Il 9 Giugno si riunisce il gruppo Bilderberg, il club dei potenti della terra

Dal 9 al 12 Giugno si riunisce a Dresda, in Germania, il controverso “Gruppo Bilderberg”.
 
dal-9-al-12-giugno-si-riunisce-a-dresda-in-germania-il-gruppo-bilderberg_739367
Dal 9 al 12 Giugno si riunisce a Dresda, in Germania, il ‘Gruppo Bilderberg’.
 
Il meeting del Gruppo Bilderberg, che si riunisce annualmente a porte chiuse dal 1954, quest’anno avrà luogo in Germania, a Desda, dal 9 al 12 di Giugno. Tra i temi che saranno affrontati dai potenti della terra, ci saranno l’accordo di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa – il contestato TTIP – e la possibilità che la Gran Bretagna esca dall’Unione Europea, scenario che il gruppo intende evitare.
 
Il meeting dei potenti del pianeta
 
Al meeting più esclusivo e segreto del mondo, partecipano influenti personalità del mondo economico, politico e bancario, ma anche i giornalisti delle più importanti testate mondiali, invitati però come “privati cittadini”, e non per documentare l’incontro, sul quale viene mantenuta la massima riservatezza.
 
Chi sono gli italiani invitati al meeting
 
La squadra italiana è composta da 5 membri. Franco Bernabè, attuale Presidente di CartaSi, nella sua carriera ha ricoperto importanti incarichi pubblici, oltre che in aziende come Eni e Telecom Italia. E’ uno dei partecipanti “storici”, avendo preso parte a numerose edizioni del meeting. Marta Dessu, direttrice degli Affari Europei dell’Aspen Institute, alla sua prima presenza al meeting. John Elkann, considerato il “rampollo d’oro” della famiglia Agnelli, ha già preso parte a diversi incontri del gruppo. Lilli Gruber, giornalista e conduttrice di “Otto e mezzo” su La7, anche lei vecchia conoscenza del meeting. Infine Carlo Ratti, architetto, insegnante presso il Massachusetts Institute Of Technology di Boston, dove dirige il MIT Senseable City Lab. Per Ratti è la prima volta che prende parte al meeting.
 
La segretezza degli incontri
 
Nonostante il Gruppo Bilderberg renda noto il luogo in cui si tengono gli annuali meeting, divulgando sul suo sito anche la lista dei partecipanti, agli incontri non sono ammessi giornalisti o altri partecipanti non inseriti nell’elenco degli invitati. Tuttavia, è difficile stabilire se al meeting partecipano anche altre personalità, non annunciate, poiché intorno agli hotel che ospitano il gruppo, viene predisposto un rigoroso dispositivo di sicurezza, e gli agenti tengono lontani giornalisti, curiosi ed i pochi contestatori, che da tutta Europa convergono sul luogo per manifestare contro il meeting.
 
La denuncia dell’avv. Marra e di Borghezio
 
Nel 2013 l’avvocato Alfonso Luigi Marra presentò una denuncia contro il gruppo Bilderberg, sostenendo che la natura segreta del gruppo rappresentasse una violazione della “Legge Anselmi“, che vieta le società segrete. Marra in merito alla sua iniziativa chiese e ottenne un incontro, accompagnato dall’istrionico eurodeputato leghista Borghezio, al Procuratore Capo di Roma, Giuseppe Pignatone. La denuncia fu in seguito archiviata.

Sulla condanna ad Alberto Perino, di 9 mesi in primo grado…

Sulla condanna ad Alberto Perino, di 9 mesi in primo grado…

Per i fatti accaduti il 20/1/2010 a Chiusa di San Michele in occasione dell’arrivo della trivella della Geomont per il sondaggio S87 Alberto Perino è stato rinviato a giudizio dal giudice Rosanna La Rosa per i seguenti reati:

Evidentemente la procura e i giudici hanno visto un film diverso

Art. 81 cpv = continuità del reato; art. 110 cp = concorso di persone; art. 582 cp = lesioni personali; art. 336 cp = violenza o minaccia a pubblico ufficiale; art. 339, 582, 585, = aggravanti.

La Procura presentava alcuni filmati e alcune fotografie.

I difensori Danilo Ghia e Cristina Patrito oltre ai testi a difesa, presentavano il lavoro del consulente dr. arch. Carlo A. Bachschmidt (già consulente al processo del G8 di Genova) che ha sincronizzato i filmati presentati dalla pubblica accusa, li ha rallentati inserendo l’orario dei fatti relativi.

Di seguito il video presentato in aula dal consulente della difesa dr. arch. Carlo A. Bachschmidt e sotto la relazione con l’estrapolazione dei frames significativi e l’illustrazione delle relative scene come sono realmente accadute.

condanna perino

Qui è possibile scaricare la relazione del consulente con le immagini significative in pdf e al fondo dell’articolo ci sono le immagini del documento

Perino è stato condannato (in primo grado) a 9 mesi di carcere, al pagamento delle spese processuali, al pagamento di una provvisionale di 1.000 euro al maresciallo Doria, oltre al pagamento dell’avvocato di parte civile liquidato in 2.100 euro + le tasse.

Adesso valutate voi.

TAV – SCIBONA (M5S): “Ai cantieri TAV non sarà applicata normativa antimafia, la CIG non è organo legislativo”.

http://www.marcoscibona.it/home/?p=1059

Alcune agenzie hanno dato la notizia che agli appalti dei lavori per la realizzazione della parte transfrontaliera della nuova linea Torino Lione verrà applicata la normativa antimafia italiana. Secondo le agenzie la normativa antimafia verrebbe applicata in forza di un regolamento emesso dalla Commissione intergovernativa italo francese (CIG).

Anche uno studente al primo anno di giurisprudenza capirebbe come tale informazione è errata.Infatti a seguito dell’accordo Italia Francia del 2012, divenuto legge in Francia e Italia con le rispettive ratifiche, il diritto applicabile agli appalti (vedi art. 6.5 comma 2°) è solo quello francese.

L’accordo infatti è una “Legge dello Stato” e quindi per introdurre la normativa antimafia italiana bisognava abrogare il predetto articolo 3 attraverso il nuovo accordo di Venezia di quest’anno.

Nulla di tutto ciò è avvenuto. Nell’accordo del 2016 è solo prevista una generica lotta alla criminalità, nonché la previsione di un regolamento della Commissione intergovernativa italo francese (CIG). Questo regolamento, emesso recentemente da una commissione non avente competenza legislativa, proprio in quanto tale non è un atto avente forza di legge.

Tale regolamento, non essendo stato trasfuso nell’accordo del 2016 – essendo successivo – non potrà modificare i rispettivi ordinamenti giuridici. La situazione attuale è immutata: il codice antimafia e le interdittive continueranno ad essere inapplicabili ai lavori transfrontalieri della Torino Lione

Tra l’altro, come affermato dall’Avvocato Massimo Bongiovanni del Foro di Torino per poter applicare anche in Francia la predetta normativa dovrebbe essere approvata un apposita legge dal parlamento francese e non certo un mero regolamento da parte della CIG.

Già abbiamo visto quanto è stato inefficace il protocollo di intesa tra gli operatori della Torino Lione e la Prefettura di Torino che non ha impedito la supposta penetrazione del’ ndrangheta nel cantiere di Chiomonte attraverso una ditta che ricevette il sub appalto per asfaltare le strade del cantiere ad uso della Questura – circostanza attualmente in corso di accertamento al processo San Michele – … per quanto ancora Governo e maggioranza neutralizzeranno gli strumenti delle autorità competenti per contrastare l’infiltrazione mafiosa nelle Grandi Opere?

Marco Scibona, Senatore M5S – Segretario 8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni.

Regolamento Cig antimafia Tav Torino Lione – comunicato e osservazioni

Ieri alcune agenzie hanno dato la notizia che agli appalti dei lavori per la realizzazione della parte transfrontaliera della nuova linea Torino Lione verrà applicata la normativa antimafia italiana.
Secondo le agenzie la normativa antimafia verrebbe applicata in forza di un regolamento
emesso dalla Commissione intergovernativa italo francese (CIG).
Quale componente della commissione giuridica della estinta Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone avevo evidenziato, in particolare, che agli appalti delle predette opere anche in territorio italiano non si sarebbe potuto applicare la normativa italiana e, conseguentemente, il codice antimafia1.
Ciò perché a seguito dell’accordo Italia Francia del 2012, divenuto legge in Francia e Italia
con le rispettive ratifiche, il diritto applicabile agli appalti (vedi art. 6.5 comma 2°) è solo quello francese2.
Di tale grave circostanza dovettero prendere atto lo stesso Virano e il dottor Cantone dell’
anticorruzione che evidenziò l’inapplicabilità delle cd interdittive agli appalti della Torino Lione.
La soluzione corretta sarebbe stata l’abrogazione del predetto articolo3 attraverso il nuovo
accordo di Venezia di quest’anno.
Nulla di tutto ciò è avvenuto.
Nell’accordo del 2016 è solo prevista una generica lotta alla criminalità, nonché la previsione di un regolamento della Commissione intergovernativa italo francese (CIG).
Questo regolamento, emesso recentemente da una commissione non avente competenza
legislativa, proprio in quanto tale non è un atto avente forza di legge.
Il predetto regolamento, non essendo stato trasfuso nell’accordo del 2016 – essendo
successivo – non potrà modificare i rispettivi ordinamenti giuridici. La situazione attuale è
immutata: il codice antimafia e le interdittive continueranno ad essere inapplicabili ai lavori
transfrontalieri della Torino Lione salvo che venga modificato l’accordo del 2012 con esplicita abrogazione dell’ art. 6.5. 2 comma.
E ciò solo per poter nuovamente applicare la normativa antimafia nel solo territorio italiano.
Per poterla applicare anche in Francia la predetta normativa dovrebbe essere approvata dal parlamento francese e non certo attraverso un mero regolamento da parte della CIG.
1 Non solo agli appalti “ legati alla progettazione, alla realizzazione” ma anche “all’esercizio della sezione transfrontaliera dell’opera”
2 tralasciando in questa sede che lo stesso accordo prevede (art. 10.1 lettera d) che “… il diritto applicabile per i danni causati a chiunque, a motivo della costruzione, l’esistenza, la manutenzione, l’esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera è quello dello Stato francese” unico diritto applicabile anche tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale (sempre nella sezione transfrontaliera fino a Bussoleno – art. 10.2 lettera b punto ii) nonché in tema di legislazione tributaria ed imposizione fiscale – art. 10.3.
3 e di altri articoli contenenti una parziale cessione di sovranità, da parte dell’Italia allo Stato francese L’istituzione di un organo transnazionale composto dai due prefetti, italiano e francese, è meritoria, ma completamente inefficace senza strumenti legislativi, come è stato inefficace il c.d. protocollo di intesa tra gli operatori della Torino Lione e la Prefettura di Torino che non ha impedito la supposta penetrazione del’ ndrangheta nel cantiere di Chiomonte attraverso una ditta che ricevette il sub appalto per asfaltare le strade del cantiere ad uso della Questura, circostanza attualmente in corso di accertamento al processo San Michele.
Torino, lì 8 giugno 2016
Avvocato Massimo Bongiovanni

Ratifica dell’Accordo 30.1.2012 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione
Osservazioni in ordine alla immissione, nell’ordinamento giuridico italiano, di norme incompatibili con la Costituzione.
Giova, in premessa, ricordare che all’accordo bilaterale de quo ed alle contenute disposizioni di limitazioni di sovranità, non trovano applicazione gli artt. 10 e 11 della  Costituzione, non essendo il predetto accordo diretta espressione di alcuna delle Convenzioni Europee o internazionali.
Conseguentemente le disposizioni contenute nel predetto Accordo bilaterale, come ben descritto dalla Corte Costituzionale con sentenza 22.3.2001 n. 73 (paragrafo 3.1 del “Considerato in diritto”), incontrano, quale inevitabile ostacolo “al loro ingresso nell’ordinamento italiano, i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato» (sent. n. 30 del 1971 e sent. n. 31 del 1971; sent. n. 12 del 1972 e sent. n. 195 del 1972; sent. n. 175 del 1973; sent. n. 16 del 1978; sent. n. 16 del 1982 e sent. n. 18 del 1982)”
Veniamo alle disposizioni contenute nell’Accordo de quo che sollevano perplessità, nonché gravi motivi di contrasto con i pilastri della nostra Costituzione.
Titolo II Governance del progetto – Diritto applicabile
Articolo 6 – Ruolo del Promotore pubblico 6.5 A prescindere da qualsiasi disposizione contraria, incompatibile o più restrittiva rispetto alla legislazione nazionale applicabile al Promotore pubblico:
-il Promotore pubblico può concludere tutti i tipi di contratto per la realizzazione della
sua missione, se sono consentiti dalla direttiva 2004/17/CE e rispettano i principi, gli
obiettivi e le disposizioni da essa contemplati;
– per l’aggiudicazione di tali contratti il Promotore pubblico rispetta i principi dì libertà di
accesso alla commessa pubblica, di parità di trattamento dei candidati e di trasparenza
delle procedure e applica tutti i principi menzionati nell’articolo 7.1 del presente Accordo,
nonché gli obiettivi e le norme imposti dalla direttiva 891665/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione di appalti dì forniture e di lavori, modificata segnatamente dalla direttiva
2007/66/CE.
-Per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti
relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi necessari alla realizzazione delle proprie
missioni legate alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio della sezione
transfrontaliera dell’opera, il Promotore pubblico è tenuto all’osservanza della
Costituzione francese oltre che dei regolamenti e delle direttive comunitarie, con specifico
riferimento alla direttiva 2004/17/CE. Sulla base della supremazia della normativa
comunitaria si disapplicano le norme di diritto nazionale nei casi in cui quest’ultimo si
rilevasse contrario, incompatibile o più restrittivo rispetto alla direttiva indicata. Il Promotore pubblico può mettere in atto le procedure di diritto nazionale che ritiene adeguate, a condizione che siano strettamente compatibili con il diritto comunitario.
Al comma 2 risulta essere ben chiaro che al promotore pubblico (esecutore e gestore finale della sezione transfrontaliera1 dell’opera) sarà applicabile solo la “Costituzione francese”, da intendersi quale ordinamento giuridico francese, con esclusione della normativa contenuta nell’ordinamento giuridico italiano.
L’eventuale ratifica del citato comma 2 art. 6.5 avrà, quale conseguenza, la mancata
applicazione di tutta la normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della
penetrazione, nelle opere pubbliche, della mafia, ‘ndrangheta e camorra: l’intera  legislazione anti-mafia non sarà applicabile.
__________________________
Articolo 10 – Diritto applicabile
10.1 Tenuto conto dell’unità fisica e funzionale della sezione transfrontaliera:
a) l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti relativi a lavori, servìzi e forniture conclusi dai Promotore pubblico per l’esecuzione della propria missione, fatte salve le disposizioni dell’articolo 6.5 del presente Accordo, sono disciplinate dal diritto pubblico francese e, fatte salve le disposizioni di cui al punto b) sotto indicato, i contenziosi relativi sono di competenza della giurisdizione amministrativa francese. Tuttavia l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti, senza legame diretto con la progettazione, realizzazione ed esercizio delle opere della sezione transfrontaliera e che debbono essere eseguiti unicamente sul territorio italiano, sono sottoposte al diritto italiano e le sentenze
afferenti sono di competenza delle giurisdizioni italiane,
b) i contratti stipulati dal Promotore pubblico riguardanti direttamente la costruzione, l’installazione degli impianti e l’esercizio delle opere della sezione transfrontalìera dovranno stabilire che, salvo decisione contraria del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico presa a maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l’accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte, le controversie relative alla loro esecuzione e interpretazione sono di
competenza del Tribunale arbitrale di cui all’articolo 27 del presente Accordo, il quale applica il diritto pubblico francese, fatte salve le stipulazioni dell’articolo 6.5 del presente Accordo;
c) l’adempimento delle procedure di autorizzazione, segnatamente in materia di ambiente, urbanistica e assetto fondiario necessarie per la realizzazione della sezione transfrontaliera è disciplinato dal diritto francese per la parte dell’opera situata sul territorio francese e dal diritto italiano per la parte dell’opera situata sul territorio italiano;
d) fatte salve le stipulazioni dell’articolo 10.2, il diritto applicabile per i danni causati a chiunque, a motivo della costruzione, l’esistenza, la manutenzione, l’esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera è quello dello Stato francese. 
Nonostante alla lettera a) sia prevista una residualissima e pressochè inesistente
giurisdizione amministrativa italiana (quanti potranno essere gli appalti senza legame diretto con la progettazione, realizzazione ed esercizio delle opere della sezione transfrontaliera ?) ciò che balza all’occhio di chiunque legga la lettera d) è la prevista cessione di sovranità da parte del Governo italiano al Governo francese sulle aree interessate alla “costruzione, l’esistenza, la manutenzione, l’esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera”: “il diritto applicabile per i danni causati a chiunque” sarà quello francese.
Giova ricordare (vedi art. 2 lettera b) che le aree interessate alla sezione transfrontaliera si
1 Art. 2 lettera b) definizione di sezione transfrontaliera»: la sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de Maurienne in Francia e Susa – Bussoleno in Italia; estendono in territorio italiano dal confine sino a Bussoleno.
L’immissione eventuale nel nostro ordinamento giuridico della predetta disposizione
pattizia bilaterale comporterà la violazione del combinato disposto dagli art. 3 (principio
eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) in quanto al soggetto leso in territorio italiano verrà
applicata la normativa francese; potrebbe anche essere messa in dubbio la giurisdizione
italiana in favore di quella francese, con possibile violazione della disposizione costituzionale di cui all’art. 25: l’eventuale attribuzione della giurisdizione francese ai processi per danni da chiunque subiti in territorio italiano comporterà anche la violazione del principio del giudice naturale (italiano) precostituito per legge.
Art. 10.2
10.2 Tenuto conto delle caratteristiche citate della sezione transfrontaliera, senza pregiudizio delle disposizioni della Direttiva 96171/CE, sono applicate le norme seguenti in materia di condizioni di lavoro e di occupazione:
a) Conformemente al diritto comune, il diritto applicabile alle condizioni di lavoro e di occupazione del personale sulla sezione transfrontaliera è il diritto territorialmente applicabile.
b) Fanno eccezione alle disposizioni del precedente comma:
i) I lavori di opere civili realizzati nel corso dello scavo del tunnel a partire dai punti di attacco situati su ambo i lati della frontiera sono ritenuti eseguiti interamente sul territorio dello Stato a partire dal quale sono stati avviati fino al punto di giunzione con i lavori realizzati a partire dall’altro Stato,
ii) L’esecuzione degli appalti aventi per oggetto l’installazione delle attrezzature dell’opera prima della sua messa in servizio è disciplinata dal diritto francese.
c) Per l’applicazione delle eccezioni previste ai punti i) e ii) del comma precedente, i funzionari del corpo degli ispettori del lavoro territorialmente competenti dei due Stati possono effettuare, ove necessario, delle missioni ispettive e investigative sull’insieme della sezione transfrontaliera per constatare il rispetto del diritto applicabile. Le missioni sono congiunte quando i servizi di uno Stato intervengono sul territorio dell’altro Stato. Ciascun ispettorato applica le proprie norme di procedura.

Le infrazioni constatate conformemente alle disposizioni del precedente comma sono perseguite e giudicate dalle autorità competenti dello Stato il cui diritto del lavoro è applicabile, conformemente alla legislazione di quest’ultimo.
d) Il Promotore pubblico è tenuto a prevedere tra gli elementi costitutivi dell’appalto come minimo le norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali risultano dagli studi effettuati m previsione del cantiere di costruzione della sezione .transfrontalierada parte dei servizi di ispezione del lavoro italiani e francesi,accompagnate da penalità finanziarie in caso di mancato rispetto da parte delle imprese fornitrici.
I servizi italiani e francesi dell’ispettorato del lavoro informano il Promotore pubblico di qualsiasi constatazione di inadempimento di tali norme comuni, affinché possa adottare ogni misura necessaria per fare cessare tali inadempimenti e, se del caso, sanzionare le imprese responsabili.
Le autorità italiane e francesi competenti conducono azioni di cooperazione per vigilare sul rispetto dei principi sanciti nei precedenti commi.
In questo articolo viene disciplinata la normativa applicabile in tema di condizioni di lavoro
e di occupazione del personale, sempre nella sezione transfrontaliera (fino a Bussoleno).
In prima battuta viene indicato (punto a) la regola generale del diritto applicabile: il principio
territoriale.
Ma vi sono notevoli eccezioni alla regola generale con una pacifica tendenza  all’applicazione del diritto francese:
i)per i lavori di opere civili il diritto applicabile è quello dello Stato dove parte l’esecuzione delle predette opere sino alla congiunzione, anche in territorio diverso, con l’opera realizzata dall’altro Stato
ii)l’esecuzione degli appalti per l’istallazione delle attrezzature dell’opera è disciplinato dal diritto francese (ciò è in piena contraddizione con il punto i precedente)
A parte la enorme discrezionalità attribuita dal punto i) al Promotore che potrà scegliere
dove far partire l’esecuzione dei lavori, l’eccezione di cui al punto ii) è talmente ampia da
trasformarsi in una sorta di regola generale di applicazione del diritto francese a tutte le “condizioni di lavoro e di occupazione del personale”.
E’ indubbio che “ l’esecuzione degli appalti per l’istallazione delle attrezzature dell’opera
prima della sua messa in servizio” costituirà la gran parte delle lavorazioni dell’opera stessa e, conseguentemente, la quasi totalità delle “condizioni di lavoro e di occupazione del personale”, alle quali verrà applicato il diritto francese, con ulteriore violazione del combinato disposto dagli artt. 3 e 24 oltre alla possibile violazione dell’art. 25 Cost. qualora la predetta disciplina comportasse l’attribuzione della giurisdizione francese
Per ultimo si ritiene utile far notare che il Governo italiano, in base all’art. 10.3
10.3 Il Promotore pubblico è soggetto alla legislazione e alle disposizioni fiscali applìcabili in Francia ha fornito alla Francia ulteriori concessioni finanziarie: il promotore pubblico sarà soggetto esclusivamente alle normative fiscali francesi.
Ed essendo lo stesso promotore pubblico anche il futuro gestore dell’esercizio della
infrastruttura, l’Italia non godrà di alcun provento tributario, e ciò per sempre.
Paradossalmente l’applicazione prevalente del diritto francese comporterà anche la
disapplicazione della legge costitutiva della area di interesse strategico nazionale e di cui al cantiere di Chiomonte.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-25/nella-sezione-transfrontaliera-tav-codice-antimafia-non-si-applica-182953.shtml?uuid=ABU2YCxB
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/tav-vale-legge-francese-no-controlli-antimafia-cantone-denuncia-virano-nega-2054307/

Tav: vale legge francese, no controlli antimafia. Cantone denuncia, Virano nega

Pubblicato il 19 dicembre 2014 19:50 |

di redazione Blitz

Affermazioni gravi, secondo Virano, che sottolinea come sia in corso un lavoro di commissione Italia-Francia promosso dai ministri Guidi ed Alfano, in vista della costituzione della società promotrice per i bandi di gara per la galleria tra Torino e Lione.

“Sui lavori del lato francese – ha specificato Virano – la commissione congiunta sta introducendo le norme che impediscono infiltrazioni mafiose”.

Il problema si era già posto nei mesi scorsi in merito al fatto che la società mista italo-francese che realizzerà la Tav ha sede legale in Francia, dove appunto non esiste una normativa antimafia. Cantone ha sfruttato l’esempio per difendersi dalle accuse di chi aveva ventilato rischi negli appalti dei singoli padiglioni di Expo 2015, per i quali non esiste controllo antimafia perché appunto legati alle legislazioni dei diversi paesi.

Parole destinate a far polemica, proprio nel giorno in cui la Commissione Trasporti della Lombardia ha dato il via libera alla prima parte delle opere compensative sul territorio interessato dal passaggio dell’alta velocità: in tutto 20 milioni.

– See more at: http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/tav-vale-legge-francese-no-controlli-antimafia-cantone-denuncia-virano-nega-2054307/#sthash.LHkoH3vl.dpuf

ONG: Organizzazione Non Grata

giugno 8, 2016
Ahmed Bensaada, Mondialisation, 8 giugno 2016
 
Dato il grande successo delle rivoluzioni colorate negli anni 2000 in diversi Paesi in Europa orientale o repubbliche ex-sovietiche, sono state identificate le missioni politiche di molte ONG (Organizzazioni Non Governative) [1]. Sotto il falso pretesto di esportare democrazia, diritti umani e libertà di espressione, tali organizzazioni, in sostanza delle GO (organizzazioni governative), seguono gli ordini degli strateghi della politica estera dei Paesi occidentali. In quest’ambito, il premio va sicuramente agli Stati Uniti per l’elevata potenza assoluta, difficile da eguagliare. In effetti, il Paese dello Zio Sam ha un’ampia gamma di organizzazioni politiche e di beneficenza specializzate nella destabilizzazione non violenta dei Paesi considerati “non-friendly” o “non-vassalli”. Tali organizzazioni hanno quadri politici prescelti, risorse materiali colossali e finanziamenti regolari. Agendo metodicamente, le tecniche utilizzate sono estremamente efficaci soprattutto contro Paesi autocratici o con gravi problemi socio-economici. [2] Le agenzie d’esportazione della democrazia più note sono USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale), NED (National Endowment for Democracy), IRI (International Republican Institute), NDI (National Democratic Institute), Freedom House e OSI (Open Society Institute). Tranne l’ultima, tali organizzazioni sono finanziate dal governo degli Stati Uniti. 
L’OSI, nel frattempo, fa parte della Fondazione Soros, dal nome del fondatore George Soros, miliardario e illustre speculatore finanziario statunitense. Inutile dire che Soros e la sua fondazione collaborano con il dipartimento di Stato degli Stati Uniti per la “promozione della democrazia”. E la lista delle conquiste è eloquente: Serbia (2000), Georgia (2003), Ucraina (2004), Kirghizistan (2005) [3] e Libano (2005) [4]. Nonostante certi gravi errori, Venezuela (2007) e Iran (2009), il successo è stato ancora una volta raggiunto con l’impropriamente denominata “primavera” araba (2011). Il coinvolgimento delle agenzie degli Stati Uniti nell’”esportare” la democrazia è stata chiaramente dimostrata nelle rivolte che hanno scosso i Paesi arabi “prioritari”, Tunisia ed Egitto, e quelli con una guerra civile ancora in corso, Libia, Siria e Yemen. [5] L’efficienza relativa con cui furono destabilizzati e l’apparente spontaneità riflettono il ruolo di cavallo di Troia di tali “ONG”, sostenute da una rete di attivisti indigeni adeguatamente addestrati da enti specializzati. [6] Per evitare l’effetto dannoso di tali cambiamenti, molti Paesi hanno vietato tali organizzazioni sul loro suolo, per profilassi o cura. Così, l’8 febbraio 2012, quasi un anno dopo la caduta del presidente Mubaraq, il giornali di tutto il mondo parlavano di nuovo di Cairo: “Egitto: la magistratura accusa le ONG di attività ‘politica’ illegale” [7] dicendo: “Queste tensioni sono il risultato delle indagini in 17 sedi di ONG egiziane e internazionali, il 29 dicembre. Tra cui le organizzazioni statunitensi National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI) e Freedom House“. 43 dipendenti egiziani e stranieri delle organizzazioni non governative in Egitto furono accusati di ricevere finanziamenti stranieri illegali e d’interferire negli affari politici del Paese. 
 
Tra di loro c’era Sam LaHood, capo della sezione egiziana dell’International Republican Institute (IRI) e figlio del ministro dei Trasporti degli Stati Uniti Ray LaHood. [8] Dal 2014, le ONG che lavorano in Egitto sono tenute a registrarsi presso le autorità, o rischiano il sequestro delle proprietà o un procedimento. D’altra parte, le autorità devono approvare qualsiasi finanziamento dall’estero. [9]
ong1
Oltre l’Egitto, alcuni Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) hanno leggi che vietano o rafforzano il controllo sulle ONG sul loro territorio. La Russia, che non fu risparmiata dai tentativi di rivoluzioni colorate, ha legiferato in questo senso. Nel 2012, il Presidente russo Vladimir Putin firmava una legge che definisce le ONG che ricevono finanziamenti esteri, “agenti stranieri”. [10] L’USAID ne fu particolarmente colpita: è bandita da Mosca dal 1° ottobre 2012 per “interferenze nella vita politica russa” [11]. L’elenco delle ONG “indesiderabili” in Russia è aumentato nel 2015. Tra queste vi sono NED, NDI, IRI, Freedom House e OSI di Soros [12]. La giornalista Julia Famularo si chiede se le autorità russe e cinesi collaborano nella lotta alle ONG “tossiche”. Ancora, la Commissione per la Sicurezza Nazionale cinese (NSC) ha iniziato ufficialmente ad indagare nel 2014 [13]. Infine, come la Russia, la Cina ha recentemente legiferato su questo tema. Dal 1° gennaio 2017, le ONG straniere saranno costrette a registrarsi presso il Ministero della Pubblica Sicurezza e a permettere alla polizia di controllare le loro attività e finanze. Il New York Times osserva che organizzazioni come NED e OSI sono particolarmente prese di mira dalla nuova normativa. [14] E’ chiaro che le manifestazioni che hanno scosso Hong Kong nel 2014, chiamate “rivoluzione degli ombrelli”, non sono estranee all’indurimento legale cinese sulle attività delle ONG. Infatti, è dimostrato che NED, Freedom House e NDI siano pesantemente coinvolte in quelle manifestazioni. [15] Da parte sua, l’India ha anche tirato fuori gli artigli contro le ONG straniere. Nel 2015, il governo del Primo ministro Narendra Modi annullava la licenza a non meno 9000 di esse e i fondi da donatori esteri sono stati significativamente limitati.[16] Il Brasile dovrebbe essere cauto: le proteste contro la presidentessa Dilma Rousseff e il suo licenziamento hanno l’aria di una “rivoluzione colorata”, come ha spiegato l’esperta in questioni di latinoamericane e brasiliane Micheline Ladouceur [17]. Non c’è solo la Russia ad aver avuto problemi con l’USAID. Si noti che una risoluzione dei Paesi dell’ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America), che richiede l’immediata espulsione dell’USAID dai Paesi membri dell’Alleanza, fu firmata nel giugno 2012. I firmatari erano Bolivia, Cuba, Ecuador, Dominica, Nicaragua e Venezuela. [18] Tra i Paesi arabi, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) nel 2012 chiusero le attività di diverse ONG straniere, tra cui il NDI [19]. Nel gennaio 2016 il Premier giordano Zaqaria al-Shayq chiese alla camera bassa del Parlamento della Giordania di porre fine alle attività di tale organizzazione, sostenendo che “è un pericolo per la sicurezza nazionale“. [20] Va da sé che il bilancio fatale della sanguinosa e disastrosa “primavera” araba certamente comporterà un giro di vite contro le ONG “tossiche”, che in realtà non sono né “non governative” né caritatevoli. Passando dallo stato specioso di “organizzazioni non governative” a quello più salutare di “organizzazioni non grate”.
 
 
Il premier Zaqaria al-Shayq: la NDI è un pericolo per la sicurezza pubblica araba (31 gennaio 2016) (Il mio libro “Arabesque Américaine” è citato al 10° minuto)
 
Riferimenti
1. G. Sussman et S. Krader, “Template Revolutions: Marketing U.S. Regime Change in Eastern Europe”, Westminster Papers in Communication and Culture, University of Westminster, London, vol. 5, n° 3, 2008, p. 91-112
2. Ahmed Bensaada, “Arabesque$: Enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes”, Éditions Investig’Action, Bruxelles, 2015, chap. 2
3. Ibid., chap. 1
4. Ahmed Bensaada, “Liban 2005-2015: d’une révolution colorée à l’autre”, Afrique Asie, Ottobre 2015, pp. 50-58
5. Ahmed Bensaada, “Arabesque$: Enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes”, Op. Cit., chap. 5 et 6
6. Ibid., chap. 1 et 3
9. France 24, “Le pouvoir égyptien renforce son contrôle sur les ONG”, 10 novembre 2014
11. AFP, “USAID interdite en Russie”, La Presse, 19 settembre 2012
12. RIA Novosti, “Soros and MacArthur Foundations among 12 NGOs in “patriotic stop list”, Meduza, 8 luglio 2015
13. Julia Famularo, “The China-Russia NGO Crackdown”, The Diplomat, 23 febbraio 2015
14. Edward Wong, “Clampdown in China Restricts 7,000 Foreign Organizations”, The New York Times, 28 aprile 2016
15. Ahmed Bensaada, “Hong Kong : un virus sous le parapluie”, Reporters, 14 ottobre 2014
16. Pierre Cochez, “Bras de fer entre le gouvernement indien et les ONG”, La Croix, 7 luglio 2015
17. Micheline Ladouceur, ““Révolution de couleur” à la brésilienne. Qui a peur de Dilma?”, Mondialisation.ca, 19 marzo 2016
18. ALBA-TCP, “ALBA Expels USAID from Member Countries”, Venezuela Analysis, 22 giugno 2012
19. Samir Salama, “German, US institutes in UAE closed”, Gulf News, 5 aprile 2012
ong2
Traduzione di Alessandro Lattanzio – SitoAurora
Share this:
Articoli collegati
 
In “Covert Operation”
 
In “Covert Operation”
 
In “Covert Operation”

La Libia e la strana morte di Buonanno

giugno 8, 2016
Alessandro Lattanzio, 8/6/2016
buonanno1
Sulla Pedemontana, tra Mozzate a Solbiate, il 5 giugno moriva in un incidente stradale l’europarlamentare della Lega Nord Gianluca Buonanno; secondo il sito Qui Como, Buonanno era sceso e a fianco della propria auto, ferma sulla corsia di emergenza, quando un’altra vettura l’investiva uccidendolo. In totale furono coinvolte tre auto almeno nell’incidente, con tre persone a bordo, oltre a Buonanno e alla moglie. Due dei passeggeri erano inglesi che avevano subito solo leggere ferite. Di tali inglesi, ovviamente, non si sa altro, se non che in seguito i media mettevano loro di fianco a un’auto ferma in corsia d’emergenza, e non più Buonanno.
buonanno2
Buonanno, oltre ad essere oggetto di minacce anonime ed inchieste eterodirette, potrebbe aver infastidito i tanti sostenitori italiani o in Italia, delle organizzazioni terroristiche islamiste attive in Libia, Siria ed Egitto. Infatti, nel marzo 2015 l’eurodeputato Gianluca Buonanno si recava in Libia, suscitando articoli insultanti e sarcasmo stizzito e minaccioso  sui vari media allineati a un PD filo-islamista, chiaramente infastidito dal fatto che un eurodeputato, recandosi presso il generale libico Qalifa Haftar, attribuiva un riconoscimento internazionale e legittimità ad una figura oggi oggetto degli strali delle sette terroristiche islamiste e dei loro mandanti delle intelligence inglesi, statunitensi, turche, qatariote ed infine italiane.
buonanno3
In effetti, Buonanno, era l’unico politico straniero presente a Tobruq, durante la seduta del Parlamento libico convocato per la nomina del generale Qalifa Haftar a comandante delle Forze Armate libiche: “Inviterò gli esponenti del Governo e del Parlamento di Tobruq a Bruxelles, al Parlamento europeo, perché la situazione in Libia, pur drammatica è ancora recuperabile se Italia ed Europa intervengono ad aiutare il popolo libico e il governo di Tobruq a ristabilire l’ordine fermando i terroristi islamici dello SIIL”, aveva detto Buonanno. “Una settimana in Libia mi ha fatto capire molte cose. Non vedevano un occidentale da anni e mi ha colpito la speranza che ho generato nei loro confronti, hanno talmente tanta fame e sete che mi guardavano quasi fossi un capo di stato perché finalmente potevano parlare con qualcuno: questo è importante… Ho fatto quello che doveva fare la Mogherini. Ho visto la realtà vera, non quella di chi fa politica dietro la scrivania, c’è una Libia in difficoltà, c’è un’Italia e un’Europa che dormono in piedi invece il governo di Tobruq, loro possono darci una mano, per respingere i clandestini e fermare il terrorismo islamico. Bisogna far finire l’embargo, perché loro non possono fare nulla mentre SIILs e Fratelli Musulmanni possono fare quello che vogliono perché ottengono finanziamenti da Qatar e Sudan. Ho girato per diverse città, non sono stato a Tripoli perché è in mano al terrorismo islamico. Ma ho incontrato molta gente, tra cui il Capo Supremo delle Forza Armate Qalifa Haftar. E’ stato lui a dirmi di non vedere i politici di queste parti da più di un anno. Adesso casualmente sono stato in Libia una settimana e il parlamento europeo ha messo all’ordine del giorno di parlare di Libia. Non solo. Qualche giorno fa hanno riconosciuto l’ambasciatore libico in Italia, qualcosa si sta muovendo… La Libia è in difficoltà, il 50% dei bambini non va a scuola, i pozzi petroliferi e le raffinerie sono in parte in mano ai terroristi islamici che così si finanziano. C’è un contrabbando di benzina micidiale. Ovunque ci sono posti di blocco. Io sono stato al parlamento di Tobruq dentro una base navale. Sembra una fortezza. Haftar sta in un bunker…insomma ti fa capire in che situazione sono. Hanno un parlamento con 23 deputate libiche, l’errore è che l’Europa si è fermata dopo aver fatto cadere Gheddafi, c’è chi ha fatto i propri affari ma poi si è fermato. Allora si sono inseriti i terroristi. Haftar mi ha detto che sconfiggeranno e vinceranno contro lo SIIL e si ricorderanno chi ha dato una mano e chi no. Infine, Buonanno scriveva sulla sua pagina Facebook: Dopo 5 giorni che sono qui, il Parlamento Europeo ha casualmente deciso di parlare di Libia e Terroristi… e io giovedì leggerò pubblicamente il messaggio che il Generale Khalifa Haftar mi ha lasciato!!!” Quali fossero queste rivelazioni, non ci è stato dato di sapere.
bonanno khalifa
Sul fronte regenesco, collegato alle vicende libiche, va notato che professori e tutor di Giulio Regeni, l’esperto di ‘sindacalismo’ inviato in Egitto dall’università di Cambridge, fulcro dell’intellighentsija colonial-imperialista anglosassone, si avvalevano della facoltà di non rispondere alle domande del sostituto procuratore della Repubblica Sergio Colaiocco, dei funzionari dello SCO e degli ufficiali del ROS dei carabinieri, giunti nel Regno Unito per indagare sulle e-mail scambiate da Giulio con i suoi docenti riguardo alla ‘ricerca’ che svolgeva a Cairo, e le personalità che aveva contattato e frequentato in relazione a tale ‘ricerca’. ‘Ricerca’ che tra l’altro risulta “confidenziale”, motivo per cui i docenti di Regeni avanzavano la loro facoltà di non rispondere, tra cui Maha Abdelrahman, la professoressa anglo-egiziana che si oppone al governo al-Sisi e che aveva una corrispondenza con Regeni appunto sui ‘sindacati indipendenti’ egiziani. In particolare, Regeni aveva promesso a Muhamad Abdallah, capo di uno di quei sindacati, di devolvergli 10000 euro ricevuti dalla Fondazione Antipode del Regno Unito. Abdallah, che avrebbe litigato con Regeni per quei 10000 euro promessi ma non concessi, il giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Regeni, dichiarò “mi ha offerto soldi per avere informazioni sui sindacati”.
buonanno5
Fonti:

Incidente stradale, è morto Gianluca Buonanno

La notizia qui viene pubblicata alle ore 10.50, mentre i giornali parlano del pomeriggio intorno alle 17.00…..
 
CRONACA | domenica 05 giugno 2016, 10:50
lega_trivero_buonanno_mosca___6_
L’europarlamentare della Lega Nord e sindaco di Borgosesia Gianluca Buonanno, 50 anni, è morto oggi pomeriggio in un terribile incidente stradale avvenuto sulla Pedemontana, in provincia di Como, tra Mozzate e Solbiate, in direzione Varese.
 
L’auto su cui viaggiava Buonanno con una donna (rimasta ferita in modo grave), si è schiantata con un’altra vettura. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso da parte dell’équipe del 118 intervenuta sul posto.
l.