Al cuore del lavoro

Di: Domenico Tambasco
Fonte: Megachip
 
È vorace il neoliberismo, come tutti gli “ismi” avendo, nel suo patrimonio genetico, un cromosoma totalitario che pretende il completo asservimento della persona e della sua esistenza. [Domenico Tambasco]
 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il nuovo contributo di Domenico Tambasco sul modo del lavoro. Al centro dell’analisi l’ultimo attacco dell’attuale Governo ai diritti dei lavoratori e alle garanzie costituzionali che dovrebbero tutelarli: l’orario di lavoro e l’art. 36 della Costituzione. L’articolo è stato pubblicato oggi su MicroMega online. Buona lettura. (pfdi)
 
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È vorace il neoliberismo, come tutti gli “ismi” avendo, nel suo patrimonio genetico, un cromosoma totalitario che pretende il completo asservimento della persona e della sua esistenza.
È suadente il neoliberismo, sussurando continuamente alle orecchie dei cittadini dell’ormai globale villaggio la parola “libertà” che, nella cruda realtà dei fatti, cela il tintinnio di nuove catene.
Raggiunto pienamente il traguardo della libera licenziabilità attraverso le “tutele crescenti”, la lotta di classe da alcuni decenni promossa dall’1% della società[1] si dirige determinata, ora, verso il cuore della prestazione lavorativa: l’orario di lavoro. Ecco dunque che qualche perlustratore in avanscoperta “spara” i primi colpi di avvertimento, dichiarando che “L’ora-lavoro è un attrezzo vecchio che non permette l’innovazione. dovremmo immaginare contratti che non abbiano come unico riferimento la retribuzione oraria”[2], trattandosi di “un tema culturale su cui lavorare”, poiché “il lavoro oggi è un po’ meno cessione di energia meccanica ad ore e sempre più risultato”. Del resto “per molti anni i ritmi biologici e di vita si sono piegati agli orari fissi, ma con la tecnologia possiamo guadagnare qualche metro di libertà”. Di qui l’invito alle giovani schiere di economisti e giuslavoristi ad “immaginare il futuro su questo tema”.
Lo schema adottato è quello classico: si attacca l’obbiettivo definendolo “vecchio”, d’ostacolo all’innovazione e alla libertà dei “moderni”: nel caso di specie, al fattore “tempo” del rapporto di lavoro viene contrapposto il “risultato”, “l’apporto dell’opera”.
Il campo d’azione oggi scelto dagli strateghi neoliberisti, tuttavia, non è dei piu’ agevoli. Stiamo parlando, infatti, di un tema di rilevanza costituzionale nel nostro ordinamento[3], oggetto di specifica protezione e di stringente tutela da parte dei padri costituenti che, memori dei disastri compiuti dalle teorie liberiste a cavallo tra il XIX e il XX secolo, evidenziarono la necessità di impedire che fosse affidato “all’arbitrio del privato lo stabilire sia la durata del lavoro, sia la retribuzione del lavoro stesso, evitando così che i lavoratori, soprattutto donne e bambini, potessero essere ancora oggetto di quello sfruttamento inumano e senza limiti che oggi, in determinate circostanze e in determinati rapporti di forze, sarebbe ancora giuridicamente possibile”[4].
La centralità del tempo nel rapporto di lavoro che si sostanzia nell’orario massimo giornaliero, nel riposo settimanale e nelle ferie annuali, infatti, è solennemente sancita dal secondo e dal terzo comma dell’art. 36 della Costituzione, secondo cui “La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
La prestazione lavorativa, dunque, è inscindibilmente legata al tempo di lavoro che il legislatore costituente scandisce quotidianamente, attraverso il diritto all’orario massimo giornaliero, settimanalmente attraverso il diritto al riposo, annualmente attraverso il diritto alle ferie.
Una visione, quella definita dall’art. 36, che è tutta focalizzata sulla protezione delle esigenze personali e familiari del lavoratore, allo scopo di “assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Ciò attraverso l’imposizione, alla “libertà contrattuale” dei privati, di precisi limiti e di specifici confini entro il cui ambito si esplica l’esistenza individuale e sociale del lavoratore che viene precipuamente considerato quale persona attivamente inserita nel contesto familiare e collettivo.
Il tempo di lavoro è definito per contrasto, dunque, dal tempo di vita del lavoratore.
Ecco quindi la prima funzione attribuita costituzionalmente al tempo, nell’alveo del rapporto lavorativo: quella di limite all’autonomia dei privati e, in particolare, di argine all’impetuoso arbitrio del datore di lavoro che “in assenza di prescrizioni limitative. tende a prolungare la giornata lavorativa, scavalcando non solo i limiti massimi morali, ma anche quelli puramente fisici della giornata lavorativa”[5].
Il tempo, tuttavia, nel tessuto della parte economico-sociale della Costituzione e, più in generale, dell’ordinamento giuridico italiano assume un ulteriore e decisivo rilievo che il recente attacco del Ministro del Lavoro intende scardinare: e’ quello di principale fattore determinante della retribuzione, che il costituente definisce come “diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”[6].
E’ noto, infatti, come nel sistema italiano di determinazione dei “minimi retributivi” affidato ai contratti collettivi, gli stessi siano definiti sulla base di due coordinate: l’ora di lavoro ed il livello di inquadramento delle mansioni svolte, dalla cui combinazione deriva l’unità di misura del salario, ovvero la “retribuzione oraria”. Sistema consolidato attraverso il “diritto vivente” che, in decenni di pronunce giurisprudenziali, ha sempre applicato quale parametro di giudizio i minimi retributivi orari dei contratti collettivi di riferimento, citando l’art. 36, 1° comma quale “norma di immediata valenza precettiva”, ovvero direttamente applicabile ai rapporti individuali di lavoro attraverso la mediazione dall’art. 2099, 2° comma c.c.
Una domanda sorge spontanea: i primi attacchi al cardine temporale del rapporto di lavoro non preludono alla proposta, da parte del Governo, di un futuro salario minimo legale fondato sullo schema del risultato e dell’apporto dell’opera? E’ forse allo studio, da parte della schiera degli economisti e dei giuslavoristi al servizio del Principe, lo strumento del moderno “cottimo legale”?
Una risposta, forse, può essere trovata fra le righe di una recente dichiarazione del presidente della neonata Agenzia nazionale del Lavoro, Maurizio Del Conte[7], il quale ha evidenziato come le attenzioni governative siano recentemente catturate dal “lavoro agile”, ovvero da “un modo nuovo di organizzare il vecchio contratto subordinato..un lavoro fuori dal tempo, dai luoghi, dal cartellino”, per cui è in via di approvazione un disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità dove “potremmo prevedere, per questo tipo di lavoro, svolto non in sede e con orario libero, lo stesso trattamento di vantaggio riservato al premio di produttività”.
Un’azione coordinata, dunque, che da un lato attacca ideologicamente il cardine temporale del rapporto di lavoro e, dall’altro, introduce silenziosamente nuove tipologie di lavoro oggetto di “peculiare” retribuzione, destinate ad espandersi a macchia d’olio nell’oceano del mercato del lavoro, nuovo regno dell’ “autonomia dei privati”.
Cosa sia in concreto il lavoro agile o smart working, al di là delle etichette e dei “brand” di facciata, è presto detto: basta porre mente alle recenti forme di lavoro digitale quali il “crowdworking”, per rendersi conto che si tratta di vero e proprio “cottimo digitale”, “forma definitiva di precariato nella quale i lavoratori sono puri postulanti, privi di diritti o sicurezza”[8].
La “libertà di fare” delle dichiarazioni ministeriali dunque, fa il paio con la “libertà di lavorare finché lo si desidera” farisaicamente affermata dalla Suprema Corte Statunitense nel 1905[9]: è un’autentica mistificazione, costruita nella piena coscienza che “nella macchina industriale nessuno è libero delle proprie azioni”[10]; è la facciata di cartapesta dietro la quale “se vieni, vedrai l’uomo delle caverne, in abito di società, difendere coi denti, ringhiando, il suo osso”[11].
È la barbarie del lavoro.
 
(30 novembre 2015)
Al cuore del lavoroultima modifica: 2015-12-05T21:47:00+01:00da davi-luciano
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