Bankitalia, ecco il testo del ddl per il “restyling”

Articolo per articolo, tutti i provvedimenti del governo per il riassetto di Palazzo Koch.
Che cosa dice il disegno di legge di conversione del decreto legge sul “restyling” di Bankitalia? Leggiamo: ai sensi dell’articolo 4, la Banca d’Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all’importo di 7,5 miliardi di euro. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al sei per cento del capitale.
Sono inoltre individuate le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell’Istituto: banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea, fondazioni bancarie, enti e istituti di previdenza e assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione. Ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 5 per cento, né direttamente né indirettamente.
Per le quote in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia. All’Istituto è consentito di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi a oggetto le medesime (la banca è autorizzata ad effettuare operazioni temporanee sul proprio capitale con lo scopo di favorire lo smobilizzo delle partecipazioni in eccesso rispetto al nuovo limite partecipativo).
Ancora, il comma 1 dell’articolo 5 stabilisce che l’Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d’Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all’esercizio delle funzioni istituzionali. Ai sensi del successivo comma 2 il Consiglio superiore di Bankitalia si compone del governatore e di tredici consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. L’articolo 6, comma 1, sopprime i poteri di sospensione e di annullamento da parte del delegato governativo sulle delibere dell’Assemblea e del Consiglio. Il comma 2 abroga disposizioni che risultano incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina della Banca d’Italia. L’articolo 7 contiene disposizioni di coordinamento in materia di accise, mentre l’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo in particolare che la copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2, quantificati complessivamente in 2.163,097 milioni di euro per l’anno 2013, viene assicurata dalle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 2.
 
Ezzelino – Signoraggio.it
Tratto da:http://www.dionidream.com
Bankitalia, ecco il testo del ddl per il “restyling”ultima modifica: 2014-01-15T09:07:35+01:00da davi-luciano
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