Amazon, nuovo polo logistico dell’e-commerce ad Avigliana

http://quifinanza.it/speciale/innovazione-startup/amazon-nuovo-polo-logistico-delle-commerce-ad-avigliana/75944/

La notizia che Amazon voglia aprire un centro smistamento prodotti ad Avigliana ha già suscitato grande interesse. Ecco a che punto sono i lavori

25/07/2016 – Amazon è un’azienda in costante crescita, si sa, è inutile ripeterlo. Il numero dei servizi offerti dal colosso del commercio elettronico aumenta di anno in anno e sembra proprio che Jeff Bezos, fondatore e attuale CEO dell’impresa, non abbia alcuna intenzione di fermarsi. Questa volta, però, a far notizia è stata la recente dichiarazione di voler aprire uno stabilimento nella zona industriale di Avigliana, un paese della bassa Valsusa. Il processo necessario per iniziare i lavori è quasi ultimato. Sono già state presentate tutte le pratiche per la modifica degli spazi interni al capannone, stabilendo, quindi, il luogo esatto in cui avrà sede il nuovo polo logistico di Amazon: Via Gandhi 25.

Le previsioni sono ottime. Oltre tre mila metri quadrati di capannone e circa un centinaio di posti lavorativi andranno a costituire il nuovo centro per lo smistamento prodotti di tutto il Piemonte Occidentale. Ed è proprio la posizione strategica di Torino ad aver convinto i dirigenti di Amazon a voler scegliere un luogo come questo per edificare un centro che si occuperà principalmente della suddivisione e successiva spedizione di prodotti che, stando alle statistiche, presentano una domanda sempre crescente.

Già in precedenza il colosso dell’ ecommerce aveva preso in considerazione l’ipotesi di creare un polo logistico a Torino nella zona di corso Regina Margherita. Ipotesi che, però, non ebbe mai inizio. Ecco, quindi, come ha preso vita l’ipotesi di scegliere di Avigliana che è una zona di minore dimensioni ma, comunque, decisamente significative, soprattutto in termini strategici, in quanto dall’area industriale è facilmente accessibile un bacino di aree residenziali e rurale in cui poter garantire una distribuzione dei prodotti più efficace a tutti i clienti.

Inoltre, la proposta di Amazon ha già ottenuto il consenso dell’attuale sindaco del Comune di Avigliana Angelo Patrizio e riscosso grande entusiasmo da parte degli interessati al progetto. La nuova sede di Amazon andrà a stabilirsi vicino alla sede di Azimut e altre piccole imprese della realtà locale ben funzionanti. Così facendo, Amazon City Logistics sarà la punta di diamante di un’area industriale che funziona ottimamente e, grazie agli ampi spazi liberi, avrà la possibilità di ingrandirsi ulteriormente.

Regolamento Cig antimafia Tav Torino Lione – comunicato e osservazioni

Ieri alcune agenzie hanno dato la notizia che agli appalti dei lavori per la realizzazione della parte transfrontaliera della nuova linea Torino Lione verrà applicata la normativa antimafia italiana.
Secondo le agenzie la normativa antimafia verrebbe applicata in forza di un regolamento
emesso dalla Commissione intergovernativa italo francese (CIG).
Quale componente della commissione giuridica della estinta Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone avevo evidenziato, in particolare, che agli appalti delle predette opere anche in territorio italiano non si sarebbe potuto applicare la normativa italiana e, conseguentemente, il codice antimafia1.
Ciò perché a seguito dell’accordo Italia Francia del 2012, divenuto legge in Francia e Italia con le rispettive ratifiche, il diritto applicabile agli appalti (vedi art. 6.5 comma 2°) è solo quello francese2.
Di tale grave circostanza dovettero prendere atto lo stesso Virano e il dottor Cantone dell’
anticorruzione che evidenziò l’inapplicabilità delle cd interdittive agli appalti della Torino Lione.
La soluzione corretta sarebbe stata l’abrogazione del predetto articolo3 attraverso il nuovo accordo di Venezia di quest’anno.
Nulla di tutto ciò è avvenuto.
Nell’accordo del 2016 è solo prevista una generica lotta alla criminalità, nonché la previsione di un regolamento della Commissione intergovernativa italo francese (CIG).
Questo regolamento, emesso recentemente da una commissione non avente competenza legislativa, proprio in quanto tale non è un atto avente forza di legge.
Il predetto regolamento, non essendo stato trasfuso nell’accordo del 2016 – essendo successivo – non potrà modificare i rispettivi ordinamenti giuridici. La situazione attuale è immutata: il codice antimafia e le interdittive continueranno ad essere inapplicabili ai lavori transfrontalieri della Torino Lione salvo che venga modificato l’accordo del 2012 con esplicita abrogazione dell’ art. 6.5. 2 comma.
E ciò solo per poter nuovamente applicare la normativa antimafia nel solo territorio italiano.
Per poterla applicare anche in Francia la predetta normativa dovrebbe essere approvata dal parlamento francese e non certo attraverso un mero regolamento da parte della CIG.
1 Non solo agli appalti “ legati alla progettazione, alla realizzazione” ma anche “all’esercizio della sezione transfrontaliera dell’opera”
2 tralasciando in questa sede che lo stesso accordo prevede (art. 10.1 lettera d) che “… il diritto applicabile per i danni causati a chiunque, a motivo della costruzione, l’esistenza, la manutenzione, l’esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera è quello dello Stato francese” unico diritto applicabile anche tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale (sempre nella sezione transfrontaliera fino a Bussoleno – art. 10.2 lettera b punto ii) nonché in tema di legislazione tributaria ed imposizione fiscale – art. 10.3.
3 e di altri articoli contenenti una parziale cessione di sovranità, da parte dell’Italia allo  Stato francese 

L’istituzione di un organo transnazionale composto dai due prefetti, italiano e francese, è meritoria, ma completamente inefficace senza strumenti legislativi, come è stato inefficace il c.d. protocollo di intesa tra gli operatori della Torino Lione e la Prefettura di Torino che non ha impedito la supposta penetrazione del’ ndrangheta nel cantiere di Chiomonte attraverso una ditta che ricevette il sub appalto per asfaltare le strade del cantiere ad uso della Questura, circostanza attualmente in corso di accertamento al processo San Michele.
Torino, lì 8 giugno 2016
Avvocato Massimo Bongiovanni

Studio Legale
BONGIOVANNI – PATRITO
Avv. Massimo Bongiovanni
Avv. Cristina Patrito
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Torino, lì 2 Settembre 2013
Oggetto: Ratifica dell’Accordo 30.1.2012 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione: osservazioni in ordine alla immissione, nell’ordinamento giuridico italiano, di norme incompatibili con la Costituzione.

Giova, in premessa, ricordare che all’accordo bilaterale de quo ed alle contenute disposizioni di limitazioni di sovranità, non trovano applicazione gli artt. 10 e 11 della Costituzione, non essendo il predetto accordo diretta espressione di alcuna delle Convenzioni Europee o internazionali.
Conseguentemente le disposizioni contenute nel predetto Accordo bilaterale, come ben descritto dalla Corte Costituzionale con sentenza 22.3.2001 n. 73 (paragrafo 3.1 del “Considerato in diritto”), incontrano, quale inevitabile ostacolo “al loro ingresso nell’ordinamento italiano, i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato» (sent. n. 30 del 1971 e sent. n. 31 del 1971; sent. n. 12 del 1972 e sent. n. 195 del 1972; sent. n. 175 del 1973; sent. n. 16 del 1978; sent. n. 16 del 1982 e sent. n. 18 del 1982)”
Veniamo alle disposizioni contenute nell’Accordo de quo che sollevano perplessità, nonché gravi motivi di contrasto con i pilastri della nostra Costituzione.
Indice 1. pag. da 2 a 3: art. 6.5 2° paragrafo – inapplicabilità normativa italiana (anche in tema antimafia) 2. pag. da 3 a 4: art- 10.1 – inapplicabilità normativa italiana in tema di risarcimento danni 3. pag. da 4 a 6: art- 10.2 – inapplicabilità normativa italiana applicabile in tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale 4. pag. 6: art. 10.3 – inapplicabilità della normativa fiscale italiana 1

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Diritto applicabile
Articolo 6- Ruolo del Promotore pubblico 

6.5 A prescindere da qualsiasi disposizione contraria, incompatibile o più restrittiva rispetto alla legislazione nazionale applicabile al Promotore pubblico:
◦ il Promotore pubblico può concludere tutti i tipi di contratto per la realizzazione della sua missione, se sono consentiti dalla direttiva 2004/17/CE e rispettano i principi, gli obiettivi e
le disposizioni da essa contemplati; ◦ per l’aggiudicazione di tali contratti il Promotore pubblico rispetta i principi dì libertà di accesso alla commessa pubblica, di parità di trattamento dei candidati e di trasparenza delle procedure e applica tutti i principi menzionati nell’articolo 7.1 del presente Accordo, nonché gli obiettivi e le norme imposti dalla direttiva 891665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti dì forniture e di lavori, modificata segnatamente dalla direttiva 2007/66/CE.
Per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi necessari alla realizzazione delle proprie missioni legate alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio della sezione transfrontaliera dell’opera, il Promotore pubblico è tenuto all’osservanza della Costituzione francese oltre che dei regolamenti e delle direttive comunitarie, con specifico riferimento alla direttiva 2004/17/CE. Sulla base della supremazia della normativa comunitaria si disapplicano le norme di diritto nazionale nei casi in cui quest’ultimo si rilevasse contrario, incompatibile o più restrittivo rispetto alla direttiva indicata. Il Promotore pubblico può mettere in atto le procedure di diritto nazionale che ritiene adeguate, a condizione che siano strettamente compatibili con il diritto comunitario.
Dal citato 2° paragrafo dell’art. 6.5 risulta essere ben chiaro che al promotore pubblico (esecutore e gestore finale della sezione transfrontaliera1 dell’opera) sarà applicabile solo la “Costituzione francese”, da intendersi quale ordinamento giuridico francese, con esclusione della normativa contenuta nell’ordinamento giuridico italiano.
L’eventuale ratifica del citato secondo paragrafo dell’art. 6.5 avrà, quale conseguenza, la mancata applicazione di tutta la normativa italiana di contrasto alla penetrazione, nelle opere pubbliche, della 1Art. 2 lettera b) definizione di sezione transfrontaliera»: la sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de Maurienne in Francia e Susa – Bussoleno in Italia; 2
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mafia, ‘ndrangheta e camorra: l’intera legislazione anti-mafia (codice
antimafia) non sarà applicabile.
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Articolo 10 – Diritto applicabile

10.1 Tenuto conto dell’unità fisica e funzionale della sezione transfrontaliera:

a) l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti relativi a lavori, servìzi e forniture conclusi dai Promotore pubblico per l’esecuzione della propria missione, fatte salve le disposizioni dell’articolo 6.5 del presente Accordo, sono disciplinate dal diritto pubblico francese e, fatte salve le disposizioni di cui al punto b) sotto indicato, i contenziosi relativi sono di competenza della giurisdizione amministrativa francese.
Tuttavia l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti, senza legame diretto con la progettazione, realizzazione ed esercizio delle opere della sezione transfrontaliera e che debbono essere eseguiti unicamente sul territorio italiano, sono sottoposte al diritto italiano e le sentenze afferenti sono di competenza delle giurisdizioni italiane,
b) i contratti stipulati dal Promotore pubblico riguardanti direttamente la costruzione, l’installazione degli impianti e l’esercizio delle opere della sezione transfrontalìera dovranno stabilire che, salvo decisione contraria del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico presa a maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l’accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte, le controversie relative alla loro esecuzione e interpretazione sono di competenza del Tribunale arbitrale di cui all’articolo 27 del presente Accordo, il quale applica il diritto pubblico francese, fatte salve le stipulazioni dell’articolo 6.5 del presente Accordo;
c) l’adempimento delle procedure di autorizzazione, segnatamente in materia di ambiente, urbanistica e assetto fondiario necessarie per la realizzazione della sezione transfrontaliera è disciplinato dal diritto francese per la parte dell’opera situata sul territorio francese e dal diritto italiano per la parte dell’opera situata sul territorio italiano;
d) fatte salve le stipulazioni dell’articolo 10.2, il diritto applicabile per i danni causati a chiunque, a motivo della costruzione, l’esistenza, la manutenzione, l’esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera è quello dello Stato francese.
Nonostante alla lettera a) sia prevista una residualissima e pressoché inesistente giurisdizione amministrativa italiana (quanti potranno essere gli appalti senza legame diretto con la progettazione, realizzazione ed esercizio delle opere della sezione transfrontaliera ?) ciò che balza all’occhio di chiunque legga la lettera d) è la prevista 3

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cessione di sovranità da parte del Governo italiano al Governo francese sulle aree interessate alla “costruzione, l’esistenza, la manutenzione, l’esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera”: “il diritto applicabile per i danni
causati a chiunque” sarà quello francese.
Giova ricordare (vedi art. 2 lettera b) che le aree interessate alla sezione transfrontaliera si estendono in territorio italiano dal confine sino a Bussoleno.
L’immissione eventuale nel nostro ordinamento giuridico della predetta disposizione pattizia bilaterale comporterà la violazione del combinato disposto dagli art. 3 (principio eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) in quanto al soggetto leso in territorio italiano verrà applicata la normativa francese; potrebbe anche essere messa in dubbio la giurisdizione italiana in favore di quella francese, con possibile violazione della disposizione costituzionale di cui all’art. 25:
l’eventuale attribuzione della giurisdizione francese ai processi per danni da chiunque subiti in territorio italiano comporterà anche la violazione del principio del giudice naturale (italiano) precostituito per legge.
Art. 10.2
10.2 Tenuto conto delle caratteristiche citate della sezione transfrontaliera, senza pregiudizio delle disposizioni della Direttiva 96171/CE, sono applicate le norme seguenti in
materia di condizioni di lavoro e di occupazione:
a) Conformemente al diritto comune, il diritto applicabile alle condizioni di lavoro e di occupazione del personale sulla sezione transfrontaliera è il diritto territorialmente applicabile.
b) Fanno eccezione alle disposizioni del precedente comma:
i) I lavori di opere civili realizzati nel corso dello scavo del tunnel a partire dai punti di attacco situati su ambo i lati della frontiera sono ritenuti eseguiti interamente sul territorio dello Stato a partire dal quale sono stati avviati fino al punto di giunzione con i lavori realizzati a partire dall’altro Stato, ii) L’esecuzione degli appalti aventi per oggetto l’installazione delle attrezzature dell’opera prima della sua messa in servizio è disciplinata dal diritto francese.
c) Per l’applicazione delle eccezioni previste ai punti i) e ii) del comma precedente, i funzionari del corpo degli ispettori del lavoro territorialmente competenti dei due Stati possono effettuare, ove necessario, delle missioni ispettive e investigative sull’insieme della sezione transfrontaliera per constatare il rispetto del diritto applicabile. Le missioni sono congiunte quando i servizi di uno Stato intervengono sul 4
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territorio dell’altro Stato. Ciascun ispettorato applica le proprie norme di procedura.
Le infrazioni constatate conformemente alle disposizioni del precedente comma sono perseguite e giudicate dalle autorità competenti dello Stato il cui diritto del lavoro è applicabile, conformemente alla legislazione di quest’ultimo.
d) Il Promotore pubblico è tenuto a prevedere tra gli elementi costitutivi dell’appalto come minimo le norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali risultano dagli
studi effettuati m previsione del cantiere di costruzione della sezione .transfrontalierada parte dei servizi di ispezione del lavoro italiani e francesi,accompagnate da penalità finanziarie in caso di mancato rispetto da parte delle imprese fornitrici.
I servizi italiani e francesi dell’ispettorato del lavoro informano il Promotore pubblico di qualsiasi constatazione di inadempimento di tali norme comuni, affinché possa adottare ogni misura necessaria per fare cessare tali inadempimenti e, se del caso, sanzionare le imprese responsabili.
Le autorità italiane e francesi competenti conducono azioni di cooperazione per vigilare sul rispetto dei principi sanciti nei precedenti commi.
In questo articolo viene disciplinata la normativa applicabile in tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale, sempre nella sezione transfrontaliera (fino a Bussoleno).
In prima battuta viene indicato (punto a) la regola generale del diritto applicabile: il principio territoriale.
Ma vi sono notevoli eccezioni alla regola generale con una pacifica tendenza all’applicazione del diritto francese:
i)per i lavori di opere civili il diritto applicabile è quello dello Stato dove parte l’esecuzione delle predette opere sino alla congiunzione, anche in territorio diverso, con l’opera realizzata dall’altro Stato ii)l’esecuzione degli appalti per l’istallazione delle attrezzature dell’opera è disciplinato dal diritto francese (ciò è in piena contraddizione con il punto i precedente) A parte la enorme discrezionalità attribuita dal punto i) al Promotore che potrà scegliere dove far partire l’esecuzione dei lavori, l’eccezione di cui al punto ii) è talmente ampia da trasformarsi in una sorta di regola generale di applicazione del diritto francese a tutte le “condizioni di lavoro e di occupazione del personale”.
E’ indubbio che “ l’esecuzione degli appalti per l’istallazione delle attrezzature dell’opera prima della sua messa in servizio” costituirà la gran parte delle lavorazioni dell’opera stessa e, 5
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conseguentemente, la quasi totalità delle “condizioni di lavoro e di occupazione del personale”, alle quali verrà applicato il diritto francese, con ulteriore violazione del combinato disposto dagli artt. 3 e 24 oltre alla possibile violazione dell’art. 25 Cost. qualora
la predetta disciplina comportasse l’attribuzione della giurisdizione francese
Per ultimo si ritiene utile far notare che il Governo italiano, in base all’ art. 10.3
10.3 Il Promotore pubblico è soggetto alla legislazione e alle disposizioni fiscali applìcabili in Francia ha fornito alla Francia ulteriori concessioni finanziarie: il promotore pubblico sarà soggetto esclusivamente alle normative fiscali francesi.
Ed essendo lo stesso promotore pubblico anche il futuro gestore dell’esercizio della infrastruttura, l’Italia non godrà di alcun provento tributario, e ciò per sempre.

NoTav: Ulteriore ordinanza restrittiva per Nicoletta Dosio

  • agosto 01, 2016

Ulteriore ordinanza restrittiva per Nicoletta Dosio, storica attivista NO Tav per non aver ottemperato all’obbligo di firma. La nuova restrizione prevede l’obbligo di dimora dalle 18 alle 8 del mattino presso l’abitazione di Bussoleno.

Sabato 30 luglio intanto si è concluso il campeggio No Tav con una nuova notte di lotta e la bandiera No Tav è tornata a sventolare all’interno del fortino a difesa di quel cantiere che ormai da anni continua a devastare la valle.

Un gruppo di attivisti è riuscito ad entrare nell’area dei lavori, da dove sono stati  lanciati fuochi d’artificio.

La polizia li ha attaccati facendo largo uso di lacrimogeni e idranti. Verso l’una di notte la manifestazione si è conclusa e, tra cori e soddisfazione, hanno fatto ritorno al presidio-campeggio di .

Ai microfoni di Radio Onda d’Urto  Nicoletta DosioASCOLTA O SCARICA

ordinanza Nicoletta

E questa è la pronta risposta di Nicoletta:

questa mattina sono arrivate le restrizioni contro di me. obbligo di dimora a Bussoleno, con prescrizione di non allontanarmi dall’abitazione di residenza dalle ore 18 alle ore 8.

Amo troppo la mia casa e il mio paese per doverci stare forzatamente.

libera sono, libera resto. per loro ho ” una personalità estremamente negativa, intollerante delle regole e totalmente priva del minimo spirito collaborativo”, sì, non tollero la loro arroganza, non accetto le regole del potere che vorrebbe l’uomo e la natura proni al suo dominio, non collaborerò mai con coloro che si credono padroni del mondo, della vita di ognuno di noi, del futuro di chi verrà dopo di noi.

Mi sento libera e felice. con affetto . Nicoletta

VIDEO. Passeggiata notturna, i notav entrano nel cantiere

Domenica 31 Luglio 2016 18:10

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Ancora una notte di lotta a conclusione del campeggio notav di quest’anno. Sabato, dopo una copiosa cena a ridosso del cantiere della vergogna, un gruppo è riuscito ad entrare nel fortino dell’area dei lavori facendosi beffa delle truppe di occupazione che, prese di sorpresa, sono state tenute a debita distanza da petardi e fuochi d’artifico.

Cesoie e determinazione sono bastate ai notav per violare un cantiere colabrodo nonostante i milioni di euro spesi per impedire che la giusta collera di una Valle potesse abbattersi contro un mostro che, come ormai sanno anche i sassi, porta solo morte e mafia.

Il gigante ha i piedi di argilla, i nostri si muovo veloci tra i boschi. In val Clarea non passerà alcun treno. Avanti notav!

NO TAV attacco

Terzo valico, 42 arresti per operazione Alchemia: “La ‘ndrangheta dietro i movimenti Si Tav”

http://notavterzovalico.info/2016/07/19/terzo-valico-42-arresti-per-operazione-alchemia-la-ndrangheta-dietro-i-movimenti-si-tav/

NoTavTerzoValicoSchermata del 2016-07-19 15:53:49

19 luglio 2016 

da ilfattoquotidiano.it

La ‘ndrangheta dietro i movimenti “Si Tav” con l’obiettivo di infiltrarsi nei lavori per il “terzo valico”. È quanto emerge nell’inchiesta “Alchemia” che ha portato all’arresto di 42 persone da parte della polizia di stato e della Dia di Reggio Calabria e Genova.
La Direzione distrettuale antimafia aveva chiesto l’arresto anche per il deputato verdinianoGiuseppe Galati e per il senatore di Gal Antonio Stefano Caridi che comunque restano indagati.
“Il senatore Caridi è il riferimento della ‘ndrangheta non solo della cosca Gullace-Albanese” è il commento del procuratore di Reggio Federico Cafiero De Raho. Per quanto riguarda il “terzo valico”, secondo il magistrato le cosche hanno utilizzato “mediaticamente i gruppi Si Tav infiltrandoli con i propri affiliati per dare rilievo alla causa. Questo per inquinare gli appalti pubblici con proprie imprese”.
“Dalle intercettazioni – gli fa eco il procuratore aggiunto Gaetano Paci – rileviamo l’interesse degli imprenditori prestanome della cosca a sostenere finanziariamente il movimento ‘Si Tav‘ per creare nell’opinione pubblica un orientamento favorevole per quell’opera. Una strategia mediatica raffinata”  di Lucio Musolino

arresti 3 valico

Per approfondire sulle ditte coinvolte nei lavori del Terzo Valico e sulle infiltrazioni della criminalità organizzata:

‘Ndrangheta, il “ruolo rilevante” della Liguria. Terzo Valico, gli affiliati sostenevano il “Si Tav”19/07/2016

Interdittiva antimafia alla Lande dal Prefetto di Napoli. Cosa aspetta la Tafuri? 08/06/2016

Dopo la Lande, al Terzo Valico arriva la Fincosit, fresca di tangenti del MOSE 03/05/2016

No Terzo Valico: arrestato Cascella, imprenditore coinvolto nei lavori della linea alta velocità 29/04/2016

Arrestato per camorra il capo della Lande, al lavoro nei cantieri del Terzo Valico 28/04/2016

Le mani (sporche) dei soliti noti sul lago di Alessandria. Cosa dice Rita Rossa? 25/11/2015

Una prefettura sbadata fa dissequestrare l’impianto delle inchieste 05/11/2015

Ecco le prove della Allara al “lavoro” nei cantieri del Terzo Valico 28/10/2015

Quali veleni ha scaricato la Allara a Serravalle e ad Arquata? 22/10/2015

Unicredit, il vicepresidente Fabrizio Palenzona indagato per reati finanziari in inchiesta su Matteo Messina Denaro 09/10/2015

Htr, Pd, discarica di Torrazza: il business dell’amianto sulla pelle della gente 17/09/2015

La Lande nei guai per camorra. Quando l’interdittiva del Prefetto Tafuri? 28/07/2015

La Sicilsaldo a Novi. “Completamente soggiogata da Cosa Nostra” per i Ros 01/07/2015

Arresti per traffico di rifiuti: dietro il dito c’è il Terzo Valico 09/06/2015

Cociv preso con le mani in pasta nel passante di Ancona 19/05/2015

Da Bolzano con furore: Oberosler, condannati per corruzione 30/04/2015

Il Terzo Valico spuzza 22/04/2015

Incalza e il Presidio NoTav di Radimero 14/04/2015

Arrivati a Novi quelli che interravano rifiuti tossici nei cortili delle scuole 08/04/2015

La solita puzza di marcio nella vicenda dei rifiuti a Novi 24/03/2015

Quello strano giro di rifiuti dalla Valverde a Novi passando per Libarna 23/03/2015

I soldi del Terzo Valico agli alluvionati di Genova? E Lupi rassicurò Incalza 20/03/2015

Lupi, Incalza e il Terzo Valico: oltre le apparenze 19/03/2015

Arrestato Incalza: gestione illecita grandi opere fra cui il Terzo Valico 16/03/2015

Al peggio non vi è fine: arriva a Novi anche il gruppo Marazzato 10/03/2015

Le cave del Cociv, tra mafie e silenzio delle istituzioni 04/03/2015

Cade la testa di Marcheselli, direttore del Terzo Valico: mancano requisiti antimafia02/03/2015

Cociv rescinde il contratto con le ditte impegnate a Radimero 26/02/2015

La magistratura sequestra cava del Terzo Valico a Tortona 24/02/2015

Il cantiere del Terzo Valico di Arquata da ieri è ufficialmente chiuso 20/02/2015

Arquata, dove sono finite le belle parole sui controlli? 09/02/2015

I sindaci tutti d’accordo: SLALA in mano ai tangentisti 03/02/2015

‘Ndrangheta, perquisita la casa del senatore Luigi Grillo 30/01/2015

Cenare con Renzi porta bene: il Tar dà ragione alla Lauro s.p.a. 30/12/2014

Lauro s.p.a., gli amici degli amici vanno a cena con Renzi 10/11/2014

La ‘Ndrangheta nella 35-Ter, chi l’avrebbe mai detto 06/11/2014

La cava Montemerla del Terzo Valico invasa da tre metri d’acqua 16/10/2014

Arquata fra ditte impresentabili, ponte di Vocemola e Terzo Valico 27/08/2014

Franzosi, il condannato che vende ghiaia al Cociv 06/08/2014

Loro col camion al sabato circolano e gli altri no 03/08/2014

Alta velocità:politica e interessi nell’affare Terzo Valico, come al solito 26/07/2014

Abbiamo scherzato, la Lauro rientra a Voltaggio 17/07/2014

Gavi, al lavoro due ditte sotto inchiesta. Una finanzia il PD 14/07/2014

Sono arrivati a lavorare altri amici della ‘ndrangheta 02/07/2014

Sul cantiere di Voltaggio e sui nostri politici 30/06/2014

Tav, fermo cantiere Genova-Milano: mancano requisiti antimafia a ditta 29/06/2014

Stop al cantiere del Terzo Valico “Non è in regola con l’antimafia” 29/06/2014

Bloccato il cantiere di Voltaggio. Per infiltrazioni mafiose? 27/06/2014

Bloccati cantieri Lauro. Fuori dalla nostra terra 24/06/2014

A Novi appalti del Terzo Valico agli amici del PD di Muliere 15/05/2014

Ecco il lavoro che porta il Terzo Valico (Speciale della redazione di notavterzovalico.info) 07/05/2014

Appalti Terzo Valico, ancora ditte da brividi 02/04/2014

Condannati gli uomini del Cociv per i reati ambientali nel Mugello 24/03/2014

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Passeggiata No Tav. Sventola la bandiera nel fortino.

post — 31 luglio 2016 at 15:18

fuochi

Ieri sera è tornata a sventolare la bandiera No Tav all’interno del fortino a difesa di quel cantiere che ormai da anni continua a devastare la nostra terra.

Gli attivisti si sono dati appuntamento intorno alle 17.00 a Giaglione, da li circa 200 persone si sono mosse in corteo verso la Val Clarea.

Nessun jeresey ad attenderli questa volta. Nell’attesa che tutti gli attivisti raggiungessero il posto per la cena in programma, un gruppo ha dunque proseguito la passeggiata e raggiunto il ponte del Clarea ritrovandosi di fronte reparti di polizia e carabinieri in assetto antisommossa posizionati  li per impedire il passaggio ai No Tav.

Ma questo non ha assolutamente spaventato il popolo No Tav, che ha continuato a presidiare il ponte e ha proseguito successivamente con un momento di convivialità poco distante da li, dove nel frattempo era stato allestito il posto con tavoli, panche e cibo a volontà.

Finita la cena, complice la notte senza luna e l’estate con i suoi fitti boschi, un gruppo di attivisti è riuscito a raggiungere il cantiere ed attaccarlo con i fuochi d’artificio illuminando il cielo della Clarea e sventolando la nostra bandiera nel fortino violato, mostrando a tutti quanto nella realtà anche la sicurezza di quel posto, per cui vengono spesi ogni giorno migliaia di euro, sia una grande truffa.

Verso l’una di notte la manifestazione si è conclusa e, tra cori e soddisfazione, si è fatto ritorno al presidio di Venaus.

Non poteva avere chiusura migliore il campeggio lanciato dal movimento che ha tenuto sulle spine per due settimane i signori del Tav  e le forze dell’ordine a guardia del “mostro”.

Ma l’estate non è ancora finita, ci saranno ancora molte altre iniziative come quella di questa sera alle 19.30 al presidio di Venaus dove ci sarà un apericena e a seguire la proiezione del film ” Il cartun d’le ribeliun”.

Avanti No Tav!

Trasparenza secondo il Governo

http://www.marcoscibona.it/home/?p=1081

Questo il testo della mail che ho inviato poco fa.

Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
Al Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti
Al Presidente del Senato
Ai Componenti dell’8a Commissione permanente del Senato della Repubblica
Ai Componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Al Presidente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione

Nell’ambito delle procedure autorizzative e di programmazione dell’opera della Nuova Linea Torino–Lyon, linea osteggiata non solo dalle popolazioni locali, che mi onoro di rappresentare in Senato, ma ormai anche dalla stragrande maggioranza degli italiani, è stato firmato a Venezia l’8 marzo 2016, dai governi di Italia e Francia, il trattato contenente i protocolli aggiuntivi.
Come è mia abitudine, al fine di poter opporre con i dati e con i fatti la mia contrarietà a quello sperpero di fondi pubblici, ho subito iniziato a fare richiesta di accesso agli atti per poter venire a conoscenza del contenuto di tale trattato.
Dapprima tramite il Ministero degli Esteri ed in seconda battuta con quello delle Infrastrutture e Trasporti.
Dopo mesi di rimpalli e negazione dell’accesso ho interessato della richiesta anche la Commissione 8a del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni) di cui sono componente nonché segretario.
Tra le varie risposte negative, degna di nota quella pervenuta tramite un solerte funzionario ministeriale che, quasi a voler zittire le innumerevoli richieste, rispondeva che “;…tanto quel testo va ratificato dalle Aule parlamentari, per quel momento sicuramente vi verrà fornito il testo da ratificare…”.
Ora, considerando che già per gli assurdi accordi TTIP non è stato dato modo ai parlamentari di poter leggere i testi, se non per 90 minuti per un massimo di 2 volte sorvegliati a vista e col divieto di fare fotocopie o riproduzioni anche parziali, senza un indice che potesse aiutare nella ricerca di specifiche tematiche di interesse, ci chiediamo cosa ci sia da nascondere in accordi che i nostri rappresentanti istituzionali hanno firmato in nome del popolo italiano.
Se per certi versi posso comprendere, essendo di fatto accordi commerciali quelli siglati con il TTIP, la possibile natura di tale riservatezza (comprendere non significa ne approvare ne tanto meno diminuire la preoccupazione) proprio non riesco a capire quale sia il motivo per cui si debbano tenere segreti il testo di un trattato contenente protocolli aggiuntivi per la realizzazione di una, come qualcuno ha detto, semplice ferrovia.
Unico motivo plausibile per tale segretezza può essere la bruciante verità, quella che personalmente ho sempre dichiarato al Ministro, in Aula ed in Commissione, cioè l’inapplicabilità delle normative antimafia italiane negli appalti della Torino–Lyon.
Di seguito alcune note esplicative di questa mia convinzione:
Il codice antimafia non si applicherà ai lavori Tav della Torino Lyon in territorio italiano perché escluso dalla Legge di ratifica (Legge 23.04.2014 n° 71 , G.U. 07.05.2014 ) dell’accordo 2012 tra Italia e Francia.
La premessa base sulla quale riflettere è la legge di ratifica dell’accordo del 2012 tra Italia e Francia e non la nazionalità del promotore o delle imprese che opereranno in Valle di Susa.
Ecco l’effetto – sul territorio italiano della Valle di Susa ove opereranno le imprese per la costruzione della NLTL – creato dai seguenti articoli dell’accordo Italo-francese del 2012 – confluito nell’ordinamento italiano con la Legge di ratifica – indipendentemente dalla nazionalità estera o italiana di chi opererà in Valle di Susa:
-inapplicabilità normativa italiana (anche in tema antimafia): art. 6.5 2° paragrafo
-inapplicabilità normativa italiana in tema di risarcimento danni: art. 10.1
-inapplicabilità normativa italiana in tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale: art- 10.2
-inapplicabilità della normativa fiscale italiana: art. 10.3.
Pertanto, al fine di poter applicare nuovamente il codice antimafia nella porzione di territorio italiano oggetto degli appalti Tav Torino Lyon non basta un impegno generico di lotta alla criminalità organizzata che sembra essere presente nel nuovo accordo firmato a Venezia del 2016.
Non basta neppure il protocollo regolamentare della C.I.G. (anch’esso segretato ai componenti della Commissione) sull’applicazione del codice antimafia, non avendo alcuna “competenza legislativa” e non essendo plenipotenziario per la sottoscrizione di trattati.
Necessariamente occorrerà usare lo strumento legislativo, occorrerà un nuovo accordo tra Italia e Francia di abrogazione dei predetti articoli dell’accordo del 2012 e farlo confluire nel nostro ordinamento attraverso una nuova Legge di ratifica.
Per chiarezza: se nel nostro ordinamento è stato introdotta (con Legge di ratifica 2014 n. 71 dell’accordo 2012) una (folle) deroga all’applicazione del codice antimafia sugli appalti da eseguire in Val di Susa, occorre rimediare con identico strumento.
Lo stesso Virano ebbe a dirlo sul sole24ore del 10.4.2014. “;….sottoscritto dai due governi e ratificato dai due parlamenti e che dovrà recepire anche i contenuti del regolamento «e dargli valore di legge» spiega Virano.”
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-10/virano-molti-passi-ancora-fare-092653.shtml?uuid=ABUYVr9

Richiamandomi al fantomatico e segreto regolamento antimafia della CIG, questo, secondo la convenzione di Vienna in tema di trattati internazionali, non farà parte del trattato in quanto quest’ultimo è già stato precedentemente sottoscritto a Venezia quest’anno, sottoscrizione che ha concluso la fase del negoziato tra i due Paesi (a norma sempre della Convenzione di Vienna)
Pertanto ciò che potrà essere ratificato, con efficacia ex lege, sarà solo ed esclusivamente il trattato firmato ma non il regolamento.
Oltretutto nel diritto internazionale pubblico non esiste il fenomeno giuridico della delega delle funzioni regolamentari come i c.d. decreti legislativi.
In conclusione, ho provveduto ad allegare a questa mia il testo di quei protocolli aggiuntivi che sono da mesi negati ad un componente del Parlamento italiano, mi scuso per il fatto che sia in francese, ma in questa lingua li ho ricevuti informalmente e sicuramente non in forma ufficiale come invece avrei voluto fosse, ovvero per mano dello Stato di cui faccio parte e che mi pregio di rappresentare, spero così di stimolare se non l’attenzione dei governanti e dei legislatori almeno quella dei traduttori.
Senatore Marco Scibona
Segretario 8a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni.
Accordi 8-3-2016 http://www.marcoscibona.it/home/wp-content/uploads/2016/07/accordi-8-3-2016.pdf