Imu 2013 prima casa: chi rischia di pagare due volte, 16 dicembre e 16

gennaio (Simone)
 
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ROMA – Imu 2013: c’è una consistente fetta di italiani che, invece di non pagare la tassa sulla casa quest’anno, rischia di doverla pagare due volte: il 16 dicembre e il 16 gennaio. A dicembre per pagare il conguaglio sull’imposta dovuta per il primo semestre 2013, e a gennaio per pagare il 40% della differenza fra l’aliquota minima e quella applicata dal Comune di appartenenza.
 
Anziani in casa di riposo e italiani residenti all’estero:
“Anzitutto, l’articolo 13 del Dl 201/2011 consente ai Comuni di assimilare all’abitazione principale il fabbricato non affittato e posseduto da anziani o disabili con residenza nel luogo di ricovero o da cittadini italiani residenti all’estero. Se per il 2013 (Dl 133/2013) è prevista l’equiparazione, i contribuenti dovranno pagare, entro il 16 gennaio, il 40% dell’eventuale differenza tra l’imposta calcolata con aliquote e detrazioni vigenti nel 2013 e quella con aliquote e detrazioni “di base” (aliquota 4 per mille, detrazione di 200 euro oltre quella di 50 euro per ogni figlio “under 26″). E qui comincia il rebus: potrebbe essere accaduto che il Comune, nel 2013, abbia cancellato l’assimilazione operante nel 2012. Così i contribuenti si troveranno a dover versare (senza sanzioni) la prima rata (che avevano omesso legittimamente in caso di modifica regolamentare successiva al 17 giugno) oltre, naturalmente, al saldoTutto entro il 16 dicembre. Potrebbe anche essere accaduto il contrario, ossia che il Comune abbia deciso di introdurre l’assimilazione nel 2013. In tal caso il contribuente avrà diritto alla restituzione di quanto pagato in acconto”.
 
Immobili ceduti in comodato d’uso (figli/genitori):
Ma non finisce qui. I Comuni, fino allo scorso 30 novembre, hanno potuto equiparare all’abitazione principale il fabbricato (uno solo e non di lusso) e relative pertinenze concessi in comodato a parenti (figli/genitori) che le utilizzano come abitazione principale. Il regolamento comunale potrebbe aver previsto tale fattispecie definendone criteri e modalità di applicazione, compreso il limite dell’Isee al quale subordinare il beneficio. Ma attenzione: dato che l’articolo 2-bis del Dl 102/2013 prevede che l’agevolazione in questione opera limitatamente alla seconda rata 2013, il contribuente interessato, una volta verificate le condizioni del Comune, si potrebbe trovare a dover effettuare un doppio conguaglio in date diverse. Se infatti l’acconto è stato versato sulla base dell’aliquota 2012, poi aumentata dal Comune per il 2013, entro il 16 dicembre occorrerà effettuare il pagamento della differenza dovuta per i primi sei mesi del 2013. In più, se l’aliquota o la detrazione per l’abitazione principale previste per il corrente anno sono più alte di quelle di base, il contribuente dovrà anche calcolare la “mini-Imu” e versarla entro il 16 gennaio.
 
Militari e appartenenti alle forze dell’ordine:
 
Poi c’è la questione dei militari: posto che il Dl 102/2013 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2013 è considerato abitazione principale un solo immobile non di lusso posseduto da militari e appartenenti alle forze dell’ordine – purché non locato e a prescindere dalla dimora abituale e dalla residenza del contribuente stesso –, c’è anche in questo caso il problema del doppio conguaglio. Il primo, con scadenza 16 dicembre, attiene all’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno qualora legittimamente versata sulla base di un’aliquota inferiore a quella applicabile nel 2013. Il secondo, invece, da versare entro il 16 gennaio, riguarda la “mini-Imu”.
 
Immobili non venduti, “beni merce:
 
“Da ultimo, per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese di costruzione alla vendita e non locati (i “beni merce”) dovrà essere fatta particolare attenzione all’entità dell’acconto versato in giugno. Il Dl 102/2013 ha infatti previsto l’esclusione dal pagamento della seconda rata con la precisazione che l’imposta resta dovuta fino al 30 giugno. Ne consegue che le imprese interessate dovranno verificare se l’aliquota del 2012, in base alla quale potrebbero aver calcolato la prima di giugno (circolare 2/2013 del ministero dell’Economia), è rimasta invariata anche per il 2013. Oppure se il Comune l’ha modificata, alzandola o diminuendola. Nel primo caso, dovrà essere effettuato il conguaglio, versando la differenza tra l’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota 2013 e quanto già pagato a giugno. Pur in assenza di un’esplicita indicazione sul punto, è da ritenere che il versamento vada eseguito entro il 16 dicembre. Nella seconda ipotesi, invece, il contribuente che ha versato una somma maggiore per i primi sei mesi del 2013 avrà diritto di ottenere il rimborso dal Comune. Per tali immobili non sarà comunque dovuta la “mini-Imu” del 16 gennaio: si tratta di una fattispecie non espressamente prevista dal Dl 133/2013″
 
Imu 2013 prima casa: chi rischia di pagare due volte, 16 dicembre e 16ultima modifica: 2013-12-09T23:01:52+01:00da davi-luciano
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