Lukashevich: la relazione del Commissario dell’ONU ha confermato i crimini dell’esercito ucraino

ovviamente l’ONU prenderà provvedimenti vero?
Sabato, 12 Dicembre 2015

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 Nel rapporto delle Nazioni Unite sono confermati i crimini commessi dalle forze armate ucraine e dai volontari – omicidi, esecuzioni senza processo, torture e maltrattamenti, saccheggi e rapine, ha dichiarato il rappresentante permanente della FR presso l’OSCE Aleksandr Lukashevich.
MOSCA, 11 dicembre – RIA Novosti La relazione del Commissario ONU per i diritti umani ha confermato i crimini che sono stati commessi nel sud-est dell’Ucraina dalle forze armate di Kiev, questo ha dichiarato il Rappresentante permanente della FR presso l’OSCE Aleksandr Lukashevich, in un intervento pubblicato venerdì sul sito web del MID della Russia.
“Nella relazione vengono confermati i fatti che i colleghi hanno definito come di “propaganda russa”. Sono interessati proprio armati e volontari ucraini in omicidi, esecuzioni senza processo, sparizioni, detenzione senza prove, tortura e maltrattamento, saccheggi e rapine” ha detto Lukashevich.
“Caratteristico è il fatto che i militari ucraini abbiano attivamente adottato l’esperienza dei militari americani nell’applicare le “tecniche avanzate di interrogatorio”, tra cui la famigerata simulazione di annegamento. Vengono utilizzati “informali luoghi di detenzione” dove non hanno accesso né difensori dei diritti, né organizzazioni internazionali” ha sottolineato il Rappresentante permanente della FR

Braccio destro di Abubakr al Baghdadi arrestato in Iraq. Fa confessioni interessanti

11 Dicembre 2015
 
Le forze di sicurezza iraqene hanno arrestato un luogotenente di Abubakr al Baghdadi il mese scorso. Egli è l’ex coordinatore del partito Baath iracheno ed ex membro dei servizi di intelligence di Saddam Hussein. Trasferito a Baghdad ed interrogato ,l’ex ufficiale ha riconosciuto il fatto che la vendita di petrolio non è l’unica fonte finanziaria dell’Isis ed e’ un errore credere che tutte le spese del Daesh sono sostenute dalle risorse proprie all’organizzazione.
 
Secondo il luogotenente di Al Baghdadi è vero che l’Isis vende il suo petrolio attraverso la Turchia in vari paesi, ma il resto delle necessita’ sono soddisfatte dai paesi sponsor su base mensile. A tal proposito, secondo l’uomo , dal Qatar arrivano quasi 100 milioni di dollari, dall’Arabia Saudita 50 milioni di dollari, Emirati Arabi Uniti 35 milioni ,12 milioni di dollari dal Bahrain e dal Kuwait 1,85 milioni di dollari mensilmente. I finanziamenti sono gestiti principalmente da uomini d’affari di questi paesi, tutto con il consenso e la supervisione dei rispettivi governi.
 
Secondo le confessioni dell’uomo ci sarebbero altri pagamenti provenienti per lo piu’ da paesi occidentali,israele compreso,dei quali tuttavia, non conosce i dettagli.“L’Isis è attualmente attiva con 52 mila combattenti ,dei quali 22 mila sono stipendiati dalle autorità del Daesh ,mentre il resto è finanziato tramite le agenzie di intelligence dei paesi sponsor.”L’uomo ha continuato: “l’ assistenza logistica, forniture di attrezzature, l’acquisto di automobili e macchinari vengono tutte gestite tramite uomini d’affari della Turchia oltre ai trattamenti medici che vengono effettuati negli ospedali turchi.”Egli parla anche di consiglieri militari turchi e afferma:”
 
Molti ufficiali turchi e consiglieri militari hanno una stretta collaborazione con noi e ci forniscono informazioni d’intelligence e supervisionano la nostra struttura militare.E più del 90% dei nostri membri stranieri sono trasferiti attraverso l’aeroporto di Istanbul sotto la supervisione dei nostri uffici in Turchia”.Aggiunge:”Abbiamo 50 esperti di armi e munizioni di alto livello,che sono specializzati nel lavorare con varietà di armi leggere e pesanti ,come lanciarazzi e sistemi missilistici antiaerei a spalla, di cui la maggior parte sono ex ufficiali del partito Baath di Saddam.
 
Questo team di esperti viaggia in altri paesi come la Turchia per tenersi aggiornato sull’uso di armi sofisticate,specialmente per riuscire a superare le difese dei mezzi corazzati e le contromisure elettroniche”.L’ex braccio destro del leader Isis riporta anche che Abubakr al Baghdadi si era segretamente recato in Somalia per reclutare ed organizzare circa 2500 somali. Ora invece si troverebbe in Libia.
 
Fonte: awdnews.com

Crisi Grecia, aumenta il degrado sociale e la sofferenza dei cittadini

Impossibile, con il ribelle Tsipras la crisi in Grecia è finita, è stato ripristinato lo stato sociale e chi osa dire diversamente è fascista.
Come mai prima la sorte dei greci premeva a molti da quando c’è il giusto paladino degli ultimi NON SE NE PARLA PIU’???
 
Sabato, 12 Dicembre 2015 11:27
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ROMA – Nessuno ne parla, ma in Grecia la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno. Dopo l’ultimo prestito concesso dalla Triade (BCE, FMI e Commissione Europea), il carico fiscale imposto dal governo ai cittadini ellenici è aumentato (come pagare se no gli interessi che prevedono gli aiuti?).
 
Questo ha aumentato il costo della vita senza peraltro benefici per le casse dello stato. Da un lato, come sanno bene gli economisti, aumentare il carico fiscale non sempre fa aumentare le entrate: oltre una certa soglia i cittadini non hanno più i soldi per pagare o diventano così poveri che alla fine non sono più in grado di contribuire alla spesa pubblica.
 
Dall’altro ha generato una situazione che potrebbe avere conseguenze sociali tremende.
 
Una situazione che si era già verificata con il pagamento delle bollette per la fornitura dell’energia elettrica: l’aumento delle imposte e delle tasse caricate sui consumi di elettricità avevano fatto sì che il numero dei clienti insolventi crescesse a dismisura.
 
Ora altri due fattori hanno confermato lo stato di crisi estrema che attraversa la Grecia. E, al tempo stesso, stanno dimostrando che le misure adottate non sono servite a nulla.
 
Esattamente come sta avvenendo in Italia, in Grecia uno degli strumenti per ridurre la spesa pubblica è stata tagliare i servizi ai cittadini. Primi fra tutti quelli della sanità pubblica. Molti farmaci non sono più forniti gratuitamente dallo stato e anche molti servizi non vengono più erogati se non con enormi ritardi o a pagamento. Come i servizi odontoiatrici: come ha confermato un rapporto presentato dalla Hellenic dental federation, tra il 2004 e il 2014, il 60 per cento dei giovani non ha potuto usufruire delle cure del dentista per almeno un anno (era il 44 nel decennio precedente). Oggi l’86,6 per cento dei bambini di cinque anni soffre di problemi dentali non curati. Il motivo è semplice: “I denti, purtroppo, sono considerati un lusso”, ha confermato Niki Diamanti, una dentista che lavora all’ospedale Hatzikosta. “Cinque anni fa la gente andava dal dentista una volta all’anno, adesso fa passare anche cinque anni”. Il problema è che le famiglie non hanno più i soldi per portare i propri figli dal dentista: oggi, in Grecia, il 40 per cento dei bambini vive in povertà (dati Unicef). Più che in paesi come il Cile, la Turchia o il Messico.
 
E con la riduzione delle somme destinate al sistema sanitario gratuito o convenzionato, finanziato dallo stato (e il conseguente aumento dei costi per la popolazione), molti hanno dovuto rinunciarvi: a fronte di una media europea del 5,1 per cento di cittadini che non può andare dal dentista la percentuale in Grecia è dell’8 per cento (dati Eurostat). “Le persone si sono arrese, dal punto di vista psicologico. Non si preoccupano più della loro salute, compresa quella orale”, ha detto Yorgos Papazaharis, capo del sindacato odontoiatrico ellenico.
 
Ma c’è un altro dato che rende evidente lo stato di crisi della Grecia e che dovrebbe far pensare. Da uno studio condotto su oltre 17.000 “lavoratrici del sesso” in Grecia, è emerso che ormai le donne greche stanno sostituendo le donne dell’est Europa o quelle che provengono dall’Africa. “Alcune donne lo fanno in cambio di una semplice fetta di cheese cake o un panino, essendo affamate e avendo bisogno di mangiare“, ha detto Gregory Laxos, professore di sociologia all’Università Panteion di Atene, al giornale londinese Times. “Altre lo fanno per pagare tasse, bollette, spese urgenti o necessità mediche“, ha continuato Laxos, autore di uno studio durato tre anni.
 
Secondo il dipartimento di Criminologia dell’Università Panteion, il 70 per cento delle ragazze greche che hanno deciso di prostituirsi lo hanno fatto a causa delle difficoltà economiche (il 65 per cento di loro aveva perso il lavoro negli ultimi 24 mesi). Per loro, hanno detto i ricercatori, è stata una scelta obbligata. Secondo Greekreporter.com, la maggior parte delle donne che si prostituisce illegalmente, lo fa per sfamare i propri figli o se stesse. Lo dimostrerebbe anche il fatto che i loro “prezzi” sono tra i più bassi d’Europa. E il numero di giovani donne disperate (la maggior parte delle donne greche che iniziano a prostituirsi hanno un’età compresa tra 17 e 20 anni) è in aumento, come ha confermato Laxos: “Non sembra che questi numeri siano in diminuzione”, ha detto al Times, “sembra piuttosto che siano in crescita, e in crescita ad un ritmo sostenuto“. “La rapidità dell’aumento del numero di ragazze che entrano ed escono dal mercato della prostituzione, a seconda delle loro necessità, e il numero totale di prostitute, sono impressionanti“, ha detto ancora Laxos, che ha ricordato che, sebbene, in Grecia, la prostituzione sia consentita dalla legge (ma solo nelle case chiuse), decine di migliaia di prostitute lavorano nelle strade.
 
Secondo una ricerca condotta dall’EKKE, il centro nazionale per la ricerca sociale, il numero delle prostitute in Grecia è aumentato del 180 per cento negli ultimi due anni. Un fenomeno che potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute, nel prossimo futuro. Eva Cossé, dell’organizzazione Human rights watch, ha detto che “Mano a mano che venivano poste in atto le misure di austerità, sono aumentati i casi di Hiv, di depressione e i suicidi, mentre centinaia di migliaia di persone sono state del tutto escluse dal sistema sanitario nazionale. Alcune ormai vivono per le strade e altre ci vanno in cerca di droga o per vendere sesso”.
 
Secondo il KEELPNO, il centro ellenico per la prevenzione e il controllo sulle malattie, la percentuale di morti per HIV nei primi nove mesi del 2012 è cresciuta del 60 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011. E nell’anno passato, rispetto a quello precedente, l’incremento è stato del 46 per cento. “Dall’inizio dell’anno sempre più donne preferiscono questa via rispetto ad altre, e nella capitale riescono a lavorare con un numero maggiore di clienti. E, purtroppo, spesso non si tiene conto delle più basilari norme igieniche”, è questo il giudizio riportato nell’ultimo rapporto del KEELPNO.
 
Dati, numeri, situazioni di degrado sociale e rischi per la salute di cui, però, nei rapporti sui prestiti concessi alla Grecia e finiti nelle casse delle banche non si parla mai.

Un paese annientato dal salva banche. “Duemila persone fregate dal crac”

nnooo il paese gestito dai moralmente superiori NON FAVORIREBBE MAI LE BANCHE…….CONFLITTO DI INTERESSI DEL MINISTRO BOSCHI??
invenzione delle “destre”
 
Se il tonfo delle quattro banche salvate dal governo è un terremoto che ha sconvolto la vita di chi vi aveva riposto fiducia (e risparmi), l’epicentro del sisma è in una cittadina marchigiana sulla via Flaminia, al confine con l’Umbria: Cagli. Qui i novemila abitanti si sono trovati stretti in una trappola a tenaglia. Oltre alle chiese, ai bei palazzi medioevali e al teatro, fanno parte del panorama cittadino le filiali di due istituti di credito coinvolti nel recente crac: Banca Marche e Banca popolare dell’Etruria e del Lazio. Va da sé che è tutto il paese a rischiare di ritrovarsi a rimpiangere i soldi versati per sottoscrivere obbligazioni subordinate e azioni, poi trasformate in carta straccia dal decreto salva-banche di Palazzo Chigi. Lo storico Palio cittadino, il «Giuoco dell’Oca», si è trasformato da un giorno all’altro in una partita a Monopoli finita in bancarotta per un quinto della popolazione. A confermarlo è Alberto Alessandri, sindaco eletto con una lista civica un anno e mezzo fa, interrompendo 25 anni di amministrazioni rosse. «La situazione – spiega al Giornale – è ancora in evoluzione, quindi è difficile dare numeri precisi. Ma quasi tutti qui in città sono clienti di una delle due banche. Anche io. Ma per fortuna non ho mai sottoscritto né azioni né obbligazioni». Il primo cittadino racconta come ogni giorno qualcuno si faccia avanti, raccontando di far parte dell’esercito degli esodati del risparmio, le cui fila qui a Cagli sono particolarmente numerose. «Ipotizzo – prosegue Alessandri – che almeno duemila persone qui siano rimaste fregate, e che molte siano ancora frenate dal dirlo per la vergogna che si prova in questi casi. Stiamo cercando di far emergere il problema, in modo che tutti i danneggiati si associno tra loro per prendere qualche iniziativa comune. Di certo in una frazione qui vicino – sospira il sindaco – a Pianello di Cagli, gli 800 abitanti, in gran parte pensionati, avevano solo la filiale di Banca Etruria. Lì si saranno salvati in pochi: il decreto ha bruciato l’intero paese». E se ad Arezzo obbligazionisti e azionisti scottati raccontano di pressioni subite in banca per sottoscrivere i bond, a Cagli il terremoto sembra essere stato democratico come la livella di Totò. «Se qualcuno dei dipendenti ha spinto i clienti a investire in quei titoli – assicura Alessandri – sono certo che l’ha fatto in buona fede. Qui in provincia la banca è come la squadra di calcio: chi ci lavora fa il tifo, e ovviamente ha un po’ di azioni in tasca. Insomma, i dipendenti sono i primi a essere rimasti scottati». Proprio la fiducia nelle banche del territorio potrebbe rendere la ferita più sanguinante, se come sembra quei bond tossici sono finiti in tasca a pensionati e commercianti poco esperti di finanza e pronti a investire risparmi e liquidazioni senza diversificare. Mai sospettando che quei soldi consegnati allo sportello si sarebbero poi volatilizzati, nel momento in cui il governo ha deciso di far pagare ad azionisti e obbligazionisti il costo del soccorso agli istituti di credito. Una strada che ha scatenato la rabbia dei defraudati in tutta Italia e ha già provocato una vera vittima, col suicidio del pensionato-obbligazionista di Civitavecchia. Su quel decreto, il sindaco di Cagli ha un’opinione interessante: «Sa che idea mi sono fatto? Non credo che il governo abbia voluto salvare qualcuno, penso che sia stato una sorta di scambio con la Ue. Salviamo queste quattro banche secondo le vostre regole, però un domani concedeteci di sforare sul patto di Stabilità. E non scordiamo che, tolta la parte marcia, ora ci sono 4 good banks da vendere agli amici o agli amici degli amici».
 

Il Cantiere Tav non rispetta il piano di monitoraggio ambientale. Lo dicono i no tav? No, Arpa.

post — 15 dicembre 2014 at 19:01

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da Spinta dal Bass – Gli ultimi dati pubblici del monitoraggio ambientale al cantiere Tav di Chiomonte risalgono all’autunno 2013. Da allora, nonostante le ripetute richieste, per conoscere l’impatto del cunicolo bisogna accontentarsi delle insulse figurine di LTF. Tabelline graziosamente colorate dove mancano molti parametri, le misure non sono puntuali e i valori talvolta contraddicono quelli di Arpa o del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria.

Sono però disponibili alcune relazioni prodotte da Arpa Piemonte. Abbiamo selezionato non quelle relative ai superamenti dei limiti, ma quelle che rimproverano gli incaricati dei controlli perché non rispettano il Piano di Monitoraggio Ambientale. Perché non compiono le analisi con le frequenze, i punti e i tempi prestabiliti. Perché non trasmettono i risultati ad Arpa in tempo per una verifica efficace. Perché adottano autonomamente modifiche senza concordarle con i funzionari pubblici. Perché non motivano le loro decisioni.

Ci pare assai grave. Nel migliore dei casi, è sciatteria. Nel peggiore, è consapevole ambiguità. In entrambi i casi, va a vantaggio dei privati: risparmiano su costosi controlli e, mancando i dati, mancano anche i rilievi di eventuali inquinamenti. Non garantisce certo la salute pubblica né il rispetto del progetto approvato. Soprattutto, non è ammissibile l’atteggiamento rinunciatario di chi deve controllare le conseguenze del Tav sulla salute e sull’ambiente.

Ecco alcuni esempi originali. Come sempre fanno i no tav, sono riportate le fonti in modo che chiunque possa verificare la correttezza delle citazioni. Anche Arpa.

Acque sotterranee

Come è evidente nel corso della seconda campagna di monitoraggio dei parametri “in situ” il numero dei siti delle acque sotterranee censite è ridotto rispetto alla prima campagna e fortemente inferiore al totale delle sorgenti tenute in considerazione per il calcolo dei valori soglia. La tabella sottostante individua i siti AST che non sono stati sottoposti al campionamento del 22.01.2014.” (Validazione dati analitici acque superficiali e sotterranee. Ottobre 2013-Gennaio 2014, p. 19).

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Deve essere rimarcato che, relativamente a tale campagna di campionamento, non sono disponibili i dati relativi alle seguenti sorgenti AST: 010, 011, 012, 218, 441, 486, 500, e 697.” (Validazione dati analitici acque superficiali e sotterranee. Maggio-Luglio 2014, p. 11).

Tra parentesi, se Arpa volesse ascoltarci, ci piacerebbe chiedere come mai sono stati eliminati dai campionamenti i due punti AST502 e AST511 che si trovano, il secondo in particolare, esattamente sulla linea del cunicolo geognostico. Erano stati analizzati per tutto il 2012, ma poi, iniziato lo scavo, non risultano più monitorati. Nel periodo 2009-2011 le loro portate medie risultavano 0,03 l/s (AST502) e 0,44 l/s (AST511) (Relazione di Caratterizzazione preliminare PP2_MS1_GIA_0101_C_AP_NOT, p. 41).

Il possibile impatto dei lavori di scavo con la sorgente AST511 era stato ventilato dagli stessi proponenti “Si tratta di una sorgente che, sulla base dei monitoraggi di portata e soprattutto chimici condotti da LTF nel periodo 2009-2011, risulta essere alimentata in parte da una perdita del Canale Maria Bona e in parte dal basamento. Poiché essa si trova molto vicino all’asse del tracciato, in prossimità del sottoattraversamento del torrente Clarea da parte del cunicolo, se la presenza e l’estensione di una zona di taglio in questa zona fossero accertate, esisterebbe una probabilità di drenaggio della parte di acqua proveniente dal basamento.” (Relazione di quantificazione del rischio di depauperamento delle captazioni idriche PP2_MS1_GIA_0102_C_AP_NOT, p. 14). Potrebbe trattarsi di danno piccolo, non essendo la sorgente captata, ma perché non si prosegue nel monitoraggio? Tra l’altro, in campo scientifico, i “salti” in una serie di dati vanificano qualsiasi interpretazione.

Acque superficiali

Nel trimestre considerato, non sono presenti i dati relativi al monitoraggio delle acque superficiali relativi alle due stazioni poste sull’asta fluviale del Torrente Clarea. La stazione appaltante ha comunicato che le attività di monitoraggio sul corpo idrico di cui sopra, risultano sospese.” (Validazione dati analitici acque superficiali e sotterranee. Maggio-Luglio 2014, p. 2).

Vibrazioni

Nel periodo oggetto di valutazione (agosto 2013 – aprile 2014), è stata effettuata un’unica campagna di rilievi, di durata non specificata, nel periodo diurno del giorno 23 gennaio 2014. La frequenza dei rilievi non appare pertanto in linea con quanto previsto dal PMA di corso d’opera. […] I rilievi di vibrazione condotti nel periodo agosto 2013 – aprile 2014 da LTF presso il Museo Archeologico di Chiomonte, sito in frazione “La Maddalena”, non possono essere considerati conformi a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale, in quanto non è stata rispettata la frequenza trimestrale prescritta.” (Validazione dei risultati del monitoraggio ambientale: Vibrazioni. Fase di corso d’opera, pp. 3-4).

Atmosfera

Non risultano rispettate le tempistiche di fornitura dati PM10, previste nell’Allegato 1 – monitoraggio PM10 continuo, inviato da LTF via mail Prot. 251/EO/50/TEI/13 del 29/03/2013” (Valutazione dei dati del monitoraggio ambientale. Fase di corso d’opera, p. 5).

Rumore

La frequenza, la durata e il periodo dei rilievi risultano generalmente coerenti con il PMA. Solamente in alcuni punti si sono verificate delle difformità, giustificate da L.T.F. in ragione di problemi atmosferici (punti A5.1b – A5.21 – A3.1), guasti tecnici (A5.21), problemi di sicurezza (generatori di illuminazione) e presenza di rumore del ruscello “Clarea” (punto A5.23).” (Valutazione dei risultati del monitoraggio ambientale. Componente rumore – Fase di corso d’opera marzo-novembre 2013, p. 5).

La frequenza, la durata e il periodo dei rilievi risultano generalmente coerenti con il PMA. Solamente nel punto A5.23 non è stata rispettata la frequenza mensile (non risultano rilievi di febbraio e marzo), per ragioni non comunicate agli scriventi.” (Valutazione dei risultati del monitoraggio ambientale. Componente rumore – Fase di corso d’opera dicembre 2013-maggio 2014, p. 4).

La frequenza, la durata e il periodo dei rilievi risultano generalmente coerenti con il PMA. Solamente nel punto A5.23 non è stata rispettata la frequenza mensile (luglio) e il monitoraggio di Settembre non risulta di 48 ore bensì di 24, per ragioni di pubblica sicurezza dovuta a manifestazioni nei pressi del cantiere, secondo quanto affermato da “EDF-Fenice”, responsabile dei monitoraggi.” (Valutazione dei risultati del monitoraggio ambientale. Componente rumore – Fase di corso d’opera luglio-settembre 2014, p. 4). Ma il 24 settembre 2014 non ci risultano manifestazioni nei pressi del cantiere…

Conclusioni

Siamo ben consapevoli che un cantiere come quello di Chiomonte non è un pranzo di gala, che un intervento del genere porta inevitabilmente con sè delle criticità ambientali (come testimoniano l’incremento delle polveri sottili, la moria di pesci in Clarea e i problemi con l’arsenico nelle rocce). Ed è uno dei motivi per cui ci opponiamo al Tav. Ma proprio per questo ci pare doppiamente deplorevole che i monitoraggi ambientali vengano effettuati con superficialità. Che manchino i controlli. Che non vengano rispettati i programmi minimi indispensabili a rendere l’opera autorizzabile dal Governo.

E c’è dell’altro. Questi rilievi di Arpa – non isolati – sono solo la proverbiale punta dell’iceberg. Molto altro non funziona nel controllo ambientale attorno al cantiere del tunnel geognostico. Elementi gravi e sostanziali. Ci torneremo su, presto.

Processo no tav, la requisitoria del PG Maddalena per accusa terrorismo udienza

  • 14/12/2015 at 10:24

La lunga requisitoria del Procuratore Generale Maddalena, con la richiesta di condanna a 9 anni e 6 mesi.

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Ore 9:38, all’ingresso le identificazioni di rito, all’interno si intravede qualche giornalista, le parti civili, il legal team ha preso posto, alcuni agenti filmano dall’interno i presidianti all’esterno. Il procuratore generale Maddalena passeggia nervosamente, intrattenendosi con l’Avvocatura di Stato, si aspetta l’ingresso della Corte.

9:42 la corte fa il suo ingresso. Entrano anche gli imputati.

Inizia la requisitoria del Procuratore Generale Maddalena, che cita un intervento di Renzi teso a minimizzare i sabotaggi del dicembre 2014 invitando a “non parlare di terrorismo e non evocare parole del passato”

“Dico subito che so benissimo che in questo processo diciamo che l’accusa parte molto in salita in quanto ci sono state due sentenze della Corte di Cassazione, sia pure in procedure incidentali .. è stata una decisione del tribunale della libertà sia pure in un altro procedimento, e c’è stata la sentenza della Corte d’Assise che ha su quello che è il nucleo di questo processo e cioè sull’aggravante dell’articolo 270 sexies ha pronunciato in un certo modo, e questo ribaltando tutta una impostazione che era stata fatta propria sia dalla Procura della Repubblica di Torino sia dai GIP o dal GIP e anche da una precedente decisione del tribunale del riesame che è quella che è stata annullata con rinvio dalla sentenza 280914 della VI sezione Penale della Corte di Cassazione ma che poi non ha avuto sviluppo successivamente per la rinuncia che ne era stata fatta all’appello della decisione del GIP da parte della difesa degli imputati [ perché di fatto aveva inizio il processo in corte d’Assise, ndr ] con la conseguenza che in quel procedimento cautelare, quella che è definitiva è rimasta la sentenza del GIP. Allora dico subito che mi rendo conto benissimo e ovviamente lo si percepisce del clima che si è creato intorno a questa vicenda. Clima che ad un certo punto, e la cosa può apparire addirittura singolare, addirittura in occasione… mi riferiscono a quelle che vengono chiamate fonti aperte, cioè a quello che si legge ormai su internet che è il veicolo di  cognizione più normale per tutti noi, al punto che quando è stato fatto… nel dicembre 2014 sono stati fatti quattro attacchi alle linee ferroviarie in un mese e questi attacchi portavano il marchio, giusto o sbagliato, No TAV, immediatamente lo stesso giorno io leggo , vi è stato un intervento del già presidente del Consiglio che ha detto “nessuno parli di terrorismo, non evocate parole del passato”, quindi con una piccola, piccolissima anticipazione di giudizio da parte di chi non ha nessuna veste in questo giudizio, che però la dice obiettivamente lunga sul clima che aleggia… E pure dico subito, già solo… e anche in questo processo abbiamo sentito, letto, parlato, visto, che e mi riferisco in particolare alle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati in primo grado in una determinata udienza, si parla di sabotaggio come se il sabotaggio… sabotaggio di cantieri e sabotaggio di… come se fosse una qualche cosa, una quisquiglia. Debbo dire che io che, purtroppo per ragioni anagrafiche ho il ricordo di tutta una serie di vicende di sabotaggio, quando sento la parola sabotaggio e beh, istintivamente la colloco insieme a tanti fatti di terrorismo che hanno martoriato il nostro paese e non solo… perché il sabotaggio è proprio una delle manifestazioni di terrorismo più tipiche, più conosciute nei casi di opposizione ad un sistema nel caso di finalità di tipo evidentemente eversivo.

“Finché non ci scappa il morto è difficile riuscire ad utilizzare la parola di terrorismo”

Mi sono chiesto come mai tutta questa opera di minimizzazione di queste vicende e come mai tutta questa atmosfera e credo che questo derivi dal fatto che si ha comunemente una nozione della parola, del termine di terrorismo dato dal linguaggio corrente su nozioni di natura di altro tipo, per cui in questa vicenda qua mancano le connotazioni o alcune connotazioni classiche come, appunto, i colpi di rivoltella e di pistola del terrorismo classico secondo la nozione classica, quella delle BR, tanto per fare un riferimento comprensibile in questa città [ e dire che a noi in questi giorni veniva in mente altra strage… della quale ovviamente non si fa menzione, ndr] . E dall’altro sicuramente su questo clima aleggia e ovviamente si avverte la innegabile, perché non sarò certo io a negarla, sproporzione tra le condotte addebitate agli attuali imputati rispetto ad altre ben diverse e ben più gravi manifestazioni di terrorismo da cui siamo afflitti in questo tempo, per fortuna finora da altre parti del mondo, anche se queste parti del mondo si stanno avvicinando a noi a grandi passi. Ergo anche sulla base della esperienza che quelli che hanno la mia età hanno vissuto ai tempi degli anni Settanta, finché non ci scappa il morto è difficile riuscire ad utilizzare la parola di terrorismo. E questo spiega tante cose. E tuttavia io sono assolutamente convinto che nel caso di specie e ovviamente i giudici togati lo sanno ma mi rivolgo soprattutto ai giudici popolari, che credo… da cui questa esperienza di un processo di questo tipo credo che resterà … questo non è un processo in cui si debba dare la patente di terrorista o non terrorista a delle persone, è un processo in cui si tratta di vedere se sono state commessi dei fatti corrispondenti alle fattispecie previste di reato dagli articoli 280 e 280 bis del codice penale, sorrette con una, e ripetocon una di quelle finalità che sono previste dall’art. 270 sexies ed in cui sono comprese delle finalità diverse, una delle quali apparentemente dissonante dalle altre. Allora queste finalità sono state messe dal legislatore, non dalla magistratura, sotto l’etichetta di condotta con finalità di terrorismo, ma l’etichetta non ha un valore definitorio, quello che è importante è vedere se si sono avute le condotte di cui agli articoli 280 e 280 bis con le finalità previste da quell’articolo per la comprensione del quale bisogna fare rinvio alla nozione di cui all’art. 270 sexies.

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“Le sentenze di Cassazione non siano vincolanti”

Quindi dico subito che non è un problema di definizione o di patente che si deve dare con questo processo in cui voi avete la parola definitiva nel merito ma è un processo che molto semplicemente deve verificare se si sono verificate quelle condotte che sono state ascritte con una di quelle tre finalità descritte dall’art. 270 sexies. Parlando soprattutto ai giudici popolari aggiungo ancora che le sentenze della Cassazione in questo procedimento non fanno assolutamente stato, l’ultima è stata emessa addirittura in un altro procedimento , la prima, oltre ad essere emessa solo nel procedimento cautelare e quindi non facendo stato nel presente procedimento, è come vi ho detto una sentenza di annullamento con rinvio che non ha poi trovato seguito per cui in realtà nel giudizio cautelare è rimasta l’ordinana del GIP. Ovviamente di tutto quello che è scritto si terrà conto ma un conto che non costituisce, che non è il frutto di nessun vincolo nei confronti della decisione e sotto questo profilo aggiungo anche un’altra cosa, che nelle decisioni della suprema corte, in particolare nell’ultima, spesso si fa riferimento al fatto che il giudizio della Corte di Cassazione non entra nel merito ma entra solo nella legittimità del provvedimento adottato dal tribunale della libertà dicendo che l’appello del PM propone una versione diversa e alternativa di merito e lettura degli atti che è preclusa in sede di giudizio di Cassazione. Questo per dire che i giudici di questa lettura dell’interpretazione dei fatti è una lettura che è demandata a voi che avete nel merito di questa vicenda e non nella legittimità la parola definitiva su questi fatti.

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“Nella loro testa sono azioni contro la legalità, nelle loro dichiarazioni si fa distinzione tra legalità e giustizia”

Detto questo è pacifico, anche perché lo dice espressamente la legge, che i fatti oggetto del presente procedimento vanno inquadrati nel contesto storico in cui sono stati realizzati, come già è stato evidenziato dalla esposizione, dalla relazione del consigliere relatore e nelle richieste di questa procura generale, come impone testualmente il disposto dell’art.270 sexies cp. Allora limiterò, visto che l’ordinanza della corte ha escluso i fatti successivi, limiterò il mio discorso ai fatti precedenti e dico subito che per risparmiare tempo io ho fatto una scheda di questi fatti precedenti che ci sono in atti e in relazione a questi fatti precedenti, per non trascorrere un’ora ad elencarli li lascerò affidati a quella memoria, anzi un elenco che accompagna questa requisitoria. Non posso però fare a meno di osservare come di fatti successivi, di fatti futuri, siano gli stessi imputati a parlare... Nel presente procedimento e in quello parallelo che riguarda gli altri tre coimputati dello stesso fatto, segno inequivoco e assolutamente indiscutibile che nella loro testa le azioni contro la legalità, dove nelle loro dichiarazioni si fa la distinzione tra legalità e giustizia, comunque le azioni contro la legalità nella vicenda diciamo la TAV, non erano e non sono destinate a finire lì, ma debbono andare e sono andate e sono sicuro che continueranno ad andare sicuramente avanti, come del resto dimostra..e qua mi riferisco alle fonti aperte, anche una rapida rassegna alla lettura di una rassegna stampa. E non importa affatto che non vi sia… il cosiddetto collegamento soggettivo con gli attuali imputati perché è chiaro che gli attuali imputati nel momento in cui hanno commesso quell’azione ben sapevano in che contesto quest’azione si inseriva e ben sapevano che anche quel contesto era un contesto duraturo e sicuramente non destinato ad esaurirsi con la loro condotta dei giorni 13 e 14 maggio del 2013. Questo  è stato non solo ammesso ma addirittura sottolineato, ovviamente in modo esaltatorio rivendicativo, questo sì, secondo le tecniche che sono state usate anche in altre occasioni di eversione, ma non solo in corte d’assise ma dallo stesso Alberti Lucio in quella famosa conversazion con Savini Andrea che poi alla fine rappresenta il fondamento essenziale e fondamentale della decisione del tribunale della libertà di non riconoscere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 280 c.p, sotto il profilo dell’elemento soggettivo.  [ si veda a tal proposito udienza difesa processo Corte d’Assise, arringa avv. Dominioni “Non volevano fare male alle persone”, testo e video ] Ed infatti in quella conversazione il Lucio Alberti esaltando, a ragione, l’importanza di quel che erano riusciti a fare i protagonisti nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013 e tra i protagonisti c’era pure lui, assalto al cantiere che sicuramente aveva segnato un salto di qualità nelle vicende dell’opposizione alla TAV, tant’è vero che lo stesso 14 maggio 2013 si era tenuto un comitato straordinario qua a Torino dell’ordine pubblico a cui avevano partecipato il ministro dell’Interno e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Alfano e Lupi, e non per nulla sono stati poi mandati 200 militari in più per presidiare il cantiere.

E il Lucio Alberti in quella famosa conversazione con il Savini riferisce che successivamente alla stessa, e quindi almeno fino al 14 gennaio 2014, data in cui interviene la conversazione intercettata, e quindi lui può sapere solo fino a quell’epoca, vi erano stati dei sabotaggi, delle piccole cose che non erano certamente paragonabili con quello che era stato fatto in quella notte ma che comunque rappresentavano la prosecuzione di quel discorso. Cito la frase “sicche’ di fatto dopo quella, a parte macro operazione, molti piccoli sabotaggi” e, in un altro punto della conversazione, lo dico proprio perché indica il salto di qualità che è stato effettuato, il Lucio Alberti dice , parla dei costi sostenuti “è stato complicato, ci abbiamo messo mesi”, quindi è un’operazione in cui è stata ideata, studiata, programmata, realizzata con mesi di attività , ergo non vi può essere assolutamente dubbio, proprio perché… tant’è che si dice che erano stati spostati i mezzi della polizia o dei carabinieri e si dimostra la perfetta conoscenza di quella che era la vita del cantiere e di questo dà atto anche l’ordinanza del tribunale del riesame del 17/12/2014 e sapevano benissimo che l’assalto al cantiere si inseriva all’interno di una programmazione che comprende futuri elementi di contesto utili ad interagire con l’azione commessa, dico questo per citare esplicitamente le parole usate in una delle due decisioni o del tribunale delle libertà o della corte di cassazione.

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Il salto di qualità… “quel che importa è che i soggetti sappiano, quanto meno sotto il profilo di verificare per le condotte che verranno loro riconosciute l’intensità del dolo, sappiano che la loro azione costituisce un anello di una catena che non si arresta con quell’azione ma proseguirà con altre azioni finalizzate con lo stesso scopo perseguito.” In pratica “non importa nulla che nelle azioni di contesto precedenti o successive ci sia anche la partecipazione personale del soggetto ma importa  che si renda conto che il contributo che lui dà con l’azione di cui è responsabile è una azione non così limitata, occasionale oppure destinata ad esaurirsi ma in realtà fa parte di un contesto ben più ampio

E non importa affatto che nei fatti successivi non vi sia, né avrebbe potuto esservi, dato il loro stato custodiale, la loro partecipazione … quel che importa è che i soggetti sappiano, quanto meno sotto il profilo di verificare per le condotte che verranno loro riconosciute l’intensità del dolo, sappiano che la loro azione costituisce un anello di una catena che non si arresta con quell’azione ma proseguirà con altre azioni finalizzate con lo stesso scopo perseguito. Cito la sentenza 28009 la quale dice che la precisione della rilevanza non solo della natura della condotta ma anche del contesto in cui la stessa si attua svolge quel ruolo di allargamento che le viene assegnato nel provvedimento impugnato e che d’altronde è indispensabile per il ragionevole bilanciamento tra il principio di responsabilità penale e di efficienza  (…. mi perdo un pezzo). Quando la caratteristica risieda proprio ed anche nella macro dimensione dell’evento tenuto è consentito al legislatore … (mi perdo un altro pezzo… )… per evitare che tale contributo resti annullato dalla serie ordinata di forze che nei fatti è necessaria per esplicare concretamente l’evento. Non v’è dubbio, dice sempre la cassazione, che nel caso di esame in riferimento al contesto serva appunto ad evidenziare come la possibiltà dell’evento dannoso posto sullo sfondo della fattispecie rilevi anche quando non dipenda in via esclusiva dall’azione desiderata ma sia piuttosto dall’innesto del contributo dell’innesto causale in una più ampia... (….). In altre parole non importa nulla che nelle azioni di contesto precedenti o successive ci sia anche la partecipazione personale del soggetto ma importa  che si renda conto che il contributo che lui dà con l’azione di cui è responsabile è una azione non così limitata, occasionale oppure destinata ad esaurirsi ma in realtà fa parte di un contesto ben più ampio. Del resto nelle stesse rivendicazioni che hanno fatto con le loro dichiarazioni spontanee gli imputati è esplicita l’intenzione di continuare ad andare avanti sulla stessa strada. questo lo vedete, le dichiarazioni rese da Alberto Claudio, “se dietro quest’operazione c’era il tentativo non troppo velato di chiudere i conti con la lotta No Tav una volta per tutte direi che è fallito miseramente” ovviamente sono le operazioni che hanno condotto agli arresti prima dei quattro e poi dei tre imputati.

Non è il “movimento ad essere processato, il movimento è una cosa, questi imputati sono cosa diversa…”

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E lo stesso concetto è espresso chiaramente dagli altri tre quindi non c’è nessuna intenzione, nessuna volontà di mettere un punto fermo, è comprensibile umanamente, non voglio dire che sia… e per carità mi guarderei bene di dire che sia apprezzabile ma sicuramente è un segno di coerenza rispetto a quella che è una rivendicazione orgogliosa di quello che è stato fatto e delle ragioni per cui è stato fatto. Si aggiunga, sempre a prima sommaria illustrazione del contesto, che nello stesso si debbono anche mettere in conto gli scritti del foglio clandestino Lavanda di cui si è parlato e si parla negli atti e nell’appello dei PM del primo grado, che da un lato servono per magnificare le gesta degli attaccanti del cantiere, servono per esaltare la pratica del sabotaggio, specie se questa pratica è accettata e avvallata dal movimento NO TAV che è una cosa diversa, non è che sia il movimento ad essere processato, il movimento è una cosa, questi imputati sono cosa diversa.. E’ certo che la valle sulla pratica del sabotaggio messo in pratica da loro è chiaro che non può che far loro piacere, e da un lato servono a noi per evidenziare piani sul futuro tutt’altro che accantonati, ancora attuali. In questi scritti si parla di alcune giornate campali di attacco al cantiere da giocare al momento propizio. Il riferimento al contesto serve solo a storicizzare gli accadimenti di quella notte nell’evoluzione delle vicende relative al TAV rispetto ai fatti pregressi, e gli imputati lo dicono, parlano di anni di lotta in cui il loro comportamento si inserisce, rivendicando orgogliosamente la partecipazione a questo e quindi di queste..  è pacifico che di questo contesto avevano assoluta conoscenza.

La storia infinita, una battaglia giusta anche se illegale.

Ricordo al riguardo le dichiarazioni dell’imputato Zanotti il quale dice “che fossi lì per manifestare una volta di più la mia radicale inimicizia verso quel cantiere, e se possibile sabotarne il funzionamento, ve lo dico io stesso. Esiste un motto in Val di Susa che da anni è entrato nel bagaglio comune della lotta no tav e orienta nella pratica le azioni di disturbo al cantiere, questo motto è si parte e si torna insieme a significare che in questa lotta ci si muove insieme, insieme si torna, nessuno va lasciato indietro. A questo servivano i telefoni quella notte, a questo si sono prestate le nostre voci”. Quindi non l’episodio singolo tirato fuori occasionalmente dal cilindro, un episodio se vogliamo sfortunato perché se non ci fosse stata la questura di Bologna, che si inserisce in questo contesto. Analogamente le dichiarazioni di Alberto Claudio “la notte tra il 13 e 14 maggio ho preso parte al sabotaggio… Alla lotta contro il treno veloce il merito di aver rispolverato tale pratica (sabotaggio) e di aver saputo scegliere quando e come impiegarla e di essere riuscita a distinguere il giusto dal legale”, chiarissimo il discorso “la nostra è una battaglia giusta anche se illegale”. Per quanto concerne l’accusa di terrorismo “c’era il tentativo non troppo velato di chiudere i conti con la lotta no tav direi che è fallita miseramente”. Analogamente Zenobi Chiara “abbiamo lanciato il cuore oltre la rassegnazione, abbiamo lanciato un granello di sabbia nell’ingranaggio di un processo il cui unico effetto  è l’incessante distruzione del pianeta in cui viviamo. Ne sono fiera e felice”. Questo per spiegare il significato di queste condotte alla luce delle stesse ammissioni degli imputati per cui è chiaro che la storia non è finita e non finisce sicuramente qua e neppure con questo processo.

“Mi preme sottolineare come a seguito dei fatti dell’8 dicembre 2005 (irruzione nell’area del cantiere di Venaus con provocazione di ingenti danni) viene istituito il tavolo istituzionale (…) e si decide di non avviare scavi nel cunicolo, sospendendo i lavori di Venaus (…) condizionando quindi i pubblici poteri” (…) “A meno che non si voglia addirittura sostenere che questa autorità pubblica solo a seguito dei reati interessati dai suoi provvedimenti ascolta qualche ragione e apre gli occhi perché se non si commettono dei reati le diversità di opinioni anche sostenute da decine di migliaia di manifestanti non interessano nessuno.”

Nell’atto di appello della Repubblica di Torino e nella relazione del consigliere relatore sono state sommariamente riassunte le vicende della TAV e cioè la sua ideazione, lo studio di fattibilità, convenzione paesi arco alpino, la creazione del gruppo Alpetunnel per la progettazione, l’inserimento del progetto tra quelli prioritari delle reti transeuropee, la commissione intergovernativa francia italia 1996 con relativo rapporto, gli accordi e le ratifiche tra italia e francia, la creazione della LTF [oggi TELT ndr], le varie delibere del CIPE con pareri favorevoli della regione e commissione impatto ambientale, la successiva creazione del tavolo istituzionale e dell’Osservatorio, i successivi punti di accordo di Pra Catinat, il progetto principale, definitivo, etc.. e anche i fatti delittuosi di diversa gravità rispetto a quello oggi contestato che hanno accompagnato le varie fasi. Qui mi preme solo sottolineare come a seguito dei fatti dell’8 dicembre 2005 e cioè i fatti di irruzione nell’area del cantiere di Venaus con provocazione di ingenti danni ai mezzi e ai materiali presenti e senza fare alcun riferimento a quello che aveva fatto oggetto della mia richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale, e comunque a seguito di questi fatti … viene istituito il tavolo istituzionale presideduto dal presidente del Consiglio e poi l’Osservatorio presieduto da Virano e poi si decide di non avviare gli scavi nel cunicolo, si sospendono i lavori di Venaus, si opera una revisione del progetto principale fino a che si abbandona del tutto il progetto originario e se ne adotta uno nuovo che poi non va bene neppure quello nell’ottica di chi lo contesta. Questo lo si dice solo per dimostrare quanto non sia vero che i fatti di reato non abbiano minimamente condizionato i poteri pubblici, li hanno condizionati eccome. E allora delle due l’una: o si è in presenza di pubbliche autorità, a partire dai governi che l’Italia ha avuto in tutti questi anni e che sono state di tutte le possibili immaginabili maggioranze politiche del paese, di centro sinistra, di centro destra, di tecnici, che sono particolarmente deboli di fronte alla pratica della illegalità e non sono assolutamente in grado di fronteggiarla, oppure alcuni fatti di reato commessi in materia hanno effettivamente avuto non solo una potenzialità ma una effettiva carica di condizionamento o di persuasione tutt’altro che indifferente. A meno che non si voglia addirittura sostenere che questa autorità pubblica solo a seguito dei reati interessati dai suoi provvedimenti ascolta qualche ragione e apre gli occhi perché se non si commettono dei reati le diversità di opinioni anche sostenute da decine di migliaia di manifestanti non interessano nessuno. Certo è che le modifiche intervengono solo dopo la commissione di fatti di reato che turbano l’ordine pubblico e allora ecco che qua ho fatto l’elenco dei fatti che hanno accompagnato, elenco che poi vi darò e che metterò a disposizione, su cui non mi intrattengo.

Voi sapete che uno dei punti essenziali, direi dei due più importanti di questa vicenda, è rappresentata dal pericolo per… l’attentato all’incolumità delle persone che stavano nel cantiere, sia che fossero forze di polizia sia che fossero operai che lavoravano nel cantiere stesso, nel famoso cunicolo, e si è detto… ma qua l’attacco è stato fatto solo alle cose non alle persone e non c’è stato un attentato all’incolumità delle persone. Per non stare a rileggere e ripetere tutte le dichiarazioni testimoniali rese nel dibattimento di primo grado che annoierebbero in modo incredibile voi giudici, mi avvalgo come parte integrante della requisitoria di un video che è stato proiettato anche… un po’ ridotto rispetto a quello, ed è stato messo.. qualche parola, trascrizione, con viva voce di qualche persona…

[parte filmato, si sentono le intercettazioni delle telefonate la notte del 13 maggio]

Allora, questa prima tranche che voi avete sentito evidentemente dimostra come sia stata fatta la programmazione, tant’è vero che non si indica, tranne un fugacissimo accenno alla località Ramat mai un posto, non si fa mai un nome, quindi si parla di incroci di sentieri ed evidentemente erano stati tutti sperimentati nella preparazione dell’attentato. Aggiungiamo una cosa che è importante.. tutte le schede come vi ho accennato è una assoluta casualità quella che ha portato ad acquisire queste telefonate perché presso la polizia di Bologna era sotto intercettazione una di queste schede ed era sotto intercettazione in un procedimento che riguardava un traffico di sostanze stupefacenti, ascoltando il 14 maggio queste registrazioni e vedendo ovviamente solo di quell’utenza che finisce con il 169 che era localizzata nella valle di Susa, zona del cantiere e visto che ovviamente la stessa mattina erano state dai mezzi di informazione dato grande risalto alla vicenda dell’attentato al cantiere di Chiomonte, ecco che molto diligentemente la polizia di Bologna si è premurata di informare i colleghi di Torino ed ha passato queste intercetazioni su cui poi sono state elaborate le indagini da parte della Digos e della Squadra Mobile di Torino. Ovviamente vedendo i tabulati di tutte le utenze che si erano messe in contatto con l’utenza 169 che era l’unica intercettata ma dai tabulati si ricostruiscono tante cose e uno dei dati che emerge è che queste schede erano state preparate e intestate a nomi fittizi già da alcuni mesi e sono state utilizzate e attivate il giorno primo maggio, il due maggio quando vengono fatti dei sopralluoghi, la mattina del 13 maggio in cui vengono anche ricaricate presso qualche istituto di credito, qualche bancomat o in altro modo, per essere utilizzate solo ed esclusivamente in questa occasione, il che vi indica il livello, il salto di preparazione, e anche dalle conversazioni vedete come ci sia un rapporto di uno a uno e non si sappiano chi siano, ciascuno ha un numero limitato di conoscenze di altri partecipanti, non  è quindi una manifestazione in cui si raccolgono tutti quelli volontari che vogliono andare per una manifestazione di dissenso ma è un piano fatto con notevoli capacità, notevole studio e seguendo anche le indicazioni di alcune linee guida che sono state trovate durante la perquisizione di uno degli imputati che servono appunto per le azioni che possiamo chiamare di opposizione e contestazione di guerriglia. Adesso andiamo avanti con il video .. questa è l’area del cantiere, la zona che vedete illuminata è quella limitata in cui si sono svolti tutti i fatti, che è inferiore ai 100 ai 200 metri e come vedete a fianco potete leggere la dichiarazione che ha reso il dott. Petronzi all’udienza del 9 ottobre 2014 e che vi illustra questo fotogramma e vi indica quindi come l’area fosse inferiore … non superiore a 190 metri e quindi era un’area in cui c’erano 72 persone in quel momento e poi potrete vedere successivamente come si sviluppa l’azione [prosegue il video].

L’attacco principale si svolge al cancello 8 bis, prego l’operatore di indicarlo con il cursore, è il punto centrale perché da questo cancello si entra nel cantiere e lì c’è un camminamento, una specie di balconata e sotto, a distanza di metri da questo, si apre il tunnel dove c’erano 9 operai che stavano lavorando che era il tunnel oggetto della contestazione anche perché si era in attesa di un arrivo per accelerare i lavori di una talpa, che avrebbe facilitato di molto e reso più rapido le esecuzioni di scavo. Vi aggiungo che , contrariamente ad un’inesattezza che si legge nella sentenza, in quel momento la lunghezza del cunicolo dove erano ristretti gli operai costretti a restare li’ fino a che per via dei fumi sono scappati fuori , era di 96 metri, non di 7,5 km… Andiamo avanti [prosegue il video che mostra i vari cancelli].

videoAreaCantiere

Qua l’attacco è avvenuto in questo modo, il punto nevralgico in cui sono entrati nel cantiere è il cancello 8 bis che vedete indicato con il cursore, ma è stato fatto… per ottenere questa irruzione è stato fatto un fuoco di copertura sui cancelli 4, 5 e 8. Quello che non si riesce a capire perfettamente per cui come sempre sarebbe opportuno dare una visione dei luoghi non si vedono i dislivelli, il cancello quattro è in basso, il cancello 5 è in alto, poi quando si lanceranno le bombe molotov si lanciano dall’alto verso il basso, è come se in un teatro si lanciassero dai palchi nella platea che è di sotto e quindi il cancello 4 è a livello del cantiere, il 5 è più su… anzi il più alto è il 4 e il 5 è il più basso (fa notare il consulente), Poi il cancello 8 si trova dall’altro lato , vedete segnati in colore viola, poi vedete il cunicolo che sta sotto alla balconata a cui si accede attraverso il cancello 8 bis. Vedete anche qua le dislocazioni che sono state indicate … i mezzi compressore, pickup e trivella… sia due operai che in realtà stavano come vedete nel cantiere a qualche decina di metri di distanza impegnati in altre operazioni, sia un operaio che era lì con un mezzo di trasporto, dopo di che la dislocazione delle forze di polizia e dell’esercito , i 10 della polizia che presidiavano i cancelli 8, 8ter in alto e quelli che presidiavano il cancello 4 e 5 che sono i carabinieri e due PS e c’è poi la pattuglia BRAVO dell’esercito che aveva una mobilità all’interno del cantiere. Andiamo avanti.  [Il video mostra le riprese delle CAM unitamente ad alcune testimonianze  nel corso del dibattimento in primo grado delle forze dell’ordine, es. PAGLIARO, RISSOTTO, GUERRINI ud. 14 luglio 2014, MARTELLO ud. 30 giugno 2014, ]

Pagliaro

Viene poi fatta sentire l’intercettazione tra Lucio A. e Andrea S. che sfuma (casualmente? ndr) sull’affermazione “non si voleva fare male alle persone“, poi si passa alla testimonianza di CIANCIULLI all’udienza del 14 luglio 2014. Poi Petronzi, che spiega la dinamica dell’attacco dal cancello 8 bis, con un gruppo che attaccava dai cancelli 4 e 5 dove c’era personale dell’arma dei Carabinieri.  Ancora l’intercettazione tra Lucio A. e Andrea S. “è stato complicato, ci abbiamo messo mesi”

PetronziAttaccoConsistito

Vorrei solo farvi presente che quando si dice mezzi, camionette di polizia o carabinieri o di esercito, per le regole che regolamentano l’attività in questi casi sul mezzo c’è sempre una persona o deve stare accanto al mezzo, i mezzi non devono essere abbandonati, quando sono in attività di servizio, non è stato attaccato in deposito, erano dei mezzi e la regola per cui o sopra o accanto al mezzo c’è sempre una persona (precisa PG Maddalena). Si ascolta poi la testimonianza di COPPOLA all’udienza del 13 giugno 2014., poi nuovamente Petronzi che all’udienza del 9 ottobre 2014 spiegava la dinamica dell’azione “di sotto c’erano in totale 11 operai, 9 all’interno e 2 all’esterno”. Poi la testimonianza di De Marco (ud. 13 giugno 2014) “sopra quel cancello sono state lanciate delle bottiglie incendiarie, una è andata contro l’autostrada, l’altra contro il cancello … sono esplose tutte e due… a domanda lei è stato attinto risponde “no, perché abbiamo visto che c’era del fuoco e ci è stato ordinato di fare un passo indietro… se fossi stato vicino al cancello avrei rischiato di prendere fuoco”. Poi la testimonianza di FRATTINI “siamo stati fatti oggetto di materiale pirotecnico di vario tipo e anche una bottiglia incendiaria che è andata a cadere nei pressi del pilone immediatamente adiacente al cancello esplodendo e prendendo fuoco“. Poi Di Palma, 13 giugno 2014, “sotto il viadotto autostradale c’erano persone che avevano bloccato il cancello e facevano lancio di bottiglie incendiarie… all’interno del sito c’erano due persone travisate che lanciavano molotov verso l’imbocco del cunicolo esplorativo dove ha preso fuoco il compressore”.

Io volevo dire, in aggiunta, che per quanto riguarda i gruppi di fuoco e per dire come era stato organizzato, gli assalitori non solo lanciavano petardi, bombe, bombe carta e pietre… ma avevano anche chiuso i cancelli in maniera che non potessero uscire e diciamo andare al cancello 8 bis per poterli prendere alle spalle … era stata fatta un’operazione da un lato tranciando al cancello 8bis la rete di recinzione e quello che appunto la teneva chiusa, dall’altro a loro volta chiudendo per impedire l’uscita di carabinieri e polizia che andassero in aiuto sia dall’esterno della recinzione sia dall’interno c’era tutto un percorso impervio ma soprattutto impedivano di intervenire perciò dovevano essere impegnati con il fuoco di copertura. Riparte il video con la testimonianza di RUMMA udienza 14 luglio 2014. Poi LUNGUS, CAVALLARO (16 luglio 2014) “ci siamo riparati all’interno di una baracca… e abbiamo arretrato anche il veicolo”. Poi Guerini (14 luglio)  [ Qui tutto il resoconto del 14 luglio 2014 ] “ricordo di aver visto alcune molotov… in direzione del cancello 4″.  Poi DI PAOLA (16 luglio 2014) , LEGA (14 luglio 2014), “e quelle erano le bottiglie incendiarie che hanno lanciato verso di noi”. Ancora Petronzi all’udienza del 9 ottobre… poi El Acham all’udienza del 30 giugno 2014 “mai visto nella vita… parlavano che doveva uscire che c’è fuoco di qua… scendeva fuoco dal cielo”. Poi la testimonianza di PERRI (operaio) all’udienza del 30 giugno… Ancora Petronzi “tra i primi giunti in quel posto c’erano due militari dell’esercito”, le immagini mostrano una fiammata, PG Maddalena “Qui vedete l’effetto del lancio delle bombe” . PAGLIARO all’udienza del 13 giugno “bottiglie incendiarie, più di 7, una molto vicino a me, nella mia direzione perché ero sotto il cunicolo esplorativo perché all’interno c’erano degli operai”, a domanda risponde “a meno di 10 metri da me, ho fatto qualche passo indietro ma poi mi sono focalizzato sulle persone all’interno, rispondendo alla domanda se ha dovuto ripararsi.. assolutamente si. La molotov proveniva da sopra..” (la registrazione audio riporta la testimonianza di Pagliaro con le domande del PM Rinaudo). IBELLO C., ESPOSITO SPECCHIA (udienza 13 giugno)… a domanda del PM risponde “verso di me solo petardi e pietre”… “le bombe incendiarie verso il sergente maggiore PAGLIARO”. LO CICERO, udienza 13 giugno 2014, “artifizi pirotecnici, inizialmente venivano dalla baita, visto che il mezzo era sotto tiro abbiamo pensato di spostarlo leggermente oltre”. RISSOTTO, udienza 13 giugno 2014, “ho notato 4 individui .. due erano dal quadrante G4, entrati dal cancello che era nominato 8bis, quello sopra l’ingresso della galleria nel quadrante G4 e ho visto proprio la bottiglietta cadere nei pressi del generatore di corrente che poi è stato incendiato”. LANDRISCHINA, ud. 13 giugno 2014, “io ero autista ho dovuto indietreggiare con il mezzo perché ci arrivava di tutto in quel frangente, lanciavano all’indirizzo dei mezzi che erano sottostanti, le molotov arrivavano da sopra.. “. Ancora la testimonianza di EL ACHAM (operaio) all’udienza del 30 giugno 2014.  ROCCIA M (operaio), udienza 30 giugno 2014. “il fumo proveniva da un compressore che stava bruciando… “.
Maddalena: vi dico subito che dove c’è il cielo giallo, in realtà pare dica telo giallo, che è la conduttura che porta l’aria dentro al cunicolo. OCCHILUPO: c’erano degli operai…che subito avvolti dal fumo di queste bottiglie incendiarie che nel frattempo avevano colpito… c’era una vettura che hanno spostato immediatamente”.  PAGLIARO (udienza13 giugno) “noi abbiamo maschere antigas, aveva preso fuoco il gruppo elettrogeno, il fumo stava entrando nel cunicolo esplorativo”.

PagliaroOperaiMaschere

ESPOSITO SPECCHIA (ud. 11 giugno) C’erano gli operai… tentavano di uscire ma il gruppo elettrogeno aveva preso fuoco e non potevano uscire a causa dei fumi e sono stati tirati fuori dal nostro comandante della pattuglia.. LO CICERO (13 giugno 2014).. “c’era anche un serbatoio di gasolio che era nei pressi del compressore”. SIBILLE (udienza 30 giugno) “Io stavo entrando in galleria, ho cominciato a vedere le fiamme fuori, erano più o meno le 3 di notte quando entrava la betoniera in galleria, che ci siamo accorti quando la macchina entrava.. non ricordo se era già arrivata o no, fuori dall’imbocco si è visto il fuoco, incendio, fiamme… “. CURCIO P, udienza 30 giugno 2014… “Fuoco, c’era la ventilazione che si stava incendiando…. dentro la galleria vedevo fuoco…”. PLANO F udienza 30 giugno… “all’interno della galleria c’era fumo.. l’aria era irrespirabile..”. SIBILLE F (30 giugno) c’era fumo, ho visto una molotov, ricordo anche la marca era della Moretti, inesplosa.

SibilleMoretti

CAFA udienza 30 giugno, “il caposquadra ha preso l’estintore ed è andato per spegnere il compressore poi non c’è riuscito, un altro ragazzo è andato a spegnere vicino perché si stava incendiando qualcosa..avevamo paura d’uscire poi siamo usciti perché non si poteva più respirare”. El ACHAM 30 giugno “il compressore l’ho spento io con Cafa e PLANO… poliziotti anche.. c’era anche nostro furgone se non abbiamo tirato al momento giusto si brucia anche nostro. CURCIO, udienza 30 giugno.. “sono uscito, c’era l’estintore… abbiamo preso l’estintore e iniziato a spegnere la ventilazione perché la prima cosa da fare è mettere in salvo la squadra, quelle bottiglie non so come le chiamano, incendiarie, non so il nome specifico che mettono dentro della benzina,”.. BIVOLA (ud. 30 giugno) siamo arrivati quasi fuori, c’era tanto fumo, siamo tornati indietro e abbiamo aspettato un po’ ma in galleria c’era altro fumo”.  Ancora Petronzi all’udienza del 9 ottobre “un soggetto che si affaccia da sopra il cunicolo, quelli non sono razzi ma sono molotov perché c’è il tipico stoppino acceso, invece questa luminosità forte che si vede in basso a destra è provocata da persone che stanno danneggiando….” OCCHILUPO (udienza 13 giugno) Quante bottiglie ha visto lanciare? Almeno cinque, verso l’8 bis.. tutte verso il cunicolo esplorativo e una nella mia direzione..”  D’AMORE, ud. 14 luglio 2014..

Ancora intercettazione Lucio A. e Andrea S. “le fatiche più grandi della mia vita”

Sul monitor ancora immagini della CAM1, sono le 3:17 del 14 maggio 2013. Inquadrato il cancello 8 bis., viene mostrato il posizionamento nell’area del cantiere. Petronzi: Questi fuochi sono quelli provocati dalle molotov oppure le molotov avevano attinto gli obiettivi, mi riferisco al compressore… poi c’era anche una trivella sulla quale si stava sviluppando un principio d’incendio”.

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“Un inferno durato due minuti e mezzo”

Sul video scorrono le immagini delle 3:18, PG Maddalena “Questo è il momento in cui è finito, nel DVD di cui vi lascio una copia c’è un’ulteriore parte che riguarda il seguito dell’intercettazione per tutto il lavoro che è stato fatto e che dura fino alla mattina per coprire la fuga e cioè le attese, le macchine che dovevano venire e tutto sempre con quel linguaggio molto cauto e molto attento che era diretto a non… a evitare qualunque riconoscimento di fare i nomi nel caso in cui ci fossero state delle intercettazioni e tutta questa attività dura fino alle prime ore del mattino e nel filmato ci sono pure queste conversazioni che sono state registrate e che voi avete in atti. Per guadagnare tempo evito di farvele vedere comunque sono da sentire più che da vedere, ma sono a disposizione. Credo che dalle immagini che avete visto e che non sto ulteriormente a commentare credo sia abbastanza chiaro di quel che è successo quella notte nel cantiere, tenete presente che tutto si è svolto nello spazio di 2 minuti e mezzo, tutto questo che non so come definire, INFERNO che avete visto ma è durato solo due minuti e mezzo perché, e si ricava dall’intercettazione di Lucio A., doveva dare il segnale della fine operazione una trombetta.. una trombetta che è suonata così, per errore, per sbaglio, si parla nelle intercettazioni, due minuti e mezzo prima… e quindi c’è rimasta.. sono andati via.. ma l’azione era programmata per il doppio del tempo e quindi anche con quello che voi potete immaginare perché questo era il quadro che doveva essere fatto. E che quindi il tempo previsto era… tant’è che ci sono poi le lamentele di Lucio A. sul fatto che nel programma c’era di distruggere almeno 2 o tre mezzi delle forze dell’ordine però non ci si è riusciti e quindi l’operazione sotto questo profilo è stata un mezzo insuccesso e lo spiega con questo squillo di tromba che è stato intempestivo ed ha accelerato la fine delle operazioni. A questo punto prima di riprendere chiederei 5 minuti di sospensione e possiamo riprendere alle 11:45 se la corte è d’accordo.

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” In quasi cinquant’anni di mia esperienza professionale non ho mai visto, ma dico proprio mai, negare la sussistenza del delitto di attentato alla persona”. “Dolo diretto, dolo eventuale e dolo intenzionale, stiamo parlando su quello che sta nella testa delle persone che agiscono”.

11:50 si riprende. Dobbiamo a questo punto vedere se sussistono le condotte di cui al 280 e 280 bis, attentato all’incolumità della persona e mi verrebbe da dire non so se qualcuno di voi fosse stato lì al posto di quelle forze dell’ordine e di quegli operai non avrebbe pensato a qualche pericolo per la propria incolumità e ad un’attentato alla propria incolumità. Comincio da lì invece che dalla finalità di terrorismo di cui parlerò dopo perché la sentenza nega la sussistenza dell’attentato alla vita della persona prima della finalità di terrorismo e quindi preferisco partire dalla condotta.. se in quel che avete visto c’è stato un attentato alla incolumità di una o di più persone. Allora debbo qui dire che in quasi cinquant’anni di mia esperienza professionale non ho mai visto, ma dico proprio mai, negare la sussistenza del delitto di attentato alla persona che è un qualche cosa di diverso e di molto anticipato, secondo me ma non solo secondo me, rispetto al delitto di tentato omicidio e di tentate lesioni, e dico che non l’ho mai visto negato in particolare negato sotto il profilo dell’elemento obiettivo in tutti i casi di attacchi  a sedi, località, siti, nel momento in cui nel sito si trovavano delle persone, che fossero all’esterno come all’interno di un determinato ufficio o di un determinato locale. E mai mi è capitato di vedere come in questo caso, ma sarà per mia mancanza di conoscenza, di discutere e discertare di distanze, di metri, di recinzioni, di tiro lungo o corto, di indirizzo all’uno piuttosto che all’altro bersaglio perché quando si attacca un cantiere si attacca tutto quello che c’è dentro anche perché le persone non sono statuine immobili, entrano, escono, si muovono e quindi non c’è nessuno che possa immaginare in anticipo i loro movimenti. Lo dico perché qua c’è stata in primo grado una discussione sulla vicinanza, lontananza, etc, quando c’è stato quello che è un attacco al cantiere con 72 persone dentro. Francamente non immaginavo che si potesse mettere in dubbio l’attacco alle persone, indipendentemente dalle finalità. E parlo per essere chiaro, perché ho cercato… ho trovato una sentenza relativa a fatti di BR di vecchio tipo di un attentato a una caserma dei carabinieri nel cui cortile venivano lanciati due ordigni esplosivi senza provocare nessun danno alle persone, attentato alla incolumità ,ma anche quello che è stato fatto e di cui ho la sentenza in appello passata poi in giudicato, quello che è stato l’atttacco alla base militare di Aviano e in cui la condotta che era stata contestata anche questa arriva nel cuore … verso mezzanotte, in cui era stato fatto un attentato di militari, io leggo dal capo d’imputazione, diversi di nazionalità statunitense, alloggiato presso la base Nato di Aviano esplodendo colpi di pistola calibro 7,65 e facendo esplodere una bomba a mano in direzione di una palazzina adibita ad alloggiamento dei militari presenti all’interno della palazzina. Questo attentato non ha provocato nessuna offesa all’incolumità delle persone, ciò nonostante è intervenuta la sentenza di primo grado appello Cassazione che ha ravvisato il reato di cui all’art. 280 del codice penale. Allora a me pare chiaro perché nel codice non c’è una nozione che venga fornita di attentato , sotto il verbo attentare… ci sono un sacco di discussioni in dottrina dove ovviamente ciascuno poi cita come migliore dottrina quella che sostiene la su tesi e quindi io risparmierò di fare nomi e cognomi della dottrina… c’è tutto il discorso se ci vogliono i requisiti del tentativo, art. 56 cp, aver compiuto atti idonei oppure se è più anticipato… Allora a me non par dubbio, cominciando a ragionare e mi rivolgo soprattutto ai giudici popolari che debbono dire la parola definitiva sul merito della vicenda, quindi dovranno dire se c’è stato un attentato alle persone, ma a me non par dubbio che l’uso del verbo attentare stia ad indicare la tensione dell’autore di una determinata condotta verso un certo risultato. Quindi non c’è assolutamente dubbio che quel risultato non importa se poi ottenuto o non ottenuto perché non si richiede che il risultato sia stato ottenuto, debba essere oggetto come si dice di dolo diretto e non solo di dolo eventuale. Ammetto e riconosco che non sia sufficiente il dolo eventuale, cioè l’accettazione del rischio, ma sono costretto purtroppo per i giudici togati sarà del tutto inutile e una perdita di tempo di qualche minuto ma debbo spiegare perché qualche volta sul punto sorgono degli equivoci, che sui banchi di scuola noi studiamo la distinzione tra quello che è dolo eventuale, tra quello che è dolo intenzionale e tra quello che è dolo diretto che è un dolo diretto sia da quello eventuale che da quello intenzionale e stiamo parlando di quello che sta nella testa delle persone che agiscono. E allora è il dolo intenzionale quel dolo che fa sì che l’evento verso cui sia diretta la propria attività sia lo scopo della azione. Per esempio voi lo trovate anche ed è significativo nel delitto di strage di cui all’art. 422 in cui vengono puniti gli atti che pongono in pericolo la pubblica incolumità , ma precisa al fine di uccidere, Cioè ci vuole la particolare finalità, quello è il dolo intenzionale, io voglio ottenere il risultato che quel determinato risultato che è quindi l’uccisione della persona. Questo è il dolo intenzionale in cui l’evento, la prospettazione dell’evento è lo scopo per cui io commetto una determinata azione. Invece il dolo eventuale si ha quando io accetto il rischio di commettere , di avere un certo effetto, quindi anche il rischio di cagionare la morte o le lesioni di una persona, ma questi non sono lo scopo della mia azione e io accetto il rischio più o meno sperando che non succeda. Discorso che era stato fatto proprio in queste aule a proposito del processo ThyssenKrupp ma non vi starò a fare poi la discussione poi del dolo eventuale e della colpa cosciente. Il dolo diretto invece si ha in quel caso, che è la terza via, in cui il soggetto agente non vuole l’evento come scopo della sua azione ma sa che la sua azione è destinata a provocare quel determinato evento e la fa nonostante che lui abbia questa consapevolezza. Quando ero sui banchi di scuola dell’Università l’esempio che usava fare il prof. Gallo che era il nostro maestro qui a Torino era quello del bandito in fuga che improvvisamente si trova la strada  sbarrata da qualche ostacolo e tuttavia pur volendo scappare accetta di investire la persona perché altrimenti è costretto a fermarsi e ad essere catturato. In questo caso non è che il fine dell’azione sia quello di investire la persona ma la persona viene consapevolmente brutalmente investita per conseguire un altro fine diverso. E questa sottile distinzione la ritrovate proprio nello scritto dell’ordinanza del riesame oggetto del ricorso per Cassazione ultimo, quello che abbiamo atteso e che è stato depositato qualche giorno fa, perché l’estensore dell’ordinana del tribunale del riesame dice, parlando del reato di cui all’art. 280 bis, che in quel caso lì non solo c’è il dolo diretto ma addirittura il dolo intenzionale, perché il danneggiamento era lo scopo dell’azione. E quindi voglio dire era ben presente nella testa dell’estensore questa triplice distinzione. E vi dico.. che ho trovato subito… poi se volete ve la sporgo e ve la cito, una sentenza recente del… in tema di attentato…. ve la leggo.. in caso di dolo diretto in materia di attentato, diverso dal dolo intenzionale. Sentenza del 14 ottobre 2008, numero 45499 della sezione IV della Corte di Cassazione in cui io vi leggo la massima ma ho l’intera sentenza si dice che integra il delitto di attentato alla sicurezza de itrasporti in questo caso era il 432 del cp che pure è un reato di attentato, la condotta di chi per facilitarsi la fuga da un treno dove aveva perpetrato dei furti chiude i rubinetti di conduzione dell’aria compressa che alimenta l’apparato frenante delle carrozze obbligando in tal modo i macchinisti ad azionare il freno d’emergenza e far proseguire il convoglio a bassa velocità fino alla più vicina stazione atteso che tale condotta determina una situazione gravemente pregiudizievole per la sicurezza del treno e dei viaggiatori. Chiaramente il ladro non aveva nessun dolo intenzionale di attentare, anche perché c’era anche lui, perché correva il rischio anche lui… per la propria incolumità , ma dato che il suo scopo era di riuscire in ogni caso ad agevolare la fuga ed è chiaro che per buttarsi dal treno deve aspettare che vada  a bassa velocità, ecco che ha tenuto questo comportamento in cui gli è stato attribuito e condannato per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti nonostante che sicuramente il suo scopo non fosse quello di provocare disastri, lesioni etc etc, anzi, sperando addirittura il contrario ma dato che consapevolmente ha tenuto quella condotta ecco che gli è stata attribuita la responsabilità sotto il profilo dell’attentato. E allora aggiungo qui, per incidens, che con riferimento alla fattispecie di cui all’art, 280 bis è certo che i soggetti agenti hanno agito non solo con dolo diretto ma come c’è anche scritto con dolo intenzionale. E allora torniamo all’art. 280, che cosa significa attentato alla incolumità… e cioè qual è l’evento che deve essere l’oggetto dell’attentato e quindi che deve essere oggetto di rappresentazione e volizione diretta da parte del soggetto agente cioè quello che io voglio ottenere non come scopo dell’azione ma quantomeno con la certezza che la mia azione provoca quell’evento. Allora ci si deve chiedere se quel che si vuole sono la morte o le lesioni delle persone o più semplicemente se si vuole il rischio che si verifichino questi eventi. Il rischio non è solo eccezionalmente ed eventualmente accettato ,ma si vuole che il rischio sia la conseguenza della mia azione. Non sto qui a mettere in discussione se, come sostengono le decisioni della Corte di Cassazione intervenute nel presente procedimento, la nozione di attentato sia sostanzialmente corrispondente a quella di tentativo e, debbo dire .. che l’uso di questa terminologia invece che dell’altra è indicativa del fatto che proprio non è detto che si tratti della stessa cosa. E voglio anche concedere, anche se non ne sono convintissimo, che per commettere un reato di attentato alla incolumità della persona si debbano compiere diretto in modo non equivoco a un determinato evento come art. 56 cp. E ammetto anche, nonostante una lunga giurisprudenza in senso contrario, che quando c’è il tema di reato attentato con tentativo non ci sia il reato con dolo eventuale… in un certo periodo era ammesso che si potesse avere tentativo anche con dolo eventuale e cioè con l’accettazione del rischio di provocare un certo evento poi la giurisprudenza si è arrestata in altro senso ma questo è quanto. Ma quello che io mi chiedo è se in realtà non ci sia un qualche cosa di diverso e l’evento non sia proprio esattamente la morte e o le lesioni ma sia lo stesso rischio di morte o di lesioni. Nel caso di dolo diretto, dolo alternativo chiamatelo come volete ma comunque con la rappresentazione certa dell’esito della condotta, del fatto che si metta a rischio l’incolumità delle persone. Allora io mi chiedo, se non ci fossero le famose affermazioni di Lucio A. nell’intercettazione ambientale, su cui poi tornerò un attimo…. che secondo me quelle dichiarazioni negano solo il dolo intenzionale, non sono negative di dolo diretto inteso nel senso che ho detto, qualcuno di voi avrebbe mai messo in dubbio o metterebbe in dubbio, vedendo il filmato che vi ho fatto vedere e che vi invito a rivedere e magari rivedere più volte in camera di consiglio, che con la condotta in questione gli imputati volessero ATTENTARE alla INCOLUMITA’ delle persone che erano presenti nel cantiere, che lavoravano lì, chi come addetto ai lavori, chi a protezione del cantiere e delle persone in uno spazio così ristretto, meno di 200 metri e in un numero di decine di persone? Ammesso e non concesso che gli imputati non avessero come scopo della propria azione la vita e l’incolumità delle persone e che quindi non fossero animati da dolo intenzionale, dopo aver visto quel filmato francamente ne dubito non molto ma moltissimo, ma volessero la distruzione, che hanno detto di volere come scopo , di alcune camionette delle forze dell’ordine accanto o sulle quali c’è sempre una persona e alcuni mezzi dell’impresa incaricata dello scavo, ma voi pensate che qualcuno se la sentirebbe di dire che quando si fa un attacco di questo tipo si vogliono congiuntamente i due risultati? Cioè si vuole da un lato il daneggiamento dei mezzi, dei simboli del cantiere, di tutti i mezzi che ci sono li’, le camionette dei carabinieri etc etc e dall’altro anche il porre a rischio l’incolumità di chi si trova dentro il cantiere ed è un cantiere in cui si lavora 24 ore su 24 senza alcuna soluzione di continuità. E proprio perché programmato da mesi, frutto di osservazioni e controlli al punto che dicono se sono stati spostati ultimamente i mezzi, è chiaro che gli autori  e lo dichiara la stessa sentenza del riesame, sapevano perfettamente che c’erano lì dentro delle persone che lavoravano e, guardate bene, l’attentato non è stato fatto su un posto dove mancassero le persone, dove c’era un deposito e magari in quel deposito per errore c’era una persona e si accetta il rischio che ci sia una persona, ma lì è un posto dove ci devono stare 70 persone e viene fatto l’attacco quando si sa tutto questo. Il fatto è a mio parere che l’oggetto dell’attentato e quindi del dolo di attentato non è tanto la morte o le lesioni della persona bersaglio ma, ancora prima, il pericolo che vi possono essere queste conseguenze. In altre parole la volontà del soggetto agente deve essere diretta , avere ad oggetto non l’abolizione del danno ma l’abolizione diretta del pericolo del danno.

[ndr vi sembrerà che vada fuori tema, ma quando sento queste parole me ne vengono in mente altre… per qualche ragione e senza cadere nel vittimismo mi tornano alla mente quelle parole pronunciate, questa volta da appartenenti alle forze dell’ordine e videoregistrate dalla stessa polizia scientifica, fonte affidabile, con le quali danno ordine di “sparare in faccia” a manifestanti in occasione della manifestazione del 3 luglio 2011. “Lo vedi quello? Sparagli in faccia…”. Sapevano benissimo che dietro quella faccia c’era una persona… sapevano anche che con quel gesto avrebbero attentato all’incolumità delle persone… erano quindi animati da dolo intenzionale?. Tu chiamale, se vuoi, divagAzioni… ndr] . Torniamo alla requisitoria del PG Maddalena.

Vi leggo qua, in tema di attentato alle persone, una sentenza che a proposito del 280 dice esplicitamente che trattasi di condotta che pone in essere … pericolo attraverso atti programmati .. che il risultato è una conseguenza di una o più concatenate azioni umane, ognuna delle quali se suffragata dall’elemento soggettivo compone … all’attentato… [non riesco a seguire, ho le mani congelate ndr] … e quindi tenendo conto ai fini dell’idoneità anche del concorso di fattori eventuali atteso il fine della norma mirata a prevenire non solo il danno , bensì l’insorgenza di una semplice situazione di pericolo. Cioè quello che è attentato all’incolumità significa mettere in pericolo l’incolumità delle persone, questa è la ragione per cui si usa questo termine. E che questa sia la volontà del legislatore a me sembra indubbio, sono andato a leggermi le altre norme in materia di attentato, espressione usata in alcuni articoli del codice, e appunti mi viene offerta in particolare dall’art. 432 che vi ho già citato… voi vedete che l’art. 432 ha nella rubrica l’indicazione di attentato alla sicurezza e poi dovendo descrivere la condotta  scrive testualmente la norma “chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti” quindi è il mettere in pericolo l’incolumità della persona,. Questo cosa significa, che non sarà necessario il dolo intenzionale ma è necessaria la volontà di porre in pericolo l’incolumità e la vita, cosa di cui mi sembra che non si possa dubitare nel caso di specie di cui voi avete visto il filmato che ha descritto e vi ha fatto rivivere i momenti di quello che è stato. Se riflettiamo un attimo e pensiamo a quel che abbiamo visto e quel che è accaduto è a mio avviso impossibile pensare che chi ha agito non si sia rappresentato che i soggetti operanti all’interno del cantiere correvano comunque non solo un ipotetico ed eventuale rischio per la loro incolumità ma un concreto serissimo pericolo in quel momento.

E debbo dire, e qua arriviamo a fare un passo più avanti, che secondo … è impossibile pensare che chi ha agito non si rappresentasse lo spavento delle persone che si trovavano lì, non è che abbia pensato “ah ma quelle tanto stanno tranquille” e sicuramente non è che pensassero che si spaventavano per la distruzione di una camionetta o di un compressore o di altro mezzo di trasporto o di lavoro, cioè non è che vedevano solo il pericolo per la proprietà della ditta o dell’esercito o delle ffoo, sì, rappresentavano il rischio, il pericolo corso per la propria incolumità. Questo lo avete sentito ovviamente dalla loro voce, ma voi pensate che chi ha agito non volesse questo spavento? Non volesse provocare questo spavento? Perché è proprio il rischio per la persona e la consapevolezza da parte dei destinatari del rischio per la propria incolumità quello che si voleva provocate con l’attacco al cantiere che, come ho detto ma ripeto, restando sbalordito dell’esito del primo grado .. evidentemente vale la pena di ripeterlo, come un attacco al cantiere significa l’attacco a tutto quello che c’è dentro, uomini e mezzi, specie in uno spazio come quello che avete potuto vedere. Ed è proprio perché si vuole quantomeno questo pericolo e lo spavento per questo pericolo che si fa l’operazione non nelle zone dove le persone non ci sono ma nelle zone dove ci sono tante persone tra lavoranti e forze dell’ordine.

“Gli imputati non possiamo trattarli da ragazzini o ragazzacci ribelli, riottosi che fanno scherzo di cattivo gusto. Sono persone serie, pericolose ma serie. Sono in particolare capaci di elaborare un pensiero politico, di attuare un’azione politica. Tanto di cappello”. Colpo di scena, insomma: il ribelle pensante…
Questa è l’azione, non sviliamola come è stata svilita dalla sentenza di primo grado”. E chiede una condanna a 9 anni e 6 mesi, perché “sono persone dotate di intelletto, ragione, serietà professionale nella loro attività politica”

Allora io voglio qui aggiungere una cosa, gli imputati non sono dei bambini capricciosi o dispettosi, quel che hanno fatto non è stata una cosa… goliardata, sono persone di cui non condividiamo, non condivido neppure un’idea, non condivido sicuramente gli scopi, non condivido assolutamente i metodi, ma non possiamo trattarli da ragazzini o ragazzacci ribelli, riottosi che fanno scherzo di cattivo gusto. Sono persone serie, pericolose ma serie, capaci di elaborare e progettare e attuare quelle che non sono ragazzate, non è l’attacco al compressore, non è il non far funzionare una certa cosa o fare un dispetto, ma sono in particolare capaci di elaborare un pensiero politico, di attuare un’azione politica, di adottare una strategia di combattimento, tra l’altro come avete potuto vedere e come apprezzerete al computer vedrete il seguito di questo filmato, e è una strategia molto raffinata e debbo dire, non vorrei dire con tanto di cappello ma sotto questo profilo posso dire questo. Se non ci fosse stato il colpo di fortuna della intercettazione per tutt’altra causa operata dalla polizia di Bologna e su cui si interroga l’Alberti Lucio in quella conversazione per dire di chi sarà la colpa che hanno individuato quella SIM che è stata poi oggetto dell’intercettazione e l’hanno ricollegata a noi perché uno di loro, mi pare nei suoi colloqui fosse il M., è andato a comprarla da uno che spaccia stupefacenti e ha dato una sim non pulita e questo è stato il guaio. Ma se non ci fosse stata questa piccolissima imperfezione in un piano strategico sicuramente molto raffinato io debbo dire che sono assolutamente sicuro che il procedimento si sarebbe concluso molto verosimilmente con un’archiviazione per essere rimasti ignoti gli autoridel reato. Allora premesso questo a riconoscimento delle capacità e della serietà , perché questi imputati vanno trattati da persone serie e non da fessacchiotti che combinano la marachella , ma responsabili che orgogliosamente dal loro punto di vista rivendicano questa attività e allora io voglio fare un passo in più e vi voglio chiedere .. non si è voluto punire qualcuno di un certo comportamento per qualche cosa o vendicarsi di un torto subito o fare un dispetto, si vuole fare un’azione politica nel senso proprio del termine perché con quell’azione politica, attacco al cantiere, si vogliono ottenere… e per ottenere bisogna passare attraverso il timore per la propria incolumità delle persone o almeno di alcune persone forze dell’ordine, maestranze operaie, come passaggio attraverso questo determinati risultati di natura politica, questa è l’azione, non sviliamola come è stata svilita dalla sentenza di primo grado, ben sapendo ovviamente perché sono delle persone serie, non benpensanti nella nostra accezione del termine ma esattamente il contrario, ma perché sono persone dotate di intelletto, ragione, serietà professionale nella loro attività politica, che non è con quell’azione che otterranno qualche cosa di importante e definitivo ma che sanno bene che quell’azione è una goccia ma, come tutti sapete, passando di goccia in goccia si arriva a quella che fa traboccare il vaso e lo sappiamo benissimo perché tutte queste esperienze le abbiamo viste. E del resto, aggiungi questo e aggiungi questo anche la goccia scava la pietra. Perché se le persone del cantiere si spaventano, e le forze dell’ordine, e non vogliono più essere costrette a lavorare in quelle condizioni di insicurezza, se gli uomini delle forze dell’ordine protestano perché anche a loro non piace rischiare tutti i giorni la loro vita e incolumità per cui meritano tutta la nostra riconoscenza, forse… se i politici si rendono conto che proseguire a tutti i costi nei lavori può significare uno stillicidio di attacchi continuo, a distanza di pochi giorni uno dall’altro, ecco che forse anche i pubblici poteri potranno cominciare a prendere in considerazione l’idea che a quell’opera si possa rinunciare.

Foto Roberto Monaldo / LaPresse11-04-2013 RomaPoliticaRai Uno - Trasmissione tv "Porta a Porta"Nella foto Matteo Renzi, sullo schermo, BersaniPhoto Roberto Monaldo / LaPresse11-04-2013 Rome (Italy)Tv program "Porta a Porta"In the photo Matteo Renzi

Matteo Renzi a Porta a Porta nel maggio 2013 sul TAV “non dico che sia dannosa ma sicuramente inutile, si tratta sicuramente di soldi mal spesi”

Io conosco un sacco di opere a cui si è rinunciato a seguito di ANCHE azioni illegali, tanto più se questa operazione è ritenuta, come all’epoca venne ritenuta, inutile se non dannosa dall’astro emergente della politica in quei tempi cioè il futuro presidente del consiglio Matteo Renzi che come voi sapete, anche qua cito fonti aperte, internet,  lo disse a Porta a Porta nel maggio 2013, disse che lui la TAV la trovava un’opera inutile “non dico che sia dannosa ma sicuramente inutile, si tratta sicuramente di soldi mal spesi” e sempre da fonti aperte questo pare lo avesse scritto nel libro edito in quei giorni dopo l’attentato, una decina di giorni dopo, “Oltre la rottamazione”. E allora è chiaro che tornando a noi… per ottenere quello scopo di far tornare indietro o di entrare nell’ordine delle idee che poi non è detto che quella della costruzione della linea ferroviaria lione torino sia una cosa da fare a tutti i costi ma si può tornare indietro, è chiaro che per ottenere questo scopo non bastano solo fatti di danneggiamento, ma ci vuole qualche cosa di più di qualche cosa di molto più eclantante, di molto più evidente, di qualche cosa che non si limiti all’attacco al compressore che, per quanto importante sia resta pur sempre un semplice compressore. Ma è necessario qualcosa che determini spavento nelle persone, almeno in un certo ambito, e quello che può spaventare le persone non è certamente la sorte di un compressore o di una camionetta dei CC ma è il pericolo per la incolumità e quindi a mio avviso è sbagliato ritenere che non sia sufficiente all’integrazione di cui all’art. 280 cp, non è necessario che si verifichi la morte, né le lesioni ma basta che si verifichi il PERICOLO per la INCOLUMITA’ delle persone.

Il potere della suggestione. “ma voi immaginate che non ci fossero state le dichiarazioni di Alberti Lucio, avreste detto che quegli atti erano diretti in modo non equivoco a cagionare il pericolo per l’incolumità delle persone?”

E non c’è dubbio, a mio avviso, che nel caso di specie sia stata volontariamente messa in pericolo l’incolumità delle persone. Debbo dire a questo punto che nell’ordinanza del tribunale del riesame si sostiene, e a mio avviso qui sta uno delle cose su cui dissento, dice che in realtà non si può ravvisare in capo agli agenti il dolo diretto di cagionare lesioni personali difettando il requisito della univocità degli atti…. ma voi immaginate che non ci fossero state le dichiarazioni di Alberti Lucio, avreste detto che quegli atti erano diretti in modo non equivoco a cagionare il pericolo per l’incolumità delle persone? Gli atti sono assolutamente inequivoci e per questo contraddicono le dichiarazioni di Alberti Lucio, è solo che sulla base di quelle dichiarazioni sicuramente spontanee si è ritenuto che nonostante la non equivocità degli atti che tradizionalmente si richiede proprio per verificare le intenzioni, e tuttavia credendo a quel che ha detto lui si ritenesse che non ci fosse e come ho già anticipato quello che escludono è il dolo INTENZIONALE ma NON il DOLO DIRETTO anche perché il dolo diretto ha per oggetto la rappresentazione del pericolo per la incolumità personale.  E allora se così è è evidente che questo spavento per la propria incolumità, più o meno esteso che fosse, aveva una prospettiva nella mente di coloro che hanno agito che era una prospettiva in ogni caso sicuramente positiva… per il movimento, come dicono loro con un risultato politico positivo, tant’è che sia pure ridotto, alberti lucio vanta il risultato politico ottenuto perché questo fa sì che i pubblici poteri siano poi o costretti, la costrizione la subiscono, o a rinunciare al progetto con i danni che agli occhi degli stessi uomini politici ne derivavano e che non erano… non erano sicuramente … lo escludo solo quelli di caratteri economico, anzi, devo dire.. io non so se quando sarà realizzata la ferrovia non so in che anno, ho sentito parlare di 2027, come epoca in cui sarebbe realizzata, alla fine non sia venuta a costare molto di più di quello che non possono essere i finanziamenti ottenuti, però la sensibilità per il danno politico-istituzionale c’è.

“Per non subire quest’onta del rinunciare, perché la rinuncia è una sconfitta politica, è evidente che sono costretti ad adottare dei provvedimenti eccezionali e straordinari che comunque, lo dico subito, non sono voluti in situazione di normalità”. Come dire che il TAV si deve fare e si farà per non darla vinta a chi si oppone più ancora che per la sua reale utilità / necessità / convenienza? “lo stesso presidente del consiglio che prima riteneva così inutile l’opera , che riteneva quei soldi male spesi, come mai passato da aspirante segretario del Partito… maggiore d’Italia a quella di Primo Ministro non abbandona l’opera? Forse perché ha cambiato idea sulla utilità? O non credete o non pensate, come penso io, perché tra i due mali quello che era il danno grave per il paese era il rischio della libera determinazione della pubblica autorità che sarebbe stato messo in crisi? Perché lì è il rischio per l’istituto democratico, ed è lì che ovviamente anche se la ritiene inutile c’è una questione più forte perché significherebbe rinunciare al principio di democrazia e quindi l’opera deve andare avanti a costo di impiegare l’esercito per farla andare avanti.

Oppure per non subire quest’onta del rinunciare , perché la rinuncia è una sconfitta politica, è evidente che sono costretti ad adottare dei provvedimenti eccezionali e straordinari che comunque, lo dico subito, non sono voluti in situazione di normalità. Ho i miei dubbi che sia normale difendere un cantiere militarizzando un’intera zona, facendo sì che siano impegante ogni giorno per la sicurezza di questo cantiere oltre 700 persone tra forze dell’ordine e forze militari e questo per 365 giorni all’anno e 366 nell’anno bisestile e questo per anni e anni… e anni e anni… e questo cosa significa? Significa obiettivamente che chi costringe… perché questo non è un risultato voluto in seguito a mutamenti di idee.. è che l’alternativa è un’alternativa tra subisco un danno o ne subisco un danno qual è il peggiore? Ma è sempre l’accettare un danno in seguito a un’azione violenta di costrizione… Qua addirittura si è fatta una legge.. ma voi pensate che se non ci fossero stati fatti di violenza si sarebbe fatta una legge per dichiarare quella zona d’interesse strategico nazionale? Qui la costruzione [ o costrizione? ndr ]  riguarda non solo amministratori locali, governi regionali, nazionali, ma l’intero Parlamento, questa è la realtà, piaccia o non piaccia. Dopo di che è un piccolo danno, non è un danno enorme quando poi dovremo discutere di danno grave. Ecco quindi che , e vi dico una cosa in più anticipando un argomento che ho messo nella mia scaletta da un’altra parte ma lo anticipo adesso , lo stesso presidente del consiglio che prima riteneva così inutile l’opera , che riteneva quei soldi male spesi, come mai passato da aspirante segretario del Partito… maggiore d’Italia a quella di Primo Ministro non abbandona l’opera? Forse perché ha cambiato idea sulla utilità? O non credete o non pensate, come penso io, perché tra i due mali quello che era il danno grave per il paese era il rischio della libera determinazione della pubblica autorità che sarebbe stato messo in crisi? Perché lì è il rischio per l’istituto democratico, ed è lì che ovviamente anche se la ritiene inutile c’è una questione più forte perché significherebbe rinunciare al principio di democrazia e quindi l’opera deve andare avanti a costo di impiegare l’esercito per farla andare avanti. Ecco allora che a mio avviso non vi è dubbio, sotto questo profilo, che vi è stato quel che vi è stato e che vi è stato con il dolo diretto di mettere a rischio l’incolumità delle persone che lavoravano nel cantiere , che operavano nel cantiere. C’è un altro particolare… Alberti Lucio può sostenere anche che lo scopo della loro azione era quello di NON FAR MALE A NESSUNOper ottenere questo sarebbe stato più facile non fare niente o farlo da un’altra parte [ mi ricorda la famosa frase della PM al dibattimento per Nina e Marianna, quando ricordò che per non essere colpiti dai lacrimogeni “basta spostarsi”] , ma questo può valere limitatamente all’azione del cancello 8 bis perché l’azione al cancello 8bis è diretta a lanciare le bombe dove ci sono 70 persone… davanti al cunicolo che è il simbolo di quell’azione e quindi caricandolo di questo significato simbolico ma non potrà mai essere sostenuto per il fuoco di copertura che è rivolto contro le persone e contro i mezzi dove ci sono le persone… (…) e quindi quanto si fa ai cancell 4,5,8 e arrivano anche li delle BOMBE MOLOTOV ma dico subito che le BOMBE MOLOTOV sono uno degli aspetti della questione, l’aspetto più eclatante, ma anche i razzi artificiali sparati ad altezza d’uomo non è esattamente che facciano bene alla salute, e le pietre mandate verso le persone non sono caramelle, vengono mandate per mettere in pericolo l’incolumità delle persone e allora quando si vogliono tenere impegnate le persone ai cancelli 4,5 e 8 è evidente che oggetto dell’attacco sono le persone e ha poco rilievo a questo punto il dire “ah ma una si ferma sulla recinzione”, si ma perché è uno sbaglio di tiro, non credo che lo scopo fosse di mirare alla recinzione e in quell’INFERNO che avete visto non mi si venga a dire che si era come al poligono di tiro in cui si era attenti e si mirava dove il punteggio era maggiore, questo era un attacco voluto, deliberato ,attuato, non solo contro le persone ma anche contro le persone e quanto meno al minimo proprio in relazione alla messa in PERICOLO della LORO INCOLUMITA’.

Sulla finalità di terrorismo… O…O.. non E…

Veniamo adesso alla finalità di terrorismo. La definizione leglislativa è contenuta nell’articolo 270 sexies del CP. Dice l’articolo “sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che per la loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un paese o ad una organizzazione internazionale e sono commesse allo scopo di intimidire la popolazione O… O.. sottolineo O… non c’è scritto E.. costringere i poteri pubblici O un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare e distruggere le strutture politiche fondamentali economiche e sociali di un paese o internazionali, NONCHE’… in aggiunta… le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia. Io comincio con l’osservare che questa definizione è stata fatta con DL del luglio … conversione in legge del 31 luglio del 2005 con l’intento di ampliare il novero delle condotte da sanzionare come condotte commesse con finalità di terrorismo. Dalla sentenza della corte d’assise di primo grado parrebbe ricavarsi esattamente il contrario, cioè come se questo avesse funzionato da limite e in un certo senso il rischio di questo tipo di conseguenza sicuramente se si accetta una certa giurisprudenza si rischia di arrivarci. La sentenza della corte d’assise di primo grado premette a pag. 18 che non si può prescindere da questa collocazione storica dell’art. 276 sexies [ credo intendesse 270 sexies ndr ], e collocazione storica significa nel quadro delle normative internazionali per cui delle parziali definizioni di terrorismo sono ricavabili dalla convenzione ONU, dalla decisione quadro, etc etc, nell’interpretare la norma in esame (dice la sentenza) è necessario non prescindere dalla collocazione storica per distinguere la ratio e individuarne l’ambito di applicazione. (…) che l’art. 270 sexies venne aggiungo dal legislatore alla normativa preesistente dopo gli attentati compiuti il 7 luglio 2005 sulla metropolitana di Londra, in un clima che spinse il legislatore ad affrontare nuovamente la materia del terrorismo aggiungendo disposizione atte a combattere in modo più efficace i delitti in materia terroristica”. Ovviamente su questo punto di partenza possiamo anche convenire, salvo aggiungere da un lato che per reprimere fatti come gli attentati alla metropolitana di Londra nel 2005 e rivendicati da Al Quaeda non c’era bisogno né della decisione quadro dell’UE né della legge … perché nessuno può mettere in dubbio che coloro che avessero commesso in Italia dei fatti come quelli della metropolitana di Londra nel 2005 sarebbero stati condannati secondo la legislazione vigente prima di questa legge se scoperti, alla pena dell’ergastolo, salvo eventuali attenuanti senza bisogno di ricorrere a nessuna nuova normativa o definizione . Dall’altro debbo aggiungere che il legislatore nazionale risulta pienamente dai lavori preparatori, si è voluto dimostrare particolarmente zelante anche rispetto alla decisione quadro del consiglio d’europa, anche nei confronti della definizione di terrorismo ricavabile dalla convenzione ONU del 1999, con l’intento esplicitamente dichiarato di non lasciare fuori alcuni fenomeni con una tipizzazione sintentica delle condotte con finalità di terrorismo. La citazione è dalla relazione dell’emendamento di maggioranza con cui è stata introdotta questa norma, on.le sen. Boscetto. E quindi si è voluto… tant’è… si è voluto ampliare, tant’è che di fronte ad alcune proposte di emendamenti provenienti da alcuni settori del Parlamento, mi pare di ricordare un emendamento dell’allora sen.Calvi che voleva reintrodurre quella tipizzazione nella decisione quadro, citata anche nella sentenza di primo grado, in particolare per quel che riguarda capi D,E, è stato detto esplicitamente “ma noi abbiamo paura che poi tipizzando qualche cosa resti fuori” invece adottando una nozione più ampia senza tipizzazione estrema delle condotte, o meglio effettuando questa tipizzazione in altro modo, attraverso il danno grave e le finalità di terrorismo, fosse assolutamente sufficiente e non rischiasse di lasciare fuori delle cose fondamentali. E quindi in questo modo sono state introdotte nell’art. 270 , in particolare una, che è quella di cui si tratta.. una previsione di finalità proprio quella di costrizione dei pubblici poteri, che peraltro si ritrova nell’art.1 della decisione quadro europea prima che si proceda alla tipizzazione, perché viene messa tra le 3 finalità ricopiate pari pari da lì, è una che viene a mettere qualcosa di diverso dalla nozione classica di terrorismo e che può comprendere qualche cosa che può apparire sul piano criminologico e sociologico dissonante. In altre parole, quel che mi sento di affermare … che proprio a seguito dei fatti di Londra e al diffondersi di gravissimi episodi di terrorismo e non importa se di matrice islamica o altra matrice, che cosa si scopre? Che c’è il terrorismo nato in casa, quello fa scoprire gli attentati di Londra, che non sono persone VENUTE DA FUORI, ma il terrorismo nato in casa. Allora si è ritenuto di reagire all’insegna di quello che viene considerato il principio della TOLLERANZA ZERO verso qualunque fenomeno terroristico o EQUIPARABILE al TERRORISMO IN SENSO CLASSICO. Nel 270 sexies vedete l’esordio che è” sono considerate “… sia che rientrino nella nozione classica, nel terrorismo per natura, quella per cui si dice che questa è un’azione terroristica tradizionale, che si era vista con le Brigate Rosse, Prima Linea, i NAR, sono considerate le condotte evidentemente previste da altra norma del codice perché il 270 sexies spiega… tutte quelle che perseguono, possono provocare gravi danni al paese, quindi prima condizione e, secondo, sono commesse con una di queste tre finalità. E allora a me pare del tutto improprio, visto… uno la dizione legislativa, due la ratio di questo.. poi specificherò… il voler avere la pretesa riduttiva il voler mettere un E dove è prevista un’ O e il pretendere che queste finalità debbano essere lette  congiuntamente, come dice la sentenza, devono “essere lettere in armonia” che vuol dire sostituire l’O con l’E… Alla fine di questa considerazione debbo dire che allora tutta l’operazione viene vanificata.. e debbo dire che il grave danno ad un paese o ad un’organizzazione internazionale non è affatto detto che debba essere rappresentato solo dalla destabilizzazione o distruzione delle strutture politiche, il grave danno è un qualche cosa di diverso da quello che costituisce l’oggetto della finalità.

giudici2

“sotto questo profilo neppure i fatti dell’11 settembre 2001 avevano la minima idoneità a cambiare il governo degli Stati Uniti”

Se lo facciamo derivare un elemento costitutivo delle singole fattispecie, dicendo che il grave danno dev’essere talmente macroscopico, evidente e grave da comportare la distruzione delle strutture politiche fondamentali con quel che segue nell’indicazione dell’art.270 sexies allora dobbiamo dire che, tranne limitatissimi casi, questo non lo troveremmo mai perché sotto questo profilo neppure i fatti dell’11 settembre 2001 avevano la minima idoneità a cambiare il governo degli Stati Uniti, a cambiare la costituzione degli stati uniti o a provocare questo tipo di conseguenza, magari in un altro paese più debole questo potrebbe essere, penso a paesi dell’universo come certi paesi africani, ma sicuramente non è vero né per gli USA né per la Gran Bretagna, dove quei fatti non hanno comportato nessuna distruzione, né avevano per idoneità … per determinare quelle conseguenze. E allora parliamo di questo grave danno potenziale per il paese di cui parla l’art. 270 sexies. Al riguardo vi dico subito che non c’è nulla, ma proprio nulla che consenta di dire… Mi sembra un artifizio… francamente… il danno sarebbe rappresentato unicamente dalla mancata realizzazione della lione- torino, la condotta che può arrecare danno con un determinato scopo ma non si può far diventare elemento del danno quello che è l’obiettivo della finalità.. questa non è un’operazione consentita.. è un’operazione che travisa quello che è il chiarissimo, inequivoco significato della disposizione di legge, dove tra l’altro dico subito che il danno per la mancata realizzazione della ferrovia lione Torino è il danno assolutamente minore e che non meriterebbe forse neanche la collocazione all’interno dell’art. 280 e 280bis del c.p.

“Io non so, non voglio sapere, non è questa la sede di dire se l’opera è UTILE o NON E’ UTILE, non è questo di cui si discute..

Devo dire, per incidens.. che se si dovesse considerare questo il danno allora francamente per me resterebbe ma lo dico subito non è questo il danno, resterebbe incomprensibile il mancato approfondimento sul punto che è sempre stato chiesto dagli uffici della Procura. Aggiungo di più… che quando la sentenza anche quella della Cassazione e quella di primo grado afferma che per valutare il danno bisogna prendere in considerazione il danno derivante dalla mancata realizzazione dell’opera e del conseguente danno per il paese, si vogliono costringere i giudici a formulare delle valutazioni politiche circa l’utilità o inutilità o dannosità  dell’opera, e dei danni o dei vantaggi derivati dalla sua effettuazione o meno… tutte cose che NON COMPETONO ai MAGISTRATI. Io non so, non voglio sapere, non è questa la sede di dire se l’opera è UTILE o NON E’ UTILE, non è questo di cui si discute.. e andare poi a chiedere a voi giudici togati e popolari di dire non solo se è utile o inutile ma di calcoare i danni che derivano dalla mancata effettuazione, ma questo non lo può sapere nessuno e non è neppure serio porre il quesito in questi termini e fare un’affermazione di questo tipo, e quindi il danno grave non va valutato con questo metro… Allora … nelle sentenze, nelle normative vedrete e mi rivolgo ai giudici popolari, i togati le hanno già viste, che si parla di danno e di danno grave…  Io trovo, scorrendo le rassegne stampa, spessissimo il ricorso al concetto di danno grave, gravissimo per il paese, mi capita di leggerlo in affermazioni altisonanti anche di illustri uomini politici e di cultura per fatti, in confronto a quelli accaduti a Chiomonte, addirittura risibili… Ricordo che ho sentito parlare tantissimo di danno grave per i funerali di Casamonica.. dove non c’era stato nessuna costrizione di nessun potere pubblico, anzi… dove forse si lamentava il contrario… oppure per la chiusura del Colosseo per il legittimo sciopero dei dipendenti non pagati per quello che era dovuto da mesi, forse da anni… Allora voi dovete decidere cos’è questo danno, per essere sanzionati dal 280 o 280bis queste condotte debbono essere poi assistite da una di quelle finalità alternative tra di loro. Vi aggiungo che proprio il fatto che la destabilizzazione o distruzione delle strutture politiche venga ad essere menzionata [ mi fermo… mani completamente ghiacciate.. non ce la  posso fare.. breve pausa ndr 13:21 ] Non si può far rientrare nel concetto di danno quello che invece è lo scopo della condotta.

Tant’è vero che in relazione a questo erano stati proposti in sede di lavori preparatori degli emendamenti che miravano ad ottenere un risultato.. ma sono stati tutti respinti e proprio con l’esplicita, manifestata volontà di non escludere a tale titolo dei reati commessi con finalità di terrorismo , delle condotte che esulassero da quella tipizzazione che era stata fatta dall’Unione Europea e che pure avesse cagionato grave danno. Aggiungo queste considerazioni… in sede di lavori preparatori in Parlamento nessuno.. da quello che risulta dalla lettura, si è mai sognato di.. una interpretazione del grave danno nel senso che è stato fatto dalla sentenza qui appellata. Le eccezioni di legittimità costituzionale si sono appuntate tutte, dico subito che per me sono assolutamente infondate, appuntate sulla mancanta tipizzazione della condotta e non sulla insufficiente specificazione del danno. E non è possibile a mio avviso recuperare la tipicità delle condotte attraverso una specificazione dell’evento del tutto arbitraria e anzi contraddetta dalle costruzioni della norma così come è stata fatta. E in ogni caso anche la decisione quadro prevede una tipizzazione delle condotte, non una tipizzazione del danno. Aggiungiamo una cosa, che in ogni caso anche nella tipizzazione della decisione quadro sono assolutamente comprese le condotte tenute dagli attuali imputati, per cui sul piano delle condotte se si volesse interpretare la norma tenendo conto della normativa europea e delle tipizzazioni ivi contenute le condotte degli attuali imputati vi rientrerebbero sicuramente sia sotto il profilo dell’incolumità personale, sia di cui all’art. 280 bis. Aggiungo che , come sempre accade in questo tipo di normazione europea di lotta contro qualche fenomeno quello che viene richiesto dalla normativa europea è sempre un minimo, mai un massimo, cioè quello che si dice non è che vincono i legislatori nazionali… a considerare determinate condotte ma non vi esclude che la sovranità nazionale ne possa aggiungere delle altre.. non ha questa funzione riduttiva come quella che  a me pare che rischi di essere operata seguendo la giurisprudenza della corte di assise. E come ho detto.. l’operazione è stata al contrario.

“La finalità di costringere i pubblici poteri a fare o non fare un atto costituisce una minaccia alla DEMOCRAZIA”. “ai tempi del terrorismo rosso.. un professore  diceva giustamente che ‘la democrazia è convivenza civile a bisogni giusti insoddisfatti‘”… “se con la violenza si riesce a costringere a tanto la democrazia finisce e si cade o nell’anarchia… l’anarchia come… con tutto il rispetto… come.. appartiene all’ideologia di almeno qualcuno degli attuali imputati, o nella dittatura o prima o dopo. O prima nell’una e poi nella dittatura, o addirittura si ricade contemporaneamente come dimostrano i fatti che possiamo verificare in Libia in cui si riesce ad avere contemporaneamente l’una e l’altra.”

Afferma ancora la sentenza impugnata a pag. 21, “il danno deve essere arrecato al paese e quando di natura economica deve essere di portata tale da incidere sugli interessi della collettività in modo qualitativamente e quantitativamente equiparabile a quello di natura morale”. Francamente ho qualche difficoltà a comprendere il senso della frase. Forse in questo senso voleva essere chiarita dalla successiva in cui si dice “esso pertanto deve essere in grado di riflettersi su quei beni di rango primario, vita, integrità dei singoli, sicurezza della popolazione, la cui tutela (…)… ” Non è così, non è detto che per essere un danno grave per quel paese debba riflettersi esclusivamente su quei beni, premesso che ci siamo comunque, dico che non è così. Infatti credo di poter dire con un certo fondamento, e questo spiega il perché quella seconda ipotesi è stata introdotta accanto alle altre due, che quello che  costituisce lo scopo di tutta la legislazione sul terrorismo, lo scopo ultimo che viene prima ancora di quello della integrità fisica, dei beni della vita, etc etc, è la assicurazione della tenuta del sistema democratico, per cui non può essere che la violenza di qualcuno, singolo gruppo che sia, possa impedire alle legittime istituzioni di assolvere il proprio compito, questo è lo scopo ed è per questo che è stata messa quell’ipotesi nella decisione quadro e poi nella nostra legislazione. Mi sembra significativo che nel secondo considerato della decisione del cons. d’europa 475/2012 si dice testualmente che “il terrorismo (lettera a) costituisce uno delle più gravi violazioni di detti principi, quelli indicati nel considerato 1 che sono il principio della democrazia e il principio dello stato di diritto, 2 si aggiunge.. la dichiarazione… condanna il terrorismo in quanto costituisce una minaccia alla democrazia. Orbene, la ragione per cui nell’individuazione dei fini di cui all’art. 270 sexies si trovi anche quello di costringere i pubblici poteri con quello che segue che di per sé potrebbe apparire riduttivo rispetto agli altri due, tant’è che a mio avviso ne viene data lettura sbagliata in primo grado, è proprio perché quella finalità di costringere i pubblici poteri a fare o non fare un atto costituisce una minaccia alla DEMOCRAZIA ed è per questo che questa preclusione si trova non soltanto nel testo italiano del 270 sexies ma anche all’art.1 della decisione quadro europeo, nel primo articolo . Perché se con la violenza, questo è il convincimento del legislatore europeo, si riesce a convincere… giusta o non giusta che sia l’istanza, io ricordo ai tempi del terrorismo rosso.. un professore che diceva giustamente che “la democrazia è convivenza civile a bisogni giusti insoddisfatti”, bisogna essere capaci di non ricorrere alla violenza anche se si hanno delle giuste istanze e delle giuste rivendicazioni perché il concetto di giusto è un concetto che… vero lo sa solo domine Dio.. è un sistema di convivenza civile, senza violenza, a bisogni insoddisfatti. Perché se con la violenza si riesce a costringere a tanto la democrazia finisce e si cade o nell’anarchia… l’anarchia come… con tutto il rispetto… come.. appartiene all’ideologia di almeno qualcuno degli attuali imputati, o nella dittatura o prima o dopo. O prima nell’una e poi nella dittatura, o addirittura si ricade contemporaneamente come dimostrano i fatti che possiamo verificare in Libia in cui si riesce ad avere contemporaneamente l’una e l’altra.

[E con questa dovrei alzarmi e andare via…ndr]

[mi prendo una pausa.. integrerò con audio, sorry]

“Il movimento di dissenso NO TAV (…) non è quello degli attuali imputati, che si inseriscono ma che sono tutt’altra cosa, che vi si sono inseriti con un proprio autonomo movimento che  ha ben altre finalità…” “Il danno grave è dato anche e soprattutto dal pericolo di condizionamento delle istituzioni democratiche ad opera di minoranze  violente ad opera di attentati con cui pensano di ottenere la cosa e purtroppo non sarebbe questa la prima volta che i pubblici poteri cambiano idea a seguito di manifestazioni violente ed illegali..”

Non è stata una barzelletta quello che è successo.. sempre la sentenza di primo grado recita “dovrà trattarsi di un affare particolarmente rilevante, capace di influenzare le condizioni della vita associata, per il suo oggetto o per le implicazioni che ne derivano (..). Sembrava la descrizione del nostro caso, anche se il giudice non l’ha pensata così, perché da un lato la stessa esistenza e la stessa imponenza del movimento di dissenso NO TAV che non è quello degli attuali imputati, che si inseriscono ma che sono tutt’altra cosa, che vi si sono inseriti con un proprio autonomo movimento che  ha ben altre finalità , è chiaro che la stessa esistenza e imponenza di questo dimostra la rilevanza dell’affare ed è proprio la tenuta delle istituzioni intesa come capacità di non essere coartate nella deliberazione delle proprie decisioni da atti di violenza e di intimidazione che messa in pericolo da comportamenti del tipo di quelli dell’attacco al cantiere che avete visto ovviamente non considerati (…) da soli ma nel contesto che avete visto. Ed allora il danno grave.. è rappresentato non solo.. e aggiungo io non tanto dai danni economici cagionati al cantiere e all’impresa costruttrice, non solo dalle spese sostenute dallo stato e dall’impresa per rinforzare le difese del cantiere, non solo dalle spese conseguenti alla sempre crescente militarizzazione della zona ed al maggiore impiego di personale delle ffoo e dell’esercito, zona che ha dovuto essere dichiarata con legge d’interesse strategico nazionale, non solo dal danno di credibilità d’immagine internazionale e nazionale x ritardo lavori ma anche e soprattutto dal pericolo di condizionamento delle istituzioni democratiche ad opera di minoranze  violente ad opera di attentati con cui pensano di ottenere la cosa e purtroppo non sarebbe questa la prima volta che i pubblici poteri cambiano idea a seguito di manifestazioni violente ed illegali.. anche qui sono andato a consultare e a parte ricordare quel che è successo negli anni 70 fino a che non si ebbe la vicenda dell’angelo Azzurro di via Po che qualcuno di voi ricorderà, comprese occupazioni, interruzioni di servizio, ma ho trovato la vicenda della rivolta di Acerra per le ecoballe di Eboli, in cui ci sono state sicuramente delle azioni violente o comunque delle azioni violente, che consistevano in commissione di reati e parlo…… [ il giudice interrompe ]  A questo punto vale a mio avviso la pena, visto quello che ho detto, di confrontarsi , perché io questa vicenda, lo dico subito, questa interpretazione della normativa mi ha proprio stupito, sbalordito, lo dico subito .. quando mi sono cimentato con la lettura delle norme. Perché quando si parla nei salotti, nei corridoi, quando si… fanno quei discorsi in cui si parla senza aver studiato e senza conoscere le cose anche io debbo dire, prima di studiare questa normativa, ravvisavo sportivamente parlando, una certa perplessità in relazione a questo, poi andando a vedere mi sembra che quando le norme parlano chiare…non bisogna farle diventare oscure…  Qua mi è sembrato che siano diventate oscure e ho trovato una sentenza del 2015 dalla sesta sezione di Cassazione con riferimento al cosiddetto attentato ADINOLFI, vi ricordate che nel 2012 l’ing. Adinolfi fu ferito alla tibia della gamba destra da un colpo di pistola sparato da un… due ragazzi.. un certo GAI e un certo COSPITO, quest’ultimo noto alle cronache torinesi e ritenuti militanti .. la rivendicazione fu fatta da un sedicente e sconosciuto fino allora nucleo OLGA federazione anarchica informale. E solo due persone sono state imputate, solo due persone hanno commesso, almeno materialmente, l’attentato, c’è stato per quel che risulta un solo colpo di pistola che ha ferito l’amministratore alla gamba. Qua si sono trovate le finalità di terrorismo, si sono trovate.. si è trovato il grave danno per il paese è la sentenza numero 34782 del 30 aprile 2015, in cui si afferma “L’attacco alla incolumità e alla stessa vita di una persona costituisce di per sé ragione di tutela penale quando l’agente è mosso da finalità di terrorismo o di eversione” e poi “la ben consapevole volontà del legislatore di ben tutelare le azioni condotte per finalità di terrorismo o eversione proprio l’incolumità e la vita di singoli cittadini, ciascuno considerato protetto in sé nella propria incolumità e vita del singolo, sono beni giuridici di per sé stessi primari ed essenziali per lo stato, come avverte e spiega la circostanza aggravante del terzo comma dell’art.280 che prevede un aggravamento di pena allorché l’attacco sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie o di sicurezza pubblica, come nel nostro caso, nell’esercizio delle loro funzioni, come le forze dell’ordine presenti nel cantiere di Chiomonte. Orbene in tale sentenza, di fronte all’assunto difensivo per cui poiché le nozioni di terrorismo e quella di eversione richiederebbero l’attacco di beni importanti di gravi conseguenze per l’intero Stato e per l’intera collettività non essendo mai possibile ritenere le sorti di una singola persona di peso tale da incidere sulla sorte dello stato intero e della collettività , la difesa dice quindi non c’è il reato 280 ma ci sarà lesioni aggravate ma sparare alla tibia non costituisce tentato omicidio, quindi dice non c’è il grave danno per il paese, incolumità di una persona sola… la sentenza ravvisa il grave danno per il paese dicendo “costituisce condotta suscettibile di provocare grave danno al paese l’attentato alla salute o alla vita di una persona che il paese abbia l’obbligo di tutelare come per singolo, quando inserito in un contesto di non occasionalità… e di non consapevole strumentalità. In tal caso il colpire una singola persona diviene infatti uno strumento consapevole per perseguire una delle tre finalità indicate dall’art. 270 sexies e, si aggiunge, che vi è pure un danno che coinvolge direttamente … direttamente e con immediatezza Stato e Paese in ragione della potenziale idoneità di tale condotta, attesi natura e contesto dell’azione, a deviare i criteri democratici di selezione nelle scelte del paese. E allora io dico subito … che se l’attentato nei confronti dell’ing. Adinolfi, di cui io non conoscevo neanche prima l’esistenza, ha queste conseguenze di porre a rischio.. criteri democratici delle scelte del paese, in maniera di nucleare niente meno, dove debbo dire non mi sono chiarissime le scelte del paese, men che meno mi sono chiarissime delle scelte del paese in contrasto con quelle che vorrebbero gli autori, ecco allora mi domando che cosa si debba dire quando a rischio è messa l’incolumità di 60 tutori dell’ordine pubblico e delle maestranze che fanno un lavoro essenziale per lo stato al punto che la zona in cui si fa è considerata di interesse strategico nazionale… O mi si dice che l’incolumità della tibia dell’ing. Adinolfi è più importante dell’incolumità di tanti rappresentanti delle forze dell’ordine o non ha ragione d’essere una differenziazione, e siete voi in questa sede che decidete, e vi dico che non è giusto come se Adinolfi fosse di serie A e quella degli operai fosse di serie B... aggiungo che giustamente questa sentenza che se volete vi produco, dice che si deve tener conto… questo è uno dei discorsi suggestivi sul discorso che si fa sull’idoneità a condizionale, la tendenziale asimmetria tra stato e persone… (…) Se diciamo che lo Stato è talmente più forte non c’è mai assolutamente nulla di inidoneo… questa sentenza dice che questo non è vero. A questo punto solo per schiarirmi la voce chiederei 5 minuti di pausa….

Il giudice decide per mezz’ora di pausa.

[rientro alle 14:46, il PG Maddalena ha già ripreso da qualche minuto]

Può piacere o non piacere che non ci debba essere idoneità rispetto allo scopo finale ma così l’ha costruito il legislatore e l’aggravamento di pena dipende dalla  (…)… è la finalità con cui viene tenuta una certa condotta di reato che in più può provocare un danno grave al paese. E’ ovvio ed inevitabile che se la condotta è addirittura idonea a raggiungere lo scopo uno dei tre scopi è di per sé una condotta difficile immaginare una condotta idonea a quello scopo che non cagioni e non possa cagionare un danno grave al paese ma non è vero il viceversa e cioè ci può essere una condotta che reca grave danno al paese e che non ha quella finalità, esempio quella che vi ho detto del ladro che attenta alla sicurezza dei trasporti e però agisce in quel caso con un dolo diretto. Vi può essere una condotta che non arreca grave danno al paese pur essendo commessa con quela finalità e magari pur essendo per sua natura considerata azione terroristica. E questo è uno dei paradossi a cui può portare una lettura non intelligente della normativa … dell’interpretazione  del grave danno. Perché lo dico? Perché per esempio qua a Torino tutti voi… che siete di una o due altre generazioni rispetto alla mia sicuramente no, qualcuno un po’ più vicino di generazione può ricordarlo, vi ricorderete che vi fu l’attentato delle BR al cancelliere Notaristefano della corte d’appello di Torino che era anche consigliere comunale della DC, per sua fortuna non venne colpito pur essendo oggetto di numerosi colpi d’arma da fuoco perché si riparò con la cartella che venne colpita e lui riuscì a salvarsi, si ebbe un tentativo di omicidio o lesioni, non ricordo come venne rubricato, ma il danno grave non vi fu, vi fu la possibilità di danno grave ove intendiamo però non la incolumità di un consigliere comunale si e invece dei poveri poliziotti e degli operai del cantiere no,.. se in ogni caso l’attentato all’incolumità lo si fa rientrare in quella nozione. E detto questo io ripeto che in questo caso c’è stato non solo l’idoneità al danno grave ma al danno grave è stato rappresentato già per il paese per il fatto che è stato.. i pubblici poteri furono costretti ad adottare tutta una serie di provvedimenti proprio per salvare a tutti i costi la fattibilità di quell’opera. Insomma una coercizione è stata non solo tentata ma è stata subita, non è che non sia successo nulla e questo spiega perché a distanza io credo di vent’anni dall’inizio stiamo ancora discutendo e per questo sia ancora uno di quegli eventi gravissimi che merita una maggiore considerazione di quella che ha avuto nella sentenza di primo grado. Una notazione per quanto riguarda l’art. 280 bis cp perché la norma è così formulata “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l’uso di dispositivi micidiali è punito con la reclusione da due o cinque anni”… qua manca del tutto qualsiasi riferimento al danno grave per il paese, viene ad essere in realtà ricompreso nella finalità di terrorismo e però lo si fa diventare di nuovo per provocarne la cosa la richiesta che venga ad essere costituire anche una minaccia grave per la incolumità delle persone. Allora dico subito che in ogni caso, ho già detto perché c’è incolumità per la persona, c’è attraverso la condotta del 270 sexies anche questo, e quindi mi pare che proprio escludere visto quello che è successo, lo stato di costrizione generato, escludere la sussistenza del 280 bis si regga ancor meno che quella del 280. Dico subito che per quanto concerne poi gli altri reati contestati qui soccorre il fatto che pacificamente da sempre le bottiglie MOLOTOV sono state considerate dei CONGEGNI MICIDIALI che sono stati considerati equiparati all’arma da guerra nella assolutamente pacifica giurisprudenza, ho trovato una ultima del 2012 ve la risparmio ma se volete la posso indicare, e vengo alla concessione delle attenuanti generiche all’entità della pena. A me non pare che in relazione a questa gravità dei fatti , che avete potuto apprezzare, in relazione non solo alla rivendicazione ma chiaramente alla manifestazione orgogliosa, fiera di … non c’è nessun atteggiamento non solo di resipiscienza ma anche di mettere una parola fine a questa esperienza e allora io credo che non si riesca a capire, che la gente non possa capire una concessione di attenuanti generiche ed una pena nei limiti di quella che è stata data, anche perché lo ripeto, ammesso e non concesso che il tutto si limiti a reinvocare quella pratica dei sabotaggi io non credo che debba essere incentivata da una decisione troppo blanda, anche perché i personaggi in questione sono dei personaggi che sono seri, non è che siano dei ragazzi sbandati o che fanno scherzi goliardici o che sono dei quaquaraqua, in realtà hanno un’identità politica, un connotato politico, un loro rifiuto chiaramente dei metodi in cui ci si riconosce in questa società perché ovviamente ritengono che per la giustizia come la ritengono loro, non come risulta dalle norme e dalle leggi si debbano… ma si possano… quindi attribuiscono un valore morale a quello che è stato fatto e traspare da tutte le loro dichiarazioni spontanee, io credo che sarebbe fare anche un torto intellettuale a loro non prenderli sul serio e dire si, ma queste sono cose da poco. Per questo io chiedo che vengano inflitte le pene richieste dai PM di primo grado, 9 anni e 6 mesi, senza la concessione delle attenuanti generiche …

Av. Prinzivalli   Avvocatura di Stato: “ la montagna ha partorito un topolino, è sostanzialmente un attentato fallito e come tale deve essere trattato

PrinzivalliAvvStato

Dirò subito che la parte civile che rappresento condivide totalmente l’impostazione della requisitoria e le conclusioni, a mia volta chiederò l’accoglimento delle conclusioni della pubblica accusa e il risarcimento del danno …la prospettazione della pubblica accusa è nel meccanismo delle norme, noi siamo costituiti come presidenza del consiglio dei ministri in relazione ad un delitto che concerne la personalità dello Stato, se esiste c’è la possibilità di fare una richiesta risarcitoria, se non esiste (come da sentenza di primo grado) questa parte civile esce.. non ha più alcuna veste che consenta di esplicare alcuna forma di attività.. Questo perché nella norma è presente come requisito fondamentale della condotta il fatto che sia stato creato un danno grave al paese in conseguenza della condotta, e questo è indissolubile come collegamento, tra la richiesta della pubblica accusa e la richiesta risarcitoria della parte civile. Io tratterò brevemente le questioni del grave danno al paese, facendo riferimento a criteri e principi già esplicitati dal Procuratore Generale. in questo processo sicuramente , lo documenta l’esito del giudizio di primo grado, un pesante condizionamento sulla prospettazione del danno sta nelle conseguenze materiali della condotta illecita. A fronte di un’azione che ha un suo sviluppo molto articolato, una sua organizzazione complessa, un dispendio di mezzi e di persone, il risultato pratico è molto limitato, la montagna ha partorito un topolino, è sostanzialmente un attentato fallito e come tale deve essere trattato e su questo condivido pienamente l’impostazione della pubblica accusa, tanto che si è detto lungamente che questo è il processo del compressore, al compressore, dicendo con questa semplificazione una sciocchezza e incorrendo in un’evidente incongruenza… perché bisognerebbe dimostrare che quel macchinario è stato l’obiettivo dell’azione. Stando così le cose non ci sarebbe un delitto contro la personalità dello stato e io non avrei motivo di presentare una richiesta risarcitoria. Ma a fronte di questo limitato risultato ci sono conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, quelle patrimoniali esulano dalla nostra costituzione di parte civile..  Io penso si debba rispondere delle proprie azioni e non di quelle di contesto, parliamo di questo episodio, posto in essere in concorso tra 20, 21 o 22 persone.. ma nel contesto del reato, non in un contesto generalizzato di contrasto all’opera pubblica. E in quest’ottica sicuramente all’indomani dell’episodio ci sono state reazioni rilevanti, una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Torino, con i ministri, è stato immediatamente deciso il potenziamento del dispositivo di sicurezza con il coinvolgimento di uomini dell’esercito con ulteriori mezzi, questo ha un costo patrimoniale ma non è quello di cui stiamo parlando in questo processo, il danno grave al paese non coincide dal mio punto di vista in queste attività poste in essere dal ministero dell’interno o delle infrastrutture, da soggetti non costituiti in questo giudizio. Sono i beni di spesa che possono avere avuto una loro rilevanza ma non li considero strettamente connessi .. fanno parte di quell’attività che questi enti sono tenuti a svolgere , potenziamento del dispositivo di sicurezza, cautela rispetto alla possibilità che eventi analoghi potessero verificarsi (…). Vengo al punto, io ho già citato nell’atto di costituzione di parte civile i principi fondamentali che sono alla base della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale della parte civile presidenza del consiglio che riguardano il DANNO all’IMMAGINE. Dal punto di vista della giurisdizione civilistica il punto di riferimento più significativo è la sentenza 12929 del 2007 della III sez. civile Corte di Cassazione, di cui ho trascritto una massima che riconosce.. che anche un ente pubblico accede alla tutela dei diritti fondamentali della persona, anche se non si tratta di una persona fisica (ma giuridica) garantiti dalla costituzione, tra questi diritti rientra l’immagine della persona giuridica e c’è una lesione a questa sfera di interessi quando vi è una diminuzione della  considerazione della persona giuridica o dell’ente … [troppo veloce ndr].

Prinzivalli2

La definizione del danno all’immagine degli enti pubblici e la sua quantificazione dipendono dai criteri che sono stati poi enunciati dalla giurisprudenza contabile nel corso del tempo e in particolare a me sembra interessante segnalare a questa Corte la sentenza della 1° sez. centrale corte dei conti n.18 13 gennaio 2012 che mette in luce la differenza che esiste tra il danno non patrimoniale e le conseguenze dannose patrimoniali dell’illecito e conferma che sono due cose assolutamente diverse “l’immagine e il prestigio della pa costituiscono beni e valori essenziali nell’esercizio della pubblica funzione… i costi per il loro ripristino sfugge ad una possibile determinazione… “ (…) quello che importa in questa sede è il fatto che in conseguenza dell’episodio dell’attentato posto in essere nella notte del 13 maggio l’amministrazione … la presidenza del consiglio in particolare, l’ente più alto e più rappresentativo tra quelli variamente interessati all’opera pubblica, ha subito con riferimento alla sua immagine, alla sua funzionalità ed al suo… alla sua capacità di proiettare all’esterno la fiducia nel riuscire a realizzare le proprie finalità istituzionali.  In questo senso la Corte di Cassazione, sentenza 2007 che citavo prima, ponendo le basi anche in termini civilistici di questa differenzazione distingue tra danno evento, quello patrimoniale di derivazione diretta dal reato, ed il danno conseguenza che deriva dalla lesione della sfera giuridica dell’amministrazione, che ha una rilevanza costituzionale (…) E poi c’è il problema della reputazione internazionale dello Stato italiano, bene tutelato che concerne questo procedimento perché il cantiere ha una rilevanza strategica di livello internazionale,  fa parte di un’opera che coinvolge anche un paese confinante e tutto questo pone in gioco anche la reputazione internazionale dell’Italia. Tutto questo ha subito una turbativa in relazione ai fatti del 13 maggio. E’ documentato negli atti presenti nel fascicolo del PM, in più c’è una rassegna stampa che comprende gli articoli di stampa e i filmati, il dvd che contiene i filmati dei notiziari che andarono in onda all’indomani dell’episodio, e questo documenta la rilevanza internazionale perché ne parlarono gli organi di stampa e di televisione nazionali e ha anche una rilevanza internazionale perché risultano prodotti anche dei servizi giornalistici che andarono in onda in Francia all’indomani dell’attentato e tutto questo documenta l’allarme sociale, mediatico che si registrò immediatamente….  Ed è da questa circostanza che risulta apprezzabile specificamenteil danno all’immagine subito dall’ente pubblico. Che attiene fino ad un certo punto, poi, alla realizzazione dell’opera perché la presidenza del consiglio non è tecnicamente commitente dell’opera pubblica ma è il soggetto cui compete fare in modo che un’opera pubblica legittimamente deliberata da altri enti possa essere portata in esecuzione e a termine senza subire dei condizionamenti da parte di soggetti perturbatori estranei alla dialettica politica. L’interesse della presidenza si focalizza in questo e non è portatrice di una volontà a sostenere l’opera pubblica in quanto tale, ognuno può avere le proprie convinzioni in materia di infrastruttura ferroviaria ma qui parliamo di un fatto rilevante ai fini del codice penale. Posto che… tenuto conto di quanto detto e soprattutto tenuto conto di quanto ha già detto la pubblica accusa, esiste un danno grave al paese ricollegabile ai fatti di causa, sorge il problema di quantificarlo, perché dire che è grave è già una forma di quantificazione però alla parte civile compete l’onere di arrivare ad una quantificazione monetaria, io sotto questo aspetto mantengo l’approccio che avevo avuto in primo grado, con la richiesta di un’applicazione “indicativa” (?), non chiedo una quantificazione da intendersi riservata a separato giudizio civile perché ritengo la corte abbia tutti gli elementi per operare una valutazione indicativa, per dare un minimo di corredo alla richiesta e per fornire qualche spunto faccio riferimento ancora una volta a criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile (…). Ho due sentenze che mi sono sembrate interessanti, sia per profondità di analisi e sia perché ritengo che i criteri in essi stabiliti si attaglino abbastanza bene al caso in esame. Uno sezione giurisdiz. sicilia corte dei conti sent.3227 del 9 novembre 2006, parametri valutazione del danno indica importanza dell’attività dell’ente (in questo caso elevata), il fatto che i comportamenti illeciti siano sporadici, continuativi o reiterati (qui parliamo di uno ma sappiamo che c’è reiterazione), la necessità o meno di interventi riparatori, la negativa impressione nell’opinione pubblica tale da suscitare sfiducia … in questo caso con una rilevanza anche internazionale. Sugli stessi termini sent. n. 252 4 marzo 1998 corte dei conti Umbra, ricadute socio economiche negative… necessità di ritardare il corretto espletamento dell’opera pubblica, inoltre la compromissione dell’efficienza dell’apparato amministrativo, strettamente connesso al precedente. (…) Concludo … elencando le conclusioni, in accoglimento .. dichiararsi responsabilità degli imputati capo A e per effetto condannarli.. in solido tra loro al rimborso in riferimento al danno non patrimoniale (…).

Avv. Zaniolo parte civile LTF (TELT ndr) .

AvvLTF

Comincio subito col ricordare che LTF che oggi ha cambiato nome e si chiama TELT è sostanzialmente committente dei lavori svolti all’interno del cantiere oggetto dell’attacco di cui si parla in questo processo. E’ una società italo-francese,  è la società che ha commissionato i lavori a una serie di altre società appaltatrici da cui dipendevano anche le maestranze presenti quella notte. Non mi permetterei di aggiungere nulla a quanto il PG ha detto con riferimento alla ricostruzione storica , alla qualificazione giuridica, etc. ,sono assolutamente condivisibili non avrei nulla di più da aggiungere.. hanno toccato tutti i temi di interesse in questo processo… Mi soffermo invece sul tema specifico della parte civile, quello relativo al risarcimento dei danni subiti. Su questo tema ci sarà qualche parola da spendere.. inizio con una premessa, all’esito del processo di primo grado nel presentare le conclusioni avevo chiesto il risarcimento di tutta una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali, la sentenza di primo grado ha emesso una condanna di risarcimento danni generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la quantificazione degli stessi e non fa alcuna distinzione tra danni materiali e non materiali, quindi è stata accolta integralmente la richiesta risarcitoria, cioè la sentenza di primo grado ha sostanzialmente condannato gli imputati a rifondere tutti i danni subiti, sia patrimoniale che non patrimoniale. Perché leggendo gli appelli sul capo relativo alla questione civile non mi è parso di cogliere nulla relativamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali, e lo stesso mi pare di non rinvenire doglianze specifiche con riferimento ad un’altra tipologia di danni, non patrimoniali. Nel processo di primo grado, soprattutto grazie alla testimonianza del dott. Gilli, all’epoca responsabile del cantiere, si era evidenziato come a seguito dell’episodio fossero cagionati pregiudizi di tipo diverso, come il fermo delle operazioni di lavoro o le piccole riparazioni delle recinzioni danneggiate… anche su questo punto leggendo gli appelli degli imputati non mi è parso di cogliere specifiche doglianze per cui anche su questo capo mi pare sia sceso il giudicato, in realtà le obiezioni degli imputati si soffermano sul danno subito del compressore, si dice che LTF non è danneggiata sul danno del compressore perché non è di proprietà di LTF ma di una delle aziende… quindi perché gli imputati dovrebbero risarcire LTF? SI aggiungono poi argomentazioni di altro tipo che fanno riferimento sia all’eesistenza di un contratto assicurativo sia ad un dl del 2013 che riguarda fatti simili a questo. A me pare che la questione sia piuttosto semplice, vero è che il compressore non è di proprietà di LTF, ma i costi relativi alla perdita di materiale in occasione di eventi tipo questo grava per norma contrattuale sulla società committente, quindi è un danno diretto di LTF, questo ha indotto la sentenza di primo grado ad esprimersi favorevolmente con sentenza risarcitoria. Nel periodo successivo fu risolta una diatriba tra committente e ditta esecutiva che intanto ha messo a riserva i costi relativi alla distruzione del compressore, si dice però da parte degli imputati che, poiché esiste una normativa (DL 145 del 2013 convertito legge 9 2014) che prevede, a favore di società che svolgono opere all’interno del cantiere, il diritto ad avere un indennizzo per i danni subiti in occasione di manifestazioni o eventi … e questo, per impugnazione degli imputati, escluderebbe l’esistenza di un danno, il che mi sembra erroneo dal punto di vista giuridico, un conto sono i danni un conto gli indennizzi, hanno un’estensione giuridica diversa…  L’indennizzo è una corresponsione di una somma di denaro che avviene per solidarietà nei confronti di chi ha subito un danno ma non è un risarcimento anzitutto perché non grava sul soggetto che ha cagionato il danno, non lo è poi perché generalmente non è commisurato totalmente all’entità del pregiudizio subito, perché la norma prevede un limite minimo … ma c’è anche un tetto massimo che è di qualche milione di euro perché riguarda tutti i fatti complessivi, e poi passa attraverso una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.  (…) TUtte ragioni che mi inducono a chiedere la conferma della sentenza di primo grado. Ultima cosa.. unitamente alle conclusioni scritte che vi ho appena detto, e unitamente alla nota spese.. produco altresì dei documenti, come vi dicevo la società LTF oggi ha cambiato ragione sociale, si chiama TELT; vi produco due estratti del pubblico regisro dal quale si evince che è la stessa società…  Poi produco copia del verbale della 39esima assemblea nella quale viene ratificato il nuovo nome anche per ingresso dei nuovi soci .

L’udienza è conclusa, ci vediamo venerdì mattina alle 9:30 per le arringhe della difesa, riservando lunedì mattina per eventuali repliche. Alle 15:40 l’udienza termina.

 Simonetta Zandiri – TGMaddalena.it

Al cantiere Tav tira una brutta aria per le forze dell’ordine

Spinta dal Bass

 martedì, dicembre 15, 2015
Al cantiere Tav tira una brutta aria per le forze dell’ordine

Sabato 5 dicembre il cantiere della Maddalena pullulava di forze dell’ordine: carabinieri e polizia presi in contropiede dal prolungarsi della notte bianca no tav erano presenti in gran numero. A distanza di una decina di giorni dobbiamo dare a quei tutori dell’ordine una brutta notizia: il monitoraggio ambientale rivela che in quell’occasione hanno respirato un sacco di polveri sottili nel cantiere Tav. La centralina che controlla la qualità dell’aria sul piazzale della Maddalena ha rilevato valori superiori addirittura a quelli di Piazza Rebaudengo a Torino, durante una di quelle giornate di allerta smog in città. Tenete conto che la stazione di monitoraggio Rebaudengo, secondo Arpa, “rappresenta situazioni emissive di picco, visto il notevole traffico circolante nella piazza”.

I dati orari del PM10 registrati alla Maddalena e in Piazza Rebaudengo

I dati orari del PM10 registrati alla Maddalena e in Piazza Rebaudengo

Il contaparticelle ha rilevato una media di PM10 pari a 103 microgrammi al metro cubo. Il limite giornaliero di legge per la protezione della salute umana è meno della metà: 50 microgrammi. Il valore orario massimo si è registrato alle nove del mattino, ben 134µg/m3.

Appare superfluo ricordare che “studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie”.

Se possiamo permetterci consigliamo alle fdo di indossare, oltre a caschi e scudi, pure qualche mascherina.

P.S. I dati sono presi da Ariaweb, il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria della Regione Piemonte. Pubblicamente verificabili.

Folle idea sulla rete: “Donne nude in strada per uccidere gli islamici”

 – Lun, 26/01/2015 – 13:56
Donne nude in giro per le strade per uccidere i musulmani.

Questa la folle idea che sta girando su Facebook, originata da un messaggio diventato virale sulla rete, secondo cui la visione di una donna nuda sarebbe peccato mortale per i fedeli islamici.

Di qui il suggerimento di invadere le strade con decine di donne nude, in modo da “ripulire il vicinato dal terrorismo“. Secondo la ricostruzione che sta girando in queste ore sul social network, i musulmani sarebbero “costretti a suicidarsi” dopo aver visto una donna diversa dalla moglie senza veli. A tutte le donne viene quindi rivolto l’appello a “circolare” per un’ora intorno alla propria abitazione. La proposta è stata lanciata in Australia. Chissà se qualcuno ci crederà.

Un video mostra la consegna di armi dalla Turchia ai ribelli siriani

Le armi spuntano sotto le casse piene di medicinali, nascoste nei tir gestiti dai servizi segreti turchi pronti ad attraversare la frontiera turca per entrare in Siria, destinazione una base dei jihadisti dell’Isil.

A mostrarle è un video pubblicato dal quotidiano laico Cumhuriyet che riapre un caso scoppiato nel gennaio dello scorso anno, e che imbarazza il governo turco a una settimana dalle elezioni politiche. Perché le immagini paiono confermare che Ankara sostiene gli oppositori, anche più radicali, al regime di Bashar-al-Assad.

I magistrati che cercarono di fermare i tir sono stati arrestati, insieme a diversi militari, con le accuse di tradimento e spionaggio, mentre sulla vicenda è stato invocato il segreto di stato imponendo la censura ai media.

RUSSIA – Putin: nuovi missili balistici per colpire Daesh

12/12/2015
Mosca – La Russia e’ pronta al ricorso ad armi atomiche nel conflitto con Daesh in Siria. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato all’esercito di rispondere con «estrema fermezza» a qualsiasi minaccia in Siria.

“Qualsiasi bersaglio che minacci il nostro gruppo o le nostre infrastrutture di terra deve essere distrutto immediatamente” ha dichiarato Putin parlando ai rappresentanti del ministero della Difesa a poche settimane dall’abbattimento del jet russo da parte della Turchia, scrive Interfax. Le azioni della Russia in Siria non sono dettate da «aspirazioni geopolitiche» ma per assicurare la «sicurezza della Russia» dagli estremisti, ha assicurato Putin. Che ha anche specificato: i russi sostengono il Free Syrian Army in collaborazione con l’esercito di Assad e contro i terroristi.

Putin ha poi raccomandato di prestare “un’attenzione particolare al rafforzamento del potenziale bellico delle forze strategiche nucleari e dotare tutti i componenti della nostra forza nucleare – marina, aviazione ed esercito – di nuovi armamenti”. Contemporaneamente a queste parole, è arrivato l’annuncio del ministro della Difesa Serghiei Shoighu: oltre il 95% dei sistemi di lancio delle armi nucleari russe è pronto al combattimento. “Le nostre forze armate – ha aggiunto – hanno ricevuto quest’anno 35 nuovi missili balistici nucleari”.