Mandato parlamentare, libero o imperativo

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Mandato parlamentare, libero o imperativo?

Sembra che uno dei temi che più stanno a cuore a Grillo ed al suo guru Casaleggio sia quello di vincolare i parlamentari di “5 Stelle”, nel migliore dei casi rispetto alle decisioni collegiali, e, nel peggiore, rispetto agli “ordini di scuderia” provenienti dalla cabina di regia del Movimento.

Ed allora, è forse il caso di fare una breve riflessione sull’argomento, per cercare di aprire gli occhi a chi, in questa occasione elettorale, ha ceduto alla tentazione di chiuderli pur di sanzionare nell’urna una classe politica che, negli ultimi venti anni, non poteva dare peggiore prova di sé, della sua insipienza ed anche della sua spregiudicatezza morale.

Il fatto si è che il sistema del mandato imperativo ci riporterebbe indietro nel tempo, sino alla pratica in uso negli “Stati Generali” della Francia dell’ancien régime, allorché i tre Stati (nobiltà, clero, borghesia) si riunivano separatamente e ciascuno dei componenti era vincolato alla decisione dell’assemblea del suo ceto, con la conseguenza che nobiltà e clero finivano poi per trovare un accordo, prevalendo sul “terzo Stato”.

Questo sistema, in vigore per quasi cinque secoli sino agli Stati Generali del 1789, è stato travolto proprio dalla rivolta del Terzo Stato, che ha prima ottenuto la riunione congiunta di quell’embrionale parlamento e si è poi proclamato rappresentante esclusivo della nazione, introducendo nella Costituzione del 1791 il principio della libertà di mandato, che si è poi via via trasferito in tutte le costituzioni democratiche dell’era moderna.

Solo durante il brevissimo periodo della Comune di Parigi (1871) il sistema del mandato imperativo venne riesumato, e però subito dopo abbandonato con la fine di quella sanguinosa esperienza.

In esso Carlo Marx aveva intravisto l’embrione della preconizzata “dittatura del proletariato”; e, non per niente, l’art. 107 della Costituzione dell’URSS del 1936  (e similmente l’art. 142 della Costituzione dell’URSS del 1947) avrebbe poi in effetti sancito che “Il deputato ha l’obbligo di  rendere conto del suo lavoro e del lavoro del Soviet agli elettori ed anche ai collettivi ed alle organizzazioni sociali che lo hanno presentato come candidato a deputato. Il deputato che non si sia mostrato degno della fiducia degli elettori  può essere revocato in qualunque momento, per decisione della maggioranza degli elettori, secondo la procedura stabilita dalla legge”.

Al che va aggiunto il particolare, tutt’altro che irrilevante, che la revoca era affidata alle strutture di base del PCUS (sindacati, komsomol, organizzazioni sociali, collettivi di lavoro, etc.) e veniva esercitata con voto palese.

Per nostra fortuna, si tratta di un retaggio del passato, e credo che nessuna persona ragionevole possa avere voglia di regredire sino al punto di reintrodurre un qualsiasi strumento giuridico per affermare la “dittatura” di un gruppo sociale o di un movimento politico, quale che esso sia..

Ovviamente,  la libertà di mandato, sancita nell’art. 67 della nostra Costituzione, ha anche qualche aspetto negativo, perché, mentre per un verso garantisce la libertà del singolo parlamentare rispetto al suo partito di riferimento, ne consente anche ogni disinvolto trasformismo, che tuttavia non consiste nell’esercizio del sacrosanto ed incomprimibile diritto di cambiare idea, ma piuttosto nell’abuso di farlo perseguendo quelle che potremmo eufemisticamente chiamare “varie utilità”, personali o di gruppo.

E’ questa una pratica deteriore, pressoché sconosciuta durante la c.d. “prima Repubblica”,  e che si è andata via via affermando durante la c.d. “seconda Repubblica”, sino ad esplodere in termini esponenziali dopo l’introduzione dell’attuale legge elettorale (il c.d. “porcellum”).

Il motivo è intuibile: in mancanza di una vera e propria investitura popolare, e se la nomina di quel parlamentare era dipesa in passato dalla sola benevolenza del padrone di turno in ragione della promessa di futura fedeltà, anche la sua rielezione poteva agevolmente trasmigrare nelle mani di un nuovo padrone, che, come tale, era in grado di assicurare per il futuro lo stesso beneficio in cambio della medesima fedeltà, senza alcuna possibilità di verifica in sede elettorale.

Per la verità, un sistema per mantenere, in via di principio, la libertà del mandato parlamentare, ma anche per aprire la strada ad un qualche meccanismo sanzionatorio per i casi di conclamata indegnità è stato sperimentato in alcuni stati americani (California, Montana, Arizona, Nevada), e la sua introduzione è stata recentemente proposta anche nel Regno Unito, ma sino ad ora senza fortuna.

Si tratta dell’istituto del “power of recall”, che consente di revocare il mandato parlamentare per via elettorale a chi se ne sia dimostrato indegno (c.d. “wrongdoing”).

Si tratta tuttavia di uno strumento da usare con molta cautela, per evitare abusi e ritorsioni, e potrebbe essere attivato, in casi specificatamente individuati, per sanzionare l’indegnità morale (giammai la responsabilità politica) del parlamentare, così anticipando i meccanismi dell’eventuale censura giudiziaria (amministrativa, contabile o penale), i cui tempi sono chiaramente incompatibili con la riprovazione sociale dei comportamenti riprovevoli.

Ovviamente, per introdurre questa delicata innovazione occorre che il parlamentare sia eletto (e non nominato) in un determinato collegio, i cui elettori, con certe modalità presidiate da assolute garanzie democratiche, potrebbero proporne la revoca, senza che l’eventuale revoca vada a travolgere  gli equilibri politici generali; ed in caso di successo popolare del “recall”, si potrebbe poi procedere alla sostituzione del parlamentare revocato attraverso un’apposita elezione suppletiva nel medesimo collegio.

Tutto questo, ovviamente, “de lege (anzi “de Constitutione”) ferenda”.

Per intanto, in attesa di questa improbabile riforma costituzionale, sulla quale ogni cautela è d’obbligo, teniamoci stretta la “libertà di mandato”, saggiamente sancita nella nostra Costituzione, e difendiamola strenuamente contro il turpiloquio montante e la dittatura incipiente di tutti i “marxisti”, “fascisti” o “sfascisti” di ritorno, comunque li si voglia chiamare.

Mandato parlamentare, libero o imperativoultima modifica: 2018-03-09T09:30:14+01:00da davi-luciano
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