Non pagate a Equitalia gli atti notificativi dopo giugno 2008

22 Novembre 2013
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Anche se la notizia è di qualche mese fa è bene tornare sull’argomento e, ricordare a quanti in questo momento piangono o decidono di togliersi la vita per questa macchina ammazza-persone, che esiste una Sentenza della Cassazione che bastona l’ente di riscossione. In un Paese in cui il 98% sono burattini e che non può permettersi nemmeno una legge che permetta una class-action, dobbiamo accontentarci di Sentenze emesse da Giudici sensibili alla questione. La Cassazione Civile Tributaria n. 4516 del 22 febbraio 2012, stabilisce che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. Deve, invece, riportare in maniera dettagliata singoli calcoli che hanno portato a tale somma specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione. E c’è dell’altro. Equitalia deve risultare chiara e trasparente nel suo operato tale da permettere al contribuente di potersi difendere. In caso contrario, Equitalia, violerebbe il diritto di difesa del destinatario dell’atto. La Cassazione ha quindi precisato che tutti gli atti notificati dopo giugno 2008 sono nulle se privi d’indicazione di tali basi di calcolo.
 
Spesso le notifiche sono servite per intimorire iil contribuente proponendogli cifre di cui non si riesce a capire da dove si escono. Per la serie: paga che è meglio.
 
Lo Stato, il tuo amico.
 
La Sentenza della Cassazione qui al link sotto
 
Non pagate a Equitalia gli atti notificativi dopo giugno 2008ultima modifica: 2013-12-14T10:28:45+01:00da davi-luciano
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