Divide et impera. Prima udienza appello maxi processo no tav, procedimento separato per cinque imputati

Il maxi processo che per quasi due anni si era svolto in primo grado nella cornice dell’aula bunker adiacente il carcere torinese, e del quale abbiamo rendicontato in diretta ogni singola udienza è ripreso ieri in appello  nella maxi aula 1 del tribunale di Torino, la stessa aula nella quale si sono svolte alcune delle udienze del processo meglio noto “San Michele” [ qui il resoconto di una delle udienze dalle quali emerge che la mafia infiltrò i cantieri del TAV a Chiomonte ] , ma con dispositivi di sicurezza di dimensioni decisamente inferiori. Al centro del procedimento lo sgombero dell’area ormai occupata dal cantiere, il 27 giugno 2011, e la successiva manifestazione del 3 luglio.

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Arrivo tardi, non vedo presidio all’esterno e penso che siano tutti entrati nell’aula. All’esterno, a fare numero, ci pensano i blindati della polizia, più del solito, ed un numero imprecisato di agenti in borghese. Quando raggiungo l’aula 1 imputati e avvocati stanno uscendo, hanno sollevato eccezioni sulla correttezza di alcune notificazioni agli imputati e/o ai relativi legali. La corte ha sospeso l’udienza fino alle 11:30 per valutare le varie posizioni, i solidali si riuniscono agli imputati ma il clima è diverso. “Quando ci si rivede dopo anni alla nostra età si nota la differenza, quanti capelli bianchi”, mi dice una compagna. Vero, ma non è solo il capello bianco a fare la differenza. All’apertura del maxi processo c’era un altro clima, un’altra partecipazione, diciamo una maggiore attenzione. Questa volta siamo in pochi, mancano molti imputati, probabilmente perché sono per lo più di altre regioni.
Il clima è più disteso ma, paradossalmente, quasi più freddo. Sicuramente più “normale”, come lo definisce nel pomeriggio un articolo sul sito web di Repubblica.
rappresentare l’accusa (intenta a “recuperare un clima di normalità”) è sceso in campo il Procuratore Generale del Piemonte,  Francesco Saluzzo, come aveva fatto sostenendo l’accusa di terrorismo nel ricorso in appello per il sabotaggio del compressore (al cantiere del TAV a Chiomonte) il Procuratore Maddalena del quale citiamo uno dei passaggi epici, “Non ci sono bombe compatibili con il sistema democratico“(le bombe però non c’erano, si trattava di bottiglie incendiarie e poi, a ben guardare, sarebbe il caso di valutare seriamente il sistema reale prima di definirlo democratico, piccolo inciso).

Sono qui per proseguire lungo la linea tracciata dalla Procura di Torino di Gian Carlo Caselli, che condivido in pieno: una linea di grande rigore all’interno, naturalmente, di una cornice di garantismo”, avrebbe detto il Procuratore Francesco Saluzzo. E fu proprio quella linea che ripresi in un editoriale il giorno dopo la sentenza del maxi processo in primo grado, il 27 gennaio 2015 [ qui le condanne ] .

Dopo la pausa spetta a lui la parola per la valutazione delle eccezioni proposte, una lunga e dettagliata esamina dei vari casi, luoghi di domicilio ignoti o variati , comunicazioni effettuate all’avvocato diverso dal difensore di fiducia.

PM: (…)“In sostanza quello che voglio dire è che anche se abbiamo uno scarto temporale di due o tre giorni tra la mancata notifica all’imputato (..) e quindi si innesca il necessario meccanismo 161 comma 4, se questo meccanismo è stato anticipato è anticipato in modo anomalo ma non è invalido ai fini della produzione degli effetti dell’atto che sono quelli che contano, la conoscenza in capo al difensore che è vicaria, la conoscenza in capo all’imputato che non si è potuto avvisare.” (…)
“Siamo in presenza di imputati liberi che già da liberi hanno ricevuto una precedente ratificazione che si è svolta secondo le forme dell’art. 157 (…). La seconda notifica quando si tratta di imputati liberi può essere tranquillamente compiuta presso gli avvocati difensori, è una sorta di clausola di salvaguarda.” Per quanto riguarda Delsordo la notifica è sicuramente irregolare e deve essere dichiarata la nullità perché il difensore non era più tale al momento della notificazione. ” (…)

Il discorso prosegue sui singoli casi, inizialmente sembrano quattro quelli nulli, la Presidente mette a verbale che il PM chiede “che venga dichiarat nullità degli atti introduttivi udienza per Ferrari Gianluca, Del Sordo, Sorroche, Nadalini, respingersi le altre eccezioni”. L’Avvocatura di Stato aderisce alla posizione assunta dalla Procura Generale e chiede che queste quattro posizioni non vengano stralciate [ in altro procedimento, ndr], facendo notare che i quattro imputati in questione “sono tutti destinatari di una provvisionale, almeno di una, a favore del Ministero dell’Interno, quindi lo stralcio di queste posizioni potrebbe mettere in difficoltà la misura esecutiva”.  Le altre parti civili si associano.

Alle 12:30 la corte si ritira, nuovo appuntamento alle 13:30.
Alla riapertura la Presidente dichiara la nullità degli atti non per quattro ma per cinque imputati: Ferrari Gianluca (condannato in primo grado a quattro anni e due mesi), Delsordo Michel Alessio (in primo grado tre anni e undici mesi), Nadalini Roberto (quattro anni e tre mesi), Sorroche Fernandez J. Antonio (4 anni e sei mesi), Baldini Filippo (tre anni e otto mesi).

La Presidente pone quindi alla Procura la domanda circa l’opportunità di separare i processi o rinnovare le notifiche e rinviare il processo (discussione tra le parti, si tratterebbe di rinviare di un tempo tecnico che includa i 20 giorni necessari per la validità della notifica), “si tratta di 5 posizioni su 53”. La parola passa all’accusa che, a sorpresa, cambia la sua posizione ed opta per la separazione dei processi.

PM: Io sono da sempre e convintamente contrario a tutte le separazioni, soprattutto in un caso come questo dove c’è una unitarietà nell’ottica dell’accusa (…)  sia del disegno complessivo, sia della attuazione che è solo apparentemente frammentata e segmentata tra i vari gruppi, il quadroavrebbe bisogno di mantenere una sua unitarietà e quindi una visione complessiva. Peraltro mi rendo benissimo conto, dovendo anche avere a cuore i principi della ragionevole durata del processo, il fatto che per la stragrande maggioranza degli imputati il giudizio di appello può proseguire e che anche essi hanno diritto ad una ragionevole risposta da questa corte, trattandosi di un numero ragionevole di imputati le cui posizioni possono essere discusse comunque quanto agli elementi di concorso (….) di azione e di intenti (….) senza nessun pregiudizio (….) credo che ragioni di economia processuale, ragioni di speditezza, di ragionevolezza nello sviluppo dell’iter processuale consiglino la separazione del procedimento.

La pausa è stata  breve, ma evidentemente abbastanza lunga da permettere al Procuratore Generale una più ampia valutazione della questione, portandolo su una posizione opposta rispetto a quella iniziale, apparentemente con una posizione garantista vista l’attenzione per il diritto degli imputati ad una “ragionevole risposta” dalla corte di un numero “ragionevole di iputati”. Insomma, un altro processo ad alta velocità con cinque imputati, di fatto, isolati, in un processo che si prevede possa iniziare a febbraio 2017.

Avvocatura di Stato e le altre parti civili si rimettono alla Corte, la parola passa agli avvocati della difesa.

L’avvocato difensore di Sorroche si oppone: (…) “già sarebbe molto palese (..) soprattutto in un processo in primo grado con un vissuto particolarmente travagliato (…) non vede che necessariamente la trattazione unitaria per episodi che vanno interpretati e che vedono molteplici partecipanti di cui si vedrebbero due giudizi separati”.

Si oppone anche l’avvocato di Ferrari Gianluca: “il PG fa riferimento a ragioni di economia processuale che mi pare siano contraddittorie perché non vi sarebbe alcun vantaggio in un processo che non è a rischio prescrizione

Avv.CANGIA per DEL SORDO: “mi oppongo, faccio mie le conclusioni di chi mi ha preceduto ed evidenzio questo… tutte le nullità degli imputati da stralciare sono facilmente sanabili con le notifiche ai difensori, quindi in tempi molto rapidi, duplicare i processi in virtù di economia processuale stride…”, l’avvocato Losco (difesa Baldini) si associa.

Avv. Novaro: “evidenzio anche che la posizione di Nadalini è associabile a quella di SORU (…) lo smembramento pregiudicherebbe l’unitarietà di trattazioni e di difesa. Ragioni di economia processuale… soltanto 5 posizioni verrebbero stralciate dal processo madre… andranno rivisti i filmati… argomentazioni da sviluppare lungamente, sarebbe più portuno mantenere coeso e unitario il processo. E’ vero che ci sono ragioni di urgenza a vantaggio degli imputati che devono vedere valutata la loro posizione ma i tempi prescrizionali sono ancora molto lunghi… Si tratterebbe di perdere qualche settimana, come ha già detto la collega Cangia, senza poi dover replicare le stesse argomentazioni di fronte ad un altro collegio che dovrà trattare le 5 posizioni residue”.

Qualche settimana, quindi. Basterebbe qualche settimana per mantenere l’unitarietà. Ma ho la netta sensazione che questo apparente processo “normale” voglia proseguire la linea di Caselli dividendo ulteriormente…divide et impera, insomma.

Avv. La Macchia: “io credo che al di là delle considerazioni rispetto all’opportunità di una trattazione unitaria del processo che è sempre stato trattato in questa maniera, anche sotto il profilo dell’economia processuale non si raggiungerebbe certo un risultato di risparmio di tempo, c’è poi un problema delle provvisionali riconosciute in via solidale con una serie di meccanismi di già difficile comprensione oggi, se a ciò dovessimo aggiungere la difficoltà di scorporare da questa sentenza anche le posizioni che potrebbero essere stralciate, la questione dell’eventuale pagamento delle provvisionali sarebbe estremamente complicata. Questo però incide non solo sotto il profilo dell’avvocatura dello Stato ma anche sotto il profilo di chi dovrebbe dare perché non sarebbe in quale misura e verso quali imputati potersi rivalere (…). C’è anche questo aspetto di natura civilistica che secondo me consiglia il mantenimento di una struttura unitaria del processo, per queste ragioni mi oppongo al processo.” Si associano tutti gli altri difensori.

Il tempo della decisione scorre rapidamente, la Presidente comunica la decisione: “sulla opzione di separazioni delle posizioni (Ferrari G.,Delsordo, Baldini, Nadalini, Sorroche ) nei cui confronti è stata dichiarata la nullità degli atti introduttivi, sentito PG, i difensori, le parti civili,  emette: rilevato che la posizione dei suindicati non conferisce impedimento per le altre 49 posizioni, ricorre all’ipotesi … la visto articolo 18 codice procedura penale dispone la separazione del processo con approvazione di relativo fascicolo … ordina procedersi oltre (…). Passa quindi la parola al relatore per l’iniziale apertura del processo, indicando comeprossima udienza per proseguire la relazione d’apertura quella di giovedì 6 ottobre alle ore 9:00, mentre la parola passerà al Procuratore Generale nell’udienza prevista per l’11 ottobre, sempre ore 9:00 nella maxi aula 1.

La parola passa al relatore, che introduce le motivazioni dell’appello.

“Il processo nasce dal materiale di 3 procedimenti riuniti (…) al primo, più antico, relativamente a violazione delle seguenti norme di legge (…): art.336,339 violenza a p.u aggravata, 337-339 resistenza a pu aggravata, 582,585 lesioni aggravate (…) travisamento ingiustificato in luogo pubblico, ritenuta assorbita come aggravante delle restanti prime due indicate, art.4 legge 110, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. (..) I fatti hanno oggetto episodi avvenuti in Valsusatra fine giugno e primi di luglio 2011, a Chiomonte, dove era situato il cantiere per lo scavo del tunnel geognostico della più importante galleria esplorativa della torino- lione. Il 27 giugno il piazzale era stato occupato dalle forze dell’ordine e il 3 luglio i manifestanti avevano cercato di prendere il controllo, questo emerge dalla sentenza di primo grado. (…)
Il 27 giugno 2011 cos’è successo? Anzitutto quadro normativo… art.2 legge 662/96, avvenuto incarico al governo di vagliare la fattibilità dell’opera, aspetti tecnici ed economici della questione. Ne è seguito accordo (….) ratificato nel 2002 (…) con impegno congiunto espresso dal suo organo rappresentativo Parlamento a costruire l’opera. Si è costituita società partecipata dalle due nazionali, LTF, finanziamento da parte UE nel 2007 con contributo di 671 milioni di euro per studi e attività propedeutiche per il periodo 2007-2013 (….). Prima del 27 giugno c’è stata ordinanza del Prefetto di Torino (…) il 22 giugno 2011, ai sensi dell’art.2 del TU P.S., vigente dal 27 giugno al 31 luglio 2011. (….), in cui prende atto della presenza del cantiere, dell’inizio dei lavori che avrebbe dovuto avvenire nei giorni successivi da parte delle imprese appaltatrici, degli esiti della relazione della questura di Torino (…) circa ordine e sicurezza intorno all’area del cantiere, del fatto che nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2011 c’era stata una sassaiola quando operai e forze dell’ordine avevano provato ad aprire un varco (…). Dato questo quadro il prefetto di Torino ha ritenuto necessario, per prevenire situazioni pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, a prestare dispositivo di forza pubblica per la tutela delle maestranze, a fronte degli impegni internazionali assunti. (…) Per quanto riguarda notifica esecuzione dell’ordinanza la  contestazione delle difese, articolata in primo grado,circa la legittimità (….) per quanto riguarda la motivazione il requisito è soddisfatto a fronte degli obblighi nazionali e internazionali per cui era stato aperto il cantiere (…)  la necessità di chiudere l’accesso alla zona (….).
I dirigenti del servizio di ordine pubblico hanno provveduto a diffondere il contenuto del provvedimento, comunicando a tutti gli astanti l’ordine del prefetto , e in cambio e a riprova del fatto che questo fosse andato a  buon fine hanno ricevuto derisione (insulti, etc)…. Per quanto riguarda i limiti temporali  è stato poi prorogato con idoneo atto amministrativo. Problema operatività art. 393 bis, condotte violazione art. 336 (…) nel caso in cui vi sia atto arbitrario delle proprie funzioni da parte di pubblico ufficiale. Il tribunale osserva che nella notte del 23-24 maggio i manifestanti lanciarono 120 kg di sassi verso le forze dell’ordine (….) il 27 hanno deciso di attivarsi per liberare il piazzale superando la resistenza dei manifestanti presenti su quelle aree (…) . Il tribunale ricorda che alcuni testi della difesa  sapevano fin dal maggio 2011 che le forze dell’ordine avevano in animo di sgomberare essendo in breve previsto costruzione tunnel. Il 26 giugno 2011 c’era stata assemblea deliberante sul comportamento da tenere il giorno dopo, “tutti a terra” … barricata stalingrado e ostacoli (…) manifestanti che si erano posizionati sul piazzale per opporsi all’arrivo degli agenti (…..) Rifiuto desistenza, riferito Abbà, Biolè ….. (…). Dall’analisi dei filmati GAIA un funzionario di polizia spiega le manovre e viene subissato di urla e insulti (…). QUINDI SI è dato luogo ad esecuzione coatta con impiego di ruspe, avvicinandosi al guard rail (…) con la benna. Gli agenti erano così entrati in questa fase, come riferisce teste Petronzi, tra lanci plurimi di oggetti. Il filmato Gaia parte 2, alle 9:05, ritrae agenti che escono dalla galleria Ramat, superano le macerie della barricata e vengono investiti da lanci di oggetti contundenti (…). 9:13 gli agenti occupano il piazzale sotto il comando di Di Gaetano. Secondo il tribunale da questi dettagli si evince l’intensità del dolo da parte dei manifestanti i quali avevano a disposizione un carrello di supermercato carico di oggetti contundenti (…) L’azione violenta si è esplicata attraverso lanci di oggetti vari (estintori).  (…).  La condotta è stata qualificata come resistenza a pubblico ufficiale in quanto la violenza è stata strumentale a costringere i pubblici ufficiali a tenere altra condotta. Il reato è sato riqualificato da violenza e minaccia a resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la violenza non avrebbe trovato origine nell’atto arbitrario del pubblico ufficiale. Atti arbitrari per le difese andavano reperiti nell’illegittimità dell’ordinanza, dall’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciato da comune di Chiomonte (il sindaco aveva autorizzato per il periodo 1 giugno – 26 giugno utilizzo area con atto amministrativo). Il tribunale ha osservato che la sfera di attività di tale atto non può interferire con atto dello Stato, e questioni di ordine pubblico (…) Lo Stato esercita la sovranità sul territorio nazionale ivi compreso territorio di Chiomonte. La proroga richiesta fino al 4 luglio sarebbe stata attuata in modo arbitrario, di questa proroga al 4 luglio non risultava l’istanza. Sul piazzale si erano anche svolte attività culturali, pertanto il 27 giugno, data dei fatti, l’occupazione ancora in atto pareva arbitraria, anche per le violazioni delle prescrizioni che avrebbero dovuto essere rispettate dai maniestanti come l’accessibilità all’area da parte delle forze dell’ordine. Altro profilo dell’illegittimità (….) per arbitrarietà pubblici ufficiali è stata rinvenuta nell’inosservanza delle regole cautelari del decreto legislativo 81/2008.  (…) Le difese hanno evidenziato che l’utilizzo di questa benna per rimuovere al guard rail sarebbe stata fatta in sfregio al rispetto delle normative sul lavoro, il tribunale risponde che prevale art. 5 (…) quest’attività non è disciplinata dalla normativa che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Disciplina 23 leggi p.s. la difesa ordinava che lo sgombero sarebbe avvenuto in modo illegittimo, il tribunale ha considerato che lo sgombero sia avvenuto in modo regolare (…). Sull’uso dei lacrimogeni la difesa assume in pieno l’eccesso perché l’uso dei lacrimogeni sarebbe avenuto in sfregio di questa normativa, il tribunale ritiene invece fondata l’osservazione, assume che le forze dell’ordine avevano il potere di usare lacrimogeni che avrebbe avuto effetti meno gravi della forza fisica e che quindi era da privilegiare, come da ordinanze del QUESTORE (più lacrimogeni = meno contatto fisico). In ogni caso l’accumulo di gas che si era determinato per la prolungata resistenza da parte di chi munito di dispositivi di protezione come foulard e maschere aveva causato un uso intensivo perchè… (insomma, visto che non morivamo… e non mollavamo…hanno dovuto esagerare, capito? perché al massimo potevamo fare come Jan Palach  !).

Dal 15 in avanti si presume che la parola passi alla difesa…  Novaro fa notare che sono 33 i difensori, chiede un calendario più lungo perché l’organizzazione non è semplice . Vengono aggiunte date: 27 ottobre, 7 novembre. Per i cinque compagni il processo separato inizierà presumibilmente a febbraio.

Divide et impera.

Simonetta Zandiri – TGMaddalena.it

Alcuni passaggi delle arringhe dei difensori al maxiprocesso in primo grado:

Le migliori PERLE del Maxiprocesso NO TAV (in attesa della sentenza, una risata li seppellirà)

Video Avv. Grenci sul 3 luglio: testimoni girati dall’altra parte e sul concorso “paranormale” – aula bunker 20/01/2015

Maxi processo NO TAV, sugli arresti del 3 luglio: una rete di reticenze e omertà – avv. Novaro 20/01/2015

E’ arrivato un treno carico di… anarchici. Video seconda parte arringa avv. Novaro sul 3 luglio, 20 gennaio 2015 maxi processo no tav

Maxi processo No TAV – video avv. Novaro sui reati di resistenza e lesioni – 20/01/2015

“Centrali quei due”, “Lo vedi il bastardo? Se riesci a centrarlo….”

Maxiprocesso No Tav – 27 giugno “perfido” lancio di lacrimogeni anche nel bosco

Maxiprocesso No Tav: “Il 27 giugno fu reazione legittima ad atto arbitrario” (avv. Bertone udienza 4 novembre)

Maxi processo No Tav “La prova oggettiva di atti arbitrari delle forze dell’ordine, fatto gravissimo per la democrazia” (2/12/2014)

Maxiprocesso No TAV, il 3 luglio violenze ingiustificabili verso i manifestanti – 18/11/2014

Divide et impera. Prima udienza appello maxi processo no tav, procedimento separato per cinque imputatiultima modifica: 2016-10-06T08:17:09+02:00da davi-luciano
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8 pensieri su “Divide et impera. Prima udienza appello maxi processo no tav, procedimento separato per cinque imputati

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