ESPOSTO PER ABUSO EDILIZIO RECINZIONI LA MADDALENA

4 settembre 2011 alle ore 18.30 -Condove, 2 settembre 2011

Alla c.a:

Sig Sindaco Comune di Chiomonte

Geom. Renzo Pinard

Via Vescovado 1

10050 Chiomonte

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Torino

C.so Vittorio Emanuele II 130

10138 Torino

Comando Compagnia C.C. Susa

Via C. A. Dalla Chiesa

10059 Susa

 Oggetto:         segnalazione di presunto abuso edilizio avvenuto nel Comune di Chiomonte  in località Maddalena ed aree limitrofe, insistente su terreni censiti al Catasto Terreni al Foglio 5 particelle 274, 276, 277, 278, 310, 355, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, Foglio  15 particelle n 58, 59, 575, 577, 625, 627, 630, 663, 664)

 Con la presente segnalazione i sottoscritti Dr Mario Cavargna Bontosi in qualità di Presidente di Pro Natura Piemonte ed il Dr Alberto Veggio in qualità di Capogruppo consiliare del Comune di Condove, espongono quanto segue al fine di segnalare l’attività di movimento terra, escavazione, posizionamento e realizzazione di manufatti in calcestruzzo armato, posizionamento di rete metallica e di concertina, finalizzati alla realizzazione di recinzioni definitive interessanti le particelle catastali in oggetto; tale attività risulta, in base alla documentazione allegata, non conforme a quanto previsto dal quadro normativo vigente.

 Premessa

In data 27 giugno u.s la società LTF prendeva formalmente possesso delle particelle su cui insistono il piazzale antistante il Museo Archeologico di Chiomonte e l’area circostante l’azienda vitivinicola ivi ubicata, e contestualmente iniziavano i lavori di movimento terra, di interramento e posizionamento di manufatti in calcestruzzo armato e delle relative reti metalliche.

Nelle settimane successive tali opere edili venivano estese alle altre particelle catastali oggetto di questa segnalazione.

A fronte di una richiesta da parte degli scriventi indirizzata in data 26/5/2011 al Comune di Chiomonte in cui chiedeva di conoscere i documenti mediante cui il Comune stesso autorizzava, LTF a procedere nella sua attività edificatoria, il Comune rispondeva  (Prot. 2989 del 24/06/2011) che “al momento non è in possesso della documentazione richiesta” . In seguito gli scriventi provvedevano verbalmente a richiedere aggiornamenti sull’iter amministrativo ma ricevevano conferma della mancanza di qualsiasi richiesta specifica e di qualsiasi autorizzazione. Ulteriore conferma di quanto sopra sono state le dichiarazioni del Sindaco di Chiomonte Geom. Pinard durante il consiglio comunale del 19 agosto u.s. ovvero “che per la recinzione fissa non risulta in Comune nessuna richiesta di autorizzazione di LTF” (Luna Nuova del 30/08/2011).

 Area Museo Maddalena (Foglio 5 particelle 274, 276, 277, 278, 310, 355, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444 – Foglio 15 Particelle 58, 59, 575, 577, 631  )

A giudizio degli scriventi l’illecito commesso da LTF realizzando le opere edili  sulle particelle catastali sopraindicate risiede nel fatto che essa non aveva e non ha nessun titolo per realizzarle

  1. Non ha titolo perché non esiste nessun documento autorizzativo da parte del Comune
  2. Non ha titolo perché l’area del cantiere di LTF per la realizzazione del c.d. Tunnel geognostico della Maddalena, come si evince dalla planimetria “Progetto Variante tecnica – Cunicolo esplorativo della Maddalena  Studio di impatto ambientale”,  è totalmente al di fuori delle particelle catastali sopraindicate.
  3. Non ha titolo perché l’Ordinanza del Prefetto in data 22 giugno 2011 (e successive reiterazioni),  riportava “ il piazzale antistante il Museo Archeologico di Chiomonte e l’area circostante l’azienda vitivinicola ivi ubicata, sono assegnate nella disponibilità delle Forze di polizia in relazione alle esigenze funzionali alla tutela del cantiere della galleria geognostica in località la Maddalena di Chiomonte” ma si limitava ad interdire l’ingresso nelle aree e la circolazione lungo il sistema viario circostante e non citava (e non potrebbe essere diversamente) la realizzazione di opere edili di qualsiasi tipo. A suffragio di tale tesi vi è la dichiarazione pubblica del Sindaco Pinard in cui egli affermava di aver inviato una nota agli Enti competenti in cui lamentava che l’Ordinanza del Prefetto in data 22 giugno 2011 prevedeva “lo sgombero dei manifestanti” e la presa di possesso dell’area da parte delle FFOO ma non la realizzazione di opere edili.
  4. Ad ulteriore aggravio si segnala che le opere edili realizzate da LTF in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del Comune sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo archeologico, paesistico ambientale ed incorrono nel disposto dell’art. 44 lett. C) DPR 6.6.2001 n° 380.

 Area “cantiere Tunnel Geognostico, (Foglio 15, Particelle 625, 627, 630, 663, 664 )

  1. Non ha titolo perché, come sopraindicato il Sindaco di Chiomonte Geom. Pinard durante il consiglio comunale del 19 agosto u.s.  ha dichiarato: “per la recinzione fissa non risulta in Comune nessuna richiesta di autorizzazione di LTF” (Luna Nuova del 30/08/2011).
  1. Non ha titolo perché non esiste nessun documento autorizzativo da parte del Comune
  2. Non ha titolo perché l’Ordinanza del Prefetto in data 22 giugno 2011  (e successive reiterazioni) si limitava ad interdire la circolazione lungo il sistema viario insistente sulle particelle sopraindicate, ma non citava la realizzazione di opere edili di qualsiasi tipo.
  3. Non ha titolo perché il dossier di VIA sul progetto del c.d. Tunnel geognostico della Maddalena,  non segue l’iter amministrativo previsto per le opere edili in quanto viene consegnato al Comune esclusivamente per gli adempimenti relativi alla VIA stessa

 Considerando che per le particelle catastali sopraindicate  LTF ha avviato un procedimento di “Occupazione temporanea ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 ” gli scriventi ricordano a codesti Uffici che la sentenza  della Corte Costituzionale n. 293 depositata l’8 ottobre 2010 abolisce l’ Art. 43 – DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”. Tale sentenza  inserisce il principio che in illegittimità di esproprio un terreno torna fisicamente nel pieno possesso del proprietario e quindi su di esso non può insistere alcuna opera, neanche in presenza della dichiarazione di pubblica utilità.

Nel caso in esame, come si evince dalla planimetria “Progetto Variante tecnica – Cunicolo esplorativo della Maddalena  Studio di impatto ambientale” per le particelle 663 e 664 è confermato l’utilizzo quale “deposito definitivo del marino”; altresì per le particelle su cui insisteranno la via di accesso alla tunnel geognostico (che come da specifiche progettuali è previsto venga utilizzato come accesso di servizio al futuro tunnel di base) e le relative opere accessorie non si può configurare la fattispecie di occupazione temporanea bensì di esproprio.

La presa di possesso dei terreni riguardanti l’area del cantiere per cui è stata richiesta l’occupazione temporanea è ancora in corso, e la risoluzione dei ricorsi presentati dagli aventi titolo è in itinere; quindi LTF non può installarsi parzialmente nell’area del cantiere (seppur con il consenso di alcuni proprietari) perché, fintanto che non dispone di una superficie fisicamente adatta al suo impianto e funzionamento non può avvalersi di una dichiarazione di pubblica utilità che è finalizzata al cantiere stesso. Pertanto prima di procedere all’occupazione ma, fatto ancora più eclatante, prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi opera, devono essere giunti a sentenza i ricorsi presentati dai proprietari dei terreni su cui insiste l’area del c.d cantiere.

 Per tutto quanto sopra evidenziato, e vista l’urgenza della situazione, gli scriventi chiedono a codesti Uffici di provvedere alla verifica di quanto segnalato e di avviare l’iter procedurale per la rimozione delle opere abusive cosi come previsto dal quadro normativo vigente.

 Chiediamo altresì a codesti Uffici di comunicare agli scriventi (agli indirizzi email info@buongiornocondove.org e torino@pro-natura.it)  l’esito di tale segnalazione.

 Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgono distinti saluti.

 Pro Natura Piemonte                                                 Gruppo Consiliare Buongiorno Condove

Il Presidente Dr Mario Cavargna                              Il Capogruppoi Dr Alberto Veggio

Allegati:

1)      Richiesta al Comune di Chiomonte del 26/5/2011

2)      Risposta del Comune di Chiomonte del 24/6/2011

3)      Ordinanza Prefettizia del 22/6/2011

4)      Planimetri del cantiere tratta dallo Studio Impatto ambientale PP2MA1ITF0182

5)      Planimetria dei terreni interessati allegata alla procedura di occupazione temporanea

6)      Planimetria dei terreni circostanti il Museo Archeologico della Maddalena

7)      Notifica di Occupazione Temporanea al Comune di Chiomonte inerente le particelle catastali 663 e 664 Foglio 15

8)      Planimetria stato attuale area cantiere della Maddalena pubblicata sul bisettimanale Luna Nuova del 30/8/2011

ESPOSTO PER ABUSO EDILIZIO RECINZIONI LA MADDALENAultima modifica: 2014-04-09T08:44:24+02:00da davi-luciano
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