Maxiprocesso No TAV, il 3 luglio violenze ingiustificabili verso i manifestanti – 18/11/2014

“Non cedete alla scorciatoia di ritenere giustificabile qualsiasi azione delle forze dell’ordine in ragione della concitazione del momento perché è pericolosissimo, e così giustificate violenze che sono ingiustificabili”, l’avv. Patrito sul 3 luglio.

Pinza_Manifestanti

Ore 9:30, in aula bunker ci sono problemi con la distribuzione del segnale video, evidentemente hanno cambiato qualche collegamento durante l’ultima udienza per il processo terrorismo.

Avv. Cristina Patrito per Mario Nucera “quando i testimoni sono venuti a dirvi che non hanno visto lanciare i lacrimogeni con modi poco ortodossi hanno preso in giro NOI ma hanno preso in giro anche VOI.” “Il 3 luglio era un’operazione MILITARE, di GUERRA” (anche la Cassazione definisce i lacrimogeni ARMI DA GUERRA)

Patrito

Mario Nucera è cittadino della valsusa, (già sfregiata da grandi infrastrutture 2 dighe e relative centrali, un elettrodotto, ma anche 2 statali, una autostrada, una ferrovia, un tunnel ferroviario, un tunnel autostradale, due valichi alpini, quindi sicuramente non tagliata fuori dall’ Europa), vive a Bussoleno, è barbiere Bussoleno da 40 anni, la bottega gli è stata regalata dal padre, ma già a 12 anni era garzone da un barbiere, quando a gennaio del 2012 è stato arrestato i suoi colleghi si sono alternati per tenere aperto il negozio, è notav dal 2005 dai fatti di Venaus, sono i figli che gli fanno conoscere il movimento e il perché delle proteste, da allora partecipa a tutte le manifestazioni, ve lo conferma Sorrentino laddove testimonia la sua presenza ad ogni manifestazione seppur successivamente al 2011 perché solo da quel momento è attenzionato dall’attività di osservazione della digos.
E’ cittadino di una valle militarizzata, membro di una comunità anche fisicamente violentata, vorrei ricordarvi le parole di Paolo Ferrero all’udienza del 24 marzo 2014 trascrizioni pag 72 “c’è una sedimentazione dei metodi di farci fronte, per cui anche la signora di 60 anni sa che se ci sono lacrimogeni, il limone serve per gli occhi. C’è un sapere diffuso su come proteggersi da cose che purtroppo sono accadute in questi anni infinite volte…..”, è una comunità ritenuta non degna di essere ascoltata, alla quale è talora graziosamente concessa la promessa di un dialogo che non metta in discussione l’ opera, opera che a torto o ragione la comunità intera considera una ferita alla democrazia.

Il comportamento, l’agire di Nucera non si svolge evidentemente nel vuoto, ma in un contesto che non solo influisce, ma determina il suo agire, e per giudicare il suo agire dovete conoscere e comprendere il contesto.

Mario Nucera è già presente il 27 , si trova il 27 giugno alle 7.30 di mattina alla centrale. Lo si vedrà (nei video consegnati perché è impossibile vederli in aula) ascoltare le trattative tra polizia e amministratori, con il suo berretto, lo zainetto. La benna gli passa davanti mentre si sposta verso le barricate, ed é già sommerso del lancio di lacrimogeni nonostante un atteggiamento perfettamente pacifico.

Il 3 luglio partecipa alla manifestazione indetta per denunciare l’ingiustizia dello sgombero e delle modalità dello sgombero, e per ribadire la contrarietà all’opera.

Io vi proporrò una ricostruzione dei fatti del 3 luglio che si basa su filmati, fotografie e testimonianze: il pm vi ha detto che le parole sono superflue, sarebbero sufficienti i filmati e le fotografie, in questo modo chiedendovi un atto di fede e completa fiducia nei confronti della prova fotografica.

Ma la fotografia è, ovviamente, il risultato di una scelta del fotografo, la scelta su se fotografare, cosa fotografare, quando fotografare, ed è una scelta che riflette lo stato d’animo di chi sta fotografando… ma tutto questo lo conferma il dott. Petronzi. A pagina 143 delle trascrizioni del 5 luglio 2013, riferendosi ad un filmato (peraltro in altra area, ma il discorso è ovviamente ampliabile), dice: “anche perché la ripresa ha un solo angolo visuale e succedono delle cose anche lateralmente” aggiungo io, anche dietro chi filma, come per esempio i lanci di pietre alla centrale che poi vedremo….anzi, vi avrei fatto vedere le forze dell’ordine che tirano alla centrale le pietre. E allora è indispensabile integrare con le testimonianze.
La testimonianza ha un pregio, sia pure nella soggettività, si dice a volte il ‘massimo’ di soggettività. I testi del PM possiamo dividerli in 3 categorie: abbiamo i testi parte offesa, sappiamo quanta attenzione deve essere posta a valutare le parti offese e sicuramente non apportano nulla nel ricostruire la concatenazione degli eventi, avendo già difficoltà  a ricostruire dove e quando sono stati colpiti. Poi abbiamo i testi che sono stati chiamati per i riconoscimenti, per lo più testi che non erano neanche presenti ai fatti, Sorrentino ha visto soltanto fotografie e filmati, quindi per la ricostruzione del contesto ci rimangono i dirigenti. Il Dott. Petronzi non presente alla centrale ma a 1750 metri, all’area archeologica, Di Gaetano e Ferrara.

L’esame e la valutazione di quello che i dirigenti ci dicono rileva non solo per smentirli ma anche per valutare le capacità, le competenze, l’equilibrio di chi è stato posto a dirigere servizi di ordine pubblico o di osservazione. Questi dirigenti sno venuti in aula e a noi e a voi hanno detto cose pacificamente non vere, perché contraddette dai filmati e dagli altri testi. E i video li avevano visti, anche prima di venire in udienza…

Il Dott. Petronzi all’udienza del 5 luglio 2013 voleva produrre un SUO elaborato di video, quindi i video li aveva visti, eppure ci dice che non ha  visto nessun lancio di lacrimogeno con modalità poco ortodosse e ci dà una ricostruzione dei fatti assolutamente NON VERA. Qualche domanda in più sulla responsabilità e su come è stato seguito e diretto l’ordine pubblico quel giorno ve la dovete porre. Entrambi si esprimono in termini di grande sicurezza perché ribadiscono circostanze non vere più volte.  E allora veniamo a quello che successe il 3 luglio 2011, con riferimento, in particolare per la posizione che tratto, a quello che avvenne alla centrale idroelettrica.
Per il 3 luglio il movimento aveva convocato una manifestazione nazionale, ampiamente pubblicizzata sui siti di riferimento e da tutti i mezzi di comunicazione, con l’intento di assediare l’area recintata e presidiata dalle forze dell’ordine.
Era una risposta e reazione a quello che era successo il 27 giugno. Sono d’accordo con Petronzi, non verremo mai a capo sui numeri… ma…
Quel sabato scende in marcia non solo una intera valle, Perotto pg 50 udienza 10 giugno 2014 “ c’era tutto un popolo in cammino, sembrava quasi un esodo biblico. C’era un popolo che reclamava giustizia e camminava per chiedere giustizia, sono decine di migliaia di persone “.
Tre i punti di concentramento, Exilles, Chiomonte che doveva ricongiungersi al corteo istituzionale di Exilles e Giaglione.
Il corteo di Exilles è partito intorno alle 10, unitamente a quello che partiva da Chiomonte raggiunge pacificamente la Centrale alle 12 circa, secondo il video Torti prima parte, la testa del corteo con gli amministratori giunge alle 11.52.03. (11.54 cinetto I parte)
Per circa 80 minuti i manifestanti continuano a scorrere davanti al cancello posto in prossimità della centrale.
Dice Petronzi che la manifestazione si chiude alle 13.30, in realtà precisa lui stesso che per le manifestazioni non esiste una forbice temporale (pag. 108 del 5 luglio), tra l’altro la chiusura alle 13:30 è dichiarata da Plano al campo di Chiomonte, mentre la manifestazione continua a scorrere.  Teste Cremaschi pg 58 e 63 udienza 8 aprile all’arrivo alla centrale è coinvolto in una pioggia di lacrimogeni mai vista in occasione di tutte le manifestazioni cui ha partecipato nella sua vita sindacale e su persone pacifiche, e soprattutto fa riferimento allo stupore nel vedere quei lacrimogeni piovere dall’alto, ve li avrei fatti vedere… teste Pistol pagine 35 e 36 udienza 28 aprile lancio di lacrimogeni quando doveva ancora arrivare alla centrale , teste Pedone pg 47  udienza 20 maggio 2014 noi siamo arrivati alle 15.30, 15.40, quattro meno un quarto alla centrale, il teste Curto ci dice una cosa ancora più interessante, lui passa davanti alla centrale poi prosegue in posizione più elevata rispetto alla centrale e quando si trova li’ vede la centrale sommersa dai fumi e stenta a riconoscere quei luoghi, e ci dice anche che a causa del tiro dei lacrimogeni il corteo era strozzato. Teste Zaffara, pg 36 udienza 27 dicembre 2014, “… quando sono arrivato io la prima cosa che mi sono ritrovato davanti è stata la barriera di fumo creata dai lacrimogeni…….ponte sulla Dora…traiettoria radente al parapetto … ha visto colpire qualcuno ? sì….

Veniamo all’ordinanza del questore, l’ordinanza più importante è la 2677 del 2 luglio 2011, 2677/11 del 2 luglio che fa seguito e integra quella precedente n. 80/4-11 , sulla quale vorrei aprire una parentesi. Non è una mera polemica… quest’ordinanza, facendo riferimento al tunnel geognostico della Maddalena, riferisce che il tunnel geognostico è lungo 52 Km. Ora, io non so se è conosciuto il significato di GEOGNOSTICO, credo che non esista al mondo un tunnel geognostico di 52 km! Ma io mi chiedo, visto che c’è una popolazione informatissima, che chiede un dialogo, l’autorità il dialogo non lo concede e si oppone al dialogo tacciando i movimento di IDEOLOGIA e di non conoscenza, ma è TROPPO chiedere un MINIMO di conoscenza?
Per il tratto transfrontaliero l’importo di spesa è 7,7 miliardi di euro, si può chiedere un minimo di responsabilità? Per il questore è assolutamente prioritario tutelare l’incolumità fisica, così come evitare il coinvolgimento di persone inermi, i lacrimogeni (nell’ordinanza) sarebbero dovuti essere usati in conformità con le caratteristiche costruttive e le istruzioni, a pag. 24 si insiste “massima professionalità ed equilibrio da parte di tutto il personale impegnato”. L’ordinanza poi precisa quale dovrebbe essere il dispositivo di OP, fa riferimento agli sbarramenti. A pag. 10 si vede che il questore aveva ben presente la possibilità di AZIONI DIMOSTRATIVE. I betafence sono stati posizionati con un mezzo meccanico… c’è una clip che lo mostra …

(sembra che siano riusciti a collegare almeno UN MONITOR)

I betafence sono posizionati con l’aiuto di mezzi meccanici : vedi clip cancello youreporter peter85 – 55536

patrito_posizionamento_barriere

Le barriere sono oggetto di testimonianza di Petronzi, Di Gaetano e dei testi citati dalle difese:
Dr. Petronzi pagina 149 udienza 5 luglio, ….4 o 5 jersey … in modo che ci fosse un distacco totale. Ciò non di meno loro sono venuti ed hanno cominciato a tirare di tutto, …saranno state 400 500 unità, abbiamo avuto incidenti dalle 14 alle 17.
pg 14 udienza 19 luglio betafence, sovrastati dagli orsogril……, pg 93 sempre 19 luglio e pg 95 distanza tra 30 e 40 metri dai betafence non dal cancello !!!!!
E ancora specifica (ud. 19 luglio pg 121) a partire dalle 14 ci sono stati analoghi incidenti in termini di violenza.
Di Gaetano udienza 8 novembre pag 165 e seguenti: le 400 persone di Petronzi ( E  nella requisitoria ci troviamo ancora con un numero diverso, il pubblico ministero parla di circa 300 persone) diventano due, tre mila. E a proposito di questi due o tre mila ci dice una cosa interessante Ferrara.
Ferrara pagina 13 dell’udienza del 8 novembre 2013 descrive queste persone in termini di promiscuità e molto spontaneismo e ancora a pagina 16 “gente che comunque era una miscela di persone assemblata lì in maniera più o meno, diciamo, casuale” … in risposta alla strategia unitaria delle felpe con cappuccio scuro del capo di imputazione, e del disegno unitario e della organizzazione suggerita certo non provata dalla procura.
Tornando a Di Gaetano la sua ricostruzione è in questo senso: sono rimaste due o tre mila persone  e  hanno cominciato a tirare sassi da verso le due, sicuro, fin verso le 18, LANCI DI SASSI CONTRO LE GRIGLIE, poi idranti poi lacrimogeni poi c’erano delle funi per agganciare i betafence per tirarli. Alla domanda di Rinaudo: ci sono riusciti ? Di Gaetano dice: no, sono riusciti ad agganciarli sì, ma i betafence non sono riusciti a spostarli.

Poco oltre….” …abbiamo preso il muletto la benna lì per rimuovere le griglie abbiamo creato un passaggio ristretto …passava una persona forse due…” Ora togliendo un betafence passava una persona per volta….

Ma ancora pagina 167: “ …acqua attraverso gli idranti che poco sortiva per la distanza che c’era la distanza dovuta ai 4 nostri sbarramenti che avevamo davanti, i manifestanti erano lontano”
pagina 171 una perla del Dott. DI GAETANO, che dice “La fune con la quale viene tirata la cancellata dei betafence è stata tirata con un TRATTORINO”. Ora io vi sfido a trovare in tutte le immagini la presenza di un TRATTORE. Ho il sospetto che Cinetto o gli altri della Digos che stavano filmando, un’idea che l’avrebbero immortalato forse possiamo farcela. Comunque secondo i dirigenti gli scontri iniziano alle 14 e terminano per Petronzi alle 17 e per Di Gaetano alle 18. E cominciano, sono sicuri di questo, con il lancio delle pietre.

La testimonianza di FERRERO: 24 marzo 2014 pg 56. collega all’azione di tirare la corda la reazione dei lanci di cs , pg 60 grave pericolosità per come veniva gestita la situazione, non il ripristino dell’ordine pubblico, ma di pura repressione, (pag.67) era un’azione dimostrativa, (74, 75)……la strada era assolutamente chiusa.

Teste GAMALERO: 28 aprile 2014 pg 17 (era impossibile entrare), (pg 19) prima dell’aggancio non ha visto alcun lancio di oggetti era tutto tranquillo, e quanto alla dinamica prima tentativo di aggancio e poi risposta con lancio di gas, sono stati lanciati in modo esagerato questi gas …. i manifestanti che erano vicini alla centrale non hanno avuto via di fuga…..la situazione era veramente drammatica …. manifestanti vuol dire anche famiglie con bambini. E non mi si dica c’erano famiglie e bambini, bastava che se ne andassero… perché il diritto di manifestare esiste solo se lo esercitiamo, altrimenti lo perdiamo…

Teste NARETTO: 27 maggio 2014 ad una azione dimostrativa le forze dell’ordine hanno cominciato a lanciare una selva di lacrimogeni, pg 9 , 10, 11 azione dimostrativa selva di lacrimogeni moglie e bimba di 6 mesi, al campeggio nessuna violenza
Teste PEROTTO: pg 52 udienza 10 giugno 2014 riferendosi ai betafence “ …per muovere quelli ci vogliono mezzi di cantiere e qualcuno che li diriga…..le ffoo stavano molto lontano a 50 60 metri dai primi betafence.

I video confermano che prima del lancio di lacrimogeni non c’è stato alcun tiro di pietre, vi descrivo i video… C’è un primo video, siccome Petronzi e Di Gaetano ci dicono che i primi scontri violenti cominciano alle 2, vedrete una clip alle 14:30 la situazione è talmente tranquilla che l’unico video che abbiamo è quello dall’elicottero, altri video non li abbiamo e se ci fossero stati scontri li avremmo visti nei video. Ci sono poi altre tre clip, la situazione è sempre tranquilla, non c’è nessun episodio di violenza, in un caso sul torrente abbiamo dei manifestanti che cantano “Bella ciao”. Il primo lacrimogeno, clip 6, è pochi minuti prima delle 3. Dopo pochi minuti da questo lancio di lacrimogeni, e non c’è stata nessuna pietra prima, NON UNA PIETRA (si vede anche dai video), c’è una GASATURA A TAPPETO assolutamente INDISCRIMINATA che copre con un’intensa nuvola di gas i manifestanti che ancora stanno scorrendo, tanti …. Mentre vediamo questa prima gasatura sentiamo il dirigente urlare “SOLO SE SCAVALCANO” e i manfiestanti urlare “Vergogna! Vergogna!”

Patrito14_56lanciolacrimogeni

Ed ecco la risposta delle forze dell’ordine, uno si allontana, spara un lacrimogeno di quelli più pericolosi, a frantumazione, e questo lancio raggiunge la curva davanti… supera la curva di fronte alla centrale ad almeno 1 km di distanza e colpisce, cadendo dall’alto, una marea di persone che stanno ancora in CORTEO scendendo verso la CENTRALE e coprono di gas tutta la strada provinciale e l’area del ponte. Evidentemente proprio come senso di responsabilità e di equilibrio da parte di chi svolgeva il servizio di ordine pubblico quel giorno.

Patrito15_02

Per non parlare poi di come sono stati utilizzati quei gas, ve ne hanno già parlato i colleghi che mi hanno preceduto. E quando i testimoni sono venuti a dirvi chenon hanno visto lanciare i lacrimogeni con modi poco ortodossi hanno preso in giro NOI ma hanno preso in giro anche VOI. Morti per gas CS ne abbiamo anche in Italia, Saverio Saltarelli, 12/12/1970, ebbe il cuore spaccato da un lacrimogeno a Milano, ci fu un processo con la condanna nove mesi per omicidio colposo a carico del comandante del reparto di PS.

La Cassazione ha chairito che sono “armi da guerra”…  Non è un gioco, quando si vedono le forze dell’ordine che tirano i lacrimogeni come fossero freccette o giochi che fanno un po’ di rumore e fumo, chiediamoci, chiedetevi se i cittadini che sono dall’altra parte se lo stavano meritando e se il rischio è solo quello di prendersi una dermatite! La teste Vighetto pg 105 del 27 maggio 2014  è svenuta, teste Perotto pg 58, 59 udienza 10 giugno 2014non vede, non respira prende un lacrimogeno in testa ed è aiuto dalla moglie Tittonel che gli passa un fazzoletto, Giorgione è colpita ad un braccio da un tiro che arriva dritto, la Rossero ha conati di vomito, è terrorizzata perché ha problemi di deambulazione per aver avuto la poliomelite da bambina, vede una persona svenire, Scibona 24 marzo pg 104 e seg una donna accanto a me riceve un candelotto in testa  e comincia a sanguinare, Bertola 31 marzo pagina 150 e seguenti ci riferisce di un giornalista Carlo Gubitosa ha ricevuto un bossolo di lacrimogeno sul braccio e ha livido e segni di bruciature, Revelli vomito, MOLINARI 27 maggio pg 85 seguenti persone con il capo sanguinante e tanti a terra che vomitavano  ).

I testimoni sono precisi e concordanti così come le immagini sono chiarissime, ce ne sono varie: non parte nessun lancio di sassi fino a quando i lanci di lacrimogeni si infittiscono creando una vera nube tossica che crea panico, feriti, strozza il corteo, impedisce il defluire.  udienza 8 novembre 2013 pg 206 su domanda a Di Gaetano, se sapeva dove si trovavano le vie d’uscita, Di Gaetano è imbarazzato, non solo non ha la più pallida idea se c’erano vie d’uscita ma lui NON SI PONE NEMMENO IL PROBLEMA!
I lacrimogeni sono stati tirati indubbiamente con modalità assolutamente illegittime, ed è questa la modalità arbitraria. e vengo dunque alla qualificazione giuridica di tali lanci: è stata una attività arbitraria ,  la reazione agli atti arbitrari è stata introdotta proprio per questo, perché non è richiedibile la passiva soggezione a comportamenti assolutamente illegittimi.
L’ordine pubblico ha tutta una normativa di riferimento, che  conosciamo bene, anche se un po’ desueta, e che è quella del Testo unico . Non è che i pubblici ufficiali in quanto tali possano fare quello che vogliono, o almeno non dovrebbe essere così: ATTENZIONE è pericolosissimo lo schema che legittima qualsiasi azione della polizia con l’argomento della difficoltà del contesto o la concitazione del momento.

C’è un corteo preavvisato, quando e come è possibile scioglierlo? Dobbiamo fare riferimento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che è del 1931 e non è particolarmente attento ai dettami costituzionali: e infatti la corte è intervenuta più volte. Questo per dire che non abbiamo una normativa ultra-garantista, 1931,  dobbiamo pensare al momento storico e politico in cui sono state emanate queste leggi, dobbiamo pensare a  quanto riguardo si poteva avere per il diritto alla riunione. Ciononostante particolare rigore è posto sulle modalità di scioglimento. E al di là delle modalità folcloristiche, squillo di tromba, etc, le modalità hanno un loro senso profondo, che innanzitutto è quello della conoscibilità, presupposto indispensabile vista la pericolosità dell’arma (PER LA CASSAZIONE E’ UN ARMA DA GUERRA).

Non una norma della disciplina è stata rispettata. Vediamo alcune testimonianze: GIORGIONE 10 giugno “io li o visti arrivare diritti”, TASSOTTI  27 maggio “la traiettoria era dritta, arrivavano dritti”, NARETTO, 27 maggio “molti lacrimogeni ad altezza uomo, dalla finestrella della centrale verso il basso proprio verso i manifestanti”, MALMUSI 27 maggio ” lacrimogeni ad altezza uomo”, MARCECA 27 maggio “non solo ad altezza uomo ma proprio verso il basso”, GIACOMETTI 27 maggio “non semplicemente ad altezza uomo ma verso il basso”.

Testimoni ci hanno raccontato una situazione invivibile: quelle persone che abbiamo ascoltato nelle udienze stavano esercitando il loro diritto di riunione, e il diritto di riunione si esercita semplicemente occupando lo spazio pubblico, diritto fondamentale che ha una sua ragione di essere solo se esercitato. E tra coloro che esercitavano un loro sacrosanto diritto c’era Nucera.

A fronte di questa ricostruzione sulla base di video e testimonianze il pm come ricostruisce i fatti occorsi alla centrale idroelettrica il 3 luglio?

Il pm sembra voler dare una lettura unitaria di quello che succede il 3 luglio nelle varie zone, definendo i diversi accadimenti come “azioni analoghe” e “programmate e organizzate  secondo un preciso piano di azione” che dovrebbe dedursi dalle modalità degli attacchi.
Considerazioni che altro non sono che petizioni di principio.
Sarebbero prova di questa unicità i filmati, gli oggetti sequestrati, ma soprattutto il famoso razzo di segnalazione che darebbe il via ai disordini. Qualche parola in più la spende il PM sul razzo, lanciato alle 12, ci sono i video che lo confermano. Vi ricordo che la testa del corteo alla centrale arriva al cancello esattamente a quell’ora, il corteo deve ancora passare alla centrale. Quanto all’interessantissimo il libretto (  il piccolo manuale della guerriglia urbana) se ne scaricano gli atti completi da internet e li vendono anche in libreria…. In realtà sui fatti della centrale, con specifico riferimento a quello ,spende davvero poche parole. Ci dice che 300 facinorosi, i 400 di Petronzi e i due o tremila di Di Gaetano, si organizzano per “abbattere” il cancello della centrale e i lanci di lacrimogeni sono succesivi alle pietre. Parla di “violenza estrema”, atti di guerriglia, istinti primordiali, brutalità sfrenata e gratuita, un linguaggio violento utilizzato quando mancano i concetti, i fatti concreti,oppure si utilizzano termini militari “guerra”, “strategia”, organizzazione militare.

Lo racconta bene Paolo Ferrero nella sua testimonianza:  “guerra di trincea”non ripristino di ordine pubblico ma repressione) e aggettivi suggestivi e sproporzionati, come ha osservato la Corte di Cassazione, proprio in questo procedimento, Cassazione Sezione VI, sentenza del 10 maggio 2012, motivazione depositata in data 7 settembre 2012 (n°34300): “….si è in presenza di affermazioni, rectius, di evidenziazione di circostanze che appaiono sovradimensionate ed eccedenti rispetto ai fatti esposti, quasi funzionali a sollecitare una diversa dimensione giuridica rispetto a quella oggetto dell’imputazione….circostanza che non appaiono caratterizzate da specificità e concretezza…” e si badi che tra le espressioni criticate dalla Cassazione è proprio la frase citata tra virgolette “… devastante e incontenibile violenza collettiva, preventivamente e strategicamente pianificata”.

Per quanto poi attiene la descrizione della condotta attribuita specificamente a Nucera la procura non si limita a sovradimensionare i fatti, fa un salto di qualità, ignora i più banali risultati dell’istruttoria dibattimentale: il pm vi ha descritto la posizione di Nucera sulla base dell’orario 14.36 riportato in calce alle fotografie che colui che ha scattato CINETTO all’udienza del 6 dicembre 2012  ha precisato essere sbagliato di circa un ora perché la macchina fotografica utilizzata era impostata con l’ora solare, vi racconta che partecipa al danneggiamento del betafence, contestazione che è stata archiviata, e ammetto questa è una affermazione meramente suggestiva ma che spiega molto, commette lo stesso errore grammaticale dell’annotazione di Sorrentino quando per la terza volta scrive la parola beck’s (IL NOME SUL CAPPELLINO) senza la K (a dimostrazione che si tratta di un copia & incolla).

Secondo il capo di imputazione Nucera con attività violenta voleva costringere i pubblici ufficiali a interrompere od omettere compiti di pubblica sicurezza che consistevano nell’impedire di raggiungere la recinzione del Cantiere al fine di sfondarlo ed entrare nello stesso al fine di occuparlo :ma davvero la procura vi ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che l’intento di Nucera era esattamente quello? Badate per altro che tutti i testi hanno detto che non era neanche immaginabile un intento del genere, lo dicono Revelli, Gamalero, tutti i testi, era impossibile affrontare quella via… c’era un dispositivo di ordine pubblico che era un dispositivo da guerra!

Due jersey in cemento con struttura metallica e filo spinato, 4 o 5 linee dei betafence posti in diagonale assolutamente inamovibili (per uscire le ffoo usano un mezzo meccanico). All’altezza, leggermente indietro rispetto alla centrale , i reparti di polizia del contingente Padova (li riconosciamo perche hanno gli scudi ancora sporchi dello spray rosso del 27 giugno), poi insieme alla PS con dotazione antisommossa i Carabinieri posti anche verso il greto del fiume, all’interno della centrale a dirigere il tutto Di Gaetano e uomini della digos, tutti attrezzati con lacrimogeni, idrante, benna, e non hanno disdegnato l’uso delle pietre  [CLIP atti arbitrari i due video centrale carica pietre].

Era in uso anche un sistema di comunicazione interna, Petronzi infatti seguiva tutte le operazioni via radio, e 2 elicotteri della Polizia e quantomeno un 1 elicottero dei Carabinieri (Petronzi pg 112 udienza 5 luglio): era una operazione militare, di guerra.

D’altronde è lo stesso Di Gaetano a riferire che è bastato uscire fuori per porre fine al lancio di sassi (pg 167 udienza dell’8 novembre 2011).La ricostruzione che vi ho offerto sulla base dell’utilizzo di filmati e testimonianze impone di escluderlo, il suo gesto è una reazione al lancio indiscriminato di cs con modalità pacificamente illegittime. Nucera reagisce circa 20 minuti dopo la gasatura totale di manifestanti che stavano ancora in corteo scendendo verso la centrale e questo succede poco prima delle 15:30 e da quel momento, dalle 15:30 in avanti la presenza di Nucera alla centrale non è più provata, non c’è una foto, una testimonianza, un fotogramma, un filmato, Nucera dopo le 15:30 alla Centrale non c’è più!

E quando Sorrentino dice “partecipa a tutta la manifestazione” è vero, abbiamo la foto alle 18, ma non sappiamo dopo le 15:30 dove sia andato, sicuramente non è più alla centrale. Il suo gesto è un gesto di rabbia e indignazione rispetto alla gasatura di una folla che stava manifestando ed era legittimamente riunita.  E la Corte Costituzionale con la sentenza n. 140 del 1998 ha condiviso una nozione lata della causa di giustificazione in parola, richiedendo all’interprete una interpretazione costituzionalmente orientata ritenendo sufficiente a qualificare come eccedenti comportamenti connotati dal difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali la funzione è attribuita. Io direi che non ci sono dubbi che nel caso di specie c’è stato un difetto di congruenza tra modalità e finalità….
Ricordate le raccomandazioni del questore nell’ordinanza, l’equilibrio, la tutela dei manifestanti…

E la Corte di legittimità più recentemente ( Cass. Sez 6 sent. n. 7928 del 13 gennaio 2012) ha precisato che l’esimente è integrata ogni qual volta la condotta del pubblico ufficiale per lo sviamento dell’esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui è conferita o per le modalità di attuazione risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell’illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato. E ancora precisa l’ arbitrarietà dell’atto attiene alle modalità di esecuzione di esso, e l’eccesso dalle attribuzioni si riferisce alla mera illegittimità dell’atto.

Una conferma della ricorrenza della scriminante in parola sono proprio le parole del pubblico ministero, che a pg 163 della memoria-requisitoria nel tentativo di escluderne l’applicabilità dice una cosa NON VERA , dice che il 3 luglio i lacrimogeni sono stati lanciati …..SOLO DOPO ORE DI TRATTATIVE …..

Questo non è dare una lettura differente ai fatti, ma inventarli. Ma la conferma dell’arbitrarietà ce la dà Di Gaetano: pg 186 udienza 8 novembre “ Ovviamente questo vorrei dire….se non ci sono i sassi che vengono lanciati, non c’è ragione di lanciare i lacrimogeni”. Quando inizia il lancio di lacrimogeni non era stato tirato alcun sasso e anche successivamente i lanci vengono effettuati a tappeto colpendo persone assolutamente pacifiche e senza più alcuna via di uscita.
Quanto alla natura della circostanza è una vera e propria causa di giustificazione (così, la sentenza n. 7928 del 13 gennaio 2012 che ho prima citato, e ancora la numero 18841 del 14 aprile 2011 sempre sezione 6 e ancora n. 5414 del 23 gennaio 2006 sempre sezione 6, cassazione sezione 5 del 27 ottobre 2006 n. 38952, cassazione sezione 6 del 22 ottobre 2002 n. 39685). E la sentenza della Corte Costituzionale 140/1998 ricostruisce l’ipotesi di cui all’allora articolo 4 secondo la struttura della provocazione di cui al 599 2° comma, quindi con rilevanza della forma putativa di cui al 59 4° comma cp.

Ho concluso per quanto riguarda la violenza. Poche parole per il capo 60, poche parole perché è pacifico, è lo stesso comportamento che ha tenuto il 27 giugno, vengono lanciati i lacrimogeni e lui si copre il viso con un fazzoletto, lo vedrete anche in una clip che vi produrrò, alla prima gasatura Nucera si copre il viso con il fazzoletto nero, è quel sapere comune dei valsusini e più in generale del movimento no tav. Ma mi si conceda una citazione veloce….  dell’onorevole Lelio Basso: nella seduta pomeridiana al Senato il 15 maggio 1975, in occasione della discussione sul progetto di quella che sarà la legge Reale dal nome del proponente si legge nella stesura stenografica “ devo dire la verità che se dovessi andare ad una manifestazione sapendo di incontrarmi con la polizia credo che penserei innanzitutto  – e sarebbe mio dovere – di proteggermi il capo”.
Ed è proprio quello che faceva Nucera secondo quello che è il sapere comune in valsusa e più in generale per la comunità notav.

Io credo che tutte queste mie considerazioni vi consentono una pronuncia assolutoria.

Se così non riteneste, voglio soffermarmi seppur brevemente su una sola circostanza attenuante: art 62 n 1.

Ne hanno già discusso i colleghi che mi hanno preceduto. E’ superato l’orientamento restrittivo che richiede che l’azione del reo deve corrispondere a finalità che ricevono “l’incondizionata approvazione della società. ” Il metro unificante di giudizio va individuato nei principi e nei valori sociali accolti e cristallizzati nella Costituzione.

La democrazia senza partecipazione non conta nulla” ( Hannah Arendt)

Credo che per quanto riguarda le ragioni dell’opposizione al TAV si possa fare riferimento al diritto di libertà di manifestazione del pensiero art. 21, il diritto di riunione art 17, diritti che si perdono se non si esercitano, il diritto-dovere di partecipare all’organizzazione politica economica e sociale del paese art. 3 (arendt “la democrazia senza partecipazione non conta nulla“), buon andamento pa art. 97, diritto alla salute art 32, la tutela del paesaggio art 9, ma penso anche alla tutela del patrimonio culturale del paese (e penso ovviamente al perduto patrimonio archeologico della Maddalena), alla tutela dei beni comuni che è tra le più forti ragioni di opposizione e resistenza del movimento. E la difesa dei beni comuni proprio contro le grandi opere è ormai riconosciuta dalla maggioranza della società civile come tutela di diritti fondamentali.
Ricordo a questo proposito le parole di due testimoni che abbiamo ascoltato:
Revelli , pg 23 udienza 10/6 2014: “……..si propone di difendere quello che considera un bene comune….”
Ma soprattutto rileggetevi Airaudo, pg 20 udienza 27 maggio 2014: “…..eravamo nei giorni seguenti la vittoria del referendum popolare sui beni comuni, sull’acqua.Pensavamo, probabilmente con un eccesso di ottimismo da parte mia, che quel referendum, quegli effetti, quell’attenzione ai beni comuni in qualche modo stendeva un velo di opinione protettiva rispetto a chi manifestava tutela, secondo le opinioni di chi manifesta ovviamente, di un interesse pubblico……”.

L’agire di Mario Nucera il 3 luglio è stata una reazione a comportamenti dello Stato e di chi in quei momenti rappresentava lo Stato di prevaricazione, negazione, violazione di quei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti per rivendicare i quali Nucera era a Chiomonte quel giorno.
Concludo e detto le mie richieste al cancelliere:

1) in principalità
capo 46 violenza il fatto non costituisce reato avendo agito in stato di reazione ad atti arbitrari quantomeno nella sua forma putativa ex 59, 2° comma c.p.
capo 47 lesioni non aver commesso il fatto
capo 60 art. 5  non aver commesso il fatto

2) in subordine
ritenere assorbito il reato di cui al capo 60 in quello di cui al capo 46
concedere le attenuanti generiche e le attenuante di cui all’art 62 n1 e n2 con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti
riconoscere la continuazione tra tutti i reati in contestazione
concedere i doppi benefici di legge

 Avv D’amico (difesa Mario Nucera) “L’attività della procura ha assunto  più le caratteristiche di un’attività IDEOLOGICA che quelle di un’attività PENALE.

Damico

Uno dei colleghi ha sottolineato come a suo modo di vedere la procura avesse sin dalla fase delle indagini preliminari aderito ad una tesi predefinita… io sul punto non sono del tutto d’accordo, credo infatti che l’attività della procura sulla prova del dibattimento sia invero stata assai limitata. Le affermazioni del procuratore capo di Torino il 26 gennaio 2012, giorno dell’esecuzione delle misure cautelari, sono le stesse che abbiamo udito nella requisitoria tre anni dopo [ Qui il TGR del 26 gennaio 2012 ] . Le immagini video con le quali si è sostenuta la volontà di sanzionare penalmente solo gli autori di comportamenti violenti sono le stesse che scorrevano alle spalle del dott. Caselli il giorno della conferenza stampa, come se nulla fosse cambiato… Ma allora in cosa è consistita l’attività dell’accusa se non nella formazione di prove avvaloranti le sue tesi? La risposta è chiara a chi ha assistito al dibattimento, l’attività della procura è stata volta ad evitare che entrassero nel dibattimento tutta una serie di prove che avrebbero modificato il quadro.

(…) Abbiamo sentito qualificare i testi della difesa, ma anche gli imputati, in ogni modo dispregiativo durante il dibattimento. Mi limiterò a rievocare alcuni passaggi della requisitoria. La dr.ssa Pedrotta ha diviso i testi in due categorie, quelli irrilevanti, non presenti il 27 giugno o 3 luglio, in quanto ogni elemento volto a definire il contesto nel quale si sono poi svolti i fatti per i quali siamo a processo sarebbero del tutto irrilevanti, come le testimonianze….

10.40 Testi trattati con disprezzo, irrisi, sempre sminuiti. Tra coloro particolarmente sindaci assessori amministratori pubblici mi ha colpito l’arroganza dei toni. Quei sindaci e quegli assessori con sacrificio si pongono al servizio, ingiustizia enorme tacciarli da fiancheggiatori di banditi. Ma cos’avrebbero i testimoni di così palesemente falso. Io non lo capisco, tralascio la questione della presenza dei blocchi il 27 giugno, evidente che non c’erano la sera del 26 giugno. Ma i video correttamente sincronizzati ci dimostrano che nessun lancio di sassi è avvenuto prima dello scriteriato lancio di lacrimogeni. E’ dato storico, pacifico e incontrovertibile. Risulta dalle immagini e dai testi.

Anche gli imputati di questo processo sono stati definiti dalla pm Pedrotta “professionisti della violenza”: con sole 3 parole si risparmia la fatica di studiare i fatti. Perchè, cosa fanno i professionisti, spaccano, sfondano, ciò che sanno fare. [10.45]

Gli odierni imputati non sarebbero altro che una sorta di “braccio armato” al servizio del movimento NO TAV. io credo che questa frase la dica lunga sulle intenzioni della procura su questa vicenda, traspare una sorta di volontà di inviare, attraverso condanne esemplari, un chiaro messaggio a chi continua ostinatamente a manifestare la sua contrarietà alle opere. L’attività della procura ha assunto quindi più le caratteristiche di un’attività IDEOLOGICA che quelle di un’attività PENALE.
Voglio partire anch’io dall’attività di Nucera, occorre ripeterlo brevemente, Mario Nucera è un signore di 61 anni, incensurato, un padre di famiglia che da decenni fa il barbiere a Bussoleno. E’ anche un no tav, un abitante della Valle di Susa che insieme a decine di migliaia di concittadini partecipa alle manifestazioni del movimento e che ha maturato la ferma convinzione che la costruzione della nuova linea tav sarebbe distruttiva per la valle in cui vive e dannosa per l’intero paese.Migliaia di persone hanno ben chiaro di trovarsi di fronte ad una truffa, potenzialmente la più grande mangiatoia di denaro pubblico… come migliaia di altri che hanno sviluppato una coscienza ed una conoscenza su un problema fondamentale per il suo territorio e per il paese tutto. La prima domanda da porsi è : è davvero pensabile che Mario Nucera possa essere qualificato come professionista della guerriglia? 3 anni e 3 mesi di reclusione e 1 milione e 200 mila euro di risarcimento di danni? Ma, al massimo, dopo 40 anni di onorata carriera potrebbe essere considerato professionista del taglio all’Umberta.. :)
Sul capo d’imputazione che vede Nucera imputato per il reato di lesioni in concorso, valuto se i fatti e le circostanze emerse in dibattimento nella loro oggettività siano sufficienti ad integrare la fattispecie contestata.
Contributo causale alla verificazione del fatto… l’azione del concorrente deve risultare eziologicamente efficiente, due, la volontà di concorrere nel reato, deve quindi sussistere la consapevolezza di fornire con la propria azione un apporto concreto alla realizzazione del reato. Da quanto emerso nel dibattimento si può pacificamente escludere la sussistenza di entrambi gli elementi.
Risultanze oggettive: l’imputato compare davanti alle barriere posizionate nei pressi della centrale elettrica intorno alle 15 quando la rete è già stata piegata, non partecipa all’azione di tiro alla fune, infatti non ha imputazione per danneggiamento. Nucera rimane in zona ad osservare fino alle 15:30, operatore Cinetto e sincronizzazione immagini da parte della difesa. Peraltro è un gesto di indignazione… Quando tutto si conclude non c’è più traccia di Nucera e nessuno dei testi riferisce si sia trattenuto oltre. Tutte le parti offese dichiarano di aver subito lesioni dopo le ore 16, tranne un agente scelto, ma poi vedremo nel dettaglio la posizione di tutte le parti offese. Quinto elemento, Nucera al momento del presunto lancio di oggetti si trova all’altezza del primo new jersey ormai privo di reti sovrastanti. Il consulente tecnico geom. Abbà calcola in metri 54 la distanza tra il manufatto in cemento armato e il punto in cui si trovavano le forze dell’ordine.

sovrappos_centrale_damico

(10:54) si tratta di una distanza tale che è impossibile che qualcuno venga colpito…  In più Nucera non è un ragazzino, ha 61 anni, ad esempio il record italiano di lancio del disco è pari a 67 metri, detenuto da un finanziere imbattuto dal 1989, uno dei record più longevi della nostra atletica leggera. Manderemo Nucera alle olimpiadi…
Quanto all’elemento soggettivo occorre formulare delle deduzioni, che per non essere mere suggestioni come quelle della procura devono necessariamente trovare un aggancio sulla realtà dei fatti, ebbene sappiamo che il corteo partito da Exilles defluisce in zona centrale a partire dalle 12 circa e sappiamo che molti manifestanti decidono di fermarsi nei pressi, non solo per mangiarsi un panino, ma anche per continuare con la loro presenza a manifestare il dissenso. A questo punto, vista la successiva apparizione di Nucera davanti al new jersey più esterno possiamo fare la stessa deduzione, si è fermato li’ come migliaia di altri partecipanti. Sappiamo che, quanto meno a partire dalle 12 circa, forse anche prima, la zona centrale viene bersagliata con un quantitativo spropositato di lacrimogeni attingendo le migliaia di persone che vi stazionano. In questo contesto Nucera si avvicina, a oltre 50 metri dalle fdo, mentre continua ad ondate il lancio di lacrimogeni verso i manifestanti. Poi Nucera compie un gesto che la polizia scientifica riprende in 4 foto scattate in 20 secondi in base alle quali la procura accusa Nucera di aver concorso al ferimento di 17 agenti, questo è quanto abbiamo agli atti.  Cito un episodio di una decina d’anni fa quando durante una conferenza stampa di George Bush un giornalista iracheno si tolse le scarpe e le lanciò verso il presidente, qualcuno parlò di attentato? Ovviamente no, fu chiaro a tutti quale fosse il significato, espressione di indignazione per quello che era considerato un torto subito e non certo la volontà di ferire fisicamente. E in questo modo va valutato l’atteggiamento di Nucera, ce lo dicono le circostanze in cui si svolsero i fatti, Nucera partecipa come in moltissime altre occasioni ad una manifestazione popolare contro il TAV, ma molto peggio e si trova ad essere bersagliato da centinaia di lacrimogeni e quindi s’indigna, certo, e manifesta la sua indignazione. Ma si può davvero pensare che Nucera attraverso il gesto che gli viene addebitato ad oltre 50 metri dalle fdo, immerso nei gas lacrimogeni, avesse la volontà e la consapevolezza di lesionare? O è più logico pensare che dopo aver percorso il corteo,vedendosi bombardato e scacciato nel modo che abbiamo appreso, non è più logico pensare che si sia sentito profondamente indignato e frustrato ed abbia così esternato la sua rabbia? Può quel gesto nella sua concretezza essere considerato qualcosa di più e di diverso da un’imprecazione contro chi stava ledendo il suo sacro diritto a protestare? Io credo di no. Allora se manca l’azione idonea al compimento del reato contestato, sia l’elemento soggettivo, consapevolezza di fornire apporto concreto alla realizzazione del reato, le conseguenze sono evidenti, Nucera non ha commesso il fatto e deve essere assolto dal reato di lesioni in concorso.

La posizione di tutte le 17 parti offese. Documentazione medica assente, patologia ricavata da relazioni di servizio non prodotte agli atti.

11:02 dice il PM che le valutazioni del Dott. Ferrero (consulente) sarebbero “parziali” o almeno equivalenti alle valutazioni fatte a loro tempo dai medici che visitarono le parti offese e che in molti casi, a dire dalla procura, giunsero a valutazioni prognostiche decisamente maggiori in termini complessivi. La tesi avrebbe una sua dignità, se non che come vedremo in molti casi, la documentazione medica risulta in parte o del tutto assente, non c’è agli atti, NON E’ MAI STATA PRODOTTA. Tra l’altro mi sono domandato come potesse essere possibile indicare una precisa patologia nel capo d’imputazione senza avere a disposizione un certificato medico, poi ho scoperto l’arcano. In assenza di certificazione medica la procura ha ricavato la patologia delle parti offese direttamente dalle loro RELAZIONI DI SERVIZIO, ma non risultano prodotte agli atti. In non pochi casi la documentazione medica difetta in tutto o in parte. Le dichiarazioni testimoniali quindi non possono considerarsi sufficienza. Ora verifichiamo le singole posizioni, vi spiego come lo schema è stato elaborato. Per ogni parte offesa sono stati incrociati tutti i dati emersi durante il dibattimento, per ognuna è stata indicata la diagnosi e la prognosi risultante dal capo d’imputazione, quelle dal primo certificato, quelle dalla produzione di successivi certificati, le indicazioni del luogo, tempo e ora della lesione, nonché la durata della malattia come ricavati dalla parte offesa in sede di testimonianza. La valutazione del medico legale, la richiesta in sede di conclusioni dai PM e parti civili.
Partiamo a vedere: Aiello Christian. (l’avvocato produce la documentazione).Dal capo d’imputazione risulta un trauma pluricontusivo guaribile in 5 giorni. Ci conferma il pronto soccorso… in questo caso c’è un certificato del PS di Susa e anche una documentazione medica successiva di un medico privato che parla di ulteriori 7 giorni. La testimonianza di Aiello riferisce di essere stato ferito alle 16:30 da un sasso, riferisce però 7 giorni di prognosi in contrasto con la documentazione medica. Non c’è nessuna valutazione del medico legale su questa parte offesa, che è anche parte civile, e risulta una richiesta della parte civile più il provvisionale di 800 euro ma il danno lamentato parla unicamente di 5 giorni, di nuovo.  L’avvocatura dello Stato parla addirittura di 11 giorni e chiede di essere pagata per questo. Una prima valutazione che faccio è quella per cui non è dato di conoscere quale sia la prognosi definitiva di questa parte offesa.. C’è poi anche un problema di attendibilità ma ve lo farò presente dopo in relazione ad altri soggetti.

CongiuClaudio

Congiu Claudio, cervicalgia post tramuatica , 5 giorni… nessun certificato, nessuna documentazione successiva. Ci basiamo su quello che ha detto in testimonianza, riferisce 19 giorni di prognosi totale e poi abbiamo la valutazione del medico legale, il dott. Ferrero ci dice che non c’è doc medica, e verifica un disaccordo tra la modalità di produzione e la natura della lesione. In ogni caso, ci dice, 19 giorni per la guarigione completa sono eccessivi. Anche in questo caso, parte civile, viene chiesta una provvisionale di 800 euro ma si fa riferimento 5 giorni, avvocatura di Stato parla di 19 giorni di malattia. Non è dato conoscere né la diagnosi né la prognosi di questa parte offesa, c’è un’incongruenza completa tra capo d’imputazione, produzioni documentali inesistenti e conclusioni di avvocatura e parte civile. Quanto al medico legale l’incongruità rileva che la dinamica descritta non è compatibile con questo tipo di danno e in ogni caso la prognosi è assolutamente spropositata.
Barcaro Simone, trauma cranico lieve con piccole escoriazioni, 5 giorni. Il primo certificato ci conferma 5 giorni, escoriazioni parietali, successivi documenti altri 3 gg dal PS, poi dal dott. Bossone medico curante , darà altri 7+4 giorni di prosecuzione della malattia, totale 19 giorni. Nella testimonianza riferisce di essere stato ferito tra le 16 e le 16:30 da una pietra sul casco, dice di non avere avuto sanguinamento, quindi ferita superficiale, più volte colpito, la pietra veniva dalla zona rialzata, cioè dalla collina sulla destra quella dove abbiamo visto spesse volte gli operatori della RAI. Riferisce prognosi 20 giorni tot, il medico legale parla di disaccordo tra la modalità e la natura della lesione. Provvisionale richiesta 5 giorni di malattia mentre 18 giorni è la durata complessiva, secondo l’avvocatura dello Stato che ce lo riferisce ma non ci documenta nulla. Anche in questo caso rileviamo un’incongruenza tra il capo d’imputazione, documenti e conclusioni, non è dato di conoscere la prognosi definitiva, il medico legale ci dice che il capo protetto dal casco non può aver subito una lesione che consiste nell’asportazione dell’epidermide…  e in ogni caso c’è una sproporzione nella prognosi documentata di 19 giorni.
GULLERI ANTONIO: distrazione – distorsione del polso, 5 gg. certificato iniziale ospedale di Susa, 5 giorni con questa patologia. Poi documentazione successiva, altri 10 giorni a partire dal 5 luglio, + 3 del medico della polizia, in tutto 15 giorni totale. Riferisce nella testimonianza di essere stato ferito alle 16, un grosso masso sempre dalla collinetta di destra, di essere caduto a terra dopo l’impatto stordito dal colpo forte, riferisce una prognosi di 15 giorni totale. C’è la richiesta della stessa parte civile di 800 euro di provvisionale in riferimento a 5 giorni di malattia complessiva, l’avvocatura dello Stato dice che i giorni sono 15. Incongruenze, come negli altri casi, sulle prognosi definitive.  A domanda il colpo arriverebbe da destra, ad altre domande il colpo sarebbe frontale… C’è poi da rilevare, al termine di queste parti civili costituite tutte insieme con lo stesso atto, come casualmente Aiello, Congiu, Gulleri e l’agente scelto Possematto, noi avessimo cercato di fare domande sulle loro relazioni, sono state opposte e non ammesse, ma le domande ci sono, hanno relazioni SOVRAPPONIBILI, con gli STESSI ERRORI DI BATTITURA, un COPIA & INCOLLA FATTO MALE, certo che dal punto di vista della considerazione dell’attendibilità…

CesaroLuigi

Procedo oltre e passiamo, ancora parti civili, questa volta diverse parti civili, passo al carabiniere CESARO LUIGI. Contusione spalla sinistra, 5 giorni, contusione spalla con abrasione è quanto dice anche il primo certificato (in questo caso c’è), non c’è documentazione successiva, non c’è valutazione medico legale a fronte dei 5 giorni, l’avv. dello Stato parla anche lui di 5 gg complessivi e la parte civile ci fa una richiesta di provvisionale di 4000 euro. C’è una corrispondenza tra capo d’imputazione fino ad avvocatura dello stato , ma delle considerazioni sulla richiesta risarcitoria possono essere fatte… è assolutamente al di fuori di ogni concezione, tanto più che non è stato prodotto alcun corredo probatorio che giustifichi questa richiesta, né viene enunciato alcun criterio di quantificazione. Facciamo riferimento alle tabelle del danno non patrimoniale adottate anche a Torino, l’invalidità temporanea totale prevede un risarcimento tra euro 96 ed euro 45 al giorno. Trattandosi di lesioni molto lievi, in qualsiasi tribunale civile… siamo ad un parziale, non c’è ospedalizzazione, non supererebbe il 50% della parziale ma mi sono tenuto largo, la richiesta risarcitoria sarebbe da 48 a 72 euro al giorno, con la possibilità di una personalizzazione del danno, quindi un aumento anche del 50%, fino al 50% di questo danno, 5 giorni… siamo veramente al di fuori di ogni logica. Cioè in sede civile una tale richiesta sprovvista di elementi probatori sarebbe potenzialmente passibile di una condanna per lite temeraria…
PARISE ANTONIO trauma contusivo distorsivo rachide cervicale, 7 giorni. C’è un certificato medico che ci parla di questa patologia, non c’è nessuna ulteriore documentazione medica, nella sua testimonianza ci dice di esser stato colpito alle ore 17 al casco e alla maschera, prima riferisce dalla collinetta e dopo di fronte, riferisce 14 giorni di prognosi “se non ricordo male”, dice. nessuna valutazione medico legale, per l’avvocato dello stato i giorni sono 11, per la parte civile sono 7 e anche in questo caso la parte civile…. il risarcimento a titolo di provvisionale è sempre di 4000 euro per sette giorni. Valgono tutte le considerazioni fatte sopra.
Anche in questo caso c’è però da rilevare incongruenza… prima dice di essere stato a 20 metri, poi a 5 metri dal betafence, al momento dell’evento lesivo, è impossibile comprendere dove fosse.

SORRENTINO SALVATORE: nel capo d’imputazione abbiamo distacco (??) destro, più frattura composta del pollice, giorni Nel primo certificato abbiamo distacco parcellare caviglia destra più contusione mano sinistra, questo dice il certificato, non frattura ma contusione. Prognosi? 25 giorni. Documentazione successiva? NESSUNA. Nella testimonianza riferisce di essere stato ferito tra le 16 e le 17 con un sasso su una mano e l’altro sul piede, riferisce circa 90 giorni totali di malattia, c’è una valutazione del medico legale sul punto che dice che nessun riscontro della frattura risulta dalla documentazione medica prodotta.

In ogni caso la diagnosi è incongrua.

Barbieri Roberto: non è uno dei feriti di cui al capo d’imputazione. Viene sentito, si costituisce parte civile nei confronti degli imputati dell’area archeologica e quando viene sentito testimonia di arsi male alla centrale, cioè racconta che invece si è fatto male alla centrale. Gli si chiede se è mai stato all’area archeologica e dice “no, sono stato alla centrale”…  il capo d’imputazione non è stato modificato quindi non potrà essere accollato a coloro che erano alla centrale, ma è evidente la pressapochezza con cui poi si sono fatte le costituzioni di parti civili… Dopo avere appurato che non era li’ cosa fa la parte civile? Conclude chiedendo il risarcimento del danno a quelli dell’area archeologica, quando ha detto che non era li’, poi si chiedono anche parcelle corpose per questi lavori…

CilioEnrico

CILIO Enrico ha un trauma cranico e contusioni multiple, 10 giorni. Risulta un trauma cranico lieve al PS di Susa, e il 4 luglio dal CTO di Torino. C’è documentazione successiva, un medico privato, ma soprattutto 21 giorni di trauma cranico non commotivo, conferma la diagnosi, ma dà altri 21 giorni il 18 luglio l’ospedale di RICCIONE… Rachide cervicale e trauma cranico non commotivo poi l’ospedale di Rimini … Nella testimonianza riferisce di essere stato ferito alle ore 16 con un sasso lanciato dalla collina che si spezza sul casco, riferisce un breve svenimento, prognosi complessiva 40-45 giorni. Il medico legale fa presente che l diagnosi è trauma cranico lieve, avvocatura di stato 46 giorni, parte civile richiesta 15.600 euro e 3000 euro provvisionale. Non è dato conoscere prognosi definitiva, c’è incongruenza, il medico legale dice che lo svenimento non è compatibile con la documentazione medica, non è stato strumentalmente rilevato altro, non ci sono postumi rilevati.

Parti offese: Ginepra Saverio, trauma al polso, PS 5 giorni, poi medico privato altri 10 e 14 giorni, testimonia di essersi ferito alla centrale alle 17, riferisce di un sasso piovuto dalla collina, in tutto 20 giorni di prognosi, sproporzionata per il medico legale.

LA NOTTE VINCENZO: nel capo d’imputazione trauma contusivo spalla sinistra 7 giorni, anche nel certificato prodotto agli atti. Nessuna documentazione successiva, ferito alle 16 alla centrale, un sasso, in totale riferisce 20 giorni “se non sbaglio”, un po’ vago sul totale. Il medico legale parla di sproporzione tra il trauma e la prognosi riferita, il massimo possibile è 10 giorni, sono 19 per l’avvocatura dello Stato.

DE FAZIO MAURIZIO, rachide cervicale.. riferisce di essere stato colpito alla mano sinistra verso le 12 presso l’area archeologica, si sposta poi alla centrale e viene colpito ad un sasso al piede sinistro verso le 17:30, tot. 5 giorni, riferisce anche un pregresso incidente.. in assenza di qualsiasi documento. 5 giorni anche per l’avvocatura dello Stato, non è dato di conoscere diagnosi e prognosi e c’è discordanza tra quanto è scritto nel capo d’imputazione e quanto viene detto in sede di testimonianza e nelle conclusioni dell’avvocatura dello Stato.

POSSENATO ANTONIO, trauma dorso-lombare di 15 giorni, non c’è NULLA, non produce alcun certificato, riferisce di essere caduto sbattendo la schiena dopo esser stato colpito da un lancio di sassi alla centrale elettrica intorno alle 15:30-16:00. Riferisce trauma dorso-lombare, prognosi iniziale di 15 giorni poi prolungata fino a 60 giorni, dice di essersi costituito parte civile ma non risulta. In assenza di qualsiasi documento il medico legale valuta quanto raccontato e dice che è ipotizzabile un trauma contusivo guaribile in 7-10 giorni. L’avvocatura dello Stato chiede più di 6mila euro per 126 giorni di assenza. Non è dato di conoscere prognosi definitiva, produzione documentali inesistenti…  Difformità nella modalità delle lesioni riportate nel capo d’imputazione e nella testimonianza della parte offesa, il medico legale parla di “puro capo contusivo”, sproporzione diagnosi-prognosi…

BARBATO GABRIELE: trauma contusivo rachide cervicale 15 giorni da capo d’imputazione, nessun certificato prodotto, nessuna documentazione successiva. Riferisce di essere stato colpito da pietre il 27 giugno, prognosi 3 giorni. Il 3 luglio dislocato prima presso l’area archeologica e successivamente spostato alla centrale, in entrambi i luoghi colpito da sassi che gli avrebbero causato nuovo trauma contusivo cervicale, altri 21 giorni. Anche qui sproporzione tra diagnosi e prognosi. Non c’è documentazione e non c’è accordo tra ciò che viene riferito.

MARTINA RAFFAELE: Martina Raffaele nel capo d’imputazione è indicato con una distrazione e distorsione del rachide cervicale, 5 gg. Non produce nessun certificato, non c’è nessuna documentazione successiva, riferisce di essere stato colpito da un masso sul casco verso le 14 nell’area archeologica. Prognosi iniziale 10 giorni poi ulteriori 60 giorni, non è mai stato (dice lui) nella zona della centrale. Non c’è nessuna valutazione medico legale, l’avvocatura dello stato chiede oltre 7mila euro per 158 giorni di malattia. La parte offesa ha prestato servizio unicamente presso l’area archeologica, non è dato conoscere né la diagnosi né la prognosi definitiva perché è evidente l’incongruenza tra il capo d’imputazione che parla di distorsione del rachide cervicale e l’avvocatura dello Stato che chiede 5 mesi….  In particolare si rileva appunto la totale assenza di atti….

TINTO(? si sente male) riferisce di essere stato colpito da fitto lancio di sassi presso la centrale alle 16:30, prognosi di 5 giorni più ulteriori 10…. c’è una brevissima valutazione medico legale, “contusione sul torace”, dice il medico legale, il soggetto riferisce di avere avuto le protezioni anche sul petto di plastica dura, quindi la pietra l’ha colpito là dove avrebbe avuto la protezione, contusione lieve per il dott. Ferrero contenibile in 7-10 giorni. 20 riferisce la parte, 16 l’avvocatura dello Stato. Anche qui diagnosi e prognosi non sono ricavabili in quanto manca la certificazione medica e c’è discordanza tra i vari altri documenti.

PAOLETTI: trauma contusivo al polso sinistro 5 giorni, nessun certificato prodotto, nessuna documentazione medica successiva, riferisce di essere stato colpito da pietre alle 16 presso la centrale, prognosi iniziale 5 giorni  + ulteriori 3 giorni, non c’è documentazione medico legale, l’avvocatura chiede danni per 8 giorni.

ANGELETTI: contusione spalla sinistra e arcata sopracciliare destra, nessun documento, nessun certificato, riferisce essere stato colpito da pietre presso la centrale, non ricorda l’ora, riferisce 5 giorni, non ci sono valutazioni medico-legali. Totale assenza di documentazione medica che dimostri quello che viene detto.

Anche in caso di condanna chiedo che non vengano attribuiti i feriti, in subordine limitarsi alla condanna generica in quanto non sussistono le condizioni per riconoscere somme a titolo di provvisionali, in merito alle parti civili, non solo le persone fisiche ma anche i soggetti giuridici, i ministeri e i sindacati di polizia, argomenti di cui parleranno i colleghi Bertone e Rasulo.

Ore 12, il giudice concede una breve pausa. Molto breve, infatti mi perdo l’inizio dell’intervento dell’avv. Romano, difesa Ferrari G.

Avv. ROMANO, DIFESA FERRARI GIANLUCA “Se l’unico strumento che possediamo è un martello tutta la realtà ci apparirà un chiodo”

Romano

Vi chiedo di guardare il video Tacchia, minuto 7:51, il presunto sasso non parte dalla mano di Ferrari, ce n’è già uno in aria e comunque si vede, anche dalla testimonianza del dott. Scarpello, pag. 47 “si lancia un sasso, sento un dolore al piede destro”. Vedendo le immagini, dice lui, mi accorgo che questa pietre cadrebbe sul caschetto e poi scende verso terra… le lesioni che ci interessano sono di giorni 10, io faccio fatica a credere che se fosse andata come descritta dal soggetto, la scena (….) Lo stesso teste ci dice che ha continuato fino a notte fonda. (…)
Ragionamento anche sul dolo eventuale… il dolo eventuale è incompatibile con il dolo specifico che caratterizza le condotte di cui ci stiamo occupando…. Poi il PM non ha parlato di una condotta chiaramente emersa, come gli agenti oltre ad aver lanciato in maniera impropria i lacrimogeni hanno lanciato anche le pietre. Sarebbe giusto estendere l’ipotesi di concorso ANCHE agli agenti che NON HANNO TIRATO LE PIETRE?
Zona museo archeologica, prendo a riferimento il teste Giuseppe Caccia, ex assessore, consigliere ora a Venezia, lo dico subito perché il PM ha avuto un atteggiamento superficiale con le testimonianze, si è anche ironizzato … ma quello che ha detto BEPPE CACCIA non è stato smentito in nessun modo da atti, testimonianza o altro. Caccia ha anche un profilo personale molto credibile è un docente di dottrine politiche proprio all’Università qui di Torino, quindi conosce bene i fatti che interessano questa zona… il TRIBUNALE dove dovremmo essere è TITOLATO ALLA ZIO… quindi conosce le dinamiche.

QUI IL VIDEO DELLA TESTIMONIANZA DI GIUSEPPE CACCIA 

caccia

Inizia la sua deposizione dicendo l’orario specifico, le 9:00, come conferma anche il prof. Mattei, lo vede con la moglie e si riscontrano a vicenda… Dice scendiamo verso il basso in modo casuale, avviandoci verso il cantiere. E tutto cambia all’arrivo alle reti. Il teste Petronzi parla di RETE DA POLLI per quanto riguarda le reti leggere…. rispetto ai manifestanti che volevano arrivare all’area che è molto distante da questa chiusura, ci dice Caccia, appena si arriva li’ c’è un lancio fittissimo di lacrimogeni e cosa più grave vengono sparati anche in faccia… Una persona che sia chiama jacopo covelato, a fianco a Beppe Caccia, che conosce Ferrari perché si occupava di progetti sociali, gli viene sparato un lacrimogeno che gli spacca il costato, avrà 25 giorni di prognosi che trovate agli atti. Dati oggettivi riscontrabili nei video: 11:58 la polizia è nei boschi e si vede del fumo bianco…. si vedono manifestanti NO TAV fermi, viene lanciato un lacrimogeno e questi fuggono. 12:20 numerosi lacrimogeni sparati dal bosco, 12:22 la polizia è fuori dalle reti e spara lacrimogeni… poi si sentono i colleghi gridare “basta lacrimogeni” e l’operatore TACCHIA è intossicato dai lacrimogeni. 12:33 il primo lancio di sassi. 12:38 una carica, 12:40 la polizia urla “basta lacrimogeni”, poi c’è l’appostamento dietro la casetta… Dunque dati oggettivi, non ci sono PRIMA i lanci di pietre, ma il dato è invertito, lo dice il testimone, lo conferma il video.. E’ importante.

La collega Patrito ha già parlato dell’atto arbitrario, ma io vorrei ragionare anche su un altro elemento… anzitutto ,siamo di fronte ad una condotta di resistenza per Gianluca Ferrari o è uno sfogo per quello che era appena successo? Il gesto fatto ha potenzialità effettive? Bisogna essere certi su cosa lanciava… Ferrari non aveva artifizi pirotecnici, aveva occhiali e guanti, si sapeva che sarebbero sparati lacrimogeni quel giorno, non è un reato avere occhialini o guanti. Ma a cosa servono i guanti avvicinandosi al cantiere? Mi pare evidente che un bossolo possa bruciare.. il motivo più evidente per aver i guanti è rilanciare i bossoli, e Ferrari lo dice in convalida che non ha lanciato pietre ma bossoli…. che quindi non può integrare un reato come quelli oggetto della contestazione. Petronzi, pag. 135, dice “ci ritiravano i lacrimogeni indietro”, e questa è la prima conferma. Dal video non si capisce quale sia pietra e quale il bossolo, io vorrei citare a pag. 76 23 dicembre 2013, agente Bagnasco: l’avv. Vitale fa vedere immagni di poliziotti che lanciano oggetti, testualmente dice “io non li ho visti, vedo i colleghi lanciare qualcosa ma che siano pietre non ne ho idea”…. Non si è raggiunta la prova di cosa fosse stato usato dall’imputato… e questo ha un suo peso in merito a quello che dicevo prima.

Se si ritiene che quel tipo di contributo invece possa integrare una resistenza concorsuale, allora cito resistenza agli atti arbitrari e c’è già stato un approfondito intervento. Cito però sentenza G8, 14 dicembre 2007, in quel processo le cosiddette tute bianche furono assolte proprio perché fu riconosciuto l’utilizzo di atti arbitrari da parte della polizia: manovre poste in essere ,lancio lacrimogeni senza preavviso su manifestanti anche pacifici e ad alto zero, e ritroviamo pari pari la situazione… confermato da perizia, dai video, dai testimoni (Caccia) e non solo come POTENZIALMENTE pericolosi ma in atti vi trovate anche il certificato medico del Coverato a cui è stato rotto il costato con un lancio di lacrimogeni al ventre…

(…) Lancio di pietre, lancio di PENTOLE, uso eccessivo di lacrimogeni (i colleghi stessi si lamentano e non mi era mai capitato in processi simili di sentire gli agenti che chiedevano di fermare i lacrimogeni), insieme al come è stato effettuato l’intervento di Scarpello, mi pare che gli elementi siano abondantemenete sufficienti per integrare la scriminante che può essere evocata anche nella sua forma putativa.  Anche l’amico ferito può aver determinato la reazione ad un gesto arbitrario…

Per quanto riguarda il capo 35 travisamento mi pare evidente che non era travisato, ha gli occhialini, non costituiscono travisamente. Richiesta delle attenuanti che consentono di adeguare la pena al fatto se non si ritenessero condivisibili le argomentazioni (…). Ci sono 3 vie, suggestione folla in tumulto, valore sociale. Giudizio equivalenza, reato mesi 6, che il tribunale di Torino per fatti analoghi, ha portato alla condanna di mesi 8, 17 luglio 2012.

Cito una sentenza che è la 42130 del 2012, sempre per i fatti del G8, la difesa aveva lamentato la mancata concessione di questa attenuante e la cassazione ha dato ragione alla difesa, per valutare se potesse essere estesa o no a queste persone l’attenuante. Non basta dire che erano in val di susa per presupporre che le persone fossero tutte “cattive”. Per quanto riguarda questa richiesta, l’altro elemento su cui fonda la richiesta di diniego… il PM dice “potevano partecipare al troncone pacifico”, non si capisce assolutamente questa richiesta, stiamo parlando di attenuanti, avessero partecipato a quello pacifico NON SAREMMO QUI! “Se l’unico strumento che possediamo è un martello tutta la realtà ci apparirà un chiodo”, come ha detto il collega, “questi sono manifestanti arrivati là per fare casino”, da cui il diniego dell’attenuante per il valore morale – sociale.

Nel momento in cui la difesa porta un luminare dei beni comuni, Mattei, dicevo all’inizio della spiritosaggine del PM che rievoca il discorso dei formaggi, ma il collegio dovrà giudicare in che tipo di comunità si coltiva il procedimento che il PM ritiene “a delinquere”.. in relazione a quello che ci vengono a dire Revelli e Mattei, c’è un’ampia condivisione, siamo all’indomani di quel referendum... si mostra il laboratorio della Val di Susa (….) . Concludo con la richiesta di generiche, anche qui il PM non argomenta, parla di gravità dei fatti e di numero di persone offese, ma Ferrari viene arrestato subito quindi non è imputabile a lui né il numero né la gravità dei feriti. A fronte di una persona che non ha pregiudizio penale, è incensurato, lavora  come operaio, è un volontario che nel frattempo si è anche diplomato come educatore presso comunità per minori stranieri, un profilo soggettivo che mi pare che definire professionista dei disordini non trovi nessun tipo di appiglio. Concludo con ultimo ragionamento in relazione alla possibilità di ottenere alcune delle circostanze, anche le generiche. Il testimone Caccia ha introdotto lo studio delle grandi opere, che conoscono anche a Venezia. Vorrei presentarvi la questione MOSE. 10 anni fa abbiamo assistito a processi con una procura agguerritissima, per sabotaggio, occupazione del cantiere, un imputato era Luca Casarini che aveva definito Galan un ladro ed era stato condannato per diffamazione… 10 anni fa si era rivelato abbastanza profetico…  Il collegio non può non tener conto di quello che sta succedendo, gli elementi che avevamo 10 anni fa, li avete tutti qui moltiplicati per 10, come diceva un poeta “il futuro entra in noi prima che accada”.

Deve esserci un’analisi dei motivi che hanno spinto certe persone, e non può prescindere dalla giustezza di certe battaglie che si rivelano poi fondamentali per la democrazia. Concludo chiedendo assoluzione per non aver commesso il fatto per i capi 11,12,18, per 16-17-35 il fatto non sussiste, in via subordinata richiesta assoluzione per scrimimante reazione agli atti arbitrari, in subordine prevalenza attenuanti come sopra esplicato o  generica (…).

L’avv. produce un documento nel quale si dice che il difeso è diventato responsabile – dirigente in una comunità per bambini stranieri, la PM risponde che “è tardivo”.

Avv. ALIBERTA Difesa Ferrari, Bifani, Sorroche

Aliberta3

Chiamato una mattina con urgenza per sostituire alcuni colleghi, mi trovo catapultato in una realtà anche a me sconosciuta… nel momento in cui m’introduco in aula si dà visione di quello che è uno dei filmati più violenti visti qui nel corso del dibattimento. Arrivato qui, senza nulla sapere, né chi fossero gli imputati, né il capo d’imputazione, nulla… vedo questo filmato in cui si vede una enorme scavatrice che finisce con un rostro tipo tela e non con una benna che sfonda delle protezioni di autostrade e recinzioni. In quel momento per questa difesa era già difficile capire a cosa si riferisse l’immagine, ma dentro di me il pensiero è stato “mamma mia che danni hanno fatto con l’escavatrice, ci credo che siamo qui per quello”, per poi redermi conto che le parti erano rovesciate…  Sempre in quel filmato i “cattivi” cosa facevano? C’era un lancio di liquidi… era una scena francamente singolare, nel momento in cui poi ci si rendeva conto cosa succedeva e il pensiero della difesa è stato ma perché si è utilizzato quel metodo per aprire il varco? Allora quelle immagini andavano inquadrate nel contesto… contesto che nasce da quella pianificazione di un’opera a carattere internazionale. E’ evidente la portata ed il coinvolgimento dello Stato italiano in questa opera.

Anche il posto denotava una connotazione specifica, perché una volta resosi conto delle imputazioni, non sembravano così gravi da giustificare ad esempio l’utilizzo dell’AULA BUNKER, solitamente utilizzata per processi la cui portata è devastante, qui si parlava di resistenza, lesioni, qualche danneggiamento ma non così rilevanti. Alla seconda udienza già ci si rendeva conto, attraverso obiezioni specifiche di accuse e difesa, come ci fosse un clima quanto mai teso. Questa mia posizione mi dà un connotato di terzietà, per cui avulso da tutto quello che era il pregresso, contatti tra accusa – difesa etc, mi portava ad avere un’ottica privilegiata nei confronti di quello che stava succedendo. Era oltremodo evidente come ci fosse una particolare enfasi da una parte e dall’altra. Ci fosse anche un trasporto di carattere emotivo che questa difesa continuava a non giustificare in ordine a quello che sarebbe dovuto essere, di quelli che sono reati e quelli che reati non sono. Tutto questo però serve ad inserire quello che si è poi sviluppato attraverso le testimonianze. Avendo una visione veramente da terzo, perché del TAV leggevo solo dai giornali, l’espressione no tav veniva sempre connotata dai notiziari con una negatività, e anch’io arrivavo con una visione di questo tipo, avendone sentito e letto con considerazioni di questo tipo. Mi rendevo conto che questa era una visione superficiale, in quanto il movimento in se ha un carattere…. di interesse collettivo…
Connotazione dei disordini, testimonianze dei testi dell’accusa.
I testi dell’accusa, non tutti ma in gran parte, hanno una caratteristiche di NON VEROSIMIGLIANZA, che è un eufemismo… questa difesa ai tempi fece il servizio militare nell’arma dei carabinieri, quindi una cognizione tecnica di quello che sia una carica di alleggerimento ce l’ha… E’ vero che il servizio militare l’ho fatto più di vent’anni fa, quindi qualcosa è cambiato, ma ai tempi l’OP era un servizio allo stadio e il sottoscritto ha effettuato diverse cariche,ma la dotazione non era quella di cui attualmente dispongono le fdo, una sorta di corazza, ai tempi il massimo della difesa era il casco, non c’era scudo…  Detto questo, nel momento in cui venivano ordinate cariche la cosa normale era ricevere una scarica di bottiglie in testa, di VETRO, non di plastica, ma a memoria non ricordo che né io né i miei colleghi chi siamo recati al pronto soccorso lamentando eventuali lesioni.

Evidentemente questa difesa è in grado di fare valutazioni su quali possano essere i pericoli e le lesioni in situazioni di questo tipo. Leggendo sommariamente le lesioni vengono da farsi le domande.

Quello che risulta palese dalle immagini… fatte con un certo criterio, filmavano i partecipanti alla manifestazione e non le fdo, ma quello che salta all’occhio è la presenza costante di fumo, i lacrimogeni. Basta un lacrimogeno a creare scompiglio, se poi sono tanti… lo scompiglio è maggiore. Sulle lesioni contestate.. questo trauma acustico esplosivo ed inalazione gas lacrimogeni, giorni 5, da parte delle fdo. Sempre per esperienza di questa difesa, che ha portato il fucile lancia-lacrimogeni, sa benissimo che c’è un bossolo… che assorda chi lo spara, quindi la stessa persona che lo spara rimane investita dai gas lacrimogeni. La contestazione di questo trauma acustico da esplosione di gas… non può essere contestata se prodotta dalla stessa parte che poi contesta avere avuto la lesione.
Poi, contusione al piede destro… la dotazione è quella degli anfibi, spessore 4 mm di cuoio, è impossibile procurarsi una lesione da sasso, al massimo sarà il PESTONE DI UN COLLEGA. Distorsione caviglia… può essere una corsa finita male, cosa che nel bosco può succedere. Richiamando a quanto detto dai colleghi sul concorso… se su 100 persone tizio tira un sasso e colpisce caio ne rispondono tutti, e questo è concorso neanche ANOMALO, ma INESISTENTE.Allora diamo un nesso causale… Prodromico, sempre che l’aver tirato la pietra sia stato potenzialmente lesivo per aver prodotto un determinato danno, sempre che abbiano tirato le pietre i miei assistiti, sempre che siano stati fattivamente riconosciuti come quelli che hanno tirato le pietre…  E’ successo in quest’aula un riconoscimento che a memoria di questa difesa non è mai capitato. nel momento in cui si presenta un teste che dice “io quel tizio lo conosco, non dimenticherò mai quel sopracciglio bianco”, è fuori da quei parametri tecnici che darebbero valore ad un riconoscimento… “E’ lui perché lo conosco, è lui! ” anche se coperto o travisato.
Il riconoscimento avveniva attraverso i vestiti… erano tutti vestiti di nero. Ci vogliono un minimo di certezze. Parliamo di riconoscimento di persone senza avere il riconoscimento del viso, “l’ho visto prima senza passamontagna, ora lo vedo con il passamontagna, è lui”. Per alcuni vale il riconoscimento, per altri non c’è neanche questo. L’identificazione dei rei sarebbe assolutamente fondamentale, primo per capire se hanno avuto una presenza fattiva, secondo per vedere se questo poteva comportare un coinvolgimento dal punto di vista del concorso rispetto a pietre lanciate da altri. Considerando che tutto parte dall’azione di quella escavatrice col braccio a forma di… da cui partono le cosiddette intolleranze verso questo tipo di azione, un’azione normale di contenimento… sarebbero state le cariche di alleggerimento, che non sono state fatte, è stato scavalcato il momento e si è arrivato al lancio dei lacrimogeni che ha scatenato il panico, anche perché venivano utilizzati come arma, SPARATI ADDOSSO… e a quel punto tiri quello che ti trovi sotto i piedi per difenderti!

E denota anche quel tipo di rapporto che assolutamente dovrebbe esserci nell’azione e nella reazione.. mi sparano addosso i lacrimogeni, mi stanno gasando, quello che trovo lo tiro e poi scappo… nell’ottica di una legittima difesa, assolutamente minore rispetto alla portata dell’attacco, di fronte a strutture realizzate e armate per questo, come una bicicletta di fronte ad un carro armato, si è provato a difendersi con quello che si trovava.  E’ impossibile giustificare, anche dal punto di vista cronologico temporale quello che si vorrebbe far passare come “mi hai lanciato i sassi, ti lancio i lacrimogeni”. Quando anche fosse stato vero , in ordine pubblico è comunque sproporzionato, ma non è vero.

Aliberta2

E’ stato detto che venivano da tutt’Italia perché volevano creare scompiglio. Se c’è un motivo di carattere nazionale, internazionale per cui questo tipo di reato viene enfatizzato e portato all’attenzione anche con le modalità con cui si è celebrato questo processo evidentemente è giustificato che venissero da tutt’Italia. Vengo da Foggia, i soldi sono anche miei….   (…)

Non si dica che il venire da fuori sia la scusa per essere colpevole… anzi, tanto di cappello dal punto di vista civico, manifesta anche in maniera scomoda, si fa 1000 km per dire basta.

(…) Richiesta assoluzione per tutti i capi.

Avv. RASULO – sulle parti civili sindacati di polizia

Rasulo5

CONSIDERAZIONI GENERALI – Il quadro normativo di riferimento

L’azione civile in sede penale non si differenzia, quanto a fondamento, dalla azione civile in sede propria e trae la propria giustificazione dal comune obiettivo di assicurare al soggetto danneggiato la giusta riparazione al torto subito. Volendo adottare una definizione più generale possiamo definirla, quindi,  quale vera e propria  “azione riparatoria”.
Fonte normativa dell’obbligo risarcitorio è il combinato disposto degli artt. 2043, 2058 e 2059 c.c., da un lato, e, dall’altro, dell’art. 185 c.p., norma, quest’ultima, individuata in riferimento agli obblighi contratti dall’autore del fatto illecito “tipico”.
L’art. 185 c.p., rubricato “Restituzioni e risarcimento del danno”, svolge un ruolo di primo piano nell’ambito della disciplina delle sanzioni civili conseguenti al reato e si pone quale “ponte” fra sistema penale e sistema civile, definendo il risarcimento, tipicamente rientrante in quest’ultimo, di connotazioni sanzionatorie proprie del diritto penale.
Il danno civile da reato, come si evince dalla formulazione dell’art. 185 c.p.,  non è  altro che un danno da fatto illecito e rientra negli ordinari canoni della responsabilità civile rispettandone gli ambiti e le limitazioni. Dottrina e giurisprudenza, concordemente, hanno precisato come le disposizioni contenute nel Codice Penale non abbiano efficacia costitutiva bensì mera funzione di regole integratrici dei generali principi contenuti nel Codice Civile e, per quel che qui rileva, di quanto previsto dagli artt. 2043 e 2059 c,c, che ne fanno una enunciazione ed un’applicazione più ampia di quella penale.Il richiamo della disposizione in esame alle leggi civili induce l’interprete a interrogarsi sul rapporto tra la disciplina di cui all’art. 185 c.p. e quella civilistica di cui all’art. 2043 c.c., secondo cui «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Requisito centrale del danno risarcibile è, dunque, quello di cui all’art. 2043 c.c., ovvero il “danno ingiusto”.
Sempre in tema di inquadramento sistematico e, necessariamente, sintetico ed astratto, non possono non essere svolte brevi considerazioni in tema di risarcimento del danno secondo quanto delineato dall’art. 185, co. II, c.p..
Il risarcimento del danno consiste nel pagamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio cagionato mediante il reato. Tale sanzione troverà applicazione qualora non sia possibile procedere alla restituzione o nel caso in cui questa non sia sufficiente a riparare il pregiudizio arrecato.
Il danno patrimoniale, cui fa riferimento l’art. 185, 2° co., si identifica nel danno emergente (perdite economiche subite in conseguenza dell’illecito) e nel lucro cessante (mancato guadagno). In materia vige il principio della integrale riparazione: il giudice deve, quindi, provvedere alla liquidazione dell’intero ammontare del danno e, nel caso in cui questo non possa essere determinato con precisione, vi provvederà con valutazione equitativa, così come previsto dall’art. 1226 c.c.. Come è ovvio, il danno patrimoniale soggiace all’onere della prova, non solo sotto il profilo della esistenza, ma anche su quello della determinazione, salva l’impossibilità di provare il suo esatto ammontare (In tal senso, si segnala che nella cd. Sentenza “Thyssen”, resa dalla Corte D’Assise di Torino, Sezione Seconda, depositata in data 14/11/2011, non venne riconosciuto il danno patrimoniale, demandandone la quantificazione al Giudice civile, poiché il Comune non allegò nemmeno l’impossibilità di provarne l’ammontare e non dovendosi, di conseguenza, procedere secondo equità (cfr. pag. 409 Sent.).
L’art. 185, co. II c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al suo risarcimento, mentre l’art. 2059 c.c. prevede che il danno non patrimoniale sia risarcibile soltanto “nei casi determinati dalla legge”.
Storicamente, il danno non patrimoniale è stato distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico (lesione dell’integrità psichica e fisica della persona), morale (patema d’animo interiore) ed esistenziale (lesione di interessi inerenti alla persona, intesa come alterazione peggiorativa delle attività attraverso le quali l’individuo esplica la sua personalità).
Tuttavia, la giurisprudenza sul punto ha mostrato di condividere una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., secondo cui nel nostro ordinamento, in virtù della preminente posizione della Costituzione che all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In altri termini, a fini maggiormente esplicativi, valga la Sentenza SS.UU. n. 3677/09: il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, onnicomprensiva ed unitaria, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Il diritto al risarcimento del danno morale non può prescindere dall’allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
Cercando di arrivare al tema di questo intervento, parliamo di danno d’immagine,  costituito – come danno cd. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, riferimento sentenza Cass, III Sez. n. 12929 del 4.6.2007 Icg Spa contro Deutsche Bank Spa, rv. 597309).
Sempre in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha affermato che la suddetta risarcibilità è concepibile a favore di un ente pubblico e che i danni non patrimoniali, rappresentati dai turbamenti morali della collettività sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del fatto reato ( Nel caso di specie, relativo alla strage di Sant’Anna di Stazzema, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità della Costituzione di parte civile della Regione Toscana – ente costituito successivamente alla consumazione del fatto di reato -, della Provincia di Lucca, del Comune di Stazzema e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che il crimine di guerra in esame, “commesso con lo sterminio di buona parte della popolazione di Sant’Anna di Stazzema, composta prevalentemente da vecchi, donne e bambini, ed … attuato con modalità efferate, in totale dispregio del più elementare senso di umanità e dei valori comunemente accolti in ogni società civile, anche in tempo di guerra”, ha “provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettività di cui le parti civili costituiscono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva – per l’inimmaginabile livello di spietatezza e di crudeltà – una ferita non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile” (Cass. Sez. I n. 4060 del 8/11/2007).
Questo, sinteticamente e senza pretesa di esaustività, il quadro normativo di riferimento.

Al fine di trattare la posizione dei sindacati costituiti parti civili nei confronti degli imputati, non si può tralasciare di effettuare un riferimento a quanto contenuto nell’Ordinanza di esclusione delle parti civili, resa da questo Collegio in data 31/5/2013.
Il Collegio si è soffermato sull’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, che, come è noto, riconosce a tutti i lavoratori il potere di promuovere, mediante rappresentanze, l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la propria salute ed integrità, sottolineando, tuttavia, la necessità di compiere una valutazione circa l’esistenza, tra le finalità proprie del sindacato, la tutela della salute fisica e psichica del lavoratore, poiché l’esistenza di questo presupposto, determinerebbe la sussistenza del lamentato danno, quale conseguenza della lesione del prestigio dell’associazione sindacale.
Di particolare interesse è, poi, il passaggio contenuto a pag. 7 della predetta Ordinanza, laddove si afferma che: “il sindacato dialoga non più solo con i datori di lavoro, ma con le istituzioni centrali, gli enti locali e e le altre formazioni locali esistenti e  fa sentire la propria voce su tutti gli aspetti collegati alla tutela delle condizioni di lavoro”.
Le predette considerazioni, se giuridicamente ineccepibili e astrattamente applicabili al caso di specie, devono, all’esito di una lunga e faticosa istruttoria dibattimentale come quella appena conclusasi, necessariamente trovare un ancoraggio fattuale a quelle che sono, appunto, le risultanze processuali. Ora, infatti, non si tratta più di consentire l’ingresso dei sindacati all’interno del processo, ora si tratta di determinare se ed in quale misura, ai predetti vada riconosciuto il risarcimento del danno, così come richiesto.
Passo ai sindacati, facendo breve riassunto atti di costituzione, richieste e considerazioni.

I SINDACATI

SAP Atto di Costituzione:
Il SAP ritiene di essere soggetto danneggiato, iure proprio; a sostegno della pretesa risarcitoria viene richiamato l’art. 9 del proprio Statuto, allegato all’atto di costituzione di parte civile, laddove vengono indicate le finalità del sindacato e che, ai fini di completezza, di seguito si riporta:
studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali, morali e materiali degli iscritti;
– curare e rinsaldare le linee di solidarietà e amicizia tra i componenti lo stesso ruolo e tra questi e quelli dei ruoli diversi […]
– migliorare le capacità professionali e culturali e morali degli iscritti, migliorando i servizi dell’Istituzione […]
– rappresentare interessi del personale organizzato […]
– attività di formazione e riqualificazione professionale per gli iscritti […]
Alla luce degli scopi statutari, il Sindacato, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, ritiene che i reati commessi abbiano  “leso l’integrità psicofisica dei lavoratori ed il rapporto con la realtà lavorativa”,  causando, così un danno al Sindacato medesimo, concretizzatosi nella lesione del prestigio dello stesso.
Quanto, poi, alle due voci di danno, si rappresenta che il danno non patrimoniale patito viene configurato quale “lesione dell’interesse statutariamente perseguito ed alla immagine e credibilità del sindacato”.
Per quanto, invece, attiene al danno patrimoniale, nell’atto di costituzione il procuratore speciale si riserva di documentare per le eventuali diminuzioni delle iscrizioni.
Conclusioni di parte civile:
Richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quale danno all’immagine, da liquidarsi con separato giudizio, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva di € 20.000, in relazione alla quale si ritiene ampiamente raggiunta la prova del danno.
CONSIDERAZIONI:
Prima di trattare le voci di danno richieste, appare fondamentale svolgere una considerazione preliminare: storicamente, “la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce uno dei compiti primari delle organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro ed è scolpito nell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori, il quale prevede che i lavoratori, mediante le organizzazioni sindacali, hanno diritto di controllare le norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.(Così, Sent. Cass., IV Sez., n. 9923 del 19/1/2011).
Ora, tuttavia, non credo basti genericamente richiamare l’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, principio fondamentale e norma sacrosanta, per sostenere di aver subito un danno di immagine in relazione alle proprie finalità, tanto più che tra le finalità sopra elencate ci si riferisce al raggiungimento ed alla “difesa di istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali, morali e materiali degli iscritti”.
Sul punto giova ricordare quanto stabilito in una recentissima, e tristemente celebre sentenza, resa, tra l’altro, proprio dal Tribunale di Torino, laddove, trattando della finalità svolta dai sindacati, costituiti parti civili, si afferma che “l’attività in concreto svolta dalle organizzazioni sindacali per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene all’interno degli stabilimenti Eternit e, più in generale, per acquisire e diffondere tra i lavoratori informazioni sulla dannosità dell’esposizione ad amianto… risulta dalle copiose produzioni documentali delle relative parti civili, e dalle dichiarazioni dibattimentali dei rappresentanti delle varie sigle” (Sentenza cd “Eternit” , Trib. Torino, Sez. I Penale, del 13/2/2012, pag. 560).
In ogni caso, e venendo alla posizione del SAP, non appare dimostrato alcuno dei due danni: quanto al primo, quello patrimoniale, per il quale non sono state presentate le conclusioni, nulla è stato, in ogni caso, dimostrato. Quanto al secondo, pacifica giurisprudenza, come sopra riportato, ha affermato che, affinchè si abbia il riconoscimento del danno non patrimoniale è necessaria l’allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
Per quanto attiene agli episodi di cui ai capi di imputazione non è stato dimostrato in alcun modo che il Sindacato abbia, quantomeno, cercato di far valere le proprie istanze dinnanzi alle istituzioni preposte e competenti.

SAP_Siamonellacacca
Eppure, il Segretario del SAP, nel mese nel mese di luglio 2014 pubblica sul sito di riferimento (www.sap.nazionale.org), dal titolo eloquente, me ne scuso un editoriale con il quale stigmatizza le condizioni di vita all’interno del cantiere TAV (il titolo era “Siamo nella cacca”). Nell’articolo si lamentavano le condizioni di lavoro degli agenti operanti: in mezzo a polvere, senza una zona mensa, “costretti a scaldarsi consumando il carburante dei mezzi di servizio”. Ecco, questa è l’attività di un sindacato: migliorare le condizioni di lavoro degli iscritti o degli appartenenti ad una determinata categoria di lavoro sui luoghi di lavoro, interfacciandosi con la realtà di riferimento. Ovviamente, non sono a conoscenza di eventuali sviluppi della questione specifica.
Quanto al lamentato danno di immagine, poi, e sono consapevole di cadere nella polemica sterile, mi chiedo quale sia l’immagine che il Sindacato vuole dare di sé, laddove il proprio Segretario, non meno di dieci giorni fa,   commentando con una nota l’assoluzione nel processo d’appello di agenti e medici imputati per la morte di Stefano Cucchi, pubblica una nota online – viviamo in un mondo online: “Se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze”; oppure, ancora, quando sempre lo stesso Segretario che quando vuole sa essere loquace, ha prima rivendicato gli applausi agli agenti accusati di aver ucciso Federico Aldrovandi,
Sempre in relazione ai danni richiesti, vorrei solo sottolineare che il sindacato si costituisce anche contro soggetti imputati dei delitti di cui agli artt. 81 co. 2, 110, 635 in relazione all’art. 625 n. 7. (capi nn. 18 e 41).
Quanto, infine, alla richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva, non è stato allegato, provato, dimostrato e neppure accennato il giustificato motivo, ex art. 540 co. II c.p.p., su  cui si deve fondare la richiesta di provvisoria esecutività.
Mi rendo conto di essere poco elegante, ma devo anche parlare della nota spese che il procuratore speciale deposita una nota spese singola per ciascuna posizione processuale, con una straordinaria sproporzione tra l’attività in concreto prestata ed il compenso richiesto, ed in evidente contrasto con la normativa vigente.
Ho anche contato le volte in cui è stato presente in quest’aula : 17 su circa 60.
L’art. 12 co. 2 DM  55/14 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2/4/2014), prevede che “quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo della misura del 20%”. espressamente prevede che “quando la posizione processuale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di gatto o di diritto in relazione ai diversi imputati ed in rapporto alle contestazioni”, il compenso è ridotto del 30%, come si ritiene dovrebbe accadere nel caso di specie.

SIAP (Sindacato Italiano Apparateneti Polizia)
La causa petendi della costituzione di parte civile è l’ottenimento “dell’integrale risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, derivati ai dichiaranti in occasione e conseguenza dei fatti di reato addebitati agli imputati, rappresentati dalle sofferenze e dai travagli personali subiti nel corso dei fatti di cui ai capi di imputazione”.
I reati ascritti hanno arrecato un danno diretto ed immediato al sindacato, concretizzandosi nella lesione del prestigio e della credibilità dello stesso, derivante dalla vanificazione  dal perseguimento e dalla realizzazione dei fini istituzionali propri di tale organismo collettivo, quali la tutela della salute e dell’integrità psico fisica dei lavoratori.
Particolari sono le ragioni che giustificano la domanda: “i fatti addebitati agli imputati, non solo sono idonei a ledere i diritti dei dichiaranti, ma in effetti hanno cagionato danni reali, immediati e diretti.
Il petitum è, dunque, rappresentato dai danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, derivati ai dichiaranti in occasione e conseguenza dei fatti di reato addebitati agli imputati, rappresentati dalle sofferenze e dai travagli personali subiti.
Il danno patrimoniale, poi, è rappresentato dalla lesione del patrimonio morale (dolore, sofferenza e turbamento psicologico) che appare rilevante e risarcibile, in relazione alle norme violate.
Conclusioni di parte civile:
Richiesta dei danni tutti, subiti e subendi dalla parte civile da liquidarsi in €. 50.000,00, o in altra forma determinata secondo equità; viene, altresì, richiesto il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva per € 25.000,00, per la quale si ritiene raggiunta la prova.

CONSIDERAZIONI:
Comincio col dire che nell’atto di costituzione di parte civile viene fatto un riferimento al risarcimento dovuto ai “dichiaranti” ed alle “sofferenze e travagli personali” dagli stessi patiti. Nonostante la mia buona volontà, davvero non si comprende né chi siano i dichiaranti, né, tantomeno, quali sofferenze e travagli, tanto più di natura personale, abbiano avuto. Sempre in tal senso, nell’atto di costituzione di parte civile, io non comprendo i danni, sempre patiti dai dichiaranti, che sarebbero reali, immediati e diretti.
Ancora, poi, si sottolinea come la finalità del sindacato, prevista all’art. 3 dell’allegato Statuto, contempli scelte di “politica sindacale per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”, che, nel caso specifico non capisco in che misura siano state frustrate e, quindi, oggetto di risarcimento.
Senza voler ripetere quanto sopra sostenuto, non appare provato e/o allegato, in alcun modo, quale sia il danno subito ed, in particolare, in quale misura lo stesso sia “reale, immediato e diretto”, tanto più che il danno non patrimoniale richiesto consista, come pacificamente sostenuto,  in  dolore, sofferenza e turbamento psicologico.
Si veda quanto già sostenuto in tema di concessione della provvisionale immediatamente esecutiva.

SIULP  (SINDACATO ITALIANO LAVORATORI POLIZIA -Provinciale di Torino)
Atto di costituzione di parte civile
Il SIULP ritiene che vi sia stata una  lesione dell’interesse proprio del sindacato al conseguimento dei fini istituzionali ed alla tutela del proprio prestigio.
La richiesta risarcitoria si fonda sul ristoro dei danni materiali e morali, per la cui quantificazione si rimandava alle adeguate istanze istruttorie.
Conclusioni di parte civile:
Il procuratore speciale ha ritenuto che le istanze ci siano state, infatti ritiene “pacifico che l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato come gli odierni imputati hanno compromesso gravemente la sicurezza nell’ambiente di lavoro dei lavoratori della Polizia di Stato e costituisce fatto ingiusto, fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e, per ciò stesso risarcibile”.
Ritiene, dunque, provato il danno morale patito, quantificato in € 5.000, rimettendo le parti dinnanzi al Giudice civile per l’esatta quantificazione.

CONSIDERAZIONI:
Una considerazione preliminare: lo Statuto non è allegato all’atto di costituzione di parte civile.
Viene sostenuto nell’atto medesimo, che scopo istituzionale del Sindacato sia la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, oltre ad un generico riferimento all’interesse collettivo, di cui il SIULP sarebbe portatore, in materia di miglioramento dei diritti economici, professionali, sociali e morali dei lavoratori.
Fermo restando quanto sin qui sostenuto, trattando le posizioni degli altri sindacati costituiti parte civile nel presente procedimento, non si comprende, né è stato in alcun modo provato o allegato, come le condotte asseritamente ascritte agli imputati abbiano leso “l’interesse proprio del Sindacato” a vedere garantiti e tutelati i diritti economici e professionali della categoria dei lavoratori di polizia” (cfr. pag. 24 dell’atto di costituzione di parte civile).
Si veda, ut supra, quanto già sostenuto in tema di concessione della provvisionale immediatamente esecutiva.
NOTA SPESE DEL PROCURATORE SPECIALE:
Il procuratore speciale, correttamente deposita unica nota spese per tutte le parti rappresentate, ma ritiene di dover vedere aumentato il proprio compenso professionale in ragione delle diverse posizioni assunte. L’art. 12 DM 55/14 espressamente prevede che “quando la posizione processuale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di gatto o di diritto in relazione ai diversi imputati ed in rapporto alle contestazioni”, il compenso è ridotto del 30%, come si ritiene dovrebbe accadere nel caso di specie, mentre dovrebbe essere diminuito.

UGL ( UNIONE GENERALE DEL LAVORO – POLIZIA DI STATO)
Atto di costituzione:
Nell’atto di costituzione di parte civile vengono richiamate le finalità proprie del Sindacato, ovvero la tutela dell’integrità psico fisica della dignità dei lavoratori.
Viene, poi, svolto un lungo rimando alla normativa di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni, con ampi riferimenti anche a quella parte che attiene, strettamente, al lavoro presso le aziende.
Conclusioni della parte civile
Viene richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, con riferimento al danno morale, derivante dalla lesione all’interesse collettivo che costituisce la ragione stessa dell’esistenza della costituita parte civile e che ha avuto quale diretta conseguenza la diminuzione del prestigio ed il discredito nei confronti degli iscritti
Quanto alla voce di danno patrimoniale, questo viene richiesto per le negative conseguenze di carattere economico che la parte civile ha subito “per gli accertamenti, per i tentativi di contenimento delle conseguenze degli illeciti, per la refusione dei costi, delle onerose attività tecniche di indagine e per le attività descritte nella scheda di identità allegata all’atto di costituzione.”

CONSIDERAZIONI:
Nell’atto di costituzione di parte civile viene fatto espresso riferimento all’UGL quale parte sociale necessaria nell’ambito delle iniziative da intraprendere per la tutela della salute dei lavoratori ed un asserito danno patito, attesa l’“ingiusta compromissione del diritto di liberamente svolgere lo scopo associativo di cui sopra”, in quale modo, misura o maniera, non è però dato saperlo.
In sostanza, l’UGL sarebbe stato leso poiché ha tra i suoi fini quello di “controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee  a tutelare la loro salute ed integrità” (cfr. pag. 15 atto di costituzione di parte civile)
Se questa è la finalità del sindacato, davvero non si comprende quale diritto sia stato leso dalle condotte degli odierni imputati: la prevenzione degli infortuni, nonché l’elaborazione e l’attuazione delle misure idonee a tutela dell’integrità fisica non certo possono avere rilevanza nel processo che oggi ci occupa.
Quanto poi alla voce del danno patrimoniale, viene richiesto il ristoro di costi che il Sindacato avrebbe sopportato ma che in nessun modo sono stati provati, tanto più che manca, e l’ho cercata in modo quasi disperato, la scheda di identità, contenente la descrizione di quanto richiesto. Ho ritrovato invece note su seminari vari da stress di lavoro, sicurezza, carenza personale e quant’altro…

NOTA SPESE DEL PROCURATORE SPECIALE:
Il procuratore speciale ritiene di dover vedere aumentato il proprio compenso professionale del 205%, ex art. 12 DM 55/14. Si ritiene che tale aumento sia immotivato ed errato, poiché, in primo luogo, l’art. 12 del predetto provvedimento precisa che vi sia l’assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, mentre nel caso di specie il difensore assiste solo l’UGL,  in secondo luogo, poi, la medesima norma stabilisce che “quando la posizione processuale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di gatto o di diritto in relazione ai diversi imputati ed in rapporto alle contestazioni”, il compenso è ridotto del 30%.
Infine, valgano per tutti i sindacati costituiti parte civile, le considerazioni che si vanno a svolgere.
La finalità di tutela dei lavoratori, insita nell’attività posta in essere dal sindacato, può e deve trovare spazio e tutela, non solo giurisdizionale, nel momento in cui il reato per cui è processo sia stato commesso da soggetti (datori, dirigenti, soggetti tenuti alla osservanza delle norme di sicurezza dei lavoratori, soggetti tenuti al rispetto di un diritto specifico dei lavoratori) all’interno dell’ambiente in cui si esplica il rapporto lavorativo che il sindacato va a tutelare o nell’ambito del quale la sua azione è idonea ad interloquire.
Nel nostro caso i sindacati rappresentanti la Polizia di Stato richiedono tutela risarcitoria nei confronti degli asseriti trasgressori penali che essi stessi, forze dell’ordine sono tenute a reprimere e controllare. Il sindacato, e certamente non è stato dimostrato il contrario, non ha come fine giuridico riconosciuto dall’ordinamento, quello di intervenire per la repressione o prevenzione di qualsiasi reato che abbia offeso un appartenente alle forze dell’ordine.
Occorre porsi la domanda: nei confronti della commissione di un reato doloso contro le forze dell’ordine come quelli di resistenza e lesione a vario titolo posti in essere asseritamente dagli imputati, quale sarebbe stata l’azione sindacale di tutela e prevenzione della quale si asserisce un danno di immagine alla credibilità? Forse che i sindacati possono interloquire  sul modo di prevenire i reati di resistenza?
Dove sarebbe il danno astrattamente configurabile che può colpire l’attività dell’ente sindacale?
La risposta è semplice, non c’è danno. Non si vede quale poteva e doveva essere l’attività di interlocuzione su profili attinenti ai dispositivi di sicurezza predisposti sul territorio, nel corso di manifestazioni di massa. I sindacati di Polizia, per espressa previsione ex art. 83 L. 121/81, che ha disposto la smilitarizzazione del corpo, pur tutelando gli interessi del personale di polizia, non possono “interferire nella direzione o nei compiti operativi”. Le condotte asseritamente poste in essere dagli imputati contrastano con il principio generale di neminem ledere, che nulla ha a che fare con l’organizzazione del lavoro (catena di comando inserita all’interno degli ingranaggi della tutela dell’ordine pubblico).

CONCLUSIONI
Per tutto quanto sin qui esposto  e considerato, si chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia, ex art. 88 c.p.p., non riconoscere e liquidare alcun risarcimento in favore di SAP (Sindacato Autonomo Polizia, SIAP (Sindacato Italiano Apparateneti Polizia), SIULP  (SINDACATO ITALIANO LAVORATORI POLIZIA -Provinciale di Torino) e UGL ( UNIONE GENERALE DEL LAVORO – POLIZIA DI STATO), poiché infondato, in fatto ed in diritto.
In subordine, rimettere le parti dinnanzi al Giudice Civile per la quantificazione del danno, senza concessione della provvisionale immediatamente esecutiva, prevista dall’art. 540, co. II c.p.p.
Conclude ore 13.35

Avv. Bertone- richieste risarcimento danni ministero dell’interno, difesa, economia. “Richieste esorbitanti che si inseriscono in un trend nazionale ed internazionale in cui aziende, gruppi di interesse ed enti vari perseguono giudizialmente comitati, associazioni, gruppi spontanei di cittadini che si interessano della cosa pubblica (…), azioni svolte con il fine punitivo, non realmente risarcitorio, per creare deterrenza dal compiere determinate azioni ed in particolare azioni di interesse pubblico sociale.

Bertone

Per quanto riguarda l’azione civile esercitata in questo processo penale dalla amministrazione dello Stato dobbiamo partire dall’individuazione di quali siano state le domande.
Si è costituita la presidenza di Consiglio dei Ministri reclamando danni non patrimoniali.
E si sono costituiti i tre ministeri interni, difesa, economia, reclamando danni patrimoniali e non patrimoniali.
Le difese degli imputati hanno ottenuto l’esclusione della prima e ci torneremo dopo. Questo collegio con la medesima ordinanza di esclusione della presidenza, ha già preso posizione circa la astratta esercitabilità dell’azione dei tre ministeri per i danni patrimoniali, mentre non si è pronunciata sui danni non patrimoniali, che complessivamente ammontano, nelle richieste, a 650.000  €.
Oggi vi dimostrerò che questi danni non patrimoniali non devono essere risarciti in quanto non esistono, e che quelli patrimoniali subiscono delle importanti riduzioni.

Partiamo dai danni non patrimoniali.

Innanzitutto devo rilevare una estrema genericità e laconicità nella formulazione della domanda, al limite della nullità per mancanza degli elementi costitutivi: se fossimo in una causa civile, la nullità verrebbe comminata già alla prima udienza.
Ma se anche per sbaglio, per errore, per ipotesi questo collegio dovesse accettare di valutare come domanda idonea ad essere analizzata nel merito, e quindi potenzialmente a poter sottrarre € 650.000 ai 53 imputati per come è stata formulata, la conclusione non potrà che essere negativa.
Le tesi di questa difesa è che non si possono richiedere e che non vi sia un interesse ad agire in tale senso da parte dell’amministrazione dei tre ministeri. I precedenti citati dall’avvocatura di stato (Sant’Anna di Stazzema, oppure il caso dell’agente di polizia che subì violenza dal collega) vedono infatti come legittimati passivi/imputati o forze militari straniere (i nazisti, ad esempio) oppure appartenenti alla pubblica amministrazione.
Partiamo da quello che è indubitabilmente l’ambito classico in cui viene svolta un’azione da parte della p.a. per reclamare la lesione di un diritto all’immagine ed il conseguente danno non patrimoniale: i casi di danno erariale causati da appartenenti alla p.a. Su questo punto le teorie sono varie, c’è chi sostiene la risarcibilità del danno esistenziale all’ente pubblico, chi la nega, chi riconduce la fattispecie al danno non patrimoniale e chi invece la colloca nei pregiudizi patrimoniali (costi per ripulire l’immagine lesa della p.a. in questione).
Ma attenzione: tutto questo per danni arrecati alla P.A. non già da terzi, ma da funzionari pubblici. Ed infatti vi segnalo che le produzioni giurisprudenziali dell’avvocatura – in particolare doc. 8 con la costituzione, sono tutte e solo sentenze di corte conti sulla contabilità pubblica. Voglio citarvene una su tutte, la C. Conti 114 del 2011, la cui massima recita “l’integrità della p.a. è un requisito indispensabile per il mantenimento dell’essenziale rapporto di fiducia con i cittadini. Pertanto, ove essa venga meno a causa di reati contro la p.a…il danno erariale sussiste di per sé, per la necessità di sostenere i costi dovuti al ripristino del rapporto di fiducia con i cittadini”.
Il presupposto costituzionale del danno esistenziale all’immagine è stato individuato nell’art. 97 Cost. 
Esso configura il diritto della P.A. ad organizzare i propri organi ed uffici e la propria azione amministrativa secondo criteri di buon andamento, economicità, efficienza, imparzialità e trasparenza. Motivo per cui ad esempio non bisogna fare affari con ditte collegate alla ‘ndrangheta.
Trattasi di diritto proprio della P.A., che le appartiene in modo personale e la cui lesione comporta danno all’immagine. Se questo diritto venga impedito o pregiudicato (dal comportamento di chi agisce per la stessa P.A.), l’illecito commesso comporta la lesione immediata del valore costituzionalmente tutelato e la configurazione del danno all’immagine, incidendo e ledendo l’immagine di una cd. “buona amministrazione”.
La Corte dei Conti ha chiarito che “il danno all’immagine si configura come un danno esistenziale configurabile nel discredito e nel sentimento di sfiducia ingenerato nell’amministrazione dal comportamento del responsabile”. Corte Conti, sezioni riunite, 23.4.03, n. 10/2003/QM. Cioè la più citata sentenza in materia contabile sul danno d’immagine.
Il caso? Durante una visita fiscale operata nel 1989, nei confronti della società “OMISSIS s.p.a.”, i suddetti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, avevano ricevuto una somma di £. 60.000.000 al fine di compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio, perciò, erano stati rinviati a giudizio in sede penale. Il danno da tangente.
E quindi ci rendiamo conto che l’elemento comune, centrale, determinante, nei casi in cui lo Stato chiede i danni non patrimoniali, è che il convenuto/imputato è sempre un appartenente alla p.a. che ha tradito.
Se proprio vogliamo trovare nella materia TAV un qualche cosa in cui costituirsi parte civile nei sensi propri ammessi dalla giurisprudenza contabile, allora abbiamo la turbativa d’asta per il cunicolo di Venaus, il rifiuto di atti di ufficio contestato a Virano, il balletto ridicolo sui costi del TAV (2,9? 4? 7 miliardi di euro), lì sì che c’è sfiducia dei cittadini nei confronti del pubblico, lì sì che c’è danno d’immagine (giusto ieri il senatore di terza fila dichiara di voler perseguire le eventuali responsabilità in questa vicenda, costata negli ultimi giorni all’Italia una discreta figuraccia).
Ecco, questi sono casi in cui invito l’Avvocatura di Stato a costituirsi!
Passiamo all’altra tipologia dei processi penali in cui vi è costituzione di parte civile. La categoria dei processi di altissimo rilevanza nazionale. E la domanda che mi faccio, retorica, è: 
Vi è stata costituzione di p.c. nei processi per mafia? Si.
Nella strage della stazione di Bologna? Si.
Nell’epidemia di sangue infetto? Si.
Vi è stata costituzione da parte dei ministeri nei processi per la strage di Piazza fontana? Si.
E allora vediamo, per tutte, proprio Piazza Fontana.
Sentenza della Corte d’Assise di Milano n. 15/2001, richieste delle parti civili, Avv. dello Stato per Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno: al Ministero dell’Interno la somma di £. 2.554.468.340= per erogazioni ex lege alle vittime della strage; “alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’Interno gli ulteriori danni patrimoniali e morali subiti, che si quantificano nella cifra di lire mille (come poi riconosciuto alla PCM), essendo sufficiente per le parti civili il riconoscimento delle proprie ragioni”
Se vi è stata in questi casi, nei modi appena visti,e se al di fuori di questi casi non vi è costituzione di parte civile, significa che la parte civile Stato non considera neppure di avere titolarità a chiedere quei tipi di danni. Il che risponde ad esigenze formali ma anche e più propriamente a esigenze sistematiche sul piano costituzionale: ma come si fa a chiedere, come ‘Stato’, oltre alla pretesa punitiva dunque oltre alla privazione della libertà personale, anche una compensazione in denaro? Ecco perché le 1.000 lire per Piazza Fontana.
Perché i 650.000 euro qui?
E’ evidente che affiancare la pretesa punitiva penale a quella punitiva civile fa uscire la stessa questione dal sistema perché annulla preventivamente i diritti civili sanciti costituzionalmente, imponendo una evidente, grossolana doppia punizione.
Il collegio oggi su questo punto ha una considerevole responsabilità per il futuro.
Perché queste sono richieste esorbitanti che si inseriscono in un trend nazionale ed internazionale in cui aziende, gruppi di interesse ed enti vari perseguono giudizialmente comitati, associazioni, gruppi spontanei di cittadini che si interessano della cosa pubblica. La questione ha anche un nome, ormai da più di 25 anni, si chiama S.L.A.P.P. che significa Strategic Lawsuit Against Public Participation, ovverosia azioni giudiziarie strategiche contro l’impegno pubblico, ed è stata coniata nel 1989 da Pring (Università di Giurisprudenza e Sociologia di Denver, U.S.A.), l’articolo di riferimento è “S.L.A.P.P.”, in Pace International Review, n. 1, autunno 1989, volume 7. In due parole la definizione che ne si dà è quella di azioni svolte con il fine punitivo, non realmente risarcitorio, per creare deterrenza dal compiere determinate azioni ed in particolare azioni di interesse pubblico sociale. Pring ci dice che tramite queste cause, se uno ha deciso di impegnarsi su una determinata questione sociale (sversamento in un rio, lottizzazioni abusive di terreni), deve pagare un prezzo il prezzo è una causa multimilionaria, spese legali, tempi persi in tribunale e stress legato a tutto ciò.
E interessante notare che questo tipo di cause sortiscono i loro effetti già soltanto per l’esser state proposte, perché in realtà meno del 20% di esse risulta poi vittoriosa in giudizio, ma l’effetto deterrente è già ottenuto con la semplice domanda, perché nei 2-3 anni che separano la richiesta iniziale dalla sentenza negativa, il convenuto/imputato e la comunità di appartenenza sono appunto soggetti a questo considerevole stress.
Quindi, ricapitolando: è già estremamente ardua in partenza la scelta di costituirsi parte civile in processi penali per conto della PCM/ministeri, perché è evidente un dato comune a tutti: o si è trattato di casi di vero allarme sociale che hanno scosso l’intero paese, l’intera nazione, casi in cui la comunità pubblica si è tutta stretta intorno alle strutture pubbliche, oppure non vi è stata costituzione di parte civile.
Su questo se ben ricordate, ci dà una mano, devo dire molto onestamente, anche la stessa difesa dello Stato. La quale in udienza di discussione ammette: avevo avvisato il ‘cliente’ che i reati contro la personalità dello stato non c’erano. Come dire: ci si costituisce parte civile per i danni non patrimoniali solo in presenza di reati contestati particolarmente gravi. Che poi siano contestati senza logica come la procura di Torino è solita fare nella materia No Tav (penso ad esempio all’altro maxiprocesso per fatti ipotizzati di terrorismo) questo è un altro discorso.
Perciò la prima conclusione che si può trarre per fatti concludenti è che manca nell’esperienza giudiziaria contemporanea un interesse d’agire per tipi di danno minoritari come quelli per cui oggi c’è processo: possiamo quindi parlare di inidoneità della tipologia delle condotte, certamente non da vero allarme sociale nazionale collettivamente condiviso, a generare il tipo di danno reclamato.
Ma se anche vi fosse idoneità delle condotte astratte (su questo ci torneremo tra poco, perché stiamo parlando di imputazioni di resistenze e violenza) e se anche la giurisprudenza che riconosce il danno d’immagine fosse ‘traslabile’ dai pubblici dipendenti infedeli a carico di terzi – e non è – il tutto va poi calato nel contesto specifico e la successiva domanda che ci si dovrebbe fare e che io vi faccio è: le condotte ascritte agli imputati sono idonee ad aver cagionato i tipi di danno che reclamano i ministeri costituiti?
Risposta naturalmente negativa.
Perché il 27 giugno del 2011 lo Stato si prefiggeva di liberare un’area asseritamente sottratta alla sua disponibilità e di impiantare un’ipotesi di cantiere. Questo è (amaramente) successo, con il ricorso alla violenza e all’illegittimo uso delle armi.
Perché il 3 luglio del 2011 lo Stato si riprometteva di difendere quell’ipotesi di cantiere, quella “fortino”, e anche questo è successo, neanche una rete del cantiere è stata tagliata.
Ma allora dove è che l’agire della p.a. è stato screditato? Lo stato non è riuscito a fare ciò che voleva? Lo stato è riuscito eccome. Quindi non c’è danno.
Veniamo ora a vedere nello specifico le domande, a questo concetto di danno “non patrimoniale” che i ministeri hanno agitato in giudizio senza meglio specificare. Petitum e causa petendi si trovano tutte insieme a pagina 18 delle conclusioni “dichiararsi inoltre tenuti e condannarsi… danni non patrimoniali in favore delle amministrazioni, dà liquidarsi in via equitativa in misura pari ad un importo non inferiore ad euro 500.000 per il ministero dell’interno, euro 100.000 per il ministero della difesa e euro 50.000 per il ministero dell’economia…, avuto riguardo all’entità dei danni patrimoniali, all’intensità del dolo riferibile alle condotte criminose, nonché a quelle antecedenti e successive contestate, nonché all’allarme sociale generato dai fatti di cui ai capi d’imputazione, anche in ragione dell’eco mediatica, nazionale ed internazionale, dagli stessi suscitati”.
Che tipo di danno è? C’è la prova del nesso di causa tra condotte ascritte e lamentato danno? E c’è il danno? Oppure no? Certo non è ipotesi di danno in re ipsa (in se stesso, ndr). Certo che questa è un’azione civile con la prova del tutto che incombe sul preteso danneggiato. Come dicevo prima, con i canoni dell’art. 164 c.p.c. e 2697 c.c. una causa del genere in Tribunale civile non sopravvivrebbe alla prima udienza. Sicuri che l’immagine sia stata lesa? Siamo sicuri che la popolazione italiana si sia schierata con lo Stato e non con i manifestanti? E’ stata fornita in questo processo la prova che i tre ministeri tecnici abbiano sofferto della loro immagine? E l’allarme sociale chi lo misura? La Stampa, il cui vicepresidente è stato Cordero di Montezemolo che gestisce treni ad alta velocità? La Repubblica, il cui secondo azionista costruisce linee ad alta velocità? Certamente no. Non potete misurare l’allarme sociale sulla base della cronaca giornalistica che, provenendo da testate in conflitto di interessi quindi non neutre rispetto all’oggetto della discussione, trascendono in critica. Perché in definitiva si tratta di opinioni di parte.
Quindi in definitiva manca sia la prova di un nesso di causa, sia che vi sia un nesso con un danno che abbia il carattere della ingiustizia ex art. 2043 c.c. in relazione all’art. 185 c.p. e 2059 c.c.

E poi a chiusura del tutto ci sta una ulteriore, insuperabile ragione per cui dovrete respingere la domanda dei ministeri, ed attiene alla stessa figura soggettiva dello Stato.
Lo Stato giuridico è unitario ed è organizzato in articolazioni amministrative, variabili secondo tabelle predeterminate. Lo Stato in giudizio, Pavone, Giuffrè, Milano 2002, pagina 112 “per quanto attiene allo Stato persona giuridica, nell’ordinamento italiano, a differenza di altri ordinamenti… lo Stato ha personalità giuridica unitaria”. Pensiamo ai ministeri che vengono creati, disciolti, accorpati. Il ministero delle partecipazioni sociali una volta molto importante oggi non esistente.
E se andiamo di nuovo alla causa petendi espressa, lo capiamo con certezza: la posizione giuridicamente tutelabile evidentemente è sempre una sola, quella allegata vagamente, ma non provata, della:

– entità dei danni patiti
– intensità del dolo condotte
– intensità delle condotte antecedenti
– intensità delle condotte successive
– allarme sociale
– eco mediatica anche internazionale.

Si vede chiaramente che si tratta di tutti i profili che attengono allo Stato, non certo ai singoli ministeri (penso ad esempio ma quale danno non patrimoniale può reclamare per l’eco mediatica “internazionale”, il ministero dell’economia?). C’è davvero la prova nei documenti prodotti di un’eco mediatica internazionale idonea ad avere leso la posizione giuridica del ministero dell’economia? O della difesa? E dove sarebbe la prova di questo tipo di danno?
Non solo la prova non c’è, ma è evidente che la posizione e la lesione per come è lamentata è quella indistinta dello Stato (cosa confermata dal fatto che i tre ministeri in costituzione di parte civile, pag. 11, si legittimano solo richiamando la giurisprudenza di Sant’Anna di Stazzema già avanzata poche righe prima dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nulla di specifico aggiungere) e allora visto che è così, la risposta questo processo e questo tribunale già ce l’hanno data.
E ce l’hanno data escludendo la presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusione avvenuta su richiesta degli imputati e sulla base della causa petendi ( causa petendi in latino significa “ragione del domandare”, ed è la ragione obiettiva sulla quale la domanda si forma, ndr)  in raffronto alla consistenza dei reati contestati, e questo ha dichiarato il vostro collegio: “non potersi ravvisare il rapporto di conseguenzialità tra fatti e pregiudizio lamentato…episodi circoscritti, specifici, delimitati…non si possono tenere in conto altri episodi illeciti (e con ciò significa che non si possono tenere in alcun conto nei fatti precedenti nei fatti successivi) sproporzione rispetto ai fatti contestati rispetto al tipo di danno reclamato”.

Per quanto concerne i danni patrimoniali.

Le prima eccezione che io sollevo, io l’eccezione la devo fare, è quella che il patto sociale debba escludere la risarcibilità dei danni patrimoniali. Lo Stato esercita la sua massima estrinsecazione di potere con la pretesa punitiva penale. Priva i membri della comunità della loro libertà di movimento. I danni patrimoniali conseguenti all’esercizio di un diritto anche se esercitate in forma eventualmente illecita sono assorbiti dalla pretesa punitiva. Questo non perché in astratto ed in assoluto non esista la risarcibilità di patrimoniali, come no, ma perché questa non è una controparte qualunque ma la controparte che si professa Stato e in tale modo deve accettare che nell’esercizio dei diritti, anche se in maniera non legale talvolta, ci sia una diminuzione della dotazione di ricchezza dello Stato stesso. Ma se voi ritenete richiedibili ed azionabili tali voci di danno, andiamo a vederli nel merito.
I tre ministeri hanno tre tipi di domande, essenzialmente:
-i danni ai mezzi
-i danni alle dotazioni
-i danni per i pagamenti fatti al personale.
Per quanto riguarda i danni ai mezzi, va dato atto che l’avvocatura ha riconosciuto che i danni di uno di questi sono stati pagati da Assitalia e quindi vi è rinuncia. Domanda: ma come facciamo noi a sapere se anche gli altri mezzi non fossero dotati di polizza assicurativa? E allora voi non potete condannare gli imputati al pagamento della somma definita nei preventivi di riparazione, ma al più condannare al risarcimento dei danni materiali da provarsi e quantificarsi in separata sede, ove gli imputati/convenuti avranno la possibilità di esercitare un contraddittorio che qui non è stato possibile. Ad esempio nel processo civile io posso chiedere al giudice di ordinare al ministero l’acquisizione dell’eventuale polizza assicurativa sul mezzo dotato di tale targa.
Le dotazioni: faccio presente che si tratta esclusivamente di uno scudo smarrito ed uno sfollagente smarrito, relazione del reparto mobile di Milano 4 luglio 2012. Evidentemente se gli agenti hanno smarrito i due oggetti, non sono gli imputati a dover pagare questo tipo di danno.
Per quanto riguarda il personale il ministro chiede risarcimento per le seguenti voci: retribuzione, contribuzione, assistenza e indennità.
Eccezioni: non dovranno essere risarciti tutti i casi dubbi, ad esempio Ag. Barbato ferito sia il 27.6 che il 3.7. Non dovranno essere risarciti tutti casi in cui non siano stati provati neanche i giorni di prognosi iniziale al pronto soccorso. Non dovranno essere risarciti tutti gli agenti, e sono numerosi, su cui il Ministero degli Interni in discussione ha rinunciato alla rivalsa oltrechè dimezzato la richiesta per l’agente Fusco.
In questi casi evidentemente la rinuncia alla rivalsa ponderata da parte del datore di lavoro travolge anche le pretese risarcitorie e i reati iscritti alle persone offese. Chi infatti meglio del datore di lavoro può valutare la congruità e sostenibilità delle richieste?
Per quanto riguarda gli equi indennizzi richiamo la giurisprudenza delle sezioni unite 581 del 2008 relativa all’indennizzo da infezione da epatite ed HIV da sangue infetto, le SS.UU. hanno dichiarato che esso vada scomputato dal risarcimento (stesso evento cagionatore del danno). Ciò sostiene in tutte le cause l’amministrazione dello Stato contro i cittadini danneggiati. Mi aspetto che in questo caso vengano decurtati tutti gli equi indennizzi dei risarcimenti.
Poi, c’è una domanda che mi faccio, e la cui risposta non può che essere “non può esservi risarcimento in questa sede”. Ha provato il ministero che i 30 giorni – faccio l’esempio di assenza dal lavoro dell’agente ipotetico Mario Rossi – siano documentati come causa delle lesioni patite? Perché se non c’è documento, se vi sono semplicemente i giorni di prognosi iniziale, ci dovrà essere completa reiezione della domanda, al limite ad eccezione dei primi giorni dati dal pronto soccorso.
E questo risponde ad un’esigenza di giustizia, sia ad un’esigenza di contraddittorio fra le parti: ed infatti trattandosi di un’azione civile dev’esser data la prova certa della legame causale tra il danno subito dall’amministrazione come danno subito dall’agente e l’atto del singolo imputato. Se voi condannate gli imputati a risarcire tutto quanto in sede patrimoniale il ministero ha già pagato gli agenti, senza che ci sia la prova che tutti giorni di prognosi fino all’ultimo siano esattamente riferibili in un preciso nesso di causa effetto agli eventi per cui processo, voi pregiudicate il diritto di queste parti imputate di far valere le loro difese in pieno contraddittorio fra le parti (ad esempio indicazione a teste su nostre capitolazioni, produzioni documentali, consulenze tecniche d’ufficio) che potrebbero e che potranno esercitare nell’azione civile.
Inoltre, abbiamo capi di imputazione, dichiarazioni rese dalle parti offese più la documentazione prodotta che danno un livello di incertezza ed incoerenza per cui questo tribunale non potrà liquidare alcuna somma in via definitiva, né procedere a liquidazioni di provvisionali: solo cause da provarsi in sede civile.
In conclusione: respingersi la domanda delle parti civili Ministeri. In subordine, respingersi comunque la domanda di danni non patrimoniali e riducendo al minimo quelli patrimoniali, senza liquidazione di somme eventualmente demandando ai giudizi separati civili.

Simonetta Zandiri, Maria Eleonora Forno & Vanessa Ferrara

Maxiprocesso No TAV, il 3 luglio violenze ingiustificabili verso i manifestanti – 18/11/2014ultima modifica: 2014-11-19T07:10:53+01:00da davi-luciano
Reposta per primo quest’articolo