norma”

Quindi beni giuridici diversi, condotte giuridiche assolutamente diverse perché si può resistere senza ledere e si può anche ledere senza resistere perché se io al pubblico ufficiale tiro qualcosa da lontano la resistenza è implicita, ma bisogna vedere, perché io posso ledere il pubblico ufficiale senza commettere resistenza, perché se quello non sta compiendo un atto del suo ufficio ma si sta accingendo a compierlo e io non ne ho la consapevolezza piena ma intervengo contro il pubblico ufficiale, ho le lesioni senza la resistenza o senza la violenza. E  allora il solo legame teleologico, che tra l’altro in parte è un aggravante ma in parte finisce per giocare anche in favor dell’imputato perché il legame teleologico porta anche alla conseguenza dell’unicità del disegno, il solo legame teleologico è capace  di elidere il significato della maggiore gravità del reato di lesioni commesso in danno del pubblico ufficiale? Allora prescindiamo dalle questioni di principio, è giusto punire più severamente la lesione del pubblico ufficiale piuttosto che la lesione in danno al comune cittadino, eccetera, son tutte cose che vanno benissimo se fossimo all’accademia, potremmo discutere, qui… siccome il profilo di costituzionalità non l’ha sollevato nessuno, puà essere sbagliato, può essere giusto, non importa, qui dobbiamo misurarci con la norma. Il legislatore ha scelto discrezionalmente di punire più gravemente le lesioni in danno al pubblico ufficiale che stia compiendo un atto del suo ufficio …. (…) quindi la scelta è stata del legislatore. Quale principio, tra quelli elaborati dalla dottrina in materia di rapporti tra reati, e quindiconcorso di reati, concorso apparente di norme, conflittualità tra norme che si devono elidere uno con l’altro (….) possiamo prendere a prestito per risolvere questo problema? Il 336 è caratterizzato da violenza, ma non necessariamente dalle lesioni. Il 582 può essere aggravato se commesso in danno a pubblico ufficiale e rimane come tale. (…) Se dopo la resistenza, ad atto finito, l’ufficiale sta ancora compiendo atto d’ufficio, mettendo via reperti (…), e io gli dò una legnata in testa, il reato è sicuramente aggravato (..). Se è aggravato il solo nesso teleologico deve togliere l’aggravante. Se sono suscettibili due reati autonomi, no?, il solo nesso teleologico è un elemento idoneo ad elidere l’aggravante perché c’è una doppia sanzione? (..) In una è sanzionata la violenza oppositiva al pubblico ufficiale, che è reato plurioffensivo (…) e la Cassazione dice che più sono le persone resistite… tanti sono i reati e si dovrebbe contestare la continuazione, non lo fa più nessuno.  Ma le lesioni personali sono una cosa completamente diversa, che hanno una oggettività giuridica diversa, un bene giuridico protetto diverso, una condotta diversa che non è sovrapponibile perché c’è una parte di condotta nel cagionare le lesioni che è eccedente quella necessaria per realizzare la resistenza e la violenza, quindi la parte di condotta che si scolla perché è un di più per cagionare le lesioni è una parte completamente autonoma capace di sostenere e di reggere l’aggravante, se commessa nei confronti di pubblico ufficiale, perché la resistenza avviene ma non deve avvenire necessariamente con le lesioni. La contestualità tra resistenza e lesioni nulla toglie alla scindibilità dei due comportamenti. Perché se io avessi la prova , in un quadro mutato, che due lanciano e uno rimane ferito, se io avessi la prova che uno solo ha avuto l’animus di ferire, di colpire….dovrebbe andare assolto l’altro…. il che significa che la resistenza resisterebbe da sola a questa prova di resistenza logico giuridica anche in assenza delle lesioni, la contestualità non prova la co-progettualità, non prova la coesistenza necessaria ai due reati, se non è provata la coesistenza necessaria ai due reati, l’aggravante per un reato che non ha nulla a che vedere con l’altro perché non è un aggravante che si trasfonde nell’altro reato perché lì è contenuta la violenza, non la lesione,  è contenuto un comportamento contro il pubblico ufficiale ma che si caratterizza per una violenza minima, come dice la cassazione,  che è completamente diversa da una violenza tipica che occorre per realizzare una lesione (…).
Quindi io credo (…) non potendo utilizzare principio della specialità, perché qui non c’è specialità,  non potendo utilizzare il principio della consunzione perché la norma del 337 e 336 non è capace di consumare il significato dell’aggravante per la situazione soggettivo-istituzionale della persona offesa dal reato di lesioni in danno a pubblico ufficiale , perché tutela soltanto dei valori che sono diversi, tutela lo Stato, il prestigio, l’onore, sotto il profilo compimento di atto, tutto il resto è estraneo,  il principio dell’assorbimento abbiamo detto no, consunzione no (…). Allora qual è il principio che si deve applicare? Un principio ovviamente di equità, giustizia, non si paga due volte la stessa cosa, si pagano due cose distinte che hanno le loro aggravanti anche perché una è necessariamente contro il pubblico ufficiale, quindi è una necessità, l’altra è una mera eventualità… quando c’è il nesso teleologico la eventualità diventa conseguenza della necessità perché la resistenza si trasporta su quello ma a mio avviso occorre seguire la giurisprudenza prevalente, anche perché l’unica sentenza che c’è, non siamo riusciti a trovare la motivazione, non mi pare contenga neanche un principio in massima che possa essere preso a prestito per vedere qual è  il criterio sulla cui base ritiene la inapplicabilità della aggravante.

ma qui non stiamo parlando dei cittadini della valle, dei cittadini che vanno a sostenere le proprie ragioni con i mezzi d’informazione, i cortei pacifici…. qui parliamo di BANDE che si SPOSTANO lungo il territorio nazionale, alcuni della valle

Hanno invocato quasi tutti gli imputati i motivi di particolare valore morale e sociale, art. 62 n.1, dicendo “questa è una battaglia di civiltà”, “ una lotta sociale condivisa da una base amplissima che si è espressa contro la tav in ogni e qualunque occasione sia stato possibile, che ha fatto sentire la propria voce in Italia, all’estero, in simposi scientifici, culturali, quindi la battaglia contro la TAV è una battaglia caratterizzata da una caratura di valore morale e sociale assolutamente incontestabile. Io sono d’accordissimo. Sono assolutamente d’accordo, la battaglia no tav in sé considerata come movimento, come opinione,come  idea, come pulsione dei cittadini della valle e di chi li sostiene è una battaglia ideale nobilissima,  ma qui non stiamo parlando dei cittadini della valle, dei cittadini che vanno a sostenere le proprie ragioni con i mezzi d’informazione, con i cortei pacifici…. con le manifestazioni, eccetera, qui parliamo di BANDE che si SPOSTANO lungo il territorio nazionale, alcuni sono della valle ma vanno anche altrove, e che pretendono di impossessarsi della idea , della sana contestazione, della fisiologica contestazione, della legittima, giustificata, io non so trovare altri aggettivi, contestazione dei cittadini che non vogliono la TAV  per motivi poi.. saranno fondati, non saranno fondati, ma da che mondo è mondo eh…la sentenza parla di Renzo, qui potremmo parlare di chiunque, ci sono esempi dagli egizi in poi di proteste…

“La protesta deve essere protetta anche da quelli che sono come gli attuali imputati”

Qui nessuno vuole mettere un’etichetta alla protesta, non lo si è mai fatto, anzi io rivendico che la protesta debba essere protetta ma debba essere protetta anche da quelli che sono come gli attuali imputati, perché se il movimento non si difende da questa gente perde una fetta della sua credibilità. Non voglio insegnare niente a nessuno perché io non sono uno stratega delle manifestazioni, ma  dico quello che pensa la stragrande maggioranza dei cittadini. Tutte le ragioni di questo mondo…Io conosco persone in valle che sono accesissimi no tav,  ma nessuno di questi è andato ad accendere rotoballe o…. a buttare gli estintori, sono posizioni legittime, ognuno ha la sua idea, chi dice si, chi dice no, quindi se mi vengono a chiedere in un ipotestico processo… come quelli che adesso si fanno a Galileo, Dante, la Chiesa, a Gesù, mi venissero a chiedere daresti il 62 n.1 agli abitanti della valle che protestano contro la TAV? Io direi ma..si, se protestano pacificamente, ma c’è però un dato, e siccome non siamo in questo versante, siamo nell’altro, siamo nel versante dei VIOLENTI, i VIOLENTI sono fuori dall’ambito di applicazione del 62 n.1 come sono fuori dall’ambito dell’applicazione della provocazione, o art. 393 bis, perché la giurisprudenza chiede e lo dice espressamente, che l’attenuante richiede che l’azione criminosa sia nell’intenzione della gente diretta ad eliminare una situazione effettivamente esistente  ritenuta immorale o antisociale e inoltre che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato, pertanto non è sufficiente la convinzione soggettiva di rimuovere una particolare situazione ma è altresì necessario il supporto oggettivo della conformità della condotta, ai costumi del tempo e del luogo, valutata sulla base dei motivi eccetera eccetera. Inoltre l’attenuante non può trovare applicazione se il  fatto di particolare valore morale e sociale esiste soltanto nell’erronea opinione della gente, perché le attenuanti devono essere considerate eccetera eccetera. Ai fini del riconoscimento dell’attenuante, e qui veniamo a giurisprudenze molto più recenti,  i particolari motivi sono quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva (….) Nella fattispecie la corte non ha ravvisato motivi di particolare valore morale e sociale nella condotta degli imputati resisi responsabili dei reati di interruzione di servizio pubblico e interruzione alla libera circolazione in strada ferrata allo scopo di impedire il carico di un convoglio che trasportava rifiuti pericolosi e materiale radioattivo. Ora non c’è dubbio che trasportare rifiuti e materiale radioattivo non è una cosa che faccia piacere ad alcuno ma non per questo, ed è un valore molto sentito perché è un valore ambientalista, eccetera, però… Devono essere impulsi psicologici considerati approvati dalla collettività , siccome ispirati a finalità altamente nobili.
Non può essere riconosciuta attenuante art. 62 n.1 nel caso di danneggiamento e violenze come conseguenza di una manifestazione contro la guerra, posto che le motivazioni politiche ispiratrici di comportamenti criminosi non possono venire in considerazione ai fini dell’attenuazione del trattamento sanzionatorio, 16 giugno 2006, 21065, qui si comincia a mettere un paletto, passiamo dalla richiesta di   un requisito di condivisione collettiva, che va poi scomposto perché condivisione della generalità non c’è neanche sull’opera no tav, perché non c’è, voglio vedere poi se c’è condivisione della collettività sulle frange estreme della manifestazione no tav.. sicuramente non sono valori avvertiti dalla collettività! E’ vero che bisognerebbe guardare solo alla spinta, e quindi no tav si tav, ma se poi in progress la gente deve fare anche una scelta sulla simpatia e condivisione del sentimento no tav sulla base di quello che accade forse anche lì va fatta una tara sulla condivisione collettiva. (…) Comunque non bisogna avere dato causa ad una situazione antigiuridica… (…)

“Si sono alternati i governi di ogni colore, il progetto è stato mantenuto invariato”. Appunto.

Resta il fatto che i motivi di particolare valore morale e sociale…. devono essere di PARTICOLARE… non basta che siano di valore morale sociale, ma di particolare… devono essere condivisi da questa fascia ampia, allora qua si è discusso ma fascia ampia perché è stato approvato da maggioranza ma non da opposizione,va bene ma questa è una regola democratica, a parte che si sono succedute le più diverse …siamo partiti addirittura da momenti in cui c’era una coalizione che andava fino al partito allora più a sinistra che ci fosse nello schieramento parlamentare, se non vado errato, parliamo dei primi governi quindi degli atti propedeutici, e poi comunque si sono alternati i governi di ogni colore, il progetto è stato mantenuto invariato, gli obblighi internazionale da rispettare, quindi direi che una condivisione diversa  dalla condivisione per i No TAV ci sia ma è quella opposta, e cioè che quindi i NO TAV non possono accreditarsi come portatori di un sentimento prevalente nella collettività e dominante nel pensiero e nella elaborazione della valutazione sociale di questi fenomeni.
Con riferimento al concorso mi ero dimenticato una cosa (…) perché l’ho trovato per caso l’altro giorno, cassazione, sezione VI, 19/3/2013, siccome ha ad oggetto azione violenta di coloro che si opponevano a sgombero di presumo centro sociale o spazio occupato per scopi non abitativi, la corte di Cassazione ha enunciato una serie di principi richiamati poi anche successivamente… L’attività (…) del concorso… può essere qualsiasi comportamento che fornisca apprezzabile  contributo (e qui siamo sempre alle solite…) è richiesto un contributo partecipativo morale o materiale… caratterizzato da coscienza e volontà. Si pone in perfetta sintonia con tali principi l’asserto secondo il quale deve rispondere della resistenza non soltanto il responsabile degli atti materiali di violenza nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine, ma anche chi, con una condotta, con la propria condotta, abbia rafforzato il proposito criminoso dell’azione offensiva dei correi, fronteggiando lo schieramento di polizia, stringendosi agli altri sodali in modo da formare una barriera, minacciando gli agenti di polizia e gli operai che lavoravano per la messa in sicurezza, e correttamente si sottolinea come in tal modo venissero ostacolate le operazioni di messa in sicurezza degli edifici e si impedisse alla PG di isolare i responsabili degli atti di violenza materiale, di identificarli e di trarli eventualmente in arresto.(…) e poi dice: Coloro che si posero in prima fila fronteggiando il personale di polizia schierato, stringendosi ai complici per formare una sorta di barriera  in grado di garantire l’impunità ai sodali che dalle retrovie bersagliavano i poliziotti con il lancio di bottiglie ed altri oggetti contundenti e così veniva reso impossibile o quantomeno molto difficoltoso l’intervento delle forze dell’ordine nei confronti dei responsabili dei reati di violenza. Si formò  così, secondo la Cassazione, questo è il concetto, una massa critica formata dai manifestanti che impediva agli operanti di identificare coloro che lanciavano corpi contundenti o ponevano in essere atti di violenza contro gli agenti. Del del tutto ininfluente al fine del nomen iuris (qualificazione giuridica, ndr) anche la direzione nella quale sono stati lanciati, essendo incontroverso che i bersagli fossero solo e sempre i poliziotti. (…)
Per quanto riguarda la provocazione direi che posso richiamare principio giurisprudenza e soprattutto  che non può invocarla chi ha dato causa, eventualmente ha dato causa, alla azione reattiva.. diciamo degli altri. Quindi la provocazione non è portata dai lacrimogeni ma semmai, se una provocazione ci fu,  fu portata dai manifestanti quando cominciarono ad agire con violenza nei confronti delle forze dell’ordine . A questo punto bisognerebbe affrontare anche le questioni sollevate nei motivi con riferimento agli aspetti processuali.

L’udienza si chiude. Domani, 12 ottobre dalle ore 9:00 il Procuratore terminerà mostrando i singoli fermati sulle posizioni che ha citato nell’udienza del 6 ottobre. Dalle 12 la parola passerà alle difese, le Parti Civili hanno fatto sapere che depositeranno memoria. Domani l’udienza sarà nella maxi aula 2, terminerà presumibilmente intorno alle 18. Per la difesa sono previste le arringhe dell’avv. Novaro per il 27 giugno e avv. Pelazza e D’Alessio per 3 luglio.

Simonetta Zandiri – TGMaddalena.it

Udienze precedenti:

“Fu reazione legittima ad atto arbitrario” – Seconda udienza appello maxi processo No Tav – 6 ottobre 2016

Divide et impera. Prima udienza appello maxi processo no tav, procedimento separato per cinque imputati

No Tav:”La sproporzione c’è ma a svantaggio delle forze dell’ordine”, la requisitoria del Procuratore Generale al maxi processo – appello (udienza 11 ottobre 2016)ultima modifica: 2016-10-12T13:41:36+02:00da davi-luciano
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17 pensieri su “No Tav:”La sproporzione c’è ma a svantaggio delle forze dell’ordine”, la requisitoria del Procuratore Generale al maxi processo – appello (udienza 11 ottobre 2016)

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