“Qui chi non terrorizza si ammala di terrore”, il nuovo DL per contrastare il terrorismo (non solo internazionale)

French soldier patrol near the Eiffel Tower in Paris as part of the highest level of "Vigipirate" securityAnnunciato in una conferenza stampa dal Ministro Alfano, il nuovo DL emanato in apparente “emergenza” dopo i fatti di Parigi (Charlie Hebdo) ed il crescendo delle  “minacce dell’ISIS” che, stando a quanto riferisce l’ambasciatore egiziano, espongono a rischi anche l’Italia. Qui un’analisi della prima parte.

Testo completo del Decreto Legge 18.02.2015 n° 7 , G.U. 19.02.2015

Lo schema di decreto-legge si concentra, con soluzioni anche analoghe a quelle adottate di recente da altri Paesi europei, quali la Francia, sull’aggiornamento dellemisure di prevenzione e contrasto del terrorismo.

Il provvedimento prevede sul piano penale:

  • l’introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche (reclusione da tre a sei anni); Qui hanno, di fatto, aggiunto l’Art.270-quater 1:Organizzazione di trasferimenti per finalita’ di terrorismoFuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater,  chiunque
    organizza, finanzia o propaganda  viaggi  finalizzati  al  compimento delle condotte  con  finalita’  di  terrorismo  di  cui  all’articolo 270-sexies ( Condotte con finalità di terrorismo) , e’ punito con la reclusione da tre a sei anni.»
    E’ bene considerare che il 270-sexies è uno dei capi d’imputazione che hanno tenuto in carcere Chiara, Claudio, Niccolò e Mattia per l’azione nella quale fu danneggiato un compressore, con l’accusa di terrorismo poi caduta con la sentenza in Corte d’Assise il 17 dicembre (qui tutti gli articoli ed i resoconti delle udienze), e per quell’azione sono ancora detenuti Lucio, Francesco e Graziano, nel carcere di Ferrara.  Sempre con il 270-sexies sono state aperte indagini, effettuate perquisizioni, arresti, processi verso quell’area militante che pare creare così tanta preoccupazione, l’area anarchica. Cito uno dei casi più recenti solo come esempio, per alcune scritte sui muri di un tribunale, in solidarietà con i compagni NO TAV,  la polizia ha perquisito un centro occupato sequestrando pericolose bombolette, dicembre 2014. Ora, con una modifica del genere, ci si può sentire a rischio quando si trasportano anche bombolette di vernice?
  • la punibilità del soggetto reclutato con finalità di terrorismo anche fuori dai casi di partecipazione ad associazioni criminali operanti con le medesime finalità (attualmente, l’art. 270-quater c.p. sanziona solo il reclutatore); si tratta della modifica all’art. 270-quater, “arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”, con l’aggiunta del paragrafo finale: “Fuori dei casi di cui all’art. 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) e salvo il caso di addestramento della persona arruolata (già previsto), è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.
  • la punibilità, sul modello francese, di colui che si “auto-addestra” alle tecniche terroristiche (oggi è punito solo colui che viene addestrato da un terzo – art. 270-quinquies c.p.); E’ la modifica del 270-quinquies, “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.” (in rosso il testo aggiunto da questo decreto)
    “Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonche’ della  persona  che avendo  acquisito,  anche  autonomamente,  le   istruzioni   per   ilcompimento degli atti  di  cui  al  primo  periodo,  pone  in  essere comportamenti finalizzati alla  commissione  delle  condotte  di  cui all’articolo 270-sexies.
    Domanda: pur essendo evidente che nello scenario internazionale una modifica di questo tipo è ispirata alla paura (diffusa ad arte) delle azioni “individuali” che contraddistinguono presumibilmente lo scenario del terrorismo internazionale, il dubbio è sull’ampiezza nella sua applicazione effettiva, insomma quella repressione made-in-Italy, e la domanda spontanea è cosa potranno considerare come addestramento di persone che non fanno parte di alcun tipo di “associazione”? E quello che, purtroppo, scopriremo vivendo. Per ora suggerisco di fare jogging indossando una maglietta che ne spieghi le ragioni, portandosi dietro documento d’identità ed eventuale certificato medico che attesti quanto faccia bene fare jogging… non sia mai che anche questo passi come auto-addestramento (alla fuga, ad esempio!)

Pene aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Censura, di fatto.

Una stretta al web: sempre nell’articolo 270-quinquies (di cui sopra), dopo il primo comma c’è un’aggiunta finale: «Le pene previste dal  presente  articolo  sono  aumentate  se  il  fatto  e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

 Altra modifica che il DL apporta è al reato di istigazione, art. 302 c.p. 

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo [Capo I Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, Capo II Dei delitti contro la personalità interna dello Stato ] . In rosso la modifica introdotta con questo decreto.

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (abolita nel 1944) o l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione. «La pena e’ aumentata se il  fatto  e’  commesso  attraverso strumenti informatici o telematici.»
Sono aumentate, non si sa di quanto, ma sono aumentate. Sarà a discrezione del giudice? O della procura?

Modificato anche l’art.414 c.p., istigazione a delinquere. Anche in questo caso «La pena e’ aumentata fino a due terzi se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».  Ma almeno qui l’aumento della pena è chiarissimo, fino a due terzi. Quindi una eventuale condanna a 6 anni diventa automaticamente una condanna a 10 anni.
Per disincentivare ulteriormente l’uso del web ed aumentare i poteri di controllo agli organi giudiziari, questo decreto aumenta i super poteri (e l’impunità) per le operazioni “sotto copertura” ( Legge 16.03.2006 n° 146 , G.U. 11.04.2006) , con un particolare occhio al web.
Vengono introdotti all’art.9 (operazioni sotto copertura) due nuovi passaggi, rilevanti. Il comma 1, nei punti a e b, definiscono l’impunibilità degli ufficiali di PG etc, nel compimento di eventuali “reati” finalizzati all’attività di contrasto al terrorismo o all’eversione, ma nei due punti successivi prevenzione e repressione si spostano sul web. Tenete sempre a mente le bombolette spray del caso di cui vi parlavo prima, perché poi è nell’applicazione pratica che si comprende il senso di una legge in un dato contesto.

 2. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n.  146,  svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi  indicati,  nonche’  delle attivita’ di prevenzione e repressione delle attivita’  terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge  27  luglio  2005  n.   144,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.  155,  l’organo  del Ministero dell’interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita’  dei servizi  di  telecomunicazione,  fatte  salve  le  iniziative  e   le determinazioni dell’autorita’ giudiziaria, aggiorna costantemente  unelenco di siti utilizzati per le attivita’ e le condotte di cui  agli articoli  270-bis  e  270-sexies  del  codice   penale,   nel   quale confluiscono le  segnalazioni  effettuate  dagli  organi  di  polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell’articolo  7-bis  del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 155 del 2005.

  3.  I  fornitori  di  connettivita’,  su  richiesta  dell’autorita’ giudiziaria  procedente,  inibiscono  l’accesso  ai   siti   inseriti nell’elenco di cui al comma 2, secondo le modalita’,  i  tempi  e  le soluzioni tecniche individuate e definite  con  il  decreto  previsto dall’articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

DANNATI E BANNATI: SOLO 48 ORE.

A proposito dell’art. 14-quater, parte di un progetto per contrastare la pedopornografia (ma si sa, si parte da un obiettivo e poi…) è bene ricordare che in base a questo articolo “I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. “. Poiché correva l’anno 1998 quando la legge obbligò i fornitori a dotarsi degli strumenti di filtraggio, potete immaginare che nel 2015 questi strumenti siano in grado di oscurare in tempo reale qualsiasi sito web con una rapida azione sui DNS, Domain Name Server, ovvero sistema dei nomi di dominio. E qui dominio è azzeccatissimo, ma nel caso informatico non è altro che quell’indirizzo numerico assegnato ad ogni computer, macchina, sito connesso alla rete. Normalmente noi conosciamo gli indirizzi per nome perché esistono dei registri che traducono il nome  che digitiamo, come www.tgmaddalena.it , in un indirizzo IP, numerico, che l’utente non è tenuto a conoscere. Nel momento in cui viene oscurato un sito, il più delle volte è perché il gestore della rete provvede a bannarlo dai DNS. 
A stimolare i fornitori ad attivarsi rapidamente per filtrare i contenuti del web pensò l’importo delle sanzioni,  da euro 50.000 a euro 250.000.
Altra aggiunta da questo decreto:  4. Quando si procede per i delitti di cui  agli  articoli  270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalita’ di terrorismo di cui  all’articolo  270-sexies  del  codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno  compia  dette  attivita’  per  via  telematica,  il  pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori  di  servizi  di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.  70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi  di  immissione  e gestione, attraverso i quali  il  contenuto  relativo  alle  medesime attivita’  e’  reso  accessibile  al  pubblico,  di  provvedere  alla rimozione  dello   stesso.   I   destinatari   adempiono   all’ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore  dal  ricevimento della  notifica.  In  caso  di  mancato   adempimento,   si   dispone l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e con  le
modalita’ di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale ( pene per il corruttore).

La coltivazione del sospetto

Sembra una modifica da nulla, eppure è una delle tante che ci dà il senso di quanto stiamo rinunciando alla nostra “privacy” in nome di una falsa sicurezza. Grave soprattutto oggi che qualsiasi informazione relativa alla nostra esistenza è un dato contenuto in data base condivisi non si sa come e da chi. E magari replicati, infinite volte, analizzati non soltanto ai fini di operazioni di marketing.
La modifica in questione riguarda l’art.9 del DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (GU n.290 del 14-12-2007 – Suppl. Ordinario n. 268 ) che applica la direttiva europea sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Ha a che fare con l’UIF, Unità di Informazioni Finanziarie , l’art.9 disciplina sostanzialmente lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Autorità e Forze di polizia , il comma 9 ha questa aggiunta, evidenziata in rosso:

9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita’ di vigilanza di settore, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza , nonche’ al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sulle misure di prevenzione: sorveglianza molto, molto speciale.

Le misure di sorveglianza speciale nascono, nell’Italia unita, proprio ai suoi esordi, nel 1865, eredità del precedente codice francese, risalente al 1836, e su quei codici, ripercorrendone la storia, il barone Locré si era domandato: “Ma in fine questo Codice è buono? è cattivo? E’ l’uno e l’altro: buono nelle disposizioni che ha tolte dalle leggi anteriori, di cui ha saputo migliorarne qualcuna, e che ha riunito e disposte in un piano regolare; cattivo in  quelle parti, che sono di sua invenzione. (…) Vi si trovano per certo disposizioni giustissime e savissime. (…) Ma il vizio sta nel sistema dell’amministrazioneIn teoria, nulla di più seducente di questo sistema: nulla di più disastroso nella sua pratica. L’esperienza l’ha dimostrato e lo dimostra ogni giorno», [J. G. Locré,
Legislazione civile commerciale e criminale ossia comentario e compimento dei Codici francesi].

Insomma, sono quasi 200 anni che il sistema, così seducente, si rivela disastroso nella sua pratica. Ma torniamo alla sorveglianza speciale. C’è una progressione repressiva che punta ad un controllo capillare su soggetti ritenuti “particolarmente pericolosi”, erano ritenuti tali oziosi, vagabondi e briganti nell’Italia appena unita, ma non sono mancate le applicazioni anche nelle lotte sociali e operaie.E sul vagabondare non posso fare a meno di citare Henry David Thoreau:

«Se un uomo passeggia nei boschi metà di ogni sua giornata — per il solo piacere di farlo — corre il rischio di essere considerato un fannullone. Ma se spende l’intera giornata come uno speculatore, tagliando quegli stessi alberi e spogliando la terra prima del tempo, allora è considerato un cittadino industrioso e intraprendente» (ogni riferimento alla lotta al TAV non è casuale). Chiusa parentesi, torniamo all’evoluzione della sorveglianza speciale.

La l. n. 1423/56 descrive e “tipizza” categorie di persone (c.d. pericolosità semplice) che, in larga parte, ripercorrono le categorie di soggetti anche precedentemente ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica: oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro (prego, rileggere citazione Thoreau),
persone dedite a traffici illeciti o che vivano abitualmente con il provento di delitti o con il favoreggiamento, persone che diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere, persone dedite a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori o che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume. La l. n. 575/65 (c.d. legge antimafia) introduce un’altra categoria di pericolosità, le persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose (c.d. pericolosità qualificata o specifica). La l. n. 152/75 introduce ulteriori categorie orientate prevenzione di fenomeni eversivi, siamo negli “anni di piombo”.

Prima delle modifiche introdotte da questo decreto legge per contrastare il terrorismo internazionale, la sorveglianza speciale era arrivata alla sua configurazione attuale con il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, meglio noto come “codice antimafia. Prima dell’entrata in vigore del codice antimafia la inosservanza del divieto o dell’obbligo di soggiorno costituiva contravvenzione, ma all’art.9 del DL 159 troviamo l’arresto da tre mesi ad un anno per il contravventore che sia sorvegliato speciale,  senza obbligo o divieto di soggiorno. La reclusione da uno a cinque anni si applica invece all’inosservanza di obblighi e prescrizioni per i soggetti sottoposti anche a obbligo o divieto di soggiorno.
Se avete tempo leggete i vari articoli, nel primo trovate la descrizione dei “soggetti destinatari”, all’art.2 il foglio di via (retaggio fascista), all’art.3 l’avviso orale (i dettagli sono davvero raccapriccianti, non si possono tenere mezzi idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, chissà quanti hanno dovuto smettere di fumare perché non avrebbero potuto usare un accendino!), ma veniamo alla modifica introdotta da questo DL, la prima è una specifica aggiuntiva ai soggetti destinatari (art.1), alla lettera  d) a coloro che, operanti in gruppi o  isolatamente,  pongano  in essere  atti  preparatori,  obiettivamente   rilevanti,   diretti   a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice  penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonche’ alla commissione dei reati con finalita’ di terrorismo anche internazionale; ovvero a  prendere  parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di  un’organizzazione che  persegue  le  finalita’  terroristiche   di   cui   all’articolo 270-sexies del codice penale, ovvero a  prendere  parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di  un’organizzazione che  persegue  le  finalita’  terroristiche   di   cui   all’articolo 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo) del codice penale. (il testo in rosso è quello aggiunto).
Stento a comprendere la necessità di questa ulteriore specifica, considerando che nell’ultima frase c’era già “nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale”, ma sicuramente il legislatore sa il fatto suo. SicuraMente.
Perché tutto questo è fatto per la nostra SICUREZZA, giusto?
Andiamo avanti. Il DL in questione modifica anche l’art.9, sui Provvedimenti d’urgenza, aggiungendo un comma 2-bis degno di un abile Azzeccagarbugli.

«2-bis. Nei casi di necessita’ e urgenza, il Questore, all’atto della presentazione della proposta di applicazione  delle  misure  di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo  di  soggiorno nel comune di residenza o di  dimora  abituale  nei  confronti  delle persone di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), puo’ disporre  il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita‘  ai fini  dell’espatrio  di  ogni  altro   documento   equipollente.   Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita’  ai fini  dell’espatrio  di  ogni  altro  documento   equipollente   sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo del  distretto  ove  dimora  la  persona,  il quale, se non ritiene di  disporne  la  cessazione,  ne  richiede  laconvalida, entro quarantotto ore, al  presidente  del  tribunale  del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita’ di cui  al  comma  1.  Il ritiro del passaporto  e  la  sospensione  della  validita’  ai  fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente cessano  di  avere effetto  se  la  convalida  non  interviene  nelle   novantasei   ore successive alla loro adozione.»;

Quindi il sospettato (perché qui siamo in zona sospetti, più che in area fatti) in 4 giorni si ritrova impossibilitato ad espatriare, al di fuori dell’area Schengen ( ricordiamolo, sospesa in Italia in occasione del G8 di Genova nel 2001, pratica che presumo verrà ripetuta nell’ormai prossimo Expo a Milano). Se fosse davvero un personaggio pericoloso, 4 giorni non sembrerebbero una misura cosi’ rapida, ma il problema è, ancora una volta, verso quali soggetti verrà applicata questa misura perché è nell’applicazione che si comprende l’obiettivo reale di una legge e non nella teoria.

La mafia ringrazia.

Arriviamo alla modifica dell’art.71 del codice antimafia, ripeto, codice antimafia. E qui il legislatore ha davvero un guizzo creativo straordinario, perché in un volo pindarico supera ogni immaginazione e riesce ad aumentare le pene previste dal codice penale per i reati di terrorismo (ormai li conoscete a memoria i numeri, 270-bis,  270-ter,  270-quater,  270-quater.1, 270-quinquies, nonche’ per i delitti  commessi  con  le  finalita’  di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies del codice penale) da un terzo alla metà! Quindi un decreto originariamente studiato per contrastare la mafia viene modificato per introdurre aggravanti che aumentano le condanne per i reati di terrorismo. Geniale. Considerando che poi, con l’accusa di terrorismo, vengono indagati, perquisiti, arrestati (e per ora non condannati) anche militanti che nel contrastare le nocività, le devastazioni ambientali e quant’altro si ritrovano a contrastare aziende in odor di mafia, direi che la mafia ringrazia. E applaude.

E anche il procuratore Maddalena sarà entusiasta, visto quanto aveva affermato di recente sulla bocciatura del reato di terrorismo per Chiara, Claudio, Niccolò e Mattia.

Non poteva mancare un inasprimento delle pene in caso di violazione delle misure imposte con “provvedimenti d’urgenza”, ed ecco l’introduzione dell’art.75-bis [selezionatelo qui nel menù di sinistra]:
1. Il contravventore alle misure imposte  con  i  provvedimenti  di urgenza di cui all’articolo 9 e’ punito con la reclusione  da  uno  a tre anni. Nelle ipotesi di cui  ai  commi  1  e  2-bis  del  predetto articolo 9 e’ consentito l’arresto nei casi di flagranza.».

Precursori esplosivi: stop alle armi (e alle bionde) fai-da-te.

Un passo indietro.

Il 2 settembre 2014 sono entrate in vigore le disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio nr. UE 98/2013 del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, un approccio globale per ridurre al minimo le differenze tra le normative nazionali. Il Regolamento introduce norme che limitano la disponibilità al pubblico dei precursori dì esplosivi, sostanze spesso di uso comune, potenzialmente utilizzabili per la fabbricazione illecita di ordigni improvvisati, garantendo, nel contempo, l’istituzione di un sistema di segnalazione delle operazioni sospette, delle sparizioni significative e dei furti lungo tutta la catena commerciale della loro fornitura.

Vediamo qualche esempio pratico. Nella prima riga della tabella troviamo il “Perossido di idrogeno”, indicato nel valore limite al 12%. Si tratta dell’acqua ossigenata, comunemente utilizzata come disinfettante in tutte le famiglie, con concentrazione che varia dal 3 al 6%, ma come decolorante la concentrazione sale al 15% (superando di ben 3 punti il limite in tabella, sarà la fine delle finte bionde fai-da-te?). Viene anche usato 35% in odontoiatria come sbiancante.
E’ pur vero che in concentrazioni dall’85% al 98% viene usato anche come propellente per razzi, ma qui il valore limite, notare bene, è 12% ! 
Ci sono poi il clorato di potassio  , il perclorato di potassio, il clorato di sodio con valore limite 40% p/p. , utilizzato come diserbante per erbe infestanti su piazzali, massicciate ferroviarie ecc., e proprio come diserbante viene venduto in concentrazione al 40%, qui un esempio.
Per tutte le sostanze previste nell’allegato I e II il Regolamento prevede l’obbligo da parte degli operatori economici delle segnalazioni di tutte le movimentazioni con carattere di “operazione sospetta” che coinvolgono queste sostanze . Si definiscono “transazioni sospette”, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, qualsiasi operazione ai fini commerciali riguardante le sostanze elencate negli Allegati, o miscele o sostanze che li contengono, comprese le operazioni tra utilizzatori professionali, nelle quali vi sono ragionevoli motivi per sospettare che la sostanza o la miscela sia destinata alla fabbricazione illecita dì esplosivi.
In linea con questa definizione, una transazione sospetta è un qualsiasi acquisto, anche se tentato, di uno o più precursori dì esplosivi, o una miscela contenente precursori, le cui modalità si discostano dalle ordinarie aspettative di interazione.

Ai sensi dell’articolo 9, punto tre, del Regolamento 98/2013 gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta (inutile frignare qualcosa tipo “volevo farmi bionda”)  e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibilel’identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o più sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente:

– non è in grado di precisare l’uso previsto della sostanza o miscela;
sembra essere estraneo all’uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di
spiegarlo in modo plausibile;
– intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato;
– è restio a esibire un documento attestante l’identità o il luogo di residenza;
– insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

Le funzioni di Punto di Contatto Nazionale, al quale dovranno essere inoltrate le segnalazioni relative alle transazioni sospette, nonché alle sparizioni ed ai furti significativi delle sostanze elencate negli allegati al Regolamento, saranno svolte, nell’ambito di questo Dipartimento, dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale (! e se lo dicono da soli, mi pare un passo avanti).
La fabbricazione o il commercio abusivo di sostanze esplodenti è regolato dall’art. 678 c.p. 
che prevede  l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda fino a duecentoquarantasette euro per chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse. A questo articolo è stato aggiunto il  «Art. 678-bis
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Chiunque, senza  averne  titolo,  introduce  nel  territorio  dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le  sostanze  o le miscele che le contengono indicate come  precursori  di  esplosivi nell’allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e’ punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247.».
L’articolo successivo, il 629, è quello realtivo alle “omissioni” in materia di precursori ed esplosivi. L’omessa denuncia era punita  con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro. Anche quest’articolo è stato aggiornato, includendo i precursori esplosivi indicati nell’allegato I di cui sopra, in caso di omessa denuncia di sparizione (arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 371 euro) , con l’aggiunta di una sanzione amministrativa che sicuramente incentiverà la massima attenzione: “Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a 5.000  euro  nei  confronti   di   chiunque   omette   di   segnalare all’Autorita’  le  transazioni  sospette,  relative   alle   sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE)  n.  98/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.”

 

 Questo post si ferma qui, per ora. Domani integrerò il tutto inserendo forse la parte più inquietante, il capitolo che chiamerei “007: licenza di uccidere (e forse, torturare), ovvero le nuove “garanzie speciali” per il potenziamento della cosiddetta attività informativa, quella che chiamano “intelligence”…

Simonetta Zandiri.

“Qui chi non terrorizza si ammala di terrore”, il nuovo DL per contrastare il terrorismo (non solo internazionale)ultima modifica: 2015-02-27T13:36:59+01:00da davi-luciano
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