“Fu reazione legittima ad atto arbitrario” – Seconda udienza appello maxi processo No Tav – 6 ottobre 2016

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Maxiprocesso in appello per i fatti del 27 giugno e del 3 luglio 2011. I motivi dell’appello della Procura e dei difensori.

Dopo l’udienza di apertura che si è svolta martedì 4 ottobre e che ha visto la divisione del maxi processo in due tronconi, con cinque compagni che andranno in appello a febbraio, per quel tentativo sempre più evidente che abbiamo riassunto con un lapidario “divide et impera”, il 6 ottobre nella seconda udienza la relatrice ha di fatto sintetizzato i passaggi salienti della sentenza di primo grado, per poi passare a proporre (con sintesi maggiore e meno enfasi) i motivi alla base dell’appello delle difese.

Mi sono persa la parte in cui la relatrice ha ripercorso la ricostruzione della giornata del 3 luglio 2011 contenuta nella sentenza, quindi prendo spunto proprio dal testo delle motivazioni della sentenza in primo grado per consentirvi di valutare come la legalità abbia analizzato la questione dopo decine e decine di udienze in aula bunker.
Di seguito, alcuni passaggi che aiutano a capire meglio l’esito del processo in primo grado, sarà più semplice capirne la portata per chi ha vissuto le due giornate (il 27 giugno ed il 3 luglio 2011) e ne ha seguito il dibattimento in primo grado, ma sono certa che anche chi si fosse perso dei pezzi troverà utile questi passaggi.

Sentenza primo grado, sulla manifestazione del 3 luglio 2011

A pag. 106 viene descritta la situazione all’area archeologica. Prima la premessa su come “la manifestazione di protesta fu preannunciata dall’Askatasuna”, poi i dettagli:

“La manifestazione sarebbe dovuta consistere in un triplice corteo:
->il primo, detto anche “corteo istituzionale” per la partecipazione di esponenti delle istituzioni locali, sarebbe partito da Exilles ed arrivato a Chiomonte, con transito lungo la SP 233:
–>il secondo avrebbe avuto inizio a Giaglione e terminare in Val Clarea, ove l’anno precedente era stata abusivamente edificata una baita poi sequestrata;
—>il terzo sarebbe partito dalla stazione ferroviaria di Chiomonte, avrebbe percorso la statale e all’incrocio con la SP 233 si sarebbe ricongiunto al corteo principale. La manifestazione era stata pubblicizzata sui media (radio e internet) con slogan del tipo “Riprendiamoci le nostre terre!” , “Riprendiamoci il cantiere!”.

“Il primo corteo si snodò secondo il tragitto preannunciato ma, arrivati al bivio per la frazione Ramat, circa 300 manifestanti si separarono dallo spezzone principale e si diressero verso detto villaggio (ove erano già presenti circa 300 altri manifestanti che non avevano preso parte al corteo) e ciò fecero sebbene numerosi rappresentanti degli enti locali li avessero espressamente invitati, con tanto di megafono, a non allontanarsi dal tracciato del corteo autorizzato: in tal senso hanno deposto i testi a difesa Galliano Mauro (udienza 6 maggio 2014 – qui resoconto tgmaddalena) , assessore al Comune di Sant’Ambrogio, e Marceca Baldassarre (udienza 27 maggio 2014 – qui resoconto tgmaddalena), rappresentante della Comunità Montana, il quale ha altresì indicato il motivo della scissione del corteo riferendo che i manifestanti che avevano deviato verso sinistra sui sentieri montani volevano avvicinarsi alle reti dell’area archeologica.”  [ pag. 107]

“Alle 12 fu sparato in aria un razzo di segnalazione. A partire da quel momento, nella parte retrostante il museo archeologico iniziarono a comparire persone travisate che presero a lanciare bombe-carta, bottiglie molotov, bastoni e sassi, anche mediante l’utilizzo di fionde e frombole.

Gli operatori di polizia, che inizialmente erano schierati di fronte alla recinzione posta a delimitazione dell’area archeologica, vennero subito a trovarsi a mal partito, in quanto, oltre ad essere addestrati per operare in un contesto urbano, non erano numericamente adeguati a fronteggiare un simile attacco: in quel frangente, alle ore 12:27, un agente subì la perforazione di un timpano perché una bomba-carta era esplosa di fianco a lui (DVD Gaia 1 ore 12:27).

“Il vento spirava a loro favore”

“Avendo ricevuto disposizione di non entrare in contatto fisico con i dimostranti, gli operanti, su ordine del dirigente dott. Annunziata, iniziarono alanciare lacrimogeni nella boscaglia con la speranza di disperdere i facinorosi: l’espediente si rivelò però inefficace sia perché i manifestanti erano muniti di maschere antigas e occhiali protettivi, sia perché attuavano un continuo avvicendamento tra le prime file e retrovie, sia infine perché il vento spirava a loro favore, riducendo l’efficacia dei lacrimogeni.
I reparti dovettero quindi arretrare dietro le reti metalliche di recinzione dell’area archeologica, attestandosi nel pianoro erboso, ma i facinorosi, alternandosi a gruppi di 30-50 persone alla volta, continuarono a bersagliare le forze di polizia con lanci sempre più fitti di corpi contundenti.
Vista la condizione di inferiorità e la situazione di pericolo, attorno alle 12:30 il Questore, tramite il suo vicario dott. Sanna, autorizzò l’uso dei mezzi idranti.
Alle ore 12:35 un gruppo di manifestanti, dopo aver tagliato la recinzione, iniziò a filtrare nel pianoro, lanciando sempre oggetti contundenti e artifici esplosivi e costringendo i reparti schierati ad arretrare. Anche il dirigente dott. Annunziata rimase ferito dallo scoppio di un artificio esplosivo. In questo contesto si verificò un episodio più specifico: dopo il taglio delle reti, un gruppo di circa  (numero non specificato nella sentenza ndr!) operatori di polizia si appostò dietro un vetusto fabbricato rurale presente nel pianoro. i manifestanti, circa cinquanta o sessanta unità, continuavano ad avanzare travisati e a lanciare oggetti; a quel punto gli operanti uscirono da dietro il fabbricato rurale per una sortita, e vennero a contatto coi manifestanti, bloccandone quattro , ovvero gli imputati SORU, NADALINI, FERRARI Gianluca e tale Di Berardino (non imputato in questa sede) i quali opposero una forte resistenza.

L’arresto di questi soggetti non comportò però alcuna regressione dei disordini, che proseguirono con le stesse modalità utilizzate sino a quel momento. Anche le cariche di alleggerimento che furono tentate fino al limitare della boscaglia) o poco all’interno di essa) non ebbero effetto positivo, perché i manifestanti arretravano tra gli alberi per poi ricomparire e continuare coi lanci. Nel corso di una di tali cariche, verso le ore 16:00, un militare dell’Arma dei Carabinieri, il V Brig. De Matteo, fu sequestrato dai dimostranti, preso in ostaggio e violentemente malmenato.
La vicenda determinò una situazione di stallo: a partire dalle ore 17:00 la violenza degli assedianti si ridusse progressivamente; seguì il rilascio del brig. De Matteo e la situazione si normalizzò, con l’allontanamento definitivo dei facinorosi. “[ pag. 108]

Relazione del 6 ottobre 2016 sulle singole posizioni (appello della Procura)

La relatrice passa poi ai dettagli delle singole posizioni, evidenziando che per l’assoluzione dell’imputato PARISIO Francesco non c’è impugnazione da parte della Procura, e dunque viene estromesso dal processo. La difesa, ovviamente, nulla oppone. Avossa Gabriella, assolta in primo grado, ad avviso del Procuratore Generale “dev’essere condannata perché il riconoscimento effettuato dai due PS Martina e Sgueglia, in particolare le indicazioni che ha dato Martina circa la sua personalità sarebbero sufficienti ad affermarne la responsabilità penale per i reati contestati.” (…)

Per quanto riguarda Imperato Tobia, anch’egli assolto (da alcuni capi), la procura argomenta la sua impugnazione sostenendo che Imperato avrebbe voluto  “impedire l’avanzata delle forze dell’ordine e non soltanto manifestare come ha riferito nelle sue dichiarazioni in tribunale, quindi ha risalito la scarpata, aveva avuto il contatto fisico con l’agente (…) e questo contatto fisico con l’agente sarebbe invece stato significativo di una condotta di reato e avrebbe integrato il reato che gli è stato contestato in quanto gli ha afferrato il braccio proprio per farlo cadere (…).”

Per quanto riguarda Fissore Guido, condannato per un ipotesi di reato ma assolto per le altre, si afferma che “il cancello era stato rinforzato quel giorno, c’erano varie masserizie accumulate per renderlo ostativo (…) e Fissore con la sua stampella avrebbe dato un contributo all’azione degli altri manifestanti penalmente significativa. (….)”
Richiesta condanna anche per Annicot , Arboscelli, Guido Federico, Paolucci Giacomo (riconosciuto dal teste Stella). Per Pia Valerio ci si appella perché lo stesso ” si trova a fianco ad xxxxx che oggi non è imputato, menre xxxxxx usa la fionda Pia Valerio gli fornisce indicazioni (…).
Andrea Vitali “per sua stessa ammissione aveva rilanciato lacrimogeni alle forze dell’ordine quindi andrebbe ritenuto il concorso morale nella resistenza, le pene che si chiedono sono quelle già richieste in primo grado dal PM. E’ stato proposto anche appello incidentale con cui si chiede riforma della sentenza in tribunale, che vengano computati gli aumenti per la recidiva per Conversano, Delsordo, Ferrari Gianluca (separati), Gullino e Maniero, quindi la pena per questi imputati andrebbe inasprita, in particolare Ferrari, Gullino e Maniero.”

Le singole posizioni (appello dei difensori)

Hanno poi proposto appello i difensori degli imputati.
“Proposto dall’avv. Novaro che comprende : Bindi, Binello, Cecur, Conversano, Giordani, Imperato, Lussi, Maniero, Nadalini e Soru. Questo appello contiene un’introduzione molto ampia da pagg 1 e 6 che descrive tutto il contesto delle due giornate di manifestazione sulle quali non mi soffermo e forse potrà fare il difensore se lo ritiene, affronta le tematiche sul 339 bis cp che poi affronteremo sui singoli reati e in modo sintetico perché sono nozioni note a tutti i presenti, si sofferma inoltre sulla circolare in relazione all’uso dei lacrimogeni del 6 febbraio 2001, segnala la costituzionalizzazione del diritto di riunione art. 17 della Costituzione, e richiama una memoria depositata in primo grado che tratta questi profili. Fa anche presente della giurisprudenza della corte di cassazione sui reati di violenza e resistenza nella parte in cui rilea lo sfogo di sentimento ostile che scriminerebbe le condotte di reato nella misura in cui i soggetti che pongono in essere queste condotte agirebbero per sfogare un sentimento di reazione all’ostilità da parte di ufficiali e forze dell’ordine e quindi il loro comportamento in questa misura non integrerebbe reato. Si sofferma in oltre sul concorso di reatosentenza Mannino del 2005 che è profilo richiamato da quasi tutti  i difensori, che dà conto della rilevanza del concorso morale ma questo da un po’ di anni a questa parte… però gli elementi che da parte della sentenza Mannino sono chiariti costituiscono i profili della estrinsecità che il concorso morale deve avere per possedere un rilievo penalmente rilevante, quindi l’adesione alla condotta altrui e al progetto criminoso altrui deve tradursi in atti concreti rilevabili e percepibili da parte dell’interprete. Si sofferma poi sulle lesioni e danneggiamento, in assenza di prova del contributo causale del singolo imputato e si fa anche un’analisi rispetto ad una metafora contenuta insentenza del “gruppo di fuoco”. Il tribunale per determinare la responsabilità concorsuale dei singoli manifestanti  (…) ha utilizzato la metafora del gruppo di fuoco, un gruppo al quale apparterrebbe l’imputato che non tiene la condotta materiale ma vede uno di essi usare un’arma da fuoco, l’adesione che , appartenendo a quel gruppo, si pone in essere rispetto alla condotta materiale di uno solo di costoro fa ovviamente derivare il concorso morale degli altri che appartengono a questo gruppo. Invece l’avv. Novaro contesta questa analogia perché in realtà , dice. nel gruppo di fuoco chi c’è … appartiene scientemente (…) invece nella specie abbiamo che andiamo ad esaminare abbiamo una serie di persone che manifestano, che quindi esercitano un libero diritto costituzionalmente garantito, alcuni di loro pongono in essere condotte materiali di reato, chi è accanto a loro può benissimo non condividere il fatto che gli altri compiano condotte tipiche di reato (….)
Poi si sofferma su due episodi, 27 giugno consulenza tecnica del dott. Bauschmidt che sarebbe stata obliterata dal tribunale, che ha sincronizzato tutti i filmati eandrebbe rivista tutta anche l’elencazione sincronica sulla base delle considerazioni di questa consulenza, ripercorre i vari orari e le rispettive condotte …. (…) assume che se fino alle 9:05 non c’erano stati lanci di pietre, alle 8:50 sarebbero stati sparati lacrimogeni e quindi confuta la tesi del tribunale per cui l’inizio del lancio di lacrimogeni sarebbe successivo ai lanci di oggetti contundenti. (su questo tema si rimanda alla lettura completa dell’arringa dell’avv.Novaro sulla giornata del 27 giugno – maxi processo primo grado – ndr ) andrebbe valutato questo sincronismo differente per cui la scansione temporale delle condotte possiede significato premiante per l’applicabilità o meno della non punibilità. Panico, paura, abusi…. episodio consistito nella distruzione delle tende dei campeggiatori, anche il tribunale parla di questo episodio e parla di sgombero invece nell’appello parla di distruzione delle tende, che sarebbe stato un atto deprecato e deprecabile(….) alle quali poi avrebbero reagito i manifestanti e soprattutto tratti dei video che contengono la parte sonora in cui alcuni agenti avrebbero detto sparagli in faccia e frasi di questo genere.” (si veda in proposito video mostrato da alcuni avvocati difensori nel corso del dibattimento in primo grado, ndr):

centrali quiei due

“Si chiede assoluzione capi 1 e 2 per Bindi per non aver commesso il fatto, si chiedono le attenuanti generiche valutate in prevalenza e la riduzione della pena. Si contesta che sia stato possibile effettuare riconoscimento sulla base di una sola fotografia che costituirebbe mero indizio e non una prova di responsabilità. E’ vero che aveva una pietra in mano, la semplice postura.. Bindi non viene ritratto mentre lancia… ma il tribunale dice che è una postura compatibile solo con un lancio, l’avvocato dice che da quella postura non si può dedurre lancio o adesione morale a questi atti. Si sofferma poi sulla sua personalità dicendo che dopo i fatti ha conseguito la laurea in fisica e si chiedono attenuanti nella massima estensione.
Cecur Maia si chiede assoluzione capo 1 perché il fatto non sussiste e capi 1 e 3 perché il fatto non sussiste (….). Non si condivide la riqualificazione del capo 1 come violazione dell’art. 336… 337 anziché 336 perché indicazione temporale indicherebbero che violenza e minaccia sarebbero successive…. Cecur avrebbe lanciato il sasso per colpire la pinza meccanica e non per impedire che il pubblico ufficiale non compisse atto d’ufficio (…). Per capo 2 si afferma che il lancio a parabola dei 4 sassi non possono avere provocato lesioni perché a quell’ora gli agenti erano all’interno della galleria Ramat dalla quale sono usciti 15 minuti dopo questi lanci, non sarebbe appplicabile il concorso morale, andrebbe assolta e ridotta la pena.
Maniero andrebbe assolto dal capo 1 perché il fatto non sussiste, riqualificato da 337 non 336, non aver commesso i fatti 1,2,3 (.. ). Non si contesta la presenza dell’imputato il 27 giugno, anche l’imputato l’ha ammessa, Maniero aveva coperto il volto non per travisarsi ma per proteggersi da fumi dei lacrimogeni, la sua condotta è stata diretta all’operatore della pinza meccanica, non agli agenti e sarebbe anche qui violato al più l’art. 336 e non 337. Per il 3 luglio è vero che ha compiuto i lanci e lo ha ammesso ma c’è scriminante art. 393 bis, come da video, i lacrimogeni erano stati sparati contro manifestanti pacifici prima che costoro avessero iniziato il lancio degli oggetti quindi i suoi lanci integrerebbero quella reazione lecita agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (….). Descrive inoltre la condotta definendola sbeffeggiante da parte degli agenti di polizia che avrebbe determinato la reazione, per l’appunto lecita, del privato (…..).

Paolucci: sul memoriale trovato a casa… se dai fatti del 27 giugno derivava indubbiamente un sentimento di rabbia e ingiustizia per lo sgombero dell’area su cui insisteva la repubblica della maddalena il documento tuttavia non conterrebbe una chiamata alle armi, il cantiere doveva  essere assediato e non certo espugnato dato che non era pensabile, con i mezzi a disposizione dei manifestanti, aspirare a tanto. Per Soru e Nadalini si chiede assoluzione capo 11, capo 12, capo 13,14 attenuanti e riduzione della pena. Viene riconosciuta, come ammessa dagli imputati, la condotta dei due ma si esclude che la finalità che costoro ebbero fosse quella di recuperare l’area, o di attentare all’incolumità degli agenti (….), si fa presente la distanza dagli imputati delle forze dell’ordine, quindi costoro non sarebbero stati “a tiro”. Rammenta inoltre il trattamento riservato a qusti imputati ..abeas corpus… critica decisione primo grado non ci si è soffermati su quelle condotte, video shock, la tesi della difesa è se gli agenti si sono comprotati in quel modo non possiamo ritenere che in dibattimento ci vengano a raccontare cose vere, non sono attendibili e quindi le loro testimonianze devono essere valutate con grande circospezione da parte del giudice. (…) In sostanza si dice che i testimoni si sono contraddetti e hanno detto cose diverse tra i momenti dell’istruttoria e la deposizione davanti al collegio …quindi insiste per l’operatività dell’art. 393  bis.

Imperato e Lussi chiede assoluzione per capo 11 , esclusione delle aggravanti x danneggiamento, capi 7 e 54, attenuanti e giudizio di prevalenza, assoluzione travisamento inconsistente perché ritenuto assorbito, comunque il travisamento non si sarebbe mai realizzato perché foulard, cappellini e magliette poste sul viso sono state messe esclusivamente per proteggere la loro incolumità dai fumi che li soffocavano… si chiede siano escluse le aggravanti per il danneggiamento perché non si trattava di cose sottoposte a pubblica fede, erano cose sorvegliate … tramite gli agenti e titolari della pubblica amministrazione e la violenza non sarebbe ricorrente in quanto indipendente dalle condotte di danneggiamento, pena convertibile in libertà controllata.
Binello non punibilità capo 46, x capo 47 esclusioni aggravanti per danneggiamento. Binello agisce e lancia solo dopo l’ennesimo lancio di lacrimogeni intorno alle ore 16 quando era lesivo del diritto di manifestare tutto il comportamento tenuto dalle forze dell’ordine quindi andrebbe riconosciuta la causa di non punibilità. Per Conversano si chiede assoluzione (…) ex. art. 393 bis (discorso trattato ampiamente nelle motivazioni della sentenza in primo grado) tuttavia questo non impedisce agli appellanti di ribadirlo in questa sede, chiede assoluzione perché il fatto non costituisce reato, attenuanti varie e la pena minima, Conversano ha partecipato ma era restato tranquillo fintanto che i lanci non sono diventati insopportabili e hanno investito intere famiglie e persone indifese, tra cui anche un disabile, la sua reazione è stata dovuta allo sconforto e alla situazione insostenibile (….).
Giordano chiede assoluzione (….), analogamente i lanci di Giordano si collocano in frammenti temporali in cui atmosfera è totalmente sommersa da fumi di lacrimogeni. Intorno alle 17 la situazione era quella anche se si trattava di un momento in cui i disordini erano al termine, ma le forze dell’ordine hanno ritenuto ugualmente di utilizzare così copiosamente i lacrimogeni tanto da danneggiare la salute di tutti gli astanti. (….)
Si impugna inoltre l’ordinanza del questore, provvedimenti acquisiti con OMISSIS anziché integralmente . Si contesta la ricorrenza del segreto d’ufficio, che afferisce all’art. 19 della legge 183 del 2011 e quindi giustificherebbe l’acquisizione parziale dei provvedimenti, tesi che viene contestata da tutte le difese, in particolare quella che stiamo enunciando, perché si contesta che questa definizione che l’articolo 19 dà di area d’interesse strategico dell’operanon potrebbe scalfire il diritto di difesa art. 2 decreto Cons min 22 luglio 2011 per cui sarebbe sempre salvo il diritto di (…)  accesso agli atti amministrativi a fronte di un interesse rilevante della parte, chiede quindi acquisirsi testo integrale di una serie di ordinanze che conosciamo tutti….e che hanno disciplinato le due giornate. Questo perché attraverso l’acquisizione integrale di questi documenti e provvedimenti sarebbe possibile articolare con maggior compiutezza l’esercizio del diritto di difesa in particolare l’operatività dell’art. 393, si chiede di sapere quale fosse la disciplina relativa all’area cantieristica interessata e i dati personali dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera (….) . Si chiede anche che sia dichiarata nullità delle ordinanze sul regime del controesame pronunciate dal tribunale, in quanto ha limitato l’articolazione del controesame delle difese sui testi introdotti dal PM ai profili che erano stati affrontati dalla parte che ha introdotto il testimone escludendo invece la rilevanza di quelle domande vi era stata sì capitolazione da parte del teste che ha introdotto ma che non erano state in concreto percorse nell’esame dibattimentale, invoca quindi il diritto di difesa perché adduce che una volta a sostegno (…) si fa forte di un’interpretazione giurisprudenziale che forse anche sulla scia del principio misto processuale che risaliva al nuovo codice di procedura penale che una volta introdotto il teste nel processo fa parte del tema probandum processuale e viene meno al controllo di chi l’ha introdotto (…. ) nel processo misto la Cassazione in effetti si rifà a questo profilo per cui una volta introdotto il testimone il testimone sfugge al controllo della parte e diventa patrimonio del processo e chiede quindi che vengano risentiti in questa sede tutti, quasi tutti.

Bernardi Francesco con avvocato Panini ha rinunciato alle istanze di rinnovazione dibattimentale e quindi anche all’integrazione delle ordinanze amministrative senza le OMISSIS e per quanto riguarda il merito chiede che l’assistito venga assolto perché il fatto non costituisce il reato dal capo 46 e operatività art. 393 bis (….)  lanci lacrimogeni non a parabola ma altezza uomo….. lacrimogeni usati non per disperdere manifestanti ma per colpirli, sproporzione da cui l’arbitrarietà delle loro condotte, nesso causale tra arbitrarietà e reazione è sotto gli occhi di tutti secondo il difensore (….)  Si chiede assoluzione da capo 46 (….) si è trattato solo di una reazione a scopo dimostrativo senza alcuna volontà di rioccupare il cantiere. (…) Si chiede anche revoca disposizioni risarcitorie, disposizioni sindacali non potrebbero esssere parte in questo processo e analogamente non dovrebbe essere risarcito il ministero di riferimento. Pena eccessiva, persona che ha tenuto buon comportamento processuale, ha partecipato alle udienze, ha agito a volto scoperto, personalità non particolarmente delinquenziale da trattare con una sintomatologia sanzionatoria meno grave (…). Era da solo, ha agito di impulso. (…) Riconosciuta attenuante del 62,1 motivi di valore sociale (…) I sassi non sarebbero stati lanciati per determinare la violenza ma soltanto per reagire. Si chiede anche esclusione dell’art. 576 comma 5 bis (…).

Nucera Mario: anche qui vengono rinunciati i profili che riguardano la richiesta di rinnovazione istruttoria, si chiede però l’esclusione delle parti civili Gulleri- Ajello-Congiu con revoca delle relative statuizioni in quanto la ricerca risarcitoria è fondata sulle condotte di reato capi 46 e 47 che sono stati ritenuti ascrivibili a Nucera, e riguarda appunto questi capi d’imputazione, ma nelle procure speciali sono indicati quali destinatari delle costituzioni soggetti diversi e fatti diversi da quei capi d’imputazione. Ne deriverebbe quindi la violazione dell’articolo 100 del codice procedura penale perché il difensore di parte civile risulterebbe sguarnito del potere di svolgere le richieste. (…) Distonia tra le procure speciali ed il contenuto dell’atto. Nel merito si chiede l’applicazione dell’art. 393 bis e anche qui tutti molto dottamente premettono una breve storia dell’operatività dell’art. 393 bis e quindi non ne faccio menzione perché poi se riterranno i difensori lo faranno, si fa invece una storia personale dell’imputato Nucera, della sua adesione al movimento no tav già a partire dal 2005 , che non gli aveva mai procurato fino a quel momento problemi, e .. il 3 luglio si è trovato ad agire in un contesto che, appunto, è stato molto diverso, aveva anche partecipato alla manifestazione del 27 giugno senza problemi  e tuttavia il 3 luglio dato il climax di gravità a cui la manifestazione è stata sottoposta Nucera si è trovato coinvolto in questi fatti e portato davanti al tribunale. Il divieto d’accesso a via dell’Avanà sarebbe stato vietato al traffico veicolare e non anche a quello pedonale vista anche l’ordinanza del Prefetto del 22 giugno, e quindi egli aveva tutti i titoli di poter transitare appunto all’interno. Si sofferma ancora sul contenuto delle ordinanze del questore del 2 luglio 2011, che indicano quali linee di comportamento degli agenti la massima professionalità, attenzione, equilirio, con necessità quindi di evitare il coinvolgimento di persone inermi. Questo l’abbiamo detto anche prima, in altri passi degli atti d’appello si ricorda proprio come in realtà, ad avviso delle difese, ci sia stato uno scollamento tra gli ordini , che i superiori, i dirigenti della polizia hanno rivolto ai loro agenti e quello che in realtà invece gli agenti hanno in concreto fatto e quindi si dice nuovamente, appunto, si raccomandava la massima professionalità, si raccomandava di non reagire alle provocazioni eventuali da parte di manifestanti, si raccomandava che si evitasse il lancio di lacrimogeni fino a che non fosse assolutamente necessario eccetera eccetera e invece è avvenuto tutto diversamente. 
Si ricorda inoltre testi Petronzi e Ferrara che la manifestazione era una manifestazione spontanea…… lo dicono appunto, secondo il difensore, i testi del pubblico ministero, alti funzionari dell’amministrazione… hanno partecipato persone di tutti i generi e non certo persone particolarmente violente, soltanto individui, cittadini che volevano manifestare il loro dissenso verso quest’opera in realizzazione, e quindi non ci sarebbe appunto stata alcuna organizzazione in senso violento da parte dei manifestanti preordinata a commettere reati. Si contesta inoltre che lo scritto di Paolucci , data appunto tale promiscuità di persone casualmente riunite, possa essere ritenuto come indicativo di una precisa volontà dei manifestanti di agire di concerto. In particolare per la condotta di Nucera si riflette sul fatto che i lanci o le condotte violente si collocano 20 minuti dopo che i lacrimogeni avevano sommerso la folla e si ricorda ancora una volta il contenuto delle circolari sui lacrimogeni e del loro impiego, lacrimogeni che erano stati lanciati ad altezza uomo quindi in violazione di questa normativa. Si assume che  i testimoni concordano nell’escludere che vi siano stati lanci di sassi fino a che non vi fu una vera e propria nube di lacrimogeni, quindi Nucera ha reagito all’uso indiscriminato di lacrimogeni e dev’essere applicato l’art. 393 bis. (…) Comunque dovrebbe essere assolto dal reato di cui all’art. 336 perché il fatto non costituisce reato difettando il dolo specifico, previsto da questa norma. Egli avrebbe avuto solo l’intento non tanto di occupare il cantiere, di abbattere la recinzione, ma di reagire alla prevaricazione delle forze dell’ordine. Dovrebbe essere assolto dalle lesioni (…), si fa anche uno spaccato sulla storia della persona, 61 anni, è il barbiere, di Bussoleno, sostanzialmente sarebbe una gran brava persona che non aveva mai commesso condotte di questo genere, che perciò non si vede perché proprio quel giorno avrebbe dovuto essere così violento se non perché gli agenti avevano nei suoi confronti compiuto e tenuto condotte assolutamente illegittime. Si sostiene assenza contenuto causale, lancio inidoneo a raggiungere le forze dell’ordine secondo consulenza Abbà circa la distanza eccessiva (…) si assume l’assenza del dolo di concorso, caratteristiche concorso morale (…) difficoltà di capire se una persona ha aderito o meno all’azione di un’altra se non ha fatto qualcosa di concreto è sotto gli occhi di tutti quindi si ricordano i principi di questa giurisprudenza (..) inoltre mancano gli atti di certificazione medica in relazione alle cinque persone offese e perciò non sarebbe sufficientemente provata la ricorrenza delle lesioni. Si chiede anche sia escluso l’art. 5 (…) in quanto il foulard sarebbe stato utilizzato solo per proteggersi dal fumo. La commisurazione della pena sarebbe avvenuta, non è scritto ma lo uso io perché forse è un termine che si può utilizzare, “in modo draconiano” [ severo, intransigente ndr ] , le attenuanti dell’art. 61 n.1 dovrebbero essere riconosciute come anche le altre, ci si sofferma e si ricorda il principio di difesa dei beni comuni tra cui si colloca a pieno titolo l’ambiente (…). Si contesta inoltre la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali a ministeri e sindacati che non sarebbero provati e, in particolare per i sindacati, si contesta l’aver subito un danno all’immagine in assenza della relativa prova. Si chiede di eliminare i capi civili della sentenza o ridurre l’ammontare, eliminare o ridurre la provvisionale.

Calabrò assoluzione capo 11 (art. 393 bis) , contesta intento offensivo dei manifestanti, semplicemente reattivi rispetto alle condotte delle forze dell’ordine, sono motivi che ricorrono sempre, io per dovere li sintetizzo (…). Si dice anche che Calabrò vive a Roma, è andato in Valsusa per manifestare il proprio pensiero contrario alla realizzazione dell’opera. Si sostiene che al momento del razzo che avrebbe dato inizio alle ostilità era stato valorizzato come segnale per inizio della guerriglia, in realtà c’era già fumo di lacrimogeni quindi non era stato l’inizio per volontà dei manifestanti delle ostilità  bensì era inizio della reazione a quella che era attività illecita già posta in essere dagli agenti. Fino alle 15 non avrebbe tenuto atteggiamento aggressivo (…) casco indossato solo per protezione da lanci ad altezza uomo, come aveva spiegato durante l’interrogatorio, spiegando anche di aver perso la testa a causa della violenza in atto. Si chiede poi assoluzione capo 12 perché il fatto non costituisce reato (…) si assumerebbe inoltre che non sia stata data prova del fatto che Calabrò abbia commesso l’azione tipica del reato, non essendo certo che Calabrò abbia prodotto lesione agli agenti, la distanza dai manifestanti sarebbe stata impeditiva, il concorso morale andrebbe comunque provato e si richiama la stessa giurisprudenza, si chiede anche assoluzione capo 18, esclusione aggravante capo 12 perché il danno ai pubblici ufficiali … attenuanti già detto, si dice che è uno studente universitario, buon inserimento sociale, incensurato, si chiede sospensione della pena e dei risarcimenti.

Ginetti e Radwan si fa una premessa molto interessante e dotta sulla cornice normativa, sovranazionale (….), contesta le linee di fondo della gestione del processo da parte del tribunale che avrebbe limitato indebitamente allo spazio riservato alla difesa, con limiti all’acquisizione documentale e all’esame dei testimoni (…) discorso delle ordinanze istruttorie (….) rinuncia testimoniale, acquisizione documenti integrale, il rigetto delle richieste di sopralluogo e l’esame di alcuni testi come Annunziata e Sanna non ammessi da parte del tribunale nel merito. Lungo escursus sul quadro socio politico che ha preceduto l’intervento TAV, si ricorda i fatti di Venaus del 2005 e l’archiviazione processo a carico di alcuni pubblici ufficiali. Si contesta legittimità dell’ordinanza del prefetto del 22 giugno 2011 (…) perché a quella data sarebbe mancato ancora il progetto esecutivo dell’opera e quindi sarebbe mancato il requisito dell’urgenza, fondamento all’esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell’art.2 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza, a ciò conseguirebbe il fatto che le forze dell’ordine non possono avere agito in un clima di incontestata legittimità, come ha sostenuto il tribunale, si sofferma inoltre sulla mancata notifica del provvedimento ai sensi dell’art.1 del testo unico indicato e art. 21 bis della legge 241/90. Ne conseguirebbe l’illegittimità a patto di non aderire, contro costituzione, ad una concezione autoritaria dello Stato. Per quanto riguarda i fatti del 27 giugno 2011 (…) azione scorretta delle forze dell’ordine, i feriti tra i manifestanti (…) avrebbero determinato la reazione legittima. Anche il 3 luglio 2011 ci sarebbe stata situazione analoga, il valore simbolico dello scritto di Paolucci viene destituito, la sintesi della fase precedente con la comunicazione di Rizzo del centro sociale Askatasuna che preannunciava la manifestazione avrebbe appunto reso assolutamente compatibile con la giornata la manifestazione dei manifestanti no tav, per quanto riguarda i fatti presso l’area archeologica si contesta l’affermazione del tribunale per cui 300 manifestanti si erano separati dal corteo istituzionale per recarsi presso l’area archeologica presso la recinzione, sostenendo invece che si sarebbero… la promiscuità più assoluta c’era sempre stata all’interno del corteo e non ci sarebbe mai stata questa separazione di una frangia per così dire violenta dei manifestanti che aveva scelto invece un target preciso e aveva scelto di andare a scardinare quell’avamposto delle forze dell’ordine. Se il lancio del razzo sarebbe avvenuto intorno alle 12:05 tuttavia in quel momento non ci sarebbe stato alcun lancio contro le forze dell’ordine quindi non sarebbe vero che il lancio aveva segnato l’inizio delle ostilità. Solo alle 12:15 si sarebbero visti agenti alzare gli scudi e molti lacrimogeni in aria. Offre una ricostruzione alternativa a questi fatti: la manifestazione era prevista, era comunicata, nessuna sorpresa quindi deve aver colto le forze dell’ordine. Se gli agenti fossero rimasti nella zona loro assegnata sulla base dell’ordinanza del questore, cioè l’area museale e la zona vitivinicola i  danni sarebbero stati contenuti e non si sarebbe prodotto tutto il parapiglia che invece è avvenuto. Invece le forze dell’ordine si sono addentrate nel bosco cercando il contatto fisico con i manifestanti, contatto che è stato appositamente e volontariamente, scientemente cercato. Il lancio dei lacrimogeni, iniziato prima di quello degli oggetti da parte dei manifestanti, avrebbe segnato, appunto, la legittimità della reazione (…) lanci ad altezza uomo (…) tra l’altro si segnala che molte persone tra i manifestanti erano state ferite e avevano dovuto attendere 40-50 minuti i soccorsi in virtù del fatto che gli agenti non lasciavano passare i soccorsi, quindi la carica delle forze dell’ordine avrebbe costituito condotta illegittima (…). Per quanto riguarda i fatti della zona delle vasche si cita il video PESANDO1 , fino alle 12:40 risulta tutto normale, testi difesa riferiscono lanci lacrimogeni dalle 12:43, parlano di azioni delle forze dell’ordine volta a reprimere la manifestazione e non a presidiarla, impiego illegittimo di lacrimogeni a prescindere dalla necessità sarebbe stata appunto deprecabile e avrebbe determinato la reazione dei manifestanti. Presso la centrale IREN i video attestano che in quella zona non è avvenuto nessun lancio di sassi prima di quello dei lacrimogeni. I lacrimogeni invece erano stati gettati copiosi e in linea rettà anziché a parabola. (…) Pietre lanciate per rabbia, conflittualità diffusa e quindi si chiede assoluzione Binetti capo 11 (…) per 393 bis, si cita anche la Magna Carta Libertatum con il dirito di muovere guerra al RE (…) il Tribunale dà per scontato lo scopo di rioccupare l’area archeologica ma non è così, la semplice volontà di manifestare il dissenso era l’unica che albergava nelle menti dei manifestanti, lo scritto di Paolucci non sarebbe esplicativo di alcunché se non della volontà di Paolucci e delle sue considerazioni circa quella giornata. L’ordinanza del questore 2677 del 2 luglio indica che i servizi avrebbero dovuto avvenire nell’area del cantiere per prevenire gesti aggressivi sulle recinzioni e quindi in sostanza non è stata osservata l’ordinanza del questore, visto che invece le forze dell’ordine si son mosse fuori da questo perimetro, in violazione, quindi l’atto è arbitrario. L’arbitrarietà  è corroborata da frasi aggressive e minacciose che alcuni degli agenti avrebbero rivolto ai manifestanti, tipo “ammazzateli”, “mira in basso” eccetera. Alle ore 12 sono stati lanciati i primi lacrimogeni in area archeologica, dopo si sono manifestate le condotte dei manifestanti. Ginetti dovrebbe essere assolto dai capi 12 e 18 e quindi si contesta la prova della volontà concorsuale di cagionare lesioni agli agenti anche se si ammette che è stato ritratto con le pietre in mano. Ricorre ancora la dottrina sul concorso, si dice che Ginetti non ha commesso l’azione tipica e quindi servirebbe la prova almeno del concorso rispetto all’azione di chi ha colpito le persone offese. Si contesta inoltre l’identificazione da parte di Massaro e Stella che sarebbe avvenuta in modo artigianale, tema  ricorrente anche in altri appelli (…), sul fatto che i riconoscimenti siano fatti “de visu” (…). Si contesta il valore probatorio di indumenti scarsamente significativi, per Radwan si chiede assoluzione capi 9,10 perché il fatto non costituisce reato , solo danneggiamento aggravato in concorso e l’art. 5 della L 152 potrebbero residuare, per quanto riguarda l’art. 635 la rete era già danneggiata quindi si chiede che sia assolto (…) si tratta di reato impossibile perché l’evento si era già prodotto, si trattava di atto simbolico, art. 21 costituzione, disperata tutela dell’ambiente (…).

L’appello di Grieco chiede assoluzione capi 46-47 (…) premessa storica anche qui sulle ragioni della TAV e movimento contrario, si ribadisce che il 3 luglio l’unico scopo era simbolico, manifestare disappunto (….) si indicano testi come Cremaschi e Revelli che hanno riferito manifestazione popolare, di famiglia , persone normalissime(…) non facinorosi, lanci di lacrimogeni alcuni testi avrebbero riferito che i lanci di lacrimogeni sono avvenuti prima dei lanci di oggetti, quindi comproverebbe testi difensiva, si era trattato di reazione ad illegittimo lancio di lacrimogeni … azione dei manifestanti non era organizzata, Cremaschi parla di lanci spontanei di pietre confermato da video in atti, reazione per malanimo all’illegittimità dell’azione delle forze dell’ordine che avrebbero dovuto comportarsi diversamente.  C’è stata violazione dell’ordinanza quindi gli agenti non avrebbero eseguito gli ordini dei loro superiori come abbiamo già detto e la reazione dei manifestanti sarebbe stata causalmente connessa e proporzionata  e quindi scriminata. Incontestato che Grieco abbia effettuato un lancio, ma questo lancio era stato preceduto da un lancio di lacrimogeno che quasi lo aveva colpito. Per la verità tesi e antitesi sono già contenuti in sentenza, perché il tribunale già confuta e parla di tutto ciò (…) per le lesioni in concorso morale stesse considerazioni x Ginetti, manca accordo tra manifestanti e comuque il concorso morale deve essere provato. Discrepanza oraria tra lesioni comprovate e presenza sull’area IREN,  quindi bisogna assolverlo per difetto suo contributo rispetto a questi fatti (…). Inoltre sua condotta materiale, si è trattato due lanci senza target e quindi non dovrebbe essere chiamato a rispondere e ritenuto responsabile di tutte le lesioni che gli sono state ascritte (….)”

Breve inciso: la questione della reazione ad atto arbitrario ( “cominciarono per prime le forze dell’ordine”) affrontata nelle motivazioni della sentenza in primo grado.

Poiché la relatrice riporta più volte la questione difensiva, ossia la reazione all’atto arbitrario delle forze dell’ordine e ricorda come questa sia stata già “affrontata e risolta” ossia contenuta in sentenza, riportiamo un passaggio della sentenza di primo grado [ pag.108]:

“Anche con riferimento ai fatti del 3 luglio si è assistito allo sforzo delle difese di dimostrare che le forze dell’ordine “cominciarono per prime”, e cioè cheprima del primo lancio di corpi contundenti da parte degli imputati vi fu sicuramente almeno un lacrimogeno lanciato dalle forze dell’ordine contro i manifestanti.
Anche in questo caso, come già in relazione ai fatti del 26 giugno (in realtà era il 27, ndr), si tratta di una linea difensiva che non può essere seguita: anche a voler ipotizzare che il primo lancio in assoluto fu quello di un lacrimogeno da parte di un agente di polizia, ciò è del tutto ininfluente, perché la polizia – diversamente dai manifestanti violenti – aveva il diritto di difendere con la forza le posizioni occupate il 27 giugno: la pretesa che ciò dovesse esser fatto soltanto dopo il verificarsi di violenze da parte dei manifestanti, e non anche con il necessario anticipo su intenzioni che apparivano inequivoche, non può evidentemente essere condivisa: una volta preso atto degli obiettivi palesati dei dimostranti (v supra); una volta constatato che un gran numero di manifestanti si staccava dai cortei prestabiliti e deviava dagli itinerari comunicati alla Questura; una volta verificato che molti di tali manifestanti indossavano caschi da motociclista, foulard, maschere antigas, occhiali da nuoto ed altri mezzi di travisamento (i filmati in atti sono in proposito di insuperabile eloquenza), davvero non si vede cos’altro le forze di polizia dovessero attendere prima di attuare un meccanismo di dissuasione che potesse avere una qualche tempestività ed efficacia.  Il tutto sul presupposto che, così come le forze di polizia avevano il potere-dovere di usare la forza per occupare l’arede quaallo stesso modo esse avevano il potere-dovere (la norma di riferimento è sempre quella dell’art. 5 T.U.L.P.S.) di usare la forza per mantenere il controllo di un’area che continuava ad essere assegnata alla loro disponibilità.

Torniamo alle singole posizioni (appello dei difensori)

Per Palumbo si chiede la rinnovazione istruttoria e acquisizione di documenti di cui vi risparmio elencazione perché è molto nutrita e non ottenuta tramite indagine difensive, quindi non acquisita dal tribunale che ha appunto ritenuto di rigettare queste richieste con ordinanza 31 maggio 2013, pagine 2 e 3 dell’atto d’appello. Il tribunale rigettava sostenendo che si trattasse di mezzi di non acquisiti in fase indagine difensiva (…)  – sentire audio – dott. Annunziata che il tribunale ha respinto riferendo che si trattasse sostanzialmente di mezzi di ricerca della prova e non di prove, comunque gli atti che costituivano esplorazione ad ampio raggio incompatibile con la pertinenza della prova rispetto al tema del processo. La difesa reitera quindi la richiesta in questa sede, chiede inoltre la rinnovazione di istruttoria con acquisizione integrale delle ordinanze del questore, chiede inoltre che sia rivista l’ordinanza sul controesame dei testimoni e chiede anche di rinnovare l’istruttoria con l’escussione del dott. Annunziata che il tribunale ha respinto (…). Nel merito si chiede assoluzione capo A e capo B , lesioni scriminate per la legittima difesa. premette tutta unadelucidazione, descrizione dei fatti del 27 e 3 luglio, posizione Palumbo affrontata a pag. 32, quindi si fa una premessa ampia, si dice in sintesi che sul piazzale archeologico c’erano una serie di persone (riferito testi Vair, Ferrero etc), la zona era assolutamente inondata di lacrimogeni, la gente urlava, c’erano pianti, scene di panico, situazione che ha determinato lancio degli oggetti ammesso dall’imputato ma per reazione a situazione insostenibile quindi atto non punibile. Capo B avrebbe agito per difendere propria integrità fisica e quella di altri manifestanti . (…)

Latino: rinnovarsi istruttoria con acquisizione integrale delle ordinanze, con rinnovazione escussione testi (…) , audizione testi rinunciati senza il consenso della controparte. Si dice anche che sarebbe affetta da nullità l’acquisizione di parte di materiale probatorio in particolare foto e video perché mancherebbe agli atti il verbale di acquisizione della polizia giudiziaria (…). Si dice anche che la sentenza sarebbe nulla per difetto di motivazione, va beh…(…) incerta identificazione imputato, video e descrizione dei testimoni riguarderebbero solo abbigliamento non caratteri somatici quindi sarebberoi insufficienti per affermarne la responsabilità. Capo 11… si sarebbe trovato intorno alle 13 sull’area archeologica con altre persone, queste con atteggiamento aggressivo, ma egli invece non risulta che abbia tenuto alcun  comportamento né direttamente criminoso, tipicamente criminoso, né di rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, per il resto della gioranta sarebbe restato addirittura estraneo alle condotte. Dovrebbe essere assolto anche dalle lesioni, non ha effettuato lanci, non risulta identificato sull’atto di lanciare oggeti, le due presenze di Latino non possono collegarsi alle lesioni commesse in danno degli agenti. Per quanto riguarda il danneggiamento Latino si era allontanato quindi non dovrebbe risponderne (…). Generiche valutate in prevalenza, da poco maggiorenne e l’art. 62 n.1  dovrebbe essere valutato in prevalenza (…).

Per Bastioli Davide premessa sul contesto generale del 3 luglio, si parla documento PAOLUCCI inconferente rispetto ad obiettivi della manifestazione, per l’identificazione si dice che la DIGOS di Macerata lo ha riconosciuto nelle foto ma tale riconoscimento non dotato crismi scientificità (….) antropometrica ma soltantobagaglio di conoscenze volgari di un testimone che si ricordava che quella persona… insomma un riconoscimento artigianale. (…) Abbigliamento comune, come casco e tatuaggio che si contesta essere tatuaggio, sarebbe più una macchia che un tatuaggio quindi non elemento atto ad individuare imputato. Assoluzione per capo 46 e 47 (…) si riconosce il lancio di un sasso alle 15:58, azione rivolta contro le barriere e non le persone, si sarebbe colpito un albero e non un agente. Concorso morale considerazioni già svolte (…) si dubita la sua partecipazione pur morale alle altrui condotte. (…) Le persone offese hanno escluso che gli oggetti arrivassero dal ponte dove stava Bastioli. (…) Assoluzione dal danneggiamento perché questi lanci erano rivolti alle barriere e comunque non ci sarebbero le aggravanti (…).  Ci si diffonde ancora sul 393 bis, plotoni per ingaggiare lanci di pietre contro i manifestanti, quindi squalifica e chiara degenerazione della gestione dell’ordine pubblico, si chiede acquisizione integrale ordinanza questore (…).

RIVA impugna ordinanza tribunale del GUP (…)  si contesta la corretta lettura certificato medico, si fa unadescrizione molto diffusa della malattia, ve la risparmio, in sostanza si chiede che quest’ordinanza venga considerata affetta da nullità e che vengano assunti i conseguenti provvedimenti, assoluzione capi 1,2,3  per mancata certezza sull’identità, elementi segnalati dal tribunale sarebbero equivoci (….) non sufficienti per identificare imputata. (…)

Cientanni e Perottino:  impugnate ordinanze del tribunale e si chiede rinnovazione dell’istruttoria, ordinanza che rigetta audizioni testi PRODI, DI PIETRO e MATTEOLI  sull’iter legislativo della Torino Lione (…) . Nel merito si chiede assoluzione da resistenza e violenza ai sensi art. 393 bis e si contesta, questo è un dato un po’ diverso rispetto agli altri, la comunicazione corretta dell’ordine sciogliere assembramento rivolto ai manifestanti il 27 giugno 2011, perché dai filmati in atti emerge che a fronte delle dichiarazioni del dirigente incaricato di comunicare il provvedimento alcuni manifestanti si sono lamentati dicendo che non si sentiva eccetera, quindi si dice che non sono stati rispettati gli articoli 22-23-24 del testo unico di pubblica sicurezza (…). Il lancio di lacrimogeni sarebbe avvenuto prima del lancio di pietre da parte dei manifestanti (…) e si dice anche che l’ordinanza del Prefetto del 22 giugno era illegittima per mancanza di progetto esecutivo dell’opera, in ogni caso doveva essere comunicata nei giorni precedenti ai cittadini, cosa che non è avvenuta. Cientanni dovrebbe essere mandato assolto da tutti i reati anche se pacificamente  aveva una grossa pietra ma questa pietra probabilmente, secondo la difesa,  sarebbe stata usata per rafforzare la barricata e non per essere gettata.. Il concorso morale ripercorre tutti i tratti già svolti, chiede poi assunzione di Perottino perché era a viso scoperto (….)e  il tribunale ha evidenziato quale elemento specifico del suo concorso e della sua adesione il fatto che abbia detto “venite avanti prima di tirare le pietre” dando indicazioni agli altri manifestanti, però questa condotta secondo il difensore non è stata espressamente contestata nell’imputazione e quindi non potrebbe essere tenuta come elemento significativo del concorso in capo a imputato. (…)

Rivetti. E’ un letterato perché inizia con un passo della “Lettera al mio giudice” di G. Simenon che tutti conosciamo, comunque…. apprezzabile, per dire che a differenza del giudice del romanzo il tribunale ha dimostrato pregiudizi con un’immanente ideologia nell’affrontare il caso in esame, quindi lo ricorda come dire… forse… consiglia al tribunale di leggere “lettera al mio giudice”, cred che l’abbiamo letto tutti. La nullità del processo per violazione artt. 24,111, 6 della Costituzione e Cedu, si chiede la rinnovazione istruttoria.. (…) audizione dott. Annunziata. Nel merito si chiede vada assolto, è stato condannato , secondo il difensore, per un fatto diverso.. si chiede nullità capo sentenza per violazione art. 521 c.p. perché lui sarebbe stato condanato per un fatto diverso, in quanto la resistenza è riferita al privato nell’imputazione, conducente del mezzo meccanico,  ma in contestazione si fa riferimento alla violenza diretta a pubblico ufficiale  e quindi  ci sarebbe stata nulllità  del relativo capo della sentenza, con richiesta di eventuale trasmissione degli atti e in ogni caso dovrebbe essere assolto perché il fatto non costituisce reato (….) reazione ad atto arbitrario . (…)  Avrebbe agito nel perimetro della difesa legittima della propria e dell’altrui incolumità (…) Al più avrebbe ecceduto colposamente dai limiti previsti dall’art.52. Esclusione aggravante 339 (…) attenuanti del caso.

Azanai chiede rinnovazione istruttoria (…) chiede che siano acquisiti tutte le prove già richieste e rigettate con ordinanza 21 -6 -2013, si chiede siano ammessi i testi che tribunale non ha ammesso, acquisiti documenti senza omissis, che siano fatti i sopralluoghi, ah anche, questa è un unicum, acquisiti i documenti relativi a ordinanze cautelari processo MINOTAURO (…) che diano conto delle infiltrazioni criminali circa le imprese che hanno preso gli appalti sui siti della TAV. L’ordinanza del tribunale che nega inoltre l’acquisizione sul manuale dei lacrimogeni (…).   [ ndr a tal proposito ripropongo udienza processo SAN MICHELE nella quale emerge chiaramente che VI FU INFILTRAZIONE nel cantiere del TAV ] Si contesta valutazione del tribunale secondo cui alcuni testimoni siano stati “militanti” e si evidenzia che le condotte altamente inopportune delle forze dell’ordine avrebbero determinato la reazione (…). Azanai andrebbe assolto perché il fatto non sussiste in quanto si sarebbe trovato in un gruppo in cui alcuni componenti avrebbero lanciato sassi e si ripropongono tutte le argomentazioni sul concorso morale perché egli non è stato visto fare nessuna azione tipica. In ogni caso il fatto non costituisce reato per l’arbitrarietà delle condotte (…) escluso risarcimento dei sindacati, e andrebbero anche trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica in relazione alle dichiarazioni in udienza del 18/11/2014 rese dal Pubblico Ministero Rinaudo e dal Commissario Di Gaetano.

Fissore: anche qui si premette il contesto , l’errata ricostruzione del tribunale dei fatti, si adduce l’illegittimità dell’ordinanza del prefetto di torino del 22 giugno 2011, di essa ha già trattato il tribunale nella motivazione, ma, in particolare, qui si fa una dotta ricostruzione sull’illegittimità originaria e derivata degli atti amministrativi, si dice che l’atto difetterebbe dell’urgenza ai sensi dell’art.2 del testo unico di pubblica sicurezza, la motivazione dell’ordinanza sarebbe insufficiente in punto urgenza, insufficiente anche indicazione imminente avvio del cantiere e degli impegni internazionali assunti, che comunque il prefetto non avrebbe mai, per sua stessa ammissione, LETTOCioè il Prefetto sentito in dibattimento avrebbe detto di non aver mai letto questi documenti di impegni internazionali, trattati posti a fondamento dell’avvio del cantiere e quindi si dice, non avendoli letti e dicendo che c’era l’urgenza per questi motivi l’ordinanza sarebbe illegittima perché difetterebbe il requisito della consequenzialità rispetto agli impegni internazionali che lo Stato italiano si sera assunto. In ogni caso l’occupazione dell’area di cantiere non era stata ancora compiuta il 22 giugno del 2011, l’ordinanza sarebbe anche illegittima in quanto se l’opera TAV viene inserita nelle opere strategiche per lo Stato italiano ne viene successivmante espunta nel 2009 e quindi nel 2011 non sarebbe più da considerarsi tale. Elenca a sostegno una serie di documenti che ha già prodotto a dibattimento e che sono quindi agli atti. La delibera CIPE 86/2010 non autorizzava inoltre l’avvio del cantiere, non aveva efficacia autorizzativa neppure per le attività di cantierizzazione. Questo in estrema sintesi perché l’appello diffonde… paginate su questi aspetti, forse è uno dei pochi aspetti un po’ più originali rispetto agli altri atti. Chiede la rinnovazione istruttoria, con appunto audizioni nuovamente di Bersani, Di Pietro, Matteoli,  Micciché, Prodi, Maroni, Reiner Masera, Cicconi, Mercalli, Ponti, Tartaglia, che sarebbero necessarie per accertare l’iter dell’opera. Si rigetta acquisizione…. si contesta ordinanza 21/6/2013 che rigettava acquisizione documenti ordinanza del questore in integrale, e le circostanze relative alla volontà dell’Unione Europea di realizzare questa TAV che viene contestata dal difensore. Sulla conduzione dell’istruttoria abbiamo già detto, si chiede riesame di Di Gaetano e Benelle e l’assunzione dei testi rinunciati senza consenso, si chiede assoluzione nel merito per il capo 7, Fissore avrebbe agito a fronte dell’ordine di abbattere il cancello da parte di Di Gaetano, ordine che avrebbe posto a rischio l’incolumità di chi vi era appeso, tanto che molti dei manifestanti erano caduti a terra a seguito della condotta, appunto, degli agenti. Quindi opererebbe l’arbitrarietà dell’atto, dovrebbe anche essere esclusa l’aggravante dell’arma impopria perché la stampella non sarebbe tale. Si chiede anche il 62 n.1 e n.2 del codice penale e la riduzione dei danni,  oltre che l’insussistenza dei danni per Benelle e la revoca delle statuizioni in proposito. Per Custureri si chiede nullità dell’ordinanza….ci si oppone alla nullità dell’ordinanza relativa all’acquisizione di documenti vari di cui abbiamo già detto (…), con cui il Tribunale avrebbe rigettato istanza della difesa con ordinanza 31 maggio 2013, si dice che l’unico limite per l’inammissibilità delle prove è quello del 190 del codice di procedura penale … limite generale, poi ci sono quelli della rilevanza e della pertinenza ma… Nullità dell’ordinanza della limitazione del consulente tecnico ad accedere al cantiere (…). Si contesta anche individuazione di Custureri su elementi scarsamente individualizzanti. (…) Per quanto riguarda le condotte di violazione dell’art. 336, non sarebbe rinvenibile nella specie il concorso di persone… (…) il concorso morale andrebbe trattato con attenzione e non risolto nel senso che è stato scelto dal tribunale, si chiede applicazione del 393, attenuanti etc.

Filippi: anche qui si impugna ordinanza del tribunale, si contesta valore probante della memoria Paolucci…  si chiede assoluzione dai capi 12 e 13 per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato per applicazione del 393bis, si ammette che Filippi abbia compiuto due lanci ma si contesta che questa condotta abbia avuto incidenza causale rispetto ad altrui condotte. insufficiente tesi del tribunale su concorso morale e in difetto di elementi estrinseci che sono richiesti, appunto, dalla Cassazione. In ogni caso l’art. 393 opererebbe perché la condotta degli agenti sarebbe stata arbitraria.
Gris: si contesta identificazione, la memoria della Digos di Bologna sarebbe inutilizzabile in quanto non versata in atti. Sorrentino avrebbe appreso solo de relato(indirettamente) da Botitta, della DIGOS di  Bologna, che quella persona individuata nella foto è Gris, Botitta avrebbe dovuto essere sentito direttamente, non è stato fatto e quindi  la prova non è utilizzabile ai sensi dell’art. 195. Il riconoscimento degli indumenti sequestrati è elemento insufficiente. Nullità contestazione capo 12 (…) sulla base di atti di indagine già depositati e quindi noti al pubblico ministero che avrebbe dovuto contestare originariamente il reato e non aspettare a farlo successivamente. Il vizio sarebbe quindi per violazione del diritto di difesa. La condotta materiale del lancio di pietre in un prato non può costituire né concorso materiale, non hanno attinto gli agenti, né concorso morale in quanto erano inidonee a colpire e a rafforzare l’altrui volontà. In ogni caso si sarebbe trattato di reazione ad atti arbitrari, il danneggiamento non sarebbe aggravato, la pena dovrebbe essere ridotta, non era travisato, il contesto richiedeva moderazione, virtù che non è stata coltivata, l’assoluzione per art.5 assorbito nel 336, riduzione provvisionali. Ferrari Gianluca è stato stralciato.

Del Sordo anche, non lo trattiamo.

Rossetto Giorgio chiede di essere assolto per non avere commesso il fatto dai reati ascritti, per insufficienza dell’identificazione  dell’imputato e la comparazione con la foto segnaletica, sulla condotta di Rossetto i testimoni non avrebbero riferito in modo concorde e univoco, dovrebbe essere  comunque derubricato l’art. 137  nella meno grave ipotesi di tentativo, le generiche dovrebbero essere riconosciute in prevalenza (…), essere esclusa la recidiva, essere erogata pena minima e ridotti i risarcimenti.

Rocca Zeno si impugnano tutte le ordinanze già dette (..). Rocca è individuato soprattutto per la maglietta che indossava, global meeting e capelli castano chiari lunghi oltre che la pelle chiara, è un veneto, quindi questi elementi secondo la difesa sarebbero insufficienti a individuare questa persona. Si contesta inoltre la ricostruzione in termini di concorso, nessuno ha potuto apprezzare la partecipazione e la collaborazione dell’imputato, attenuante tutte e la riduzione della pena.

Schiaretti chiede la nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, l’aveva già chiesto in primo grado e aveva depositato una memoria. Egli, si dice in atto d’appello, non ha mai eletto domicilio presso il difensore, mentre la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è avvenuta al domicilio che sarebbe stato secondo l’ufficio eletto presso il difensore, quindi la notificazione è affetta da nullità e come essa tutti gli atti derivati. Si chiede quindi che siano restituiti gli atti per eventuale corso… L’identificazione sarebbe comunque carente, egli sarebbe stato controllato alla bandiera della Ghisolfa,  ma ciò non avrebbe risolto il problema di coincidenza rispetto alle immagini realizzate durante la giornata. Il tatuaggio non sarebbe  individualizzante e comunque non è neanche detto che sia un tatuaggio, sembra una macchia secondo la difesa. Capo 12 si assume carenza nesso causalità tra lesioni e condotta dell’imputato, analogo deficit eziologico in relazione al capo 18 (…). Rinnovazione istruttoria sull’impatto TAV in termini di costi-benefici per attenuante art. 62 n,1.

Massatani: assoluzione per reati di cui al capo 11,12, 27 per non avere comesso il fatto, individuazione sarebbe lacunosa, logo sul giubbotto insufficiente, teste Mariani avrebbe mostrato perplessità durante la sua testimonianza. Concorso applicato con estensione eccessiva, risarcimento eccessivo quindi andrebbe ridotto (…)

Gullino: anche qui si contestano ordinanze del tribunale, che si impugnano, si chiede di nuovo assunzione Petronzi, Gullino interviene secondo l’appellante quando la recinzione era già danneggiata e in quel frangente erano giunti nei suoi pressi lacrimogeni ad altezza uomo, quindi avrebbe reagito legittimamente ad atto arbitrario del pubblico ufficiale, avrebbe lanciato oggetti spinto dalla rabbia quindi assolto perché il fatto non costituisce reato, per danneggiamento non ci sarebbe stata prova di un suo concorso. Generiche, condizionale e riduzione del risarcimento seguono in linea graduata.

Ziglioli chiede assoluzione capo 46 art. 336 non contesta presenza ai lanci ma dice di avere raccolto tondino di alluminio di pochi grammi che avrebbe rilanciato quindi comportamento inoffensivo, tribunale ribadisce oggetto più pesante secondo immagini (…) la difesa contesta, dice che si tratta di oggetto più leggero che richiede più forza perché acquisti velocità ,  e comunque si tratterebbe di un lancio innocuo (…)  in ogni caso l’arbitrarietà dei lanci di lacrimogeni avrebbe determinato la reazione. L’assoluzione per il capo 47 per lesioni, tutte le parti offese hanno riferito di grosse pietre ma negli orari delle lesioni l’imputato non era presente e non aveva grosse pietre in mano. Attenuanti già detto (…)

Ferrari Paolo identificazione scarsamente precisa e quindi poco attendibile, l’assoluzione  deve conseguire per non avere commesso il fatto, la pena eccessiva e vanno riconosciute le generiche.
BIFANI, IARA MARIN, LAVEZZOLI ,MINANI e SISTILI anche qui l’individuazione viene contestata perché scarsa ed equivoca, si invoca art. 393 cp, solo mezz’ora dopo l’inizio dei lanci di lacrimogeni i manifestanti avrebbero iniziato a loro volta a effettuare lanci, il concorso non sarebbe supportato da prova idonea ma lacunosa,partecipazione morale ad altrui azione non riscontrata, si contesta anche ci sia uno scarto temporale tra presenza dell’imputato e lesioni / resistenza di cui viene chiamato a rispondere (…). Ancor peggio per quanto riguarda le lesioni o il danneggiamento si chiede comunque in subordine la riduzione della pena e delle statuizioni civili.
Per Bifani, anche in questo caso si chiede assoluzione capo 11 perché il fatto non sussiste, documentazione fotografica assente o scarsamente idonea dal punto di vista scientifico, pena eccessiva e generiche sia per contesto generale che per la personalità imputata.
Martoia condannato solo per art.4 legge 110 / 75 chiede riconoscimento ipotesi lieve entità e che siano date le generiche e il reato prescritto.
Fernandez assoluzione perché scarsamente identificato, pena eccessiva, generiche riconosciute.

notav_udienza-06ott2016_3

Presidente: la corte rinvia l’udienza al giorno 11 ottobre ore 9:15  per la requisitoria del Procuratore Generale, maxi aula 1 – Tribunale di Torino.  Il 27 ottobre l’udienza inizialmente indicata come udienza destinata alle arringhe dei difensori deve essere eliminata per impedimento istituzionale del Presidente della Corte e sostituita con udienza del 3 novembre. (Non ho capito se resta anche l’udienza inserita nel foglio appeso all’esterno dell’aula, 7 novembre, aggiorneremo nel prossimo resoconto).

Questo quindi il calendario udienze aggiornato:

11 ottobre Maxi aula 1 – la parola al Procuratore Generale
12 ottobre Maxi aula 2- le Parti Civili ( l’avvocatura di Stato ha precisato che per lo più depositeranno memorie) e difese (si potrebbe andare avanti fino alle 17:00)
13 ottobre Maxi aula 1- Difese (mattina e pomeriggio)
20 ottobre – Difese3 novembre
7 novembre (tbd)

 Simonetta Zandiri – TgMaddalena.it

Alcuni passaggi delle arringhe dei difensori al maxiprocesso in primo grado:

Le migliori PERLE del Maxiprocesso NO TAV (in attesa della sentenza, una risata li seppellirà)

Video Avv. Grenci sul 3 luglio: testimoni girati dall’altra parte e sul concorso “paranormale” – aula bunker 20/01/2015

Maxi processo NO TAV, sugli arresti del 3 luglio: una rete di reticenze e omertà – avv. Novaro 20/01/2015

E’ arrivato un treno carico di… anarchici. Video seconda parte arringa avv. Novaro sul 3 luglio, 20 gennaio 2015 maxi processo no tav

Maxi processo No TAV – video avv. Novaro sui reati di resistenza e lesioni – 20/01/2015

“Centrali quei due”, “Lo vedi il bastardo? Se riesci a centrarlo….”

Maxiprocesso No Tav – 27 giugno “perfido” lancio di lacrimogeni anche nel bosco

Maxiprocesso No Tav: “Il 27 giugno fu reazione legittima ad atto arbitrario” (avv. Bertone udienza 4 novembre)

Maxi processo No Tav “La prova oggettiva di atti arbitrari delle forze dell’ordine, fatto gravissimo per la democrazia” (2/12/2014)

Maxiprocesso No TAV, il 3 luglio violenze ingiustificabili verso i manifestanti – 18/11/2014

“Fu reazione legittima ad atto arbitrario” – Seconda udienza appello maxi processo No Tav – 6 ottobre 2016ultima modifica: 2016-10-10T20:48:11+02:00da davi-luciano
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12 pensieri su ““Fu reazione legittima ad atto arbitrario” – Seconda udienza appello maxi processo No Tav – 6 ottobre 2016

  1. The Xu meta-analysis entailed 27 released,randomized, placebo-controlled trials
    signifying 2,994 mainly middle aged and older male participants (1,773 treated with
    testosterone and 1,261 treated with placebo) who reported 180 cardiovascular-related adverse events.9 This study
    found that testosterone therapy was associated with aan increased risk of
    adverse cardiovascular events (Odds Ratio OR=1.5, 95% CI: 1.1-2.1); yet, methodological dilemmas liimit conclusions.

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  2. Both of these studies come on the heels of a recent pooled analysis by redsearchers at Beth
    Israesl Deaconsss Medical Center in Boston, which cast further doubt
    on the connection between testosterone treatment and cardiovascular risk
    and suggested a positive assoociation between higher testosterone levels and developments in reduction of cardiovascular risk.

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    receiving the incorrect initial identification following a
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