Un’Opera nella Legge Obbiettivo, non è vero fino 2010, non era urgente

Tutti gli atti che hanno condotto l’autorità allo sgombero della Maddalena per dare l’avvio alla cantierizzazione sono illegali. il Ministero delle Infrastrutture ha indotto il Tar del Lazio a commettere un errore., Chi se ne accorgerà?

di Valsusa Report.

La verità è racchiusa nel programma infrastrutture di cui nell’Allegato 7° DPEF 2010-2013 espresso dal CIPE. Note storiche, il DPEF contiene anche il programma delle opere strategiche alle quali viene applicata esclusivamente la Legge Obiettivo 443 del 2001 voluta dal Governo Berlusconi II. La Legge Obiettivo è lo strumento legislativo che stabilisce procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche. Per la sua natura infrastrutturale, la legge vede il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro e quello delle Infrastrutture come principali protagonisti delle decisioni assunte.

Tutti i programmi prevedono stanziamenti anche per decenni, una minima parte coperti, e una parte da coprire con risorse da raccogliere attraverso nuovi stanziamenti pubblici o attraverso l’intervento-fittizio di partner privati (project financing garantito dallo Stato). Molte delle critiche sui finanziamenti delle Grandi Opere riguardano il fatto che quelle previste dalla Legge Obiettivo siano, per quasi i due terzi del totale, non finanziate. Lo dice la Corte dei Conti che dice anche che si rischierebbe di far avviare contemporaneamente un gran numero di progetti senza poi avere la possibilità reale di concluderli se non aumentando la spesa pubblica, cioè rifinanziandole con stanziamenti di soldi pubblici.

L’utilizzo della Legge Obiettivo è indispensabile ad esempio per chi volesse appropriarsi del denaro pubblico come i progetti ad alta velocità tipo la Torino-Lione. Non casualmente  l’operazione “San Michele” condotta dalla procura di Torino evidenzia qualche livello di infiltrazioni malavitose. La Legge Obiettivo da una parte permette di escludere dalla discussione gli enti territoriali e dall’altra permette di considerare il solo progetto preesistente del cunicolo di Venaus.

cantiere2

Con questo metodo si inserisce un’altro tunnel quello “della maddalena di Chiomonte” come semplice variante al progetto. Di qui, senza avere l’obbligatorietà di richiedere un nuovo progetto preliminare, si può procedere al progetto definitivo di Venaus come se fosse progetto definitivo anche per la Maddalena di Chiomonte e il tunnel di base. Si noti la distanza dei due cantieri, 4 km, e la morfologia diversa. In quei tempi, non venne neanche fatta una nuova VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dalla Val Cenischia alla Val Clarea.

Addentriamoci ora nella cronologia. A seguito dei fatti di Venaus dell’ 8 dicembre 2005, il 29 Giugno 2006 presso la presidenza del consiglio si tiene una riunione poi trascritta nel documento dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici con Regione Piemonte e gli Enti locali. Viene in quell’occasione deciso di stralciare il procedimento della Legge Obbiettivo e di riportarlo nella procedura ordinaria come previsto dall’Art 3 DPR 18 aprile 1994, ex Articolo 81 del DPR 816 del 1977.  Un documento della AVCP (Autorità Vigilanza dei Contratti Pubblici) indicava inoltre di valutare la materia con gli enti locali “prevedendo delle intese e una conferenza dei servizi, che se adottata all’unanimità, va a sostituire gli atti di intesa e prevede così una scala di concertazione sui lavori da eseguire, solo allora la irrinunciabile valutazione ed inserimento decisionale degli enti territoriali” come fa notare l’avvocato Bongiovanni in una nostra intervista.

ingresso autostrada chiomonte

A quel punto il CIPE (Comitato Interministreriale per la Programmazione Economica) nella Delibera n. 10 del 6 marzo 2009 che ha come oggetto la “ricognizione delle infrastrutture strategiche” dice espressamente che il prospetto “non include la Nuova Linea Torino-Lione”. E’ da queste carte che risulta che la NLTL non è nella Legge Obiettivo e di conseguenza che le opere infrastrutturali non sono strategiche. Contestualmente all’uscita dalla Legge Obiettivo, nascono due sedi di lavoro: un tavolo tecnico e un tavolo istituzionale, entrambi presieduti da Mario Virano Commissario di Governo. E’ in quelle sedi che il 18 novembre 2010 si decide nuovamente di considerare la NLTL nella legge obiettivo e da quella decisione arbitraria nasce la prima Ordinanza Prefettizia del 22 giugno 2011 con cui il prefetto Di Pace ordina lo sgombero del sito della Maddalena sui cui terreni, con permesso accettato e plateatico pagato al Comune di Chiomonte avvengono i fatti del 27 giugno e del 3 luglio. Sarà poi un’altro capitolo d’inchiesta la liceità dell’appropriazione dei terreni di sgombero sulla base dei terreni di cantiere richiesti dal CIPE, ma ci arriveremo in seguito.

Ad opporsi in modo lecito con ricorsi agli organi preposti ci prova la Comunità Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia facendo ricorso al Tar Lazio sulla Delibera numero 86 del 2010 che autorizza con la Legge Obiettivo il tunnel geognostico della Maddalena ed ecco che inspiegabilmente ci si trova davanti a una sentenza che respinge il ricorso presentato dalla Comunità Montana, e mette sulla questione una pietra tombale dopo la forzosa estinzione della Comunità Montana, ente titolare dellaeventuale impugnazione.

centrale chiomonte1

Per riassumere quindi: nel giugno 2006 la Torino-Lione è fuori dalla Legge Obiettivo;nasce l’Osservatorio di Virano per logica conseguenza concertativa e si torna alla Legge Ordinaria; con la delibera n. 10 del 2009 il CIPE fatta la ricognizione, non include la Nuova Linea Torino-Lione nemmeno nelle opere da prevedere; nel luglio 2009 il Ministero delle Infrastrutture al 7° DPEF 2010-2013 non inserisce la NLTL  (schemino riferito al “sistema valichi” tabella 8 opere da includere). Quindi a giugno del 2010 il progetto della Maddalena non è nella Legge Obiettivo, ma la ditta Ltf,  convenuta nel ricorso della Comunità Montana, deposita una nota del Ministero delle Infrastrutture (Struttura Tecnica di Missione prot. 35092-08/09/2009, poi anche riportata nella sentenza, con la quale assicura erroneamente che l’opera è inserita nella Legge Obiettivo richiamando l’Allegato 7 del DPEF 2010-2013  come da sentenza Tar Lazio numero 2372/2014 notificata 28 marzo 2014 ) che come scritto la escludeva. La sentenza passerà in giudicato immediatamente perchè il 31 marzo 2014 la Comunità Montana viene commissariata e di fatto nessuno può più impugnarla. Occorre dire che mai vi è stata più celerità da parte di un Governo nel far decadere un Ente. L’errata sentenza del 2014 darà così legalità all’opera.

messaggio clarea

Chiudendo l’inchiesta, ci saranno ancora tempi di discussione, ma sta di fatto che:

1.  senza la Legge Obbiettivo fino al 17 novembre 2010 non si poteva aprire il cantiere della Maddalena di Chiomonte con queitempi e con quei modi. Ammesso che i tempi fossero obbligatori, è noto che il tunnel geognostico a San Martin la Porte in Francia, aveva gli stessi tempi di avvio. Perchè fare un’opera nel 2011 quando la gemella geognostica è previstanel 2015?

2. che il Tar del Lazio ha emesso una sentenza errata la quale, non aveva potuto più essere impugnata causa estinzione della Comunità Montana Val di Susa e Val Cenischia

3. che non essendo stata utilizzata la legge ordinaria, il cantiere della Maddalena non doveva nascere e gli sgomberi, sollecitati dai media e dai politici non dovevano essere effettuati.

4. che lo sgombero del piazzale della Maddalena di Chiomonte è stato eseguito illegittimamente con la forza.

In  conclusione, senza volerci sostituire ai Tribunali, ci viene da pensare che forse gli sgomberi erano necessari, ma non alla Grande Opera.

V.R. 03.11.14

Un’Opera nella Legge Obbiettivo, non è vero fino 2010, non era urgenteultima modifica: 2014-12-16T14:06:06+01:00da davi-luciano
Reposta per primo quest’articolo