Maxi processo No Tav aula bunker, l’arringa difensiva di Novaro sul 3 luglio – 20 gennaio 2015

GiudiceQuintoBosio

 L’ultima parola alle difese, sentenza prevista il 27 gennaio, dalle 9:00 udienza con eventuali repliche e dalle 14:30 è attesa la sentenza

Ore 9:40 Siamo in ritardo, pare manchi lo “scatolotto derivazione riprese video”…
9:45 – Inizia arringa avv. Novaro per una serie di imputati, 3 luglio.
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Breve riassunto dell’avvocato, osservazione di fare i conti con il contesto complessivo, avendone rilevata incapacità, nonostante mole documenti libri video etc della resistenza collettiva. Segno dìinadeguatezza non solo dal punto di vista giuridico ma di comprensione complessiva vicenda. Qui la politica è ben presente, è uno dei dati con cui ci dobbiamo confrontare.
Un altro dato fondamentale è il diritto di espressione riunione manifestazione libera che sono diritti garantiti dalla Costituzione, art. 17 e 21, e 10 e 11 Convenzione europea.
Dato pacifico inoltre è l’utilizzo dei filmati e fotografie, non comprese adeguatamente collocate nello spazio. E’ necessario assemblare i pezzi come in un puzzle, e l’avvocato legge una citazione da un autore che ha ben compreso la realtà in questo senso.
Il contesto è la lotta notav ma ci sono influenze reciproche, e la ricaduta giudiziaria riguarda il 393bis: ogni azione causa un’azione contraria, e si tratta di valutare se le azioni delle fdo sono arbitrarie o meno. L’avv. fa una breve rassegna giurisprudenza sul punto. Il primo orientamento, i riferimenti sono già stati letti in passata udienza, parla chiaramente di arbitrario se sopruso: il secondo invece parla di modalità poco ortodosse poco convenienti degli atti del pubblico ufficiale. In queste giornate abbiamo visionato un ampio campionario dei comportamenti di ambo le parti. In particolare l’uso smodato di lacrimogeni delle fdo, più di 4.000 in un solo giorno, il 3 luglio, e sulla sorta di indicazioni ministeriali e della prefettura, ripete l’avvocato, l’uso si può definire “criminale”.

Stupisce che su questo punto si sia così glissato, in particolare sui più di 4mila lacrimogeni del 3 luglio.
L’avv. Novaro cita altra giurisprudenza, tra cui una sentenza del 2012, in base alle quali tutte ci si può orientare nel senso di cambiare la natura del reato di chi abbia reagito a condotta non corretta delle fdo. E si arriva a parlare di “agevolazione del reato” da parte fdo. Si tratta di ragionare concretamente con contributi magari atipici ma che hanno influenza eziologica diretta : in sintesi pur con tutti i distinguo se io esercito violenza contro pubblico ufficiale è capo imputazione principale, ma i reati di danneggiamento e lesione zona museo e in parte anche vasche e centrale.

Credo si tratti in qualche modo di partire con un’operazione di destrutturazione delle singole condotte. Faccio un esempio concreto, al capo 47 sono contestate a degli imputati una serie di lesioni capitate nell’area della centrale elettrica, ne seleziono una a Balcaro Simone che risulta aver subito un trauma cranico, ma nel corso del processo è venuto a dirci che la prognosi iniziale era di 3 giorni che poi è andata ampliandosi, cosi’ come gran parte delle persone offese. Ci dice che la lesione è stata provocata dall’arrivo di una pietra lanciata dalla collinetta nella zona della centrale, chi ha lanciato quella pietra non lo sappiamo. Allora c’è il signor x che prende una pietra e la lancia, la pietra precipita sulla testa dell’assistente Barcaro, che colpisce il casco che produce la lesione di 5 giorni, evidentemente l’autore del reato è solo il signor X. Ma parliamo del signor Y, anche lui si trova sulla collinetta, anche lui lancia una pietra ma la sua pietra non colpisce Barcaro. Poi c’è il signor Z che si trova a 100 metri dalla zona e che a sua volta lancia una pietra… possiamo dire che la lesione di Barcaro è dovuta anche alle condotte di Y e Z? Io dico di no.. perché se non hanno lanciato loro la pietra di quella lesione non possono rispondere perché non si risponde di un fatto commesso da altri.
Qui il problema è che un fatto concorsuale, prevede che ci sia stato un contributo concordato, ma che razza di contributo ha dato Z che si trovava sul ponte e Y che si trovava sulla collinetta?
Possiamo dire che Y e Z hanno contribuito a produrre quell’evento naturalistico che è la lesione perché con la loro condotta hanno agevolato la condotta di X oppure l’hanno agevolata. Ma, ci dice la giurisprudenza, e l’ho citata nella memoria che vi produrrò, che nel momento in cui noi ragioniamo di contributi materiali atipici, noi dobbiamo enucleare il contributo materiale atipico e ragionare esattamente sul grado di influenza…. sulla produzione dell’evento, la lesione. Allora dovremmo dire che Y e Z hanno agito perché hanno rafforzato o agevolato l’evento di X. Lo possiamo dire? Io credo di no, Z si trova in altro modo e certo non può condividere le intenzioni, non c’è neanche un rapporto di interlocuzione, ma nemmeno Y ha fatto alcunché, perché Y, si vede chiaramente dai filmati che le persone che lanciano quei sassi non lo fanno perché istigati da qualcun altro, ma come reazione emotiva che avviene dal fatto di essere stati colpiti ripetutamente dai lacrimogeni, ci sarà qualcuno che magari aveva già preventivato di lanciare pietre contro poliziotti, ma ognuno per sé… Se tutto fosse stato concordato prima, ragionando sulla lesione dell’ass. Barcaro, noi qui abbiamo lesioni spalmate su circa 3 ore e provocate con modalità diverse, è evidente che non possiamo ragionare in chiave di premeditazione collettiva, i soggetti confluiti nell’area centrale erano soggetti diversi, e nel corso del reato di folla ognuno dà un proprio contributo, ha una propria idea di quello che capita e le influenze reciproche vanno provate….
Io vorrei citare ancora un’autorevole dottrina che per quanto concerne l’efficienza causale ha detto una cosa molto concreta “c’è l’efficienza causale quando con un determinato comportamento si dà impulso al sorgere del successivo comportamento, senza esso non avrebbe potuto svilupparsi, (…) o quando più condotte si sono facilitate o agevolate e hanno reso possibile il loro svolgimento”. Deve esserci un’influenza diretta…
Requisiti fondamentali : appartenenza e nominatività del fatto.
E’ evidente che a volte si parla di rafforzamento o di istigazione sulla base di condotte che in realtà poi non hanno questa capacità di influenza diretta, perché è evidente che se io dico qualcosa ad un soggetto, questa mia interlocuzione viene poi elaborata soggettivamente e poi si tratta di capire se questa mia interlocuzione ha avuto un effetto diretto, in mancanza di questo accertamento si finisce per rispondere in mancanza di responsabilità per fatti altrui, il che non è consentito. Per dimostrare che Y e Z hanno contribuito alla lesione di Barcaro dobbiamo dimostrare che vi hanno contribuito direttamente o l’hanno influenzata…

Arrivo al contesto del 3 luglio, c’è una manifestazione nazionale che il movimento no tav convoca con la parola d’ordine di assedio al cantiere.. con tutti i sentimenti di rabbia che avete avuto modo di cogliere nelle udienze dibattimentali con tutti i testi sentiti. Dovete fare un’operazione di empatia, tentare di vestire i panni di quei manifestanti che erano a Chiomonte il 3 luglio… nell’ambito di un movimento popolare straordinariamente ricco e forte e intelligente dal punto di vista delle strategie politiche, che si è dato appuntamento il 3 luglio… Dico subito che il racconto che Petronzi ci ha fatto di quella giornata mi sembra una vera e propria caricatura, parlando di 7-8 mila manifestanti, ma su un’intervista a Repubblica al prefetto Manganelli, sentito alla Camera dei Deputati, sul conflitto in Valsusa, Manganelli risponde “ci siamo chiesti anche noi cosa non ha funzionato in Valsusa, non ha funzionato la prevenzione, sapevamo che sarebbero arrivati degli anarchici… ma non si poteva fare prevenzione perché stiamo parlando di 80.000 persone”. Fu una manifestazione oceanica, 7000 persone sono una caricatura, così come è una caricatura l’idea che ci fossero 300 anarchici assiepati nei boschi e sarebbero stati questi 300 anarchici ad affrontare le forze dell’ordine nel corso della giornata. I testi Marceca e Gagliano sono i due soggetti che avevano una funzione di orientamento del traffico dela manifestazione perché ad un certo punto il grande corteo si dirama in due cortei, un pezzo ampio del corteo, alcune migliaia di persone, si disperdono verso i boschi della Ramat. In quei boschi non c’erano 300 anarchici assiepati e assetati di violenza ma ci stavano 4-5000 persone. Nelle liste testi avevo indicato un ispettore di polizia, Tuminaro, che si trovava alla stazione ferroviaria e aspettava l’arrivo dei treni con i manifestanti, è sintomatico sentire il dialogo che questo ispettore fa con un altro ispettore con lei perché si vede la gente che passa e si sentono i commenti, una miriade di scatti e poi questo dialogo a due è un esempio di comicità involontaria, perché ci sono una serie di battute folgoranti. Io vorrei citarvene alcune, perché sono sintomatiche…
I due ispettori vedono delle persone e dicono “saranno sui 500, in gran parte anarchici, anarchici e pacifisti, per ora sono tranquilli, sono delle zecche, c’è un altro treno di zecche…. ” e qui ad un certo punto passano due ragazze che io riconosco come anarchiche ma sono le uniche che ho individuato… “Sono tanti, secondo me 300 o qualcuno di più… mado’ quante zecche, tanta gente, tanta tanta… questi sono italiani, sono anarchici… col primo ne sono arrivati di più… questi sono vestiti da pagliacci … (e passa la samba band).
Allora che faccia hanno gli anarchici? Lombroso aveva scritto un famoso libro ma non credo che l’ispettrice Tuminaro sia una lettrice di Lombroso,  questo riferimento lo troviamo nelle annotazioni di polizia, il nuovo nemico pubblico sono gli anarchici, poi diventeranno i black bloc e poi terroristi. Questo è un dato tipico delle manifestazioni importanti perché genova 2001 era iniziata cosi’, con un’esasperazione del clima, dei contenuti e l’individuazione di alcuni nemici pubblici. La strategia messa in campo in quella giornata fu non di controllo negoziale, ma una strategia di tipo coercitiva ma del tutto nuova perché normalmente le strategie coercitive prevedono le cariche e un contatto diretto. Qui la tattica è stata molto diversa, lancio continuativo di lacrimogeni, alluvionale di lacrimogeni, nei confronti dei manifestanti mantenendo la propria posizione. Lancio che ha decisamente compromesso i diritti di libertà, manifestazione e riunione da parte dei manifestanti.
In quella giornata del 3 luglio i diritti di libertà di espressione e di riunione sono stati messi a repentaglio da questo sciagurato comportamento tenuto da parte delle forze dell’ordine, dai dirigenti delle forze dell’ordine.

Le condotte nell’area archeologica

I colleghi sono già intervenuti, noi abbiamo delle testimonianze che ci dicono che fin dalla mattina partono dei lanci di pietre dalle 9:30 ma tutto va spostato di un paio d’ore. Ho già detto che è falso che ci siano 300 anarchici sin dalle prime ore del mattino, ma quello che credo sia anche falso perché non risulta dai filmati è che l’attacco sia iniziato dai manifestanti, i primi sassi arrivano alle 12:30 dopo l’attacco con gas lacrimogeni…
Il lancio di lacrimogeni è assolutamente imponente ma c’è anche il lancio delle pietre, anche queste vi sono state fatte vedere quindi non credo di dover indugiare oltre sul punto. Arrivo alla posizione di Soru e Nadalini, che rispondono di una serie di capi d’imputazione,
Abbiamo sentito molti testi, dal dott. Petronzi agli assistenti Favaro, Colaianni, etc. Sul 636 la situazione dal punto di vista difensivo è un po’ compromessa perché i testi ci dicono di aver visto lanci di pietre fatti da Soru e Nadalini… sospendiamo il ragionamento sul punto. Per quanto riguarda il reato di lesioni valgono le osservazioni che ho fatto prima, tutti i 130 lesionati… per questi voi non avete la prova che ci sia stato un contributo eziologico diretto da parte di Soru e Nadalini a commettere direttamente le lesioni, ne discende gioco forza una richiesta assolutoria per non aver commesso il fatto. In via di subordine si tratta di provare a selezionare le condotte in campo, Soru e Nadalini vengono arrestati alle 12:45 ed è evidente che le lesioni successive non possono essere addebitate alla loro condotta perché non ci sono più.

Arriviamo ai fatti di resistenza e di lesioni individuali che sono in qualche modo un nervo scoperto di questo processo. Noi ci confrontiamo con dei referti medici che non sono solo quello di Colaianni che dice “sono caduto in terra e mi sono slegato una spalla”  addebitando questo episodio a Nadalini, ma per la giornata del 3 luglio abbiamo per Nadalini e Soru tutta una serie di lesioni diagnosticate al pronto soccorso. Vorrei partire dalla mia esperienza di avvocato, incontro Soru e Nadalini prima dell’udienza di convalida, li vedo malconci e gli chiedo la ragione, entrambi mi dicono “siamo stati picchiati dalle forze dell’ordine e trascinati per decine di metri”. Suggerisco loro di fare una dichiarazione spontanea in cui dicono…. in realtà nei verbali d’arresto si dice che ci siamo fatti male cadendo ma nell’arresto ci hanno malmenati. Finita l’udienza i due arrestati vengono ammoniti facendo notare che potrebbe esserci il reato di calunnia…  La consulenza del Dott. De Vita, non sentito al dibattimento, attesta la compatibilità con azione contusive da manganelli o calci…  Era stata la mia diffidenza iniziale a impedire a Soru e Nadalini di dire che erano stati trascinati per decine di metri. Ad un certo punto compare il famoso filmato in cui si vedono Soru e Nadalini trascinati per almeno 70 metri con alcuni operatori di polizia che gli affibiano dei calci e qualche manganellata, e al di là delle reti qualcuno insiste. Se non ci fosse stato il filmato ci saremmo ben guardati di fare una querela contro ignoti, perché restano sempre bloccate e poi archiviate perché non si sa chi sono gli autori… ma qui avevamo un dato probatorio fondamentale, filmato e foto, e abbiamo detto facciamo querela. Ve li faccio vedere rapidamente.. foto scattate da un fotografo che lavorava per La Stampa, si vede il trascinamento da parte di Soru, ci sono altri soggetti travisati, carabinieri in servizio e opportunamente travisati, infieriscono con bastonate…. L’operatore di polizia è il teste: Borzachiello sentito in una delle ultime udienze. Vediamo il filmato, dove si vede l’attività di trascinamento iniziale…. Mentre viene trascinato viene colpito con un calcio e una manganellata. Dietro le persone che colpiscono c’erano testimoni sentiti in questo processo, come il teste Colaianni.   (vengono mostrate le immagini)

Qui si vede anche la giacca rossa del dott. Petronzi che stava arrestando un altro degli arrestati del 3 luglio…. e si vede quella persona con la camicia bianca che segue l’accompagnamento degli arrestati. Andiamo avanti con questa prospettiva di sviluppo delle indagini. Succede che verso la fine di settembre presentiamo querela chiedendo investigazioni, il processo resta al palo e scadono i termini dell’indagine, soltanto nell’estate io decido di fare investigazioni difensive e convoco presso il mio studio alcuni dirigenti di polizia per sentirli e capire chi sono gli accompagnatori di Soru. Ovviamente nessuno compare presso il mio studio e innesco il meccanismo previsto dal 393 e chiedo incidente probatorio, ma il GIP risponde che non si può fare perché il procedimento era contro ignoti. Curioso. Io tento di proseguire nell’attività di investigazione, perché preferisco lavorare in proprio piuttosto che affidarmi alla procura, e provo a chiedere alla RAI la cassetta che immortala quello che è capitato a Soru perché dalle immagini si vede che c’è un fotografo ma soprattutto si vede…. un operatore che sta riprendendo. La risposta della RAI è straordinaria, ci dicono “è vero, c’erano state delle riprese ma le abbiamo perse”. E quindi non abbiamo il filmato autentico che ci consente di  capire chi ha fatto cosa. Allora faccio un’ulteriore richiesta e chiedo di sapere chi erano i personaggi presenti, la risposta del PM è che non servono i ruoli di servizio, e il giudice confermerà che è inutile sapere chi c’era in quella situazione. Poi la vicenda si conclude, la procura fa una prima richiesta di archiviazione , c’è una seconda richiesta di archiviazione.. perché tutto si è svolto con modalità talmente repentine che nessuno ha potuto intervenire per fermare questa attività di pestaggio di Soru, mentre io sostenevo che il mancato intervento prevedesse una responsabilità “in concorso” ma se hanno assistito al pestaggio avrebbero dovuto fare almeno una denuncia…. il GIP archivia il procedimento ma impone di iscrivere una serie di soggetti, Bagnasco, Di Leone e Borzachiello, a registro notizie di reato per il reato di omessa denuncia. Dopo qualche mese il procedimento è stato archiviato, senza che il sottoscritto ne avesse alcuna notizia.
A questo punto ho tentato di mettere il naso in quel fascicolo, avendo intenzione di svolgere ulteriori indagini, ma candidamente mi è stato detto dalla procura e dal GIP che quel fascicolo io non lo potevo vedere…. per iscritto mi è stato detto che non avevo nessun interesse a vederlo.
E’ una vicenda un po’ tanto particolare, stupisce che nel corso di questo processo il dott. Rinaudo abbia detto “l’avv. Novaro sa benissimo perché è stato archiviato questo processo”.. ma l’avv. Novaro non lo sa perché non gli è stato possibile consultare quel fascicolo… a me sembra vergognoso che si impedisca ad un difensore di mettere il naso in questo fascicolo.

Io credo che questa vicenda sia un po’ vergognosa, perché tutti i soggetti interpellati hanno consapevolezza o credono di aver fatto correttamente il proprio lavoro, interpretando il proprio lavoro come contenimento, lotta e contrasto non con chi ha commesso dei reati ma contro il movimento no tav, individuati come “persone particolarmente pericolose”. Mi sembra che questo sia un contrasto formidabile con lo statuto del diritto penale… quello che conta non è più quello che si è fatto ma quello che si è, sei un anarchico? Allora ti prendi 6 anni, al di là delle recidive, quello che conta è questo dato di appartenenza, del tutto incongruo rispetto alla prassi dell’attività giudiziaria. Io credo che i giudici e i PM non debbano lottare neanche contro la mafia, i giudici fanno il loro lavoro, sono i poliziotti che lottano contro la mafia….

Noi ci confrontiamo, per Soru e Nadalini, con due verbali di arresto, nel verbale di Soru si legge, scritto da Favaro, che Soru veniva afferrato, reagiva violentemente e tentando di divincolarsi, la violenza provocava la caduta dello scrivente nel tentativo di bloccarne l’azione, e nel cadere Soru portava lesioni al volto. Colaianni, arresto Nadalini, durante una delle cariche ferma Nadalini, che si dimenava… facendolo cadere a terra e durante queste concitate fasi Nadalini cadeva a terra provocandosi lesioni alle braccia. In virtu’ di questi verbali di arresto ho ritenuto opportuno fare quella consulenza. L’assistente Favaro viene sentito il 6 dicembre 2013, e qui ci dice una serie di cose che vado rapidamente a leggere… Intanto dice di aver visto il soggetto che identifica come Nadalini un pochino prima del suo intervento, e spiega che non erano particolarmente attaccati al muro quando si trovavano dietro quella casetta… perché c’era un’angolatura tale da consentirci di vedere cosa stava accadendo. Poi viene sentito sul punto “mi sono avventato nei confronti di un soggetto posizionato sulla destra, poco prima era stato notato da me… scagliare una pietra contro i reparti.. stava aiutando forse il compagno attinto dal dott. Scarpello, per cui mi sono avventato su di lui l’ho afferrato con la mano sinistra e l’ho colpito con lo sfollagente, collutazione e l’ho colpito una seconda volta, sono caduto su di lui… o mi ha tirato o mi sono sbilanciato..”. Come ha reagito a fronte dei colpi? La prima volta nulla, tant’è che abbiamo continuato… c’è stata una reazione da parte sua quasi a volersi scrollare la mia presenza, a quel punto ho colpito con tutta la forza che avevo in colpa per dire “tu devi restare qua”.. Questo ci dice Favero nel suo esame dibattimentale. Favero dice che Soru ha commesso un reato nei suoi confronti, dovete apprezzarne l’attendibilità… cioè si valuta la personalità del dichiarante, si valuta la capacità di reiterare, l’analiticità delle dichiarazioni, e poi si cerca di incrociare questo dato probatorio con altri elementi di prova. Vaglio critico che deve portarci ad una valutazione definitiva sul teste: Favaro e la valutazione che io faccio è che non è un teste: attendibile . Nel verbale di arresto non parla della doppia manganellata, non dice neanche di avere inferto un colpo a Soru, la ricostruzione è del tutto diversa, le lesioni che Soru lamenta non vengono raccontate in nessun modo nel verbale di arresto… Si rappresenta che in questo frangente Soru cadendo a terra riportava delle lesioni al volto, quindi è la caduta che provoca le lesioni, non i colpi di manganello…  Io gli chiedo ma quand’è che ha visto che Soru aveva delle lesioni in faccia… ma allora perché nel verbale di arresto dice che le lesioni Soru se le provoca cadendo per terra?  (mostra video in cui si vede manganellata):
Allora, prima c’è una manganellata data nell’immediatezza non perché Soru sta aiutando qualcuno, Favero vede una persona e gli dà una manganellata, immediata, poi Soru cadrà per terra, indubbiamente quella manganellata data in zone vitali non corrisponde a quei requisiti di convenienza e ortodossia che prevedono le circolari ministeriali ma c’è di più…. Favero e Colaianni rispetto a Nadalini diranno “noi eravamo dietro la casetta..:” Vi farò vedere un frammento di una quarantina di secondi dalla consulenza di Bauschmidt dove si vedono esattamente le riprese quasi continuative di questa casetta e si vede che da dietro quella casetta non si poteva vedere nulla di quello che capitava davanti, quindi anche in questo caso le dichiarazioni non sono avvalorate dalle immagini.
Si vedono delle persone nascoste dalla casetta ad almeno un metro dallo spigolo… la casetta, quel muro, è parallelo rispetto alla zona in cui si trovano i lanciatori, si vedeva chiaramente che non c’era nessuno vicino allo spigolo, quindi Favero e Colaianni non possono aver apprezzato condotte di Soru e Nadalini perché non si vedeva assolutamente nulla da quella posizione.

Io vi dico che soluzione adotterei se facessi il giudice, vi ricordo che c’è un orientamento giurisprudenziale che dice che non c’è resistenza se c’è un tentativo di sottrarsi… cosi’ come succede per Soru e Nadalini, ma che sono stati rudemente colpiti immediatamente, lo dicono le immagini, quello che però conta è che l’inattendibilità dei testi è evidenti, quindi il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 per contraddittorietà della prova….
Questa vicenda è stata circondata da una rete di RETICENZE e di OMERTA’ da una serie di soggetti sentiti a dibattimento…
Teste: Sperati , 6 dicembre 2013, non vede nessuno colpire o trascinare Soru. Di fronte al filmato dice che ha visto i movimenti inconsulti di corpi ma pensava che l’arrestato stesse tentando di scappare. Ricorda di aver dato una spinta ad un carabiniere, ma le immagini smentiscono questo dato che per altro lo stesso teste: anticipa “dalle immagini non si vede ma ho questo ricordo”. Le immagini confermano che il pestaggio c’è stato e lui è nei pressi… ma smentisce.
Teste: Lavezzaro … con camicia bianca e qualcosa in mano, forse una radio, di fronte alle immagini che la ritraggono dice che indossava una camicia bianca ma che ha sempre tenuto addosso una giacca, quindi non pensa di essere lei… Mi sarei fermato li’ ma i nostri consulenti hanno scandagliato i vari filmati e ora vi farò vedere cos’abbiamo trovato… rispetto alla Lavezzaro. Intanto la Lavezzaro si trova molto spesso nel cuore della vicenda in particolare nei diversi arresti. La vedete qui con la giacca… la vedete sulla destra e si mette la famosa giacca di cui ci ha parlato. Quindi il soggetto che a questo punto compare è la signora che aveva la camicia bianca e la giacca beige e i comportamenti delle persone che doveva controllare non sono particolarmente ortodossi…Vedete, ci sono un sacco di lanci di pietre, lei  è uno dei dirigenti ma nessuno….
Questo è l’arresto…. addirittura viene accompagnato…. quando ci sarà l’ingresso nell’area del museo nuovamente si vede un soggetto che segue le vicende relative agli arrestati… mi pare evidente che siamo di fronte ad un testimone quanto meno reticente, che nega la sua presenza sul posto, abbiamo chiesto di risentirla, il tribunale ha ritenuto che non fosse opportuno, vi produrremo i cd con tutti i filmati.
Vediamo Bagnasco, sentito il 17 giugno, dice che la situazione era particolarmente pericolosa, dice di non aver visto gesti di violenza al di là della rete ma le foto attestano esattamente quello che è capitato, Bagnasco e Di Leone trascinano il manifestante e alcuni carabinieri insistono con bastonate e calci, è improbabile che possano non aver visto cosa capitava. Altra cosa improbabile è che il lancio dei sassi arrivava fino alla zona in cui è stato trascinato Soru…
Di Leone, idem… ma possibile che profili di responsabilità a carico di soggetti delle forze dell’ordine non si possano fare domande specifiche? Se Di Leone avesse fatto affermazioni che potevano avvalorare profili di sua responsabilità sarebbe stato bloccato, ma quelle domande non sarebbero mai state ammesse, come si può chiarire la situazione? Le poche risposte che il sig. Di Leone dà riguardano il lancio di pietre… dice “arrivavano pietre dappertutto”… e poi dice che “non si riusciva a vedere bene”. Sembra una presa in giro, cioè tu stai trascinando questo signore preso a bastonate e calci, ci dici che vedi che arrivano pietre ma non vedi arrivare calci e bastonate? Siamo vicini ad attendibilità grado zero….
Ultimissimo teste Borzachiello che confonde la circostanza dell’impugnare o tenere in mano il manganello ma anche lui non ha visto le bastonate, dice che solo dalle foto si accorge che i carabinieri erano travisati, c’è una perdita della memoria complessiva….
C’è una rete di reticenze… qui è il corpo dell’arrestato ad essere esposto a pubblico ludibrio e pestato ripetutamente, io credo di non dover dire più di tanto ma credo di dover segnalare questa rete di silenzi che ha contornato questa vicenda, che ricorda la vicenda di Di Berardino, anche lui le aveva prese… ma non è stato arrestato perché non si sono trovati fatti da addebitargli. … Io ce l’ho con chi mente a dibattimento e con chi NON INQUISISCE CHI MENTE….

Per Soru e Nadalini la richiesta è di assoluzione per tutti i capi d’imputazione, per non aver commesso il fatto x il capo 12, in via di subordine questa modulazione che chiedo al tribunale per tutte le lesioni effettuate dopo le 12:45 assoluzione per non aver commesso il fatto… poi a verbale vi segno il numero dei lesionati che secondo me possono essere ricompresi in una condotta riferibile a Soru e Nadalini, per i capi 13 e 14 assoluzione perché il fatto non sussiste, capo 15 stessa richiesta, assoluzione anche per danneggiamento e per i capi 32,34 (travisamento), erano travisati solo parzialmente, ne chiedo in principalità l’assoluzione… in via di estremo subordine c’è la questione di costituzionalità.. il reato di cui alla legge reale da pochi mesi è arrivato alla pena di un anno… parametri costituzionali si rimanda alla lettura della memoria.

L’area delle vasche.
Nell’area delle vasche ci sono due miei imputati che sono Maniero e Arboscelli. Il consulente parla di una distanza di 70 metri, c’è un filmato che ci consente di capire cos’è successo a quelle reti…. si tratta di capire se quei lanci che ci sono effettivamente stati vadano messi in relazione con alcune specifiche condotte tenute prima dalle forze dell’ordine . Ci confrontiamo con un capo d’imputazione che parla di una quarantina di persone che si sarebbero alternate per attaccare le forze dell’ordine , non sembra proprio quello, nelle vasche la situazione è diversa dall’area archeologica, ma la prospettazione accusatoria resta imprigionata nel teorema iniziale, quello dei 300 anarchici ….
Alle 12:39 si vede della gente che arriva dai boschi proprio nella zona delle vasche, si sentono spari di lacrimogeni, si vede quel signore che si mette il fazzoletto, giornalista, si sta travisando, ma è una persona attenta che vuole preservare la propria incolumità e allora il giornalista de La Stampa si mette un fazzoletto per proteggersi, non è una delazione la mia ma vi sto segnalando un comportamento diffuso sul campo….
Poi si vede un manifestante che lancia delle uova, tant’è che l’operatore dice sta lanciando delle uova, in segno di disprezzo, non certo una condotta orientata a costringerli a fare delle cose…. 12:41,,, qui si vedono le stesse persone e inizia lancio di lacrimogeni… questo lancio di lacrimogeni che vedete poi qui nuovamente ripetuto e verrà ripetuto molte volte nella giornata, 12:43:56 si vedono anche esattamente le distanze che intercorrono con la zona in cui si trova la polizia, una distanza considerevole.. nessuno sta facendo dei lanci di pietre, invece i lanci di lacrimogeni sono plurimi e continuativi.
12:44:47 si sente una voce che dice pronti a tirare, poi le immagini riprendono una folla silenziosa e inerte… purtroppo non c’è il sonoro… in questi venti secondi  ho contato 21 spari di lacrimogeni, che mi sembra indicativo delle modalità concrete con cui questi lacrimogeni sono stati sparati, contro una straordinaria maggioranza di persone silenziose e inerti che però subiscono questo lancio di lacrimogeni. Quali emozioni produce nei manifestanti? MI pare evidente… che nel momento in cui io convergo ad una manifestazione e vengo accolto da una selva di lacrimogeni posso avere una reazione brutale in contrasto con quelli che mi lanciano i lacrimogeni, e giuridicamente questo non può non essere interpretato come 393 bis…
Ecco qua ci sono un sacco di voci, là sulla montagna, vai , spara… i lacrimogeni sono tanti, e questo è il quadro in cui vi inviterei a collocare le posizioni di Arboscelli e Maniero…

Vediamo le clip portate dal PM per dimostrare la responsabilità di Arboscelli, sono due fotografie, questa è la prima, si vede Arboscelli che ha in mano una specie di moschettone che tenterà di inserire su una delle reti… questa è la seconda immagine, l’operatore di PS si chiama Condelli, si vede Arboscelli che lancia qualcosa. Si vede Arboscelli che attacca il moschettone, ma gli si contesta di aver danneggiato non il tentativo di danneggiamento delle reti (che non è stato fatto) ma il danneggiamento di un idrante…. Vediamo le altre immagini, qui c’è Arboscelli, ci sono dei lanci di lacrimogeni plurimi, Arboscelli lo prende e lo butta via, non verso le reti, ma lontano, atteggiamento da interpretare in chiave difensiva…. si libera di quel lacrimogeno per salvare la sua incolumità e quella di chi sta accanto a lui. Allora come si fa a condannare Arboscelli per resistenza collettiva, danneggiamento di mezzo idrante sulla base di questi due dati? E’ possibile ipotizzare un concorso? Si, se noi pensiamo che tutti i manifestanti in quella zona avessero preventivamente deciso di danneggiare il mezzo idrante…. ma siccome questo è un teorema accusatorio che non ha gambe per andare avanti io credo che Arboscelli non debba rispondere di questi reati perché manca il contributo eziologico, quindi l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Quanto al travisamento, ha il fazzoletto sulla bocca perché gli serve per non respirare quei gasi.

Maniero capi 40,41,55. Art. 5 travisamento, valgono le osservazioni già fatte prima, Maniero fa dei lanci, vediamo le slide… operatore Pesando, tre fotografie una dopo l’altra… che la condotta sia violenta o minacciosa nei confronti delle forze dell’ordine mi pare pacifico ma ci sono due aspetti non residuali su questa vicenda. Questo filmato parte dalle 13:53:24 ma 30 secondi prima si sente la voce di un operatore che dice al suo collega “dai, tiraglielo contro, collega, tira…” Vi leggo io il sonoro… “Lo vedi il bastardo qua sotto? Se riesci a centrarlo, prendi la mira appena esce, appena si affaccia”.. ad un certo punto si affaccia MANIERO, vediamo le immagini così è tutto più chiaro….  Siccome i lanci di lacrimogeni sono quelli che vi ho fatto vedere prima, filmati dalle 12:39 in poi, qui siamo circa un’ora e mezza dopo, è evidente che Maniero risente di quel clima di cui vi parlavo prima…. Ora possiamo anche non attardarci oltre sulla…. sui filmati, ne vediamo solo uno, delle 15:13:30 dove Maniero ha una pietra in mano e la butta così, contro la rete, non c’è nessuna possibilità che quel sasso colpisca qualcuno, c’è una rete di tre metri che separa Maniero dalle forze dell’ordine e ciò nonostante lui lancia quella pietra.
Anzitutto non c’è nessuna prova che lanciasse quella pietra per costringere le forze dell’ordine a far transitare i manifestanti in quella zona del cantiere ma è evidente che quel lancio di sassi è reazione diretta al lancio dei lacrimogeni, quindi assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in seconda battuta 393bis perché quei lanci sono reazione al lancio dei lacrimogeni, terzo che questi lanci sono proprio brevi, Maniero non ha nessuna possibilità di colpire qualcuno, segnala una sua rabbia…. ostilità, sarebbe reato se avesse colpito qualcuno ma se non colpisce nessuno il reato non può essere individuato.

Sul danneggiamento del mezzo idrante abbiamo le dichiarazioni di un teste che dice che il danneggiamento sarebbe avvenuto dalle 12:45 in avanti… possiamo dire che quei lanci di Maniero abbiano in qualche modo attinto il mezzo? Temporalmente corrisponde, ma prove dirette non ne abbiamo, chiedo quindi l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

 

L’avvocato infine, nel chiedere l’assoluzione anche per gli altri capi , rifa la cronologia oraria dei fatti e soprattutto i lanci indiscriminati dei lacrimogeni contro chiunque. Sottolinea il dato simbolico, come interpretato dai PM, e cita Zagrebelsky “Il simbolo del potere”, che argomenta l’importanza dei simboli. Era un’azione dimostrativa, non certo per entrare in duello folle e perdente con i militari, ma per dare un segnale politico. Così le barriere. Era un’intenzione collettiva.
Imperato e Lussi, in parte sovrapponibili.
Imperato deve rispondere reato danneggiamento aggravato da violenza a persone…Avvocato mostra immagini che provano condotta materiale di Tobia. L’aggravante va esclusa perché non ha riscontro.
Si vede in altra immagine Imperato e altri che divelgono concertina filo spinato, la rete non fa una piega. Divelta e rotta solo la concertina, quindi può essere concessa attenuante. Il contesto clamorosamente confuso. Al limite tentativo di danneggiamento, non danneggiamento.
Le seguenti considerazioni valgono anche per Lussi: Imperato in dipartimento parla di uso incontrollato gas e ricorda il contesto di grande ricchezza movimento notav. Parla della mafia…
Avv. Novaro: “La richiesta di 2 anni per Imperato è eccessiva. Chiedo di escludere l’aggravante e concesse attenuanti generiche, pena coperta da sospensione condizionale…Lussi non è travisato ma ha cappello, ha mascherina bianca come tutti davanti ai gas. Chiedo di escludere aggravanti come per Imperato. .. Chiedo inoltre restituzione di tutto quanto è stato sequestrato. Anche Lussi fa dichiarazioni spontanee e racconta le sensazione e che la volontà di tutti era contrapporsi all’illegittimità degli atti contro la gente. Infine, Binello che risponde capi 46.47.48, resistenza lesioni e danneggiamento reti, dalle foto non è travisato, in posizione inerte che guarda in avanti da osservatore per lunghissimi periodi – vengono mostrate immagini da filmati in diversi orari. Binello guarda. Intanto gli spari dei lacrimogeni si sprecano, Binello alle 16:11:40 lancia 3 sassi in sequenza. Allora, colpiti i manifestanti alle reti che non fanno nulla, anche lui lancia 3 sassi… sfogo di sentimenti di contrarietà…assoluzione perché il fatto non costituisce reato o non punibile per risposta ad atti di arbitrarietà fdo. Per reti, assoluzione per non avere commesso il fatto. Che tutti possano essere condannati a pena pecuniaria e non detentiva, attenuanti sopra aggravanti.
Così per Conversano niente travisamento, e per lancio sassi dal ponte, assoluzione per non avere lesionato nessuno. Per capo 46 valgono considerazioni di cui sopra della non intenzione di entrare in cantiere, e capire perché sono stati lanciati dei sassi e loro finalità. Conversano lancia sassi in sequenza, le immagini ben rivelano i lanci dei lacrimogeni, reazione di rabbia non da giustificarsi ma da capirsi, stesse richieste. Le dichiarazioni spontanee di Conversano, udienza 7 marzo 2014 in cui ammette di aver lanciato 3 o 4 pietre, di essere quasi svenuto, p. 143, e più avanti dei lanci su un ragazzo disabile in carrozzina…e3 dopo queste vicissitudini, tentato di farsi curare al presidio ma andato via perché c’era gente +  grave, infine lancia i sassi…”
L’avv. esamina poi la situazione processuale di Giordani, scorrono immagini di lancio di pietre e in alto di un lacrimogeno, nulla di premeditato, sentimento estemporaneo così concretizzato, come dimostra per Conversano sasso che solleva polvere…
Reato resistenza destituito di fondamento per Giordani, viene meno elemento soggettivo. Richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Per danneggiamento reti, come prima attenuante, e per art. 5 travisamento, anche stesse considerazioni. Attenuanti generiche per tutti imputati e condizionale per tutti quelli che ne hanno diritto o di seconda condizionale per chi ha lievi precedenti, pena pecuniaria e non detentiva.
Avv. Grenci di Bologna Riva Paolucci e Soru:
“Sono stato molto assente in questo processo, non credo abbiate sentito la mancanza grazie agli avvocati di Torino che hanno fatto lavoro veramente straordinario, vengo da Bologna e i tempi sono stati acceleratissimi, 2 udienze poi faticosamente conquistato diritto ad 1 udienza alla settimana… la sede non agevole, vengo volentieri in città molto bella… ho partecipato a prime udienze. Si è certo trattato di grande fatica, ho visto staffette velocissime… grande impegno di studiare e valutare centinaia di documenti foto filmati testi, controesami molto complessi. Difesa davvero imponente cui sono molto grato. Io oggi raccolgo i frutti. Non posso per Soru che richiamarmi a straordinaria arringa avv. Novaro, raffinatissimo in giurisprudenza e anche letteratura. Ho perso il pathos udienze e non ho compreso differenza area archeologica o no. Area museale: mi ritrovo e riscontro un dato stupefacente: la rete è stata danneggiata anche da fdo, all’inizio manifestazione 3 luglio, tempi difficili da ricostruire secondo versione Petronzi e altri funzionari, alcuni dissero 8 del mattino, altri 10,30 e altri addirittura più  correttamente primi lanci pietre verso mezzogiorno. In cosa consiste e come è delimitata questa benedetta area archeologica? E casetta, rudere dove sarà arrestato Soru… Per mio ordine mentale preferisco partire da posizioni Riva e Paolucci: loro identificazione sul posto avvenuta da comparazione video e foto scattate successivamente. Quindi ci si basa essenzialmente su metodo identificazione sopraesposto. Invece l’identificazione è una scienza, vedi sentenza Corte Assise di Napoli che ho ritrovato, in letteratura per identificazione s’intende metodo antropometrico, attraverso grado di coincidenze biometriche di un individuo in confronto ad un altro. Gli elementi devono essere molti e elementi sono anche tatuaggi, altezza, ecc. Non esiste a livello universale, ma la polizia scientifica usa scala comparativa che aiuta per arrivare alla certezza, totale, assoluta o parziale in mancanza tutti gli elementi ma con solo alcuni.
Invece per Riva: farò riferimento quasi esclusivamente a testimonianze Sorrentino, anche Stella ma più o meno dice le stesse cose, quindi Sorrentino 19 novembre  e 2 dicembre 2013. Le foto più significative mostrano alle 12:44 e 15:42 un soggetto con maschera a gas e completamente coperto, dalla testa ai piedi: non c’è nessun elemento nessuna parte del corpo per la comparazione, che invece è stataa fatta con immagini scattate il 27 agosto e prima ancora il 23 luglio, signora Riva fermata in valle e sequestratole maschera antigas e guanti neri comunissimi, secondo Sorrentino uguali, ma senza indagine tecnica, ci dobbiamo affidare ad un giudizio di compatibilità visiva di Sorrentino. Ad agosto Riva fu fotografata, e ha un casco tipo jet nero, pantaloni con tasche laterali che si dice essere gli stessi del 27 giugno, 2 MESI DOPO ! E stesso taglio dei capelli !  Ciocca capelli, taglio comunissimo, non taglio straordinario che la rende unica, inoltre ha un casco in testa… evidente che i capelli scendono in qualche modo… Ognuno cerca di fare il proprio lavoro… e si deve aggrappare a qualcosa… anche i pantaloni sono dei comunissimi pantaloni. Ma a gennaio 2012 Riva Elena subisce perquisizione a casa, in cui le viene trovato quel casco con cui è stata fermata il 27 agosto 2 mesi dopo, logicamente ce l’aveva a casa, e gli stessi pantaloni…L’oggetto che più può destare qualche perplessità è il paio di occhialini da nuoto. Vi invito a fare considerazione banale, ma a volte banalità è unica considerazione possibile: secondo voi Riva Elena, soggetto conosciuto dalla Digos di Bologna e Torino… ha subito altre perquisizioni… non è una persona sprovveduta, avrebbe tenuto in casa oggetti compromettenti. L’ultima cosa che avrebbe fatto!!! Sempre che quegli oggetti fossero quegli oggetti che dice Sorrentino, senza analisi tecniche. Io mi aspetterei un’indagine con criteri da polizia scientifica: se ho solo questo, per portare ad attenzione tribunale, mi devo concentrare e non basarmi solo su Sorrentino. Mancando questo tipo di indagine bisogna necessariamente arrivare ad assoluzione dal reato contestato per la signora Riva.
Paolucci: se per la Riva si può parlare di indizi, per Paolucci neanche un frammento di indizio. Il nulla. La tecnica è identica, estrapolate foto del 3 luglio che sulla base di un naso pronunciato forse aquilino è riconosciuto da Sorrentino. Sono le 13:23, uniche immagini dove è citato Paolucci. I fotogrammi a confronto con foto scattata in ambito totalmente diverso, presso centrale, tranquilli. Gli elemti di paragone che Sorrentino dice di aver analizato sono gli occhiali, la cintura e i bermuda e poi una sorta di cifosi che caratterizzerebbe i 2 soggetti…l’avvocato fa alzare Giacomo presente in aula… Nulla per gli occhiali, occhiali normalissimi che non mi sembrano nemmeno identici. Sorrentino ha detto che sono stati determinanti per identificazione. Vi dico guardateli e ditemi cosa vi trovate di particolare. Poi quando li hanno sequestrati, ci dice Sorrentino, Paolucci ce li ha chiesti in custodia. Ci mancherebbe ! Sono occhiali veri, non per bellezza… I bermuda: come si può comparare, si vede chiaramente che sono diversi, verdi monocolore quelli di Paolucci mentre gli altri sembrano screziati con macchie più chiare, mi si dirà che è l’ombra, comunque di uso assolutamente comune. Notate forma tasca laterale, prima ermetica, ad agosto aperta. Comunque è un elemento del tutto generico, non determinante. Lo stesso Sorrentino però si ricrede, a pag. 90, su mia domanda su trascrizioni, dice che non sono i bermuda elemento caratterizzante “per me non è lo stesso…”. La cintura, come per gli occhiali, faccio fatica a scorgere anche solo il colore cintura del 3 luglio, nera? Marrone? La grossezza, 2 o3 cm è comunissima, ma Sorrentino a questo punto dice cghe “c’è elemento di vetustà che accomuna 2 cinture…”. Dove si vede la vetustà, guardate le fotografie, è stupefacente, nessuna contezza. Quello che forse avrebbe potuto essere elemento decisivo sarebbero simpatiche mutande viola della foto 3 luglio, mai però ritrovate al soggetto. Nessuna indagine antropometrica che si sarebbe potuta e dovuta fare, e sulla base di valutazione solo visiva come anche Sorrentino ha fatto, io vi posso dire che su questa base per la parte di viso che vedo che si parla di soggetto che nemmeno gli assomiglia…
Ultimo elemento il manoscritto trovato nella sua abitazione, ma anche su questo aspetto, non è nulla di più di una cronaca di quella giornata e nessuna analisi grafologica. Quindi ancora + forti e decise le considerazioni: chiedo assoluzione e sforzo ulteriore la formula piena.
Per Soru Salvatore, non vi parlerò di abusi non perché non vi creda ma perché mi ci rifaccio.
Per reato resistenza, artt. 37 e  39,  Soru “si dimena e fa cadere a terra” l’agente di polizia. A bloccare Soru è stato l’ispettore Favero, che così descrive la scena: “…mi sono avventato contro questo soggetto… dinamica rapida e veloce… soggetto che comunque aveva lanciato pietre..che si stava attardando e stava compiendo qualcosa… “, a mio parere è testimonianza priva di senso, poi invece le cose sono andate in modo diverso, Soru non si stava attardando, è stato colto da chiara “sortita”, concertata in precedenza, degli agenti. Già Petronzi era come in difficoltà a dire che era un  prendere di sorpresa e attaccati i manifestanti, di sorpresa colto Soru che ricev immediatamente manganellata in testa, in faccia “…con quanta forza avevo in corpo”. Che doveva fare Soru? Come minimo dimenandosi, e fa cadere Favero non dimenandosi ma per secondo colpo, p. 176, su domanda avv. Novaro, Favero dice che azione dura un istante. Poi aggiunge “lo colpisco e nel colpirlo cadiamo. Cadiamo punto”.  Poi dirà che si è allontanato e non ha più contatti con Soru. Quindi nessuna condotta di resistenza. E allora capite che anche solo sulla base di questa testimonianza si può arrivare ad assoluzione Soru. Nessuna condotta dolosa in quelle condizioni, strattonamento causato da colpo in testa o parte alta volto. E avrebbe dovuto dirci i motivi di questo, perché colpo in faccia? Perchè? SONO QUESTE LE REGOLE D’INGAGGIO ?  Non sono le gambe, per fare cadere? Il trascinamento, giustificato, non giustificato, NON MI SI VENGA A DIRE CHE ERA DETERMINATO DALLA NECESSITA’ DI METTERLO IN SICUREZZA !!!
“… siamo andati a prenderlo e portato da una parte dove non cadevano più pietre…”. Sì, si può scadere nella forza pubblica in comportamenti non ortodossi, ma qui si è trascinato per 70 metri, e colpi nel frattempo, e attendibilità testimoni – e E CREDIBILITA’ testimoni che avevano il sacro terrore di essere imputati… e che nulla hanno visto e sentito.
Io capisco, un minimo di elasticità, ma NON POSSO CREDERE che nel momento del trascinamento e DOPO, TUTTI I TESTIMONI FOSSERO GIRATI DALL’ALTRA PARTE.
E’ gente che si deve autotutelare, valutate queste testimonianze per attendibilità e per credibilità.

Spero che avrete un moto d’indignazione… perché si chiameranno anche cacciatori però io non credevo dovessero abbigliarsi come cacciatori tenendo dei bastoni in mano, credevo dovessero abbigliarsi con un abbigliamento istituzionale, li’ vediamo gente che ha dei parastinchi di marche di motociclismo, questo ha una corazza sulla schiena che sembra una supereroe americano.. non lo so, mi sembra un videogioco, la prima impressione che ho avuto è “ma chi è questa gente? Ma questi sono i nostri carabinieri? Si vestono come vogliono? Bastoni.. un bastone tra l’altro insanguinati, quindi che ha già colpito…” gruppi speciali, cacciatori di Sardegna e di Calabria, spero che la mia terra sia meglio rappresentata rispetto a questi soggetti…
E’ un problema serio, che dovrete risolvere con le soluzioni che la vostra coscienza e il vostro equilibrio vi detterà, abbiamo visto scene in cui questi soggetti tiravano pietre alla presenza di funzionari che nulla dicevano… Io, vedete, rispetto ai testimoni devo dirvi che sono molto più affezionato a quello che vedo e che riscontro obiettivamente, grazie alla difesa che si è molto spesa questi video parlano chiaro, queste foto parlano chiaro, io credo a ciò che vedo, credo ai bracci rotti e credo che il comportamento delle forze dell’ordine non abbiano aiutato questo contesto… I video sono chiari… la maggior parte dei comportamenti dei manifestanti sono successivi a questo arresto, e possono trovare una giustificazione in questi che sono chiaramente atti arbitrari, fuoriescono da qualsiasi normale gestione dell’ordine pubblico. Se l’ordine pubblico fosse stato gestito con equilibrio sono certo che la giornata sarebbe andata a finire meglio… Per Soru, ripeto, riporto alle conclusioni, per le richieste dell’avvocato Novaro. Il problema del concorso per Soru si ferma alle 12:42, ma vengono contestati dei danneggiamenti avvenuti alle 16:30… ma che concorso è? Dalla cella di un carcere si è immedesimato a tal punto che ormai c’è una nuova forma di concorso, il concorso PARANORMALE….
Evidentemente si perde dalle 12:42 qualsiasi ipotesi delittuosa che può essere contestata a questi due poveri cristi che hanno avuto la sfortuna di essere beccati subito, ma riconoscetegli almeno la fortuna di non essere accusati per quello che è successo dopo.
Sul concorso di persone le sentenze più illuminate sono tutte per eminentissimi personaggi di questo paese, del calibro di Andreotti, ma se quei principi valgono per questi soggetti credo valgano anche per noi anche se non vogliamo avere nulla a che fare.. ma è una sensibilità particolare quando trattano di soggetti particolarmente importanti, eminenti. Vi chiedo di applicare quei principi che voi conoscete benissimo, non solo per Soru e Nadalini, ma per tutti.
Concludo… io, davvero, vi auguro di saper.. di giudicare, sono sicuro che voi saprete, anzi, giudicare con la dovuta serenità privando questo processo dalle suggestioni che spesso l’hanno accompagnato, non mi riferisco a questi che sono dati oggettivi, parlo del processo in quest’aula, del presidio permanente all’esterno ,sembra di essere in zona di guerra, il clamore mediatico, che spesso finisce col condizionare l’opinione pubblica attraverso la celebrazione di quelli che sono i processi paralleli a cui siamo purtroppo abituata, il processo lo fanno i giornalisti, Vespa lo amplifica col plastico… ci dobbiamo confrontare con una celebrazione di processi alternativi mediatici che spesso magari non hanno visto un atto del processo ma si permettono di parlare. Io sono certo che voi saprete epurare questo processo da tutto questo… vi auguro di poter fare un lavoro sereno, equilibrato. Ho concluso.

13:05 10 minuti di pausa.

Avv. La Macchia per Centanni e Perottino.

Tocca a me l’onere e l’onore di concludere. Si tratta di un processo anomalo e particolare e allora mi corre l’obbligo, anche a rischio di inevitabili ripetizioni, fare un intervento a più vasto raggio. Perché ho detto che il processo è stato ed è anomalo ? Perché si è voluto trasformare un processo a 53 imputati in un processo ad un movimento sociale con un atteggiamento che risale già nel tempo…  Cosi’ invece che fare il processo a 53 persone accusate di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni si è finito per processare il movimento no tav secondo la ben triste e nota regola di colpirne uno per educarne 100 che nel nostro caso può essere parafrasato nel colpirne 53 per educarne migliaia.
La Procura si è sempre limitata a dire “non intendiamo perseguire il movimento ma i singoli comportamenti violenti all’interno delle manifestazioni”. Io però ricordo in passato la scelta di processare in questa stessa aula bunker due sindaci no tav della valsusa accusati di resistenza e lesioni per fatti relativi a dicembre del 2005. Quel processo è stato a mia memoria l’unico celebrato per i fatti del dicembre del 2005, anche perché a quell’epoca la procura di Torino aveva scelto un atteggiamento diverso da quello attuale, di basso profilo, in cui sia nei confronti dei manifestanti sia nei confronti delle forze dell’ordine aveva sempre individuato una ragione sufficiente per richiedere poi l’archiviazione, strada seguita poi anche dai giudici. Tutto questo aveva portato a calmare di molto le acque, a differenza di quello che è successo invece in relazione a questo processo. Pur se tutti i procedimenti erano stati archiviati un qualche segnale bisognava darlo cosi’ i due poveri sindaci sono finiti a giudizio… avrebbero dovuto essere processati a Susa, nella sede distaccata, ma qui si è verificata la prima anomalia perché a seguito di richiesta specifica da parte della procura il presidente del tribunale ha spostato il luogo fisico da Susa a Torino. E dove? Non all’interno del Palagiustizia ma all’interno di questa aula, che tutti chiamano aula bunker, poi mi si potrà dire che è una normale aula del palazzo di giustizia ma sappiamo tutti che così non è stato. E quali erano le motivazioni ?  Sono interessanti anche le motivazioni date dal presidente del tribunale in quel momento, l’aspetto principale è che quell’aula non era idonea a fare accedere soggetti portatori di handicap… ma allora quell’aula non poteva essere utilizzata mai per celebrare nessun processo. Accanto a questo tipo di motivazioni c’era poi la scelta dell’aula bunker giustificata non dal tipo di processo che si voleva celebrare ma dal fatto di tornare ad utilizzare una struttura desueta del tribunale di Torino che sarebbe stata da quel momento utilizzata anche per normalissimi processi. Così i due poveri sindaci valsusini oltre ad essere gli unici processati per quei fatti hanno anche avuto l’onore di inaugurare questa ristrutturata aula bunker che tra l’altro a me pare identica a quella che frequentavo vent’anni fa. Quindi a parte la prima udienza in cui tutti i sindaci muniti di fascia tricolore in segno di solidarietà hanno partecipato alla prima udienza, per il resto abbiamo assistito ad un processo con due o tre persone del pubblico, dico solo che alla fine sono stati assolti. Di lì siamo arrivati al processo attuale, di lì la decisione di celebrare anche questo processo all’interno dell’aula bunker con una scelta duramente contestata dagli imputati e anche dai difensori e ha contribuito a creare quel clima di particolare tensione surriscaldato che ha caratterizzato il processo. Devo dire in questo clima ho tentato in tutti i modi di reperire soluzioni che consentissero lo svolgimento di un processo normale per sede e tempi. Abbiamo ottenuto qualche modesto risultato, siamo passati ad una udienza alla settimana, ma i segni tangibili della particolarità di questo processo sono restati tutti: dallo svolgimento in aula bunker, alle cadenze settimanali, alle durate di anche 8 ore delle udienze. E ciò ha inasprito il clima all’interno del quale si è svolto il processo e da ciò sono nate alcune proteste degli imputati, i commenti sprezzanti, a volte offensivi dei PM cui hanno fatto controcanto le risposte sdegnate da parte dei difensori. Tutto ciò ha reso incandescente un processo che avrebbe potuto celebrare con maggiore serenità… Serenità che il tribunale avrebbe voluto, ricordo sull’ammissione delle parti civili, l’invito di restare nell’ambito del processo: resistenza e lesioni. Devo dire che poi la lunga durata del processo, la stanchezza delle parti ha finito un po’ per annacquare la tensione, in parte anche forse grazie a un parziale ma credo significativo mutamento dell’atteggiamento da parte della procura cui abbiamo tutti assistito e in parte anche più consistente per il fatto che l’attenzione mediatica che si era concentrata su questo processo è stata sviata a seguito dell’apertura di un altro procedimento, con caratteristiche di maggiore gravità di questo, con accuse di terrorismo a 4 imputati. Purtroppo per loro l’attenzione mediatica si è concentrata maggiormente su un processo mediaticamente più appetibile del nostro attuale. Però anche se la tensione è andata annacquandosi le conseguenze dell’enfatizzazione di questo processo ce le ritroviamo ancora tutte nella richiesta delle pene, 190 anni di carcere chieste per tutti gli imputati in situazioni che in altre processi, non per manifestazioni no tav, avrebbero visto richieste notevolmente inferiori.
Allora forse è giusto parlare del movimento no tav per le responsabilità degli imputati… come e quando è nato.. E’ nato nel 1991, si è sempre basato su una impostazione del tutto non violenta, mai contestata nella sua formazione, nella sua genesi. Lo scopo del movimento è sempre stato quello della maggior diffusione delle informazioni concernenti la progettazione e la realizzazione dell’opera, la condivisione delle conoscenze e l’informazione sempre costante ai cittadini sotto tutti i profili anche scientifici. Devo dire che il movimento No TAV e la comunità montana che lo rappresentava istituzionalmente ha messo in cantiere anche una serie di iniziative di carattere giudiziario di opposizione al TAV, devo dire che forse anche grazie alle scarse capacità di questo difensore, nel senso che ho assistito la comunità montana e i cittadini in numerosissimi ricorsi davanti al TAR, il risultato è sempre stato assolutamente negativo ma non perché ci fosse una sconfitta nel merito delle cose che si richiedevano ma perché quella che veniva fornita era una risposta di tipo politico e non giudiziario, e lo dico con cognizione di causa, perché sono stato interrotto in una mia discussione di fronte al TAR LAZIO dal presidente che mi ha impedito di proseguire la mia arringa, “avvocato lei non ha capito che questa non è una questione GIURIDICA ma è una questione POLITICA” e allora di fronte ad un’affermazione di questo tipo è evidente non solo il senso di frustrazione che vive il difensore ma anche la tendente rabbia che nasce nel cittadino che si sente in qualche modo preso in giro dalle istituzioni e che finisce per il reagire con atti che sono reazioni ad atti che vengono considerati arbitrari, cosi’ come nel 2005 e per i fatti di cui oggi stiamo discutendo.
Insomma credo non si possa non riconoscere che siamo in presenza di una situazione di conflitto sociale ultraventennale, i cui eventi vanno visti in relazione alle motivazioni che stanno dietro ai singoli comportamenti, non per dire che debbano essere sottratti alla punibilità comportamenti che costituiscono reato, ma attribuire a quei comportamenti il senso di una protesta e di una composizione sociale rispetto a scelte dello stato non condivise da una stragrande maggioranza dei cittadini della valsusa. Di fronte a questo lo stato è stato altalenante, inizialmente ha cercato di ignorare le critiche e le proteste, attribuendole all’ignoranza sulle caratteristiche dell’opera che avrebbe avuto caratteristiche di modernità e benessere, poi è passata a politicizzare lo scontro ponendolo sul piano del terrorismo, e sto parlando di anni fa, sto parlando della vicenda che ha parlato alla morte di due giovani, Sole e Baleno, che erano stati accusati di attentati di natura terroristica in opposizione alla costruzione del TAV. Caduta poi quell’accusa che si era rivelata totalmente infondata si è passati a trasformare il problema dell’opposizione al TAV in un fatto di ordine pubblico, non c’interessano le motivazioni, ci sono qua e là momenti di tensione e conflitto e li si risolve rafforzando le misure di ordine pubblico.
Oggi siamo ritornati a una valutazione di terrorismo rispetto agli atti che sono all’interno di questa lotta da part delle popolazioni della Val di Susa. Ma io credo che si debba veramente chiudere qui il discorso sulla valenza terroristica di queste eventuali azioni di cui si sono resi responsabili alcuni cittadini. Come si fa a confondere cioè il conflitto sociale con il terrorismo? Ma si può forse andare ad ipotizzare che migliaia di persone scendano in piazza con motivazioni terroristiche? E’ troppo facile ripetere, come fa la procura della repubblica, che non si tratta certamente di andare a contrastare il movimento ma semplicemente a identificare le persone che possono avere commesso episodi delittuosi. E’ li che invece lo stato deve dimostrare la sua forza, è li’ che lo Stato dev’essere in grado di dialogare con i suoi cittadini, comprendere anche le posizioni dell’altro, confrontarsi, trovare delle soluzioni. E invece abbiamo assistito a una serie di atteggiamenti quasi a presa in giro da part delle istituzioni, uno dei quali è stato quello della sostituzione, o meglio dell’esclusione dal tavolo tecnico dell’osservatorio di quei sindaci che non fossero favorevoli all’opera, cioè si richiedeva una preventiva adesione all’opera per potersi sedere a quel tavolo tecnico. O ancora la conclusione anticipata dei lavori dell’osservatorio proprio nel momento in cui questo doveva valutare l’eventuale opzione zero… cioè presa in considerazione della possibilità di NON realizzare NESSUN OPERA. Se a questo clima si aggiunge da parte delle forze di polizia e della procura l’instaurazione di un clima pesantemente repressivo, utilizzato anche di fronte a tutti gli episodi anche più bagatellari, la rapidissima esecuzione di questi procedimenti, la costituzione di un pool di magistrati dedicato, addirittura l’esistenza di una branca di affari penali caratterizzati dalla titolazione “procedimenti no tav”, la richiesta di pene pesantissime per fatti alcune volte di scarso rilievo penale, l’atteggiamento di ruvida contrapposizione del PM con gli imputati ed a volte anche con i difensori, e allora ben si comprende perché ho detto che questo è stato ed è un processo fuori dalla norma, ed  è ovvio che in un processo fuori dalla norma possono verificarsi quei momenti di tensione cui abbiamo tutti assistito.
A questo proposito non posso esimermi dallo stigmatizzare quei comportamenti antipatici, fuori luogo e provocatori nei confronti dei difensori cui si è aggiunta l’avvocatura dello Stato che ha accusato i difensori di non sapere scegliere tra la toga e la militanza politica. Io credo sia necessario nel trattare situazione di così grande valore un atteggiamento prudente che eviti  di contestare comportamento finalizzati solo alla difesa dei diritti dei cittadini. Allora non si deve confondere la passione con cui questo collegio difensivo, un collegio di difensori che si sono ritrovati in una comunanza di difesa rispetto a determinate posizioni… non si deve confondere la passione che ha caratterizzato la difesa con un appiattimento con le posizioni dei nostri assistiti.
Una vecchia questione… il difensore del mafioso è mafioso, il difensore del terrorista è terrorista… sono certo che questa non è la posizione della procura di Torino, ma avanzare dei dubbi sulla fondatezza delle difese provenienti da soggetti che in qualche modo possono essere appiattiti sulle posizioni dei propri assistiti finisce per indebolire queste difese quasi trasformandole in auto-difese. Il compito del difensore è tradurre in termini tecnici le posizioni del proprio assistito, cercando strade che portino all’esclusione delle sue responsabilità…. Certo, se poi il difensore condivide le motivazioni il compito è più agevole ma ciò nulla ha a che vedere con una identificazione sulle sue posizioni. Le posizioni politiche o ideologiche del difensore restano sempre all’esterno del processo, al cui interno resta la difesa tecnica….
Dico ciò non perché fosse necessaria una difesa dei difensori ma perché è sempre bene che pur avendo svolto i difensori il loro ruolo con correttezza, sempre nel processo, è bene sgomberare il campo da cose dette e da quelle non dette che lasciano una traccia nella valutazione della fondatezza delle difese proposte. Ciò che preoccupa in processi di questo genere è che si rischia di contribuire a creare un secondo binario del processo, un binario parallelo caratterizzato da tempi e regole propri, diversi da quelle degli altri processi, quelli cosiddetti normali. Ma l’ulteriore conseguenza che nasce da tutto ciò è che il processo rischia di essere alla fine del tutto inutile.
La linea della procura è questa: il movimento no tav ha al suo interno delle frange violente, sono stati compiuti atti delittuosi, abbiamo prove fotografiche e video di questi fatti, abbiamo testimoni assolutamente credibili e attendibili, pubblici ufficiali, i testi della difesa sono se non falsi almeno inattendibili. E allora di fronte ad un’impostazione di questo genere cosa può mai fare la difesa? Certo che se partiamo dal presupposto che i testi del PM essendo pubblici ufficiali dotati di notevole esperienza siano credibili mentre i testi della difesa siano sostanzialmente sempre inattendibili perché legati da un qualche vincolo di solidarietà rispetto agli imputati allora il discorso è chiuso lì, dovremmo smettere di discutere i processi. I processi diventerebbero un surplus, salvo i casi, come nel presente processo, in cui l’imputato neghi di essere stato presente sul luogo o contesti i riconoscimenti eseguiti ma per tutto il resto confrontare posizioni che si contrappongono tra il teste dell’accusa e il teste della difesa se i presupposti sono quelli che vi dicevo all’inizio diventa inutile e irrilevante.
In più gli imputati non negano affatto di essere stati presenti, contestano invece di avere commesso atti di violenza oppure di essere stati indotti a commettere quegli atti di violenza da un precedente atto arbitrario da parte delle forze dell’ordine . Qualcuno poi contesta i riconoscimenti, io tratterò la posizione di Guido Federico, che non nega di essere stato presente il 3 luglio alla manifestazione ma contesta di essere lui quel lanciatore di sassi indicato da testimoni. Testimoni solo visivi…
Ma in realtà io contesto che il processo sia così facilmente risolvibile, questo è un processo complicato e non invidio il compito del collegio. Il collegio dovrà inizialmente valutare, come ho cercato di aiutare a fare, il quadro d’insieme, la cornice all’interno della quale si sono svolti i fatti, valutare i comportamenti delle forze dell’ordine che hanno preceduto la commissione dei reati, l’effettiva e avvenuta commissione dei reati contestati, la loro attribuibilità direetta agli imputati oppure la questione della addebitabilità a titolo di concorso; confrontare le posizione dei testi dell’accusa con quelli della difesa, soppesarne le rispettive credibilità. A questo proposito dobbiamo tenere conto del fatto che questi testimoni portati dalla difesa sono testi in linea di principio invece credibili, perché sono venuti qui sapendo di correre il rischio di essere considerati testi falsi oppure concorrenti nei reati perché presenti sul luogo nel quale si sono svolti i fatti oggetto del processo. Quindi la loro genuinità mi pare evidente, a meno di non pensare all’amore per il rischio o ad un atteggiamento masochistico. Invece, pur essendo un processo complesso, la sensazione è che il PM lo ha trattato come se si dovesse discutere un processo con rito abbreviato, cioè dando per scontate tutta una serie di fatti emergenti dalle annotazioni della Digos e fingendo di non voler processare il movimento NO TAV, in realtà invece ponendolo sotto accusa continuamente e costantemente. Ricordo ad esempio i pesanti attacchi alla costituzione della Libera Repubblica della Maddalena, ritenuta ed a ragione, direi, la prima causa dei fatti per cui il processo. Ma attaccare la libera repubblica che non può essere imputata agli imputati ma caso mai al movimento, significa di fatto attaccare e processare il movimento no tav. La Pedrotta nella requisitoria del 7 ottobre ci ha detto, aderendo a quella linea per la quale non occorre approfondire le motivazioni e l’opportunità dell’opera, “ciò che interessa è quanto è successo in quei due giorni, è superfluo affrontare il tema della legittimità dell’opera e anche dei provvedimenti assunti dal questore” ma immediatamente dopo ci parla di una serie di fatti tutti imputabili non ai singoli imputati ma al movimento, tutte le azioni di contrasto alla realizzazione dell’opera dal 2005 in poi, parla della sassaiola del 23-24 maggio 2011, la creazione di barricate, blocchi stradali, cancelli di sbarramento, check point e infine la creazione della libera repubblica della maddalena.
Ma allora si vuole processare il movimento no tav? Non si era detto che era al di fuori di questo processo? Ma se si voleva processare il movimento no tav la scelta avrebbe dovuto essere un’altra… Novaro ricordava la violazione art. 293, ma fortunatamente per quanto ci risulta non ha avuto alcuna conseguenza dal punto di vista dell’apertura di procedimenti da parte della Procura, ma il fatto che non si processi giustamente il movimento non significa che non si debba partire dalla sua esistenza e da ciò che ha voluto signifcare e sta significando non solo per la valsusa ma anche per quella parte di Italia che si batte perché non prevalga una dittatura della maggioranza pronta a far pagare ad una minoranza il prezzo delle iniziative e di opere attuate da una presunta maggioranza.
Ma è negli interessi della maggioranza degli italiani portare avanti quest’opera nella situazione di calo di traffico? Non è nemmeno più alta velocità, ma alta capacità, stante anche il calo della domanda da parte dei passeggeri… e buona parte della tratta in galleria non consentirebbe la tenuta di velocità elevate. Ma anche ammesso che una maggioranza sia d’accordo, è giusto che questo vada a danno di una parte dei cittadini? Esempio: Se tutti i condomini di un condominio decidessero di fare la raccolta rifiuti davanti ad un singolo condomino che naturalmente è contrario, certo che si deciderà per maggioranza di porre i rifiuti davanti all’unico contrario, ma è giusto?
Entrando più nel merito credo ci siano due aspetti che sono stati ampiamente trattati e sviscerati dai colleghi che mi hanno preceduto e sui quali dirò poche cose: la sussistenza della scriminante di cui all’art. 393 bis e l’altro è il concorso di persone nei reati contestati. Sono questioni di grosso peso… (…)

L’avv. ripercorre le fasi iniziali della libera repubblica, l’occupazione del suolo con regolare pagamento, lo svolgersi di convegni, etc… per costituire in qualche modo un ostacolo anche di natura culturale utile a far discutere al governo le scelte sulla materia. Si sapeva che in quei giorni un intervento delle forze dell’ordine era prevedibile, e molti avevano deciso di fermarsi per costituire un ostacolo passivo all’inizio dei lavori. Passivo, dalle testimonianze sentite, inattendibili o falsi per il PM, è emerso che dall’assemblea si era deciso per un atteggiamento di mera resistenza passiva e nulla di più. Non mi pare che l’accusa abbia fornito nessuna prova in senso contrario, nemmeno l’esistenza degli sbarramenti sulla strada dell’Avanà porta a ritenere provata l’opposizione voluta dal movimento di ostacoli all’arrivo delle forze dell’ordine . Abbiamo sentito come i testi che la sera precedente avevano percorso quella strada non avevano trovato particolare difficoltà nell’attraversamento della zona. Si può quindi ritenere acclarata la circostanza che la volontà dei manifestanti presenti quella sera fosse un’intenzione di resistenza meramente passiva. Verso le 5:52 di quel mattino si assiste all’arrivo delle forze dell’ordine , a quel punto i manifestanti presenti si dividono, una parte a contatto con le recinzioni sull’autostrada, una parte, il grosso, resta sul piazzale ed una parte staziona invece in strada dell’Avanà, presenza totalmente lecita, legittima, costituzionalmente consentita. In quel momento se il responsabile dell’ordine pubblico avesse ritenuto sedizioso quell’assembramento, perché impediva l’apertura del varco nella recinzione, allora avrebbe dovuto ordinare ai presenti lo scioglimento, e in effetti che sia così ce lo dice lo stesso responsabile dell’OP che afferma di avere ordinato lo scioglimento dell’assembramento e dice di essere uscito alle 7:39:14 dalla galleria e di avere intimato lo scioglimento. Ora vedremo meglio come poi neanche un tipo di intimazione di questo genere risponde alla logica della norma ma c’è di più, perché se alle 7:39:14 c’è l’uscita del pubblico ufficiale con un’intimazione da lui affermata a voce è altrettanto vero che alle 7:39:37, pochi secondi dopo l’uscita dalla galleria del responsabile, dall’audio si sente un manifestante che urla NON SI SENTE! NON SI SENTE! E’ sufficiente allora un’intimazione di questo genere che probabilmente non è stata compresa dai manifestanti? So che l’avv. Novaro ha già trattato in maniera approfondita il tema dello scioglimento di un assembramento considerato sedizioso… ma siccome questo è il mio cavallo di battaglia, con scarse risposte da parte dei tribunali, mi tocca ripeterlo….
Dicevo che l’art. 17 della Costituzione sancisce il diritto di riunione pacifica e siccome nel momento dell’arrivo delle forze dell’ordine immediatamente successivo non vi è presenza alcuna di armi e la manifestazione è almeno apparentemente serena e tranquilla dobbiamo considerare quell’assembramento di persone un assembramento perfettamente lecito. Se poi il responsabile dell’OP l’avesse ritenuto sedizioso avrebbe dovuto seguire il disposto del testo unico , norma nata in epoca fascista che cerca di ottemperare il diritto dei cittadini a riunirsi pacificamente e il diritto dello stato a rimuovere le riunioni ritenute sediziose, consentendo ai cittadini di allontanarsi dal luogo prima di subire le conseguenze dell’azione di forza da parte della polizia.
L’art.22 prevede la possibilità dello scioglimento dell’assembramento sedizioso previa intimazione da parte del responsabile, l’art.23 dispone 3 intimazioni, che siano precedute ciascuna da uno squillo di tromba. L’art. 24 dispone che solo successivamente si possa provvedere con la forza.. Accanto al TU ci sono poi disposizioni contenute nel regolamento di attuazione, artt 24,25,26, il funzionario, se in borghese, deve indossare la fascia tricolore, consente che le intimazioni se non è possibile l’uso della tromba avvengano a voce alta, e infine che nessun comportamento violento da parte delle forze dell’ordine può avvenire prima che sia stato dato l’ordine in tal senso da parte del responsabile dell’ordine pubblico. Sono norme di assoluto buon senso, non saprei come definirle diversamente e continuo a non capire perché queste regole di buon senso non vengano normalmente seguite dalle forze dell’ordine , cosa che escluderebbe la celebrazione di moltissimi processi o per lo meno li farebbe svolgere nei confronti di coloro che abbiano deciso di tenere un atteggiamento di resistenza.
Nel caso in esame nulla di tutto questo è avvenuto, lo abbiamo visto dai video, lo abbiamo sentito dai testimoni, l’unico elemento che va in quel senso è l’uscita del funzionario che afferma di avere dato un’intimazione a voce. Questa regola è una regola che deve valere sempre e comunque, unica eccezione… quando manca il tempo materiale per eseguire le intimazioni, qualora venissero attaccate da parte dei manifestanti, lo abbiamo visto in altre situazioni processuali quando c’è stato un contatto corpo a corpo protratto per qualche secondo, poi una pressione da parte dei manifestanti, è chiaro che è mancato il tempo, il luogo e lo spazio per procedere secondo le norme.
Ma qui non siamo in quella situazione, qui dalle 7, anzi, addirittura prima, da quando arrivano le forze dell’ordine al momento in cui partono i primi lacrimogeni, passano circa 2 ore, i primi lacrimogeni, dai filmati, vengono lanciati alle 8:42:55 secondi, alle 8:45 c’è un nutritissimo lancio di lacrimogeni che l’attentissimo avv. Novaro ha contato nella misura di 26 in un minuto.
In tutto questo periodo le forze dell’ordine avrebbero avuto modo e tempo di ordinare lo scioglimento dell’assembramento… e non si può nemmeno dire che in quella fase le forze dell’ordine avessero ricevuto attacchi da parte dei manifestanti perché il primo lancio avviene verso le 9:05, 23 minuti dopo il primo lancio di lacrimogeni. Si vede qualche minuto prima, alle 8:50, un lancio di pietre, ma sono sassi lanciati non in direzione delle forze dell’ordine ma della pinza che stava operando il varco della recinzione. Allora se tutto ciò è vero mi pare che l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine si sia dimostrato in questo caso certamente illegittimo ed arbitrario. Richiamo, per il concetto di atto arbitrario, quanto ha sostenuto l’avv. Novaro, e credo che si debba aderire a quella che è la giurisprudenza la più aperta, e la più, come dire, costituzionalmente orientata, che parte cioè da quella che è la sentenza 140 del ’98 della COrte Costituzionale che ritiene che esista l’arbitrarietà del comportamento del pubblico ufficiale tanto quando l’atto sia in sé illegittimo sia quando illegittimità ed abusi derivino dalle modalità concrete e pratiche di attuazione dell’atto stesso. Credo quindi che in applicazione di una giurisprudenza così solidamente basata sulle affermazioni della nostra Corte Costituzionale non si possa che concludere che il comportamento delle forze dell’ordine è stato certamente arbitrario e la reazione da parte dei manifestanti per questa ragione debba essere considerata scriminata ai sensi dell’articolo 393 bis, non solo nel primo momento ma anche in seguito, perché le modalità, già detto più volte, di utilizzo dei gas lacrimogeni è stata certamente eccessiva, arbitraria, illegittima, come modi, come quantità, come direzione del lancio dei lacrimogeni stessi. Che cosa ci ha detto sul punto il pm? E’ stato molto lapidario, ha detto “il personale ha agito sulla base di ordini ricevuti solo dopo ore di trattativa”.. e questo è un punto che francamente mi è sfuggito, non so da dove siano emerse le fasi della trattativa, non certo sull’autostrada, e soprattutto di “violenti attacchi”, solo dopo ha fatto ricorso ai gas lacrimogeni. Ora credo di avervi provato e dimostrato come violenti attacchi ma neanche attacchi senza violenti prima del lancio di lacrimogeni non ve ne siano stati. Aggiunge il PM “I lacrimogeni sono stati lanciati perché ne ricorrevano le condizioni”, “era necessario disperdere i manifestanti violenti che costituivano un pericolo per l’incolumità del personale e di coloro che si trovavano nella zona”. Dunque la reazione del manifestante che subisce il lancio dei lacrimogeni in un momento in cui si sta limitando ad esercitare il suo diritto di manifestazione del proprio pensiero e di riunione… mi pare….. (…) Questo vale per il 27 e analogamente per il 3 luglio, Guido Federico e Perottino Fabrizio, anche per loro dovrà applicarsi la scriminante in questione.
Superato il problema della applicabilità della scriminante del 393 bis devo entrare nel merito delle responsabilità dei singoli imputati da me assistiti , in particolare partendo da Centanni, per la giornata del 27 di giugno. Dico subito , per la posizione di Centanni, reato di resistenza e lesioni, che Centanni non contesta la sua presenza in loco e nemmeno il riconoscimento fotografico in quell’unica fotografia che è sempre stata alla base sia dell’ordinanza di custodia cautelare sia poi degli sviluppi dibattimentali circa la sua responsabilità. ma contesta il momento, sappiamo che è una fotografia presa da La Stampa ma non sappiamo a che momento si riferisca.. si vede Centanni con qualche cosa in mano, potrebbe essere una pietra o una paratia… illustrerò meglio questo punto in seguito. Il PM dice “si vede Centanni che si appresta a scagliare la grossa pietra addosso agli operatori”. Ora è anche possibile che ciò sia avvenuto ma potrebbe anche essere vero il contrario, cioè che Centanni abbia utilizzato quell’oggetto, che non è certo si tratti di una pietra..dice infatti il PM nella requisitoria scritta, è un gruppo di manifestanti che intendevano ostruire il sentiero che conduce all’area museale e l’ispettore Petierre dice “sempre Centanni luca qui si vede di spalle che praticamente tra le due braccia si vede che sta tenendo una paratia”…. (…)

Passo ora ai fatti del 3 luglio, posizioni di Guido Federico e Perottino Fabrizio. La manifestazione del 3 luglio ha visto la partecipazione di 80mila persone, provenienti da ogni parte d’Italia, ed è noto come le situazioni di conflitto sociale e in movimenti come il movimento no tav privi di capi e di strutture gerarchiche non esista il pensiero unico e questo spiega perché ad un certo punto una parte dei manifestanti abbia scelto un percorso autonomo, ma questo non significa che questo corteo avesse a priori intenzioni già concertate, violente e nemmeno che tutte le persone fossero a conoscenza delle intenzioni delittuose da part di alcuni.
Guido Federico, ho detto che l’assisto insieme con l’avv. Vitale che già ha trattato la posizione, aggiungo solo qualche piccolo particolare. Viene accusato quale lanciatore di sassi in quanto individuato in un soggetto che alle 15:05:35 secondi viene ripreso mentre lancia un sasso e ne tiene un altro nell’altra mano. Devo dire che in quell’immagine il soggetto è totalmente irriconoscibile, stiamo parlando dell’immagine Condello 3 1335, come vedete in nessun modo e da nessun elemento del fisico si possono cogliere elementi che consentano una identificazione. Vi sono poi altre immagini, 1356, 1392, sono tutte immagini che sono relative ad un soggetto pacificamente lo stesso, che non può essere identificato in alcun modo ed in effetti nessuno lo identifica in queste foto per Guido Federico. Il teste Raimondi che è l’unico che ci parla di Guido Federico lo identifica ma come avviene l’identificazione? Attraverso il confronto con la fotografia a viso scoperto CONTI seconda parte, 1727, ecco, Guido Federico è il soggetto sulla destra a viso totalmente scoperto. La prima considerazione che viene da fare è che è facile riconoscere Guido Federico a viso scoperto, ma cosa c’entra con il raffronto dell’immagine del soggetto che ha lanciato il sasso che vi ho mostrato prima? Confrontando le due fotografie si vedrà come sia di tutta evidenza la presenza del cappuccio che là viene portato sulla testa, nella foto a viso scoperto si vedrà come non si ravvisi in alcun modo la presenza del cappuccio, che in qualche modo dovrebbe evidenziarsi sul retro delle spalle del soggetto. Quindi ad una prima occhiata d’insieme la fotografia non coincide quanto meno per l’aspetto del cappuccio con l’altra. Una seconda osservazione è che anche il colore del giaccone indossato appare nettamente più chiaro… Ma ovviamente, e non poteva essere diverso, il teste Raimondi non dice che il lanciatore è lui attraverso il confronto di queste due foto, lo fa attraverso la visione di un’altra immagine, Gaia 3 3152. Ecco, il soggetto col cappuccio che ha scoperto direi un occhio, e parzialmente il secondo. Neanche qui in realtà il teste Raimondi riconosce con certezza Guido Federico perché dalla lettura della sua deposizione in udienza ci dirà .. alla domanda del PM se in quest’ultima foto il teste riconosca Guido Raimondi afferma “mi ero fatto un’idea ma ancora non avevo capito che era lui, non ero completamente sicuro”, il PM domanda quando diventa sicuro “più avanti, lo vedo direttamente sulla foto”. Lo vedo direttamente non so cosa significhi, perché il teste Raimondi dice che era sì presente ma non ha visto Guido Federico commettere alcunché. Poi va avanti e dice “qui pensavo fosse lui” e poi “qui si vedono i capelli bianchi”. Invito il collegio a esaminare questa foto e affermare che sia possibile a qualunque soggetto individuare il colore dei capelli della persona coperta dal cappuccio. Credo che non sia assolutamente possibile. Dunque, il riconoscimento avviene attraverso una serie di raffronti di fotografie e attraverso l’aiuto degli indumenti indossati. A questo proposito ricordo che a Guido è stato sequestrato un giaccone, il giaccone di Guido ci viene descritto come verde-militare. Ora, è vero che i colori nelle riprese possono apparire in qualche modo diverse ma né l’immagine del soggetto lanciatore, né quella di Guido a volto scoperto, né quella del soggetto coperto dal cappuccio rammostrano un giaccone verde militare, io lo definirei grigio.

(…)
Quella sul riconoscimento è una deposizione quanto meno presuntuosa e prevenuta… lo potrete cogliere dal fatto che senza alcun bisogno il teste Raimondi ci dice io lo conoscevo bene Guido Federico, lo conoscevo perché ho già dovuto indagare su di lui. Peccato che aggiunga “l’ho indagato per i fatti di Genova del 2001”e invece Guido Federico non sia stato indagato per i fatti di Genova 2001, probabilmente si confonde con il fratello che era stato effettivamente indagato per quei fatti , salvo venire poi assolto. Allora il dire gratuitamente che questo soggetto già 10 anni prima faceva parte dei violenti che avevano assaltato macchine, negozi e forze dell’ordine a Genova.. si tramuta in una gratuita, inutile cattiva luce gettata sul soggetto.
(…)
L’avv. procede nel sottolineare l’inattendibilità dell’identificazione fatta dal teste Raimondi dell’imputato Guido Federico, sottolineando che se tutto questo vale per il reato di resistenza a maggior ragione vale per il danneggiamento di un veicolo della polizia.
Seppure quella persona fosse Guido Federico e seppure avesse lanciato quel sasso, evidentemente non è stato ritenuto responsabile di nessun reato di lesioni perché l’accusa è solo di resistenza e di travisamento, il che vuol dire che quella pietra è stata considerata un gesto di stizza ma non certamente un atto di violenza nei confronti delle forze dell’ordine . Quello detto per il reato di resistenza vale anche per il danneggiamento… se non è accertato che quella persona è Guido Federico viene a cadere anche il reato di danneggiamento.  (…)

Per quanto riguarda il travisamento vale lo stesso ragionamento, manca totalmente la prova che la persona travisata sia Guido Federico… in via subordinata valgono le considerazioni che l’avv. Novaro ha fatto precedentemente.
Concludendo per la posizione di Guido l’imputato dev’essere assolto per tutti i reati per non averli commessi ai sensi dell’articolo 530 secondo comma cpp.
Perottino Fabrizio, resistenza e danneggiamento, travisamento. Anche qui l’episodio è quello alle vasche idriche.

Qui è una vicenda diversa perché qui non è in contestazione il riconoscimento, anzi si è prestato a una sorta di book fotografico, si presenta con una maglietta bianca con l’immagine di Che Guevara in maniera che non ci fossero dubbi sul suo riconoscimento, quindi il problema non è quello di identificarlo ma di vedere se nelle sue condotte si ravvisano elementi di responsabilità.

Cosa gli viene contestato? Da una parte di essere stato insieme con altri vicini alle reti di recinzione e di averle scrollato, poi di essersi allontanato, senza commettere nulla, e infine, in un momento successivo, alle 12:51, Conti , prima parte, 1036, lanciato degli oggetti metallici… ma in effetti si parla di un unico oggetto metallico lanciato ed è questo che si vede nella foto.. Perottino ha effettivamente lanciato qualche cosa, adesso discutiamo se questo costituisce reato. Cominciamo ad escludere che costituisca il resato di resistenza quello di essere stato nei pressi delle reti di recinzione a scuoterle, avrebbe potuto essere reato di danneggiamento ma non mi pare siano state danneggiate le reti in quel momento, ma certamente non costituisce resistenza verso atti delle forze dell’ordine. Può costituire concorso della violenza di altri il fatto di essere stato presente in loco mentre alcuni tiravano delle pietre, lancio delle quali non è contestato all’imputato? Direi di no, nel momento in cui abbiamo la prova che il soggetto si è allontanato dalle reti. Avete visto l’immagine riferita ad uno degli altri imputati, che si avvicina con il moschettone alle reti, poi arrivano le ffoo e la gente scappa… allora possiamo dire che c’è il reato di concorso per un soggetto come Perottino al quale non viene contestato nessun lancio e del quale si è accertato l’allontanamento dal luogo? Assolutamente no, non dolo diretto ma nemmeno concorso. In effetti ciò che gli viene contestato avviene qualche tempo dopo, alle 12:51, avrebbe lanciato la parte di un candelotto lacrimogeno. Intanto il concorso che gli viene dato dovrebbe essere relativo a questo fatto. Noto come Perottino sia totalmente solo e il gesto che sta compiendo è in relazione ad un candelotto lacrimogeno che evidentemente gli è stato sparato contro, dire che è un gesto estemporaneo è il minimo è un atteggiamento di reazione nei confronti di qualcosa di pericoloso per la sua salute che gli viene lanciato contro, riceve il lacrimogeno e lo restituisce indietro, questo è tutto quello di cui deve rispondere Perottino. E’ una qualche forma di concorso nella resistenza quello che ha fatto? Quale sarebbe l’atto del pubblico ufficiale al quale si sarebbe opposto? Nessuno, è stato il quasi consueto gesto di chi si vede sparare addosso qualche cosa, pericoloso per la salute sua e degli altri, e in un momento di reazione lo restituisce, lo tira indietro. Ma le stesse considerazioni valgono per il danneggiamento, si dovrebbe ritenere che quel lancio di oggetto metallico fatto da Perottino avesse come scopo quello di andare a colpire il mezzo della polizia, non sappiamo neanche a che distanza fosse, ma era una distanza molto elevata, e l’idea che un dischetto metallico del lacrimogeno possa essere stato lanciato con quell’intenzione e abbia raggiunto in effetti il mezzo, perché ciò che viene contestato è l’effettivo danneggiamento, richiesti 1640 euro di danneggiamento, tra l’altro senza la fattura… ma tutto questo avrebbe dovuto avere come conseguenza il danneggiamento dell’automezzo. Io credo che per tutte queste ragioni, per la distanza, per la mancanza di un elemento psicologico soggettivo, tutto ciò porti come conseguenza una declaratoria di assoluzione dell’imputato dai reati contestati per non averli commessi. Per il travisamento si può escludere l’esistenza di questo reato perché Perottino era ampiamente riconoscibile… Credo quindi che anche per il reato di travisamento si imponga l’assoluzione dell’imputato.
Passo ora alle conclusioni, che vorrei far precedere da un elemento comune per tutte le posizioni… il tribunale dovrà valutare la sussistenza dei reati e la loro addebitabilità ai singoli ma non può nascondersi il fatto che questi episodi sono stati commessi con motivazioni che appaiono assolutamente fondate sulla difesa dei valori fondamentali della nostra costituzione, quali il rispetto della salute e dell’ambiente. In conseguenza di ciò dovrà essere riconosciuta l’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e  sociale.

Conclusioni: assolvere imputato Centanni dal reato capo 1 perché il fatto non sussiste, capo 2 per non avere commesso il fatto quanto meno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cpp, in ogni caso non punibile per reato capo 1, scriminante di cui art. 393 bis cp. in via subordinata concessione attenuanti di cui art. 62 n.1, trattandosi di reati eventualmente commessi per motivi di particolare valore sociale, nonché attenuante art. 62 n.2 attenuanti generiche, tutte da bilanciare in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Minimo aumento per il reato posto in continuazione, sospensione condizionale della pena.

Per gli imputati Guido e Perottino: assolversi reato capo 40, perché il fatto di resistenza NON SUSSISTE. Capo 41 per non avere commesso il fatto, quanto meno ai sensi dell’art. 530 comma 2. In ogni caso dichiararsi non punibili per reato di cui al capo 40, scriminante art. 393 bis. Assolversi Perottino dal reato di cui capo 45, perché il fatto non costituisce reato. E in ogni caso assolversi da tale reato per essere il travisamento assorbito nel reato di resistenza aggravata contestato. Assolversi imputato Guido dal reato capo 43 per non avere commesso il fatto o in subordine perché il fatto non costituisce reato, in ogni caso assolversi l’imputato per essere il travisamento assorbito nel reato di resistenza aggravata a lui contestato. In via subordinata, concessione attenuanti di cui art. 62 n.1 c.p, trattandosi di reati eventualmente commessi per motivi di particolare valore morale e sociale, attenuanti art. 62 n.2, attenuanti generiche, tutti con prevalenza sulle contestate aggravanti. (…) sospensione condizionale della pena. In relazione alle domande civili rigettarsi le richieste di risarcimento in quanto infondate, in via subordinata ridursi l’entità del risarcimento richiesto e delle spese legali richieste, respingere le richieste di provvisionale proposte.
Concludo chiedendovi che la vostra sentenza riporti questo processo ad una sua forma normale.

Giudice: Chiudiamo il processo, l’udienza è rinviata al 27, in ogni caso nel POMERIGGIO dovrebbe esserci la DECISIONE (SENTENZA).
Avv. Bertone chiede indicativamente a che ora nel pomeriggio…
Giudice: dalle 15 in poi, perché 14:30-15:00 in poi… non prima delle 14:30

Simonetta Zandiri – Maria Eleonora Forno

Maxi processo No Tav aula bunker, l’arringa difensiva di Novaro sul 3 luglio – 20 gennaio 2015ultima modifica: 2015-01-20T21:56:38+01:00da davi-luciano
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