Energia da Ucraina non indispensabile per Crimea, per Kiev blocco è boomerang

10 Dicembre 2015
 
crimea elettricita
 
L’Ucraina ha parzialmente ripristinato le forniture di energia elettrica in Crimea in una delle quattro linee ad alta tensione fatte esplodere. Tuttavia il flusso di energia dall’Ucraina ha raggiunto solo 104 Megawatt, mentre prima del blocco arrivava fino ad 800 Megawatt, scrive il quotidiano “Vzglyad”.
Se prima del blocco energetico dell’Ucraina la penisola russa produceva per sé solo il 20% di elettricità, mentre il restante 80% veniva fornito dall’Ucraina, ora, dopo il blocco forzato, la situazione è cambiata radicalmente.
 
Ora la Crimea ottiene dall’Ucraina solo il 13-14% di tutta l’elettricità, il restante 86-87% viene generato dai propri impianti e viene erogato dalla Russia. L’energia prodotta all’interno della penisola viene dalle centrali termoelettriche e dagli impianti eolici, così come dai generatori diesel mobili, che generano il 56% di energia. Dalla Russia la penisola riceve il 33% dell’energia complessiva.
 
Il lancio del primo ponte energetico dalla regione di Krasnodar attraverso lo Stretto di Kerch ha fornito alla penisola ulteriori 230 Megawatt. Molto presto, entro il 20 dicembre sono attesi altettanti 230 Megawatt.
 
La Crimea potrebbe attendere il lancio della seconda linea del ponte energetico dalla Russia continentale il 20 dicembre anche con forniture energetiche piccole dall’Ucraina. La completa indipendenza energetica della penisola verrà assicurata dopo il lancio della seconda linea del ponte energetico, che consentirà di aumentare il flusso energetico dalla Russia fino a 800-840 Megawatt.
 
Il completamento dei lavori è previsto per l’estate 2016. Tuttavia i costruttori russi hanno promesso di completare i lavori di costruzione già in primavera.
Contemporaneamente con la loro inerzia e mancanza d’azione dopo il sabotaggio dell’infrastruttura energetica, le autorità ucraine hanno sorpreso non solo gli abitanti della Crimea e i russi, ma anche gli europei.
La reazione negativa dell’Europa sul blocco energetico della Crimea potrebbe essere stata uno dei motivi per cui Kiev ha fatto marcia indietro ed ha ripristinato una delle quattro linee.
Ci sono anche delle ragioni puramente economiche per il ripristino dei flussi di energia elettrica dall’Ucraina verso la penisola. Il blocco energetico porta più problemi alla stessa Ucraina che alla Crimea.
 
Gli introiti medi mensili derivanti dalle forniture di energia elettrica in Crimea sono stimate in circa 700 milioni di grivnie per l’Ucraina (30 milioni di dollari circa). 16 giorni di blocco sono costati all’Ucraina 368 milioni di grivnie (circa 16 milioni di dollari). Considerando che invece di 800 Megawatt, come accadeva in precedenza, Kiev ha cominciato a fornire solo 100 Megawatt, il Paese continuerà a perdere introiti. Quando la Crimea non avrà bisogno più bisogno di un solo megawatt di energia elettrica ucraina, l’Ucraina perderà 8,4 miliardi di dgrivnie di fatturato annuo (poco meno di 200 milioni di dollari).
 
L’Ucraina già sta perdendo enormi ricavi dal fatto che vige il blocco commerciale della Crimea. La perdita stimata è di 1-1,5 miliardi di dollari all’anno. Parallelamente è in corso un blocco idrico, che pesa 50 milioni di dollari di mancate entrate all’Ucraina (la Crimea da più di un anno non riceve acqua dall’acquedotto Nord-Crimea).
 
Inoltre, a seguito della rottura dei contratti con la Russia per le forniture di energia elettrica, l’Ucraina rischia di dover pagare salate penali. Infine dopo il sabotaggio dei tralicci dell’alta tensione, la Russia insieme con le Repubbliche autonomiste di Lugansk e Donetsk ha interrotto le forniture di carbone in Ucraina. La carenza di carbone riduce la produttività degli impianti termoelettrici. Questo calo di produzione di energia ha portato a situazioni di crisi negli impianti nucleari. Dopo aver scollegato la Crimea, l’Ucraina si è privata della propria energia elettrica prodotta.
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Pentagono vuole creare nuove basi militari in Africa e Medio Oriente per lotta vs Daesh

Il Pentagono intende costruire diverse basi militari in Africa, Asia sud-occidentale e il Medio Oriente per combattere i terroristi del Daesh (ISIS), che stanno ampliando ulteriormente la propria influenza oltre la Siria. Lo scrive il New York Times.
Si fa notare che le basi potrebbero essere utilizzate per raccogliere informazioni e condurre attacchi aerei sui gruppi armati che hanno giurato fedeltà al Daesh in altri Paesi. Il Dipartimento della Difesa ha inviato il corrispondente programma alla Casa Bianca per essere approvato.
Secondo alti funzionari militari nell’amministrazione Obama, la rete di basi militari contribuirà a facilitare il dispiegamento dei soldati che conducono le operazioni speciali e gli agenti dei servizi segreti per raccogliere informazioni.
Secondo un rappresentante della Casa Bianca, la proposta sulle basi militari è stata avanzata dal generale Martin Dempsey.

Fin dove vuole spingersi la NATO?

di A.Terenzio
La proposta dei ministri della Difesa dei paesi membri della NATO, che hanno invitato il Montenegro ad aderire   all’Alleanza atlantica, rappresenta solo l’ultima provocazione ai danni della Federazione Russa.
Dopo la crisi diplomatica con la Turchia, per l’abbattimento del Sukoi-24 russo ed il conseguente sostegno di Obama ad Erdogan, la Nato continua la sua politica di aggressione a Mosca.
 
L’attacco al Jet russo, da parte delle forze militari turche, e’ stata un’evidente ritorsione per l’impegno di Mosca a sostegno dello Stato Siriano.
Prove schiacchianti fornite dal Cremlino, sui traffici di autocolonne di petrolio tra il confine siriano e l’est della Turchia, hanno inchiodato il presidente turco.
Dopo la morte del pilota russo, Putin e il portvoce del Cremlino, Dimitri Peskov, hanno dichiaratoche la Russia, non dimentichera’ il “colpo alle spalle” inferto dal governo di Ankara.
Nonostante la Federazione Russa abbia manifestato l’intenzione di combattere il terrorismo, invitando le nazioni occidentali ad unirsi in una coalizione internazionale, l’amministrazione Obama ed i vertici Nato, con il suo segretario generale Jens Stoltemberg, continuano ad indicare la Russia come minaccia principale all’egemonia atlantica.
La stampa internazionale continua nella sua opera di disinformazione, riguardo lo scenario mediorientale, ma e’ ormai palese, agli occhi di gran parte della opinione pubblica, che la Russia di Putin sia l’unica potenza davvero interessata a sconfiggere lo Stato Islamico, mediante il suo sostegno al governo legittimo di Bashar Al Assad.
Inoltre, Putin, dopo gli attentati terroristici al teatro Bataclan di Parigi, ha incassato anche il sostegno di Hollande che, volando a Mosca, ha dato prova di voler congiungere gli sforzi contro il terrorismo, pur non partecipando, ad una coalzione guidata dal Cremlino.
 
Intanto, i rapporti tra Mosca ed Ankara rimangano tesisissimi. La prima ha gia’ fatto sapere che impieghera’ una serie di contromisure che colpiranno gravamente la Turchia. Tra le piu’ significative ci sono: il blocco del turismo, l’interruzione dell’import di prodotti agricoli e, soprattutto, la sospensione del progetto di gasdotto “Blue Stream”.
Nonostante la gravissima crisi diplomatica, generata dal leader turco, Obama ha ipocritamente appoggiato le ragioni di Ankara.
Il Presidente Usa sta evidenziando tutta la sua inadeguatezza nella gestione del teatro siriano, fingendo di bombardare l’Isis ma, di fatto, appoggiando gli stati finanziatori del Califfato, con la la Turchia in testa.
Recenti fonti giornalistiche hanno anche dimostrato legami compromettenti del capo della Casa Bianca con rappresentanti delle Fratellanze musulmane.
Il protagonismo di Putin in MO sta portando gli Usa e l’alleanza atlantica a rialzare il livello di provocazioni contro l’orso russo in Europa.
Nei Balcani attraverso la menzionata proposta al Montenegro di adesione all’Alleanza.
In Ucraina dove il governo golpista di Kiev sembra voler porre fine alla tregua siglata a Minsk, riaprendo le ostilita’ con le regioni controllate dai ribelli russofoni.
E come se non bastasse in Polonia dove la Nato e’ pronta ad installare ordigni nucleari, come atto di minaccia alla Russia.
L’obiettivo statunitense sembra quello di impegnare la Russia in piu’ teatri di tensione regionali per distoglierla dal quadro mediorientale dove Putin sembra aver conquistato la scena.
 
Fin dove vuole spingersi la Nato?
Difficile stabilirlo con precisione.
Il sostegno di Putin al legittimo governo siriano si e’ posto in netto contrasto con le ambizioni neo-ottomane di Erdogan.
Il Presindente turco forse confidava di trascinare la Russia in uno scontro aperto con la Nato. Solo l’abilita’ ed il buon senso di Vladimir Putin hanno evitato che la situazione degenerasse.
Ma la strategia di Erdogan si e’ rivelata fallimentare, e il leader del Cremlino e’ riuscito ha mostrare il vero volto della Turchia agli occhi della comunita’ internazionale.
Nonostante Ankara continui vergognosamente a negare le accuse di Mosca, anche l’Iran fa sapere, tramite il suo segretario di Discernimento, Mohsen Rezai, di possedere prove del commercio di petrolio tra il governo turco e l’Is.
La decisione russa d’intervento in Siria si e’ dimostrata finora vincente: A livello strategico perche’ ha riproiettato la Russia in MO; a livello mediatico pure, visto che il leader del Cremlino e’ oramai percepito, da gran parte dell’opinione pubblica occidentale, come principale attore contro il terrorismo.
Inoltre, ci sembra importante evidenziare quello che davvero potrebbe essere l’”asso nella manica”del Presidente russo, per una svolta nel caos mediorientale. Come riporta Maurizio Blondet in un editoriale, Netanyahu ha dichiarato:”Noi non siamo ne’ pro, ne’ contro Assad”.
Queste parole sono state pronunciate dal leader israeliano, nel settembre scorso, nell’incontro col suo omologo russo.
Tale dichiarazione attesta la non ostilita’ di Israele verso la Russia.
Gerusalemme vede con favore il ruolo di mediatore del Cremlino nel caos mediorientale.
Il Cremlino dimostra capacità di mediazione notevoli con tutti i paesi impegnati nella partita siriana: dall’Arabia Saudita all’Iran, fino all’ Egitto ed appunto Israele.
In un momento storico dove i rapporti tra l’amministrazione Obama e quella israeliana sembrano ai minici storici, a causa dell’apertura degli Usa all’Iran e delle varie altre indecisioni del Presidente americano, un’eventuale alleanza tra Russia ed Israele sarebbe una novità non da poco, con risvolti imprevedibili per i destini dell’area.

RUSSIA: FONDAZIONI SOROS MESSE FUORILEGGE, CONTI CONGELATI

 http://voxnews.info/2015/11/30/russia-fondazioni-soros-messe-fuorilegge-conti-congelati/

soros

L’Ufficio del Procuratore Generale russo ha riconosciuto il famigerato Open Society Institute di George Soros e un’altra organizzazione affiliata come gruppi indesiderabili, vietando a cittadini e organizzazioni russe di partecipare a qualsiasi loro attività.

In una dichiarazione rilasciata poco fa, i procuratori hanno definite le attività di Open Society Institute e di Open Society Institute Assistance Foundation come “una minaccia per la Russia, il suo ordine costituzionale e la sua sicurezza nazionale”.

Hanno aggiunto che il Ministero della Giustizia sarà debitamente informato di queste conclusioni e potrà così aggiungere i due gruppi alla lista delle organizzazioni straniere indesiderate.

I pubblici ministeri hanno lanciato l’inchiesta sulle attività delle due organizzazioni del noto speculatore senza patria George Soros, nel luglio di quest’anno, dopo che i senatori russi avevano incluse le organizzazioni di Soros nei 12 gruppi che richiedevano un intervento immediato per le loro attività anti-russe. 
Altri gruppi nella lista sono il National Endowment for Democracy; l’International Republican Institute; il National Democratic Institute; la Fondazione MacArthur e Freedom House.

Alla fine di luglio, il Ministero della Giustizia russo ha riconosciuto il National Endowment for Democracy come un gruppo indesiderabile dopo che i magistrati avevano scoperto la ONG degli Stati Uniti stava spendendo milioni in tentativi di mettere in discussione la legittimità delle elezioni russe.

La legge sulle organizzazioni ‘indesiderate’ straniere è entrata in vigore all’inizio di giugno di quest’anno. Richiede che l’Ufficio del Procuratore generale e il ministero degli Esteri redigano un elenco ufficiale delle organizzazioni straniere indesiderate. Una volta che un gruppo è riconosciuto come indesiderabile, il suo patrimonio in Russia deve essere congelato, i suoi uffici chiusi e la distribuzione della propaganda proibita.

La Fondazione Soros ha iniziato a lavorare in Russia a metà degli anni 1990.

Francia, una risoluzione per cancellare le sanzioni contro Mosca

Thierry Mariani, deputato del partito “Repubblicani”

© Sputnik. Vitaly Belousov

10.12.2015

Nel documento, il parlamentare repubblicano Thierry Mariani definisce le sanzioni “dannose per gli interessi francesi” e “del tutto inefficaci e per lo più illegali” in base al diritto internazionale.

Il parlamentare repubblicano francese Thierry Mariani ha stilato e presentato al Parlamento d’oltralpe una risoluzione che propone di abolire le sanzioni contro la Russia. Lo ha riferito lo stesso Mariani intervistato oggi da Sputnik. Mariani, che fra le altre cose è stato ministro dei Trasporti, ha presentato la risoluzione ieri e ha in animo di discuterla in sede parlamentare nel mese di gennaio. Il prossimo passo — ha detto — dovrebbe essere “la raccolta del maggior numero possibile di firme” fra i parlamentari francesi.

“Il mio obiettivo — ha affermato Mariani nell’intervista — è di raccogliere 150 firme prima di sottoporla all’Assemblea Nazionale per la discussione”. Secondo quanto affermato nel testo della risoluzione, le sanzioni imposte a Mosca sono “in contraddizione con gli interessi più essenziali nell’ambito delle relazioni franco-russe”. Le sanzioni, inoltre, sono “del tutto inefficaci e per lo più illegali” sulla base del diritto internazionale e dannose per gli interessi della Francia.

“Mi piacerebbe — scrive Mariani nel documento — vedere la Francia sollevare le sanzioni contro la Russia. La proposta al governo francese è di riconoscere la cancellazione delle sanzioni economiche e delle misure limitative imposte dall’Unione europea ai danni della Federazione Russa e dare inizio a una revisione di tale politica delle limitazioni nei confronti di Mosca”.

Leggi tutto: http://it.sputniknews.com/politica/20151210/1697791/francia-abolizione-sanzioni.html#ixzz3u23E1ACk

No Tav e terrorismo: la Corte d’Appello respinge le richieste della Procura

 http://www.nuovasocieta.it/cronaca/no-tav-e-terrorismo-la-corte-dappello-respinge-le-richieste-della-procura/

NuovaSocietà
No Tav e terrorismo: la Corte d’Appello respinge le richieste della Procura
dicembre 11 2015
La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha respinto la richiesta della Procura Generale di riaprire l’istruttoria del processo per l’attacco del 14 maggio 2013 dei No Tav al cantiere di Chiomonte. La causa riprenderà il 14 dicembre nell’aula bunker delle Vallette del capoluogo piemontese.

«Le manifestazioni violente possono condizionare le autorità pubbliche» – aveva detto il procuratore generale, Marcello Maddalena, che sostiene l’accusa al processo d’appello nei confronti dei quattro No Tav già condannati, in primo grado, a 3 anni e 6 mesi per l’attacco al cantiere Tav del maggio 2013.

«Chiedo l’acquisizione del carteggio tra Procura e Prefettura – ha detto Maddalena – in relazione agli episodi accaduti dopo l’8 dicembre 2005, quando fu occupato il cantiere di Venaus. In quall’occasione non si realizzò la recinzione per motivi di ordine pubblico, segno che le autorita’ furono condizionate dalle manifestazioni».

«I fatti del maggio 2013 rappresentano solo un anello di una lunga catena di episodi, che ancora non è terminata»,  ha concluso il procuratore. Poi la decisione della Corte di non riaprire un processo per terrorismo.

Diretta udienza appello processo No Tav – terrorismo- 11 dicembre 2015

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Alle 9:00 puntuali arrivano i primi presidianti, all’esterno si anima un po’… i solidali iniziano ad entrare nell’aula con la solita procedura di identificazione intorno alle 9:30

9:40 inizia l’udienza.

Avv. Pelazza pone una questione che riguarda “aspetto logistico di estrema rilevanza sul piano giuridico, riguarda la localizzazione di questo processo dentro quest’aula, rilevante sul profilo giuridico. Il Presidente aveva fatto un decreto di citazione presso la sede usuale del Palagiustizia, dopo di che intervengono dei fatti che ci portano in quest’aula che è particolare, qui vengono svolti processi per fatti di criminalità organizzata , fatti in cui c’è un problema di pericolosità degli imputati, l’essere qui attribuisce una sorta di stigma all’imputato e costituisce una sorta di pregiudizio perché se si fa il processo nell’aula del carcere c’è questo tipo anche inconsapevole di pregiudizio che si forma e nelle menti di chi giudica e nelle menti dell’opinione pubblica e questo non sta bene.. Poi è una localizzazione determinata da un’interferenza del potere esecutivo, sul potere giudiziario, interferenza che non può essere tollerata, perché questa scelta è stata fatta in seguito ad una nota del settembre 2015 che proviene dai Carabinieri, in accordo con la Questura. Questa nota tra l’altro dimostra di avere una scarsa conoscenza dei poteri all’interno della magistratura perché si rivolge al Procuratore Generale dicendo che possa lui valutare l’opportunità di far celebrare i processi presso l’aula bunker ma questo non è tra i poteri del PG, perché.. si dice che è prevedibile un’ampia partecipazione di pubblico, tra le quali presenti molte persone contigue alle aree di riferimento dei soggetti imputati… ma siamo in una Repubblica Democratica in cui è possibile avere opinioni politiche le più diverse, non è denotazione di pericolosità far parte di un’area politica contigua a quella degli imputati! Poi si dice che la celebrazione del processo nell’aula bunker renderebbe più semplice assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica.. ma abbiamo quattro imputati a piede libero… quale problema ci può essere se non si risale allo stigma verso gli imputati e le persone contigue? Ma non basta questo aspetto linguistico semantico perché c’è una precisa contrarietà alle disposizioni di legge che prevedono la celebrazione di processi nelle cosiddette aule protette, perché l’art… xx prevede che nei procedimenti per taluno dei reati indicati all’art.51 quando necessario utilizzare aule protette… solo nel caso non vi siano aule disponibile o si tratti di fatti di criminalità organizzata ma non è certo il nostro caso. Quindi abbiamo un’interferenza dell’esecutivo, una sorta di pregiudizio nei confronti degli imputati e anche una lesione del principio imprescindibile che è quello della pubblicità delle udienze perché devono essere pubbiche. Un’udienza che si celebra nell’aula del carcere evidentemente non vedrà la possibile partecipazione dei cittadini normali che magari non fanno parte delle aree contigue ma magari sanno che c’è questo processo, se n’è parlato e invece di vedere cronache più o meno obiettive decidono di entrare nell’aula e vedere come si svolge questo processo.. Il tutto si riverbera col fatto che sottoponendosi la corte d’Assise d’Appello a questa interferenza da parte dell’esecutivo viene lesa la sua apparenza di terzietà. Qui non si mette in discussione l’effettiva sostanziale terzietà di questa corte ma si ricorda che è prudenza costante anche della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo richiedere che ci sia l’apparenza della terzietà (…).

PG Maddalena: il procuratore crede che la eccezione vada respinta, fa presente solo che il procuratore generale per quanto riguarda il palazzo di giustizia e gli uffici giudiziari, sulla base di un decreto dell’ottobre 1993 è il responsabile dell’ordine pubblico all’interno del palazzo ed è per questo che le ffoo hanno fatto presente, visto che poi l’esecuzione non dipende né dai magistrati né dagli avvocati le loro difficoltà, e sono state presentate alla Corte per questo il procedimento è stato fatto in questa sede. Non c’è nessun pregiudizio per la terzietà della corte e per quanto riguarda l’apparenza escludo che questa apparenza presso la comunità dei cittadini ci sia.

Parti civili: Avv. di Stato. Mi rimetto alla decisione della corte su questa decisione di tipo logistico. Sulle motivazioni dell’istanza ho qualche perplessità , non sono certo che vi sia un’opzione riconosciuta dalla legge per sindacare la scelta dell’aula di tribunale, ricordo che in altro processo, forse anche per questo in primo grado ma in altro processo per fatti diversi che rientrano nella contiguità qui richiamata la questione è stata lungamente dibattuta tanto da ridurre poi il Presidente del Tribunale ad emettere due ordinanze in cui ha spiegato le ragioni per cui si colloca… la linea organizzativa abbiamo scelto di celebrare quel processo in quest’aula.Per la Presidenza del Consiglio e l’Avvocatura dello Stato che qui rappresento io non ho nessuna preferenza, lascio che la corte si pronunci.

 

La corte sull’istanza formulata dai difensori per asserita interferenza del potere esecutivo sulla decisione della magistratura… ritenuto che a prescindere dall’intempestività dell’istanza che poteva già essere proposta il 15 ottobre scorso non si ravvisa quanto esposto dai difensori, in termini di terzietà e pregiudizio (…) dispone il procedersi.

Quindi si resta in aula bunker. (Non avevamo dubbi)

Relazione del giudice a latere:” Annotazione iniziale che questo processo è parallelo, poi  è iniziato un processo ad altri esponenti del medesimo gruppo che ha fatto l’attacco a Chiomonte che ha avuto un diverso percorso, in entrambi i processi abbiamo delle decisioni in materia cautelare della Cassazione che incidono poi in maniera diversa su posizioni uguali. Breve riepilogo della vicenda TAV, giusto un accenno per grandi linee, per i giudici popolari. Nell’atto di appello sono ripercorsi i vari passaggi ma ne ho focalizzati solamente alcuni per dare un quadro generale del progetto TAV che ha inizio il 18 ottobre 1991, vertice a Viterbo, ministeri dei trasporti dei governi italiano e francese predisposero studio fattibilità per tunnel sotto le alpi. 24 ottobre 1994 gruppo d’interesse economico italiano-francese AlpeTunnel per lo studio della tratta internazionale. Poi vertici del consiglio europeo, accordi tra i governi interessati e nell’ottobre 2001 si crea società di diritto privato francese LTF che avvia gli studi per la parte preliminare. Dal 2000 in poi delibere del CIPE sul tracciato sinistra dora, imponenti manifestazioni popolari di protesta da parte di manifestanti contrari al progetto, la principale era relativa all’irruzione nell’area del cantiere di Venaus dove doveva essere scavato un cunicolo esplorativo di circa 10.000 mt. Fu creato un tavolo istituzionale, nel 2006 l’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino Lione che rispondeva a Palazzo Chigi, e nel febbraio 2006 i lavori di Venaus vengono sospesi per definire nuovo per corso. Giugno 2008 con la collegialità dell’Osservatorio viene concordato un documento, accordo di Pra Catinat viene spostato il progetto sulla sponda destra della Dora. 18 novembre 2010 il CIPE approvava il progetto definitivo del cunicolo esplorativo della Maddalena, opera propedeutica poi alla realizzazione del tunnel di base. Ci fu un’occupazione dell’area di cantiere della Maddalena, la liberazione da parte delle ffoo , poi scontri, e il 12 novembre 2011 viene stabilita l’area strategica nazionale. Poi accordo governativo che costituisce accordo addizionale che stabilisce condizioni di realizzazioni ed esercizio dell’opera, arriviamo al 16 aprile 2012 quando vengono avviati i lavori di scavo del cunicolo esplorativo, che all’epoca dei fatti era lungo circa mt.96 e alla fine delle opere dovrà raggiungere la lunghezza di circa 7,5 km. Ad oggi siamo a 3,5 km, occorreranno ancora un paio d’anni per la realizzazione di quest’opera propedeutica, questo in sintesi. Adesso dobbiamo determinare innanzitutto la sentenza di primo grado che ripercorre i fatti avvenuti nella notte del 13 maggio 2013, un gruppo di 20 persone poneva in atto un attacco al cantiere di Chiomonte, un vasto scavo in zona boschiva sovrastato da viadotto, circondato da reti con cancelli numerati che consentono o impediscono l’accesso al cantiere. Nella notte verso le ore 3 personale che era addetto alla videosorveglianza avvistava un gruppo di persone travisate vestite di scuro che si avvicinavano nel bosco a nord del cantiere. Nella sentenza si dà atto che questi soggetti erano divisi in tre gruppi “marmotte, RC e Trento”. L’attacco era stato repentino, violento, brevissimo, circa 3 minuti, alcuni soggetti avevano bloccato i cancelli 4,5 e 8, altri erano entrati attraverso il cancello 8 bis forzando lucchetto e tagliando la rete limitrofa. Sia quelli all’interno che quelli all’esterno lanciavano  verso il cantiere artifici pirotecnici, molotov, poi si allontanavano verso il bosco e facevano perdere le proprie tracce. All’esterno del cantiere è stato rinvenuto numeroso materiale tra cui mortai, un bastone, bottiglie con liquido infiammabile, resti di bottiglie incendiarie con stoppino in tessuto (molotov), cesoie, una maschera antigas, bomboletta per segnalazione acustica etc. All’interno dell’area venivano rinvenuti dei residui di bottiglie molotov e altri reperti meglio catalogati nei verbali redatti dalla polizia scientifica. Su questi reperti c’è la consulenza balistica del dott. La Sala che ha concluso che le uniche ad essere qualificate come armi da guerra per definizione legislativa sono proprio le bottiglie incendiarie, classificate in 10 esplose, una confezionata ma non lanciata, una lanciata ma non esplosa. Gli altri reperti li ha definiti non armi da guerra ma potenzialmente pericolosi, razzi da segnalazione nautica, qualora lanciati in modo da attingere le persone. Il consulente in questo senso non esprimeva alcuna valutazione circa il fatto che si fosse o meno realizzata questa circostanza. I mortai, tubi metallici, spiegava il consulente che il materiale rinvenuto nei due manufatti esaminati faceva ipotizzare che fossero stati utilizzati per sparare delle fontane luminose, fuochi d’artificio non pericolosi ma in grado di creare scompiglio. Per quanto riguarda gli altri artifici pirotecnici fissati ad un bastone di legno il consulente li riteneva analoghi a quelli che vengono utilizzati nelle feste di paese e che vengono attivati e partono in sequenza.

All’esito delle indagini gli imputati sono arrivati davanti alla corte d’assise per rispondere dei reati di atto con finalità di eversione, terrorismo, fabbricazione e porto di armi da guerra, danneggiamento su cose destinate a pubblica utilità e violenza e minaccia a pubblico ufficiale. In sentenza si è dato ampio spazio alle modalità dell’assalto, sono stati ripercorsi i vari accertamenti che seguirono a quell’intercettazione del tutto casuale che la repubbica di bologna fece per indagini su un traffico di stupefacenti, conversazioni intercorse in quell’area della Val di Susa nel corso della serata del 13 maggio 2013. Furono effettuati riconoscimenti vocali da parte della Digos che trovarono conferma da parte del consulente e nel corso del dibattimento gli imputati hanno ammesso di essere loro gli interlocutori delle conversazioni e gli autori, insieme ad altri soggetti, dell’attacco al cantiere. Come si evince da queste deposizioni i cui ampi stralci sono riportati in sentenza, gli imputati hanno inteso spiegare e giustificare l’azione come atto di sabotaggio al cantiere. Zanotti “quello che posso dire è che quella notte c’ero anch’io… che fossi li per manifestare una volta di più la mia radicale inimicizia per quel cantiere e se possibile sabotare … ve lo dico io stesso”. Questo ha poi trovato conferma in un’intercettazione intercorsa in un ristorante milanese tra Lucio Alberti e Andrea Savini, con carattere assolutamente spontaneo perché effettuato senza timore di essere ascoltati, è emersa la partecipazione di altri soggetti. Alberti diceva all’amico “c’ero anch’io e anche Graziano”… (…). Su Sala Alberti spiegava che non ha partecipato direttamente ma faceva l’autista, e ancora “han beccato solo le persone che parlavano al telefono”. L’Alberti lamentava come i risultati fossero stati inferiori al previsto perché parte dei mezzi che erano l’obiettivo non erano parcheggiati dove erano di solito, “l’obiettivo era bruciare una camionetta degli sbirri e dei mezzi del cantiere” e ancora “l’obiettivo era NON FARE MALE A NESSUNO” per raggiungere l’obiettivo atteso “avremmo dovuto forzare un po’ di più però nessuno se la sentiva di fare male alle persone”. Sono stati quindi identificati Alberti Lucio, Graziano e Francesco. Nei confronti di costoro inizialmente la procura di Torino era stata per quanto riguarda i capi C,D,E, accolta dal GIP di Torino ordinanza 10 luglio 2014, danneggiamento, incendio, porto d’armi e resistenza, sono stati tratti a giudizio, condannati il 27 maggio 2015 alla pena di anni 2 mesi 10 giorni 20 ed euro 4000 di multa. Sotto il profilo cautelare.. la Procura ha poi richiesto la custodia in carcere anche per i reati di cui trattiamo oggi, capi A e B, per il capo B poi la richiesta era stata revocata perché la procura riteneva dopo approfondito esame del materiale investigativo di escludere questa contestazione in quanto la condotta andava ricondotta all’attentato all’incolumità fisica e non alla vita delle persone presenti nel cantiere.

L’ordinanza del GIP è poi stata annullata dal tribunale del riesame in data 22/12/2014. C’è da ragionare sul fatto che.. il tribunale del riesame giudicando e rigettando l’ordinanza del GIP ha potuto giudicare avendo a disposizione tutti gli atti che praticamente sono stati effettuati in questa vicenda, anche gli atti di questo processo, i verbali del dibattimento e anche delle altre consulenze tecniche e anche per esempio quelli che sono le successive testimonianze in corso di indagine, i PM hanno poi sentito Virano, Besson, etc, le persone delle quali si chiede oggi l’audizione e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale perché anche questi verbali sono confluiti nel fascicolo dibattimentale. La Procura contro il rigetto ha presentato ricorso in Cassazione e la suprema corte si è pronunciata a luglio respingendo il ricorso. Per quanto concerne il profilo cautelare degli odierni imputati abbiamo con ordinanza 5/12/2013 eseguita il 9/12/2013 il GIP ha applicato nei loro confronti la misura cautelare per tutti i reati indicati e questa ordinanza applicativa è stata poi confermata dal riesame di torino il 9/1/2014, successivamente la corte di cassazione ha annullato per i fatti A e B (finalità terrorismo) confermando l’arresto per i capi C,D,E. Sotto il profilo processuale questa ordinanza…. sentenza della corte di cassazione non ha avuto un seguito perché gli imputati all’udienza del 6/10/2014 hanno rinunciato all’impugnazione. Attualmente però, a seguito della sentenza di assoluzione oggi impugnata con riferimento ai capi A e B gli imputati sono detenuti in regime di domiciliari per capi C,D, assolti da capi A e B.

Tornando alla sentenza di primo grado nei confronti di Alberto, Blasi, Zanotti, Zenobi, vengono ripercorse alcune testimonianze sia di appartenenti alle ffoo sia di lavoratori, sottolinea il primo giudice che comunque la visione dei filmati consente  (….)…   Il giudicante fa un breve escursus storico sulla norma 270 sexies poi osserva come il legislatore nazionale consideri condotte con finalità terroristiche quelle in grado di colpire le fondamenta politiche istituzionali di un paese arrecando un danno che viene definito grave. Quindi, continua che al fine di convincere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, nel caso astenersi da realizzare e finanziare le opere relative la torino lione, al fine di costringere i poteri pubblici deve essere letto in armonia con le altre finalità previste dalla norma, intimidire la popolazione, etc…  Solo questa lettura complessiva e non frammentaria , secondo la corte, consente di dare una visione corretta delle condotte con finalità di terrorismo …  Questa decisione della Corte trae spunto soprattutto dalla sentenza della Cassazione che si è occupata in maniera esaustiva di questa vicenda e delle caratteristiche per la finalità di terrorismo. Sempre richiamando questa decisione si sottolinea che questa interpretazione rigorosa sarebbe dettata dalla necessità di integrare tale norma aperta alle disposizioni della norma di terrorismo contenuta nelle convenzioni internazionali, in particolare quella delle Nazioni Unite nel 1999, e quelle europee. Dopo avere elencato quelle che sono le condotte terroristiche secondo la decisione quadro, evidenzia che questa condotta terroristica deve essere idonea a comportare un danno grave e a giudizio della corte la natura del danno grave deve essere ricercata attraverso una lettura congiunta delle norme che definiscono il terrorismo… Terrorismo deve esser un grave danno al paese, deve incidere sui beni di rango primario (libertà dei singoli.. ) … (…) comportamenti di portata tale da incidere sui beni sopra indicati, distruzione di strutture pubbliche… che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite considerevoli …
Richiamati questi principi di diritto alla luce dei quali deve essere esaminata la condotta posta in essere dagli imputati osserva poi che con riferimento art. 280 e 280 bis occorre valutare se le azioni poste in essere quella notte per natura o contesto erano in grado di arrecare un grave danno allo Stato. La Corte nel suo argomentare prosegue che il costringere lo Stato a rinunciare a scelte fondamentali della propria politica economica può rientrare nelle fattispecie riconducibili all’art. 270 sexies ma si deve trattare di scelte primarie il cui mancato compimento determina conseguenze di tali gravità e natura che in condizioni normali lo Stato non potrebbe … (???). In caso contrario la condotta di coloro che contestano le decisioni prese dal potere pubblico dovrà essere presa in considerazione nell’ambito del contrasto a decisioni pubbliche fino a quando non travalicano nel penale.  (… 10:53)

..pur riconoscendo che in Val di Susa ci sono stati molti episodi difficili per l’ordine pubblico nessuna delle manifestazione, anche di carattere violento ha inciso sulla decisione di portare avanti l’opera. La Corte ritiene incontrovertibile la mancanza da parte degli imputati della volontà di attentare alla vita delle persone, volontà che non deve essere confusa con l’accettazione del rischio che quell’evento si realizzi, gli imputati hanno escluso con tono perentorio l’intenzione di volere arrecare dei danni alle persone, intenzione che trova conferma nell’intercettazione tra Alberti e Savini dove in modo esplicito viene detto che l’intenzione era anche NON FARE MALE A NESSUNO. Anche l’armamentario utilizzato non era indice di volontà di nuocere alle persone ed è evidente che nelle azioni terroristiche è raro trovare artifici pirotecnici, molotov, senza la presenza di almeno un’arma come le mitragliette. Quindi mancavano per capo A e per 270 sexies i requisiti per terrorismo, la condotta integrava reato di cui all’art. 414 escludendo l’aggravante di aver commesso il reato per commettere quello di cui al capo A, ha escluso anche l’aggravato di cui all’art. 425 n.4 , il lancio delle molotov causò incendio del compressore … con rischio ulteriore automezzi che contenevano combustibili. Assoluzione reato capo B per detenzione di armi ed esplosivi per mettere in pericolo la vita di altre persone, cosa non ravvisabile nella loro condotta. Per il capo C ha ritenuto corretta impostazione accusatoria … (…). Le bottiglie lanciate verso il cantiere per la Corte non sono ricomprese nella legge 185/90 che riguarda norme su esportazione / importazione di materiale di armamento e che riguarda esclusivamente ciò che deve essere considerato idoneo ad armare un esercito.

Prosegue la lettura di alcuni passaggi della motivazione della sentenza di primo grado, per consentire un riepilogo della situazione ed evidenziare le ragioni che hanno portato all’assoluzione dei capi di imputazione relativi all’accusa di terrorismo (capo A e capo B).

“Gli imputati sono stati ritenuti meritevoli delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto della loro incensuratezza, per la corretta partecipazione al processo e in considerazione soprattutto delle ammissioni. Alla luce della gravità della condotta, rivendicata, tali attenuanti sono state riconosciute come equivalenti alle aggravanti”, la pena è stata quindi di anni 3 , mesi 6 e 5.000 euro di multa. Per risarcimento vi è stata condanna al risarcimento dei danni cagionati alla LTF, da liquidarsi in separato giudizio. E’ stato escluso il riconoscimento di un danno monetizzabile allo Stato anche a seguito dell’assoluzione per capo A e B, e per il SAP la corte ha ritenuto mancante la prova che l’intervento della polizia, in contrasto ai fatti in esame, abbia provocato lesioni all’integrità psico fisica dei singoli lavoratori. Ha quindi escluso la possibilità del risarcimento a questa parte civile.

Adesso andiamo ad esaminare l’appello dei pubblici ministeri.

L’esordio dell’appello è che la sentenza della corte d’assiste merita totale riforma perché con stringata motivazione ha affermato l’insussistenza dei reati di cui al capo A attraverso un iter logico e argomentativo erroneo e non condivisibile. Una prima parte dell’atto di impugnazione viene ripercorso in ordine cronologico l’accanimento contro la realizzazione del TAV, in particolare l’area di Chiomonte, sito strategico nazionale, dove sono iniziate le attività propedeutiche, il tunnel geognostico, ha evidenziato che quest’area era sotto il controllo da parte di frange violente del movimento no tav e l’ha argomentato ripercorrendo alcune azioni che non si ritengono riconducibili a manifestazioni di mera critica e opposizione pacifica. Sono stati ricordati e descritti gli episodi del 21 luglio e 6 novembre 2012, 4 gennaio, 8 febbraio e 8 marzo 2013, episodi differenti, diciamo una caratteristica comune è che c’erano stati lanci di pietre, a volte anche fuochi d’artificio e petardi, quello del 21 luglio c’era stata un’azione da parte di 600 persone con ingresso nell’area di cantiere di alcune persone, lancio di bombe carta e massi. i fatti vengono enunciati tutti… tutti questi 5 episodi. Anche le dichiarazioni spontanee degli imputati possono … argomentare il reato, perché si rivendica il sabotaggio con termini tipici della lotta di classe. Poi si afferma che queste dichiarazioni, in particolari quelle di Zenobi Chiara “un granello di sabbia nel progresso il cui unico effetto è la devastazione..” sarebbero contenuti in alcuni scritti anonimi, Lavanda, dove si trovano concetti della pianificazione degli attacchi e sarebbero una sorta di rivendicazione nel tipico stile anarchico. Questo emergerebbe anche da alcune lettere scritte dagli imputati in carcere, esistono questi atti dai quali i PM rilevano che emergono elementi per ascrivere i fatti … e ci si duole del fatto che il giudice di primo grado ha omesso di valutare questi elementi che sotto il profilo indiziario potevano contribuire ad affermare le responsabilità.

Fanno inoltre notare che la lunghezza del cunicolo all’epoca era di 96 metri e non 7,5 km come dichiarato in sentenza. Sono state poi omesse molte testimonianze in particolare di appartenenti all’esercito , vengono riportati alcuni stralci di testimonianze per esempio Pagliaro che parla di molotov lanciate nella sua direzione, Frattini… “siamo stati fatti oggetto di lancio di materiale pirotecnico e una bottiglia incendiaria è caduta… ” (etc).  Guerini “cominciarono a piovere fuochi artificiali, ho visto molotov e bombe incendiarie ,una è esplosa alla base del cancello 5″. Tutte le dichiarazioni delle ffoo sono univoche nel descrivere la situtazione del pericolo in cui si sono trovate a causa della condotta degli imputati. Anche dalla visione dei filmati estrapolati dalla CAM1 e CAM2 si percepisce la gravità e pericolosità dell’attentato. Quindi l’apprezzamento del primo giudice che ha parlato di un’azione che ha portato “scompiglio” e “allarme” è estremamente minimalista. Ulteriore censura la mancata accettazione dei tabulati, omissione nella valutazione di altri due telefoni nella disponibilità degli attentatori , che erano già stati utilizzati in un periodo antecedente alle attività preparatorie e realizzative del 14 maggio. Si sostiene appunto che attraverso questi tabulati che non sono stati attentamente esaminati non si è accertato che questi apparati erano stati utilizzati nei medesimi luoghi e orari compatibili con l’assalto del 5-6 novembre 2012. Ancora elementi probatori che non sono stati valutati evidenziano un grado di preparazione per l’assalto che va oltre questa accurata pianificazione apprezzata dal primo giudice, quindi si rileva non solo la continuità del tempo ma anche la reiterazione della condotta delittuosa, non un evento singolo ma, comprovando la partecipazione di queste utenze ad altri eventi in danno del cantiere TAV. L’appello affronta poi la tematica della qualificazione giuridica del fatto, finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico… (..). Per l’appellante l’azione era idonea a cagionare incendi e danni a infrastrutture con il rischio per l’incolumità fisica delle persone presenti in loco e questa natura si ricava dalle condizioni di tempo, orario notturno, luogo, sito strategico, carattere violento, diversificazione dei punti d’attacco attuato con tecnica di guerriglia, predisposizione dei mezzi logistici, travisamento, armi da guerra, utensili, materiale logistico, schede telefoniche anonime, spostamenti con vetture predisposte. Contesto, elementi che nel loro insieme offrono un segnale chiaro e univoco della condotta che dimostra la matrice terroristica. Sotto il profilo spaziale viene attaccato proprio il cantiere di Chiomonte elevato a simbolo … in una fase in cui il cantiere era in crescita. Profilo temporale, condotte attuate precedentemente e successivamente con continuità e insistenza, profilo soggettivo e attivo degli autori che appartengono all’area dell’anarchia che “non dialogano con lo stato” ma attraverso “condotte violente” mirano da un lato ad ottenere consensi e contemporaneamente attuano una forma di coazione e costrizione sullo Stato. Profilo soggettivo-passivo occorre tenere conto che operai e forze dell’ordine sono colpiti come soggetti rappresentativi dello Stato.  Si cita poi intercettazione ambientale Alberti-Savini…  Sul profilo del danno grave l’appellante prende in considerazione molteplici danni macroscopicamente rilevanti, spese sostenute per l’opera, perdita di vantaggi connessi a rete europea di trasporti, ma anche danni al cantiere e per le misure per garantire la sicurezza del luogo, danni all’immagine, danni per l’impossibilità di attuare una politica di trasporti condivisa, una politica energetica diretta a favorire il trasporto su rotaia anziché su gomma. Poi lesioni costituzionali, danni per la violazione di beni primari (vita e incolumità personale) nei confronti di persone che in quel contesto rappresentano la volontà dello Stato di perseguire obiettivi economici, danni per la violazione del bene costituzionalmente protetto del fisiologico esercizio del bene pubblico da parte dello stato che con politiche trasportistiche ed energetiche contribuirebbe all’economia e poi danno finale in caso di abbandono dell’opera da parte dell’Italia. Poi caratteristiche paramilitari dell’attacco al cantiere, una linea che si disegna attraverso l’insieme di azioni piccole o grandi e deve essere letto come un atto di guerra verso lo Stato per condizionarlo nelle sue future scelte. Quindi questo attacco che mina a disturbare le future essenziali dello Stato creando condizioni di grave danno deve essere qualificato come terroristico, secondo quanto indicato nel 270 sexies.

Secondo altro profilo le risultanze dibattimentali evidenziano che le condotte poste in essere avevano caratteristiche di idoneità e univocità per attentare alle persone, beni mobili e immobili . Anche intercettazione ambientale Alberti-Savini conferma che l’obiettivo fossero le forze di polizia, al di là delle mere dichiarazioni di intento “l’obiettivo era di non fare male a nessuno”, ma quando spiega che avrebbero dovuto forzare un po’ di più… smentiscono l’affermazione minimalista. Dunque questi molteplici elementi messi a disposizione se adeguatamente apprezzate rivestono un’importanza  determinante … per caratterizzare il reato (orario notturno, impiego armi micidiali, utilizzo telefoni intestati a persone inesistenti o non identificate, nomi di fantasia, consapevolezza che all’interno erano presenti gli operai, peculiari condizioni ambientali, conoscenza da parte degli imputati della lunghezza della galleria , tutti elementi in grado di scatenare un incendio in grado di mettere in difficoltà gli operai se non adeguatamente e tempestivamente soccorsi).  Consapevolezza che la galleria rappresentasse unica via d’uscita, pericolo di intossicazione , conoscenza della presenza dei mezzi da colpire, consapevolezza che all’interno dei mezzi delle FFOO fossero presenti poliziotti e carabinieri, necessità che solo un getto ad alta pressione (idrante) impedì il verificarsi di disastri, sviluppo incendio fino a pochi metri da serbatoi, astio e rancore degli assolatori verso operai, poliziotti e carabinieri … intento degli assalitori nel determinare le parti lese a terminare quell’attività, analitica preparazione dei partecipanti ripartiti in gruppi.
Il dubbio che nel realizzare il fatto gli autori fossero sorretti dal dolo diretto, di attentato alle persone … (…).
Anche l’azione diretta a cagionare l’incendio era sorretta dal dolo diretto.
Questo a grandi linee l’appello dei PM. A questo punto si inserisce una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale perché le ordinanze di giugno e ottobre 2014 la corte d’assise di Torino aveva respinto le richieste di sentire Virano Mario, presidente Osservatorio, Besson, presidente della delegazione francese, il coordinatore europeo del corridoio mediterraneo, Bufalini , direttore generale LTF, respinta anche la richiesta di acquisizione dello studio commissionato da LTF alla Bocconi.. Secondo gli appellanti questo sarebbe stato di fondamentale importanza per comprendere il rilievo dell’opera nel contesto europeo, solo in Italia c’è un’opposizione sfociata in tale violenza, enorme ritardo dell’Italia causato dagli attacchi al cantiere, ritardo nei fondi comunitari, etc.

Si chiede anche l’acquisizione dello studio dell’Università Bocconi… Una seconda richiesta per l’audizione dei testi Petronzi e Di Gregori per gli apparati con quei particolari IMEI usati in epoca antecedente al 14 maggio, queste sono le richieste istruttorie e in ultimo si censura ancora la sentenza sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, si rileva che concedendo le attenuanti equivalenti alle aggravanti li ha condannati ad una pena non rapportata alla gravità dei fatti. Sottolinea che la gravità dei reati affermata dalla stessa corte è di dubbia compatibilità con le generiche e che l’inserimento degli imputati nelle frange violente del movimento anarchico, con sequestro nell’abitazione di materiale che comprova il coinvolgimento con azioni di carattere violento del contrasto al tav determina un diverso trattamento sanzionatorio.
Abbiamo appello dell’avv. Pelazza per Zenobi che chiede assoluzione capo C perché il fatto non sussiste, perché con la legge 185/90 si è originato un problema di successione di leggi sulla stessa materia per la nozione di materiale “armamento” rispetto alla legge 110/75 . La bottiglia incendiaria non può più essere considerata arma da guerra, e non c’è alcuna menzione delle bottiglie incendiarie neppure nella giurisprudenza comunitaria, argomento ignorato dalla Corte d’Assise.  Per imputazione capo D, la stessa deve essere derubricata (…) perché il compressore non era vicino ad altri mezzi ed il rischio di propagazione non sussisteva, come non è mai sussistito il pericolo che l’incendio si propagasse nel tunnel.  Devono inoltre essere riconosciute le attenuanti art. 62, la volontà di difendere la Valsusa dalle distruzioni ambientale e dai rischi per la salute per la popolazione, coscienza collettiva, generale consenso. Le attenuanti generiche devono esssere considerate prevalenti sulle contestate aggravanti. L’appellante non deve essere condannata al risarcimento dei danni, LTF non può lamentare danno alcuno, l’unico comprovato danno è stato quello al compressore di proprietà non della LTF ma della ditta Giuliano, danno già risarcito dall’assicurazione come riferiva il teste Gilli. Gli altri danni non riguardavano LTF ma le imprese che hanno vinto la gara d’appalto indetta da LTF.
Appello dell’avv. Losco per Zanotti, assoluzione capo C, questione manifesta infondatezza, analoga insussistenza reato di cui art. 424, principi giurisprudenziali che distinguono concetto di fuoco da quello di incendio… considerando che l’unico oggetto che ha preso fuoco è il compressore e le fiamme non si sono propagate ad altri oggette e sono state spenti dopo alcuni minuti non si può ritenere che gli atti compiuti avessero la potenzialità di sviluppare un incendio, si chiede che i fatti siano derubricati ex art. 635. Come prima si chiede insussistenza aggravanti, si lamenta il mancato riconoscimento attenuante di cui art. 62 n.1 , opporsi ad un’opera inutile e nociva per ambiente e salute della popolazione. Occorre considerare non il grado di dolo ma il movente di particolare valore morale e sociale anche in reati gravissimi e anche in considerazione dell’incensuratezza. Impugnata anche la confisca, si ritiene che il materiale posto sotto sequestro non era pertinente e si richiede venga restituito.
Appello avv. Novaro per Blasi e Zenobi: si richiamano argomentazioni svolte da avv. Pelazza, si sostiene sulla scorta della consulenza di parte del dott. Soldati che le bottiglie molotov non possono essere apparentate a materiale esplodente deflagrante o detonante.  Quanto agli altri oggetti indicati nel capo d’imputazione si ritiene dalle osservazioni della corte che la condanna è stata in relazione alle sole bottiglie molotov negando che il restante materiale potesse essere qualificato come arma da guerra, in questo caso sarebbe necessaria una pronuncia assolutoria che però non è richiesta nelle conclusioni. Capo D mancata esclusione dell’aggravante, pericolo di sviluppo dell’incendio va correlato agli elementi di prova acquisiti nell’istruttoria dibattimentale e come si evince nei filmati l’incendio del compressore è limitato e circoscritto ad un’unica zona e non ha mai avuto possibilità di propagarsi ad altri mezzi o al cunicolo esplorativo. Riconoscimento attenuante di cui art. 62 n.1  (…).  Si lamenta infine la mancata restituzione del materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni effettuate anche nei confronti di altri soggetti, Di Berardo Francesco, Milan Fabio e Valenti Marianna, libri, quaderni, rivisti e altri soggetti destinatari dei decreti di perquisizione, persone legate da rapporti affettivi ma non imputate. I difensori hanno depositato delle memorie di critica alle argomentazioni dei PM appellanti, ritengo facciano parte di quelle che poi saranno le arringhe difensive e rimando ai difensori.

5 minuti di pausa.

PG Maddalena chiede acquisizione sentenza 16 luglio scorso, quella per cui è stato disposto il rinvio del processo, chiede anche acquisizione del ricorso per cassazione su cui ha giudicato la Cassazione quanto fatto dalla Procura di Torino e l’ordinanza del GIP del giorno 1 dicembre 2014. Aggiungo poi che chiedo.. son tutti atti che sono stati acquisiti durante l’attività integrativa di indagine della Procura Generale e che sono stati depositati per la difesa, degli atti che sottopongo alla Corte, che riguardano la corrispondenza e carteggio intervenuta tra la procura della Repubblica di Torino e la Prefettura di Torino in relazione a quello che è successo dopo le vicende dell’8 dicembre 2005 a cui ha fatto riferimento anche nella sua relazione il consigliere relatore, dopo quello che era stato la occupazione e le vicende relative al cantiere di Venaus perché? Questa richiesta c’è in quanto in relazione alla stessa si intende da parte di questa Procura Generale dimostrare quanto in realtà le manifestazioni violente avessero capacità e quindi idoneità a condizionare le autorità pubbliche al punto che essendo stato disposto l’assistenza delle forze dell’ordine per un’attività di recinzione del cantiere sequestrato alla fine non venne attuata questa recinzione per motivi di ordine pubblico fino a che dopo un carteggio durato 6 mesi la Procura della Repubblica e mutando certe condizioni adottò un provvedimento in cui si rinunciava a questa recinzione, questo per dire la incidenza, visto che questo è stato detto nella sentenza appellata dalla procura della repubblica… dalla sentenza della corte d’assise  è stata negata la idoneità a condizionare l’autorità pubblica. Dico subito che questa documentazione è rappresentata da un lato dal verbale di sequestro, per dimostrare l’incidenza che aveva avuto la vicenda nel condizionamento delle pubbliche autorità … e quindi le missive per la recinzione e i provvedimenti del prefetto e della procura. Si chiede poi oltre questo lo studio dell’Università Bocconi di Milano di cui c’è già menzione, ho allegato un cartaceo e un dischetto contenente questo studio, poi si chiede l’audizione dei testimoni Giovanni di Gregoli sulle circostanze indicate e del vice questore aggiunto Massarelli invece che il dott. Petronzi perché il dott. Petronzi si trova negli Stati Uniti e non mi pare il caso di chiederne la sua citazione e del capitano Pieroni anche e lo spiego subito, sui fatti successivi al 13-14 maggio. Questo ad illustrazione del contesto in cui si inserisce l’attività per cui voi dovete giudicare perché il contesto non è fatto solo dai fatti precedenti ma è composto anche dei fatti successivi, come aggiunge e ammette che possa avvenire la sentenza più volte citata 28009 del 2014 della corte di cassazione, la quale ammette questa possibilità quando dice “si riscontri la pertinenza del fatto ad una programmazione che comprenda all’inizio elementi futuri ed elementi di contesto utili ad interagire con l’azione commessa”. Allora tenuto conto che queste vicende rappresentano altrettanti anelli di una lunga catena che ancora adesso non è terminata e che ovviamente, anche fatti successivi servono per illustrare la gravità, la rilevanza di quelli precedenti che si inseriscono nella medesima catena, ecco che io chiedo la citazione dei testi che ho indicato anche ad illustrazione dei fatti successivi e visto che soprattutto per i giurati popolari faccio presente che se si procede per detenzione e porto di un’arma e poi successivamente si scopre che quest’arma è stata utilizzata in determinate occasioni è evidente che lo scoprire questo rende più agevole la comprensione della gravità dello stesso fatto proprio alla luce di quello che avviene e qua è tutta una catena che rientra addirittura nel notorio, che si compone di tutta una serie di episodi avvenuti ancora quest’anno in particolare nel settembre scorso che hanno una loro rilevanza a mio avviso per comprendere la portata e l’entità delle condotte su cui poi dovete giudicare. Ovviamente c’è anche la richiesta di sentire i testi già indicati Besson, Buffalini e Brinkhorst, posto che uno dei temi di discussione deriva dal tenore della sentenza della corte d’assise è rappresentato dall’entità del danno e nell’entità del danno, dovendosi comprendere tutta una serie di aspetti quali quelli evidenziati dalla procura della repubblica è evidente che anche queste deposizioni possono essere utili per la comprensione dell’intera vicenda. Queste le richieste della Procura Generale, io produco l’elenco per quello che riguarda la Corte e questi sono quelli che deposito …

 

Avvocatura dello Stato chiede accogliersi le richieste della Procura Generale, l’avvocatura ha interesse che l’istruttoria sia completa per fare emergere il grave danno su cui si fonda il presupposto del reato ed anche il presupposto della richiesta risarcitoria, è stato proposto in primo grado il risarcimento del danno non patrimoniale, dal punto di vista civilistico si crea uno scollamento tra il grave danno e … (???)… l’elemento oggettivo dell’illecito civile e dell’illecito penale non coincidono…Il problema è porre le voci di danno con il danno specifico contestato riferito all’episodio del giudizio, perché ad esempio che il cantiere abbia richiesto una custodia particolarmente onerosa da parte delle ffoo e dell’esercito, questo è un profilo di danno patrimoniale ma non è riconducibile specificamente al fatto per cui si procede, è in collegamento … quindi io penso che richiedere il danno non patrimoniale per la Presidenza del Consiglio sia corretto dal punto di vista giuridico ma pone la parte civile in una sorta di corto circuito perché qui abbiamo una fattispecie che presuppone il danno grave e presuppone un’ipotesi di danno grave e al tempo stesso la costituzione di parte civile e la richiesta risarcitoria è fondata su quella stessa norma incriminatrice perché siamo tutti d’accordo sul fatto che se non esiste il danno contro la personalità dello Stato non esiste il danno, che è stato chiesto in ragione della sussistenza di quella specifica ipotesi di reato quindi c’è un interesse evidente che venga sviluppata un’istruttoria che porti a documentare, a rendere evidenti le circostanze che rendono l’episodio grave dal punto di vista della funzionalità del cantiere e dal punto di vista del pericolo che viene arrecato alla regolare esecuzione dell’opera pubblica che è strategica, ha una rilevanza internazionale, elementi che attendono al carattere offensivo del reato, in ultima analisi io credo che l’istruttoria debba essere ammessa per trattare questo reato con le sue particolarità in questo processo come qualunque altro reato, come qualunque altro processo dove è logico e naturale indagare la valenza offensiva della condotta contestata, cosa che non è stata fatta appieno nel giudizio di primo grado, e la finalità della condotta, cioè il movente, e anche quello resta sullo sfondo, non viene messo a fuoco, perché sappiamo benissimo che l’episodio di cui stiamo parlando è un ATTENTATO non è una manifestazione libera del pensiero, è un attentato. Ciò che resta sullo sfondo ed è da chiarire sono le finalità … per cui un numero imprecisato di persone a riunirsi in un’ora notturna con equipaggiamento di un certo tipo, con armamenti di un certo tipo e avendo un’elevata ofensività .

Parte civile LTF/TELT chiede che vengano accolte le richieste formulate dal PG.

Avv. Novaro: Parto dall’ultima osservazione dell’avvocatura dello Stato quando dice che è importante scandagliare le finalità delle condotte degli imputati e correlarci alle norme, in realtà un processo è stato fatto e sufficientemente completo, con due sentenze della Cassazione una precedente e una successiva con riesame del materiale probatorio. Vorrei prendere in esame le richieste del PG che chiede una rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 603 e poi si chiede a sorpresa che venga rinnovata in riferimento a nuove prove scoperte nel tempo intercorrente fra la pronuncia in primo grado e l’inizio dell’appello, quindi si tratta di riferirsi a due presupposti normativi differenti e vorrei ragionare sul perimetro giudiziario. Nel merito sono assolutamente contrario ad una rinnovazione dibattimentale, dico però anche subito che in realtà il problema effettivo di fronte ad una richiesta di questo tipo è di ristabilire una parità delle armi tra accusa e difesa, noi non abbiamo dedotto alcunché in riferimento ai reati connotati dalla finalità di terrorismo perché su quei reati sono stati assolti, quindi non abbiamo introdotto elementi di valutazione critica per l’asoluzione. Oggi ci chiediano di fronte ad una richiesta della PG per introdurre anche nuovi elementi di prova e dal nostro punto di vista è necessario ristabilire una parità, avere la possibilità di interloquire con delle nostre prove sulle prove portate dalla pubblica accusa e possiamo mettere in campo due strumenti, il primo più impervio. L’art. 584 del codice di rito prevede che veda notificato l’atto d’appello agli imputati, nel caso di specie ricevuto da tre imputati su quattro, e l’atto va fatto integralmente, ma l’imputata Zenobi ha avuto una particolarità , le è stato notificato unicamente una comunicazione del fatto che era stata depositato un atto d’appello in riferimento alla sentenza emessa dalla corte d’assise d’appello, oltrettutto con un’errata interpretazione (…).  Nella comunicazione fatta a Zenobi i carabinieri della stazione di Colonnella si limitano a darle comunicazione del fatto che è stato depositato un atto, poi si allega la comunicazione della cancelleria della corte d’assise di Torino …  Quali sono gli esiti di questa mancata notifica dell’atto d’appello integrale? (…) nel caso di mancata notifica dell’atto d’appello l’imputato che non ha ricevuto l’appello ha quel termine di 15 giorni attraverso il quale può dedurre delle doglianze personali con un atto d’appello incidentale.  (la discussione prosegue sul piano tecnico sul diritto all’impugnazione ). Vengono citate alcune sentenze per definire l’orientamento della giurisprudenza sul diritto alla prova contraria per ristabilire la parità delle armi nel processo penale che è un presidio costituzionale.
Detto questo si tratta di capire qual è il perimetro della richiesta del PM, quali gli agganci normativi e quali risposte si possono dare. Il PM ha fatto una richiesta rinnovando quanto richiesto dalla Procura e chiedendo a sua volta di poter introdurre nuovi elementi di prova dettagliatamente indicati. Breve riflessioni sugli elementi in diritto… poi farei osservazioni nel merito perché sono radicalmente contrario al rinnovo dell’istruttoria dibattimentale soprattutto sulle richieste del PM. Nell’appello della procura ci sono anche modalità un po’ oltraggiose nei confronti della Corte d’Assise, un pochino diffamatorio nei confronti di magistrati che hanno svolto correttamente il loro lavoro e non hanno posto un costante rifiuto al tentativo di valutare le prove. La procura richiede una rinnovazione, qual è il criterio di valutazione? Il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti … però anche sul punto si è sviluppata una giurisprudenza corposa che spiega come questo meccanismo di rinnovazione su richiesta di parte sia eccezionale, perché il giudizio di appello è uno strumento di controllo di quanto fatto in primo grado che non richiede introduzione di nuove prove.. Quanto alla possibilità di rinnovare il criterio  è l’impossibilità di decidere sulla base degli atti. Anche qui la Cassazione dice che “possa essere ammessa una prova tale da incidere in modo significativo sul processo decisionale del giudice”..  Diversa è la rinnovazione ai sensi del secondo comma, qui il rimando che il codice fa è all’art. 495 quindi alla valutazione sulla superfluità… Proviamo ad affrontare la questione in fatto. Sulle prove trovate in epoca successiva anche qui la Cassazione è stata specifica, sentenza del 2013 29/01 11530 sezione III “in tema di rinnovazione dell’istruttoria per prova sopravvenuta si intende la prova con carattere di novità rinvenibile là dove essa sopraggiunga autonomamente o quando venga esperita….. dando risultati superiori alla decisione”. Vediamo le richieste del dott. Maddalena: anzitutto di acquisire la sentenza della corte di cassazione e su questo c’è consenso unanime. Ha anche chiesto di acuisire l’ordinanza del riesame del 22/12/2014 e su questo c’è il consenso perché la lettura di quell’ordinanza riesce ad illuminare una serie di passaggi contenuti nella sentenza della Cassazione. Non c’è consenso invece all’acquisizione del ricorso per cassazione che è quasi l’esatta copia dell’atto d’appello….  Così come l’ordinanza del GIP che non ha nessun rilievo per la pronuncia della Cassazione, oltrettutto emessa il 14 dicembre, prima della sentenza della Corte d’Assise.  Il Dott. Maddalena ha spiegato, e l’ha spiegato anche a noi perché la notizia del deposito di atti integrativi di indagine a noi è arrivata solo ieri, una sorta di investigazione permanente perché è la terza volta che si depositano atti nuovi, io nel pomeriggio ero impegnato in una lunga difesa, una mia sostituta questa mattina è andata a vedere gli atti depositati e abbiamo potuto consultarli.. verbali di sequestro e altro riferiti ad una vicenda avvenuta nel dicembre 2005. Allora è del tutto evidente che i processi si fanno su fatti specifici, questi signori devono rispondere di quello che hanno fatto loro e non di quanto il movimento ha fatto l’8 dicembre.. cosa c’entra una vicenda che riguarda il 2005, i fatti di Venaus, e a prova contraria vi chiederò l’acquisizione di un’ordinanza del GIP di Torino che però non ha nulla a che fare con il processo. Maddalena dice che c’è la prova che nel 2005 le istituzioni hanno dovuto piegarsi di fronte ad un atto di violenza commesso dal movimento no tav, quindi quella famosa idoneità … di un assalto fatto da 20 persone… che la cassazione non ha ritenuto idonea a cambiare la decisione dello stato sul TAV, ebbene quella è la prova che nel 2005 c’era quella idoneità, io sono esterefatto, perché sono storicamente infondate, è vero che nel 2005 c’è stato un ripensamento ma a fronte del fatto che migliaia di persone sono intervenute ed hanno occupato quel prato … ma quella era una manifestazione popolare e di massa e di fronte a quella partecipazione popolare quella politica che fino allora era stata autoreferenziale ha ripensato parzialmente il proprio punto di vista e ha deciso di dare qualche contentino, ma cosa c’entra questo episodio con quello attuale? Due degli imputati all’epoca avevano 15 e 16 anni…. a me sembra evidente che queste non sono prove sopravvenute, il titolare di questa roba qua è il dott. Maddalena, è lui il protagonista attorno al quale ruota questa vicenda e questo carteggio e lo sapeva ben prima dell’inizio di questo processo, non è stato dedotto nulla nell’atto d’appello quindi dovrebbero essere prove sopravvenute ma non lo sono e poi sono irrilevanti, non possiamo fare un processo che parte dai fatti del 2005, perché allora chiederò che vengano sentite decine di testi…  Visto che il ragionamento della procura è che questo fatto si inserisce in un contesto più lungo allora vediamolo tutto, ma il processo d’appello non è quello in cui si può fare una ricostruzione storica, la responsabilità  penale è personale e non riguarda i fatti di Venaus. Studio dell’Università Bocconi… questo è un tentativo di obliterare un principio costituzionale, si tenta di introdurre uno studio del quale abbiamo avuto contezza in primo grado e la corte d’assise ha rifiutato correttamente di acquisirlo. Alcune osservazioni di merito.. era lo studio che portava la sigla della Bocconi ma non era firmato. Questo ci ha insospettito, abbiamo chiesto notizie, nel fascicolo della procura continuava ad essere NON FIRMATO, non sappiamo perché. Ci siamo fatti qualche domanda e l’unica cosa che siamo riusciti a scoprire che il dipartimento dell’università bocconi di MIlano è un dip. speciale diretto da Oliviero Bacelli che in allora era direttore e oggi fa parte del consiglio di amministrazione di LTF /TELT quindi con un’imparzialità che vi lascio immaginare…  Poco elegante dal punto di vista della richiesta di introdurre quell’atto nel fascicolo del dibattimento d’appello. Poi c’è un problema di diritto, le consulenze non si inseriscono così, viene richiesto un contradditorio con il consulente, si sente un altro consulente, l’acquisizione cartacea non è prevista dal nostro codice… si tratta di consulenza irrilevante, non firmata, e se ne chiede l’ammissione senza audizione del consulente io chiedo che la corte bocci questa richiesta. Veniamo ai testimoni indicati dalla pubblica accusa, c’è un cambiamento in corso d’opera, avevano indicato Di Gregori e Petronzi.. Petronzi e in America e lo cambiamo con Massarelli , se facessimo noi difensori una richiesta di questo tipo ci riderebbero dietro tutti… Massarelli e Petronzi avrebbero dovuto essere sentiti su una circostana specifica , sulle indagini svolte in occasione del 6 novembre 2012 e sull’utilizzo dei cellulari, la corte in primo grado aveva ritenuto che non fosse rilevante, anche perché non si sapeva chi li aveva utilizzati, fatto che continua ad essere irrilevante dal mio punto di vista.  Il passaggio nuovo è quello ai sensi del secondo comma dell’art. 603 perché Maddalena oggi ci dice che non gli basta sentire su quei fatti ma anche su circostanze ulteriori, avvenuti prima e dopo il 13 maggio 2013, quindi su tutto quello che è capitato dal gennaio 2012 al dicembre 2015. Sono quasi imbarazzato, ma la corte di cassazione ha detto chiaramente che il contesto è coevo o precedente, perché è necessario per gli imputati che abbiano la consapevolezza di inserire la loro condotta in un contesto più alto, ma oggi Maddalena cita un passaggio in cui la corte sembra ventilare la possibilità di ragionare in termini futuri là dove ci sia una programmazione specifica, ma qui non c’è perché questi signori sono scomparsi… Qui si parla di anelli di un’unica catena, si torna alla responsabilità collettiva, ma come si fa a dire che dal 2005 al 2011 e 2015 siano tutti fatti legati da un’unica catena…  il movimento non tav è una pluralità di soggetti, se si fa un processo si parla di responsabilità personali e non collettive… la Cassazione lo dice chiaramente in tutti i passaggi argomentativi.. quello che conta per definire il contesto nel quale si riferiscono le condotte degli imputati sono i fatti di cui gli imputati avevano consapevolezza. Tutto quello che avviene dopo il maggio 2013 non c’entra nulla con questo processo quindi l’audizione di questi testi è del tutto ininfluente, come lo è sentire testimoni su fatti antecedenti il maggio 2013… Sulla fase precedente sono state acquisite le comunicazioni di notizie di reato che riguardano episodi precedenti, la corte ha acquisito gli atti con l’intento di ricostruire fatti storici, dopo di che non ha utilizzato questo materiale perché ininfluente sul piano della valutazione giudiziaria ma avete tutto in atto, avete migliaia di atti e aggiungere nuove carte mi sembra superfluo! Queste nuove prove non sono sopraggiunte ma la procura ne disponeva quantomeno dall’inizio di questo processo, vi si chiede di sentire testimoni che non sono stati rintracciati all’improvviso ma sono due pubblici ufficiali di cui si conoscevano nominativi ed attività ben prima che si iniziasse il processo, queste non sono prove nuove o sopravvenute, sono vecchie e la procura le ha tenute nel cassetto ma non possono tirarle fuori adesso… Se voleste sentire questi testi nuovamente si pone il problema di equilibrio, perché se mi vengono a dire che nel 2012 ci sono state attività che hanno provocato incidenti allora io ho il diritto di portare testimoni che raccontino come determinati eventi si sono svolti… e io vi chiedo per ciascun fatto di sentire almeno due o tre testi della difesa che vi spieghino il punto di vista di chi ha partecipato a quelle manifestazioni! Vado a conclusione perché restano ancora i testi indicati nell’atto d’appello: Virano, Besson, Bufalini e Brinkhorst. Sono consulenti più che testi, non vengono a riferire fatti ma quanto a loro conoscenza sulla valenza della linea in ambito europeo, che la corte in primo grado aveva opportunamente stoppato suggerendo di produrre documentazione, cosa che è stata fatta con 2 o 3000 fogli transitati dalla procura alla Corte d’Assise, nel tentativo di provare la valenza del progetto in ambito europeo ma sono testimoni questi? A me sembrano consulenti che vengono a riferire  circostanze già provate in via documentale del tutto irrilevante. Prova ne è che nell’ordinanza del riesame c’è un fuggevole accenno, quella di Virano, nella sentenza della Cassazione neanche quella… a tacere del fatto che il dottor Virano che prima era giudice imparziale è diventato parte perché è direttore generale di TELT quindi non ha più ruolo di imparzialità, può essere sentito come teste ma tenete presente che si tratta di persone che hanno un interesse evidente sul fronte dell’alta velocità, che devono essere sentiti su fatti dei quali c’è ampia valutazione, allora se volete sentire questi noi vorremo sentiremo i nostri testimoni a prova contraria. Resta l’ultimo testimone che è il dott. Bufalini che parla dei costi per la sicurezza del cantiere anche questo non è rilevante, è noto a tutti ed è stato documentato, è altrettanto noto che la Cassazione ha detto che il danno grave non è un danno economico e non c’entra nulla la circostanza relativa alle misure di sicurezza. La nostra richiesta di notifica dell’atto d’appello della Procura, quindi di nuovo termine di 15 giorni per imputata Zenobi lo ancoriamo al fatto che si voglia rinnovare istruttoria dibattimentale. In ogni caso chiediamo a prova contraria l’audizione di una serie di persone e fin d’ora posso darvi dei nominativi, per Gregori e Massarelli sono tre persone che hanno svolto un ruolo importante come Fissore, Dosio e Perino che possono riferire con dovizia di particolari la storia del movimento No Tav, insieme a loro Marco Revelli, per quanto concerne l’audizione di Virano, Besson e Brinkhorst io chiederei che venissero sentiti il prof. Cancelli, Tartaglia, Luca Giunti, Marina Clerico e per il momento mi fermo qua.

Avv. Losco: mi riporto alle richieste del collega che mi ha preceduto, con alcune precisazioni in relazione alla rinnovazione dibattimentale di alcuni testimoni, in particolare per i testimoni Di Gregori, Massarelli e Pieroni su le circostanze relative ai fatti antecedenti a quelli verificati nella notte tra il 13 e 14 maggio 2013.  Sui fatti antecenti c’era già stata una decisione con l’ordinanza di giugno 2014 della corte d’assise sull’ammissione delle prove prospettate dalle varie parti, che conteneva una precisazione sul punto, la corte d’assise aveva ritenuto di non sentire determinati testi (15,16,17) in relazione a fatti antecedenti il maggio 2013 e aveva specificato che la deposizione poteva essere sostituita da produzioni documentali . Nonostante questa precisazione poi la corte d’assise è andata anche oltre perché in una successiva ordinanza del 9 ottobre 2014 ha ammesso la produzione da parte della procura di determinati atti a riprova del verificarsi di episodi delittuosi antecedenti al maggio 2013 inquadrabili nell’ottica di contrasto al TAV. Ho reperito la trascrizione di quell’udienza, a pag. 49 il dott. Padalino riferisce che il 5 agosto 2014 aveva depositato attività di indagine integrativa in cui erano stati depositati alcuni documenti in omaggio all’ordinanza della corte, che costruivano fatti precedenti al 14 maggio e non erano sentenze o verbali di sequestro ma principalmente annotazioni di polizia, notizie di reato. C’è stata un’ordinanza sul punto che adesso vado a leggervi, la corte d’assise li ha ammessi …. “solo come prova documentale di un fatto”. Quindi sono già fatti che sono stati documentati attraverso la produzione che vi ho appena illustrato quindi è del tutto irrilevante che i testimoni che vi ho prima indicato, Di Gregori, Massarelli e Pieroni vengano nuovamente a riferirci in merito alla circostanza. Ultima osservazione è invece relativa agli altri testi, sempre testi che erano stati già indicati nell’atto di appello, in particolare mi riferisco ai testi Besson, Virano, etc., l’avv. Novaro prima ha detto che anche queste sono testimonianze irrilevanti perché sul punto, sulla questione decisionale che ha portato i due stati alla decisione di portare a termine l’opera sono già state prodotte numerose documentazioni ( elenco 96 produzioni documentali ) . Ultima circostanza, nel caso venisse disposta una rinnovazione seppure parziale del dibattimento faccio presente che anche questa difesa aveva depositato una lista testi e aveva indicato su alcune circostanze dei testi e dei consulenti da poter esaminare in particolare in relazione alla sussistenza o meno del grave danno per il paese come conseguenza della mancata realizzazione del TAV … si chiede eventualmente di sentire a prova contraria il sig. Paolo Mattone e ulteriori testi a prova contraria.

Avv. Pelazza: condivido le osservazioni dell’avv. Novaro e Losco, solo una banale osservazione procedurale, i PM hanno impugnato le ordinanze ma non hanno svolto alcuna motivazione specifica in ordine a questa impugnazione, esempio su quella del 9 ottobre 2014 la corte  in merito all’audizione di Virano, rilevato che erano accoglibili solo se strettamente necessarie, ritenuto che tali non apparivano… in quanto prive di elementi di calcolo obiettivo … (…) trattandosi di soggettive valutazioni dei testi… per questi motivi aveva respinto. Nei motivi di appello dei PM non c’è nessuna specifica critica a queste ordinanze, pertanto l’impugnazione su queste è inammissibile. Poi una rapida richiesta a proposito del materiale documentale che il sig. Procuratore generale ha presentato alla corte questi difensori chiederebbero di poterlo vedere, non l’abbiamo ancora visto.  (l’avv. Novaro va a prendere il materiale, un plico piuttosto spesso).

La corte si ritira alle 13:40 per deliberare.

Sono le 14:18 quando rientriamo in aula per ascoltare la decisione, in aula la temperatura è molto bassa ma il freddo non sembra essere un problema per chi persiste nel tenere nella cornice dell’aula bunker un processo che ancora una volta riserva colpi di scena come la documentazione presentata 24 dalla Procura Generale un giorno prima dell’udienza odierna. Pensavo che il mio stupore fosse dovuto ad una frequentazione di queste aule decisamente minore rispetto a quella degli avvocati della difesa, ma loro stessi ammettono di non aver mai assistito a niente del genere nei loro lunghi anni di esperienza. Insomma, succede solo a Torino, ma va tutto bene. Mi scuso con anticipo per le parole che non riuscirò a trascrivere ma la temperatura all’interno dell’aula è talmente fredda che con le dita ghiacciate la velocità è compromessa (e almeno in questi casi è un problema).

Bocciata l’acquisizone dell’ordinanza del GIP e del carteggio relativo al 2005, rifiutati i testi proposti dal PG quindi di fatto quasi accolte del tutto le opposizioni delle difese. Si accoglie la richiesta di una parziale riapertura dell’istruttoria nell’acquisizione della sentenza di Cassazione e del riesame del GIP sulle quali le parti concordavano, lunedì ci sarà la requisitoria del PG e probabilmente delle parti civili, gli imputati potranno rendere dichiarazioni spontanee prima dell’inizio della discussione.

Alle 15:00 termina l’udienza. Ci vediamo lunedì.

Simonetta Zandiri . TGMaddalena.it

8/12/2005 – 8/12/2015 Noi siamo sempre qua

Spinta dal Bass

8/12/2005 – 8/12/2015 Noi siamo sempre qua

Sono passati 10 anni da quell’8 dicembre 2005 dall’immacolata ribellione di Venaus. 10 anni in cui i fautori dell’opera le hanno provate tutte per indebolire il movimento: tavoli pseudotecnici e commissari di governo, mercimoni politici e compensazioni, spregiudicato uso dei tribunali e militarizzazione del territorio, sistematiche falsità mediatiche e tentativi di screditare il movimento No Tav. Tutto questo non ha scalfito la determinazione e le ragioni di una popolazione in lotta. Ieri come oggi in piazza ci sono i volti di un’intera Valle, i suoi amministratori, i tanti cittadini e i movimenti da tutta Italia che sentono la lotta della Valsusa come propria.  I 20.000 in marcia da Susa a Venaus hanno reso evidente a tutti che “la Valle non è pacificata” e non si arrende di fronte alla devastazione e allo spreco di denaro pubblico. La Valle proprio come 10 anni fa resta un ostacolo invalicabile per quanti intendono imporre con la violenza un’opera inutile e devastante. Sulla loro strada lor signori troveranno sempre una comunità intera sempre più consapevole delle ragioni della propria lotta, aperta ed inclusiva e per questo ancora più determinata a resistere.

Lo abbiamo giurato: abbiamo resistito dieci anni dopo quell’otto di dicembre, ne resisteremo altri dieci, e anche di più se sarà necessario. Fino a quando non verrà cancellata quest’opera sciagurata.

Qui le foto di Luca Perino.

 

carena

Vladimir Putin finanzia il Front National: 9 milioni di Euro per Marine Le Pen

 
DALLA RUSSIA CON AMORE
Vladimir Putin finanzia il Front National: 9 milioni di Euro per Marine Le Pen

Dalla Russia con amore, e con un sacco di soldi. Nove milioni per l’esattezza, quattrini che il Cremlino verserà in prestito a Marine Le Pen, leader del Front National, partito nazionalista in ascesa in Francia e che i sondaggista ora danno attorno al 30%. Vladimir Putin vuole bene alla figlia di Jean-Marie, e l’affetto è contraccambiato: i 9 milioni di Euro erogato dalla First Czech Russian Bank, fondata nella Repubblica Ceca e ora basata a Mosca, sono un forte segnale di intesa tra le parti dopo che la Le Pen, nel recente affaire (a andarci leggeri) con l’Ucraina si è sempre schierata pro Putin, e contro le sanzioni economiche a Mosca.

La prima rata – “Il vero scandalo è che il nostro partito ha presentato domande di prestiti a tutte le banche francesi e nessuno ha mai accettato”. Ovviamente non si tratta di una donazione finanziaria al partito, vietata dalla legge trattandosi di uno Stato straniero, ma solo di una mera operazione finanziaria. “Rimborseremo tutto”, ha giurato Le Pen, ma in ogni caso si tratta della prima volta in cui emerge un movimento di denaro in provenienza dal Cremlino. Nel frattempo il sito Mediapart riferisce che già una prima tranche di 2 milioni di euro era stata versata già a settembre. I soldi dovrebbero servire al Fn per riorganizzarsi in vista delle presidenziali del 2017.

Il land grabbing arriva in Europa

Il land grabbing arriva in Europa

[Mappa dei paesi che investono nel land grabbing tratta da landportal.info]

 31/05/2013

La conquista delle terre migliori fino a poco tempo fa riguardava solo i paesi poveri. Ora è iniziata anche nel Vecchio Continente.

di Alessandra Favazzo e Roberto Roveda

Dopo la corsa all’oro nero e all’oro blu, la “nuova” risorsa preziosa su cui gli speculatori hanno puntato lo sguardo è la terra.

È il fenomeno del land grabbing, letteralmente “accaparramento della terra”, cioè l’acquisizione da parte di privati o di enti governativi stranieri del diritto di sfruttare terreni coltivabili. Solitamente ne fanno le spese le popolazioni locali, che perdono così la loro principale fonte di sostentamento. 

Il fenomeno è cresciuto in maniera vorticosa nell’ultimo decennio: secondo i dati forniti nell’aprile del 2012 dal portale Land Matrix, che monitora il land grabbing nel mondo, a partire dal 2000 sono stati attivati 1.217 contratti per lo sfruttamento su larga scala di terreni agricoli. Questi contratti interessano circa 83 milioni di ettari di territorio (poco più del 2% dell’estensione mondiale delle terre coltivabili), la maggior parte dei quali situati in Stati africani come il Sudan, la Tanzania, l’Etiopia, la Repubblica Democratica del Congo. Seguono poi aree dell’Asia e dell’America Latina. Ma da dove nasce questa rinnovata fame di terra?

Per tutta la seconda metà del Novecento, i prezzi delle derrate agricole si sono mantenuti molto bassi. Tra il 2007 e il 2008, invece, una serie di eventi concatenati, come la scarsità dei raccolti, le cattive condizioni climatiche e le limitate scorte di prodotti agricoli in alcuni paesi, ha determinato una forte impennata dei loro prezzi. Questo aumento, unito al costante incremento della popolazione (si prevede che nel 2050 la Terra sarà abitata da 9 miliardi di persone), ha fatto scattare l’allarme in alcuni paesi fortemente importatori di materie prime agricole: quelli del Golfo Persico, l’Arabia Saudita, ma anche la Corea del Sud e il Giappone. Da qui è iniziata la corsa all’accaparramento dei terreni negli Stati più poveri.

Non è stato solo l’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli a risvegliare l’interesse per la terra. Anche il business degli agrocarburanti, cioè i carburanti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli, e la recente crisi finanziaria hanno contributo al dilagare del land grabbing. Il fenomeno non è quindi destinato a rallentare nei prossimi anni, anche perché molto limitati sono stati finora gli interventi per arginarne l’espansione.

L’unico organismo internazionale a fare una mossa concreta contro l’accaparramento delle terre è stata la Fao che, nel maggio 2012, ha approvato le “Linee guida per i regimi fondiari e l’accesso alle risorse ittiche e forestali” varate dalla Commissione sulla sicurezza alimentare. Il documento ha individuato princìpi e pratiche ai quali i governi di tutto il mondo dovrebbero ispirarsi per garantire un più equo accesso alla terra. Benché l’elaborazione di tali linee guida rappresenti un primo passo a livello legislativo contro questa nuova forma di colonialismo, le sue direttive non sono cogenti, quindi sono ben lontane dall’essere risolutive.

Da qualche tempo, gli accaparratori di terre hanno messo gli occhi sui suoli più fertili d’Europa. È quanto mette in evidenza Land Concentration, Land Grabbing and People’s Struggle in Europe, lo studio realizzato dal Coordinamento europeo Via Campesina e da Hands off the land, che mette in guardia sul pericoloso innalzamento del livello di concentrazione della proprietà delle terre europee.

Dal rapporto emerge un dato insospettabile: in Europa il 3% dei proprietari di terreni agricoli detiene il 50% di tutte le superfici agrarie; una situazione paragonabile a quanto avviene attualmente in paesi come il Brasile, la Colombia e le Filippine. Dopo Ungheria, Romania, Serbia e Ucraina, multinazionali e fondi sovrani stranieri hanno infatti spostato il mirino verso l’Europa occidentale: dapprima i cosiddetti Pigs, con in testa regioni come l’Andalusia e la Catalogna, poi Germania, Francia e Austria sono diventati oggetto di speculazione economico-finanziaria da parte dei colossi attivi nell’agro-business, degli hedge fund, delle aziende cinesi in espansione e degli oligarchi russi.

E l’Unione Europea? Certo in questi anni, con la Politica agraria comune, non ha frenato il diffondersi del fenomeno; anzi, lo ha favorito tramite l’elargizione di sussidi destinati quasi esclusivamente alle grandi aziende agricole. Una politica non lungimirante che da un lato ha di fatto impedito l’ingresso nel mercato agricolo di nuovi soggetti (piccoli proprietari in grado di contrastare lo strapotere dei “big”), dall’altro ha confermato una volta di più quanto il Vecchio Continente sottostimi il problema della terra, che non viene considerata alla stregua di un bene comune. Ovviamente il fenomeno ha già avuto ripercussioni considerevoli, con alcune derive violente.

A opporsi in modo più netto al land grabbing sono state soprattutto le popolazioni locali le quali, nei casi più estremi, sono state protagoniste di episodi di rivolta e di occupazione di terre. È il caso della comunità contadina di Narbolia, in provincia di Oristano, che si è unita contro un piano che prevede l’utilizzo di centinaia di ettari di terra coltivabile per la costruzione dell’impianto di serre fotovoltaiche più grande d’Europa. Ma il problema riguarda anche le aree urbane.

Recentemente le rivolte hanno coinvolto la città di Vienna, dove un gruppo di giovani cittadini è tuttora in mobilitazione per costituire una comunità agricola all’interno di un contesto urbano.

Episodi di disperazione e di opposizione che – sebbene in contesti totalmente differenti – ricordano alcune sollevazioni popolari esplose recentemente in Africa o nel Sud Est asiatico, dove il fenomeno del land grabbing ha avuto inizio nei primi anni Duemila.